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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7396/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7396/2013 avente ad oggetto “azione di rimorso somme”
promossa da
(C.F. ), in qualità di erede unica Parte_1 C.F._1
con beneficio di inventario di (C.F. Parte_2
CodiceFiscale_2
elettivamente domicil. in VIA PUTIGNANI N. 12/A 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. DALFINO LUCIANO (C.F. ) C.F._3
ATTRICE
contro
1
(CF chiamato in causa quale erede CP_1 C.F._4
del convenuto deceduto (C.F. ) Per_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) CP_2 C.F._6
(CF ), quale erede di Controparte_3 C.F._7 [...]
(C.F. ) Persona_2 C.F._8
(C.F. ) Controparte_4 C.F._9
(C.F. ) Controparte_5 C.F._10
tutti elettivam. domicil. in VIA Q. SELLA N. 5 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. MAIONE FRANCESCO (C.F. e dall'Avv. C.F._11
ROSSIELLO GIAMPIERO (CF ) C.F._12
(C.F. ) CP_6 C.F._13
elettivamente domicil. in VIA PASCOLI N. 39 70123 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. SARACINO LUCIA (C.F. ) C.F._14
CONVENUTI
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandate spedite il 13.6.2013,
[...]
ha adito questo Tribunale al fine di sentir dichiarare Parte_2 Persona_2
, e
[...] Per_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_2 [...]
obbligati, in solido tra loro, a rimborsargli la somma complessiva di € CP_6
74.325,27, o quell'altra minore ritenuta di giustizia, anticipata in loro favore e al fine di ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, a pagargli la suddetta somma, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento dell'azione, ha dedotto che: Parte_2
- con procura speciale del 16.12.1991, a firma del Notaio di Bitonto, Persona_3
, e , con riferimento ai terreni di Persona_2 Per_1 Persona_4
loro proprietà ricadenti nella lottizzazione n. 105/83, approvata con delibera consiliare del Comune di Bari n. 405 del 17.2.1986, lo avevano costituito loro procuratore speciale affinché compisse tutte le formalità e gli adempimenti di natura amministrativa ed urbanistica relativi ai lotti di loro proprietà ricadenti nella citata lottizzazione;
- ottenute dal Comune di Bari le autorizzazioni necessarie, aveva provveduto, anticipandone le spese, alla realizzazione delle opere di lottizzazione (impianto energia elettrica, impianto idrico, impianto fogna nera, impianto di illuminazione, ecc.);
- per la realizzazione di tali opere aveva sostenuto spese, documentate, per €
86.712,82;
3 - tutte le opere di urbanizzazione erano state realizzate nel rispetto delle autorizzazioni edilizie rilasciate, come attestato nella relazione di Regolarità
Tecnica e Amministrativa degli immobili del 23.3.2012 a firma del dott. Ing.
e del Geom. Persona_5 CP_7
- nonostante i reiterati inviti, non aveva ottenuto il rimborso delle spese anticipate in favore dei convenuti per la realizzazione delle opere eseguite;
- con istanza del 2.7.2012 aveva attivato dinanzi alla il Controparte_8
procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010 al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia;
nessuna delle parti invitate aveva inteso partecipare al suddetto procedimento che, pertanto, aveva avuto esito negativo;
- con raccomandata A.R. del 29.3.2013 aveva invitato nuovamente i convenuti al pagamento pro-quota delle spese anticipate in loro favore, ma anche detta ultima missiva era rimasta priva di riscontro.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 21.11.2013, si sono costituiti in giudizio , e che hanno chiesto, in Persona_2 Per_1 CP_2
via preliminare, di accertare la violazione dell'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_2
e, per l'effetto, disporne l'estromissione dello stesso dal giudizio;
nel
[...]
merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle loro difese i convenuti hanno dedotto che:
- nell'atto introduttivo l'attore si era definito creditore della somma di € 86.712,82 ma dalla documentazione allegata (fatture e scontrini) era emerso un importo di €
4 47.233,22 mentre nell'istanza introduttiva del procedimento di mediazione quanto anticipato per la realizzazione delle opere eseguite era indicato in € 54.519,47 e nelle conclusioni dell'atto di citazione era stata, invece, chiesta la loro condanna al pagamento di € 74.325,27;
- , avendo acquistato la propria unità abitativa con atto per Notar CP_2
dell'8.3.1996, non aveva alcuna relazione con la citata procura Persona_6
speciale del 16.12.1991 e da ciò derivava il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'estinzione del rapporto gestorio aveva comportato l'estinzione anche del potere rappresentativo;
- non aveva completato la realizzazione delle costruzioni pattuite e Parte_2
degli impianti che si era impegnato a realizzare nel lontano 1991, ma aveva occupato e continuava ad occupare abusivamente un'ampia area condominiale;
a tale riguardo, lo stesso era stato convenuto in giudizio (R.G. 2860/09) dinanzi al
Tribunale di Bari e durante l'interrogatorio formale ivi espletato aveva ammesso l'occupazione abusiva di una zona della lottizzazione destinata a viabilità interna che, senza alcuna autorizzazione, aveva recintato, impedendo ad altri di accedervi, depositando materiali edili e di risulta.
I convenuti hanno concluso disconoscendo, ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutte le copie delle fatture e degli scontrini prodotti;
in particolare: la fattura n. 11/98 del
16.5.1998 emessa dall'Impresa di Costruzioni IC EL, atteso che la data ed il numero erano scritti a mano e che era una duplicazione dell'altra precedente fattura n. 12/94 del 18.5.1994, di cui portava il medesimo oggetto e lo stesso importo (£ 18.348,624); la fattura n. 18 del 3.4.1991 di £ 10.000.000 era stata emessa non in favore dell'odierno attore, ma in favore della Cooperativa Concorde
5 76 r.l.; la ricevuta di pagamento della ditta RA AR & C. s.n.c. del 30.12.96 era sprovvista di numero e non appariva rispondente ai requisiti fiscali;
la fattura
10/95 emessa dalla ditta EL per lavori di carpenteria per l'importo di £
55.000.000 indicata in elenco non era stata prodotta;
gli scontrini erano privi dell'indicazione del soggetto che aveva eseguito il pagamento e quindi erano privi di valenza probatoria.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 21.11.2013, si sono costituiti in giudizio e chiedendo, in via preliminare, di Controparte_4 Controparte_5
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi; in via preliminare subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli stessi e, per l'effetto, di disporre la loro estromissione dal giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle loro difese, i convenuti hanno dedotto che:
- gli stessi avevano acquistato le rispettive unità abitative nel 2005, il primo per atto
Notar addì 20 gennaio (rep. 28585; racc. 8857) ed il secondo per Persona_7
atto Notar addì 28 gennaio (rep. 22617; racc. 7916) e che non Persona_8
avevano alcuna relazione con la procura speciale del 1991 conferita a
[...]
per realizzare le opere finalizzate alla citata lottizzazione;
Parte_2
- l'attore, a seguito della concessione edilizia, aveva posto in essere dei lavori edili per la costruzione della propria unità abitativa, al momento occupata dalla di lui figlia , e non le opere descritte in citazione;
Parte_1
6 - in ogni caso, l'attore avrebbe potuto pretendere dagli esponenti solo i rimborsi per le presunte opere eseguite successivamente al 2005, ossia le spese di cui alla: fattura n. 220 del 30.3.2007, emessa dalla LL ZI s.r.l. di € 780,00; fattura n. 20 del 7.5.2007, emessa dalla ditta OM ST di € 1.260,00; fattura n. 307 del 4.6.2010, emessa dalla LL ZI s.r.l. di 1.440,00; ma, nello specifico:
“la fattura n. 220/2007 si riferiva all'unità abitativa 10/E della IX Traversa di Via
Nazionale, già di proprietà dell'attore e ad oggi, dopo un lungo contenzioso, di proprietà di , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_9
alla via Pansini n. 5; tutte le spese relative all'impianto del gas risultavano pagate dagli esponenti e quindi anche la fattura n. 20/2017; la fattura n. 307/2010 si riferiva a lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fognario per i quali Parte_2
aveva già promosso due procedimenti monitori, il n. 8516/2012 R.G., decreto ingiuntivo n. 1742/2012 emesso ai danni di e Controparte_4 Parte_3
ed il n. 7508/2012 R.G., decreto ingiuntivo n. 1639/2012 emesso ai danni di e , entrambi opposti innanzi al Tribunale di Controparte_5 Parte_4
Bari”;
- tra le parti giudizio era pendente un ulteriore processo civile innanzi al Tribunale di Bari – R.G. n. 5139/2009 avente ad oggetto il mancato rilascio del certificato di abitabilità delle unità abitative degli esponenti, nonché l'occupazione abusiva da parte di di una zona della lottizzazione destinata a viabilità. Parte_2
I convenuti hanno altresì disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. tutte le copie delle fatture e degli scontrini prodotti;
in particolare: la fattura n. 11/98 del
16.5.1998 emessa dall'Impresa di Costruzioni IC EL, in cui la data ed il numero erano scritti a mano, che era una duplicazione dell'altra precedente n.
12/94 del 18.5.1994 di cui portava il medesimo oggetto e lo stesso importo (£
7 18.348,624); la fattura n. 18 del 3.4.1991 di £ 10.000.000 emessa non in favore dell'odierno attore, ma in favore della Cooperativa Concorde 76 r.l.; la ricevuta di pagamento della ditta RA AR & C. s.n.c. del 30.12.96 sprovvista di numero e non rispondente ai requisiti fiscali;
la fattura 10/95 emessa dalla ditta
EL per lavori di carpenteria per l'importo di £ 55.000.000 indicata in elenco ma non prodotta agli atti di causa;
gli scontrini, ovviamente privi dell'indicazione del soggetto pagante, erano quindi privi di efficacia probatoria.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.11.2013, si è costituita in giudizio , chiedendo, in via preliminare, di: dichiarare l'avvenuta CP_6
prescrizione del credito vantato dall'attore; dichiarare la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi; dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa;
dichiarare l'insussistenza del credito vantato da
; dichiarare l'insussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra i Parte_2
convenuti; dichiarare che nulla era dalla stessa dovuto;
condannare l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria alla somma ritenuta di giustizia;
condannare l'attore al pagamento di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto che:
- in quanto nuda proprietaria della particella 241 dell'estensione di mq 1.935, sita in contrada Macchie, con scrittura privata sottoscritta dal (ma priva di Parte_2
data), si era impegnata a cedere allo stesso parte della superficie del suo terreno, e precisamente mq. 1.150; il prezzo della cessione era stato indicato in £
46.000.000,00;
- con la stessa scrittura privata si era pattuito, altresì, che l'esponente avrebbe appaltato a la costruzione di un rustico sulla restante parte di Parte_2
8 terreno di sua proprietà e, contestualmente, lo stesso si era impegnato a Parte_2
realizzarlo indicando, nell'allegato “descrizione dei lavori”, le modalità di esecuzione delle opere riguardo agli scavi, alle strutture portanti e ai solai;
- si era altresì convenuto che avrebbe provveduto, a sua cura e Parte_2
spese, a realizzare le seguenti opere: “Spese di lottizzazione £ 714.000,00; spese di convenzione assicurazione fideiussoria;
spese per aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione;
spese di progettazione;
abitabilità, allacciamenti ENEL,
Appa, Sip;
contatore ENEL acqua”;
- il prezzo per la costruzione del rustico e per l'esecuzione di tutte le formalità sopra descritte era stato concordato in £ 25.000.000,00, somma che si era impegnata a versare a con le seguenti modalità: il 35% all'inizio dei lavori;
il Parte_2
35% alla consegna;
il 30% all'abitabilità;
- in esecuzione di quanto pattuito con la scrittura privata, l'esponente, quale nuda proprietaria, e , quale usufruttuario, con atto pubblico per notaio CP_10
dell'8.2.1990, RP 16599, avevano venduto a quota parte Per_3 Parte_2
della particella di loro proprietà e, precisamente, mq 1.156 per il prezzo di £
46.000.000,00;
- “la particella 241, originariamente appartenente ai signori , era risultata CP_6
così frazionata in due parti: a) quella portante il n. 241, dell'estensione di mq 1.156 di proprietà ; b) quella portante il n. 2053, di proprietà , come Parte_2 CP_6
dal ripo di frazionamento regolarmente depositato presso il Comune di Bari ed approvato dal competente UTE il 10.5.1989 con il n. 623”;
- aveva proceduto alla costruzione del rustico e l'esponente aveva Parte_2
provveduto ad eseguire i pagamenti promessi con i seguenti assegni: assegno
9 circolare del 21.9.1992, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di £ 15.166.975,00, intestato alla Tesoreria Comunale di Bari, di cui aveva rilasciato quietanza scritta in data 23.9.1992; assegno Parte_2
circolare del 29.11.1994, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di £ 6.000.000; assegno circolare del 3.4.1995, tratto sulla Banca
Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di £ 3.000.000; assegno circolare n.
