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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1024/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
5 C.F. assistito dall'avv.to Maria Rita Mottola CF del C.F._1 C.F._2
foro di Vercelli e presso la stessa elettivamente domiciliato in Vercelli Via Duomo, 1 e-mail
, PEC Email_1 Email_2
ATTORE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3
in Beausoleil Alpes Maritimes (FR), Boulevard de la Rèpublique 17, con l'Avv. Stefano Galelli del Foro di Milano (C.F. ; P.E.C. con studio a C.F._4 Email_3
Milano, Via Visconti di Modrone n. 18, presso il quale elegge domicilio.
, nato a [...] il [...] (C.F. , sprovvisto Controparte_2 C.F._5 di difensore
Resistenti
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini:
IN PRINCIPALITA' accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del Sig.ra CP_1
e disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno a decorrere dal gennaio 2023;
IN STRETTO SUBORDINE, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta congrua e coerente con la situazione familiare ed economica dell'obbligato con effetto a partire dalla data della presente domanda.
IN OGNI CASO dichiarare non dovute eventuali somme richieste dalla sig. a decorrere dal CP_1
gennaio 2022 in quanto intervenuto un accordo transattiva a tacitazione di ogni pretesa.
Parte convenuta ha così concluso:
“….rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto...”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. il ricorrente ha esposto di aver riconosciuto il figlio residente CP_2
in PE (LC) Via Bosco delle Streghe 7, C.F. , nato a [...] il [...] C.F._6
da una relazione intrattenuta con , nata a [...] il [...] e residente in CP_1
PE (LC) Via Bosco delle Streghe, 7 C.F. . C.F._3
I genitori convenivano innanzi il Tribunale di Milano con verbale in data 28.4.2005 un assegno di mantenimento per il figlio allora minorenne che attualizzato è corrispondente ad euro 568,26 (doc. n. 1).
La situazione patrimoniale del , nel corso del tempo sarebbe mutata, anche in ragione della Pt_1
nascita di un'altra figlia, tanto che il ricorrente, recentemente dichiarato fallito, non sarebbe più in grado di provvedere al versamento di tale somma.
Peraltro, tra il ricorrente e la sig. non si è mai instaurata una convivenza, così che tra padre CP_1
e figlio non si è mai consolidato un concreto rapporto affettivo.
Il test del DNA, al quale il ricorrente ha fatto ricorso, ha definitivamente accertato che il sig. è il Pt_1
padre di e da quel momento egli ha cercato di far fronte alle obbligazioni economiche stabilite. CP_2
La sig. si è poi trasferita in Portogallo con i suoi tre figli (due avuti da un altro padre). Il sig. CP_1 Pt_1
ne aveva avuto notizia in quanto ha ricevuto nuove coordinate bancarie per il pagamento dell'assegno di mantenimento ed è riuscito a versare puntualmente quanto convenuto sino al maggio 2020.
Pertanto, il presente procedimento è stato azionato dal ricorrente affinchè sia dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento a decorrere dal gennaio 2023 o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta congrua e coerente con la situazione familiare ed economica dell'obbligato con effetto pagina 2 di 5 a partire dalla data della presente domanda. In ogni caso dichiarare non dovute eventuali somme richieste dalla sig. a decorrere dal gennaio 2023, in quanto intervenuto un accordo transattivo a tacitazione di CP_1 ogni pretesa.
Con decreto in data 4.8.2024, il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé per il giorno 14 novembre
2024, assegnando termine al convenuto per costituirsi fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata mandando al ricorrente di notificare ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini di legge.
In data 2 ottobre 2024 si costituivano in giudizio la signora e il figlio , chiedendo il CP_1 CP_2
rigetto di tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con contestuale istanza ex art. 269 c.p.c.
Nelle more del procedimento, a seguito della dismissione del mandato da parte del procuratore dei resistenti, si costituiva in giudizio la sola signora chiedendo il rigetto di ogni domanda e, dopo CP_1
aver inutilmente tentato la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice
Relatore, sciolta la riserva assunta dopo il deposito delle note di udienza, rinviava il processo all'udienza del 25 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando altresì i termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni entro il 25 gennaio 2025, delle comparse conclusionali entro il 25 febbraio 2025 e delle memorie di replica entro il 10 marzo 2025.
