Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del OT. Andrea Valerio Cambi
lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti nel termine a tal fine assegnato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1142/2021 da:
(CF: ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Veneto (TV), via Marche n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Jacobi (CF:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in vicolo Pescatori 1, C.F._2
Treviso come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA , con sede in Via San Donato n. 97, Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
degli avv.ti Lia Meroni (C.F. ), Marcella Mensi (C.F. C.F._3
) e Francesco Bedon ( del Foro di Milano, giusta C.F._4 C.F._5
procura alle liti allegata alla memoria difensiva;
resistente
Conclusioni delle parti:
per l'attrice:
a) dichiararsi illeciti e mobbizzanti i comportamenti intimidatori e ritorsivi di cui alla narrativa operati nei confronti della ricorrente;
b) conseguentemente condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(CF e P.IV ) con sede in Via San Donato n. 97, Torino, al risarcimento alla OT.sa P.IVA_1 Pt_1
:
[...]
• del danno biologico nella misura percentuale dell'80% parziale e del 25% permanente o di quella anche maggiore che verrà accertata in corso di causa, mediante apposita C.T.U.;
• dei danni non materiali, da quantificarsi in relazione al periodo in cui la ricorrente è stata sottoposta a vessazioni ed alla gravità delle conseguenze anche sul piano biologico;
• dei danni materiali, costituiti dalla riduzione degli emolumenti a causa della sottrazione di mansioni di cui alla narrativa e dalle spese sostenute per spese mediche e farmaceutiche (queste ultime per l'importo di €
6.387,95);
c) dichiararsi in ogni caso illegittima la riduzione di 500,00 € della retribuzione operata nel giugno del 2019
e di 1.000,00 € dal luglio dello stesso anno fino alla cessazione del rapporto, con conseguente condanna della convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze salariali, ivi compresa l'incidenza sul T.F.R.;
d) dichiararsi illegittima la mancata corresponsione alla ricorrente del bonus per l'anno 2019, e conseguentemente condannarsi la convenuta al relativo pagamento, nella misura corrisposta nel 2019 per l'anno 2018 di € 9.150,00 o in quella diversa che risulterà in corso di causa;
Il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonché spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che il Giudice acquisisca il fascicolo d'ufficio della causa avanti il Tribunale di Treviso, Sezione
Lavoro R.G. 1002/20.
- 2 - Tribunale di Treviso
Si chiede fin d'ora c.t.u. medica e contabile per l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente per effetto dei comportamenti del datore di lavoro di cui alla narrativa e delle differenze salariali di cui sopra.
CP_ Si chiede prova per interrogatorio formale del Legale Rappresentante della convenuta e per testi sulle seguenti circostanze: vero che:
1. Il 4 ottobre 2017, in una riunione operativa alla presenza dei direttori di struttura, presso la sede operativa della coincidente con quella della Coop. ESSETRE, veniva annunciato dal Controparte_1
Direttore Generale di che la ricorrente avrebbe avuto l'incarico di formazione dei Controparte_1
nuovi Direttori. (testi: , ) Testimone_1 Testimone_2
2. Il 26 marzo 2018, nel corso di una visita alla sede di Casier, il Direttore Generale di Controparte_1
comunicava alla OT.sa che dal 1° giugno 2018 si sarebbe occupata della detta formazione per tre Pt_1
giorni alla settimana, e negli altri due della formazione esclusiva di una nuova Direttrice per la struttura di
Casier, nella persona della OT.sa , che aveva in quel momento l'incarico di infermiera. (testi: Persona_1
, ) Testimone_3 Testimone_4
3. La struttura “Residenza Venezia” a Marghera subiva il 19.6.2018 un'ispezione dell' che CP_1 Pt_2
rilevava gravi irregolarità e intimava di provvedere alla loro sistemazione, pena la revoca dell'accreditamento. (testi: , , ) Testimone_1 Testimone_3 Testimone_5
4. La struttura di cui sopra presentava una situazione delicatissima, anche per la rivolta dei familiari che aveva proOTo l'ispezione da parte dell' (teste: , ) Pt_2 Testimone_5 Testimone_6
5. Veniva chiesto personalmente dal Direttore Generale alla ricorrente di intervenire con urgenza, e la
OT.sa riusciva a ridare un assetto adeguato al servizio e a riaccreditare la struttura presso le Pt_1
autorità locali. (teste: , , ) Testimone_3 Testimone_5 Testimone_6
6. Dopo la nomina il 7.11.2018 della nuova direttrice di Residenza Venezia, individuata e formata dalla ricorrente, nel corso di una riunione in data 6.12.2018 con il legale rappresentante di Controparte_3
veniva annunciata alla OT.sa la sua nomina a Direttrice Regionale della Zona
[...] Persona_2 Pt_1
3 (Veneto – Lombardia).
(teste: ) Testimone_3
- 3 - Tribunale di Treviso
7. Il 12 dicembre 2018, presso la sede di San Maurizio Canavese di la ricorrente Controparte_1
svolgeva i colloqui individuali con i Direttori delle Residenze del Veneto e della Lombardia passati sotto la sua direzione, alla presenza anche della ex coordinatrice , che le effettuava le consegne. Testimone_3
(testi: , , , Testimone_3 Testimone_2 Testimone_7 Tes_8
8. Il 5.3.2019 il Direttore Generale convocava una riunione presso la struttura di Segrate, dove la OT.ssa si trovava per svolgere il suo ruolo, cui erano presenti, oltre alla ricorrente, la OT.ssa , la Pt_1 Per_3
OT.ssa (DR1) e la OT.ssa (DR2). Per_4 Tes_3
(teste: ) Testimone_3
9. In detta riunione, il Direttore Generale ribadiva l'importanza strategica della figura del Direttore
Regionale per lo sviluppo dell'azienda, chiedendo la massima collaborazione alla Direttrici Regionali e alla
OT.sa . (teste: ) Per_3 Testimone_3
10. La ricorrente svolgeva quindi le funzioni inerenti al nuovo ruolo, con l'attribuzione di una indennità di €
1.000,00 mensili, però dovendo continuare a mantenere anche la mansione di Direttrice della struttura di
Casier. (testi: , , , , ) Testimone_7 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_9 Testimone_4
11. In qualità di Direttrice Regionale la ricorrente seguiva tra le altre la Residenza Venezia e la CP_4
. (testi: , , . Lorenzo Sporchia)
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_9
12. Nell'aprile 2019 la OT.sa era invitata in qualità di Direttrice Regionale a partecipare Pt_1
all'inaugurazione della clinica a Villamar in Sardegna, alla cui pubblicizzazione aveva contribuito (testi:
. Tes_10 Tes_11
13. Il 13.5.2019 la ricorrente era convocata alla presenza del Direttore Generale alla sede di San Maurizio
Canavese per la valutazione dell'anno 2018 e la fissazione degli obbiettivi 2019; nell'occasione, la ricorrente faceva presente che la contemporanea permanenza della funzione di Direttrice della struttura di
Casier, con la necessità di presenza in loco, e della funzione di Direttrice Regionale, comportava difficoltà
nella gestione di entrambe e un eccessivo stress lavorativo;
tanto più che i compiti svolti come avevano riguardato situazioni emergenziali anche a Parte_3
Segrate, dove si erano succeduti ben quattro Direttori in breve tempo;
chiedeva quindi di essere esonerata
- 4 - Tribunale di Treviso
dall'onere della Direzione di Casier, per potere esercitare adeguatamente quella di Direttrice Parte_3
(testi: , ) Testimone_3 Testimone_4
14. Le veniva però bruscamente rimproverato di avere redatto la scheda di autovalutazione con punteggi massimi, tranne che per l'invio di report scritti. (testi: , ) Testimone_3 Testimone_4
15. Il 10.9.2019 la OT.sa subiva da parte della OT.sa , venuta a Casier contro la normale Pt_1 Per_3
prassi a svolgere da sola un audit qualità della struttura Casamia Casier;
l'audit era conOTo con atteggiamento scostante e autoritario anche nei confronti dei dipendenti coinvolti. (testi: Tes_12
, ) Testimone_4 Testimone_13 Testimone_14
16. Come più volte segnalato dalla Direttrice, le assunzioni non erano in numero sufficiente per coprire le esigenze;
inoltre, le retribuzioni erano inferiori a quelle offerte delle altre Aziende del territorio. (testi:
, ) Testimone_4 Tes_12 Testimone_13 Testimone_15
17. In particolare, dal febbraio 2020 la Direttrice e la sua vice avevano chiesto all'Azienda di intervenire per sopperire alla grave carenza di personale, ma le richieste non erano accolte. (teste: ) Testimone_4
18. Agli inizi di febbraio 2020, il nuovo Direttore Operativo OT , accompagnato dalla Persona_5
OT.sa , si recava presso la struttura di Casier per conoscere personalmente la Direttrice, ed avere Per_3
con lei un colloquio individuale;
nella circostanza, era svolto un audit;
ma, contrariamente alla normale prassi, non veniva subito comunicato l'esito finale e non avviva la consueta discussione delle risultanze con l'interessata; (testi: , Persona_5 Tes_4
)
[...]
19. Nell'aprile 2020 la OT.sa non veniva inserita nell'elenco dei Direttori che potevano accedere Pt_1
alla nuova piattaforma OPRA introOTa per la gestione dei previsionali del personale), sostituita per CP_5
dalla Vicedirettrice (teste: ).
[...] Testimone_4
20. Il 14 maggio del 2020, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione del personale da parte del sindacato UIL, il OT. chiedeva alla Direttrice la documentazione inerente ai Persona_5
turni dall'ottobre del 2019, che gli veniva fornita;
(testi: , ). Testimone_4 Persona_5
- 5 - Tribunale di Treviso
21. Essendo stato avviato il c.d. sportello del personale, in data 15.5.2020 si recavano presso la residenza la
OT.sa e la OT.sa , inviate dall'avv. Zara, per raccogliere le esigenze ed Persona_6 Persona_7
eventuali doglianze del personale stesso. (testi: , ) Persona_7 Testimone_4
22. I colloqui erano stati effettuati senza la presenza della Direttrice. (testi: , Persona_7 Tes_4
)
[...]
23. Nulla è stato poi rimproverato alla OT.sa . (testi: ) Pt_1 Testimone_4
24. Dopo il 14.5.2020, la Direttrice era esclusa da ulteriori comunicazioni tra l'Azienda e il Sindacato e non le veniva comunicato che il Prefetto aveva convocato le parti per la procedura di raffreddamento il 5
giugno. (testi: , ) Persona_5 Testimone_4
25. All'incontro di cui sopra era proOTa la documentazione sulla turnistica consegnata dalla ricorrente al
OT. , e non aveva dato luogo ad alcun rilievo (teste: , Persona_5 Persona_5
Viceprefetto di Treviso all'epoca dei fatti).
26. Il 30.6.2020 il OT. si presentava nella struttura di Casier per effettuare un nuovo audit;
Persona_5
ma prima della chiusura riceveva una telefonata dal Direttore Generale, e non lo portava a termine (testi:
, ). Testimone_4 Testimone_13 Persona_5
27. Mai vi è stata alcuna comunicazione formale ai direttori delle strutture della Zona 3 che l'incarico di
Direttrice Regionale della ricorrente fosse cessato. (testi: , ) Testimone_4 Testimone_2
28. Tali Direttori hanno continuato almeno fino all'agosto del 2019 a rivolgersi alla ricorrente nella qualità
di Direttrice Regionale, e la mettevano in copia di tutte le mail riguardanti la loro attività. (testi: Tes_4
, )
[...] Testimone_2
29. Fino all'agosto del 2019 ogni mattina l'impiegata , assistente della , inviava Testimone_16 Per_3
alla ricorrente e agli altri Direttori Regionali mail con la situazione delle presenze nelle strutture di riferimento. (testi: , , ) Testimone_17 Testimone_4 Testimone_16
30. Alla struttura di non era presente il Direttore sanitario (testi: , CP_5 Testimone_4 Tes_2
)
[...]
31. A causa di carenza di richiesta lavorativa, i neoassunti erano reclutati senza possibilità di una reale preventiva selezione. (testi: ) Testimone_4
- 6 - Tribunale di Treviso
32. La OT.sa ha cercato di ovviare alle carenze intensificando la formazione prevista dal protocollo Pt_1
Orpea, con frequenti riunioni di formazione mirata e briefing giornalieri. (testi: , Testimone_4 Tes_12
, )
[...] Testimone_18 Testimone_14
33. I familiari esprimono periodicamente il loro indice di gradimento sulla struttura, senza alcun possibile intervento da parte della Direttrice, attraverso un questionario inviato direttamente alla sede centrale francese, la quale lo elabora. (testi: , , , , Tes_19 Testimone_20 Testimone_4 Tes_21
, , Testimone_22 CP_6 Tes_23 Testimone_24
34. Due volte all'anno la struttura viene sottoposta ad un audit di qualità senza preavviso, nel corso del quale gli esaminatori rilevano anche le eventuali carenze e danno suggerimenti a verbale. (testi: Tes_4
, , , , );
[...] Testimone_3 Testimone_2 Testimone_7 Testimone_1
35. Nel corso della due diligence 21-22.7.2020, le persone incaricate hanno intervistato solo parte del personale presente, omesso di sentire la Vicedirettrice, omesso di verbalizzare le dichiarazioni favorevoli alla Direttrice, omesso di rileggere e fare sottoscrivere le dichiarazioni agli intervistati. (testi: Tes_13
, )
[...] Testimone_4 Tes_12 Testimone_25
36. Gli obbiettivi per ottenere il bonus annuale non erano dati per iscritto ai vari Direttori, ma erano comunicati loro verbalmente durante le riunioni mensili operative (ROR); si basavano al 60% sulla qualità e al 40 % sul tasso di occupazione della struttura e ai ricavi;
(testi: , , Testimone_2 Testimone_7 [...]
); Tes_17 Testimone_26
37. È stato annunciato che il bonus per il 2019 sarebbe stato corrisposto agli altri Direttori di struttura che avessero ottenuto un risultato di valutazione di qualità complessivo superiore al 90%; (testi: , Testimone_2
, ); Testimone_7 Testimone_17
38. A partire dal maggio 2019, la OT.sa ha contratto un disturbo ansioso-depressivo, con attacchi di Pt_1
ansia, insonnia, dispepsia, gastrite, algie miotensive, stanchezza e prostrazione;
e nell'ambito familiare e di relazione ha manifestato continui stati di agitazione, intrattabilità e tendenza all'isolamento. (testi:
[...]
, , , , ). Tes_27 Tes_28 Testimone_29 Testimone_30 Testimone_31 Tes_32
Per la convenuta:
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- 7 - Tribunale di Treviso
Nel merito
- In via preliminare: circa le richieste tutte di risarcimento del danno avanzate dalla Ricorrente per asserito
“mobbing”, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della relativa domanda per tutto quanto deOTo ed eccepito nella presente memoria ovvero dichiarare comunque la carenza di legittimazione passiva di integrando all'occorrenza il contradditorio con i competenti Enti Controparte_1
Previdenziali;
- In via principale: respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso proposte in quanto non accoglibili e/o comunque inammissibili e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, nonché per difetto di allegazione e prova e/o per tutto quanto deOTo ed eccepito nella presente memoria.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice riconoscesse l'esistenza di una patologia della Ricorrente causata dalla Società, ritenere l'eventuale danno già coperto dall'eventuale risarcimento/indennizzo e/o limitare il risarcimento del danno a carico di al solo CP_7 Controparte_1
danno differenziale secondo quanto precisato nel presente atto, dichiarando, in ogni caso, inaccoglibili le richieste avversarie.
In via istruttoria
• Si chiede l'ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli di prova indicati infra con i testi indicati in calce, nonché l'ammissione a prova contraria sui capitoli avversari, ove ammessi,
con i testi indicati da controparte e con, appunto, i seguenti:
- ; CP_8
- ; Controparte_9
- ; CP_10
- ; Persona_5
- CP_11
- Controparte_12
- CP_13
- CP_14
- Controparte_15
- 8 - Tribunale di Treviso
- ; CP_16
- ; Testimone_22
- ; CP_17
- ; CP_18
- ; CP_19
- Controparte_20
- ; CP_21
- ; Controparte_22
- ; CP_23
- ; Controparte_24
- . Capitoli di prova Controparte_25
1. Vero che fino a oggi il solo dipendente in Italia di assunto con qualifica dirigenziale è il OT. CP_1
Thibault J. Sartini (CCNL Dirigenti Commercio), anche amministratore delegato e legale rappresentante della Società.
2. Vero che l'amministratore delegato di OT. Thibault J. Sartini, ha accompagnato personalmente CP_1
con la propria auto in Francia nel gennaio 2019 al fine di aiutarla a risolvere un complesso Parte_1
problema odontoiatrico affidandola a un dentista di sua fiducia in Francia. Li aveva accompagnati in
Francia anche la OT.ssa , responsabile della comunicazione di Controparte_25 CP_1
3. Vero che a partire da Gennaio 2019 in via sperimentale e su sollecitazione della propria casa CP_1
madre francese, attribuiva in via temporanea a l'incarico di Direttrice Regionale Parte_4 Parte_1
per la Lombardia e il Veneto: ciò anche per valutare l'opportunità di inserire tale figura in modo stabile nell'organigramma aziendale italiano.
4. Vero che l'incarico di direttrice regionale, sempre in via altrettanto sperimentale, veniva temporaneamente attribuito anche alle OT.sse e , anche loro già Controparte_9 Testimone_3
direttrici, come , di una singola struttura (nel primo caso Residenza Rickelmy e nel secondo di Parte_1
Borgaro Torinese dopo essere stata direttrice di Nizza).
- 9 - Tribunale di Treviso
5. Vero che a dicembre 2018 aveva illustrato ai soggetti interessati il test temporaneo della nuova CP_1
organizzazione comprendente le direttrici regionali con come Direttrice di Divisione con Controparte_9
tre Direttrici Regionali alla stessa sottoposte: la OT.ssa , la OT.ssa e la OT.ssa Pt_1 Tes_3 Per_4
per le cliniche.
6. Vero che all'esito dei primi due mesi di sperimentazione l'attribuzione si rivelava non atta a soddisfare le esigenze della Società e provvedeva quindi a modificare l'organigramma aziendale, eliminando la CP_1
figura dei tre direttori regionali suddivisi per zone, anche su precisa indicazione della Direzione Corporate
a seguito della revisione generale dell'organigramma relativo al cluster e Orpea CP_1 CP_1
Svizzera.
7. Vero che la Ricorrente riceveva una telefonata preliminare ai primi di aprile 2019 da parte del OT.
che, proprio in virtù dei rapporti personali da sempre intercorsi, ci teneva a confermare Persona_2
personalmente alla Ricorrente l'avvenuta soppresione, già attuata della figura dei direttori regionali.
Sempre ai primi di aprile 2019 la OT.ssa confermava alla Ricorrente la definitiva Controparte_9
modifica dell'organizzazione aziendale, informandola che anche la stessa non rivestiva più il ruolo di
Direttrice di Divisione, Responsabile dei Direttori Regionali e a scalare de Direttori di struttura, bensì che le era stata riassegnata la funzione di Direttrice Regionale Italia. Alla OT.ssa era stato Tes_3
confermato l'incarico di direttrice residenza di Borgaro.
8. Vero che in data 13 maggio 2019 si teneva il colloquio individuale di valutazione annuale di Pt_1
, che avveniva alla presenza del OT. e della OT.ssa . In tal
[...] Per_2 CP_8 Controparte_9
sede veniva riconfermata ulteriormente la non-idoneità della figura dei direttori regionali a garantire il
CP_ corretto ed efficiente andamento delle strutture in e questo anche sulla base dei dati relativi alle CP_1
strutture, che durante il periodo sperimentale, aveva seguito. Parte_1
9. Vero che era proprio , in occasione dell'incontro del 13 maggio 2019, a lamentare di non Parte_1
essere in grado di ricoprire contemporaneamente le due funzioni alla stessa in precedenza affidate e chiedeva espressamente alla Società di rivedere la sua posizione, risultandole l'incarico complessivo troppo gravoso.
- 10 - Tribunale di Treviso
10. Vero che, non essendosi rivelato proficuo il test della figura dei direttori regionali, così come erano stati concepiti, riconfermava a l'incarico previgente di direttrice di Casa Mia Casier. CP_1 Parte_1
11. Vero che la Ricorrente ha svolto le mansioni di Direttrice Regionale solo per tre mesi circa a partire da
Gennaio 2020.
12. Vero che venendo meno l'incarico temporaneo di direttrice regionale, sospendeva l'erogazione CP_1
della relativa indennità di coordinamento di € 1.000 lordi. Per un mero errore nell'elaborazione dei cedolini tale indennità veniva erogata anche nei cedolini di Marzo, Aprile e Maggio 2019 ma a titolo di CP_1
miglior rinunciava a ripetere la somma complessiva di € 3.000 lordi a carico di . Parte_1
CP_ 13. Vero che in più occasioni chiedeva di essere esonerata dalla conduzione di Mia Parte_1
Casier e di voler essere destinata a un ruolo di “più alto profilo” o comunque meno operativo;
14. Vero che in data 26 giugno 2019 incontrava unitamente alla OT.ssa CP_8 Parte_1 CP_9
. In tal sede veniva proposta alla Ricorrente, in aggiunta a quello di Direttore Casa Mia Casier,
[...]
l'incarico temporaneo di Direttore Coordinamento di Residenza Venezia come da ns. doc. 6.
15. Vero che Residenza Venezia era stata in passato coordinata, quale coordinatrice di zona, dalla OT.ssa
. Testimone_3
16. Vero che rifiutava la proposta sub ns. doc. 6 dichiarando di non essere all'altezza delle sue Parte_1
aspettative economiche. Tale decisione veniva confermata anche al OT. e alla OT.ssa in Per_2 Per_3
data 8 luglio 2019.
17. Vero che la Società, dando per scontato che la nuova proposta sarebbe invece stata accolta dalla
Ricorrente e senza neanche attendere la sottoscrizione del documento, aveva dato indicazioni all'ufficio paghe di includere già con il cedolino di Luglio 2019 l'indennità aggiuntiva di € 500 per compensare l'incarico supplementare di Direttore Coordinamento di Residenza Venezia.
18. Vero che a seguito del rifiuto dell'incarico di Coordinatrice Residenza Venezia, la Società confermava a la mansione originaria di Direttrice di Mia Casier, ribadendo la massima fiducia alla Parte_1 CP_5
Ricorrente.
- 11 - Tribunale di Treviso
19. Vero che in data 24 settembre 2019 si teneva un incontro con la Ricorrente nel corso del quale la Società
confermava il proprio apprezzamento verso e cercava di valutare con la stessa altre soluzioni, Parte_1
sempre al fine di salvaguardare la professionalità della Ricorrente.
20. Vero che la Società offriva agli inizi di Ottobre 2019 a , fermo restando l'inquadramento di Parte_1
direttrice di Casa Mia Casier, l'incarico supplementare di Responsabile dello Sviluppo Strategico del Nord
Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino) come da ns. doc. 8.
21. Vero che per un problema di linea estera la mail con allegato il documento con la nuova proposta di cui al ns. doc. 8 datato 8 ottobre 2019 non veniva correttamente recapitato via e-mail alla Ricorrente in pari data: questo perché tutti i managers dell'headquarter, inclusa che aveva l'incarico di CP_8
trasmettere la proposta elaborata dalla direzione generale a , si trovavano l'8 ottobre 2019 ad Parte_1
Atene in Grecia per il c.d. “séminaire internazionale” CP_1
22. Vero che chiamava e scriveva all'Avv. Iacobi in data 15 ottobre 2019 per rappresentargli del CP_8
nuovo incarico proposto alla Ricorrente e spiegargli dell'impasse occorso alla linea al momento della trasmissione della bozza contrattuale da Atene a . confermava l'interesse di Parte_1 CP_8 CP_1
a preservare il rapporto con e la volontà di superare le incomprensioni provocate dai Parte_1
cambiamenti organizzativi imposti dalla capogruppo La bozza di comunicazione veniva, dunque, Parte_4
(re)inviata all'Avv. Iacobi e si ribadiva la massima fiducia risposta nella collaboratrice.
23. Vero che la proposta di cui al ns. doc. 8 veniva rifiutata dalla Ricorrente ritenendola non adeguata.
24. Vero che, all'esito della ricezione della lettera sub ns. doc. 10, si riservava di verificare la CP_1
fondatezza delle segnalazioni contenute nella lettera e di svolgere tutti gli approfondimenti del caso,
eseguendo – come da prassi aziendali in questi casi – degli accessi in loco di persona.
25. Vero che per prassi interna quando ci sono delle segnalazioni da parte degli ospiti e dei personali CP_1
organizza sempre degli accessi in loco con interviste/colloqui, come è anche accaduto in precedenza per la residenza di Villamar in Sardegna.
26. Vero che in data 29 giugno 2020 il OT. aveva una lunga conversazione telefonica con il Prof. Per_2
che avveniva anche alla presenza di . Nel corso della chiamata il Prof. CP_11 CP_8 CP_11
sollevava una serie di lamentele nei confronti della direzione di Casa Mia Casier in generale e circa il
- 12 - Tribunale di Treviso
trattamento ricevuto dall'anziana madre (ma anche altri ospiti), nonché del trattamento ricevuto dall'anziano padre nel corso di una visita presso . CP_5
27. Vero che provvedeva a contattare la Segretaria dell'Associazione dei Famigliari di casa CP_8
Mia, OT.ssa dopo la ricezione delle mail ricevute da Controparte_12 CP_11
28. Vero che confermo il contenuto della lettera inviata a mezzo e-mail datata 14 luglio 2020 da me sottoscritta unitamente a tutti gli altri famigliari firmatari di cui al ns. doc. 14 (che si rammostra al teste)
29. Vero che tutti i famigliari firmatari della e-mail del 4 luglio 2020 sub ns. doc. 14 chiedevano espressamente ad e al OT. di voler restare anonimi, almeno in una prima fase, perché CP_8 Per_2
molti di loro temevano possibili ripercussioni sui loro famigliari ricoverati qualora il loro nome fosse stato fatto circolare.
Con 30. Vero che a seguito di quanto denunciato dal Prof. e dai famigliari di come da CP_5
documentazione in atti, il OT. si determinava a inviare – sussistendone oramai anche i presupposti Per_2
visto che la situazione sanitaria nazionale si era frattanto quantomeno assestata – e la Sig.ra CP_8
a Casier per svolgere un accesso in loco e approfondire la situazione generale della struttura. CP_10
31. Vero che e si recavano a Casier in data 21 e 22 luglio 2020 e CP_8 Controparte_10
svolgevano una lunga serie di colloqui/interviste con il personale impiegato in struttura.
32. Vero che quasi tutti i dipendenti intervistati da e chiedevano di voler restare CP_8 CP_10
anonimi, almeno in una prima fase, per possibili ripercussioni a loro carico.
33. Vero che la Ricorrente ha sempre potuto leggere per tutta la durata del rapporto di lavoro l'account
Direzione.casier@orpea.it, condiviso con la OT.ssa (vicedirettrice di ), in aggiunta al Per_8 CP_5
suo personale account aziendale. Era frequente che e-mail formalmente indirizzate alla OT.ssa Tes_4
sull'account Direzione.casier@orpea.it fossero riscontrate direttamente dalla Ricorrente.
34. Vero che da prassi interna Orpea gli audit semestrali, come quello intervenuto con la OT.ssa Per_3
presso il 20 settembre 2019, vengono svolti dal relativo direttore competente per zona da solo. CP_5
35. Vero che all'esito dell'audit del 20 settembre 2019 è stato elaborato un piano d'azione, con le relative azioni correttive, individuate o comunque concertate con la Ricorrente.
- 13 - Tribunale di Treviso
36. Vero che, in relazione all'audit del 10 febbraio 2020, il OT. non era andato a Persona_5
Casier per conoscere la Ricorrente. Egli stava facendo il giro di tutte le strutture perché era appena CP_1
CP_ arrivato in e lo faceva anche per verificare come lavorava la OT.ssa . Il OT. Controparte_9
decideva di non diffondere subito l'audit in quanto in quel periodo il tasso di Persona_5
occupazione di tante strutture era basso;
dunque, era importante fare prima dei paragoni tra le stesse per poi inviarlo successivamente, cosa che poi è stata fatta.
37. Vero che aveva inserito quale referente per la piattaforma OPRA la OT.ssa per CP_1 Testimone_4
andare incontro alla Ricorrente che era spesso malata e che si era lamentata di non voler gestire il progetto di implementazione del gestionale.
[... 38. Vero che il OT. ha ricevuto l'incarico di coordinatore della Residenza San Felice Testimone_2
a partire dal 1° gennaio 2019 e che allo stesso era stato concesso un incremento retributivo con pari CP_4
decorrenza come da ns. doc. 31.
Respingere tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto generiche, ultronee ed ininfluenti e comunque, in caso di ammissione delle prove richieste da controparte, ammettersi prova contraria.
• Si chiede che vengano dichiarati inammissibili i testimoni indicati da parte ricorrente, e Testimone_3
, in quanto incapaci di testimoniare ai sensi degli artt. 246 c.p.c. avendo le stesse Testimone_1
promosso in passato dei contenziosi nei confronti della Società ovvero comunque tenere conto dei contenziosi dalle stesse promosse ai fini della attendibilità dei testi.
• Disporre, ove occorra, CTU onde accertare la natura e l'entità delle patologie lamentate dalla Ricorrente
nonché la loro eventuale connessione con l'ambiente lavorativo.
• Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori di Legge.
Con espressa riserva di ripetizione delle indennità varie erroneamente accreditate alla Ricorrente nel corso del rapporto di lavoro.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.1.2021 la OT.ssa , premessodi essere stata assunta a Parte_1
tempo indeterminato il 28.6.2010 presso la Coop. ESSE TRE, in qualità di Direttrice di struttura sociosanitaria – Quadro Livello F2 e di aver poi lavorato alle dipendenze di CP_1
- 14 - Tribunale di Treviso
S.p.A., conveniva in giudizio la predetta società al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserite conOTe mobbizzanti, differenze retributive per riduzioni alla retribuzione e il riconoscimento di un bonus per l'anno 2019 per un importo quantificato in € 9.150,00.
La OT.ssa affermava di aver subito una serie di comportamenti illeciti e mobbizzanti da Pt_1
parte della società convenuta.
In particolare, la ricorrente, dopo aver riferito di aver assunto nel corso del 2018 – su richiesta dalla datrice di lavoro - la direzione e il coordinamento, oltre che della struttura di Dosson di Casier,
anche della Struttura denominata Residenza Venezia di Marghera (VE) e di aver – in ragione dei risultati raggiunti - poi ottenuto dalla convenuta la nomina, in data 6.12.2018, a Direttrice Regionale
per la zona 3 (Lombardia – Veneto), lamentava di essersi vista improvvisamente negare, dal giugno
2019, l'indennità aggiuntiva di € 1.000,00 connessa alle funzioni di Direzione Regionale, ma solo una indennità di coordinamento di € 500,00; di aver ricevuto, a fronte della propria richiesta di chiarimenti, la spiegazione che tale incarico le fosse stato assegnato in via temporanea e sperimentale e che tale sperimentazione non si fosse rivelata confacente alle esigenze aziendali;
di essersi vista quindi confermare, fermo il precedente inquadramento contrattuale e la direzione della struttura di Casier, l'incarico temporaneo di Direttore Coordinatore di Residenza Venezia;
di essersi vista inibire l'uso di alcuni indirizzi e credenziali aziendali diversi dall'account
; di aver subìto un audit della struttura conOTo in maniera “scostante e Email_1
autoritaria” e conclusosi con l'attribuzione di un punteggio nettamente inferiore a quello degli anni precedenti;
di non essere stata inserita nell'elenco dei Direttori che potevano accedere alla piattaforma OPRA;
di essere stata esclusa dalla partecipazione alla procedura di raffreddamento disposta dal Prefetto di Treviso a fronte dello stato di agitazione del personale proclamato dalla UIL
il 14.5.2020; di aver iniziato a manifestare, in conseguenza dello stress accumulato anche in ragione del doppio incarico, una sindrome ansioso-depressiva; di essere stata nel luglio del 2020 sospesa dal servizio in seguito a segnalazioni anonime relativa a presunti disservizi e mancanze nella gestione
- 15 - Tribunale di Treviso
della struttura di Casier;
di essersi vista poi attingere dal licenziamento per giusta causa di cui questo tribunale, con ordinanza resa in data 27.7.2021 all'esito del procedimento R.G. 1002/2020,
dichiarava l'illegittimità.
Affermava l'attrice che tali conOTe le avevano cagionato un danno biologico, quantificabile secondo la perizia del OT. in una percentuale del 80% parziale e del 25% permanente. Per_9
Lamentava, inoltre, un danno morale derivante dalle vessazioni subite e dal licenziamento in età
avanzata, con conseguente difficoltà di trovare nuova occupazione.