08290124964, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese.
La convenuta ha concluso deducendo che, con scrittura privata del 31.1.2010, aveva pattuito con che, a modifica della convenzione tra loro Parte_2
intercorsa nel 1990, gli avrebbe rimborsato le spese di “allaccio ENEL, allaccio fogna, quota parte per muro divisorio, richiesta di abitabilità” nella misura di €
3.750,00, in quattro rate che, pertanto, aveva effettuato i seguenti pagamenti: 1) assegno circolare n. 40 01871686-07, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag.
Palese – dell'importo di € 1.000,00 dell'1.3.2010; 2) assegno circolare n. 40
01926647-04, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di €
750,00 dell'30.6.2010; 3) assegno circolare n. 40 02007055-07, tratto sulla Banca
Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di € 1.000,00 dell'21.12.2010; 4) assegno circolare n. 40 02045453-03, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag.
Palese – dell'importo di € 1.000,00 dell'12.4.2011.
La causa è stata dichiarata interrotta in data 14.5.2015 per decesso dell'attore
[...]
(avvenuto in data 19.3.2015) e riassunta da con ricorso Parte_2 Controparte_5
depositato in data 4.6.2015; in data 19.5.2016 si è costituita in giudizio
[...]
, nella qualità di erede unica con beneficio di inventario di Parte_1 [...]
. Parte_2
10 La causa è stata nuovamente interrotta in data 22.11.2023 per il decesso dei convenuti (intervenuto in data 9.2.2021) e di Persona_2 Per_1
(in data 27.10.2023) dichiarato dal loro procuratore ed è stata riassunta dalla parte attrice con ricorso depositato in data 15.12.2023 con notifica effettuata anche nei confronti di , quale erede di , e di Controparte_3 Persona_2
, nella qualità di erede di . CP_1 Per_1
si è costituito in giudizio in data 14.5.2024, unitamente ai Controparte_3
convenuti , e CP_2 Controparte_5 Controparte_4
non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 21.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI VITO LONGO
Preliminarmente, va evidenziato che parte attrice, riassumendo il giudizio a seguito della dichiarazione del decesso dei convenuti e Persona_2 Per_1
effettuata dal loro difensore, Avv. Maione, ha citato in giudizio CP_1
quale erede di . Non ha, però, prodotto alcuna documentazione diretta Per_1
a dimostrare la qualità, in capo a , di chiamato all'eredità del CP_1
convenuto deceduto.
Il giudizio non può, pertanto, ritenersi riassunto nei confronti degli eredi di Per_1
e, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, cpc, va dichiarato estinto riguardo a
[...]
questi ultimi.
11 B) GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI , CP_6 CP_4
, , E
[...] Controparte_5 CP_2 CP_3
, QUALE EREDE DI
[...] Persona_2
B.1 ECCEZIONI NULLITA' DELLA CITAZIONE
Va confermata l'ordinanza datata 27.6.2014 - emessa in corso di causa e non oggetto di critica da parte dei convenuti nelle difese successive - con cui sono state rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sulla base della considerazione
<< che non è dato ravvisare nella domanda dell'attore omissione o incertezza assoluta del petitum (pagamento di somme) né della causa petendi (ripetizione di somme anticipate in esecuzione del mandato) >>.
B.2 ECCEZIONI DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Premesso che la legitimatio ad causam passiva consiste, com'è noto, nella affermazione in capo a colui contro cui si propone la domanda della titolarità passiva dei diritti che chi agisce in giudizio reclama come propri, si osserva che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da CP_4
e sono fondate.
[...] Controparte_5 CP_6 CP_2
Invero, ha fondato il proprio di diritto ad ottenere il pagamento di Parte_2
somme di danaro dai convenuti sulla procura speciale che afferma essergli stata conferita in data 16.12.1991 da << i sigg.ri , e Persona_2 Per_1
>> affinché compisse nel loro interesse, << con riferimento ai terreni Persona_4
di loro proprietà ricadenti nella lottizzazione n. 105/83, approvata con delibera consiliare del Comune di Bari n. 405 del 17 febbraio 1986, … tutte le formalità e gli adempimenti di natura amministrativa ed urbanistica relativa ai lotti di loro
12 proprietà ricadenti nella citata lottizzazione presso tutti gli Enti ed Uffici, pubblici
e privati >> (v. atto di citazione, pag. 1, n. 1).
Pertanto, secondo la prospettazione della parte attrice, , Controparte_4 CP_5
e sono estranei al rapporto sostanziale
[...] CP_2 CP_6
dedotto in giudizio (avendo affermato in citazione di essere stato Parte_2
incaricato a mezzo procura speciale da altri soggetti e, precisamente, da
[...]
, e ), con la conseguenza che dalla stessa Persona_2 Per_1 Persona_4
lettura dell'atto introduttivo del giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dei suddetti convenuti.
Né nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6°, n. 1, cpc, Parte_2
deputate alla precisazione della domanda, ha dedotto alcunchè a fronte delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da Controparte_4
e . Controparte_5 CP_2 CP_6
Alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di dei convenuti da ultimo citati.
Solo per completezza, si aggiunge che ha dedotto e documentato CP_6
specifici rapporti contrattuali intrattenuti con con i quali ha Parte_2
regolato i rapporti di dare e avere tra gli stessi intercorsi con riferimento ai lavori di cui la parte attrice chiede oggi il pagamento;
ha, altresì, documentato l'avvenuto pagamento dei medesimi. Avverso quanto dedotto dalla in comparsa di CP_6
costituzione in aggiunta all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nulla ha opposto la parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1, cpc, con la quale non ha, peraltro, negato quanto dalla prima dedotto e documentato.
13 B.3 DOMANDA AVANZATA NEI CONFRONTI DI Persona_2
[...]
