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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 34805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 208, riservata in decisione con provvedimento del 6.11.2024, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Panama n. 12, presso lo studio dell'avv. Patrizia Paris, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Boni giusta procura in atti;
- attore –
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in piazzale delle Belle Arti n. 3, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Scalise, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta–
E la Controparte_2
Controparte_3
- convenuti contumaci–
Oggetto: domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024.
pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità di nella
[...] Controparte_3 Controparte_3 causazione del sinistro avvenuto a Roma in data 8.02.2014 e, per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento delle domande proposte l'attore ha dedotto che in data 08.02.2014, alle ore 12,40 circa, mentre percorreva alla guida del motoveicolo di proprietà sua madre, 50 targato Controparte_4
X6DWX5, via Rovigo a Roma, urtava contro l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targato EP894SA, di proprietà della e condotta da , il quale impegnava Controparte_2 Controparte_3
l'incrocio tra via Rovigo e via Bari nonostante la luce semaforica fosse rossa.
Per effetto del sinistro l'attore riportava lesioni personali.
La quale assicuratrice del veicolo Alfa Romeo Giulietta targato Controparte_1
EP894SA, corrispondeva all'attore a titolo di risarcimento del danno esclusivamente la somma di euro
20.000,00. L'attore ha quindi domandato il risarcimento integrale del pregiudizio subito per effetto del sinistro.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1
in quanto infondate.
La convenuta ha contestato la quantificazione del danno prospettata dalla controparte, rilevando in particolare che l'impossibilità di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia è dipesa sia dalla diversa valutazione medico legale in ordine al danno subito dall'attore, sia dalla controversa quantificazione delle spese mediche sostenute e da sostenere.
La e sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
2. Deve innanzitutto osservarsi che nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta in ordine alla dinamica del sinistro allegata dall'attore, la quale trova altresì pieno riscontro negli esiti dell'istruttoria svolta.
Da verbale redatto dalla Polizia di Roma Capitale intervenuta nell'immediatezza dei fatti emerge che in data 8.02.2014 alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata EP894SA ha Controparte_3 impegnato l'incrocio tra via Rovigo e via Belluno, provenendo da via Belluno e dirigendosi verso via
Siracusa, con la luce semaforica rossa. A causa di tale manovra l'auto veniva attinta dal motoveicolo pagina 2 di 8 Aprilia Scarabeo 50 targato X6DWX5, che provenendo da via Rovigo impegnava l'incrocio con la luce semaforica verde.
I testi e , sentiti dagli agenti della Polizia di Roma Capitale Testimone_1 Testimone_2 intervenuti, hanno confermato che l'impatto è avvenuto quando la luce semaforica era rossa per la direttrice di marcia della Alfa Romeo Giulietta targata EP894SA.
In conclusione, deve essere affermato che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla esclusiva responsabilità del conducente della Alfa Romeo Giulietta targata EP894SA, , il quale Controparte_3 ha impegnato l'incrocio nonostante la luce semaforica rossa.
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto del paziente, sulla valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, l'attore ha riportato lesioni fisiche permanenti consistenti in
“ trauma cranio-facciale con ferita lacero contusa nella regione mucosa del labbro superiore e del filtro labiale superiore, suturata;
ferita lacero contusa in regione geniena;
frattura lussazione della branca montante dell'emimandibola di sinistra e frattura trasversa pluriframmentaria del mascellare superiore con interessamento della spina nasale, trattata chirurgicamente;
avulsione degli incisivi centrali e laterali e del canino di sinistra trattata mediante procedure di implantologia sostitutiva”
(così pag. 11 della relazione del ctu).
A causa di tali lesioni il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 40, seguita da un periodo di 40 giorni di invalidità parziale al 50%. Il ctu ha, altresì, accertato che i postumi permanenti riportati dall'attore, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono nella misura del 14% sulla sua complessiva validità psicofisica.
3.1. L'attore non ha condiviso le risultanze della CTU evidenziando che il consulente non avrebbe adeguatamente valutato il danno odontoiatrico e il danno psichico subito.