Sosteneva, infine, di aver subito un danno patrimoniale a causa della riduzione degli emolumenti e delle spese mediche sostenute.
Per tutti questi motivi, la OT.ssa chiedeva al Tribunale di Treviso di condannare Pt_1 [...]
al risarcimento del danno biologico, non patrimoniale e morale per l'importo CP_1
complessivo di € 187.366,00, nonché alla rifusione delle spese mediche e farmaceutiche quantificate in € 6.387,95); di dichiarare l'illegittimità della riduzione di € 500,00 della indennità di funzione e coordinamento a far data dal giugno 2019, nonché dell'ulteriore riduzione di € 1.000,00
dal luglio 2019 sino alla cessazione del rapporto, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare la convenuta a corrisponderle per l'anno 2019 il “bonus” in misura pari agli anni precedenti.
Con memoria difensiva depositata in data 10.6.2022, si costituiva in Controparte_1
giudizio contestando integralmente le pretese della ricorrente.
Eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda risarcitoria per
"mobbing", ovvero la carenza di legittimazione passiva di chiedendo, ove Controparte_1
ritenuta necessaria, l'integrazione del contraddittorio con i competenti Enti Previdenziali.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande proposte, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per difetto di allegazione e prova.
- 16 - Tribunale di Treviso
La società resistente deduceva che la ricorrente aveva già depositato un ricorso per la quasi totalità
dei medesimi fatti oggetto del presente contenzioso, poi ritirato.
Contestava la genericità delle domande avversarie, la mancanza di quantificazione del danno biologico, l'assenza di prova in merito al raggiungimento degli obiettivi per la corresponsione del bonus e l'infondatezza della pretesa relativa alle differenze salariali.
Affermava che la figura dei direttori regionali era stata oggetto di un test temporaneo, non rivelatosi proficuo, e che la OT.ssa non era più soddisfatta del ruolo operativo che svolgeva. Pt_1
Evidenziava che le procedure disciplinari erano state avviate a seguito di segnalazioni di parenti e dipendenti della struttura e che il licenziamento non presentava carattere ritorsivo.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice avesse riconosciuto l'esistenza di una patologia causata dalla Società, chiedeva di ritenere l'eventuale danno suscettibile di indennizzo e/o di CP_7
limitare il risarcimento al solo danno differenziale.
La ricorrente concludeva chiedendo:
“a) dichiararsi illeciti e mobbizzanti i comportamenti intimidatori e ritorsivi di cui alla narrativa operati nei confronti della ricorrente;
b) conseguentemente condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (CF e P.IV con sede in Via San Donato n. 97, Torino, al risarcimento alla P.IVA_1
OT.sa : Parte_1
• del danno biologico nella misura percentuale dell'80% parziale e del 25% permanente o di quella anche maggiore che verrà accertata in corso di causa, mediante apposita C.T.U.;
• dei danni non materiali, da quantificarsi in relazione al periodo in cui la ricorrente è stata sottoposta a vessazioni ed alla gravità delle conseguenze anche sul piano biologico;
• dei danni materiali, costituiti dalla riduzione degli emolumenti a causa della sottrazione di mansioni di cui alla narrativa e dalle spese sostenute per spese mediche e farmaceutiche (queste ultime per l'importo di € 6.387,95);
- 17 - Tribunale di Treviso
c) dichiararsi in ogni caso illegittima la riduzione di 500,00 € della retribuzione operata nel giugno del 2019 e di 1.000,00 € dal luglio dello stesso anno fino alla cessazione del rapporto, con conseguente condanna della convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze salariali, ivi compresa l'incidenza sul T.F.R.;
d) dichiararsi illegittima la mancata corresponsione alla ricorrente del bonus per l'anno 2019, e conseguentemente condannarsi la convenuta al relativo pagamento, nella misura corrisposta nel
2019 per l'anno 2018 di € 9.150,00 o in quella diversa che risulterà in corso di causa;
Il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., nonché spese, diritti ed onorari di giudizio”.
ontestava integralmente le richieste della ricorrente, eccependo: Controparte_1
In via preliminare: l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per asserito “mobbing”, ovvero la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
chiedendo, in caso di necessità, l'integrazione del contraddittorio con i competenti Enti
Previdenziali.
In via principale: il rigetto del ricorso e di tutte le domande proposte, in quanto non accoglibili e/o comunque inammissibili e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per difetto di allegazione e prova.
In via subordinata: di ritenere l'eventuale danno già coperto dall'indennizzo e/o di limitare il CP_7
risarcimento del danno a carico di al solo danno differenziale, dichiarando Controparte_1
inaccoglibili le richieste avversarie.
La resistente oncludeva chiedendo: Controparte_1
• In via preliminare: dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per asserito “mobbing”, ovvero dichiarare la carenza di legittimazione passiva di integrando il contradditorio con i competenti Enti Previdenziali;
Controparte_1
- 18 - Tribunale di Treviso
• In via principale: respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso proposte in quanto non accoglibili e/o comunque inammissibili e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per difetto di allegazione e prova;
• In via subordinata: ritenere l'eventuale danno già coperto dall'indennizzo e/o limitare il CP_7
risarcimento del danno a carico di al solo danno differenziale, dichiarando Controparte_1
inaccoglibili le richieste avversarie.
Esperito inutilmente un tentativo di conciliazione e formulata una proposta conciliativa del giudice nei termini di cui all'ordinanza del 4.7.2022, la causa veniva istruita alle udienze del 25.1.2023 con la prova per interpello del legale rappresentante della società convenuta e l'assunzione delle testimonianze delle sig.re ed , all'udienza del 18.5.2023 con Testimone_33 CP_8
l'escussione delle testimoni e e all'udienza del 11.4.2024 con la Testimone_4 Controparte_9
testimone . CP_10
Esaurita l'istruttoria orale, il giudice precedentemente designato fissava per la discussione l'udienza del 15.1.2025, udienza che, una volta assegnato il fascicolo allo scrivente, veniva sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione.
In estrema sintesi la OT.ssa ha svolto tre distinte domande nel presente giudizio: Parte_1
una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per asseriti illeciti ascritti alla datrice di lavoro che, complessivamente considerate, integrerebbero nella prospettazione attorea gli estremi del mobbing;
una domanda di condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive in relazione alla mancata conferma dell'incarico di Direttrice Regionale;
una domanda di condanna della convenuta al pagamento del “bonus” di cui l'attrice sostiene aver maturato il diritto per l'anno 2019.
- 19 - Tribunale di Treviso
Ciò premesso, i documenti acquisiti al giudizio, valutati alla luce dell'istruttoria testimoniale svolta in corso di causa, non consentono di poter accogliere alcuna delle suddette domande.
In primo luogo, giova innanzitutto premettere che non esiste una definizione normativa del c.d.
mobbing, sicché i criteri necessari all'individuazione dei relativi elementi costitutivi di tale peculiare fattispecie d'illecito vengono così mutuati dalle scienze sociali e da studi di medicina legale, alla stregua dei quali è diffuso e generalmente condiviso l'assunto per cui il mobbing sia costituito da un indistinto complesso di atti e comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere dal datore di lavoro o da altri lavoratori, volti a perseguitare o a emarginare la persona e da lederne la dignità e la stessa integrità biopsichica.
Il mobbing si distingue quindi dalle conOTe discriminatorie e dalle molestie contemplate dall'art. 2, co. 3 del D. Lgs. 216/2003 proprio per l'atipicità delle conOTe e dei motivi illeciti ad esse sottese.
Le prime tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. Civ.
6.8.2014 n. 17698) devono comunque risultare poste in essere in modo sistematico e con uno specifico intento lesivo, persecutorio, vessatorio o finalizzato all'isolamento e all'emarginazione della persona nell'ambito lavorativo.
Lo scrutinio sulla fondatezza della domanda risarcitoria della OT.ssa presuppone quindi il Pt_1
riscontro dei suddetti elementi costitutivi dell'illecito, ossia la molteplicità di comportamenti vessatori, la sistematicità e la costanza in un apprezzabile lasso di tempo, l'intenzionalità
persecutoria.
In seconda battuta, vi è altresì la necessità di accertare se tali fatti, ove accertati, siano eziologicamente collegabili – secondo i principi della causalità civilistica – al danno alla salute o alla personalità della OT.sa Pt_1
Le doglianze dell'attrice attengono, nello specifico, ai seguenti fatti che, per comodità espositiva,
vengono riportati secondo il loro ordine cronologico:
- 20 - Tribunale di Treviso
◦ giugno 2019: la OT.ssa pur essendo stata nominata Direttrice regionale dal dicembre Pt_1
2018, subisce una unilaterale e non concordata riduzione della retribuzione (con eliminazione dell'indennità legata alla funzione di direttore regionale): contestualmente, la società le propone l'incarico temporaneo di direttore Coordinatore di Residenza Venezia;
◦ 2 agosto 2019: L'Avv. invia una mail alla Dott.sa affermando che l'incarico di CP_8 Pt_1
Direttrice Regionale era stato conferito in via provvisoria ed era terminato a febbraio 2019. Nella
stessa mail la società convenuta prospetta la possibilità di richiedere la restituzione delle somme versate per indennità di direzione e coordinamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
◦ aprile 2020: la OT.ssa non viene abilitata all'accesso alla piattaforma OPRA per la Pt_1
gestione dei previsionali del personale;
◦14 maggio 2020: la OT.ssa viene estromessa dalla trattativa tra l'Azienda e il Sindacato;
Pt_1
CP_1
◦ 30 giugno 2020: Il Dott. e la Dott.sa effettuano un audit presso la struttura di Persona_5
Casier, all'esito del quale, in data 16 luglio 2020, viene irrogata una prima contestazione disciplinare con sospensione cautelare dal servizio;
◦ 21-22 luglio 2020: viene svolta una due diligence presso la residenza di Casier senza la presenza della Direttrice, perché sospesa;
◦ 29 luglio 2020: la società convenuta emette un provvedimento disciplinare di quattro giorni di sospensione e una seconda contestazione disciplinare.
◦ 6 agosto 2020: Licenziamento.
I fatti di cui sopra non appaiono, tuttavia, avvinti da un evidente ed oggettivo collegamento teleologico di tipo persecutorio, né rendono altrimenti palese una loro malevole strumentalità alla lesione dei diritti e delle personalità della OT.ssa Pt_1
Ed infatti, la principale doglianza – quella relativa all'inopinata soppressione dell'incarico dirigenziale di fatto affidato all'attrice – si scontra con le risultanze dell'istruttoria testimoniale e,
- 21 - Tribunale di Treviso
nello specifico, con le deposizioni dell'avv. (la quale ha confermato che oggetto della CP_8
riunione tenuta a dicembre 2018 fosse quello di una illustrazione ai soggetti interessati di un “test temporaneo” della nuova organizzazione aziendale con l'implementazione della figura dei direttori regionali e che in data 13.5.2019, durante il colloquio individuale di valutazione, sarebbe
“chiaramente emersa la non idoneità della figura dei Direttori Regionali a garantire il corretto ed efficiente andamento delle strutture della ”) e della OT.ssa (la quale ha Parte_5 Per_3
confermato l'allegazione difensiva della convenuta secondo la quale la funzione di Direttore
Regionale era stata attribuita in via temporanea al fine di verificarne l'opportunità di uno stabile inserimento nell'organigramma aziendale italiano ed ha altresì confermato la circostanza dell'avvenuta comunicazione a tutti i direttori che la sperimentazione era cessata a fine febbraio/marzo).
Benché i testimoni e abbiano negato, dal canto loro, di essere mai stati resi Tes_3 Tes_7
eOTi della natura temporanea dell'incarico, resta il fatto che l'operatività di tali figure è
pacificamente cessata prima dell'estate 2019.
Non vi è stato, quindi, un arbitrario esonero da tale incarico della sola OT.ssa bensì una Pt_1
generalizzata riconsiderazione nei vertici aziendali in merito all'opportunità di inserire nell'organigramma tali figure apicali, decisione che non appare certo suscettibile di essere riconOTa ad uno specifico intento lesivo, direttamente e unicamente rivolto contro l'attrice.
La ipotetica sussistenza di un vero e proprio animus nocendi in capo all'amministrazione della società convenuta si pone poi in evidente contrasto logico con la documentata offerta all'attrice,
nell'ottobre del 2019, di un incarico supplementare di Responsabile dello Sviluppo Strategico del
Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino) cui sarebbe conseguita la corresponsione di una indennità di funzione aggiuntiva di € 1.000 euro lordi mensili, identica a quella riconosciuta per l'incarico di Direttore Regionale (cfr. doc. 8 fasc. convenuta).
- 22 - Tribunale di Treviso
Tale offerta, che si colloca cronologicamente nel pieno del periodo in cui, nella prospettazione attorea, avrebbe tenuto conOTe mobbizzanti nei confronti dell'attrice, dimostra invece come CP_1
la società abbia cercato di soddisfare le aspettative, quantomeno economiche, della OT.ssa Pt_1
L'assenza di un contegno persecutorio della datrice di lavoro emerge anche dalla rinuncia a ripetere le indennità versate per errore nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
L'esclusione dell'attrice dall'accesso alla piattaforma aziendale OPRA ed il suo mancato coinvolgimento nella procedura di raffreddamento della vertenza sindacale con i lavoratori costituiscono fatti di per sé privi di una obbiettiva rilevanza indiziaria a dimostrare un deliberato intento di isolare la lavoratrice.
