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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3266 / 2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3266 / 2024
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti ed il Giudice si riservava la decisione.
All'esito il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3266 / 2024 promossa da:
AVV. (C.F.: ) del foro di Napoli, Parte_1 C.F._1
in proprio
ATTORE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. e dom. Elisa Controparte_1 C.F._2
Corini del foro di Brescia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15 marzo 2024 l'avv. , in proprio, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo il pagamento a fronte dell'attività professionale svolta in Controparte_1 favore della stessa della somma di € 54.022,32, oltre accessori di legge, interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla messa in mora (5.2.2024) al saldo. Deduceva, in particolare, di avere ricevuto mandato finalizzato all'assistenza e difesa nel contenzioso civile in materia di divisione ereditaria, instaurato dalla resistente nei confronti di quattro parti dinanzi al
Tribunale di Nola (r.g. n. 3421/2013). Precisava che: il procedimento, particolarmente complesso e durato circa dieci anni, veniva istruito con testimoni, CTU estimativa, due integrazioni di perizia, numerosi incontri e telefonate con la cliente, trasferte;
si concludeva con sentenza definitiva pronunciata in data 15.12.2023 (preceduta dalla sentenza parziale depositata in data 6.11.2018) di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte (di scioglimento della comunione ereditaria per tardiva costituzione della stessa) e conseguente inammissibilità delle ulteriori domande riconvenzionali proposte, in tal modo accogliendo le eccezioni sollevate dal difensore per conto della cliente. Conclusa
l'attività di assistenza giudiziale, l'attore deduceva di aver richiesto alla cliente il pagamento del saldo quantificato in € 43.017,12 (già decurtati gli acconti percepiti), come specificato nella nota pro forma trasmessa alla resistente unitamente alla richiesta di pagamento e di invito alla negoziazione assistita inviata a mezzo pec in data 6 febbraio 2024, con riserva di aumento della richiesta in caso di mancato pagamento (doc. 10); precisava che a nulla era valsa la messa in mora e che pertanto, non avendo le parti pattuito il compenso, lo stesso andava determinato in applicazione dei parametri forensi in base al valore del giudizio
(quota ereditaria spettante all'assistita del valore complessivo di € 1.238.256,55), per tutte le fasi e con le maggiorazioni previste (aumento del 30% per n. 4 controparti), chiedeva pertanto il pagamento della somma di € 54.022,32, già detratti gli acconti percepiti.
In difetto di pagamento, il ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituiva la convenuta con comparsa depositata in data 10 giugno 2024, Controparte_1
contestando la richiesta di pagamento svolta dal difensore e deducendo, in particolare, che il procedimento patrocinato dall'odierno ricorrente si concludeva con il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice, essendo innanzitutto stata dichiarata la prescrizione del diritto di credito al trasferimento del compendio agrituristico oggetto del giudizio, con conseguente inutilità del procedimento instaurato e durato oltre dieci anni. Precisava inoltre che le controparti costituite nel giudizio erano due. Contestava molteplici errori professionali in capo al difensore nell'assistenza prestata con svolgimento di attività inutile e gravi danni in capo alla attrice, nemmeno mai entrata in possesso dei beni. In particolare, deduceva che il difensore aveva chiesto ed ottenuto ben due integrazioni della CTU estimativa, rivelatesi inutili, con ingiustificato prolungamento della durata del contenzioso ed aumento dei costi in capo all'assistita. La resistente, si riservava pertanto di promuovere separata azione per il risarcimento del danno e ripetizione dei compensi corrisposti, asseritamente superiori a quelli dichiarati dal professionista. Precisava che era intercorso iter partes accordo sui compensi da determinare in applicazione del D.M. 44/2014, Tabelle 2014-2018, valore indeterminabile - complessità bassa, comprensivo della maggiorazione prevista ex art. 4 co.
2 del predetto D.M. e che pertanto il quantum eventualmente dovuto era pari ad € 10.155,60
a titolo di imponibile (maggiorazione compresa), oltre accessori di legge. Rilevava in ogni caso che con comunicazione del 13.7.2018 (doc. 5), avente natura confessoria, il difensore aveva chiesto il saldo per l'attività prestata (comprensiva della fase conclusiva del procedimento), che veniva regolarmente corrisposto dalla stessa, non dovendo pertanto la cliente null'altro al professionista per l'attività prestata. Chiedeva pertanto al Tribunale il rigetto della domanda;
in subordine, la rideterminazione dell'eventuale residuo compenso dovuto, tenendo conto dell'esito del giudizio sfavorevole per la parte assista, in applicazione dei valori minimi del DM 55/2014, Tabelle 2022, valore della causa: indeterminabile di complessità bassa, ridotti del 50% per decisione in rito ex art. 4, comma 9, DM, detratti gli acconti effettivamente percepiti anche non fatturati.
