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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2362/2024 promossa da
nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_2 rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Marco Mellone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna al Viale Aldini n. 3
(attori) contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , nata il Persona_1 22 novembre 1880 a Bojano (CB), coniugatasi in data 27 ottobre 1898 con nato il Persona_2 24 aprile 1880 a Spinete (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
*** La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il [...] Persona_1 e, precisamente, a Bojano (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugatasi con in data 27/10/1898, al figlio Persona_1 Persona_2 Persona_3 (in alcuni documenti denominato anche , nato in data [...]; Parte_1
- coniugatosi con al figlio nato il Persona_3 Persona_4 Parte_1
28/12/1940;
- coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_5 [...]
nato il [...]; Parte_1
- coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_6 Parte_2
nato il [...].
[...]
Nella linea di discendenza vi è dunque un solo passaggio per via materna: da ad Persona_1 Per_3
[...]
Risulta dagli atti che:
- sia l'ava che l'avo erano cittadini italiani per nascita, e che lo erano Persona_1 Persona_2 ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1898);
- si naturalizzò cittadino statunitense in data 23/09/1914, dopo il matrimonio;
Persona_2
- non si naturalizzò cittadina statunitense mediante un atto volontario;
Persona_1
- il loro figlio nacque in data 08/08/1908. Persona_3
Relativamente ad la cittadinanza italiana non può dirsi essere stata trasmessa per Persona_3 via paterna, in quanto, come visto, suo padre perse la cittadinanza italiana mentre lui Persona_2 era minorenne.
Sul punto si richiama il disposto dell'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912, per cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
La norma è stata richiamata nella recente pronuncia della sez. I della Suprema Corte dell'08/01/2024, n. 454, che ha chiarito che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne (ex art. 7 della medesima legge, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario (cfr. art. 12 cit.). Ciò posto, la cittadinanza italiana risulta comunque essere stata trasmessa ad iure Persona_3 sanguinis per via materna.
Sul punto occorre rappresentare, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Ancor prima poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Occorre inoltre richiamare anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”. Tornando al caso di specie, non è data prova negli atti, come detto, che abbia acquistato Persona_1 con un atto volontario – e quindi con contestuale perdita della cittadinanza italiana sulla base del citato art. 11 comma 1 della L. 555/1912 - la cittadinanza del marito, divenuto straniero nel 1914.
Peraltro anche un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
Il sopra citato art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”, non osta pertanto, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza per via materna da , non avendola la stessa mai persa Persona_1 per naturalizzazione “volontaria”.
In conclusione, in virtù delle citate sentenze della Corte Costituzionale e del disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, tenuto conto anche dell'interpretazione resa nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite s ha potuto trasmettere iure sanguinis la Persona_1 cittadinanza italiana a suo figlio e quest'ultimo, a sua volta, ai suoi discendenti, Persona_3 sino ad arrivare agli odierni attor
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad
[...]
Jr. e con conseguente obbligo del e, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2362/2024 promossa da
nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_2 rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Marco Mellone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna al Viale Aldini n. 3
(attori) contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , nata il Persona_1 22 novembre 1880 a Bojano (CB), coniugatasi in data 27 ottobre 1898 con nato il Persona_2 24 aprile 1880 a Spinete (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
*** La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il [...] Persona_1 e, precisamente, a Bojano (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugatasi con in data 27/10/1898, al figlio Persona_1 Persona_2 Persona_3 (in alcuni documenti denominato anche , nato in data [...]; Parte_1
- coniugatosi con al figlio nato il Persona_3 Persona_4 Parte_1
28/12/1940;
- coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_5 [...]
nato il [...]; Parte_1
- coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_6 Parte_2
nato il [...].
[...]
Nella linea di discendenza vi è dunque un solo passaggio per via materna: da ad Persona_1 Per_3
[...]
Risulta dagli atti che:
- sia l'ava che l'avo erano cittadini italiani per nascita, e che lo erano Persona_1 Persona_2 ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1898);
- si naturalizzò cittadino statunitense in data 23/09/1914, dopo il matrimonio;
Persona_2
- non si naturalizzò cittadina statunitense mediante un atto volontario;
Persona_1
- il loro figlio nacque in data 08/08/1908. Persona_3
Relativamente ad la cittadinanza italiana non può dirsi essere stata trasmessa per Persona_3 via paterna, in quanto, come visto, suo padre perse la cittadinanza italiana mentre lui Persona_2 era minorenne.
Sul punto si richiama il disposto dell'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912, per cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
La norma è stata richiamata nella recente pronuncia della sez. I della Suprema Corte dell'08/01/2024, n. 454, che ha chiarito che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne (ex art. 7 della medesima legge, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario (cfr. art. 12 cit.). Ciò posto, la cittadinanza italiana risulta comunque essere stata trasmessa ad iure Persona_3 sanguinis per via materna.
Sul punto occorre rappresentare, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Ancor prima poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Occorre inoltre richiamare anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”. Tornando al caso di specie, non è data prova negli atti, come detto, che abbia acquistato Persona_1 con un atto volontario – e quindi con contestuale perdita della cittadinanza italiana sulla base del citato art. 11 comma 1 della L. 555/1912 - la cittadinanza del marito, divenuto straniero nel 1914.
Peraltro anche un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
Il sopra citato art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”, non osta pertanto, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza per via materna da , non avendola la stessa mai persa Persona_1 per naturalizzazione “volontaria”.
In conclusione, in virtù delle citate sentenze della Corte Costituzionale e del disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, tenuto conto anche dell'interpretazione resa nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite s ha potuto trasmettere iure sanguinis la Persona_1 cittadinanza italiana a suo figlio e quest'ultimo, a sua volta, ai suoi discendenti, Persona_3 sino ad arrivare agli odierni attor
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad
[...]
Jr. e con conseguente obbligo del e, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani