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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3268/2020 R.G. proposto da: TA NN, IG GI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOTTI LUCIANO ([...]) -ricorrente- contro ANTONIO CARRARO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato FERGOLA AR ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERON MASSIMO ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 5294 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 20/02/2023 2 di 9 nonchè contro MILANO ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17415/2019 depositata il 28/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza resa in data 28/6/2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NN EO e CO NI avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Salerno in data 22/3/2017 ad esito di un giudizio di responsabilità civile promosso da NN EO e CO NI nei confronti della ON AR s.p.a., ritenuta asseritamente responsabile del decesso del figlio degli attori, NN NI, avvenuto a seguito di un intervento da quest’ultimo effettuato su un mezzo agricolo prodotto dalla società convenuta, che i giudici del merito avevano ritenuto sufficientemente sicuro e conforme alle prescrizioni antinfortunistiche imposte dalla legge, così pervenendo a ricondurre l’integrale decorso causale che condusse al decesso del giovane NI al carattere del tutto abnorme e imprevedibile dell’intervento da quest’ultimo eseguito sul mezzo agricolo. 2. A sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione ha rilevato l’inammissibilità di tutte le censure avanzate dai ricorrenti, avuto riguardo, tra le altre argomentazioni, alla sostanziale limitazione delle relative deduzioni a una mera proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa (come tale, non consentita 3 di 9 in sede di legittimità), ovvero al non adeguato assolvimento degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.. 3. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, NN EO e CO NI propongono ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. sulla base di un unico motivo d’impugnazione, diffusamente articolato. 4. La ON AR s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto instando per la dichiarazione di inammissibilità o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 di-cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., anche in relazione agli artt. 32 Cost., 115 c.p.c. e 2, 6 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, denunciando l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di cassazione erroneamente affermato la non facile accessibilità della ‘presa di 4 di 9 potenza’ del mezzo agricolo oggetto di causa (individuato come causa dello strangolamento della vittima), così non escludendone l’accessibilità, ponendosi in contrasto con la contestuale affermazione della ritenuta conformità del mezzo alla normativa antinfortunistica che, viceversa, avrebbe presupposto, per ragioni di sicurezza, l’assoluta inaccessibilità della ridetta ‘presa di potenza’. 3. Ciò posto, i ricorrenti evidenziano la totale obliterazione, da parte della corte territoriale, di un altro dato fattuale emergente dagli atti di giudizio (e rimasto totalmente incontestato), concernente la circostanza della ‘non segregazione’ della presa di potenza in esame. 4. Sotto altro profilo, i ricorrenti evidenziano come la Corte di cassazione avesse affermato, contrariamente al vero, che le relazioni tecniche svolte in sede penale avessero concordemente affermato la conformità a legge della macchina e che l’ingegner EO fosse consulente del pubblico ministero (là dove, in realtà, tale qualifica era rivestita dal dottor Lombardo). 5. In particolare, i ricorrenti sottolineano come, in sede penale, il consulente del pubblico ministero avesse rilevato la mancanza di alcuna protezione dell’albero motore della macchina, ponendosi così in contrasto con quanto affermato dal EO (secondo cui non si erano evidenziate difformità costruttive della macchina, rispetto alle norme antinfortunistiche), con la conseguenza che la Corte di legittimità (equivocando persino sulle qualità degli esperti), prestando adesione al giudizio del EO, ha omesso di considerare il dato oggettivo di segno contrario indicato dal consulente del pubblico ministero. 6. Inoltre, la corte di legittimità, ritenendo imprevedibile e abnorme la condotta della vittima, si è fondata sull’errore di fatto costituito dalla pretesa conformità della macchina a norma (in ragione della non facile accessibilità della ‘presa di potenza’), in tal 5 di 9 modo stravolgendo il criterio di valutazione del rischio cautelabile e l’ambito delle condotte oggettivamente prevedibili e prevenibili. 7. Da ultimo, i ricorrenti denunciano l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte di legittimità nell’esame degli atti interni al giudizio rimesso al suo esame, erroneamente ritenendo non rispettati gli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso (con particolare riguardo alla trascrizione delle conclusioni del consulente di parte e delle critiche rivolte all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio in ciascuno dei motivi interessati), in contrasto con i contenuti del ricorso per cassazione analiticamente riportati in questa sede. 8. La censura, nel complesso delle sue articolazioni, è inammissibile. 9. Osserva il Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018, Rv. 646689 - 01). 10. Nel caso di specie, varrà rilevare come le circostanze di fatto evocate dai ricorrenti (con particolare riguardo alla questione 6 di 9 dell’accessibilità, agevole o meno, della ‘presa di potenza’ del mezzo agricolo in esame e della relativa ‘non segregazione’ rispetto all’esterno) rappresentino, tutte, circostanze (che gli stessi ricorrenti riconoscono come) incontestate tra le parti;