Va tuttavia evidenziato che, per quanto concerne il danno odontoiatrico il CTU, con motivazione esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, ha concluso che: “Nel caso di specie, come rilevato, la distanza massima tra gli incisivi è risultata pari a 34 mm, ossia poco al di sotto del limite minimo considerato fisiologico (35 mm). Per quanto concerne la perdita dei denti, la guida valutativa della
Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) del 2016 valuta nella misura del 2% la perdita di un incisivo centrale superiore e nella misura dell'1,5% la perdita dell'incisivo laterale superiore. La perdita del canino superiore è valutata nella misura del 2,5%. Nel caso di specie, come già rilevato, si
è trattato dell'avulsione traumatica dei due incisivi mediali (11 e 21), dei due incisivi laterali (12 e 22)
pagina 3 di 8 e del canino di sinistra (23). Tali elementi sono stati sostituiti con impianti protesici. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il danno di natura odontostomatologica sia valutabile nella misura del 10-11% del totale”.
Il CTU ha provveduto anche alla valutazione del danno estetico evidenziando che: “Per quanto concerne la valutazione del danno estetico …Nel caso di specie si tratta della lieve tumefazione dell'emivolto di sinistra da cui scaturisce la lieve asimmetria dell'ovoide facciale;
della presenza in regione auricolare sinistra, in sede pretragica, di un esito cicatriziale lineare di natura chirurgica, avente lunghezza pari a circa 5 mm, normocromico, visibile da media distanza. Ulteriore esito cicatriziale discromico è rilevabile nella regione del labbro superiore, avente forma irregolare e diametro massimo di circa 1,8 cm, esito di ferita lacero contusa guarita per seconda intenzione. Si tratta pertanto di esiti di natura estetica che rientrano certamente nella I classe di danno della valutazione SIMLA ( < 5%)”.
Si evidenzia al riguardo che lo stesso consulente di parte attrice, nelle osservazioni alla relazione, ha ritenuto corrette e precise le conclusioni del CTU evidenziando che: “Il danno odontoiatrico viene quindi percentualmente valutato con precisione dal CTU, facendo esplicito riferimento alle tabelle indicate dal Giudice.' Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che il danno di natura odontostomatologica sia valutabile nella misura del 10 11% del totale'. Altrettanto dicasi per quello estetico. 'Si tratta pertanto di esiti di natura estetica che rientrano certamente nella prima classe di danno della valutazione SIMLA (≤5%)' ”, così condividendo le conclusioni del CTU.
Anche per quanto concerne il pregiudizio di natura psichica, le conclusioni del CTU, fondate sull'esame della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili;
il CTU ha infatti rilevato: “il soggetto ha riferito note di ansia a seguito degli eventi di specie. Con relazione redatta il 7 febbraio 2019 la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, attestava nel soggetto un Persona_1
quadro compatibile con Disturbo Post Traumatico da Stress e Disturbo Distimico. Tuttavia tale documento, l'unica di pertinenza psichica, giunge a distanza di 5 anni dall'evento lesivo e pertanto non è possibile stabilire un nesso casuale tra la condizione ivi riportata e l'evento lesivo di specie a causa del venir meno quantomeno dei fondamentali criteri cronologico e di continuità fenomenologica nella metodologia di accertamento del nesso casuale tra i due eventi.”… “Da alcun atto medico, pertanto, emerge la grave compromissione degli apparati neurologico e/o cardiaco e/o respiratorio tale da indurre a temere quale imminente il sopraggiungere della morte. Pertanto la diagnosi di
Disturbo Post-Traumatico da Stress - peraltro azzardata senza alcun test diagnostico apposito e con soltanto una relazione redatta da una psicologa e psicoterapeuta a distanza di ben cinque anni dall'evento traumatico - sembra essere, nel caso di specie, del tutto fuori luogo”.
pagina 4 di 8 Le conclusioni del CTU devono ritenersi condivisibili, alla luce dell'assenza di documentazione
(ulteriore rispetto alla mera consulenza di parte e a due fatture) attestante la diagnosi effettuata dal medico curante, il percorso terapeutico seguito, gli eventuali farmaci assunti, al fine di documentare l'insorgenza e l'evoluzione della patologia e, soprattutto, il nesso eziologico tra il pregiudizio asseritamente subito e il sinistro.