Il Giudice, quindi, si riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande del ricorrente sono fondate su solidi elementi di fatto e valide argomentazioni in diritto.
In proposito, va innanzitutto osservato che il contributo al mantenimento di dovuto dal CP_2
padre, sarebbe oggi in favore di un figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente che, peraltro, non è convivente con la madre e che risulta essere stato beneficiario di una somma - valutata congrua dallo stesso già maggiorenne - ricevuta dai Nonni paterni che, pur non essendo obbligati da una decisione giudiziale a provvedere o subentrare negli obblighi del proprio figlio quale padre di , CP_2
erano, però, desiderosi di aiutare il figlio a riconquistare una certa serenità e nel contempo intendevano riconoscere un aiuto concreto al proprio nipote nella costruzione del proprio futuro anche mediante il prosieguo degli studi, liberando definitivamente il ricorrente dagli obblighi assunti nel 2005.
Così i sigg. e , intendendo evitare qualsiasi azione giudiziaria promossa o da CP_3 Parte_2
promuoversi da parte della sig. o del loro nipote avverso loro, ma, CP_1 CP_2
soprattutto, avverso il loro figlio , accettavano di versare la somma di €. 15.000 Parte_1
direttamente al proprio nipote per garantirgli di terminare gli studi e reperire un lavoro. L'accordo è stato pagina 3 di 5 pienamente adempiuto (doc. 13- 14 di parte ricorrente) e, con esso, “… le Parti si impegnano a non proporre azioni volte ad accertare eventuali oneri economici a carico dei nonni e CP_3 Parte_2
nei confronti del nipote;
a non proporre eventuali azioni dirette al recupero di somme in CP_2
precedenza dovute o pretese tali e qualsivoglia altra azione che abbia attinenza anche solo indiretta con il rapporto parentale tra i nonni e il padre e ciò in relazione ad ogni onere di CP_2 Parte_1
carattere economico…”.
L'accordo con il suo adempimento è, per il suo esplicito contenuto, in grado di escludere ogni richiesta di ulteriore contributo al mantenimento da parte della sig. e dello stesso , che aveva smesso CP_1 CP_2 gli studi prima della sottoscrizione dell'accordo, intendendo con l'aiuto di quella somma riprenderli e poi lavorare.
La circostanza ha un sicuro rilievo per ritenere fondata la domanda del ricorrente di cessazione di ogni ulteriore contributo al mantenimento del figlio.
Inoltre, altro elemento che non può essere ignorato nel riconoscere la fondatezza della domanda è dato dalle mutate e, certamente precipitate, condizioni economiche del ricorrente che, dichiarato fallito, per le numerose ragioni indicate in ricorso, non appare in grado di fornire un ulteriore aiuto al figlio che, di fatto, non convive con la madre che, quindi, non sopporta più direttamente il suo mantenimento.
In questo contesto di riferimento, un contributo economico al mantenimento del figlio non può essere richiesto dalla madre, con la quale neppure il ragazzo convive, ma nemmeno da che è apparso CP_2
sinora in grado di mantenersi con la somma ricevuta a titolo di transazione tanto che, in questo giudizio, non ha proposto alcuna domanda nei confronti del ricorrente.
Mantenere il contributo al mantenimento a carico del in favore della convenuta, significherebbe Pt_1
legittimare un indebito arricchimento di un soggetto che neppure convive con il figlio.
Porlo in favore di significherebbe violare l'accordo transattivo raggiunto con i nonni paterni, CP_2
accordo dal quale discende che dal gennaio 2023 il figlio non ha più nulla a che pretendere anche dal padre.