circostanze, dunque, che il giudice di cassazione non ha affatto travisato, incorrendo, semmai, nell’errore di diritto consistito nel ritenere sicura e conforme alla normativa antinfortunistica un mezzo agricolo la cui ‘presa di potenza’ sia (benché difficilmente o ‘non facilmente’) accessibile e non segregata e, correlativamente, abnorme un comportamento della vittima valutato alla luce di quella (supposta) errata interpretazione normativa. 11. È appena il caso di considerare, peraltro, come il tema dell’accessibilità della presa di potenza e della relativa segregazione, così come quello dell’abnormità del comportamento della vittima, fossero stati espressamente posti, nella sentenza di legittimità impugnata in questa sede, a oggetto di uno specifico giudizio nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che sulle (pretese) questioni di fatto il provvedimento impugnato si è pronunciato, rendendo conseguentemente inammissibile la proposizione della revocazione sul punto. 12. Trova, infatti, applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c.), costituisce un requisito necessario ai fini della proposizione dell’impugnazione per revocazione la circostanza che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
con la conseguenza che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali 7 di 9 compiuto dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011, Rv. 620693 - 01). 13. Del pari inammissibili devono ritenersi le censure (sia pure non esplicitamente) avanzate dai ricorrenti in relazione ai dedotti errori sulle qualità soggettive dei consulenti tecnici menzionati nel provvedimento impugnato (se consulenti di parte o d’ufficio), non avendo gli odierni ricorrenti esposto le proprie doglianze in forma tale da evidenziare l’eventuale ricorso di una qualche incidenza degli errori denunciati sulla decisione della Corte di cassazione, sì da rivelarsi del tutto ininfluenti, irrilevanti o non decisive;
ciò, peraltro, a tacere del rilievo secondo cui l’aspetto contestato in relazione alla circostanza in esame non è conseguente alla denuncia dell’erronea percezione (oggettiva) di un giudizio tecnico, bensì l’eventuale affermazione della conformità o meno dell’un giudizio tecnico rispetto all’altro. 14. Quanto, infine, ai ritenuti (pretesi) errori di fatto concernenti le inammissibilità dichiarate dal provvedimento del giudice di legittimità per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., è appena il caso di considerare come ciò che i ricorrenti imputano alla Corte di cassazione non sia rappresentato (tanto) dall’erroneo rilievo dell’oggettiva e assoluta mancata riproduzione delle conclusioni del consulente di parte ad opera degli impugnanti, bensì l’erroneo rilievo della (ritenuta) non corretta riproduzione delle stesse conclusioni in corrispondenza di ciascun motivo di ricorso nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., risolvendosi pertanto l’odierna censura nella denuncia di un (preteso) errore di diritto nell’applicazione di tale ultima norma processuale. 15. Anche in relazione a tale ultima doglianza, infatti, trova applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di 8 di 9 fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Sez. L, Ordinanza n. 29750 del 12/10/2022, Rv. 665931 - 01). 16. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione. 17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 18. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 26 ottobre 2022. 9 di 9 Il Consigliere est. AR Dell’RI Il Presidente NG IR
circostanze, dunque, che il giudice di cassazione non ha affatto travisato, incorrendo, semmai, nell’errore di diritto consistito nel ritenere sicura e conforme alla normativa antinfortunistica un mezzo agricolo la cui ‘presa di potenza’ sia (benché difficilmente o ‘non facilmente’) accessibile e non segregata e, correlativamente, abnorme un comportamento della vittima valutato alla luce di quella (supposta) errata interpretazione normativa. 11. È appena il caso di considerare, peraltro, come il tema dell’accessibilità della presa di potenza e della relativa segregazione, così come quello dell’abnormità del comportamento della vittima, fossero stati espressamente posti, nella sentenza di legittimità impugnata in questa sede, a oggetto di uno specifico giudizio nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che sulle (pretese) questioni di fatto il provvedimento impugnato si è pronunciato, rendendo conseguentemente inammissibile la proposizione della revocazione sul punto. 12. Trova, infatti, applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c.), costituisce un requisito necessario ai fini della proposizione dell’impugnazione per revocazione la circostanza che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
con la conseguenza che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali 7 di 9 compiuto dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011, Rv. 620693 - 01). 13. Del pari inammissibili devono ritenersi le censure (sia pure non esplicitamente) avanzate dai ricorrenti in relazione ai dedotti errori sulle qualità soggettive dei consulenti tecnici menzionati nel provvedimento impugnato (se consulenti di parte o d’ufficio), non avendo gli odierni ricorrenti esposto le proprie doglianze in forma tale da evidenziare l’eventuale ricorso di una qualche incidenza degli errori denunciati sulla decisione della Corte di cassazione, sì da rivelarsi del tutto ininfluenti, irrilevanti o non decisive;
ciò, peraltro, a tacere del rilievo secondo cui l’aspetto contestato in relazione alla circostanza in esame non è conseguente alla denuncia dell’erronea percezione (oggettiva) di un giudizio tecnico, bensì l’eventuale affermazione della conformità o meno dell’un giudizio tecnico rispetto all’altro. 14. Quanto, infine, ai ritenuti (pretesi) errori di fatto concernenti le inammissibilità dichiarate dal provvedimento del giudice di legittimità per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., è appena il caso di considerare come ciò che i ricorrenti imputano alla Corte di cassazione non sia rappresentato (tanto) dall’erroneo rilievo dell’oggettiva e assoluta mancata riproduzione delle conclusioni del consulente di parte ad opera degli impugnanti, bensì l’erroneo rilievo della (ritenuta) non corretta riproduzione delle stesse conclusioni in corrispondenza di ciascun motivo di ricorso nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., risolvendosi pertanto l’odierna censura nella denuncia di un (preteso) errore di diritto nell’applicazione di tale ultima norma processuale. 15. Anche in relazione a tale ultima doglianza, infatti, trova applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di 8 di 9 fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Sez. L, Ordinanza n. 29750 del 12/10/2022, Rv. 665931 - 01). 16. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione. 17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 18. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 26 ottobre 2022. 9 di 9 Il Consigliere est. AR Dell’RI Il Presidente NG IR