3.2. Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
pagina 5 di 8 Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (17 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (14%), nella misura di euro 39.794,20 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma per l'anno 2025
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
5.210,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 40 giorni) e in euro 2.604,8 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 130,25/2 =65,12; euro 65,12 x 40 giorni= euro
2.604,8).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 46.646,61 (euro 39.794,20 + euro 5.210,00 + euro 2.604,8).
Va, altresì, riconosciuta una maggiorazione della predetta somma in ragione delle sofferenze morali interiori che l'attore ha patito a seguito delle lesioni subite, tenuto conto dei documentati trattamenti sanitari ai quali è stato sottoposto e della natura delle lesioni subite, considerato l'innegabile impatto estetico connesso alla perdita dei denti, che va liquidato nella misura di euro 7.000,00 – in base ai parametri di riferimento ricavabili dalle tabelle romane in ordine alla liquidazione del danno non pagina 6 di 8 patrimoniale (che costituisce la necessaria personalizzazione del risarcimento del danno biologico, ottenuta apprezzando i riflessi oggettivi e soggettivi del danno medesimo) per una somma complessiva finale di euro 53.646,61, già attualizzata.
A tale importo devono aggiungersi le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal CTU nei limiti della somma di euro 8.627,74 e le prevedibili spese future, quantificate in complessivi euro 30.000,00.
Al riguardo il CTU ha evidenziato che: “va considerato il rinnovo periodico dei manufatti protesici già impiantati. Il costo medio di un impianto protesico è di circa 1.100,00 euro. Considerata l'aspettativa di vita media per un maschio italiano pari a circa 80 anni, sulla scorta dei dati ISTAT, si può presumere l'eventualità di cinque rinnovi per i cinque elementi dentali. Pertanto il costo futuro è ipotizzabile nella misura di euro 27.500 al valore monetario attuale … Pertanto la spesa futura, relativa ai rinnovi dei manufatti protesici e procedure di igiene orale, è ipotizzabile nella misura complessiva di euro 30.000,00 al valore monetario attuale”.
Deve altresì essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore presso struttura sanitaria privata, pari ad euro 9.367,10, al netto degli importi già rimborsati da altra assicurazione.
Al riguardo meritano di essere condivisi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale” (Cass. n. 29308/2023).
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno, spetta all'attore la somma complessiva di euro
101.641,45 (euro 53.646,61 + euro 30.000,00 + euro 8.627,74 + euro 9.367,10)
Detta somma di denaro è già liquidata all'attualità facendo applicazione, con riferimento al danno non patrimoniale, delle tabelle del Tribunale di Roma, per l'anno 2025.
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 20.000,00 versata dall'assicurazione in data
15.07.2015, pari all'importo attualizzato di euro 24.200,00 (indice FOI 1,21), per un importo finale di euro 77.441,45 (euro 101.641,45 -24.200,00)
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l' indice FOI elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento pagina 7 di 8 medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto e il pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua, dopo avere detratto l'acconto, per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M.147/2022, sono poste a carico delle parti convenute in base al principio della soccombenza.
Per la stessa motivazione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti della della e di Controparte_1 Controparte_5 CP_3
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...] accerta che il sinistro avvenuto a Roma, in via Belluno, all'intersezione con via Rovigo, in data
8.02.2014 è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di;
Controparte_3 condanna l' la e . in Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
solido tra loro al pagamento in favore di della somma di euro 77.441,45, oltre interessi al Parte_1 tasso legale sulla somma devalutata sino al 8.02.2014 in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e successivamente annualmente rivalutata in base al medesimo indice;
condanna l' la e . in Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 solido a rifondere le spese di giudizio in favore dell'attore che liquida in euro 759,00 per esborsi e in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u.
Roma, 30.03.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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