In ragione della peculiarità della vicenda, sussistono valide ragioni per una compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra questione, eccezione o deduzione disattesa, accoglie il ricorso e modifica quanto disposto dal Tribunale di Milano, con verbale in data 28.4.2005, revocando, a far tempo dal gennaio 2003,
l'obbligo di contributo al mantenimento di , posto a carico del padre in favore CP_2 Parte_1
di CP_1
Nulla in punto spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 29 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1024/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
5 C.F. assistito dall'avv.to Maria Rita Mottola CF del C.F._1 C.F._2
foro di Vercelli e presso la stessa elettivamente domiciliato in Vercelli Via Duomo, 1 e-mail
, PEC Email_1 Email_2
ATTORE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3
in Beausoleil Alpes Maritimes (FR), Boulevard de la Rèpublique 17, con l'Avv. Stefano Galelli del Foro di Milano (C.F. ; P.E.C. con studio a C.F._4 Email_3
Milano, Via Visconti di Modrone n. 18, presso il quale elegge domicilio.
, nato a [...] il [...] (C.F. , sprovvisto Controparte_2 C.F._5 di difensore
Resistenti
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini:
IN PRINCIPALITA' accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del Sig.ra CP_1
e disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno a decorrere dal gennaio 2023;
IN STRETTO SUBORDINE, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta congrua e coerente con la situazione familiare ed economica dell'obbligato con effetto a partire dalla data della presente domanda.
IN OGNI CASO dichiarare non dovute eventuali somme richieste dalla sig. a decorrere dal CP_1
gennaio 2022 in quanto intervenuto un accordo transattiva a tacitazione di ogni pretesa.
Parte convenuta ha così concluso:
“….rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto...”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. il ricorrente ha esposto di aver riconosciuto il figlio residente CP_2
in PE (LC) Via Bosco delle Streghe 7, C.F. , nato a [...] il [...] C.F._6
da una relazione intrattenuta con , nata a [...] il [...] e residente in CP_1
PE (LC) Via Bosco delle Streghe, 7 C.F. . C.F._3
I genitori convenivano innanzi il Tribunale di Milano con verbale in data 28.4.2005 un assegno di mantenimento per il figlio allora minorenne che attualizzato è corrispondente ad euro 568,26 (doc. n. 1).
La situazione patrimoniale del , nel corso del tempo sarebbe mutata, anche in ragione della Pt_1
nascita di un'altra figlia, tanto che il ricorrente, recentemente dichiarato fallito, non sarebbe più in grado di provvedere al versamento di tale somma.
Peraltro, tra il ricorrente e la sig. non si è mai instaurata una convivenza, così che tra padre CP_1
e figlio non si è mai consolidato un concreto rapporto affettivo.
Il test del DNA, al quale il ricorrente ha fatto ricorso, ha definitivamente accertato che il sig. è il Pt_1
padre di e da quel momento egli ha cercato di far fronte alle obbligazioni economiche stabilite. CP_2
La sig. si è poi trasferita in Portogallo con i suoi tre figli (due avuti da un altro padre). Il sig. CP_1 Pt_1
ne aveva avuto notizia in quanto ha ricevuto nuove coordinate bancarie per il pagamento dell'assegno di mantenimento ed è riuscito a versare puntualmente quanto convenuto sino al maggio 2020.
Pertanto, il presente procedimento è stato azionato dal ricorrente affinchè sia dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento a decorrere dal gennaio 2023 o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta congrua e coerente con la situazione familiare ed economica dell'obbligato con effetto pagina 2 di 5 a partire dalla data della presente domanda. In ogni caso dichiarare non dovute eventuali somme richieste dalla sig. a decorrere dal gennaio 2023, in quanto intervenuto un accordo transattivo a tacitazione di CP_1 ogni pretesa.
Con decreto in data 4.8.2024, il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé per il giorno 14 novembre
2024, assegnando termine al convenuto per costituirsi fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata mandando al ricorrente di notificare ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini di legge.
In data 2 ottobre 2024 si costituivano in giudizio la signora e il figlio , chiedendo il CP_1 CP_2
rigetto di tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con contestuale istanza ex art. 269 c.p.c.
Nelle more del procedimento, a seguito della dismissione del mandato da parte del procuratore dei resistenti, si costituiva in giudizio la sola signora chiedendo il rigetto di ogni domanda e, dopo CP_1
aver inutilmente tentato la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice
Relatore, sciolta la riserva assunta dopo il deposito delle note di udienza, rinviava il processo all'udienza del 25 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando altresì i termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni entro il 25 gennaio 2025, delle comparse conclusionali entro il 25 febbraio 2025 e delle memorie di replica entro il 10 marzo 2025.
Il Giudice, quindi, si riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande del ricorrente sono fondate su solidi elementi di fatto e valide argomentazioni in diritto.
In proposito, va innanzitutto osservato che il contributo al mantenimento di dovuto dal CP_2
padre, sarebbe oggi in favore di un figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente che, peraltro, non è convivente con la madre e che risulta essere stato beneficiario di una somma - valutata congrua dallo stesso già maggiorenne - ricevuta dai Nonni paterni che, pur non essendo obbligati da una decisione giudiziale a provvedere o subentrare negli obblighi del proprio figlio quale padre di , CP_2
erano, però, desiderosi di aiutare il figlio a riconquistare una certa serenità e nel contempo intendevano riconoscere un aiuto concreto al proprio nipote nella costruzione del proprio futuro anche mediante il prosieguo degli studi, liberando definitivamente il ricorrente dagli obblighi assunti nel 2005.
Così i sigg. e , intendendo evitare qualsiasi azione giudiziaria promossa o da CP_3 Parte_2
promuoversi da parte della sig. o del loro nipote avverso loro, ma, CP_1 CP_2
soprattutto, avverso il loro figlio , accettavano di versare la somma di €. 15.000 Parte_1
direttamente al proprio nipote per garantirgli di terminare gli studi e reperire un lavoro. L'accordo è stato pagina 3 di 5 pienamente adempiuto (doc. 13- 14 di parte ricorrente) e, con esso, “… le Parti si impegnano a non proporre azioni volte ad accertare eventuali oneri economici a carico dei nonni e CP_3 Parte_2
nei confronti del nipote;
a non proporre eventuali azioni dirette al recupero di somme in CP_2
precedenza dovute o pretese tali e qualsivoglia altra azione che abbia attinenza anche solo indiretta con il rapporto parentale tra i nonni e il padre e ciò in relazione ad ogni onere di CP_2 Parte_1
carattere economico…”.
L'accordo con il suo adempimento è, per il suo esplicito contenuto, in grado di escludere ogni richiesta di ulteriore contributo al mantenimento da parte della sig. e dello stesso , che aveva smesso CP_1 CP_2 gli studi prima della sottoscrizione dell'accordo, intendendo con l'aiuto di quella somma riprenderli e poi lavorare.
La circostanza ha un sicuro rilievo per ritenere fondata la domanda del ricorrente di cessazione di ogni ulteriore contributo al mantenimento del figlio.
Inoltre, altro elemento che non può essere ignorato nel riconoscere la fondatezza della domanda è dato dalle mutate e, certamente precipitate, condizioni economiche del ricorrente che, dichiarato fallito, per le numerose ragioni indicate in ricorso, non appare in grado di fornire un ulteriore aiuto al figlio che, di fatto, non convive con la madre che, quindi, non sopporta più direttamente il suo mantenimento.
In questo contesto di riferimento, un contributo economico al mantenimento del figlio non può essere richiesto dalla madre, con la quale neppure il ragazzo convive, ma nemmeno da che è apparso CP_2
sinora in grado di mantenersi con la somma ricevuta a titolo di transazione tanto che, in questo giudizio, non ha proposto alcuna domanda nei confronti del ricorrente.
Mantenere il contributo al mantenimento a carico del in favore della convenuta, significherebbe Pt_1
legittimare un indebito arricchimento di un soggetto che neppure convive con il figlio.
Porlo in favore di significherebbe violare l'accordo transattivo raggiunto con i nonni paterni, CP_2
accordo dal quale discende che dal gennaio 2023 il figlio non ha più nulla a che pretendere anche dal padre.
In ragione della peculiarità della vicenda, sussistono valide ragioni per una compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra questione, eccezione o deduzione disattesa, accoglie il ricorso e modifica quanto disposto dal Tribunale di Milano, con verbale in data 28.4.2005, revocando, a far tempo dal gennaio 2003,
l'obbligo di contributo al mantenimento di , posto a carico del padre in favore CP_2 Parte_1
di CP_1
Nulla in punto spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 29 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
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