Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 10 giugno 2025 il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
La Curatela della società giusta Parte_1 Parte_2 autorizzazione del 03.09.2024 del Giudice Delegato Dott.ssa Alessia Iavazzo, in persona del Curatore della liquidazione e legale rappresentante pro tempore Pt_1
Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale Parte_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme alla
Via Trento n. 3,
Appellante
E elettivamente domiciliato in Girifalco (CZ), Via A. Migliaccio Controparte_1
n. 129, presso lo studio dall'Avv. Vincenzo Fulvio Attisani, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Vincenzo Attisani,
Appellato
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 149/22 del 24 maggio
2022. Retribuzioni.
///
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Curatela liquidazione C.I.I. della società con ricorso depositato in Parte_2 data 28 giugno 2022, avverso la Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del Lavoro, n. 149/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 7.160,00 oltre accessori di legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale