TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n.2091/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. GUGLIELMI VALENTINA FRANCESCA -c.f. , C.F._1 nonché dell'avv. TURSI MARIATERESA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 16/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 11/03/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere sia il
1 riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità sia la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
mentre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso della precedente fase – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento soltanto dello status di persona handicappata in situazione di gravità (con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento) con decorrenza differita dal giorno 17/10/2024 ovverosia dalla data della visita peritale (si vedano la valutazione medico-legale, le conclusioni e le repliche alle osservazioni esposte dal CTU da pag.6 a pag.10 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
“OSAS di grado severo in CPAP notturna. Cardiopatia ipertensiva.
Artrite psoriasica. Poliartrosi. Cardiopatia ipertensiva.
Pregressa ischemia cerebrale da dissezione carotidea sx. Obesità”
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
Nel caso specifico si tratta di valutare se le affezioni, oggetto delle presenti riflessioni, possano di per se stesse comportare una condizione tale da soddisfare la previsione di legge e il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sostegno economico statale pagato dall' , previsto dalla legge 11 CP_1 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.
Valutare altresì se le stesse affezioni possano comportare una condizione tale da soddisfare la previsione di legge e il riconoscimento dello status di persona con Handicap in situazione
3 di gravità. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Da una breve ricostruzione del dato storico si rileva che il ricorrente veniva riconosciuto, in data 23/10/2023, I.C. ultrasessantacinquenne nella misura del 67-99% e portatore di
Handicap per “OSAS di grado severo, cardiopatia ipertensiva, artrite psoriasica ed obesità”.
Dall'analisi della documentazione clinica allegata al fascicolo processuale, unitamente all'esito dei rilievi clinici emersi in corso di operazioni peritali, è risultata la seguente diagnosi:
“OSAS di grado severo in CPAP notturna. Cardiopatia ipertensiva.
Artrite psoriasica. Poliartrosi. Cardiopatia ipertensiva.
Pregressa ischemia cerebrale da dissezione carotidea sx. Obesità”.
Alla luce di quanto descritto, attribuendo a ciascuna infermità la spettante percentuale di invalidità secondo il D.M. 05/02/1992 per le patologie tabulate e per analogia, avvalendoci dei codici ICD9-
CM, per quelle non presenti, secondo il calcolo riduzionistico delle menomazioni plurime coesistenti, è possibile riconoscere al sig. una percentuale di invalidità pari a 100%. Parte_1
In merito alla pretesa fatta valere, relativa alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non sono emersi, all'esito dei rilievi clinico-anamnestici, elementi utili al riconoscimento del beneficio richiesto. In occasione della visita peritale il paziente ha infatti dimostrato di essere orientato nel tempo e nello spazio e di conservare una discreta autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. Al contempo sono emersi segni di iniziale decadimento
4 cognitivo, quali ad es. importanti lacune mnesiche, che trovano riscontro con quanto riferito dalla figlia in merito ad alcuni episodi occorsi negli ultimi mesi, tra cui essersi smarrito dopo aver dimenticato la via di casa. Già in occasione della visita
Neurologica del 22/04/2024 infatti, il collega specialista attestava diagnosi di minimo decadimento cognitivo. In occasione della visita peritale è emerso un quadro di decadimento cognitivo più grave, con lacune mnesiche più marcate, indicativo di un rapido peggioramento della patologia neurologica. Si tratta di un complesso patologico invalidante, coinvolgente la sfera cognitiva, seppur parzialmente, ma che influisce negativamente in modo disadattivo sulla vita familiare, sulle abitudini alimentari e sulla salute fisica, con forte impatto dunque sullo stile di vita e la qualità della vita in generale.
Tanto premesso riteniamo riconoscibile lo status di portatore di
Handicap in situazione di gravità, art. 3 co. 3 L. 104/92, nel rispetto del principio della stessa Legge, e degli obiettivi che si pone, ossia di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap e una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PARTE RICORRENTE
In data 27/12/2024 pervenivano, a mezzo pec, osservazioni alla bozza peritale a firma degli avv.tti Mariateresa Tursi e Valentina
Francesca Guglielmi, di seguito riportate:
“Pregiatissimo Dott. , facciamo seguito alla Parte_2 trasmissione della Sua bozza peritale per il nostro assistito Sig.
e ci permettiamo di osservare quanto segue: la Parte_1
Commissione medica con diagnosi di “OSAS di grado severo, cardiopatia ipertensiava, artrite psoriasica ed obesità”, riconosceva in capo al ricorrente una percentuale di invalidità
“medio grave 67 -99%” e “portatore di handicap (art. 3 co 1 L.
104/92)”, non riconoscendo allo stesso l'indennità di accompagnamento. Lei, invece, ha giustamente ritenuto che il Sig.
5 debba essere riconosciuto portatore di handicap ex art. 3 Pt_1 co 3 L. 104/92, sebbene solo a far data dalla visita peritale,
17.10.2024. A tal riguardo, ci si chiede per quale ragione non abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento considerato che Lei stesso, in occasione della visita peritale, ha riscontrato un decadimento cognitivo grave, con marcate lacune amnesiche, tali da essere invalidanti ed avere un forte impatto sulla qualità e lo stile di vita. Ne discende, con ogni evidenza, l'incapacità del Sig.
a svolgere autonomamente gli atti di vita quotidiana Pt_1 proprio a causa del suddetto “complesso patologico invalidante, coinvolgente la sfera cognitiva”. Si evidenzia, inoltre, che il quadro patologico del Sig. causava difficoltà di Pt_1 integrazione, determinando emarginazione e svantaggio sociale, sin dal momento della domanda amministrativa e pertanto allo stesso dovrebbe essere riconosciuto lo status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L. 104/92 già dal 28.7.2023. Il quadro patologico, difatti, risulta ampiamente compromesso, pertanto Le chiediamo di rivedere il Suo giudizio alla luce delle suesposte considerazioni, nonché in applicazione di quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, la quale ha precisato che “la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per se la necessità di effettiva assistenza giornaliera)”(Cass. n. 1268 del 21.01.2005)”
Di seguito una sintetica risposta ai quesiti posti in essere nelle suesposte osservazioni:
“ci si chiede per quale ragione non abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento considerato che Lei stesso, in occasione della visita peritale, ha
6 riscontrato un decadimento cognitivo grave, con marcate lacune amnesiche, tali da essere invalidanti ed avere un forte impatto sulla qualità e lo stile di vita”
Come riportato nella bozza peritale, in occasione della visita peritale il paziente ha dimostrato di essere orientato nel tempo e nello spazio e di conservare una discreta autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, condizione per cui non
è stato possibile riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Allo stesso tempo ha però dimostrato importanti lacune mnesiche, motivo per cui si è ritenuto opportuno riconoscergli lo status di portatore di H. grave, in ragione del principio della stessa Legge e degli obiettivi che si pone, ossia di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap e una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
“Si evidenzia, inoltre, che il quadro patologico del Sig.
causava difficoltà di integrazione, determinando Pt_1 emarginazione e svantaggio sociale, sin dal momento della domanda amministrativa e pertanto allo stesso dovrebbe essere riconosciuto lo status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L. 104/92 già dal 28.7.2023.”
Con riferimento alla decorrenza differita del requisito sanitario, preciso che, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, non è stato possibile procedere a retrodatazione per le seguenti ragioni: Dall'esito dei rilievi clinico-anamnestici è emerso un grado di declino cognitivo progressivamente ingravescente, il cui momento utile alla concessione del beneficio richiesto coincide con le operazioni peritali, considerando che, in occasione della più recente visita Neurologica del 22/04/2024, allegata al fascicolo telematico, il disturbo “decadimento cognitivo” era stato stimato di grado minimo.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE:
7 HANDICAP GRAVE: se il periziando sia affetto da handicap in situazione di gravità, ex artt. 3, comma 3, e 33 della L. n.
104/1992.
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 21/11/1988, n. 508 se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
- POSITIVA (HANDICAP GRAVE) con decorrenza differita dal giorno della visita peritale (17/10/2024).
- NEGATIVA (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO).
QUESITO 4) Con riferimento alla decorrenza differita del requisito sanitario, preciso che, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, non è possibile procedere a retrodatazione per le seguenti ragioni:
Dall'esito dei rilievi clinico-anamnestici è emerso un grado di declino cognitivo progressivamente ingravescente, il cui momento utile alla concessione del beneficio richiesto coincide con le operazioni peritali, considerando che, in occasione della più recente visita Neurologica allegata al fascicolo telematico, il disturbo “decadimento cognitivo” era stato stimato di grado minimo».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della visita peritale è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
8 Quindi, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto CTU e specificata in dispositivo.
Invece, sempre alla luce delle risultanze della predetta CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita di una delle prestazioni rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
9 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dal giorno
17/10/2024;
- dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. GUGLIELMI VALENTINA FRANCESCA -c.f. , C.F._1 nonché dell'avv. TURSI MARIATERESA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 16/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 11/03/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere sia il
1 riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità sia la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
mentre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso della precedente fase – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento soltanto dello status di persona handicappata in situazione di gravità (con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento) con decorrenza differita dal giorno 17/10/2024 ovverosia dalla data della visita peritale (si vedano la valutazione medico-legale, le conclusioni e le repliche alle osservazioni esposte dal CTU da pag.6 a pag.10 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
“OSAS di grado severo in CPAP notturna. Cardiopatia ipertensiva.
Artrite psoriasica. Poliartrosi. Cardiopatia ipertensiva.
Pregressa ischemia cerebrale da dissezione carotidea sx. Obesità”
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
Nel caso specifico si tratta di valutare se le affezioni, oggetto delle presenti riflessioni, possano di per se stesse comportare una condizione tale da soddisfare la previsione di legge e il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sostegno economico statale pagato dall' , previsto dalla legge 11 CP_1 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.
Valutare altresì se le stesse affezioni possano comportare una condizione tale da soddisfare la previsione di legge e il riconoscimento dello status di persona con Handicap in situazione
3 di gravità. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Da una breve ricostruzione del dato storico si rileva che il ricorrente veniva riconosciuto, in data 23/10/2023, I.C. ultrasessantacinquenne nella misura del 67-99% e portatore di
Handicap per “OSAS di grado severo, cardiopatia ipertensiva, artrite psoriasica ed obesità”.
Dall'analisi della documentazione clinica allegata al fascicolo processuale, unitamente all'esito dei rilievi clinici emersi in corso di operazioni peritali, è risultata la seguente diagnosi:
“OSAS di grado severo in CPAP notturna. Cardiopatia ipertensiva.
Artrite psoriasica. Poliartrosi. Cardiopatia ipertensiva.
Pregressa ischemia cerebrale da dissezione carotidea sx. Obesità”.
Alla luce di quanto descritto, attribuendo a ciascuna infermità la spettante percentuale di invalidità secondo il D.M. 05/02/1992 per le patologie tabulate e per analogia, avvalendoci dei codici ICD9-
CM, per quelle non presenti, secondo il calcolo riduzionistico delle menomazioni plurime coesistenti, è possibile riconoscere al sig. una percentuale di invalidità pari a 100%. Parte_1
In merito alla pretesa fatta valere, relativa alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non sono emersi, all'esito dei rilievi clinico-anamnestici, elementi utili al riconoscimento del beneficio richiesto. In occasione della visita peritale il paziente ha infatti dimostrato di essere orientato nel tempo e nello spazio e di conservare una discreta autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. Al contempo sono emersi segni di iniziale decadimento
4 cognitivo, quali ad es. importanti lacune mnesiche, che trovano riscontro con quanto riferito dalla figlia in merito ad alcuni episodi occorsi negli ultimi mesi, tra cui essersi smarrito dopo aver dimenticato la via di casa. Già in occasione della visita
Neurologica del 22/04/2024 infatti, il collega specialista attestava diagnosi di minimo decadimento cognitivo. In occasione della visita peritale è emerso un quadro di decadimento cognitivo più grave, con lacune mnesiche più marcate, indicativo di un rapido peggioramento della patologia neurologica. Si tratta di un complesso patologico invalidante, coinvolgente la sfera cognitiva, seppur parzialmente, ma che influisce negativamente in modo disadattivo sulla vita familiare, sulle abitudini alimentari e sulla salute fisica, con forte impatto dunque sullo stile di vita e la qualità della vita in generale.
Tanto premesso riteniamo riconoscibile lo status di portatore di
Handicap in situazione di gravità, art. 3 co. 3 L. 104/92, nel rispetto del principio della stessa Legge, e degli obiettivi che si pone, ossia di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap e una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PARTE RICORRENTE
In data 27/12/2024 pervenivano, a mezzo pec, osservazioni alla bozza peritale a firma degli avv.tti Mariateresa Tursi e Valentina
Francesca Guglielmi, di seguito riportate:
“Pregiatissimo Dott. , facciamo seguito alla Parte_2 trasmissione della Sua bozza peritale per il nostro assistito Sig.
e ci permettiamo di osservare quanto segue: la Parte_1
Commissione medica con diagnosi di “OSAS di grado severo, cardiopatia ipertensiava, artrite psoriasica ed obesità”, riconosceva in capo al ricorrente una percentuale di invalidità
“medio grave 67 -99%” e “portatore di handicap (art. 3 co 1 L.
104/92)”, non riconoscendo allo stesso l'indennità di accompagnamento. Lei, invece, ha giustamente ritenuto che il Sig.
5 debba essere riconosciuto portatore di handicap ex art. 3 Pt_1 co 3 L. 104/92, sebbene solo a far data dalla visita peritale,
17.10.2024. A tal riguardo, ci si chiede per quale ragione non abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento considerato che Lei stesso, in occasione della visita peritale, ha riscontrato un decadimento cognitivo grave, con marcate lacune amnesiche, tali da essere invalidanti ed avere un forte impatto sulla qualità e lo stile di vita. Ne discende, con ogni evidenza, l'incapacità del Sig.
a svolgere autonomamente gli atti di vita quotidiana Pt_1 proprio a causa del suddetto “complesso patologico invalidante, coinvolgente la sfera cognitiva”. Si evidenzia, inoltre, che il quadro patologico del Sig. causava difficoltà di Pt_1 integrazione, determinando emarginazione e svantaggio sociale, sin dal momento della domanda amministrativa e pertanto allo stesso dovrebbe essere riconosciuto lo status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L. 104/92 già dal 28.7.2023. Il quadro patologico, difatti, risulta ampiamente compromesso, pertanto Le chiediamo di rivedere il Suo giudizio alla luce delle suesposte considerazioni, nonché in applicazione di quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, la quale ha precisato che “la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per se la necessità di effettiva assistenza giornaliera)”(Cass. n. 1268 del 21.01.2005)”
Di seguito una sintetica risposta ai quesiti posti in essere nelle suesposte osservazioni:
“ci si chiede per quale ragione non abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento considerato che Lei stesso, in occasione della visita peritale, ha
6 riscontrato un decadimento cognitivo grave, con marcate lacune amnesiche, tali da essere invalidanti ed avere un forte impatto sulla qualità e lo stile di vita”
Come riportato nella bozza peritale, in occasione della visita peritale il paziente ha dimostrato di essere orientato nel tempo e nello spazio e di conservare una discreta autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, condizione per cui non
è stato possibile riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Allo stesso tempo ha però dimostrato importanti lacune mnesiche, motivo per cui si è ritenuto opportuno riconoscergli lo status di portatore di H. grave, in ragione del principio della stessa Legge e degli obiettivi che si pone, ossia di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap e una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
“Si evidenzia, inoltre, che il quadro patologico del Sig.
causava difficoltà di integrazione, determinando Pt_1 emarginazione e svantaggio sociale, sin dal momento della domanda amministrativa e pertanto allo stesso dovrebbe essere riconosciuto lo status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L. 104/92 già dal 28.7.2023.”
Con riferimento alla decorrenza differita del requisito sanitario, preciso che, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, non è stato possibile procedere a retrodatazione per le seguenti ragioni: Dall'esito dei rilievi clinico-anamnestici è emerso un grado di declino cognitivo progressivamente ingravescente, il cui momento utile alla concessione del beneficio richiesto coincide con le operazioni peritali, considerando che, in occasione della più recente visita Neurologica del 22/04/2024, allegata al fascicolo telematico, il disturbo “decadimento cognitivo” era stato stimato di grado minimo.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE:
7 HANDICAP GRAVE: se il periziando sia affetto da handicap in situazione di gravità, ex artt. 3, comma 3, e 33 della L. n.
104/1992.
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 21/11/1988, n. 508 se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
- POSITIVA (HANDICAP GRAVE) con decorrenza differita dal giorno della visita peritale (17/10/2024).
- NEGATIVA (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO).
QUESITO 4) Con riferimento alla decorrenza differita del requisito sanitario, preciso che, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, non è possibile procedere a retrodatazione per le seguenti ragioni:
Dall'esito dei rilievi clinico-anamnestici è emerso un grado di declino cognitivo progressivamente ingravescente, il cui momento utile alla concessione del beneficio richiesto coincide con le operazioni peritali, considerando che, in occasione della più recente visita Neurologica allegata al fascicolo telematico, il disturbo “decadimento cognitivo” era stato stimato di grado minimo».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della visita peritale è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
8 Quindi, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto CTU e specificata in dispositivo.
Invece, sempre alla luce delle risultanze della predetta CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita di una delle prestazioni rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
9 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dal giorno
17/10/2024;
- dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
10