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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Vallo della Lucania, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025, procede al deposito della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1573/2017 RG, avente ad oggetto: pagamento di somme a titolo di quote di partecipazione al e vertente CP_1
TRA
(c.f. Parte_1
p.iva ), in persona del Commissario Liquidatore legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello G. Feola, con il quale elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via G. Murat n. 20 presso l'avv. Matteo Ricchiuti, come da mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del sindaco p.t. , c.f. rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'avvocato Pasquale Feo, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Omignano
Scalo alla via Nazionale n. 121, come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. il Parte_1 conveniva dinanzi a questo tribunale il per sentirlo condannare al Controparte_2 pagamento della somma di euro 101.405,01, oltre interessi , a titolo di spese generali e spese per disavanzo economico, per gli anni dal 2011 a tutto il 2017, quale partecipante al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti.
Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in Controparte_2 mancanza dello svolgimento di prestazioni in suo favore da parte del ricorrente e CP_1 rappresentava di aver sempre provveduto con mezzi e risorse proprie allo spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Il Tribunale, una volta ritenuta la controversia non compatibile con il rito sommario e concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., ammetteva la prova testimoniale e, all'esito dell'istruttoria, fissava dapprima udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la costituzione dei consorzi di bacino fu prevista originariamente dall'art. 6 della legge regionale 10/2/1993 n. 10; i consorzi dovevano occuparsi dei servizi di raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti, della gestione delle piattaforme per i comuni consorziati e, più in generale, di tutte le attività funzionali al rispetto della normativa vigente in tema di rifiuti.
Il territorio della era suddiviso in diciotto consorzi di bacino. Controparte_3
L'inizio dell'emergenza dei rifiuti in risale all'emanazione in data 11/2/1994 di un CP_3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la nomina a Commissario Delegato del
Prefetto di Napoli, al quale, sostanzialmente, veniva affidato l'incarico di garantire le attività di smaltimento attraverso la realizzazione di nuove discariche e l'eventuale requisizione di quelle esistenti;
nel 1996 venne nominato un secondo Commissario Delegato, nella persona del
Presidente della responsabile della redazione e dell'attuazione del piano Controparte_3 regionale per la gestione dei rifiuti.
La gestione straordinaria si protraeva fino al 31/12/2009 ed era caratterizzata dal susseguirsi di ordinanze adottate dai Commissari straordinari.
2 Come a tutti noto, quando l'azione della pubblica amministrazione non è idonea a fronteggiare stati emergenziali, è possibile siano emesse, ricorrendone le condizioni, ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, che esauriscono la loro efficacia al cessare della contingenza, che ne legittima l'operatività. Tali provvedimenti trovano fondamento unicamente nella legge e per quanto qui interessa il potere del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti per la Controparte_3 di emettere tale genere di provvedimenti era ricollegabile al dettato normativo dell'art. 5 delle legge n. 225/1992, riguardante l'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che autorizza l'adozione di ordinanze in deroga alle legge vigenti in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, ritenuto applicabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 del 5 aprile
1995 anche all'emergenza ambientale.
La costituzione dei consorzi, prevista originariamente dall'art. 6 della legge regionale 10/2/1993
n. 10, divenne obbligatoria per i Comuni della Regione con la legge 5 luglio 2007 n. 87 CP_3 di conversione del decreto legge n. 6 del 2007. L'art. 4 comma primo, della legge n. 87/2007 testualmente recitava: “1. I comuni della regione sono obbligati ad avvalersi, in via CP_3 esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori CP_3 assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999”.
Successivamente l'articolo 32 bis della L.R.C. 4/2007 disponeva che i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessassero di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province e col decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania…”, convertito con modificazioni nella legge 26/2/2010 n. 26 era previsto l'immediato subentro delle amministrazioni provinciali.
Seguivano il D.L. n. 195/09, convertito dalla legge n. 26/2010, che, all'art. 11, comma 2 ter, prevedeva una “fase transitoria”, che non avrebbe dovuto andare oltre il 31 dicembre 2010, durante la quale i Comuni avrebbero continuato a gestire le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta, nonchè la legge regionale n. 5/2014, che modificava ulteriormente il sistema, eliminando il CP_3 trasferimento alle Provincie in realtà mai attuato e prevedeva la realizzazione degli
[...]
L'art. 12 del decreto legge n. 195/2009 recita testualmente: “1. Per Controparte_4
3 la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della 28 marzo 2007, n. 4, e successive CP_3 CP_3 modificazioni, i Presidenti delle province della regione con i poteri di cui all'articolo CP_3
11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresi', conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei
Consorzi stessi”. Seguiva, ancora, la L.R. n. 14/2016 che innovava ulteriormente il sistema e che prorogava la fase transitoria statuendo che le attività continuassero ad essere gestite dai comuni.
Per quanto concerne in particolare il nel 2010 Parte_1 Parte_1 veniva nominato un commissario ad Acta, “per l'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie pregresse, facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie”, anche con
“compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni”; per quanto esposto da parte attrice, e non contestato da parte convenuta, le attività gestionali del
, erano espletate dalla società in house, Yele Parte_1
s.p.a..
Parte attrice chiedeva il pagamento delle quote statutarie relative agli anni dal 2011 al 2017, sul presupposto che la gestione commissariale consortile fosse in quegli anni ancora in essere, in virtù delle plurime disposizioni legislative di proroga e della fase transitoria di cui agli artt. 11 e
12 del decreto legge n. 195/2009 e che il commissario liquidatore avesse il compito di recuperare non solo i crediti pregressi, ma anche quelli venuti in essere in forza delle proroghe del sistema originariamente delineato.
L'attore, altresì, a sostegno della propria domanda rappresentava che il
[...]
era un consorzio “obbligatorio” e “coattivo” ai sensi dell'articolo 6 della Parte_1 legge regionale n. 10/1993 e che i Comuni erano tenuti a contribuire pro-quota alle CP_3
4 spese generali , secondo i criteri stabiliti dallo statuto consortile e al ripianamento dei disavanzi gestionali.
Il Comune di assumeva di non aver mai usufruito dei servizi dei servizi del CP_2 CP_5
né della società in house di quest'ultimo, YELE s.p.a.. Deduceva che il da
[...] CP_1 diversi anni non gestiva più nemmeno un impianto di selezione, né provvedeva al trattamento, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, e non effettuava nemmeno un'attività di trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione verso gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati o attività di coordinamento dei servizi sul territorio. Aggiungeva che l'articolo 12 del decreto legge 195/2009 aveva ad oggetto unicamente il recupero di crediti relativi alle annualità anteriori alla messa in liquidazione e proponeva eccezione di compensazione, avendo subito alcuni pignoramenti e richieste di pagamento dai creditori del per la somma Parte_2 complessiva di euro 119,158,37.
Ciò posto, le voci del cui pagamento si discute sono: “spese generali” e “disavanzo di gestione”.
Le clausole dello Statuto disciplinanti il pagamento delle quote dei Comuni sono gli articoli 54 e
55: l'art. 54 dello Statuto prevede che gli enti consorziati partecipino all'attività economica del conferendo “quote fisse” annuali, ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti CP_1 smaltiti (“1. Gli Enti consorziati partecipano all'attività economica del con quote CP_1 ripartire sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione e sostenendo l'onere dei servizi ricevuti.
2. Il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni Consorziati sulla base delle indicazioni del bilancio del e CP_1 dell'Assemblea Consortile.
3. Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio le quote di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota secondo le modalità previste dallo Statuto.
4. Nella fase di prima applicazione e comunque fino all'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, per costituire un primo fondo ogni
Comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese generali di £.
2.000 per abitante.
5. Le quote degli Enti consorziati dovranno essere versate: - il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio, entro il mese di ottobre;
- un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro dicembre e l'eventuale saldo entro il 31 gennaio.
6. In caso di ritardo nel versamento delle quote saranno applicati gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'Art. 1224 del Codice Civile”) e l'art. 55 che le spese di carattere generale del sono annualmente CP_1 ripartite tra i consorziati in conformità al parametro fissato dall'art. 54 in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16032/2010, nel dirimere una controversia insorta proprio fra parte attrice e il hanno affermato che Controparte_6 all'adesione del al consegue il rispetto delle norme che disciplinano l'attività CP_2 CP_1 consortile e che, dunque, le parti devono rispettare tutte le clausole contenute nello statuto, ivi comprese quelle che convenzionalmente disciplinano il pagamento dei contributi dei singoli consorziati. L'adesione del comune al mediante sottoscrizione dello statuto consortile CP_1 comporta, difatti l'accettazione delle clausole ivi contenute e l'obbligo di rispettare le norme che disciplinano l'attività consortile, incluso il pagamento delle quote di spettanza secondo quanto previsto dallo statuto.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate la pretesa creditoria relativa al pagamento delle spese generali non può che essere disattesa.