Stante quanto ritenuto nel paragrafo che precede, nel merito va esaminata solo la domanda proposta da nei confronti di e, Parte_2 Persona_2
oggi, del suo erede . Controparte_3
Preliminarmente, si osserva che non possono esaminarsi le allegazioni in fatto effettuate dalla difesa della con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, Per_1
comma 6°, n. 2, cpc, in quanto tardive;
invero, solo le memorie di cui al n. 1 del citato articolo sono deputate alle delle eccezioni e delle conclusioni già proposte >> e, precisamente, all'attività di trattazione e emendamento di precedenti difese allo scopo di fissare il thema decidendum.
Diversamente, le memorie di cui al n. 2 del citato articolo sono destinate ad un'attività di trattazione della causa ma solo per le repliche alle precedenti attività di emendazione, nonchè alla richiesta di prove dirette. Non è, invece, possibile con dette memorie introdurre modificazioni dell'assetto difensivo della parte con l'introduzione di nuove allegazioni in fatto.
Ciò premesso, la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
, oggi, del suo erede , è infondata. Persona_2 Controparte_3
Invero, si ritiene che la procura speciale posta a base della domanda di rimborso non legittimava il procuratore ad eseguire lavori di sorta per conto dei mandanti ma esclusivamente << tutte le formalità e gli adempimenti di natura amministrativa ed urbanistica relativa ai lotti di loro proprietà ricadenti nella citata lottizzazione
14 presso tutti gli Enti ed Uffici, pubblici e privati >> e, quindi, solo il conseguimento delle necessarie autorizzazioni o permessi.
In ogni caso, pur a ritenere che l'esecuzione delle opere di cui il chiede Parte_2
il rimborso fossero state autorizzate dalla manca - come evidenziato dalla Per_1
difesa di quest'ultima - la prova della loro esecuzione o, meglio, la prova dell'esecuzione a proprie spese da parte dell'attore di opere nell'interesse della convenuta, deceduta in corso di causa.
Le fatture e gli scontrini prodotti non assumono alcun valore probatorio in quanto estranee alla parte convenuta. In ogni caso, dalla detta documentazione non emerge che i lavori o le forniture in essa indicate furono effettuate nell'interesse della
Per_1
Invero, agli atti vi sono scontrini oppure fatture intestate al , o addirittura Parte_2
a terzi soggetti, da cui non si evince alcun riferimento a proprietà immobiliari di
. Persona_2
Né possono ammettersi le prove orali dedotte dal , nella cui richiesta la Parte_2
parte attrice ha insistito.
Infatti, le circostanze dedotte ai fini dell'ammissione della prova testimoniale appaiono inconducenti in quanto non sono dirette a provare che i lavori o le forniture indicate nelle fatture in atti furono effettuate nell'interesse della Per_1
ma sono dirette a provare che le stesse furono emesse nell'interesse del sig. e dal medesimo pagati >>. Parte_2
Inconducente ai fini della decisione appare pure il chiesto interrogatorio formale sulle circostanze sub 1, 2, 5 dell'atto di citazione.
15 Invero, la prima circostanza ha ad oggetto il conferimento – non contestato dalla
- della procura speciale in data16.12.1991. Per_1
La seconda circostanza - che recita “è vero o no” che << il sig. , ottenuto Parte_2
dal Comune di Bari le autorizzazioni necessarie provvedeva, anticipandone le spese, alla realizzazione delle opere di lottizzazione (impianto energia elettrica, impianto idrico, impianto fogna nera, impianto di illuminazione ecc.) >> - è assai generica in quanto non contiene alcun riferimento alle fatture di cui la parte attrice chiede il pagamento (fatture che riguardano per lo più lavori diversi dagli elencati impianti ovvero mere forniture di materiali che non si sa a cosa si riferiscono) né contiene l'indicazione delle somme anticipate per l'esecuzione delle indicate opere di lottizzazione.
Infine, la terza circostanza riguarda un fatto pacifico e, cioè, il mancato rimborso delle somme reclamate, mancato rimborso non contestato dalla che ha Per_1
affermato di non essere tenuta ad effettuare pagamenti di sorta in favore del
. Parte_2
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata.
C) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
16 La difesa di , Avv. Lucia Saracino, ha chiesto la distrazione in suo CP_6
favore delle spese di lite in quanto antistataria.
Altrettanto ha fatto l'Avv. Paola Felicia Sinesi che ha difeso e Controparte_4
fino alla costituzione dell'Avv. Maione e dell'Avv. Rossiello, Controparte_5
avvenuta in data 14.5.2024, sia per e che per Controparte_4 Controparte_5
e , erede di . CP_2 Controparte_3 Persona_2
Le spese processuali delle parti da ultimo indicate vanno liquidate conformemente agli importi richiesti con la nota spese depositata dagli Avv. Maione e Rossiello, con l'unica differenza che le spese relative alla difesa di e Controparte_4
fino al 14.5.2024 vanno distratte in favore dell'Avv. Sinesi che Controparte_5
ne ha fatto richiesta nella comparsa di costituzione del 20.11.2013.
D) LITE TEMERARIA
La difesa di ha chiesto la condanna della parte attrice per lite CP_6
temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
Si ritiene di dover accogliere la domanda in considerazione della fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_6
derivante, come detto, dalla stessa prospettazione della parte attrice.
Si ritiene di poter quantificare equitativamente la somma richiesta ai sensi dell'art. 96 cpc, in € 3.000,00 in considerazione dell'entità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara estinto, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, cpc, il giudizio tra
, quale erede con beneficio di inventario di Parte_1 Pt_2
17 , e gli eredi di;
Parte_2 Per_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_4 CP_5
e ;
[...] CP_2 CP_6
- rigetta la domanda nei confronti di;
Persona_2
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a le spese di Parte_2 CP_6
lite che liquida in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a.
e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Lucia Saracino;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a e Parte_2 Controparte_5
le spese di lite che liquida in Euro 9.850,00 per le Controparte_4
fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, oltre ad i.v.a., c.p.a.
e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Paola Felicia
Sinesi;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a e Parte_2 CP_2 CP_11
, nella qualità, € 9.850,00 per le fasi di studio, introduttiva e
[...]
di trattazione/istruttoria, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a Parte_2 Controparte_5
e , nella qualità, Controparte_4 CP_2 Controparte_3
Euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a pagare a la somma di € Parte_2 CP_6
18 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 cpc.
