CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 37148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37148 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA RL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 23/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, doti:. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Michele Picerno, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza c:on cui RL PA è stato condannato per il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen All'imputato è contestato di avere sfruttato le sue relazioni esistenti con molteplici pubblici ufficiali, magistrati, personale delle cancellerie del Tribunale di Massa e liberi professionisti ivi operanti (relazioni derivanti dall'attività da lui prestata di riordino dell'archivio dello stesso Tribunale) e di essersi fatto consegnare cinque assegni, per un valore complessivo di 4.800 euro, da EN IG e Di FO ON, come 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37148 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 24/05/2023 prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, nonché per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio;
più precisamente, l'imputato si sarebbe fatto consegnare le somme indicate con la promessa di corrompere il professionista delegato alla vendita all'asta dell'appartamento di EN e Di FO, oggetto di un procedimento di esecuzione forzata, in modo che il pubblico ufficiale scoraggiasse eventuali interessati all'acquisto o comunque rallentasse l'iter di vendita della casa, così consentendo agli esecutati di permanere più a lungo possibile all'interno dell'immobile (fino al 31.3.2017) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità La sentenza di appello sarebbe nulla per non contenere nel dispositivo il numero e gli estremi della sentenza di primo grado;
nel dispositivo, si assume, si farebbe riferimento solo ad una data, peraltro errata. Uguale incertezza vi sarebbe quanto al numero della sentenza impugnata che sarebbe stato oggetto di correzione. Si tratterebbero di errori non correggibili, che renderebbero nullo il provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità La Corte si sarebbe limitata a reiterare gli argomenti del Tribunale, recependo le testimonianze che, tuttavia, erano state considerate inattendibili e contraddittorie dal Tribunale, e senza valutare le doglianze difensive. Si fa riferimento alla deposizione del teste EN non correttamente valutata. La responsabilità per il delitto di "rissa" (così testualmente il ricorso a pag. 5) sarebbe stata affermata sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni di soggetti coimputati nel medesimo reato senza indicare le ragioni per cui dette dichiarazioni sarebbero attendibili;
le uniche testimoni disinteressate - Di FO e Casu- sarebbero state confuse e inattendibili. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla prova del dolo e all'assenza di motivazione sul terzo motivo di appello;
si fa inoltre riferimento anche alla qualificazione dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti al delitto di truffa, atteso che non vi sarebbe la prova che l'imputato potesse in concreto influenzare le decisioni degli organi giurisdizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge che il provvedimento è stato emesso all'udienza del 23.11.2022, depositato il 14.12.2022 ed aveva ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Massa Carrara il 6.9.2021. Rispetto a tale quadro di riferimento non è obiettivamente chiaro né quale sarebbe la causa di nullità dedotta dall'imputato- atteso il principio di tassatività delle nullità - né, soprattutto, quale sarebbe la lesione in concreto subita ai propri diritti. Un motivo generico e manifestamente infondato. 3. È inammissibile, perché generico, anche il secondo motivo di ricorso. A fronte di una motivazione puntuale con cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato perché sussistono i requisiti del reato contestato, nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato che si è limitato, nell'ambito di un motivo dal contenuto oscuro in cui si fa anche riferimento ad un reato diverso rispetto a quello per cui si procede, ad affermazioni generiche. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomientata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Non diversamente, quanto al terzo motivo, al di là dell'ampiezza della imputazione, il fatto accertato è sostanzialmente unitario ed attiene ad una mediazione gratuita;
l'imputato, per "sistemare" "la situazione della vendita all'asta" di una casa pignorata, avrebbe chiesto e ottenuto denaro per "per fare regalini alle persone che erano nell'ambito del lavoro": detti regalini consistevano nella dazione di somme di denaro. Secondo la Corte di appello vi è la prova che le relazioni fossero effettive, reali, e che l'interessamento vi fosse in concreto stato. Dunque, non è obiettivamente chiaro perché il fatto dovrebbe essere sussunto nel delitto di truffa;
nel caso di specie, nessuna falsa rappresentazione della realtà sarebbe 3 stata prospettata, nessun artificio e raggiro commesso, nessuna induzione in errore si sarebbe verificata. Anche sul punto il motivo di ricorso è silente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue le condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, doti:. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Michele Picerno, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza c:on cui RL PA è stato condannato per il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen All'imputato è contestato di avere sfruttato le sue relazioni esistenti con molteplici pubblici ufficiali, magistrati, personale delle cancellerie del Tribunale di Massa e liberi professionisti ivi operanti (relazioni derivanti dall'attività da lui prestata di riordino dell'archivio dello stesso Tribunale) e di essersi fatto consegnare cinque assegni, per un valore complessivo di 4.800 euro, da EN IG e Di FO ON, come 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37148 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 24/05/2023 prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, nonché per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio;
più precisamente, l'imputato si sarebbe fatto consegnare le somme indicate con la promessa di corrompere il professionista delegato alla vendita all'asta dell'appartamento di EN e Di FO, oggetto di un procedimento di esecuzione forzata, in modo che il pubblico ufficiale scoraggiasse eventuali interessati all'acquisto o comunque rallentasse l'iter di vendita della casa, così consentendo agli esecutati di permanere più a lungo possibile all'interno dell'immobile (fino al 31.3.2017) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità La sentenza di appello sarebbe nulla per non contenere nel dispositivo il numero e gli estremi della sentenza di primo grado;
nel dispositivo, si assume, si farebbe riferimento solo ad una data, peraltro errata. Uguale incertezza vi sarebbe quanto al numero della sentenza impugnata che sarebbe stato oggetto di correzione. Si tratterebbero di errori non correggibili, che renderebbero nullo il provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità La Corte si sarebbe limitata a reiterare gli argomenti del Tribunale, recependo le testimonianze che, tuttavia, erano state considerate inattendibili e contraddittorie dal Tribunale, e senza valutare le doglianze difensive. Si fa riferimento alla deposizione del teste EN non correttamente valutata. La responsabilità per il delitto di "rissa" (così testualmente il ricorso a pag. 5) sarebbe stata affermata sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni di soggetti coimputati nel medesimo reato senza indicare le ragioni per cui dette dichiarazioni sarebbero attendibili;
le uniche testimoni disinteressate - Di FO e Casu- sarebbero state confuse e inattendibili. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla prova del dolo e all'assenza di motivazione sul terzo motivo di appello;
si fa inoltre riferimento anche alla qualificazione dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti al delitto di truffa, atteso che non vi sarebbe la prova che l'imputato potesse in concreto influenzare le decisioni degli organi giurisdizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge che il provvedimento è stato emesso all'udienza del 23.11.2022, depositato il 14.12.2022 ed aveva ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Massa Carrara il 6.9.2021. Rispetto a tale quadro di riferimento non è obiettivamente chiaro né quale sarebbe la causa di nullità dedotta dall'imputato- atteso il principio di tassatività delle nullità - né, soprattutto, quale sarebbe la lesione in concreto subita ai propri diritti. Un motivo generico e manifestamente infondato. 3. È inammissibile, perché generico, anche il secondo motivo di ricorso. A fronte di una motivazione puntuale con cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato perché sussistono i requisiti del reato contestato, nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato che si è limitato, nell'ambito di un motivo dal contenuto oscuro in cui si fa anche riferimento ad un reato diverso rispetto a quello per cui si procede, ad affermazioni generiche. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomientata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Non diversamente, quanto al terzo motivo, al di là dell'ampiezza della imputazione, il fatto accertato è sostanzialmente unitario ed attiene ad una mediazione gratuita;
l'imputato, per "sistemare" "la situazione della vendita all'asta" di una casa pignorata, avrebbe chiesto e ottenuto denaro per "per fare regalini alle persone che erano nell'ambito del lavoro": detti regalini consistevano nella dazione di somme di denaro. Secondo la Corte di appello vi è la prova che le relazioni fossero effettive, reali, e che l'interessamento vi fosse in concreto stato. Dunque, non è obiettivamente chiaro perché il fatto dovrebbe essere sussunto nel delitto di truffa;
nel caso di specie, nessuna falsa rappresentazione della realtà sarebbe 3 stata prospettata, nessun artificio e raggiro commesso, nessuna induzione in errore si sarebbe verificata. Anche sul punto il motivo di ricorso è silente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue le condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.