CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 870-1/2022
R.G.;
La Corte, letto il ricorso per correzione di errore materiale proposto dall'avv. Palma
Balsamo, in proprio e quale difensore di , , CP_1 CP_2 [...]
, , , e CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...]
rilevato che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato alle controparti presso i procuratori costituiti, che nulla hanno osservato;
rilevato che gli errori di cui si chiede la correzione attengono: 1) al numero di ruolo del processo introdotto da avanti al Tribunale di Controparte_8
Catania dichiarato estinto con la sentenza da emendare, effettivamente iscritto al n. 3386/2015 RG e non al n. 3386/2025 RG;
2) all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, nonostante questi ne avesse fatto richiesta sia in primo che in secondo grado;
ritenuto che
entrambe le istanze di correzione sono ammissibili e fondate;
ritenuto che
l'erronea indicazione dell'anno di iscrizione a ruolo del processo introdotto da avanti al Tribunale di Catania è evidentemente Controparte_8
risulta per tabulas ed è l'evidente frutto di una svista;
ritenuto che
secondo l'insegnamento delle SSUU della Corte di Cassazione
(sent. n.16037/10) l'omessa disposizione della distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta può essere emendata con il ricorso al procedimento camerale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c; rilevato che la dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è stata resa dal procuratore in entrambi i gradi di giudizio;
rilevato che l'avv. Balsamo non era difensore in primo grado delle lavoratrici e;
CP_6 Controparte_7
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la correzione, nel dispositivo della sentenza n. 812/2025 degli errori materiali indicati in motivazione, come segue: dispone sostituirsi il riferimento al procedimento dichiarato estinto n.
3386/2025 RG con quello, corretto, n. 3386/2015 RG;
dispone sostituirsi il secondo capo del dispositivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, con il seguente: “Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_8
del giudizio di primo grado, che liquida in € 5.467,00 (pari ai 4/6 di € 8.200,00) oltre rimborso forfettario spese generali (15%), cpa e iva da distrarre in favore dell'avv. Palma Balsamo, difensore di , , CP_1 CP_2 [...]
e , e in € 2.733,00 (pari a 2/6 di € 8.200,00) oltre CP_3 CP_9
rimborso forfettario spese generali (15%), cpa e iva, in favore di e CP_6
”; Controparte_7
dispone aggiungersi nel terzo capo del dispositivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali del grado di appello, dopo la locuzione
“Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_8
presente grado in favore di , , CP_1 CP_2 Controparte_3 , , , e
[...] CP_9 Controparte_5 CP_6 CP_7
che liquida € 14.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
[...]
cpa e iva” le parole: “con distrazione in favore dell'avv. Palma Balsamo”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 20.11.2025.
La Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 870-1/2022
R.G.;
La Corte, letto il ricorso per correzione di errore materiale proposto dall'avv. Palma
Balsamo, in proprio e quale difensore di , , CP_1 CP_2 [...]
, , , e CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...]
rilevato che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato alle controparti presso i procuratori costituiti, che nulla hanno osservato;
rilevato che gli errori di cui si chiede la correzione attengono: 1) al numero di ruolo del processo introdotto da avanti al Tribunale di Controparte_8
Catania dichiarato estinto con la sentenza da emendare, effettivamente iscritto al n. 3386/2015 RG e non al n. 3386/2025 RG;
2) all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, nonostante questi ne avesse fatto richiesta sia in primo che in secondo grado;
ritenuto che
entrambe le istanze di correzione sono ammissibili e fondate;
ritenuto che
l'erronea indicazione dell'anno di iscrizione a ruolo del processo introdotto da avanti al Tribunale di Catania è evidentemente Controparte_8
risulta per tabulas ed è l'evidente frutto di una svista;
ritenuto che
secondo l'insegnamento delle SSUU della Corte di Cassazione
(sent. n.16037/10) l'omessa disposizione della distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta può essere emendata con il ricorso al procedimento camerale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c; rilevato che la dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è stata resa dal procuratore in entrambi i gradi di giudizio;
rilevato che l'avv. Balsamo non era difensore in primo grado delle lavoratrici e;
CP_6 Controparte_7
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la correzione, nel dispositivo della sentenza n. 812/2025 degli errori materiali indicati in motivazione, come segue: dispone sostituirsi il riferimento al procedimento dichiarato estinto n.
3386/2025 RG con quello, corretto, n. 3386/2015 RG;
dispone sostituirsi il secondo capo del dispositivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, con il seguente: “Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_8
del giudizio di primo grado, che liquida in € 5.467,00 (pari ai 4/6 di € 8.200,00) oltre rimborso forfettario spese generali (15%), cpa e iva da distrarre in favore dell'avv. Palma Balsamo, difensore di , , CP_1 CP_2 [...]
e , e in € 2.733,00 (pari a 2/6 di € 8.200,00) oltre CP_3 CP_9
rimborso forfettario spese generali (15%), cpa e iva, in favore di e CP_6
”; Controparte_7
dispone aggiungersi nel terzo capo del dispositivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali del grado di appello, dopo la locuzione
“Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_8
presente grado in favore di , , CP_1 CP_2 Controparte_3 , , , e
[...] CP_9 Controparte_5 CP_6 CP_7
che liquida € 14.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
[...]
cpa e iva” le parole: “con distrazione in favore dell'avv. Palma Balsamo”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 20.11.2025.
La Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi