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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9669 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Pellegrini Anna Parte_1 P.IVA_1
-attrice- contro
CF/PI: , contumace Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per GIUDIZIALE Parte_1 Parte_1
I in via principale, accertare la simulazione assoluta e dichiarare inefficace e/o comunque nullo ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., per i motivi di cui in narrativa, l'atto di compravendita del 22 dicembre 2022 con cui ha venduto a (oggi Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 la proprietà del SUV di marca targata FN915ZC e telaio 1C4RJFJM4HC796111 e, per l'effetto, CP_2 considerata l'intervenuta alienazione a terzi del bene di cui la Procedura avrebbe avuto diritto a ottenere la restituzione, condannare al risarcimento del danno in forma equivalente, Controparte_1 corrispondendo alla Liquidazione Giudiziale l'importo di euro 35.000,00, o la diversa misura Parte_1 accertata in corso di causa, se del caso con liquidazione equitativa del danno, oltre rivalutazione ed interessi;
II in via subordinata, nel denegato caso di rigetto della superiore domanda, per i motivi in narrativa, condannare al pagamento del prezzo dell'Autovettura in favore Controparte_1 della pari ad euro 35.000,00 oltre interessi di mora dal dovuto al Parte_1 saldo;
III in via istruttoria: ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di sui CP_1 seguenti capitoli:
1 1) Vero che, in data 22 dicembre 2022, il legale rappresentante di , sig. , ha Pt_1 Persona_1 disposto la cessione dell'Autovettura alla società al solo fine di evitare l'apprensione del CP_1 bene da parte della Procedura?
2) Vero che per il trasferimento della proprietà dell'Autovettura la non ha versato alcun CP_1 corrispettivo alla ? Pt_1
3) Vero che l'Autovettura alla data del 22 dicembre 2022 aveva un valore di euro 35.000,00? IV in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre a rimborso spese forfettario e accessori di legge.
*
Per Controparte_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La presente controversia trae origine dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di avvenuta con sentenza del Tribunale di Milano n. 90 del 2 febbraio 2023, depositata il 7 Parte_1
febbraio 2023 e iscritta il giorno successivo nel Registro delle Imprese.
A seguito di tale pronuncia, veniva nominata la dott.ssa come curatrice, la quale, Persona_2 accettato l'incarico, avviava le attività di ricostruzione contabile e patrimoniale della società.
Nel corso di tali accertamenti, la curatrice rilevava plurime anomalie e carenze documentali, tra cui l'omessa presentazione del bilancio d'esercizio, la mancata consegna dei principali libri contabili e sociali e l'impossibilità di determinare in modo attendibile la situazione patrimoniale della società.
Emergono inoltre numerosi atti di presunta distrazione e dissipazione patrimoniale realizzati in prossimità dell'apertura della procedura concorsuale.
Tra essi, la cessione di due autovetture risultava, a giudizio della curatela, meritevole di particolare attenzione.
In particolare, la curatrice rilevava che in data 22 dicembre 2022 RL avrebbe ceduto una Jeep targata
FN915ZC alla società (già , per un prezzo dichiarato di Controparte_1 Controparte_1
€ 35.000,00.
Tuttavia, non risultava alcuna fattura relativa a detta operazione e dai conti correnti societari non emergeva traccia del pagamento del prezzo. Di conseguenza, in data 18 maggio 2023, la curatela chiedeva chiarimenti formali alla società acquirente, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
2 A fronte della mancata collaborazione da parte della controparte, la procedura promuoveva un'azione cautelare ex artt. 670 e 671 c.p.c., chiedendo il sequestro conservativo e/o giudiziario dell'autovettura, che si riteneva ancora nella disponibilità della resistente.
Il Tribunale, con decreto del 21 dicembre 2023, ravvisava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della misura e disponeva il sequestro.
Tuttavia, l'autovettura veniva alienata a terzi in data 29 dicembre 2023, pochi giorni dopo la notificazione del decreto.
Alla successiva udienza del 10 gennaio 2024, accertata la contumacia della resistente e preso atto della sopravvenuta cessione del bene, il Tribunale confermava il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo dichiarato di € 35.000,00.
In esecuzione di tale misura, la curatela procedeva al sequestro di beni mobili presso il ristorante Venus, per un valore complessivo pari a quello sopra indicato.
In via principale, dunque, la procedura attrice chiede l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita intercorsa tra e n data 22 dicembre 2022. Ai sensi dell'art. 1414, comma Pt_1 CP_1
1, c.c., si afferma che il contratto non avrebbe prodotto effetti tra le parti, essendo stato posto in essere al solo fine di simulare la fuoriuscita dell'autovettura dal patrimonio della società, in pregiudizio dei creditori.
Si richiamano in proposito plurimi precedenti giurisprudenziali a sostegno della legittimazione del curatore a proporre l'azione di simulazione in quanto volta a tutelare le ragioni del ceto creditorio.
In particolare, viene evidenziato come il pregiudizio per i creditori possa anche essere solo potenziale e non necessariamente attuale, e che la prova della simulazione può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, la ricorrente evidenzia diversi elementi che, congiuntamente considerati, potrebbero integrare gli estremi della simulazione: la coincidenza delle sedi legali tra le due società, la pendenza della procedura concorsuale al momento della cessione, l'incongruità del prezzo, la mancata prova del pagamento, l'assenza della relativa fattura, la figura controversa dell'amministratore cedente, nonché la successiva rapida cessione a terzi dell'autovettura oggetto della compravendita.
In considerazione della sopravvenuta alienazione del bene, inoltre, la stessa ricorrente prende atto della impossibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica, chiedendo pertanto la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma equivalente, quantificato nell'importo di € 35.000,00, pari al prezzo dichiarato della vendita.
3 In via subordinata, per l'eventualità in cui fosse ritenuta sussistente la validità della compravendita, la procedura chiede la condanna della resistente al pagamento del corrispettivo, che non risulterebbe versato.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 22 dicembre 2022.
Si verifica una simulazione assoluta del contratto quando le parti, pur dichiarando di concluderlo e compiendo atti che appaiano corrispondenti alla sua esecuzione, non abbiano in realtà voluto concludere contratto alcuno.
Pertanto, in tale ipotesi, l'art. 1414 c.c. dispone che: “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti”.
Nella specie sono molteplici le circostanze che, complessivamente considerate, conducono ad affermare che la vendita dell'auto Jeep targata FN915ZC sia stata in realtà simulata e che e erano CP_1 Pt_1
strettamente collegate;
segnatamente:
- dalle visure camerali di e emerge che le due società hanno la sede legale presso il CP_1 Pt_1
medesimo indirizzo in Milano, via Boscovich, n. 17 (cfr. doc. 2 e 7);
- la vendita della Jeep targata FN915ZC del 22 dicembre 2022 è stata eseguita in pendenza della procedura di accertamento dei presupposti della liquidazione giudiziale di Pt_1
- non costituita, non ha dimostrato di avere versato il prezzo di vendita;
né ha dimostrato di CP_1
avere ricevuto la fattura di vendita da parte di Pt_1
- la vettura Jeep targata FN915ZC è stata alienata a terzi appena dopo la notifica del decreto di autorizzazione del sequestro giudiziario e/o conservativo, emesso il 21 dicembre 2023, laddove detta vendita a terzi è datata 29 dicembre 2023 (cfr. registro PRA sub doc. n. 16).
Accertata dunque l'inefficacia dell'atto di vendita del 22 dicembre 2022 per simulazione assoluta, tuttavia non può condannarsi la società resistente alla restituzione della vettura, ma solo alla restituzione dell'equivalente in denaro, pari ad € 35.000,00 come dichiarato nella visura PRA sub doc. n. 9.
Ad ogni modo appare fondata anche la domanda subordinata, volta al pagamento del prezzo dell'auto, non avendo l'acquirente resistente, rimasta contumace, dimostrato di avere adempiuto alla obbligazione di pagamento a fronte dell'intervenuta vendita della vettura.
4 *
3. Conclusioni.
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Parte resistente va condannata a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 35.000,00.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali dalla vendita simulata (22 dicembre
2022) alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla proposizione della domanda (11 marzo 2024) al saldo effettivo.