All'udienza del 27 giugno 2024 la causa veniva rinviata per pendenza di trattative.
Successivamente, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva discussa oralmente e, precisate le conclusioni, il Giudice si riservava ka decisione.
All'esito la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda va accolta entro i limiti che seguono.
Non è in contestazione che il ricorrente abbia prestato il proprio patrocinio in favore della resistente nel procedimento giudiziale celebrato dinanzi al Tribunale di Nola (n. R.G.
3421/2013 doc. 15 e 16) e concluso con sentenza definitiva in data 14 dicembre 2023 (doc.
3), preceduto da sentenza parziale in data 5 novembre 2018 (doc. 2).
In mancanza della pattuizione del compenso per l'attività prestata il ricorrente lo ha determinato in € 54.022,32, già detratti gli acconti percepiti, in applicazione dei parametri forensi D.M. n. 55/2014 in base al valore del giudizio (quota ereditaria spettante a [...] pari ad € 1.238.256,55), ai medi, per tutte le fasi, con la maggiorazione prevista CP_1
per il numero di controparti (aumento del 30% per n. 4 controparti), così determinato:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022);
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000, ai medi;
Controparti: n.4
Fase di studio della controversia: € 5.989,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 3.951,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 17.594,00;
Fase decisionale, sentenza parziale: € 10.417,00;
Fase decisionale, sentenza definitiva: € 10.417,00.
Totale € 48.368,00
Maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, per avere assistito una parte contro più parti che hanno sollevato deduzioni ed eccezioni differenti: aumento del 30 % ex art. 4 co DM 55/2014 € 14.510,40.
Totale € 62.878,40, oltre accessori.
Detratti gli acconti per complessivi € 8.856,08 (fattura n° 42/2013 di € 704,97; n° 4/2014 di € 2.500,00;
n° 15/2014 di € 31,11; n° 15/2014 di € 1.000,00; n° 7/2015 di € 3.000,00; n° 58/2015 di € 20,00; n°
10/2016 di € 800,00; n° 16/2017 di € 800,00).
Con riguardo alle plurime doglianze svolte dalla resistente si rileva quanto segue.
Del tutto infondata la contestazione per il mancato risultato raggiunto dal difensore, tenuto conto che la resistente non ha allegato compiutamente gli eventuali errori professionali asseritamente commessi dal professionista, riservandosi specifica azione in separata sede.
Quanto alla contestazione sull'applicazione della maggiorazione ex art. 4 DM 55/2014 per essersi costituite in giudizio due parti, va rilevato che in effetti le parti costituite in giudizio risultano due, con due distinti difensori.
Ora, l'art. 4, comma 2, del DM 55/2014 stabilisce che: “il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”, con la conseguenza che nel caso in esame appare congruo applicare un aumento nella percentuale minima prevista del 20%, e non del 30%, in ragione della difesa resa nei confronti di un altro soggetto oltre il primo.
Quanto all'asserita esistenza di uno specifico accordo tra le parti, in base al quale il compenso sarebbe stato pattuito sulla scorta dei parametri del D.M. 44/2014, Tabelle 2014-
2018, valore indeterminabile, complessità bassa, comprensivo della maggiorazione prevista ex art. 4, comma 2, del predetto D.M., per complessivi € 10.155,60, oltre accessori di legge, la resistente non ha allegato in modo specifico né provato la circostanza che è rimasta priva di riscontro.
Quanto alla rilevanza della comunicazione del 13.7.2018 (doc. 5) inviata dal professionista alla resistente che, in tesi di quest'ultima, avrebbe natura confessoria e proverebbe che al professionista null'altro sarebbe dovuto, si rileva che tale prospettazione non può essere accolta in quanto alla comunicazione risulta apposta data di poco precedente alla pubblicazione della sentenza parziale (doc. 4 resistente), successivamente alla quale il professionista svolgeva ulteriore attività difensiva, conclusasi, dopo alcuni anni, con la pronuncia della sentenza definitiva del 15 dicembre 2023 (doc. 6 resistente).
Ne consegue che per l'ulteriore attività svolta il professionista ha diritto alla remunerazione e tenuto conto che poi veniva pronunciata sentenza definitiva, appare congruo riconoscere in favore del professionista il compenso previsto per la fase decisionale al valore massimo e non medio.
Vanno invece accolte le doglianze della resistente con riferimento al quantum richiesto dal professionista ed inerenti allo scaglione sul quale determinare il valore dei parametri che, secondo il ricorrente era tra € 1.000.000 a € 2.000.000, per essere tale valore emerso in sede di CTU estimativa.
Anzitutto lo stesso difensore iscriveva la causa a ruolo dichiarando che il valore della controversia era indeterminato (doc. 2) e su tale valore venivano corrisposti i diritti (c.u. di €
450,00 e marca da bollo di € 8,00).
In ogni caso, in mancanza di elementi più precisi sul valore di causa va tenuto presente tale scaglione.
Non può essere accolta la richiesta della ricorrente di ulteriore riduzione del 50% del compenso ex art. art. 4, comma 9, DM 55/2014, il quale prevede che: “Nei casi
d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento”, non sussistendo nel caso in esame i presupposti, tenuto conto che non risulta alcun riferimento in tal senso nella motivazione della sentenza. Quanto alle doglianze della resistente circa asseriti pagamenti “in nero” eseguiti in favore del professionista, la stessa produce i documenti n. 12 e 13 che in sede di udienza (23 gennaio 2025) venivano disconosciuti dal ricorrente.
Trattasi della disposizione di bonifico bancario dalla resistente in favore del professionista, datata 12 marzo 2013, dell'importo di € 1.500, avente ad oggetto “pagamento parcella” (doc.
12) e di una comunicazione a mezzo email, dall'indirizzo del professionista a quello della resistente, ove risulta indicato un importo esente iva in caso di pagamento di tale somma su un c/c intestato ad una terza persona (doc. 13).
Ora, la documentazione prodotta risulta priva di sottoscrizione da parte del ricorrente e, quanto al primo, si tratta di documentazione proveniente da un terzo soggetto, va esclusa quindi per entrambe i documenti la procedura di verificazione ex art. 216 cpc, con la conseguenza che la documentazione prodotta, seppur contestata dal ricorrente, va valutata con valore indiziario nel contesto degli altri elementi circostanziali ai fini della decisione (cfr
Cass. n. 23155/2014).
In ogni caso, quanto al primo documento la genericità della causale non dimostra in modo univoco che la somma corrisposta, seppur effettivamente versata al professionista, fosse riferita al compenso relativo al giudizio patrocinato dal professionista dinanzi al Tribunale di
Nola (r.g. n. 3421/2013), posto che non vi sono elementi dai quali desumere che l'importo corrisposto fosse riferibile al procedimento in questione.
Con la conseguenza che, in mancanza della prova della imputabilità del pagamento al procedimento per cui è causa da parte della resistente, detto importo non può essere detratto dal quantum dovuto al professionista per l'assistenza prestata alla ricorrente.
Quanto alla comunicazione a mezzo email -ferma la contestazione da parte del ricorrente- la stessa non pare sia stata seguita dall'effettivo versamento di tale somma (o di altra somma) nel conto corrente indicato e intestato ad un terzo soggetto, con la conseguenza che la circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio.
Anche tali doglianze svolte dalla ricorrente non possono quindi essere accolte.
In definitiva, alla luce delle predette argomentazioni, tenuto conto che non è risultata in contestazione lo svolgimento della prestazione da parte del professionista, appare congruo rideterminare il compenso in applicazione del DM 55/2014 e succ. modificazioni, come segue:
Tabelle 2014-2018
Valore indeterminabile – complessità media per tutte le fasi, valore massimo per la fase decisionale, stante la pronuncia di sentenza parziale e definitiva aumento del 20% ex art. 4, comma 2, DM 55/2014
Totale € 15.684,00
A tale somma vanno detratti gli acconti corrisposti e compiutamente documentati pari ad €
8.856,08.
La resistente va quindi condannata al pagamento della residua somma di € 6.827,92, oltre interessi moratori dalla messa in mora al saldo, rimborso forfettario, iva e cpa di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.700, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa ed iva come per legge (spese liquidate secondo lo scaglione, valori minimi per tutte le fasi stante la sommarietà del rito e la difesa in proprio, esclusa l'istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento del ricorso condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.827,92, oltre interessi moratori dalla messa in mora al saldo, rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3266 / 2024
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti ed il Giudice si riservava la decisione.