Il produceva in relazione agli anni oggetto della domanda la seguente documentazione: CP_1 per l'anno 2011 la delibera Commissariale n. 43 del 9 agosto 2011, relativa alla approvazione del bilancio di previsione 2011, accompagnato da un riassunto delle entrate e dalla tabella”A” contenente il riparto delle spese fra i comuni consorziati e la nota di comunicazione al comune di per la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2012 la delibera CP_2
Commissariale n. 8 del 10 aprile 2013, con allegata la sola tabella “A” di ripartizione e non la tabella contenente le causali di spesa e la nota di comunicazione al comune di per la CP_2 quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2013 la delibera commissariale n 15 del
10 ottobre 2013, con allegata la sola tabella “A” e la comunicazione al comune di per CP_2 la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2014 la delibera Commissariale n 6 del
4 giugno 2014, con allegata la sola tabella “A” e la comunicazione al comune di per CP_2 la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2015 la delibera Commissariale n. 25 del 30 luglio 2015, con allegata la sola tabella “A” del riparto e la comunicazione al comune di per la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2016 la delibera CP_2
Commissariale n. 18 del 7 settembre 2016, con allegata la sola tabella “A” e la comunicazione al comune di con relativa comunicazione a mezzo pec del 14 settembre 2016; per l'anno CP_2
2017 la delibera Commissariale n. 26 del 21 settembre 2017, con allegate le tabelle A e B e la comunicazione al comune di con relativa comunicazione effettuata a mezzo pec in CP_2 data 28 settembre 2017.
Gli atti prodotti non consentono di individuare con esattezza il titolo del credito vantato nei confronti del in quanto non accompagnate dai rispettivi bilanci annuali e dalla prova CP_2
6 della notifica ai comuni ai fini della opponibilità; la tabella A indica unicamente il riparto delle spese fra tutti i comuni Consorziati e anche per gli anni per i quali risultano prodotte le tabelle A
e B e la prova della comunicazione al , difetta l'allegazione dei bilanci di Controparte_2 previsione e consuntivi, con avvenuta prova di pubblicazione
Per quanto concerne la richiesta di “contributo finalizzato al risanamento dell'Ente”, osserva il
Tribunale che l'ente partecipante al Consorzio non è tenuto a ripianare i deficit finanziari dell'ente partecipato.
Con la sentenza n.184/2019 depositata il 29-3-2019, la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha ritenuto , dando seguito ad altre pronunce dei giudici di merito che il
, che svolge attività esterna, ex art. 2615 c.c. ha una propria autonomia patrimoniale e CP_1 negoziale, pur essendo sfornito di personalità giuridica, che non sussiste alcun dovere in capo agli enti locali partecipanti al consorzio di ripianare automaticamente le perdite gestionali accumulate, vigendo, anzi, un principio generale di "divieto di soccorso finanziario" fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi e che tale principio vale anche per la fase di liquidazione ( cfr. Cass. civ. n. 12325/2021).
Il medesimo principio è stato espresso dalla Corte di Conti con parere n. 3/2022 del 6/5/2022 espresso in sede consultiva su richiesta del , che chiedeva di conoscere se era Parte_3 obbligato a concorrente a ripianare le perdete di esercizio registrate dal soggetto partecipato
Consorzio obbligatorio Bacino Salerno 2 ( “Il divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, di cui all'art. 14, c. 5, d.lgs. n. 175/2016, si estende anche ai
Consorzi di sevizi in quanto organismi strumentali degli enti locali. (1) I principi in tema di divieto di “soccorso finanziario”, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale;
con la conseguenza che i disavanzi di cui all'art. 194, c.1), lett. b), Tuel non sono i disavanzi di liquidazione”).
Non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che
7 sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n.
11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass.
Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
(c.f. , p.iva ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Liquidatore legale rappresentante p.t., nei confronti del , in persona Controparte_2 del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_7
-rigetta la domanda;
-condanna il;
alla refusione delle Parte_1 spese del presente giudizio in favore del , che si liquidano in euro 9.500,00, Controparte_2 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 9/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1573/2017 RG, avente ad oggetto: pagamento di somme a titolo di quote di partecipazione al e vertente CP_1
TRA
(c.f. Parte_1
p.iva ), in persona del Commissario Liquidatore legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello G. Feola, con il quale elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via G. Murat n. 20 presso l'avv. Matteo Ricchiuti, come da mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del sindaco p.t. , c.f. rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'avvocato Pasquale Feo, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Omignano
Scalo alla via Nazionale n. 121, come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. il Parte_1 conveniva dinanzi a questo tribunale il per sentirlo condannare al Controparte_2 pagamento della somma di euro 101.405,01, oltre interessi , a titolo di spese generali e spese per disavanzo economico, per gli anni dal 2011 a tutto il 2017, quale partecipante al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti.
Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in Controparte_2 mancanza dello svolgimento di prestazioni in suo favore da parte del ricorrente e CP_1 rappresentava di aver sempre provveduto con mezzi e risorse proprie allo spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Il Tribunale, una volta ritenuta la controversia non compatibile con il rito sommario e concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., ammetteva la prova testimoniale e, all'esito dell'istruttoria, fissava dapprima udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la costituzione dei consorzi di bacino fu prevista originariamente dall'art. 6 della legge regionale 10/2/1993 n. 10; i consorzi dovevano occuparsi dei servizi di raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti, della gestione delle piattaforme per i comuni consorziati e, più in generale, di tutte le attività funzionali al rispetto della normativa vigente in tema di rifiuti.
Il territorio della era suddiviso in diciotto consorzi di bacino. Controparte_3
L'inizio dell'emergenza dei rifiuti in risale all'emanazione in data 11/2/1994 di un CP_3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la nomina a Commissario Delegato del
Prefetto di Napoli, al quale, sostanzialmente, veniva affidato l'incarico di garantire le attività di smaltimento attraverso la realizzazione di nuove discariche e l'eventuale requisizione di quelle esistenti;
nel 1996 venne nominato un secondo Commissario Delegato, nella persona del
Presidente della responsabile della redazione e dell'attuazione del piano Controparte_3 regionale per la gestione dei rifiuti.
La gestione straordinaria si protraeva fino al 31/12/2009 ed era caratterizzata dal susseguirsi di ordinanze adottate dai Commissari straordinari.
2 Come a tutti noto, quando l'azione della pubblica amministrazione non è idonea a fronteggiare stati emergenziali, è possibile siano emesse, ricorrendone le condizioni, ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, che esauriscono la loro efficacia al cessare della contingenza, che ne legittima l'operatività. Tali provvedimenti trovano fondamento unicamente nella legge e per quanto qui interessa il potere del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti per la Controparte_3 di emettere tale genere di provvedimenti era ricollegabile al dettato normativo dell'art. 5 delle legge n. 225/1992, riguardante l'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che autorizza l'adozione di ordinanze in deroga alle legge vigenti in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, ritenuto applicabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 del 5 aprile
1995 anche all'emergenza ambientale.
La costituzione dei consorzi, prevista originariamente dall'art. 6 della legge regionale 10/2/1993
n. 10, divenne obbligatoria per i Comuni della Regione con la legge 5 luglio 2007 n. 87 CP_3 di conversione del decreto legge n. 6 del 2007. L'art. 4 comma primo, della legge n. 87/2007 testualmente recitava: “1. I comuni della regione sono obbligati ad avvalersi, in via CP_3 esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori CP_3 assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999”.
Successivamente l'articolo 32 bis della L.R.C. 4/2007 disponeva che i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessassero di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province e col decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania…”, convertito con modificazioni nella legge 26/2/2010 n. 26 era previsto l'immediato subentro delle amministrazioni provinciali.
Seguivano il D.L. n. 195/09, convertito dalla legge n. 26/2010, che, all'art. 11, comma 2 ter, prevedeva una “fase transitoria”, che non avrebbe dovuto andare oltre il 31 dicembre 2010, durante la quale i Comuni avrebbero continuato a gestire le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta, nonchè la legge regionale n. 5/2014, che modificava ulteriormente il sistema, eliminando il CP_3 trasferimento alle Provincie in realtà mai attuato e prevedeva la realizzazione degli
[...]
L'art. 12 del decreto legge n. 195/2009 recita testualmente: “1. Per Controparte_4
3 la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della 28 marzo 2007, n. 4, e successive CP_3 CP_3 modificazioni, i Presidenti delle province della regione con i poteri di cui all'articolo CP_3
11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresi', conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei
Consorzi stessi”. Seguiva, ancora, la L.R. n. 14/2016 che innovava ulteriormente il sistema e che prorogava la fase transitoria statuendo che le attività continuassero ad essere gestite dai comuni.
Per quanto concerne in particolare il nel 2010 Parte_1 Parte_1 veniva nominato un commissario ad Acta, “per l'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie pregresse, facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie”, anche con
“compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni”; per quanto esposto da parte attrice, e non contestato da parte convenuta, le attività gestionali del
, erano espletate dalla società in house, Yele Parte_1
s.p.a..
Parte attrice chiedeva il pagamento delle quote statutarie relative agli anni dal 2011 al 2017, sul presupposto che la gestione commissariale consortile fosse in quegli anni ancora in essere, in virtù delle plurime disposizioni legislative di proroga e della fase transitoria di cui agli artt. 11 e
12 del decreto legge n. 195/2009 e che il commissario liquidatore avesse il compito di recuperare non solo i crediti pregressi, ma anche quelli venuti in essere in forza delle proroghe del sistema originariamente delineato.
L'attore, altresì, a sostegno della propria domanda rappresentava che il
[...]
era un consorzio “obbligatorio” e “coattivo” ai sensi dell'articolo 6 della Parte_1 legge regionale n. 10/1993 e che i Comuni erano tenuti a contribuire pro-quota alle CP_3
4 spese generali , secondo i criteri stabiliti dallo statuto consortile e al ripianamento dei disavanzi gestionali.
Il Comune di assumeva di non aver mai usufruito dei servizi dei servizi del CP_2 CP_5
né della società in house di quest'ultimo, YELE s.p.a.. Deduceva che il da
[...] CP_1 diversi anni non gestiva più nemmeno un impianto di selezione, né provvedeva al trattamento, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, e non effettuava nemmeno un'attività di trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione verso gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati o attività di coordinamento dei servizi sul territorio. Aggiungeva che l'articolo 12 del decreto legge 195/2009 aveva ad oggetto unicamente il recupero di crediti relativi alle annualità anteriori alla messa in liquidazione e proponeva eccezione di compensazione, avendo subito alcuni pignoramenti e richieste di pagamento dai creditori del per la somma Parte_2 complessiva di euro 119,158,37.
Ciò posto, le voci del cui pagamento si discute sono: “spese generali” e “disavanzo di gestione”.
Le clausole dello Statuto disciplinanti il pagamento delle quote dei Comuni sono gli articoli 54 e
55: l'art. 54 dello Statuto prevede che gli enti consorziati partecipino all'attività economica del conferendo “quote fisse” annuali, ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti CP_1 smaltiti (“1. Gli Enti consorziati partecipano all'attività economica del con quote CP_1 ripartire sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione e sostenendo l'onere dei servizi ricevuti.
2. Il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni Consorziati sulla base delle indicazioni del bilancio del e CP_1 dell'Assemblea Consortile.
3. Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio le quote di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota secondo le modalità previste dallo Statuto.
4. Nella fase di prima applicazione e comunque fino all'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, per costituire un primo fondo ogni
Comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese generali di £.
2.000 per abitante.
5. Le quote degli Enti consorziati dovranno essere versate: - il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio, entro il mese di ottobre;
- un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro dicembre e l'eventuale saldo entro il 31 gennaio.
6. In caso di ritardo nel versamento delle quote saranno applicati gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'Art. 1224 del Codice Civile”) e l'art. 55 che le spese di carattere generale del sono annualmente CP_1 ripartite tra i consorziati in conformità al parametro fissato dall'art. 54 in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16032/2010, nel dirimere una controversia insorta proprio fra parte attrice e il hanno affermato che Controparte_6 all'adesione del al consegue il rispetto delle norme che disciplinano l'attività CP_2 CP_1 consortile e che, dunque, le parti devono rispettare tutte le clausole contenute nello statuto, ivi comprese quelle che convenzionalmente disciplinano il pagamento dei contributi dei singoli consorziati. L'adesione del comune al mediante sottoscrizione dello statuto consortile CP_1 comporta, difatti l'accettazione delle clausole ivi contenute e l'obbligo di rispettare le norme che disciplinano l'attività consortile, incluso il pagamento delle quote di spettanza secondo quanto previsto dallo statuto.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate la pretesa creditoria relativa al pagamento delle spese generali non può che essere disattesa.
Il produceva in relazione agli anni oggetto della domanda la seguente documentazione: CP_1 per l'anno 2011 la delibera Commissariale n. 43 del 9 agosto 2011, relativa alla approvazione del bilancio di previsione 2011, accompagnato da un riassunto delle entrate e dalla tabella”A” contenente il riparto delle spese fra i comuni consorziati e la nota di comunicazione al comune di per la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2012 la delibera CP_2
Commissariale n. 8 del 10 aprile 2013, con allegata la sola tabella “A” di ripartizione e non la tabella contenente le causali di spesa e la nota di comunicazione al comune di per la CP_2 quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2013 la delibera commissariale n 15 del
10 ottobre 2013, con allegata la sola tabella “A” e la comunicazione al comune di per CP_2 la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2014 la delibera Commissariale n 6 del
4 giugno 2014, con allegata la sola tabella “A” e la comunicazione al comune di per CP_2 la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2015 la delibera Commissariale n. 25 del 30 luglio 2015, con allegata la sola tabella “A” del riparto e la comunicazione al comune di per la quale non vi è prova della regolare ricezione;
per l'anno 2016 la delibera CP_2
Commissariale n. 18 del 7 settembre 2016, con allegata la sola tabella “A” e la comunicazione al comune di con relativa comunicazione a mezzo pec del 14 settembre 2016; per l'anno CP_2
2017 la delibera Commissariale n. 26 del 21 settembre 2017, con allegate le tabelle A e B e la comunicazione al comune di con relativa comunicazione effettuata a mezzo pec in CP_2 data 28 settembre 2017.
Gli atti prodotti non consentono di individuare con esattezza il titolo del credito vantato nei confronti del in quanto non accompagnate dai rispettivi bilanci annuali e dalla prova CP_2
6 della notifica ai comuni ai fini della opponibilità; la tabella A indica unicamente il riparto delle spese fra tutti i comuni Consorziati e anche per gli anni per i quali risultano prodotte le tabelle A
e B e la prova della comunicazione al , difetta l'allegazione dei bilanci di Controparte_2 previsione e consuntivi, con avvenuta prova di pubblicazione
Per quanto concerne la richiesta di “contributo finalizzato al risanamento dell'Ente”, osserva il
Tribunale che l'ente partecipante al Consorzio non è tenuto a ripianare i deficit finanziari dell'ente partecipato.
Con la sentenza n.184/2019 depositata il 29-3-2019, la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha ritenuto , dando seguito ad altre pronunce dei giudici di merito che il
, che svolge attività esterna, ex art. 2615 c.c. ha una propria autonomia patrimoniale e CP_1 negoziale, pur essendo sfornito di personalità giuridica, che non sussiste alcun dovere in capo agli enti locali partecipanti al consorzio di ripianare automaticamente le perdite gestionali accumulate, vigendo, anzi, un principio generale di "divieto di soccorso finanziario" fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi e che tale principio vale anche per la fase di liquidazione ( cfr. Cass. civ. n. 12325/2021).
Il medesimo principio è stato espresso dalla Corte di Conti con parere n. 3/2022 del 6/5/2022 espresso in sede consultiva su richiesta del , che chiedeva di conoscere se era Parte_3 obbligato a concorrente a ripianare le perdete di esercizio registrate dal soggetto partecipato
Consorzio obbligatorio Bacino Salerno 2 ( “Il divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, di cui all'art. 14, c. 5, d.lgs. n. 175/2016, si estende anche ai
Consorzi di sevizi in quanto organismi strumentali degli enti locali. (1) I principi in tema di divieto di “soccorso finanziario”, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale;
con la conseguenza che i disavanzi di cui all'art. 194, c.1), lett. b), Tuel non sono i disavanzi di liquidazione”).
Non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che
7 sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n.
11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass.
Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
(c.f. , p.iva ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Liquidatore legale rappresentante p.t., nei confronti del , in persona Controparte_2 del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_7
-rigetta la domanda;
-condanna il;
alla refusione delle Parte_1 spese del presente giudizio in favore del , che si liquidano in euro 9.500,00, Controparte_2 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 9/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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