Le spese processuali -sia della fase cautelare che della presente fase di merito- seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 35.000,00).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 35.000,00,
oltre interessi legali dal 22 dicembre 2022 alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dall'11 marzo 2024 al saldo effettivo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente per la fase cautelare ante causam, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente per la fase di merito, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Pellegrini Anna Parte_1 P.IVA_1
-attrice- contro
CF/PI: , contumace Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per GIUDIZIALE Parte_1 Parte_1
I in via principale, accertare la simulazione assoluta e dichiarare inefficace e/o comunque nullo ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., per i motivi di cui in narrativa, l'atto di compravendita del 22 dicembre 2022 con cui ha venduto a (oggi Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 la proprietà del SUV di marca targata FN915ZC e telaio 1C4RJFJM4HC796111 e, per l'effetto, CP_2 considerata l'intervenuta alienazione a terzi del bene di cui la Procedura avrebbe avuto diritto a ottenere la restituzione, condannare al risarcimento del danno in forma equivalente, Controparte_1 corrispondendo alla Liquidazione Giudiziale l'importo di euro 35.000,00, o la diversa misura Parte_1 accertata in corso di causa, se del caso con liquidazione equitativa del danno, oltre rivalutazione ed interessi;
II in via subordinata, nel denegato caso di rigetto della superiore domanda, per i motivi in narrativa, condannare al pagamento del prezzo dell'Autovettura in favore Controparte_1 della pari ad euro 35.000,00 oltre interessi di mora dal dovuto al Parte_1 saldo;
III in via istruttoria: ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di sui CP_1 seguenti capitoli:
1 1) Vero che, in data 22 dicembre 2022, il legale rappresentante di , sig. , ha Pt_1 Persona_1 disposto la cessione dell'Autovettura alla società al solo fine di evitare l'apprensione del CP_1 bene da parte della Procedura?
2) Vero che per il trasferimento della proprietà dell'Autovettura la non ha versato alcun CP_1 corrispettivo alla ? Pt_1
3) Vero che l'Autovettura alla data del 22 dicembre 2022 aveva un valore di euro 35.000,00? IV in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre a rimborso spese forfettario e accessori di legge.
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Per Controparte_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La presente controversia trae origine dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di avvenuta con sentenza del Tribunale di Milano n. 90 del 2 febbraio 2023, depositata il 7 Parte_1
febbraio 2023 e iscritta il giorno successivo nel Registro delle Imprese.
A seguito di tale pronuncia, veniva nominata la dott.ssa come curatrice, la quale, Persona_2 accettato l'incarico, avviava le attività di ricostruzione contabile e patrimoniale della società.
Nel corso di tali accertamenti, la curatrice rilevava plurime anomalie e carenze documentali, tra cui l'omessa presentazione del bilancio d'esercizio, la mancata consegna dei principali libri contabili e sociali e l'impossibilità di determinare in modo attendibile la situazione patrimoniale della società.
Emergono inoltre numerosi atti di presunta distrazione e dissipazione patrimoniale realizzati in prossimità dell'apertura della procedura concorsuale.
Tra essi, la cessione di due autovetture risultava, a giudizio della curatela, meritevole di particolare attenzione.
In particolare, la curatrice rilevava che in data 22 dicembre 2022 RL avrebbe ceduto una Jeep targata
FN915ZC alla società (già , per un prezzo dichiarato di Controparte_1 Controparte_1
€ 35.000,00.
Tuttavia, non risultava alcuna fattura relativa a detta operazione e dai conti correnti societari non emergeva traccia del pagamento del prezzo. Di conseguenza, in data 18 maggio 2023, la curatela chiedeva chiarimenti formali alla società acquirente, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
2 A fronte della mancata collaborazione da parte della controparte, la procedura promuoveva un'azione cautelare ex artt. 670 e 671 c.p.c., chiedendo il sequestro conservativo e/o giudiziario dell'autovettura, che si riteneva ancora nella disponibilità della resistente.
Il Tribunale, con decreto del 21 dicembre 2023, ravvisava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della misura e disponeva il sequestro.
Tuttavia, l'autovettura veniva alienata a terzi in data 29 dicembre 2023, pochi giorni dopo la notificazione del decreto.
Alla successiva udienza del 10 gennaio 2024, accertata la contumacia della resistente e preso atto della sopravvenuta cessione del bene, il Tribunale confermava il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo dichiarato di € 35.000,00.
In esecuzione di tale misura, la curatela procedeva al sequestro di beni mobili presso il ristorante Venus, per un valore complessivo pari a quello sopra indicato.
In via principale, dunque, la procedura attrice chiede l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita intercorsa tra e n data 22 dicembre 2022. Ai sensi dell'art. 1414, comma Pt_1 CP_1
1, c.c., si afferma che il contratto non avrebbe prodotto effetti tra le parti, essendo stato posto in essere al solo fine di simulare la fuoriuscita dell'autovettura dal patrimonio della società, in pregiudizio dei creditori.
Si richiamano in proposito plurimi precedenti giurisprudenziali a sostegno della legittimazione del curatore a proporre l'azione di simulazione in quanto volta a tutelare le ragioni del ceto creditorio.
In particolare, viene evidenziato come il pregiudizio per i creditori possa anche essere solo potenziale e non necessariamente attuale, e che la prova della simulazione può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, la ricorrente evidenzia diversi elementi che, congiuntamente considerati, potrebbero integrare gli estremi della simulazione: la coincidenza delle sedi legali tra le due società, la pendenza della procedura concorsuale al momento della cessione, l'incongruità del prezzo, la mancata prova del pagamento, l'assenza della relativa fattura, la figura controversa dell'amministratore cedente, nonché la successiva rapida cessione a terzi dell'autovettura oggetto della compravendita.
In considerazione della sopravvenuta alienazione del bene, inoltre, la stessa ricorrente prende atto della impossibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica, chiedendo pertanto la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma equivalente, quantificato nell'importo di € 35.000,00, pari al prezzo dichiarato della vendita.
3 In via subordinata, per l'eventualità in cui fosse ritenuta sussistente la validità della compravendita, la procedura chiede la condanna della resistente al pagamento del corrispettivo, che non risulterebbe versato.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 22 dicembre 2022.
Si verifica una simulazione assoluta del contratto quando le parti, pur dichiarando di concluderlo e compiendo atti che appaiano corrispondenti alla sua esecuzione, non abbiano in realtà voluto concludere contratto alcuno.
Pertanto, in tale ipotesi, l'art. 1414 c.c. dispone che: “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti”.
Nella specie sono molteplici le circostanze che, complessivamente considerate, conducono ad affermare che la vendita dell'auto Jeep targata FN915ZC sia stata in realtà simulata e che e erano CP_1 Pt_1
strettamente collegate;
segnatamente:
- dalle visure camerali di e emerge che le due società hanno la sede legale presso il CP_1 Pt_1
medesimo indirizzo in Milano, via Boscovich, n. 17 (cfr. doc. 2 e 7);
- la vendita della Jeep targata FN915ZC del 22 dicembre 2022 è stata eseguita in pendenza della procedura di accertamento dei presupposti della liquidazione giudiziale di Pt_1
- non costituita, non ha dimostrato di avere versato il prezzo di vendita;
né ha dimostrato di CP_1
avere ricevuto la fattura di vendita da parte di Pt_1
- la vettura Jeep targata FN915ZC è stata alienata a terzi appena dopo la notifica del decreto di autorizzazione del sequestro giudiziario e/o conservativo, emesso il 21 dicembre 2023, laddove detta vendita a terzi è datata 29 dicembre 2023 (cfr. registro PRA sub doc. n. 16).
Accertata dunque l'inefficacia dell'atto di vendita del 22 dicembre 2022 per simulazione assoluta, tuttavia non può condannarsi la società resistente alla restituzione della vettura, ma solo alla restituzione dell'equivalente in denaro, pari ad € 35.000,00 come dichiarato nella visura PRA sub doc. n. 9.
Ad ogni modo appare fondata anche la domanda subordinata, volta al pagamento del prezzo dell'auto, non avendo l'acquirente resistente, rimasta contumace, dimostrato di avere adempiuto alla obbligazione di pagamento a fronte dell'intervenuta vendita della vettura.
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3. Conclusioni.
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Parte resistente va condannata a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 35.000,00.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali dalla vendita simulata (22 dicembre
2022) alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla proposizione della domanda (11 marzo 2024) al saldo effettivo.
Le spese processuali -sia della fase cautelare che della presente fase di merito- seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 35.000,00).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 35.000,00,
oltre interessi legali dal 22 dicembre 2022 alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dall'11 marzo 2024 al saldo effettivo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente per la fase cautelare ante causam, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente per la fase di merito, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il giudice
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