All'esito il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3266 / 2024 promossa da:
AVV. (C.F.: ) del foro di Napoli, Parte_1 C.F._1
in proprio
ATTORE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. e dom. Elisa Controparte_1 C.F._2
Corini del foro di Brescia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15 marzo 2024 l'avv. , in proprio, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo il pagamento a fronte dell'attività professionale svolta in Controparte_1 favore della stessa della somma di € 54.022,32, oltre accessori di legge, interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla messa in mora (5.2.2024) al saldo. Deduceva, in particolare, di avere ricevuto mandato finalizzato all'assistenza e difesa nel contenzioso civile in materia di divisione ereditaria, instaurato dalla resistente nei confronti di quattro parti dinanzi al
Tribunale di Nola (r.g. n. 3421/2013). Precisava che: il procedimento, particolarmente complesso e durato circa dieci anni, veniva istruito con testimoni, CTU estimativa, due integrazioni di perizia, numerosi incontri e telefonate con la cliente, trasferte;
si concludeva con sentenza definitiva pronunciata in data 15.12.2023 (preceduta dalla sentenza parziale depositata in data 6.11.2018) di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte (di scioglimento della comunione ereditaria per tardiva costituzione della stessa) e conseguente inammissibilità delle ulteriori domande riconvenzionali proposte, in tal modo accogliendo le eccezioni sollevate dal difensore per conto della cliente. Conclusa
l'attività di assistenza giudiziale, l'attore deduceva di aver richiesto alla cliente il pagamento del saldo quantificato in € 43.017,12 (già decurtati gli acconti percepiti), come specificato nella nota pro forma trasmessa alla resistente unitamente alla richiesta di pagamento e di invito alla negoziazione assistita inviata a mezzo pec in data 6 febbraio 2024, con riserva di aumento della richiesta in caso di mancato pagamento (doc. 10); precisava che a nulla era valsa la messa in mora e che pertanto, non avendo le parti pattuito il compenso, lo stesso andava determinato in applicazione dei parametri forensi in base al valore del giudizio
(quota ereditaria spettante all'assistita del valore complessivo di € 1.238.256,55), per tutte le fasi e con le maggiorazioni previste (aumento del 30% per n. 4 controparti), chiedeva pertanto il pagamento della somma di € 54.022,32, già detratti gli acconti percepiti.
In difetto di pagamento, il ricorrente si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituiva la convenuta con comparsa depositata in data 10 giugno 2024, Controparte_1
contestando la richiesta di pagamento svolta dal difensore e deducendo, in particolare, che il procedimento patrocinato dall'odierno ricorrente si concludeva con il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice, essendo innanzitutto stata dichiarata la prescrizione del diritto di credito al trasferimento del compendio agrituristico oggetto del giudizio, con conseguente inutilità del procedimento instaurato e durato oltre dieci anni. Precisava inoltre che le controparti costituite nel giudizio erano due. Contestava molteplici errori professionali in capo al difensore nell'assistenza prestata con svolgimento di attività inutile e gravi danni in capo alla attrice, nemmeno mai entrata in possesso dei beni. In particolare, deduceva che il difensore aveva chiesto ed ottenuto ben due integrazioni della CTU estimativa, rivelatesi inutili, con ingiustificato prolungamento della durata del contenzioso ed aumento dei costi in capo all'assistita. La resistente, si riservava pertanto di promuovere separata azione per il risarcimento del danno e ripetizione dei compensi corrisposti, asseritamente superiori a quelli dichiarati dal professionista. Precisava che era intercorso iter partes accordo sui compensi da determinare in applicazione del D.M. 44/2014, Tabelle 2014-2018, valore indeterminabile - complessità bassa, comprensivo della maggiorazione prevista ex art. 4 co.
2 del predetto D.M. e che pertanto il quantum eventualmente dovuto era pari ad € 10.155,60
a titolo di imponibile (maggiorazione compresa), oltre accessori di legge. Rilevava in ogni caso che con comunicazione del 13.7.2018 (doc. 5), avente natura confessoria, il difensore aveva chiesto il saldo per l'attività prestata (comprensiva della fase conclusiva del procedimento), che veniva regolarmente corrisposto dalla stessa, non dovendo pertanto la cliente null'altro al professionista per l'attività prestata. Chiedeva pertanto al Tribunale il rigetto della domanda;
in subordine, la rideterminazione dell'eventuale residuo compenso dovuto, tenendo conto dell'esito del giudizio sfavorevole per la parte assista, in applicazione dei valori minimi del DM 55/2014, Tabelle 2022, valore della causa: indeterminabile di complessità bassa, ridotti del 50% per decisione in rito ex art. 4, comma 9, DM, detratti gli acconti effettivamente percepiti anche non fatturati.
