Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8076 del 2025, proposto da AB AM, AN LL, IN CI, MA RR, LE RI, VI EN, MA IR, LO UA, RI TI, AE UG, MO ND, RT NO, PP AR, IO EI, TA RE, IG AN, GI EP, RT SO, MA LL, IO IN, AN ND, rappresentati e difesi dall'avvocato IO Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento
del provvedimento di Avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia, da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali, prot. Prot. 422539/2024, del 22 novembre 2024;
- per quanto occorrer possa, dell’avviso «Programma di pubblicazione di bandi di concorso secondo semestre 2024 - I semestre 2025», nonché del PIAO 2024-2026, relativamente al par. 10 (pag. 190 ss.);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per l’interesse dei ricorrenti in ragione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2025, n. 5433 declaratoria della nullità della sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 5288 del 13 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, tutti idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687/2010, con il ricorso all’esame del Collegio impugnano il provvedimento con il quale la stessa Agenzia ha disposto che le posizioni dirigenziali relative agli uffici preposti alle attività di gestione e sviluppo delle risorse umane, di contenzioso del lavoro, di approvvigionamento e logistica, di pianificazione e controllo, di contabilità e bilancio (cd. attività no-core) fossero coperte mediante l’avvio di un nuovo concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia, senza attingere dalla graduatoria nella quale sono presenti i ricorrenti. Sul punto la scelta amministrativa è motivata come segue “ Come specificato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3855/2024, pubblicata il 29 aprile 2024 (capo 11.4), la disciplina concorsuale vigente a fine anno 2010, epoca di indizione del bando del concorso a 175 posti di dirigente è stata superata dalle modifiche normative intervenute successivamente ad opera dell’art. 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. // La medesima disciplina concorsuale è stata poi ulteriormente modificata ed integrata nel 2021 con l’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 28 del d.lgs. 165 del 2001, introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che prevede la valutazione anche delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. // Inoltre, atteso che per il nuovo concorso sono richieste specifiche conoscenze attinenti alle attività di gestione delle risorse umane e materiali in un contesto istituzionale profondamente mutato rispetto a quello esistente nel 2010, anche in relazione all’ampliamento delle competenze dell’Agenzia delle entrate in seguito all’incorporazione dell’Agenzia del territorio avvenuta nel 2012, le materie oggetto delle prove elencate al punto 3. sono differenti rispetto a quelle indicate nel bando del concorso a 175 posti”.
2. Il gravame all’odierno esame rinviene dalla riassunzione di precedente ricorso, già proposto dinanzi a questo Tar e dichiarato inammissibile con sentenza di questa sezione n. 5288 del 13 marzo 2025, riformata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 5433 del 23 giugno 2025, con la quale il giudice dell’appello, ritenuto invece ammissibile il gravame e sussistente sul punto l’errore del primo giudice, ha rimesso della causa a quest’ultimo ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
3. Il ricorso è affidato al seguente unico motivo di censura:
“ 1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento ”. Secondo la prospettazione della parte ricorrente nel motivare il provvedimento gravato l’Agenzia delle Entrate non avrebbe “tenuto conto della sovrapponibilità delle competenze accertate in capo agli idonei e di quelle richieste dalle funzioni che i vincitori del nuovo concorso saranno chiamati ad esercitare”, essendo molti dei dirigenti, già assunti all’esito del concorso a 175 posti, stati assegnati proprio a ricoprire proprio posizioni “ no core ” oggetto del preannunciato concorso e, comunque, non avendo fondamento la distinzione fra attività “ core”, per la quale sarebbero stati selezionati i ricorrenti e quella “ no-core ”, ed ancora non potendosi giustificare la scelta del concorso, in luogo dello scorrimento, in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Agenzia delle Entrate e delle modifiche normative medio tempore intervenute, con riguardo alle materie oggetto del concorso a 175 posti, circostanze alle quali l’Amministrazione ben avrebbe potuto fra fronte con l’aggiornamento professionale dei graduati in quest’ultima selezione.
4. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
5. In esito alla camera di consiglio del 1° agosto 2025, con ordinanza n. 4226 pubblicata in pari data, l’istanza cautelare formulata nel ricorso è stata rigettata.
6. Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2026, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità del gravame con riguardo ai ricorrenti che non hanno impugnato la sentenza di questo Tribunale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
7.1. Innanzitutto il ricorso è inammissibile con riguardo ai ricorrenti CI IN, RI LE, NO RT, AR PP, RE TA, che non hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questa sezione n. 5288 del 13 marzo 2025, con la quale la presente impugnativa era in prima battura stata decisa con una pronuncia di inammissibilità poi riformata in appello.
È evidente che, rispetto a questi ricorrenti, la decisione del giudice di primo grado appena citata sia divenuta definiva con conseguente inammissibilità della impugnativa oggi riproposta dagli stessi in riassunzione.
7.2. Con riguardo agli altri ricorrenti, diversi da quelli di cui al punto precedente, il ricorso è invece infondato a cagione della sopravvenienza del d.l. n.25 del 14 marzo 25 (“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” ), convertito con la L. 9 maggio 2025, n. 69 che, al comma 1 dell’art. 4. (“ Misure urgenti in materia di reclutamento ”), prevede che “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La disposizione sopravvenuta nel 2025 ha carattere manifestamente interpretativo e, pertanto, non solo si applica ai concorsi da bandire (come nella fattispecie), ma anche “ ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
È evidente, dunque, che, sulla base di tale sopravvenuta interpretazione da parte del legislatore, la scelta dell’Agenzia delle Entrate di procedere ad un nuovo concorso in luogo dello scorrimento risulti legittima e conforme alla norma di legge. Sul punto anche il Consiglio di Stato ha chiarito di recente che “ A mero titolo di completezza motivazionale, il Collegio osserva incidentalmente che dal d.l. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con l. n. 69 del 9 maggio 2025, si trae il principio, di valenza sistematica, secondo cui il concorso pubblico è il veicolo ordinario di assunzione ai pubblici uffici ”. (Cons. St. sez. IV, n.7372 del 18 settembre 25).
In ogni caso, ed in disparte tale dirimente rilievo relativo alla disciplina che evidentemente legittima, ora per allora, la scelta dell’Amministrazione, il Collegio ritiene che la motivazione offerta dall’Amministrazione a fondamento della scelta di procedere con il concorso in luogo dello scorrimento della precedente graduatoria risulta plausibile e priva di illogicità od irrazionalità, atteso che anche nel vigente regime normativo era consentito all’Amministrazione di optare per l’avvio di una nuova procedura selettiva, salvo l’obbligo di un'apposita e approfondita motivazione, che desse conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico identificabili nel mutamento delle esigenze professionali, nell’aggiornamento delle competenze, nella sussistenza di ragioni di economicità ed efficienza, nella specificità delle mansioni.( in questi termini cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011).
Donde l’infondatezza del gravame per i ricorrenti AB AM, AN LL, MA RR, VI EN, MA IR, LO UA, RI TI, AE UG, MO ND, IO EI, IG AN, GI EP, RT SO, MA LL, IO IN e AN ND.
8. In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
9. Le spese possono essere compensate nei confronti di tutte le parti attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto in motivazione:
-lo dichiara inammissibile per i ricorrenti CI IN, RI LE, NO RT, AR PP, RE TA;
-lo rigetta perché infondato con riguardo ai ricorrenti AB AM, AN LL, MA RR, VI EN, MA IR, LO UA, RI TI, AE UG, MO ND, IO EI, IG AN, GI EP, RT SO, MA LL, IO IN e AN ND.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR IT, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
Monica AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TR IT |
IL SEGRETARIO