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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20076 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 20076/2016 R. G. Promossa da
, (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.7.1954, elettivamente domiciliato in Milazzo, via G. Medici n. 47, recapito professionale dell'avv. Daniela Cultrera, che lo rappresenta ed assiste, per procura in atti -attore– Contro
, (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.01.1971, residente in [...]; Parte_2
(c.f. , nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_3
17.02.1963, ivi residente in [...]9, rappresentate e difese dall'avv. Rosario Venuto, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questo in Lipari via G. Marconi n. 6, giusta procura in atti. -convenute-
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20076 / 2016
SVOLGIMENTO DEI FATTI
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 19.09.2016 con cui l'attore esperiva azione revocatoria ordinaria nei confronti di Parte_1 Parte_2
e .
[...] Controparte_1
L'attore premetteva di essere creditore della di somme Parte_2 riconosciute in vari provvedimenti giudiziari, giusti procedimenti analiticamente indicati nell'atto introduttivo e che la vendeva alla sorella Parte_2
“(anche) le unità immobiliari alla stessa assegnate con Controparte_1 provvedimento non passato in giudicato depositato il 9 giugno 2016 e, cioè, gli immobili siti in Santa Marina Salina così individuati: fabbricato in catasto al fg. 7 part. 393 sub 3 (ex sub 1), al foglio 7 part. 393 sub 4 (già sub 2), al fg. 7 part. sub 5 (già sub 2), fg. 7 part. 393 sub 6 (corte del fabbricato), fg. 7 part.1462 (già part. 394 terreni), fg. 7 part. 391 (terreno), fg. 7 part. 1458 (terreno), fg. 7 part. 1460 (terreno), fg. 7 part. 395 (terreno) (ALL.10); Si consideri che la superiore vendita (che comprende anche beni non oggetto della precedente comunione legale), è avvenuta al prezzo indicato di € 246.094,25 quando il valore del compendio, in epoca datata, è stato stimato dal ctu in € 490.100,00”. Chiedeva quindi di “1) ritenere e dichiarare l'inefficacia dell'atto in Notaio del 25.06.2016 Persona_1 repertorio n. 7.848, raccolta n. 5.366, registrato a Messina il 27.06.2016, al n. 4620 e per l'effetto accogliere, siccome legittima e fondata la presente azione revocatoria;
2) con riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di legge;
3) con condanna dei convenuti alle spese e compensi di giudizio”. Con comparsa del 13.03.2017 si costituivano le convenute e Controparte_1
chiedendo di “1) Ritenere e dichiarare inammissibile ed Parte_2 infondata in fatto e diritto la domanda ex. art. 2901 c.c. come introdotta dall'attore, per i motivi detti e quant'altro in corso di causa verrà integrato, nei modi e termini di legge, e quant'altro l'On.le Tribunale adito riterrà di
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argomentare; 2) Conseguentemente rigettare le domande tutte articolate dall'attore sig. ; 3) Ritenere e dichiarare, ex. art. 96 c.p.c., la Parte_1 responsabilità aggravata per lite temeraria, del sig. ; 4) Parte_1
Conseguentemente condannare il a mente dell'art. 96 c.p.c., in Parte_1 favore delle deducenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge 5) Con riserva di altro dedurre nei modi e termini di legge;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa, a mente del D.M 55/14 , oltre 15% , iva e cassa, anche per questo grado di giudizio”. All'udienza del 13.03.2017 il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc. E, con provvedimento del 09.10.2017, ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice. Espletata la prova testimoniale, con istanza datata 12.04.2018 le convenute, tenuto conto “della natura della causa;
della prova documentale della costituzione dell'ACCOLLO e dell'ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE a favore dell'attore; della produzione in giudizio del contratto in notar nel Persona_1 corpo del quale è indicata e precisata la modalità di pagamento del prezzo di vendita con l'indicazione dei titoli bancari, come per legge;
dell'insussistenza documentata dei presupposti della domanda di revocatoria;
della palese infondatezza dell'eccezione che l'atto pubblico è stato stipulato in presenza di sentenza non irrevocabile, tenuto conto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva e come tale è stata volturata e trascritta n catasto e conservatoria rendendola opponibile a terzi;
del conseguente obbligo in capo alla convenuta acquirente di iscrivere ipoteca in favore del in quanto nella succitata Pt_1 sentenza è stato previsto un conguaglio con la conseguenza che in difetto di ipoteca legale la sentenza non sarebbe stata mai trascritta” chiedevano, inaudita altera parte, stante l'urgenza “la revoca del provvedimento istruttorio assunto il 09.04.2018” . Con provvedimento del 14.11.2018 il Giudice rigettava la domanda di revoca dell'ordinanza emessa in data 9.10.2017, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 09.09.2019. Dopo alcuni rinvii, all'esito della udienza dell'1/12/2021, era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc per il 21.06.2022. Dopo ulteriori differimenti, alla udienza del 12.12.2024 - svolta ai sensi dell'art.
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127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa era posta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Erano poi depositate comparse conclusionali da entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'azione revocatoria è fondata e va accolta. Parte attrice sostiene che la compravendita avvenuta, con atto stipulato in data 25.06.2016 al rogito del Notaio Dott. , tra i convenuti Persona_1 Parte_2
e “senza neanche avere corrisposto il dovuto al dott.
[...] Controparte_1
, quale conguaglio e, quindi, quale prezzo per la quota di comproprietà allo Pt_1 stesso facente capo, a pochi giorni dalla pronuncia giurisdizionale che sanciva, tra le altre, la condanna della sig.ra al pagamento della somma di € Pt_2
70.421,03, oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e compensi di due gradi di procedimento, costituisce atto compiuto in frode al creditore che non potrà, rec sic stantibus, vedere soddisfatte le proprie ragioni”. Precisando che:
“l'atto di disposizione patrimoniale compiuto da , Parte_2 costituisca l'extrema ratio cui la stessa ha inteso ricorrere, secondo un iter comportamentale improntato alla mala fede, al dolo ed alla preordinata intenzione di sottrarsi agli obblighi sanciti nei provvedimenti giudiziari che già hanno caratterizzato la sua presenza nei vari giudizi in cui è stata parte, al fine di ledere irrimediabilmente le ragioni creditorie del dott. , vittorioso in Pt_1 procedimenti giudiziari, forieri di risarcimenti e/o pagamenti di somme in proprio favore”. I convenuti contestano la sussistenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti di cui all'art. 2901 cc., sostenendo che: “Il credito che viene reclamato dal con la citazione di alcune sentenze è in parte inesistente Pt_1 atteso che lo stesso non è certo, liquido ed esigibile, ed in parte ampiamente garantito da ipoteca legale e da accollo. La sig.ra non ha Parte_2 mai inteso sottrarsi ai suoi eventuali obblighi atteso che ha sempre trovato, dall'altra parte, una volontà respingente”. Ciò detto. I presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria sono: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, l'elemento oggettivo
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dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento (in tal caso, se si tratta di atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, cd. partecipatio fraudis). L'azione revocatoria ordinaria, avendo lo scopo di far dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con cui il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore, è lo strumento predisposto dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale. Nel caso concreto, sussistono tutti gli elementi per l'accoglimento della domanda. Quanto al primo requisito, presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è l'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore. La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sia necessario che il credito sia liquido, né che esso sia esigibile (Cass. n. 1450/2015; n. 2066/2010), né tanto meno che il credito sia accertato in sede giudiziale (Cass. n.12678/2001), essendo sufficiente una semplice aspettativa che non appaia prima facie pretestuosa (Cass. n. 24757/2008) e che possa valutarsi, incidenter tantum, come probabile (Cass. n.5359/2009; n. 20002/2008). Sul punto: “In tema di dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. Civ. n. 1712/1998; Cass. Civ. n. 12144/1999). Nel caso di specie, il credito è consacrato nella sentenza n. 344/2016, depositata il 9 giugno 2016, con cui la Corte d'Appello di Messina ha
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condannato al pagamento, in favore di , Parte_2 Parte_1 della somma di € 70.421,03, oltre rivalutazione dal marzo 2015 ed interessi compensativi al tasso legale, dalla scadenza dei relativi importi annui, nonché interessi legali dalla data della sentenza stessa al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.818,00 per il primo grado di giudizio ed in € 9.515,00 per il grado di appello, oltre spese generali iva e cpa;
nella sentenza n. 62/2013, depositata il 10.04.2013, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, pronunciando anche sullo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ha disposto a carico di
[...]
il pagamento, in favore di , a titolo di conguaglio Parte_2 Parte_1 della somma di € 106.094,00 oltre interessi legali;
nella sentenza n.327/2016, depositata il 09.06.2016, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, ha condannato al pagamento, in Parte_2 favore di , dell'ulteriore conguaglio di € 30.287,15, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria . L'eventus damni è il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'eventus damni è sussistente non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita o la compromissione totale della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche laddove tale atto produca una modificazione di tipo qualitativo nel patrimonio del debitore rendendo più difficile l'adempimento dell'obbligazione (Cass. n.1896/2012; Cass., n. 7767/2007; Cass., sent. n. 25733/2015). Sul punto: “per la sussistenza del pregiudizio non è necessario un danno effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito;
in particolare va rilevato che non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa dei beni (il cui valore oggettivo può restare anche immutato) ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad esempio una maggiore occultabilità dei medesimi come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili” (Cass.
6.05.1998 n. 4578; Cass. n. 9635/2018; n. 13172/2017). Consegue che, affinché possa richiamarsi l'esistenza del pregiudizio, non occorra alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da
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parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. A ciò si contrappone l'onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. n. 4578/1998). Infatti: “grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie” (Cass., sez. VI, ordinanza 4.11.2022 n. 32596; Cass. n. 16221/2019; Cass. Civ. 03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Trib. Benevento sent. 22.11.2018 n. 2046). Nel caso de quo, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio l'atto di compravendita, del 25.06.2016, intercorso tra le convenute e con il quale la prima ha venduto alla Parte_2 Controparte_1 sorella la piena proprietà “(anche) delle unità immobiliari alla Controparte_1 stessa assegnate con provvedimento non passato in giudicato depositato il 9 giugno 2016 e, cioè, gli immobili siti in Santa Marina Salina “fabbricato in catasto al fg. 7 part. 393 sub 3 (ex sub 1), al foglio 7 part. 393 sub 4 (già sub 2), al fg. 7 part. sub 5 (già sub 2), fg. 7 part. 393 sub 6 (corte del fabbricato), fg. 7 part.1462 (già part. 394 terreni), fg. 7 part. 391 (terreno), fg. 7 part. 1458 (terreno), fg. 7 part. 1460 (terreno), fg. 7 part. 395 (terreno)”. La con tale atto ha ridotto il proprio patrimonio e reso Parte_2 maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito da parte del e Pt_1 non ha fornito prova che il proprio patrimonio residuo sia o possa essere idoneo a soddisfare le ragioni creditorie. Né è condivisibile quanto sostenuto dalla stessa circa la carenza dei requisiti dell'azione revocatoria per essere il credito reclamato dal “ampiamente garantito da ipoteca legale e accollo”. Pt_1
Nel contratto di compravendita del 25.06.2016 intercorso tra Parte_2
e , a pag. 5, si legge: “…il summenzionato corrispettivo
[...] Controparte_1 di vendita stato versato secondo le seguenti analitiche modalità:… euro 106.094,25 mediante accollo, per se e aventi causa in via tra tutti solidale ed indivisibile, del debito di pari importo della parte venditrice nei confronti del
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condividente , nato a Santa Marina Salina il [...], a [...]_1 conguaglio divisionale garantito dall'ipoteca legale del condividente iscritta in data 1.12.2015 ai n. 29871/3417 e in rettifica di dati catastali il 10.06.2016 ai n. 14711/1767”. Orbene, l'ipoteca iscritta sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente il valore, non esclude il requisito dell'eventus damni ex art. 2901, primo comma, c.c. (Cass. civ. n. 11892/2016). Di recente con la sentenza 27.02.2023 n. 5815 la Cassazione è tornata a ribadire che “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore (qualora fatta valere), non esclude la connotazione di quell'atto in termini di eventus damni. Infatti, sia la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, sia la possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, non va compiuta al momento in cui viene posto in essere l'atto dispositivo, bensì attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, al fine di valutare il venir meno o anche solo il ridimensionamento della garanzia ipotecaria “(ulteriori conformi: Cass. civ. 08.08.2018 n. 20671; Cass. civ. 12.03.2018 n. 5860; Cass. civ. 25.05.2017 n. 13172). Secondo la Corte, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore senza produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza, bensì la sola inefficacia dell'atto dispositivo e la successiva e futura azione esecutiva sullo stesso. Pertanto, dato che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. civ. 13.08.2015 n. 16793), la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore. Per quanto concerne, invece, l'accollo da parte della la stessa Controparte_1 non ha dato prova di aver provveduto all'adempimento del debito. In ordine all'elemento soggettivo (cd. consilium fraudis), dal dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende che il predetto requisito soggettivo sia destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito. Nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario
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l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione un pregiudizio agli interessi del creditore. Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, occorre accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis). Nel caso di atti a titolo oneroso occorre, accertare, altresì l'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario (Cass. n. 7484/2001). Nel caso di specie, le sentenze che riconoscevano il pagamento di somme di denaro a carico di in favore del sono state Parte_2 Parte_1 emesse prima della stipula del contratto di compravendita del 25.06.2016. Come sopra esposto, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unico requisito soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. n. 16221 del 18.06.2019; Cass. civ. sentenza n. 17327/11). Orbene, nel caso de quo, risulta comprovato documentalmente che l'atto dispositivo sia stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito. Peraltro, trattandosi di beni immobili assegnati alla a seguito della Pt_2 separazione, per i quali la stessa era tenuta ad un conguaglio in favore del
, la scelta di alienare gli immobili significava indubbiamente apportare una Pt_1 variazione qualitativa in peius nel proprio patrimonio complessivo ed essere, pertanto, consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
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Trattandosi di atto a titolo oneroso, per quanto concerne la posizione dell'acquirente , ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è Controparte_1 sufficiente la consapevolezza, del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del venditore, non essendo necessaria la collusione tra venditore e terzo (Corte di Cassazione 28423/2021). La prova della consapevolezza del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente (Cass. 5359/2009). Nel caso di specie, la , sorella della , era Controparte_1 Parte_2 comunque a conoscenza del credito vantato dal nei confronti della Pt_1 germana , tenuto conto dell'accollo in sede di stipula Parte_2 dell'atto di compravendita, circostanza che non può che determinare la considerazione che fosse consapevole che l'atto di compravendita avrebbe diminuito la consistenza patrimoniale della debitrice. È stato, inoltre, provato che nonostante la vendita degli immobili, la Parte_2
ha continuato ad abitare insieme alla figlia , l'abitazione di S.
[...] Per_2
Marina Salina via Rinascente nn. 7-9, oggetto di compravendita come riferito dai testi , , escussi all'udienza del Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
09.04.2018. In particolare, il teste sul punto, ha riferito che Testimone_3
“risponde al vero che abita la casa di Santa Marina Parte_2
Salina, Via Rinascente n. 7-9…. Non mi risulta che in detta casa abiti
[...]
, la quale invece abita a Santa Marina Salina in via Risorgimento, CP_1 proprio sopra il negozio “Malizia” gestito proprio da e Controparte_1 Pt_2
”. Parte_2
Ne consegue che la domanda di parte attrice sia fondata e vada accolta. Le domande avanzate sia dall'attore sia dalle convenute volte ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c sono infondate e vanno rigettate. I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, infatti, sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
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Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi del DM 147/2022 dello scaglione di riferimento, individuato in quello fino a
€ 52.000,00, e poste solidalmente a carico dei convenuti, ma compensate nella misura di un terzo in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 cpc avanzata da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20076/2016 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'azione revocatoria per le ragioni di cui in parte motiva;
1) Dichiara, per l'effetto, l'inefficacia, nei confronti di , Parte_1
ex art. 2901 c.c., dell'atto in Notaio del 25.06.2016 Persona_1
repertorio n. 7.848, raccolta n. 5.366, registrato a Messina il
27.06.2016, al n. 4620, intercorso tra le convenute Parte_2
e , con conseguenti eventuali adempimenti a
[...] Controparte_1
carico della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzata reciprocamente dalle parti mancando i presupposti di legge;
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3) Rigetta nel resto;
4) Condanna e in solido al Parte_2 Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, dei due terzi delle spese processuali che si liquidano in € 5.078,00, oltre spese esenti, pari a €. 518,00, spese generali e oneri fiscali, compensando il restante terzo.
Così deciso in Barcellona P. G. 07/04/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 20076/2016 R. G. Promossa da
, (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.7.1954, elettivamente domiciliato in Milazzo, via G. Medici n. 47, recapito professionale dell'avv. Daniela Cultrera, che lo rappresenta ed assiste, per procura in atti -attore– Contro
, (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.01.1971, residente in [...]; Parte_2
(c.f. , nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_3
17.02.1963, ivi residente in [...]9, rappresentate e difese dall'avv. Rosario Venuto, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questo in Lipari via G. Marconi n. 6, giusta procura in atti. -convenute-
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
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SVOLGIMENTO DEI FATTI
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 19.09.2016 con cui l'attore esperiva azione revocatoria ordinaria nei confronti di Parte_1 Parte_2
e .
[...] Controparte_1
L'attore premetteva di essere creditore della di somme Parte_2 riconosciute in vari provvedimenti giudiziari, giusti procedimenti analiticamente indicati nell'atto introduttivo e che la vendeva alla sorella Parte_2
“(anche) le unità immobiliari alla stessa assegnate con Controparte_1 provvedimento non passato in giudicato depositato il 9 giugno 2016 e, cioè, gli immobili siti in Santa Marina Salina così individuati: fabbricato in catasto al fg. 7 part. 393 sub 3 (ex sub 1), al foglio 7 part. 393 sub 4 (già sub 2), al fg. 7 part. sub 5 (già sub 2), fg. 7 part. 393 sub 6 (corte del fabbricato), fg. 7 part.1462 (già part. 394 terreni), fg. 7 part. 391 (terreno), fg. 7 part. 1458 (terreno), fg. 7 part. 1460 (terreno), fg. 7 part. 395 (terreno) (ALL.10); Si consideri che la superiore vendita (che comprende anche beni non oggetto della precedente comunione legale), è avvenuta al prezzo indicato di € 246.094,25 quando il valore del compendio, in epoca datata, è stato stimato dal ctu in € 490.100,00”. Chiedeva quindi di “1) ritenere e dichiarare l'inefficacia dell'atto in Notaio del 25.06.2016 Persona_1 repertorio n. 7.848, raccolta n. 5.366, registrato a Messina il 27.06.2016, al n. 4620 e per l'effetto accogliere, siccome legittima e fondata la presente azione revocatoria;
2) con riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di legge;
3) con condanna dei convenuti alle spese e compensi di giudizio”. Con comparsa del 13.03.2017 si costituivano le convenute e Controparte_1
chiedendo di “1) Ritenere e dichiarare inammissibile ed Parte_2 infondata in fatto e diritto la domanda ex. art. 2901 c.c. come introdotta dall'attore, per i motivi detti e quant'altro in corso di causa verrà integrato, nei modi e termini di legge, e quant'altro l'On.le Tribunale adito riterrà di
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argomentare; 2) Conseguentemente rigettare le domande tutte articolate dall'attore sig. ; 3) Ritenere e dichiarare, ex. art. 96 c.p.c., la Parte_1 responsabilità aggravata per lite temeraria, del sig. ; 4) Parte_1
Conseguentemente condannare il a mente dell'art. 96 c.p.c., in Parte_1 favore delle deducenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge 5) Con riserva di altro dedurre nei modi e termini di legge;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa, a mente del D.M 55/14 , oltre 15% , iva e cassa, anche per questo grado di giudizio”. All'udienza del 13.03.2017 il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc. E, con provvedimento del 09.10.2017, ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice. Espletata la prova testimoniale, con istanza datata 12.04.2018 le convenute, tenuto conto “della natura della causa;
della prova documentale della costituzione dell'ACCOLLO e dell'ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE a favore dell'attore; della produzione in giudizio del contratto in notar nel Persona_1 corpo del quale è indicata e precisata la modalità di pagamento del prezzo di vendita con l'indicazione dei titoli bancari, come per legge;
dell'insussistenza documentata dei presupposti della domanda di revocatoria;
della palese infondatezza dell'eccezione che l'atto pubblico è stato stipulato in presenza di sentenza non irrevocabile, tenuto conto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva e come tale è stata volturata e trascritta n catasto e conservatoria rendendola opponibile a terzi;
del conseguente obbligo in capo alla convenuta acquirente di iscrivere ipoteca in favore del in quanto nella succitata Pt_1 sentenza è stato previsto un conguaglio con la conseguenza che in difetto di ipoteca legale la sentenza non sarebbe stata mai trascritta” chiedevano, inaudita altera parte, stante l'urgenza “la revoca del provvedimento istruttorio assunto il 09.04.2018” . Con provvedimento del 14.11.2018 il Giudice rigettava la domanda di revoca dell'ordinanza emessa in data 9.10.2017, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 09.09.2019. Dopo alcuni rinvii, all'esito della udienza dell'1/12/2021, era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc per il 21.06.2022. Dopo ulteriori differimenti, alla udienza del 12.12.2024 - svolta ai sensi dell'art.
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127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa era posta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Erano poi depositate comparse conclusionali da entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'azione revocatoria è fondata e va accolta. Parte attrice sostiene che la compravendita avvenuta, con atto stipulato in data 25.06.2016 al rogito del Notaio Dott. , tra i convenuti Persona_1 Parte_2
e “senza neanche avere corrisposto il dovuto al dott.
[...] Controparte_1
, quale conguaglio e, quindi, quale prezzo per la quota di comproprietà allo Pt_1 stesso facente capo, a pochi giorni dalla pronuncia giurisdizionale che sanciva, tra le altre, la condanna della sig.ra al pagamento della somma di € Pt_2
70.421,03, oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e compensi di due gradi di procedimento, costituisce atto compiuto in frode al creditore che non potrà, rec sic stantibus, vedere soddisfatte le proprie ragioni”. Precisando che:
“l'atto di disposizione patrimoniale compiuto da , Parte_2 costituisca l'extrema ratio cui la stessa ha inteso ricorrere, secondo un iter comportamentale improntato alla mala fede, al dolo ed alla preordinata intenzione di sottrarsi agli obblighi sanciti nei provvedimenti giudiziari che già hanno caratterizzato la sua presenza nei vari giudizi in cui è stata parte, al fine di ledere irrimediabilmente le ragioni creditorie del dott. , vittorioso in Pt_1 procedimenti giudiziari, forieri di risarcimenti e/o pagamenti di somme in proprio favore”. I convenuti contestano la sussistenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti di cui all'art. 2901 cc., sostenendo che: “Il credito che viene reclamato dal con la citazione di alcune sentenze è in parte inesistente Pt_1 atteso che lo stesso non è certo, liquido ed esigibile, ed in parte ampiamente garantito da ipoteca legale e da accollo. La sig.ra non ha Parte_2 mai inteso sottrarsi ai suoi eventuali obblighi atteso che ha sempre trovato, dall'altra parte, una volontà respingente”. Ciò detto. I presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria sono: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, l'elemento oggettivo
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dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento (in tal caso, se si tratta di atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, cd. partecipatio fraudis). L'azione revocatoria ordinaria, avendo lo scopo di far dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con cui il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore, è lo strumento predisposto dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale. Nel caso concreto, sussistono tutti gli elementi per l'accoglimento della domanda. Quanto al primo requisito, presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è l'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore. La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sia necessario che il credito sia liquido, né che esso sia esigibile (Cass. n. 1450/2015; n. 2066/2010), né tanto meno che il credito sia accertato in sede giudiziale (Cass. n.12678/2001), essendo sufficiente una semplice aspettativa che non appaia prima facie pretestuosa (Cass. n. 24757/2008) e che possa valutarsi, incidenter tantum, come probabile (Cass. n.5359/2009; n. 20002/2008). Sul punto: “In tema di dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. Civ. n. 1712/1998; Cass. Civ. n. 12144/1999). Nel caso di specie, il credito è consacrato nella sentenza n. 344/2016, depositata il 9 giugno 2016, con cui la Corte d'Appello di Messina ha
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condannato al pagamento, in favore di , Parte_2 Parte_1 della somma di € 70.421,03, oltre rivalutazione dal marzo 2015 ed interessi compensativi al tasso legale, dalla scadenza dei relativi importi annui, nonché interessi legali dalla data della sentenza stessa al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.818,00 per il primo grado di giudizio ed in € 9.515,00 per il grado di appello, oltre spese generali iva e cpa;
nella sentenza n. 62/2013, depositata il 10.04.2013, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, pronunciando anche sullo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ha disposto a carico di
[...]
il pagamento, in favore di , a titolo di conguaglio Parte_2 Parte_1 della somma di € 106.094,00 oltre interessi legali;
nella sentenza n.327/2016, depositata il 09.06.2016, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, ha condannato al pagamento, in Parte_2 favore di , dell'ulteriore conguaglio di € 30.287,15, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria . L'eventus damni è il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'eventus damni è sussistente non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita o la compromissione totale della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche laddove tale atto produca una modificazione di tipo qualitativo nel patrimonio del debitore rendendo più difficile l'adempimento dell'obbligazione (Cass. n.1896/2012; Cass., n. 7767/2007; Cass., sent. n. 25733/2015). Sul punto: “per la sussistenza del pregiudizio non è necessario un danno effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito;
in particolare va rilevato che non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa dei beni (il cui valore oggettivo può restare anche immutato) ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad esempio una maggiore occultabilità dei medesimi come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili” (Cass.
6.05.1998 n. 4578; Cass. n. 9635/2018; n. 13172/2017). Consegue che, affinché possa richiamarsi l'esistenza del pregiudizio, non occorra alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da
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parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. A ciò si contrappone l'onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. n. 4578/1998). Infatti: “grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie” (Cass., sez. VI, ordinanza 4.11.2022 n. 32596; Cass. n. 16221/2019; Cass. Civ. 03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Trib. Benevento sent. 22.11.2018 n. 2046). Nel caso de quo, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio l'atto di compravendita, del 25.06.2016, intercorso tra le convenute e con il quale la prima ha venduto alla Parte_2 Controparte_1 sorella la piena proprietà “(anche) delle unità immobiliari alla Controparte_1 stessa assegnate con provvedimento non passato in giudicato depositato il 9 giugno 2016 e, cioè, gli immobili siti in Santa Marina Salina “fabbricato in catasto al fg. 7 part. 393 sub 3 (ex sub 1), al foglio 7 part. 393 sub 4 (già sub 2), al fg. 7 part. sub 5 (già sub 2), fg. 7 part. 393 sub 6 (corte del fabbricato), fg. 7 part.1462 (già part. 394 terreni), fg. 7 part. 391 (terreno), fg. 7 part. 1458 (terreno), fg. 7 part. 1460 (terreno), fg. 7 part. 395 (terreno)”. La con tale atto ha ridotto il proprio patrimonio e reso Parte_2 maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito da parte del e Pt_1 non ha fornito prova che il proprio patrimonio residuo sia o possa essere idoneo a soddisfare le ragioni creditorie. Né è condivisibile quanto sostenuto dalla stessa circa la carenza dei requisiti dell'azione revocatoria per essere il credito reclamato dal “ampiamente garantito da ipoteca legale e accollo”. Pt_1
Nel contratto di compravendita del 25.06.2016 intercorso tra Parte_2
e , a pag. 5, si legge: “…il summenzionato corrispettivo
[...] Controparte_1 di vendita stato versato secondo le seguenti analitiche modalità:… euro 106.094,25 mediante accollo, per se e aventi causa in via tra tutti solidale ed indivisibile, del debito di pari importo della parte venditrice nei confronti del
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condividente , nato a Santa Marina Salina il [...], a [...]_1 conguaglio divisionale garantito dall'ipoteca legale del condividente iscritta in data 1.12.2015 ai n. 29871/3417 e in rettifica di dati catastali il 10.06.2016 ai n. 14711/1767”. Orbene, l'ipoteca iscritta sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente il valore, non esclude il requisito dell'eventus damni ex art. 2901, primo comma, c.c. (Cass. civ. n. 11892/2016). Di recente con la sentenza 27.02.2023 n. 5815 la Cassazione è tornata a ribadire che “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore (qualora fatta valere), non esclude la connotazione di quell'atto in termini di eventus damni. Infatti, sia la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, sia la possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, non va compiuta al momento in cui viene posto in essere l'atto dispositivo, bensì attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, al fine di valutare il venir meno o anche solo il ridimensionamento della garanzia ipotecaria “(ulteriori conformi: Cass. civ. 08.08.2018 n. 20671; Cass. civ. 12.03.2018 n. 5860; Cass. civ. 25.05.2017 n. 13172). Secondo la Corte, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore senza produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza, bensì la sola inefficacia dell'atto dispositivo e la successiva e futura azione esecutiva sullo stesso. Pertanto, dato che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. civ. 13.08.2015 n. 16793), la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore. Per quanto concerne, invece, l'accollo da parte della la stessa Controparte_1 non ha dato prova di aver provveduto all'adempimento del debito. In ordine all'elemento soggettivo (cd. consilium fraudis), dal dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende che il predetto requisito soggettivo sia destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito. Nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario
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l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione un pregiudizio agli interessi del creditore. Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, occorre accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis). Nel caso di atti a titolo oneroso occorre, accertare, altresì l'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario (Cass. n. 7484/2001). Nel caso di specie, le sentenze che riconoscevano il pagamento di somme di denaro a carico di in favore del sono state Parte_2 Parte_1 emesse prima della stipula del contratto di compravendita del 25.06.2016. Come sopra esposto, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unico requisito soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. n. 16221 del 18.06.2019; Cass. civ. sentenza n. 17327/11). Orbene, nel caso de quo, risulta comprovato documentalmente che l'atto dispositivo sia stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito. Peraltro, trattandosi di beni immobili assegnati alla a seguito della Pt_2 separazione, per i quali la stessa era tenuta ad un conguaglio in favore del
, la scelta di alienare gli immobili significava indubbiamente apportare una Pt_1 variazione qualitativa in peius nel proprio patrimonio complessivo ed essere, pertanto, consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
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Trattandosi di atto a titolo oneroso, per quanto concerne la posizione dell'acquirente , ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è Controparte_1 sufficiente la consapevolezza, del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del venditore, non essendo necessaria la collusione tra venditore e terzo (Corte di Cassazione 28423/2021). La prova della consapevolezza del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente (Cass. 5359/2009). Nel caso di specie, la , sorella della , era Controparte_1 Parte_2 comunque a conoscenza del credito vantato dal nei confronti della Pt_1 germana , tenuto conto dell'accollo in sede di stipula Parte_2 dell'atto di compravendita, circostanza che non può che determinare la considerazione che fosse consapevole che l'atto di compravendita avrebbe diminuito la consistenza patrimoniale della debitrice. È stato, inoltre, provato che nonostante la vendita degli immobili, la Parte_2
ha continuato ad abitare insieme alla figlia , l'abitazione di S.
[...] Per_2
Marina Salina via Rinascente nn. 7-9, oggetto di compravendita come riferito dai testi , , escussi all'udienza del Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
09.04.2018. In particolare, il teste sul punto, ha riferito che Testimone_3
“risponde al vero che abita la casa di Santa Marina Parte_2
Salina, Via Rinascente n. 7-9…. Non mi risulta che in detta casa abiti
[...]
, la quale invece abita a Santa Marina Salina in via Risorgimento, CP_1 proprio sopra il negozio “Malizia” gestito proprio da e Controparte_1 Pt_2
”. Parte_2
Ne consegue che la domanda di parte attrice sia fondata e vada accolta. Le domande avanzate sia dall'attore sia dalle convenute volte ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c sono infondate e vanno rigettate. I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, infatti, sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
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Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi del DM 147/2022 dello scaglione di riferimento, individuato in quello fino a
€ 52.000,00, e poste solidalmente a carico dei convenuti, ma compensate nella misura di un terzo in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 cpc avanzata da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20076/2016 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'azione revocatoria per le ragioni di cui in parte motiva;
1) Dichiara, per l'effetto, l'inefficacia, nei confronti di , Parte_1
ex art. 2901 c.c., dell'atto in Notaio del 25.06.2016 Persona_1
repertorio n. 7.848, raccolta n. 5.366, registrato a Messina il
27.06.2016, al n. 4620, intercorso tra le convenute Parte_2
e , con conseguenti eventuali adempimenti a
[...] Controparte_1
carico della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzata reciprocamente dalle parti mancando i presupposti di legge;
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3) Rigetta nel resto;
4) Condanna e in solido al Parte_2 Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, dei due terzi delle spese processuali che si liquidano in € 5.078,00, oltre spese esenti, pari a €. 518,00, spese generali e oneri fiscali, compensando il restante terzo.
Così deciso in Barcellona P. G. 07/04/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got Francesco Montera
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