All'udienza del 27 giugno 2024 la causa veniva rinviata per pendenza di trattative.
Successivamente, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva discussa oralmente e, precisate le conclusioni, il Giudice si riservava ka decisione.
All'esito la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda va accolta entro i limiti che seguono.
Non è in contestazione che il ricorrente abbia prestato il proprio patrocinio in favore della resistente nel procedimento giudiziale celebrato dinanzi al Tribunale di Nola (n. R.G.
3421/2013 doc. 15 e 16) e concluso con sentenza definitiva in data 14 dicembre 2023 (doc.
3), preceduto da sentenza parziale in data 5 novembre 2018 (doc. 2).
In mancanza della pattuizione del compenso per l'attività prestata il ricorrente lo ha determinato in € 54.022,32, già detratti gli acconti percepiti, in applicazione dei parametri forensi D.M. n. 55/2014 in base al valore del giudizio (quota ereditaria spettante a [...] pari ad € 1.238.256,55), ai medi, per tutte le fasi, con la maggiorazione prevista CP_1
per il numero di controparti (aumento del 30% per n. 4 controparti), così determinato:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022);
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000, ai medi;
Controparti: n.4
Fase di studio della controversia: € 5.989,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 3.951,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 17.594,00;
Fase decisionale, sentenza parziale: € 10.417,00;
Fase decisionale, sentenza definitiva: € 10.417,00.
Totale € 48.368,00
Maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, per avere assistito una parte contro più parti che hanno sollevato deduzioni ed eccezioni differenti: aumento del 30 % ex art. 4 co DM 55/2014 € 14.510,40.
Totale € 62.878,40, oltre accessori.
Detratti gli acconti per complessivi € 8.856,08 (fattura n° 42/2013 di € 704,97; n° 4/2014 di € 2.500,00;
n° 15/2014 di € 31,11; n° 15/2014 di € 1.000,00; n° 7/2015 di € 3.000,00; n° 58/2015 di € 20,00; n°
10/2016 di € 800,00; n° 16/2017 di € 800,00).
Con riguardo alle plurime doglianze svolte dalla resistente si rileva quanto segue.
Del tutto infondata la contestazione per il mancato risultato raggiunto dal difensore, tenuto conto che la resistente non ha allegato compiutamente gli eventuali errori professionali asseritamente commessi dal professionista, riservandosi specifica azione in separata sede.
Quanto alla contestazione sull'applicazione della maggiorazione ex art. 4 DM 55/2014 per essersi costituite in giudizio due parti, va rilevato che in effetti le parti costituite in giudizio risultano due, con due distinti difensori.
Ora, l'art. 4, comma 2, del DM 55/2014 stabilisce che: “il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”, con la conseguenza che nel caso in esame appare congruo applicare un aumento nella percentuale minima prevista del 20%, e non del 30%, in ragione della difesa resa nei confronti di un altro soggetto oltre il primo.
Quanto all'asserita esistenza di uno specifico accordo tra le parti, in base al quale il compenso sarebbe stato pattuito sulla scorta dei parametri del D.M. 44/2014, Tabelle 2014-
2018, valore indeterminabile, complessità bassa, comprensivo della maggiorazione prevista ex art. 4, comma 2, del predetto D.M., per complessivi € 10.155,60, oltre accessori di legge, la resistente non ha allegato in modo specifico né provato la circostanza che è rimasta priva di riscontro.
Quanto alla rilevanza della comunicazione del 13.7.2018 (doc. 5) inviata dal professionista alla resistente che, in tesi di quest'ultima, avrebbe natura confessoria e proverebbe che al professionista null'altro sarebbe dovuto, si rileva che tale prospettazione non può essere accolta in quanto alla comunicazione risulta apposta data di poco precedente alla pubblicazione della sentenza parziale (doc. 4 resistente), successivamente alla quale il professionista svolgeva ulteriore attività difensiva, conclusasi, dopo alcuni anni, con la pronuncia della sentenza definitiva del 15 dicembre 2023 (doc. 6 resistente).
Ne consegue che per l'ulteriore attività svolta il professionista ha diritto alla remunerazione e tenuto conto che poi veniva pronunciata sentenza definitiva, appare congruo riconoscere in favore del professionista il compenso previsto per la fase decisionale al valore massimo e non medio.
Vanno invece accolte le doglianze della resistente con riferimento al quantum richiesto dal professionista ed inerenti allo scaglione sul quale determinare il valore dei parametri che, secondo il ricorrente era tra € 1.000.000 a € 2.000.000, per essere tale valore emerso in sede di CTU estimativa.
Anzitutto lo stesso difensore iscriveva la causa a ruolo dichiarando che il valore della controversia era indeterminato (doc. 2) e su tale valore venivano corrisposti i diritti (c.u. di €
450,00 e marca da bollo di € 8,00).
In ogni caso, in mancanza di elementi più precisi sul valore di causa va tenuto presente tale scaglione.
Non può essere accolta la richiesta della ricorrente di ulteriore riduzione del 50% del compenso ex art. art. 4, comma 9, DM 55/2014, il quale prevede che: “Nei casi
d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento”, non sussistendo nel caso in esame i presupposti, tenuto conto che non risulta alcun riferimento in tal senso nella motivazione della sentenza. Quanto alle doglianze della resistente circa asseriti pagamenti “in nero” eseguiti in favore del professionista, la stessa produce i documenti n. 12 e 13 che in sede di udienza (23 gennaio 2025) venivano disconosciuti dal ricorrente.
Trattasi della disposizione di bonifico bancario dalla resistente in favore del professionista, datata 12 marzo 2013, dell'importo di € 1.500, avente ad oggetto “pagamento parcella” (doc.
12) e di una comunicazione a mezzo email, dall'indirizzo del professionista a quello della resistente, ove risulta indicato un importo esente iva in caso di pagamento di tale somma su un c/c intestato ad una terza persona (doc. 13).
Ora, la documentazione prodotta risulta priva di sottoscrizione da parte del ricorrente e, quanto al primo, si tratta di documentazione proveniente da un terzo soggetto, va esclusa quindi per entrambe i documenti la procedura di verificazione ex art. 216 cpc, con la conseguenza che la documentazione prodotta, seppur contestata dal ricorrente, va valutata con valore indiziario nel contesto degli altri elementi circostanziali ai fini della decisione (cfr
Cass. n. 23155/2014).
In ogni caso, quanto al primo documento la genericità della causale non dimostra in modo univoco che la somma corrisposta, seppur effettivamente versata al professionista, fosse riferita al compenso relativo al giudizio patrocinato dal professionista dinanzi al Tribunale di
Nola (r.g. n. 3421/2013), posto che non vi sono elementi dai quali desumere che l'importo corrisposto fosse riferibile al procedimento in questione.
Con la conseguenza che, in mancanza della prova della imputabilità del pagamento al procedimento per cui è causa da parte della resistente, detto importo non può essere detratto dal quantum dovuto al professionista per l'assistenza prestata alla ricorrente.
Quanto alla comunicazione a mezzo email -ferma la contestazione da parte del ricorrente- la stessa non pare sia stata seguita dall'effettivo versamento di tale somma (o di altra somma) nel conto corrente indicato e intestato ad un terzo soggetto, con la conseguenza che la circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio.
Anche tali doglianze svolte dalla ricorrente non possono quindi essere accolte.
In definitiva, alla luce delle predette argomentazioni, tenuto conto che non è risultata in contestazione lo svolgimento della prestazione da parte del professionista, appare congruo rideterminare il compenso in applicazione del DM 55/2014 e succ. modificazioni, come segue:
Tabelle 2014-2018
Valore indeterminabile – complessità media per tutte le fasi, valore massimo per la fase decisionale, stante la pronuncia di sentenza parziale e definitiva aumento del 20% ex art. 4, comma 2, DM 55/2014
Totale € 15.684,00
A tale somma vanno detratti gli acconti corrisposti e compiutamente documentati pari ad €
8.856,08.
La resistente va quindi condannata al pagamento della residua somma di € 6.827,92, oltre interessi moratori dalla messa in mora al saldo, rimborso forfettario, iva e cpa di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.700, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa ed iva come per legge (spese liquidate secondo lo scaglione, valori minimi per tutte le fasi stante la sommarietà del rito e la difesa in proprio, esclusa l'istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento del ricorso condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.827,92, oltre interessi moratori dalla messa in mora al saldo, rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni