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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 472 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Cretella;
ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_3
, , , Controparte_2 Controparte_6 Controparte_7
E;
Parte_1 CP_8
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2
, e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 CP_8 al fine di sentire accertare e dichiarare, in proprio favore, l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'unità immobiliare posta al secondo piano di un fabbricato sito in Isola di Capo Rizzuto, C.da S. Anna, alla via dei Gerani n. 8, contraddistinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 2, particella
1 138, sub 13, nonché di un appartamento posto a piano terra, contraddistinto al foglio 2, particella 138, sub 7.
Ha dedotto di essere comproprietario dei citati beni per la quota di 12/72 per successione mortis causa, unitamente ai convenuti, e di possederli pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente ed in via esclusiva sin dal marzo 1996, per essere succeduto nel possesso del proprio dante causa , il quale Persona_1 dal 1993 aveva iniziato a possederli in forza di un accordo orale di divisione bonaria concluso con gli altri comproprietari, provvedendo in seguito a sostituire le serrature, ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché al pagamento delle spese connesse alla gestione degli immobili.
I convenuti, nonostante la regolarità della notificazione, sono rimasti contumaci.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'attore ha premesso di essere comproprietario, insieme con tutti i convenuti, dei beni oggetto di causa per successione mortis causa.
Versandosi in materia di usucapione di cosa comune, deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla cosa comune, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr., tra le altre, Cass. n. 19478/07, n. 17322/10, n. 5416/11; n.
11903/15).
2 Una tale volontà non è desumibile dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato e amministrato il bene comune, provvedendo fra l'altro alla manutenzione, sussistendo al riguardo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari (cfr. Cass. 7075/99, 5226/02, 24214/14).
Invero il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, ricorrendo la presunzione "juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 7075/1999), e nemmeno può essere desunta dalle variazioni catastali che egli abbia ottenuto, ove non provi d'averle portare a conoscenza degli altri compossessori (Cass. n.
13921/2002).
Il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. n. 5226/2002).
Nella specie, deve escludersi la ricorrenza degli estremi dell'usucapione, non avendo l'attore dimostrato di avere goduto del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui.
Le sole attività di manutenzione degli immobili o anche le modifiche strutturali apportate, così come il non uso da parte degli altri comproprietari, non sono elementi decisivi, non trattandosi di modalità di esercizio del possesso incompatibili con la possibilità di godimento altrui o configuranti una gestione inequivocabilmente indipendente del bene senza il consenso degli altri comproprietari.
3 Non decisiva è inoltre la circostanza della divisione “verbale” operata dai comproprietari in una riunione avvenuta nel marzo 1993. La dimostrazione di tale circostanza è stata affidata ad una richiesta di prova orale piuttosto generica (v. capitoli di prova nn. 4, 5 6 della seconda memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c.) nella quale non sono stati specificati i termini dell'intesa, né precisamente identificati tutti i soggetti che avrebbero partecipato all'accordo, che, pertanto, non può opporsi a tutti i convenuti nel presente giudizio.
Peraltro, la circostanza appare in ogni caso irrilevante, posto che da un lato la formale “assegnazione” del bene al dante causa dell'attore (nel cui possesso quest'ultimo deduce di essere subentrato) appare avvenuta proprio sulla base di un accordo bonario;
dall'altro, non è in ogni caso emersa la prova di un atto o di un comportamento implicante l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un qualche rapporto materiale con il bene (cfr. Cass. n. 3493/2024; n.
2944/1990).
Né da ultimo possono essere valorizzate, in senso favorevole all'attore, elementi quali la contumacia dei convenuti (che non esime l'istante dal dare la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato, cfr. Cass. n. 5416/2011; 21251/2010) o le dichiarazioni confessorie rese da uno solo dei convenuti in sede di interrogatorio formale, le quali dichiarazioni hanno avuto ad oggetto circostanze insufficienti ai fini della prova richiesta, come già precisato.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese del giudizio atteso che i convenuti non hanno svolto attività difensiva, essendo rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
Crotone, 29.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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