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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG 935 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 935 / 2021 RG
Promosso da:
e , residenti in S. Stefano Magra, Parte_1 Parte_2
Piazza XXV Aprile 6, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Buondonno, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo
-Attori opponenti-
contro
, residente in [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Francesco Rondini, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-Convenuto opposto-
oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come in memoria ex art 183, 6° comma n. 1 cpc :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda e per l'effetto:
1 - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 19.02.21, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione nei confronti degli odierni opponenti in virtù di quanto esposto nella parte narrativa dell'atto in merito al corretto adempimento da parte degli opponenti rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza n° 812/2019 del Tribunale della Spezia.
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.A”.
Per la parte opposta, come in memoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere:
- determinare le modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare relativo all'esecuzione della sentenza n. 812/2019;
- ex art. 615 bis c.p.c. fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successive ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nella sentenza 812/2019;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. del 13 aprile 2021, Parte_3
e hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale
[...] Parte_2 CP_1
della Spezia, deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, del precetto notificato loro in data 19 febbraio 2021. Tale atto era stato notificato dall'opposto in forza della sentenza n. 812/2019 pronunciata dallo stesso Tribunale, con la quale era stata ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione del varco realizzato dagli opponenti nel muro perimetrale dell'edificio condominiale sito in Santo Stefano di
Magra, Piazza XXV Aprile n. 6, al fine di collegare il proprio appartamento al sottotetto dell'immobile adiacente.
Gli opponenti rappresentavano di avere dato piena esecuzione alle prescrizioni contenute nella citata pronuncia giudiziale, provvedendo, nel mese di settembre 2020, a far chiudere il varco attraverso l'edificazione di una tramezza in muratura, costituita da
2 blocchi in gasbeton, dello spessore di 10 cm. A supporto della propria deduzione, allegavano documentazione fotografica, fattura dei lavori eseguiti, relazione tecnica redatta da un ingegnere e richiamavano altresì il sopralluogo effettuato, il 28 novembre
2020, da parte del consulente tecnico del sig. ing. il quale avrebbe CP_1 Persona_1 avuto modo di verificare l'effettiva esecuzione dell'opera di ripristino.
Secondo la prospettazione attorea, il precetto sarebbe stato notificato in assenza dei presupposti di legge, atteso l'intervenuto adempimento dell'obbligo di fare, con conseguente estinzione del credito azionato. L'iniziativa dell'opposto si porrebbe inoltre in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni e nella gestione del processo, integrando un uso distorto dello strumento esecutivo.
Gli opponenti hanno chiesto quindi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e, nel merito, l'accertamento dell'intervenuto adempimento, con declaratoria di inefficacia del precetto opposto, oltre alla condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando l'opposizione all'esecuzione CP_1 proposta da e , deducendone l'inammissibilità per Parte_3 Parte_2 tardività, nonché l'infondatezza nel merito. In particolare, l'opposto ha rilevato che l'atto introduttivo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. era stato notificato il 28 aprile 2021, successivamente al deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c., avvenuto il 7 aprile 2021, con il quale egli aveva richiesto la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, nonché l'applicazione delle misure coercitive previste dall'art. 614-bis c.p.c. In virtù di ciò, sosteneva che l'esecuzione forzata era già iniziata e che, pertanto,
l'opposizione era processualmente intempestiva e, come tale, inammissibile.
Nel merito, l'opposto negava che gli opponenti avessero adempiuto in modo conforme alle disposizioni contenute nella sentenza n. 812/2019 del Tribunale di La
Spezia. A sostegno della propria tesi, osservava che la tramezza in gasbeton edificata dai sigg. e , seppur finalizzata alla chiusura del varco, non rispettava le Pt_3 Pt_2
caratteristiche costruttive del muro originario oggetto di ripristino, il quale era stato descritto dal consulente tecnico d'ufficio come composto da due pareti, di cui una in laterizio e una in pietra, separate da un'intercapedine d'aria. La semplice posa di blocchi prefabbricati in gasbeton non avrebbe dunque ripristinato lo stato dei luoghi nella loro conformazione originaria, come imposto dal titolo esecutivo.
3 Richiamava la relazione tecnica dell'Ing. incaricato dallo stesso Persona_1 CP_1
di effettuare un sopralluogo, da cui sarebbe emerso che la tipologia del materiale utilizzato risultava difforme e qualitativamente inferiore rispetto alla struttura muraria preesistente. Inoltre, deduceva che, all'interno dell'immobile degli opponenti, permaneva la scala originariamente utilizzata per il collegamento tra l'appartamento di proprietà dei coniugi e i locali siti nell'edificio adiacente. Secondo l'opposto, la mancata Pt_3
rimozione della scala, unitamente alla posizione assunta dagli opponenti circa i limiti oggettivi della condanna esecutiva, denoterebbe la loro intenzione di mantenere la possibilità di ripristinare il collegamento con il sottotetto.
Alla luce delle suddette considerazioni, la parte opposta concludeva chiedendo, in via preliminare, che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per tardività e, in subordine, che fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 16 settembre 2021, sono stati concessi i termini ex art 183
c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 21 settembre 2022, è stata ordinata la acquisizione della consulenza tecnica depositata nella procedura esecutiva n. 191/2021
r.g.e.
Verificata l'avvenuta acquisizione della CTU, all'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione formulata dagli attori è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., da parte di e , i quali hanno contestato la legittimità del precetto Parte_3 Parte_2
notificato il 19 febbraio 2021 da in forza della sentenza n. 812/2019 del CP_1
Tribunale della Spezia.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto oggetto di esecuzione grava sull'opponente, in quanto parte che contesta il diritto del creditore procedente a porre in essere l'azione esecutiva.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno dedotto di avere esattamente adempiuto all'obbligo di fare stabilito in capo a loro, allegando di avere proceduto alla chiusura del
4 varco mediante edificazione, nel settembre 2020, di una tramezza in muratura e depositando la documentazione fotografica e tecnica a corredo dell'intervento edilizio, nonché, successivamente, la relazione del CTU Geom. redatta nell'ambito della Per_2
procedura esecutiva n. 191/2021, che ha confermato l'adempimento da parte degli opponenti dell'obbligo di cui alla sentenza, costituito dalla rimozione del varco summenzionato.
Tale documentazione consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte opponente.
Al contrario, la parte opposta non ha fornito la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa attorea. Le osservazioni difensive incentrate sulla natura del materiale utilizzato (gasbeton in luogo di laterizio e pietra) e sulla permanenza di una scala interna non risultano in alcun modo idonee ad inficiare l'accertamento tecnico svolto dal CTU nominato dal Giudice dell'Esecuzione, il quale ha accertato che il varco risultava chiuso
(mediante muratura in calcestruzzo) e che, pertanto, l'ordine di riduzione in pristino risultava eseguito.
D'altra parte, il titolo imponeva unicamente la chiusura del varco, ciò che avvenuto, senza indicare ulteriori specifiche.
Per tali ragioni, l'atto di precetto risulta illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 5.810,00, per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
e DICHIARA l'illegittimità dell'atto di precetto opposto;
[...]
CONDANNA alla refusione in favore di e CP_1 Parte_1
delle spese processuali del presente procedimento, liquidandole Parte_2
5 in complessivi Euro 5.810,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
La Spezia, il 21.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 935 / 2021 RG
Promosso da:
e , residenti in S. Stefano Magra, Parte_1 Parte_2
Piazza XXV Aprile 6, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Buondonno, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo
-Attori opponenti-
contro
, residente in [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Francesco Rondini, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-Convenuto opposto-
oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come in memoria ex art 183, 6° comma n. 1 cpc :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda e per l'effetto:
1 - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 19.02.21, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione nei confronti degli odierni opponenti in virtù di quanto esposto nella parte narrativa dell'atto in merito al corretto adempimento da parte degli opponenti rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza n° 812/2019 del Tribunale della Spezia.
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.A”.
Per la parte opposta, come in memoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere:
- determinare le modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare relativo all'esecuzione della sentenza n. 812/2019;
- ex art. 615 bis c.p.c. fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successive ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nella sentenza 812/2019;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. del 13 aprile 2021, Parte_3
e hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale
[...] Parte_2 CP_1
della Spezia, deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, del precetto notificato loro in data 19 febbraio 2021. Tale atto era stato notificato dall'opposto in forza della sentenza n. 812/2019 pronunciata dallo stesso Tribunale, con la quale era stata ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione del varco realizzato dagli opponenti nel muro perimetrale dell'edificio condominiale sito in Santo Stefano di
Magra, Piazza XXV Aprile n. 6, al fine di collegare il proprio appartamento al sottotetto dell'immobile adiacente.
Gli opponenti rappresentavano di avere dato piena esecuzione alle prescrizioni contenute nella citata pronuncia giudiziale, provvedendo, nel mese di settembre 2020, a far chiudere il varco attraverso l'edificazione di una tramezza in muratura, costituita da
2 blocchi in gasbeton, dello spessore di 10 cm. A supporto della propria deduzione, allegavano documentazione fotografica, fattura dei lavori eseguiti, relazione tecnica redatta da un ingegnere e richiamavano altresì il sopralluogo effettuato, il 28 novembre
2020, da parte del consulente tecnico del sig. ing. il quale avrebbe CP_1 Persona_1 avuto modo di verificare l'effettiva esecuzione dell'opera di ripristino.
Secondo la prospettazione attorea, il precetto sarebbe stato notificato in assenza dei presupposti di legge, atteso l'intervenuto adempimento dell'obbligo di fare, con conseguente estinzione del credito azionato. L'iniziativa dell'opposto si porrebbe inoltre in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni e nella gestione del processo, integrando un uso distorto dello strumento esecutivo.
