Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 876/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876/2018 R.G. , promossa da
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Catra Paolo, e con elezione di Parte_1 P.IVA_1 domicilio presso l'avv. D'Aleo Anna Grazia
ATTORE contro
(p.i. – c.f. , con il ministero Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Paleologo Antonino
CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 19.6.2018, ha proposto un'azione di Parte_1 ripetizione di indebito e di risarcimento del danno in relazione al conto corrente n. 15909-21 e al conto anticipi su fatture n. 7451-6 nei confronti della , chiedendo in Controparte_1 particolare al presente Tribunale: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dire, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la convenuta ha illegittimamente addebitato sui CP_1
c.c. dell'attrice interessi e commissioni non dovute, interessi debitori ultralegali, mai validamente pattuiti (od in misura diversa da quella eventualmente convenuta), od in misura superiore al tasso soglia in violazione, tra l'altro, dell'art. 1284 cod. civ., ed ha altresì calcolato erroneamente le date di
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conseguentemente e sempre per i motivi di cui in narrativa, condannare la alla restituzione delle somme Controparte_1 illegittimamente addebitate dall'attrice, quantificate in misura non inferiore ad euro 113.820,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali patiti in conseguenza dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia da quantificarsi anche in via equitativa in misura non inferiore ad euro.
66.000,00. Con vittoria di spese e compensi difensivi, anche della mediazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art 93 cpc il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Con comparsa depositata il 17.10.2018 si è costituita la , Controparte_1 chiedendo al presente Tribunale: “Rigettare tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non supportate da prova idonea. Con vittoria di spese e compensi.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, come accertato sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile depositata il 26.11.2019 ed integrata il 3.5.2022, in conformità ai principi statuiti dalla recente giurisprudenza di legittimità, per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal correntista nei confronti della sulla base delle prove Parte_1 Controparte_1 documentali e della c.t.u. contabile risulta che il conto corrente n. 1600115909 (già n. 10015909-8, già
n. 15909.21) è stato aperto in data 22.11.1990 e chiuso in data 29.11.2016, e che il conto anticipi fatture n. 160007451 (già n. 7451-6), le cui competenze sono state registrate sul conto corrente, è stato aperto in data 28.12.2000 e chiuso in data 29.11.2016.
Tenendo conto dell'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., propria dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., e della distinzione tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori (cfr. SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo
2 svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”), previa eliminazione di tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
17287/2024, testualmente: “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., Sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).”), il c.t.u. contabile ha provveduto a ricalcolare il saldo sulla base degli estratti conto prodotti in serie continua (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, testualmente: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. n. 35979/2022).”), in mancanza di una pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, neppure come contratto cd. monofirma (cfr. SS.UU. civ. n. 898/2018), nè per il conto corrente, nè per il conto anticipi le cui competenze sono riportate sul conto corrente, che come tali non possono considerarsi conti affidati ai fini della prescrizione, in mancanza della forma scritta richiesta a pena di nullità ex art. 117, comma 1, T.U.B. (cfr. in linea di principio, Cass. civ., sez.
I, n. 13063/2023, testualmente: “Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in forza della Delib.
C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da
3 un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass. 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. 27836/2017)”), applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B., eliminando gli addebiti illegittimamente operati dalla banca sia per commissioni bancarie non pattuite per iscritto, sia per la capitalizzazione degli interessi non conforme alla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, e riportando le valute alla data contabile.
Sulla base di tali criteri ne deriva che il conto corrente n. 1600115909 (già n. 10015909-8, già n.
15909.21) in cui sono state riportate anche le competenze del conto anticipi fatture n. 160007451 (già
n. 7451-6), alla data di chiusura del 29.11.2016 presenta un saldo ricalcolato senza affidamento, previa eliminazione degli addebiti illegittimamente operati dalla banca, pari a euro 93.146,07 a credito del correntista, come tale ripetibile ex art. 2033 c.c. .
Trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., su tale somma sono dovuti gli interessi legali, come domandati da parte attrice, con decorrenza dalla data dalla domanda, mediante atto di citazione a mezzo p.e.c. del 19.6.2018, previa qualificazione della banca come accipiens di buona fede ex art. 2033 c.c., fino al soddisfo.
Non è invece dovuto il risarcimento del danno, in quanto l'attrice odierna appellante non ne ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova sul piano dell'an, che la liquidazione equitativa richiesta ex art. 1226 c.c. postula, attinendo solo al quantum (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez.
III, n. 29330/2019, testualmente: “La valutazione equitativa, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, va condannata a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 ripetizione di indebito in relazione al conto corrente n. 1600115909 (già n. 10015909-8, già n.
4 15909.21) in cui sono state riportate anche le competenze del conto anticipi fatture n. 160007451 (già
n. 7451-6), la somma di euro 93.146,07 oltre interessi legali dal 19.6.2018 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, applicando i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di (p.i. ) e, per l'effetto, condanna Parte_1 P.IVA_1
p.i. – c.f. ) a pagare ad Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
(p.i. ), a titolo di ripetizione di indebito in relazione al conto corrente n.
[...] P.IVA_1
1600115909 (già n. 10015909-8, già n. 15909.21), in cui sono state riportate anche le competenze del conto anticipi fatture n. 160007451 (già n. 7451-6), la somma di euro 93.146,07 oltre interessi legali dal 19.6.2018 fino al soddisfo;
condanna (p.i. – c.f. ) a pagare ad Controparte_1 P.IVA_2
(p.i. ) le spese del presente giudizio, liquidandole in euro 14.103,00 Parte_1 P.IVA_1 per compenso, oltre euro 786,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
p.i. – c.f. . Controparte_1 P.IVA_2
Gela, 20.06.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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