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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 195 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTRIGLIA Parte_1
LUIGI, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 cpc
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 23.1.24, l'odierno ricorrente ha esposto di essere inserito nelle GPS della seconda fascia della provincia di Agrigento nelle classi di concorso EEEM posizione 99, A049 posizione 78 e A048 posizione 93 (scienze motorie), ADMM incrociate posizione 960, ADSS incrociate posizione 1534 (sostegno).
Ha riferito di non aver ricevuto alcun incarico a tempo determinato in una delle classi di concorso A049 e EEEM pur essendo beneficiario della riserva R in quanto volontario in ferma breve e prefissata, giusto D.lgs 66/2010 artt.1014 e 678.
Chiedeva quindi di “dichiarare e accertare il diritto del ricorrente al beneficio concesso a chi ha svolto servizio nelle forze dell'ordine e per l'effetto disporre che lo stesso candidato venga chiamato per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico
2023-2024 così come previsto per legge ai sensi del D.lgs 66/2010” Si è costituito in giudizio il , deducendo variamente l'infondatezza del CP_1 ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
1 ***
Come già evidenziato in sede cautelare, la conclusione dell'a.s. 2023/2024 ha reso impossibile assegnare al ricorrente di una cattedra nell'eventualità di accoglimento, comportando il venir meno dell'interesse ad agire, atteso che non è stata spiegata in questa sede domanda risarcitoria.
Pur prescindendo da tale dato, il ricorso è infondato nel merito.
Parte ricorrente infatti non ha dato prova, come era suo onere ex art. 2697 cc., che per le classi di concorso d'interesse (ossia la classe A049e la classe EEEM) vi fossero disponibilità di posti interi da poter attribuire ai riservisti ex militari.
Nessuna graduatoria è stata prodotta dal , il quale non spiega quale Parte_1 sarebbe il posto ad esso non assegnato e a chi sarebbe stato assegnato in sua vece senza averne titolo.
Oltretutto il provvedimento prot. n.13638 del 29.08.2023 (prodotto dal , CP_1
“Bollettino esiti”), relativo all'effettuazione del I turno di nomine a t.d., pertanto, attesta che non viera alcuna disponibilità di posto da potere assegnare ai candidati beneficiari della legge 66/2010 per le classi di concorso sopra elencate.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della decurtazione del 20% ex art. 152 disp. att. cpc, attesa la difesa dell'Amministrazione a mezzo funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
liquida le spese di lite in euro 800,00 e le pone a carico di parte ricorrente, oltre spese IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 20/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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