Articolo 4 della Legge 4 maggio 1951, n. 307
Articolo 3Articolo 5
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15 maggio 1951
Art. 4.
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%.
Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478 , devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici alle pensioni ex regime austro-ungarico.
Entrata in vigore il 15 maggio 1951