Gli opponenti hanno chiesto quindi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e, nel merito, l'accertamento dell'intervenuto adempimento, con declaratoria di inefficacia del precetto opposto, oltre alla condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando l'opposizione all'esecuzione CP_1 proposta da e , deducendone l'inammissibilità per Parte_3 Parte_2 tardività, nonché l'infondatezza nel merito. In particolare, l'opposto ha rilevato che l'atto introduttivo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. era stato notificato il 28 aprile 2021, successivamente al deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c., avvenuto il 7 aprile 2021, con il quale egli aveva richiesto la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, nonché l'applicazione delle misure coercitive previste dall'art. 614-bis c.p.c. In virtù di ciò, sosteneva che l'esecuzione forzata era già iniziata e che, pertanto,
l'opposizione era processualmente intempestiva e, come tale, inammissibile.
Nel merito, l'opposto negava che gli opponenti avessero adempiuto in modo conforme alle disposizioni contenute nella sentenza n. 812/2019 del Tribunale di La
Spezia. A sostegno della propria tesi, osservava che la tramezza in gasbeton edificata dai sigg. e , seppur finalizzata alla chiusura del varco, non rispettava le Pt_3 Pt_2
caratteristiche costruttive del muro originario oggetto di ripristino, il quale era stato descritto dal consulente tecnico d'ufficio come composto da due pareti, di cui una in laterizio e una in pietra, separate da un'intercapedine d'aria. La semplice posa di blocchi prefabbricati in gasbeton non avrebbe dunque ripristinato lo stato dei luoghi nella loro conformazione originaria, come imposto dal titolo esecutivo.
3 Richiamava la relazione tecnica dell'Ing. incaricato dallo stesso Persona_1 CP_1
di effettuare un sopralluogo, da cui sarebbe emerso che la tipologia del materiale utilizzato risultava difforme e qualitativamente inferiore rispetto alla struttura muraria preesistente. Inoltre, deduceva che, all'interno dell'immobile degli opponenti, permaneva la scala originariamente utilizzata per il collegamento tra l'appartamento di proprietà dei coniugi e i locali siti nell'edificio adiacente. Secondo l'opposto, la mancata Pt_3
rimozione della scala, unitamente alla posizione assunta dagli opponenti circa i limiti oggettivi della condanna esecutiva, denoterebbe la loro intenzione di mantenere la possibilità di ripristinare il collegamento con il sottotetto.
Alla luce delle suddette considerazioni, la parte opposta concludeva chiedendo, in via preliminare, che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per tardività e, in subordine, che fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 16 settembre 2021, sono stati concessi i termini ex art 183
c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 21 settembre 2022, è stata ordinata la acquisizione della consulenza tecnica depositata nella procedura esecutiva n. 191/2021
r.g.e.
Verificata l'avvenuta acquisizione della CTU, all'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione formulata dagli attori è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., da parte di e , i quali hanno contestato la legittimità del precetto Parte_3 Parte_2
notificato il 19 febbraio 2021 da in forza della sentenza n. 812/2019 del CP_1
Tribunale della Spezia.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto oggetto di esecuzione grava sull'opponente, in quanto parte che contesta il diritto del creditore procedente a porre in essere l'azione esecutiva.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno dedotto di avere esattamente adempiuto all'obbligo di fare stabilito in capo a loro, allegando di avere proceduto alla chiusura del
4 varco mediante edificazione, nel settembre 2020, di una tramezza in muratura e depositando la documentazione fotografica e tecnica a corredo dell'intervento edilizio, nonché, successivamente, la relazione del CTU Geom. redatta nell'ambito della Per_2
procedura esecutiva n. 191/2021, che ha confermato l'adempimento da parte degli opponenti dell'obbligo di cui alla sentenza, costituito dalla rimozione del varco summenzionato.
Tale documentazione consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte opponente.
Al contrario, la parte opposta non ha fornito la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa attorea. Le osservazioni difensive incentrate sulla natura del materiale utilizzato (gasbeton in luogo di laterizio e pietra) e sulla permanenza di una scala interna non risultano in alcun modo idonee ad inficiare l'accertamento tecnico svolto dal CTU nominato dal Giudice dell'Esecuzione, il quale ha accertato che il varco risultava chiuso
(mediante muratura in calcestruzzo) e che, pertanto, l'ordine di riduzione in pristino risultava eseguito.
D'altra parte, il titolo imponeva unicamente la chiusura del varco, ciò che avvenuto, senza indicare ulteriori specifiche.
Per tali ragioni, l'atto di precetto risulta illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 5.810,00, per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
e DICHIARA l'illegittimità dell'atto di precetto opposto;
[...]
CONDANNA alla refusione in favore di e CP_1 Parte_1
delle spese processuali del presente procedimento, liquidandole Parte_2
5 in complessivi Euro 5.810,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
La Spezia, il 21.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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