Così deciso il 26.3.2025 LA GIUDICE
Dott. Monica Zema
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7396/2013 avente ad oggetto “azione di rimorso somme”
promossa da
(C.F. ), in qualità di erede unica Parte_1 C.F._1
con beneficio di inventario di (C.F. Parte_2
CodiceFiscale_2
elettivamente domicil. in VIA PUTIGNANI N. 12/A 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. DALFINO LUCIANO (C.F. ) C.F._3
ATTRICE
contro
1
(CF chiamato in causa quale erede CP_1 C.F._4
del convenuto deceduto (C.F. ) Per_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) CP_2 C.F._6
(CF ), quale erede di Controparte_3 C.F._7 [...]
(C.F. ) Persona_2 C.F._8
(C.F. ) Controparte_4 C.F._9
(C.F. ) Controparte_5 C.F._10
tutti elettivam. domicil. in VIA Q. SELLA N. 5 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. MAIONE FRANCESCO (C.F. e dall'Avv. C.F._11
ROSSIELLO GIAMPIERO (CF ) C.F._12
(C.F. ) CP_6 C.F._13
elettivamente domicil. in VIA PASCOLI N. 39 70123 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. SARACINO LUCIA (C.F. ) C.F._14
CONVENUTI
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandate spedite il 13.6.2013,
[...]
ha adito questo Tribunale al fine di sentir dichiarare Parte_2 Persona_2
, e
[...] Per_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_2 [...]
obbligati, in solido tra loro, a rimborsargli la somma complessiva di € CP_6
74.325,27, o quell'altra minore ritenuta di giustizia, anticipata in loro favore e al fine di ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, a pagargli la suddetta somma, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento dell'azione, ha dedotto che: Parte_2
- con procura speciale del 16.12.1991, a firma del Notaio di Bitonto, Persona_3
, e , con riferimento ai terreni di Persona_2 Per_1 Persona_4
loro proprietà ricadenti nella lottizzazione n. 105/83, approvata con delibera consiliare del Comune di Bari n. 405 del 17.2.1986, lo avevano costituito loro procuratore speciale affinché compisse tutte le formalità e gli adempimenti di natura amministrativa ed urbanistica relativi ai lotti di loro proprietà ricadenti nella citata lottizzazione;
- ottenute dal Comune di Bari le autorizzazioni necessarie, aveva provveduto, anticipandone le spese, alla realizzazione delle opere di lottizzazione (impianto energia elettrica, impianto idrico, impianto fogna nera, impianto di illuminazione, ecc.);
- per la realizzazione di tali opere aveva sostenuto spese, documentate, per €
86.712,82;
3 - tutte le opere di urbanizzazione erano state realizzate nel rispetto delle autorizzazioni edilizie rilasciate, come attestato nella relazione di Regolarità
Tecnica e Amministrativa degli immobili del 23.3.2012 a firma del dott. Ing.
e del Geom. Persona_5 CP_7
- nonostante i reiterati inviti, non aveva ottenuto il rimborso delle spese anticipate in favore dei convenuti per la realizzazione delle opere eseguite;
- con istanza del 2.7.2012 aveva attivato dinanzi alla il Controparte_8
procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010 al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia;
nessuna delle parti invitate aveva inteso partecipare al suddetto procedimento che, pertanto, aveva avuto esito negativo;
- con raccomandata A.R. del 29.3.2013 aveva invitato nuovamente i convenuti al pagamento pro-quota delle spese anticipate in loro favore, ma anche detta ultima missiva era rimasta priva di riscontro.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 21.11.2013, si sono costituiti in giudizio , e che hanno chiesto, in Persona_2 Per_1 CP_2
via preliminare, di accertare la violazione dell'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_2
e, per l'effetto, disporne l'estromissione dello stesso dal giudizio;
nel
[...]
merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle loro difese i convenuti hanno dedotto che:
- nell'atto introduttivo l'attore si era definito creditore della somma di € 86.712,82 ma dalla documentazione allegata (fatture e scontrini) era emerso un importo di €
4 47.233,22 mentre nell'istanza introduttiva del procedimento di mediazione quanto anticipato per la realizzazione delle opere eseguite era indicato in € 54.519,47 e nelle conclusioni dell'atto di citazione era stata, invece, chiesta la loro condanna al pagamento di € 74.325,27;
- , avendo acquistato la propria unità abitativa con atto per Notar CP_2
dell'8.3.1996, non aveva alcuna relazione con la citata procura Persona_6
speciale del 16.12.1991 e da ciò derivava il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'estinzione del rapporto gestorio aveva comportato l'estinzione anche del potere rappresentativo;
- non aveva completato la realizzazione delle costruzioni pattuite e Parte_2
degli impianti che si era impegnato a realizzare nel lontano 1991, ma aveva occupato e continuava ad occupare abusivamente un'ampia area condominiale;
a tale riguardo, lo stesso era stato convenuto in giudizio (R.G. 2860/09) dinanzi al
Tribunale di Bari e durante l'interrogatorio formale ivi espletato aveva ammesso l'occupazione abusiva di una zona della lottizzazione destinata a viabilità interna che, senza alcuna autorizzazione, aveva recintato, impedendo ad altri di accedervi, depositando materiali edili e di risulta.
I convenuti hanno concluso disconoscendo, ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutte le copie delle fatture e degli scontrini prodotti;
in particolare: la fattura n. 11/98 del
16.5.1998 emessa dall'Impresa di Costruzioni IC EL, atteso che la data ed il numero erano scritti a mano e che era una duplicazione dell'altra precedente fattura n. 12/94 del 18.5.1994, di cui portava il medesimo oggetto e lo stesso importo (£ 18.348,624); la fattura n. 18 del 3.4.1991 di £ 10.000.000 era stata emessa non in favore dell'odierno attore, ma in favore della Cooperativa Concorde
5 76 r.l.; la ricevuta di pagamento della ditta RA AR & C. s.n.c. del 30.12.96 era sprovvista di numero e non appariva rispondente ai requisiti fiscali;
la fattura
10/95 emessa dalla ditta EL per lavori di carpenteria per l'importo di £
55.000.000 indicata in elenco non era stata prodotta;
gli scontrini erano privi dell'indicazione del soggetto che aveva eseguito il pagamento e quindi erano privi di valenza probatoria.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 21.11.2013, si sono costituiti in giudizio e chiedendo, in via preliminare, di Controparte_4 Controparte_5
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi; in via preliminare subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli stessi e, per l'effetto, di disporre la loro estromissione dal giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle loro difese, i convenuti hanno dedotto che:
- gli stessi avevano acquistato le rispettive unità abitative nel 2005, il primo per atto
Notar addì 20 gennaio (rep. 28585; racc. 8857) ed il secondo per Persona_7
atto Notar addì 28 gennaio (rep. 22617; racc. 7916) e che non Persona_8
avevano alcuna relazione con la procura speciale del 1991 conferita a
[...]
per realizzare le opere finalizzate alla citata lottizzazione;
Parte_2
- l'attore, a seguito della concessione edilizia, aveva posto in essere dei lavori edili per la costruzione della propria unità abitativa, al momento occupata dalla di lui figlia , e non le opere descritte in citazione;
Parte_1
6 - in ogni caso, l'attore avrebbe potuto pretendere dagli esponenti solo i rimborsi per le presunte opere eseguite successivamente al 2005, ossia le spese di cui alla: fattura n. 220 del 30.3.2007, emessa dalla LL ZI s.r.l. di € 780,00; fattura n. 20 del 7.5.2007, emessa dalla ditta OM ST di € 1.260,00; fattura n. 307 del 4.6.2010, emessa dalla LL ZI s.r.l. di 1.440,00; ma, nello specifico:
“la fattura n. 220/2007 si riferiva all'unità abitativa 10/E della IX Traversa di Via
Nazionale, già di proprietà dell'attore e ad oggi, dopo un lungo contenzioso, di proprietà di , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_9
alla via Pansini n. 5; tutte le spese relative all'impianto del gas risultavano pagate dagli esponenti e quindi anche la fattura n. 20/2017; la fattura n. 307/2010 si riferiva a lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fognario per i quali Parte_2
aveva già promosso due procedimenti monitori, il n. 8516/2012 R.G., decreto ingiuntivo n. 1742/2012 emesso ai danni di e Controparte_4 Parte_3
ed il n. 7508/2012 R.G., decreto ingiuntivo n. 1639/2012 emesso ai danni di e , entrambi opposti innanzi al Tribunale di Controparte_5 Parte_4
Bari”;
- tra le parti giudizio era pendente un ulteriore processo civile innanzi al Tribunale di Bari – R.G. n. 5139/2009 avente ad oggetto il mancato rilascio del certificato di abitabilità delle unità abitative degli esponenti, nonché l'occupazione abusiva da parte di di una zona della lottizzazione destinata a viabilità. Parte_2
I convenuti hanno altresì disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. tutte le copie delle fatture e degli scontrini prodotti;
in particolare: la fattura n. 11/98 del
16.5.1998 emessa dall'Impresa di Costruzioni IC EL, in cui la data ed il numero erano scritti a mano, che era una duplicazione dell'altra precedente n.
12/94 del 18.5.1994 di cui portava il medesimo oggetto e lo stesso importo (£
7 18.348,624); la fattura n. 18 del 3.4.1991 di £ 10.000.000 emessa non in favore dell'odierno attore, ma in favore della Cooperativa Concorde 76 r.l.; la ricevuta di pagamento della ditta RA AR & C. s.n.c. del 30.12.96 sprovvista di numero e non rispondente ai requisiti fiscali;
la fattura 10/95 emessa dalla ditta
EL per lavori di carpenteria per l'importo di £ 55.000.000 indicata in elenco ma non prodotta agli atti di causa;
gli scontrini, ovviamente privi dell'indicazione del soggetto pagante, erano quindi privi di efficacia probatoria.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.11.2013, si è costituita in giudizio , chiedendo, in via preliminare, di: dichiarare l'avvenuta CP_6
prescrizione del credito vantato dall'attore; dichiarare la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi; dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa;
dichiarare l'insussistenza del credito vantato da
; dichiarare l'insussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra i Parte_2
convenuti; dichiarare che nulla era dalla stessa dovuto;
condannare l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria alla somma ritenuta di giustizia;
condannare l'attore al pagamento di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto che:
- in quanto nuda proprietaria della particella 241 dell'estensione di mq 1.935, sita in contrada Macchie, con scrittura privata sottoscritta dal (ma priva di Parte_2
data), si era impegnata a cedere allo stesso parte della superficie del suo terreno, e precisamente mq. 1.150; il prezzo della cessione era stato indicato in £
46.000.000,00;
- con la stessa scrittura privata si era pattuito, altresì, che l'esponente avrebbe appaltato a la costruzione di un rustico sulla restante parte di Parte_2
8 terreno di sua proprietà e, contestualmente, lo stesso si era impegnato a Parte_2
realizzarlo indicando, nell'allegato “descrizione dei lavori”, le modalità di esecuzione delle opere riguardo agli scavi, alle strutture portanti e ai solai;
- si era altresì convenuto che avrebbe provveduto, a sua cura e Parte_2
spese, a realizzare le seguenti opere: “Spese di lottizzazione £ 714.000,00; spese di convenzione assicurazione fideiussoria;
spese per aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione;
spese di progettazione;
abitabilità, allacciamenti ENEL,
Appa, Sip;
contatore ENEL acqua”;
- il prezzo per la costruzione del rustico e per l'esecuzione di tutte le formalità sopra descritte era stato concordato in £ 25.000.000,00, somma che si era impegnata a versare a con le seguenti modalità: il 35% all'inizio dei lavori;
il Parte_2
35% alla consegna;
il 30% all'abitabilità;
- in esecuzione di quanto pattuito con la scrittura privata, l'esponente, quale nuda proprietaria, e , quale usufruttuario, con atto pubblico per notaio CP_10
dell'8.2.1990, RP 16599, avevano venduto a quota parte Per_3 Parte_2
della particella di loro proprietà e, precisamente, mq 1.156 per il prezzo di £
46.000.000,00;
- “la particella 241, originariamente appartenente ai signori , era risultata CP_6
così frazionata in due parti: a) quella portante il n. 241, dell'estensione di mq 1.156 di proprietà ; b) quella portante il n. 2053, di proprietà , come Parte_2 CP_6
dal ripo di frazionamento regolarmente depositato presso il Comune di Bari ed approvato dal competente UTE il 10.5.1989 con il n. 623”;
- aveva proceduto alla costruzione del rustico e l'esponente aveva Parte_2
provveduto ad eseguire i pagamenti promessi con i seguenti assegni: assegno
9 circolare del 21.9.1992, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di £ 15.166.975,00, intestato alla Tesoreria Comunale di Bari, di cui aveva rilasciato quietanza scritta in data 23.9.1992; assegno Parte_2
circolare del 29.11.1994, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di £ 6.000.000; assegno circolare del 3.4.1995, tratto sulla Banca
Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di £ 3.000.000; assegno circolare n.
08290124964, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese.
La convenuta ha concluso deducendo che, con scrittura privata del 31.1.2010, aveva pattuito con che, a modifica della convenzione tra loro Parte_2
intercorsa nel 1990, gli avrebbe rimborsato le spese di “allaccio ENEL, allaccio fogna, quota parte per muro divisorio, richiesta di abitabilità” nella misura di €
3.750,00, in quattro rate che, pertanto, aveva effettuato i seguenti pagamenti: 1) assegno circolare n. 40 01871686-07, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag.
Palese – dell'importo di € 1.000,00 dell'1.3.2010; 2) assegno circolare n. 40
01926647-04, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di €
750,00 dell'30.6.2010; 3) assegno circolare n. 40 02007055-07, tratto sulla Banca
Popolare di Bari – Ag. Palese – dell'importo di € 1.000,00 dell'21.12.2010; 4) assegno circolare n. 40 02045453-03, tratto sulla Banca Popolare di Bari – Ag.
Palese – dell'importo di € 1.000,00 dell'12.4.2011.
La causa è stata dichiarata interrotta in data 14.5.2015 per decesso dell'attore
[...]
(avvenuto in data 19.3.2015) e riassunta da con ricorso Parte_2 Controparte_5
depositato in data 4.6.2015; in data 19.5.2016 si è costituita in giudizio
[...]
, nella qualità di erede unica con beneficio di inventario di Parte_1 [...]
. Parte_2
10 La causa è stata nuovamente interrotta in data 22.11.2023 per il decesso dei convenuti (intervenuto in data 9.2.2021) e di Persona_2 Per_1
(in data 27.10.2023) dichiarato dal loro procuratore ed è stata riassunta dalla parte attrice con ricorso depositato in data 15.12.2023 con notifica effettuata anche nei confronti di , quale erede di , e di Controparte_3 Persona_2
, nella qualità di erede di . CP_1 Per_1
si è costituito in giudizio in data 14.5.2024, unitamente ai Controparte_3
convenuti , e CP_2 Controparte_5 Controparte_4
non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 21.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI VITO LONGO
Preliminarmente, va evidenziato che parte attrice, riassumendo il giudizio a seguito della dichiarazione del decesso dei convenuti e Persona_2 Per_1
effettuata dal loro difensore, Avv. Maione, ha citato in giudizio CP_1
quale erede di . Non ha, però, prodotto alcuna documentazione diretta Per_1
a dimostrare la qualità, in capo a , di chiamato all'eredità del CP_1
convenuto deceduto.
Il giudizio non può, pertanto, ritenersi riassunto nei confronti degli eredi di Per_1
e, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, cpc, va dichiarato estinto riguardo a
[...]
questi ultimi.
11 B) GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI , CP_6 CP_4
, , E
[...] Controparte_5 CP_2 CP_3
, QUALE EREDE DI
[...] Persona_2
B.1 ECCEZIONI NULLITA' DELLA CITAZIONE
Va confermata l'ordinanza datata 27.6.2014 - emessa in corso di causa e non oggetto di critica da parte dei convenuti nelle difese successive - con cui sono state rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sulla base della considerazione
<< che non è dato ravvisare nella domanda dell'attore omissione o incertezza assoluta del petitum (pagamento di somme) né della causa petendi (ripetizione di somme anticipate in esecuzione del mandato) >>.
B.2 ECCEZIONI DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Premesso che la legitimatio ad causam passiva consiste, com'è noto, nella affermazione in capo a colui contro cui si propone la domanda della titolarità passiva dei diritti che chi agisce in giudizio reclama come propri, si osserva che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da CP_4
e sono fondate.
[...] Controparte_5 CP_6 CP_2
Invero, ha fondato il proprio di diritto ad ottenere il pagamento di Parte_2
somme di danaro dai convenuti sulla procura speciale che afferma essergli stata conferita in data 16.12.1991 da << i sigg.ri , e Persona_2 Per_1
>> affinché compisse nel loro interesse, << con riferimento ai terreni Persona_4
di loro proprietà ricadenti nella lottizzazione n. 105/83, approvata con delibera consiliare del Comune di Bari n. 405 del 17 febbraio 1986, … tutte le formalità e gli adempimenti di natura amministrativa ed urbanistica relativa ai lotti di loro
12 proprietà ricadenti nella citata lottizzazione presso tutti gli Enti ed Uffici, pubblici
e privati >> (v. atto di citazione, pag. 1, n. 1).
Pertanto, secondo la prospettazione della parte attrice, , Controparte_4 CP_5
e sono estranei al rapporto sostanziale
[...] CP_2 CP_6
dedotto in giudizio (avendo affermato in citazione di essere stato Parte_2
incaricato a mezzo procura speciale da altri soggetti e, precisamente, da
[...]
, e ), con la conseguenza che dalla stessa Persona_2 Per_1 Persona_4
lettura dell'atto introduttivo del giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dei suddetti convenuti.
Né nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6°, n. 1, cpc, Parte_2
deputate alla precisazione della domanda, ha dedotto alcunchè a fronte delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da Controparte_4
e . Controparte_5 CP_2 CP_6
Alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di dei convenuti da ultimo citati.
Solo per completezza, si aggiunge che ha dedotto e documentato CP_6
specifici rapporti contrattuali intrattenuti con con i quali ha Parte_2
regolato i rapporti di dare e avere tra gli stessi intercorsi con riferimento ai lavori di cui la parte attrice chiede oggi il pagamento;
ha, altresì, documentato l'avvenuto pagamento dei medesimi. Avverso quanto dedotto dalla in comparsa di CP_6
costituzione in aggiunta all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nulla ha opposto la parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1, cpc, con la quale non ha, peraltro, negato quanto dalla prima dedotto e documentato.
13 B.3 DOMANDA AVANZATA NEI CONFRONTI DI Persona_2
[...]
Stante quanto ritenuto nel paragrafo che precede, nel merito va esaminata solo la domanda proposta da nei confronti di e, Parte_2 Persona_2
oggi, del suo erede . Controparte_3
Preliminarmente, si osserva che non possono esaminarsi le allegazioni in fatto effettuate dalla difesa della con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, Per_1
comma 6°, n. 2, cpc, in quanto tardive;
invero, solo le memorie di cui al n. 1 del citato articolo sono deputate alle delle eccezioni e delle conclusioni già proposte >> e, precisamente, all'attività di trattazione e emendamento di precedenti difese allo scopo di fissare il thema decidendum.
Diversamente, le memorie di cui al n. 2 del citato articolo sono destinate ad un'attività di trattazione della causa ma solo per le repliche alle precedenti attività di emendazione, nonchè alla richiesta di prove dirette. Non è, invece, possibile con dette memorie introdurre modificazioni dell'assetto difensivo della parte con l'introduzione di nuove allegazioni in fatto.
Ciò premesso, la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
, oggi, del suo erede , è infondata. Persona_2 Controparte_3
Invero, si ritiene che la procura speciale posta a base della domanda di rimborso non legittimava il procuratore ad eseguire lavori di sorta per conto dei mandanti ma esclusivamente << tutte le formalità e gli adempimenti di natura amministrativa ed urbanistica relativa ai lotti di loro proprietà ricadenti nella citata lottizzazione
14 presso tutti gli Enti ed Uffici, pubblici e privati >> e, quindi, solo il conseguimento delle necessarie autorizzazioni o permessi.
In ogni caso, pur a ritenere che l'esecuzione delle opere di cui il chiede Parte_2
il rimborso fossero state autorizzate dalla manca - come evidenziato dalla Per_1
difesa di quest'ultima - la prova della loro esecuzione o, meglio, la prova dell'esecuzione a proprie spese da parte dell'attore di opere nell'interesse della convenuta, deceduta in corso di causa.
Le fatture e gli scontrini prodotti non assumono alcun valore probatorio in quanto estranee alla parte convenuta. In ogni caso, dalla detta documentazione non emerge che i lavori o le forniture in essa indicate furono effettuate nell'interesse della
Per_1
Invero, agli atti vi sono scontrini oppure fatture intestate al , o addirittura Parte_2
a terzi soggetti, da cui non si evince alcun riferimento a proprietà immobiliari di
. Persona_2
Né possono ammettersi le prove orali dedotte dal , nella cui richiesta la Parte_2
parte attrice ha insistito.
Infatti, le circostanze dedotte ai fini dell'ammissione della prova testimoniale appaiono inconducenti in quanto non sono dirette a provare che i lavori o le forniture indicate nelle fatture in atti furono effettuate nell'interesse della Per_1
ma sono dirette a provare che le stesse furono emesse nell'interesse del sig. e dal medesimo pagati >>. Parte_2
Inconducente ai fini della decisione appare pure il chiesto interrogatorio formale sulle circostanze sub 1, 2, 5 dell'atto di citazione.
15 Invero, la prima circostanza ha ad oggetto il conferimento – non contestato dalla
- della procura speciale in data16.12.1991. Per_1
La seconda circostanza - che recita “è vero o no” che << il sig. , ottenuto Parte_2
dal Comune di Bari le autorizzazioni necessarie provvedeva, anticipandone le spese, alla realizzazione delle opere di lottizzazione (impianto energia elettrica, impianto idrico, impianto fogna nera, impianto di illuminazione ecc.) >> - è assai generica in quanto non contiene alcun riferimento alle fatture di cui la parte attrice chiede il pagamento (fatture che riguardano per lo più lavori diversi dagli elencati impianti ovvero mere forniture di materiali che non si sa a cosa si riferiscono) né contiene l'indicazione delle somme anticipate per l'esecuzione delle indicate opere di lottizzazione.
Infine, la terza circostanza riguarda un fatto pacifico e, cioè, il mancato rimborso delle somme reclamate, mancato rimborso non contestato dalla che ha Per_1
affermato di non essere tenuta ad effettuare pagamenti di sorta in favore del
. Parte_2
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata.
C) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
16 La difesa di , Avv. Lucia Saracino, ha chiesto la distrazione in suo CP_6
favore delle spese di lite in quanto antistataria.
Altrettanto ha fatto l'Avv. Paola Felicia Sinesi che ha difeso e Controparte_4
fino alla costituzione dell'Avv. Maione e dell'Avv. Rossiello, Controparte_5
avvenuta in data 14.5.2024, sia per e che per Controparte_4 Controparte_5
e , erede di . CP_2 Controparte_3 Persona_2
Le spese processuali delle parti da ultimo indicate vanno liquidate conformemente agli importi richiesti con la nota spese depositata dagli Avv. Maione e Rossiello, con l'unica differenza che le spese relative alla difesa di e Controparte_4
fino al 14.5.2024 vanno distratte in favore dell'Avv. Sinesi che Controparte_5
ne ha fatto richiesta nella comparsa di costituzione del 20.11.2013.
D) LITE TEMERARIA
La difesa di ha chiesto la condanna della parte attrice per lite CP_6
temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
Si ritiene di dover accogliere la domanda in considerazione della fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_6
derivante, come detto, dalla stessa prospettazione della parte attrice.
Si ritiene di poter quantificare equitativamente la somma richiesta ai sensi dell'art. 96 cpc, in € 3.000,00 in considerazione dell'entità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara estinto, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, cpc, il giudizio tra
, quale erede con beneficio di inventario di Parte_1 Pt_2
17 , e gli eredi di;
Parte_2 Per_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_4 CP_5
e ;
[...] CP_2 CP_6
- rigetta la domanda nei confronti di;
Persona_2
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a le spese di Parte_2 CP_6
lite che liquida in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a.
e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Lucia Saracino;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a e Parte_2 Controparte_5
le spese di lite che liquida in Euro 9.850,00 per le Controparte_4
fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, oltre ad i.v.a., c.p.a.
e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Paola Felicia
Sinesi;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a e Parte_2 CP_2 CP_11
, nella qualità, € 9.850,00 per le fasi di studio, introduttiva e
[...]
di trattazione/istruttoria, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a rimborsare a Parte_2 Controparte_5
e , nella qualità, Controparte_4 CP_2 Controparte_3
Euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condanna , nella qualità di erede con beneficio Parte_1
d'inventario di , a pagare a la somma di € Parte_2 CP_6
18 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 cpc.
Così deciso il 26.3.2025 LA GIUDICE
Dott. Monica Zema
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