Appaiono, anzi, più che plausibili e ragionevoli le giustificazioni offerte dalla convenuta, la quale ha riferito che l'esclusione della Dott.ssa dal tavolo convocato dal Prefetto di Treviso per la Pt_1
procedura di raffreddamento della vertenza sindacale corrispondesse alla prassi interna di affidare la gestione delle vertenze alla Direzione Affari Legali e che l'inserimento della vicedirettrice di struttura in luogo dell'attrice nella piattaforma OPRA era motivato dalla volontà di non Tes_4
aggravare di ulteriori incombenze la Dott.ssa spesso assente per malattia e, come dalla Pt_1
stessa chiaramente ammesso nei propri scritti difensivi, particolarmente affaticata dal carico di lavoro.
Quanto alle contestazioni di natura disciplinare mosse alla OT.ssa , risulta provato per Pt_1
tabulas che le stesse, lungi dal costituire pretesti fittizi finalizzati a mettere in difficoltà e indurre la lavoratrice alle dimissioni, erano state precedute da segnalazioni ed eventi che hanno inOTo la società (specie a fronte di precedenti indici di gradimento particolarmente elevati) a vagliarne con attenzione e prudenza fondatezza e rilevanza, quali la lettera anonima dei famigliari degli ospiti
Con della struttura e l'analoga segnalazione del prof. il quale, dopo aver scritto una mail CP_5
al OT. Thibault J. Sartini lamentando l'inadeguatezza del trattamento ricevuto dalla madre anziana,
si era addirittura determinato a ritirare quest'ultima dalla struttura.
- 23 - Tribunale di Treviso
Non appare quindi conOTa vessatoria l'aver svolto tale attività d'indagine e di riscontro di dette segnalazioni con modalità riservate e senza contraddittorio con l'interessata, poiché il coinvolgimento di quest'ultima, anche in ragione delle problematiche relazioni e dei profili di conflittualità emersi con i sottoposti, avrebbe rischiato di comprometterne l'esito.
D'altro canto, l'attrice ben avrebbe potuto offrire le proprie giustificazioni una volta resa eOTa
delle contestazioni che le erano state rivolte e tuttavia la medesima non ha sostanzialmente preso posizione al riguardo, limitandosi ad una generica e indiscriminata negazione di tutti gli addebiti
“siccome privi di fondamento e frutto di evidente malafede” (cfr. doc. 17 fasc. convenuta).
Quanto al licenziamento disciplinare, l'ordinanza di questo tribunale del 27.7.2021, pur ritenendo che gli addebiti ascritti alla odierna attrice (scarsa disponibilità al dialogo e atteggiamento denigratorio nei confronti del personale;
mancata o tardiva comunicazione agli infermieri di alcune informazioni cliniche rilevanti relative agli ospiti) non fossero di gravità tale da giustificare il licenziamento, ha comunque escluso che il licenziamento fosse motivato da un intento ritorsivo,
riconoscendo che vi fossero comunque delle conOTe disciplinarmente rilevanti, seppur di entità
non così grave da ledere il vincolo fiduciario e giustificare la sanzione espulsiva.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve escludersi la sussistenza nell'an della obbligazione risarcitoria vantata dalla OT.ssa per i presunti atti persecutori che lamenta di Pt_1
aver subìto.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive correlate al conferimento dell'incarico di Direttore Regionale, si rileva che nel presente giudizio,
diversamente da quanto richiesto con il ricorso di cui alla causa iscritta al R.G. 93/2020, l'attrice non ha svolto alcuna domanda finalizzata al riconoscimento della qualifica dirigenziale.
In assenza di una espressa domanda di accertamento del conseguimento alla qualifica superiore, non
è dunque possibile riconoscere al lavoratore l'acquisto in via definitiva del diritto al corrispondente
- 24 - Tribunale di Treviso
trattamento economico e alla sua irriducibilità, rendendo così ultronea ogni indagine in ordine alla durata di espletamento effettivo delle mansioni superiori.
Tra l'altro, va rammentato il principio, senz'altro pertinente al caso in esame, per cui
“L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché aOTata dopo la detta assegnazione,
idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento;
tale scelta non é sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 cod.
civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 2836 del 05/02/2009).
Infine, quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 9.150,00
vantato a titolo di bonus per l'anno 2019, va rammentato l'orientamento giurisprudenzale per cui
“compete al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto spettante, l'onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda. In particolare, è evidente come la parte che chieda comunque il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all'andamento dell'azienda” (v.
Tribunale di Milano, 24/7/2019).
Nel caso di specie, la clausola contrattuale in vigore (cfr. doc. 1 fasc. parte attrice), non ancorava il diritto al bonus a parametri determinati e oggettivi, bensì “al raggiungimento, nel trimestre di riferimento, di determinati prefissati obbiettivi di qualità e di risultati economici/operativi nell'ambito della Struttura a Lei affidata”.
Si tratta di una indicazione del tutto generica, che attribuiva al datore di lavoro ampia discrezionalità nel riconoscere o meno tale emolumento.
- 25 - Tribunale di Treviso
Benché dai documenti di causa si evince che le valutazioni complessive erano determinate dalla sommatoria di punteggi attribuiti alle singole voci riportate in apposite “griglie valutazione qualità
percepita” non risulta che vi fosse alcuna predeterminazione dei criteri da applicare per l'attribuzione dei punti.
L'attrice, che era onerata di indicare esattamente i criteri stabiliti per l'erogazione del bonus e di dimostrare l'effettivo conseguimento degli specifici obiettivi di qualità e/o economici, si è in realtà
limitata a contestare la congruità della valutazione resa con l'audit del 10.9.2019, perché
prevalentemente basata sulla valutazione soggettiva di area e non, invece, sui risultati dei questionari proposti ai famigliari degli ospiti della struttura (c.d. barometro di soddisfazione – doc.
48 fasc. parte attrice).
Inoltre, la OT.ssa omette di considerare di aver contribuito ad indicare per il 2019 un piano Pt_1
di azione con relative azioni correttive, circostanza questa implicitamente indicativa della avvenuta ricognizione di criticità e di aspetti da migliorare nella gestione della struttura e che induce a ritenere non manifestamente irragionevole e sproporzionato il minor punteggio attribuito all'esito dell'audit del settembre 2019.
In definitiva, nessuna delle domande attoree può trovare accoglimento.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
il tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la OT.ssa alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 6.699,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 13/02/2025
- 26 - Tribunale di Treviso
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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