Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8268 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata in [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), n.q. di coniuge ed erede del defunto , nato in C.F._1 Per_1
Romania il 23.05.1959 e deceduto in Palermo, in data 29.11.2016, elettiva- mente domiciliata in Palermo, Via R. Wagner, 12 presso lo studio dell'Avv.
Vigneri Antonino e Maria Gabriella Scimè, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
OP
(P.I. ), in persona del le-
[...] P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piaz- za Nicola Leotta, n. 4 presso lo studio dell'Avv. Rizzotto Caterina, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del
29/10/2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del giudizio.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , n.q. Parte_1
di coniuge ed erede del defunto , nato in Romania in [...] Per_1
[...]
per l'errato OP
trattamento sanitario prestato al congiunto ed esitato nel suo decesso e pro- nunciane la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ju- re proprio e jure successionis, provocati dalla negligenza ed imperizia della struttura sanitaria.
Segnatamente, ha esposto che il decesso del congiunto era stato causato dall'inadempimento della Struttura ospedaliera convenuta all'obbligo della corretta applicazione delle misure di prevenzione dell'insorgenza e della tra- smissione delle infezioni nosocomiali correlate all'assistenza, patite dal pre- detto nel periodo della sua degenza presso l'Azienda ARNAS Civico ed, altre- sì, da scelte diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche negligenti e imprudenti dei suoi sanitari ed ha invocato le risultanze della relazione medico legale di parte a firma dei dott. , specialista in medicina legale e Persona_2
delle assicurazioni, e specialista in malattie infettive, a Persona_3
sostegno del nesso eziologico tra le prestazioni sanitarie offerte dalla CP_1
convenuta ed il decesso del congiunto.
, n.q. di coniuge ed erede di ha, quindi, concluso Parte_1 Per_1
chiedendo al Tribunale di «in via preliminare, in rito - ritenere e dichiarare
l'inapplicabilità al presente giudizio della legge , e per l'effetto rite- CP_2
nere e dichiarare la procedibilità della presente azione, in conseguenza dell'esito negativo del procedimento di mediazione n. 43/2021. nel merito ac- certare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218, 1228, 1176, comma 2, e
2043 c.c. dell' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...]
del decesso del Sig. ovvero, in subordine, per la perduta possibilità Per_4
- 2 - di chance di sopravvivenza dello stesso, e, per l'effetto, condannare l'Azienda
Ospedaliera ARNAS Civico Di Cristina Benefratelli di Palermo medesima al ri- sarcimento dei “danni tutti”, patrimoniali e non patrimoniali, sia iure heredita- tis per danno terminale biologico e da agonia subiti dal de cuius, sia iu- Per_5
re proprio per danno non patrimoniale da perdita parentale e per danni patri- moniali emergente e da lucro cessante;
in subordine iure hereditatis per danno da perdita di chance di sopravvivenza e biologico terminale e iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale e per danni patrimoniali;
nella misura indicata in atto di citazione o in quella maggiore o minore il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, con rivalutazione monetaria dall'evento alla sentenza, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi. Con salvezza di ogni altro diritto»
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'
[...]
Controparte_4
(d'ora in avanti, per semplicità A.R.N.A.S.) ed ha contestato la fonda-
[...]
tezza della domanda ed escluso profili di colpa nell'operato del proprio per- sonale, sostenendo che dall'analisi della documentazione sanitaria emergeva che le gravi patologie da cui era affetto il paziente, e segnatamente, il diabete mellito e le gravi complicanze macro e micro angiopatiche (a livello cardiaco, renale ed agli arti inferiori) avevano determinato la necrosi dell'arto inferiore sinistro e l'associazione di diffusa aterosclerosi e la grave infiammazione ave- vano causato una condizione di intensa immunodepressione, favorendo l'instaurarsi di una sepsi non responsiva alle procedure chirurgiche ed ai trattamenti sanitari praticati.
Alla luce di ciò, ritenuto che nessun inadempimento potesse essere adde- bitato alla struttura ospedaliera che aveva posto in essere tutte le procedure prescritte per la prevenzione delle infezioni in sala operatoria e durante la
- 3 - degenza, con conseguente esonero da ogni responsabilità, l'A.R.N.A.S., dopo avere contestato anche nel quantum le pretese attoree, ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare tutte le domande di parte avversa perché infondate, assolvendo l'Arnas da tutte le pretese risarcitorie azionate nei suoi confronti;
− ritenere e dichiarare che non sussiste responsabilità alcuna dell'Arnas Civico e/o dei suoi ausiliari;
− ritenere e dichiarare non dovuti i danni pretesi ex adverso;
− ammettere quei mezzi di prova che l'istante si ri- serva di indicare ed articolare;
− condannare parte avversa alle spese, compe- tenze ed onorari del presente giudizio».
Istruita a mezzo della produzione documentale e dell'indagine medico lega- le affidata al collegio peritale comporto dai dott. Prof. Persona_6
Medico Chirurgo Specialista Infettive e dott. CP_5 Persona_7
e delle Assicurazioni, con prov-
[...] Controparte_6
vedimento del 06/11/2024 reso all'esito dell'udienza del 29/10/2024 svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione.
L'inquadramento della responsabilità della struttura ospedaliera e la colpa dei sanitari.
Tanto premesso, avendo l'attrice agito sia per conseguire, iure successio- nis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spet- tati al congiunto, sia per essere ristorata del danno patrimoniale e non pa- trimoniale subito iure proprio, si rendono necessarie alcune brevi considera- zioni relativamente al titolo della responsabilità dell'ente ospedaliero e al re- gime probatorio conseguentemente operante, non essendo applicabili ratione temporis alla fattispecie per cui è causa le norme di carattere sostanziale in- trodotte dalla legge n. 24/2017 di cui la Suprema Corte (sent. 28994/2019) ha escluso, in mancanza di apposita disciplina transitoria, l'applicazione re- troattiva ai fatti accaduti anteriormente alla sua entrata in vigore (1° aprile
- 4 - 2017).
E' principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente dece- duto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iu- re proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rap- porto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricove- rato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contrat- to", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass.
14258/2020; 11320/2022).
Ed infatti, come osservato dalla Suprema Corte, il campo di applicazione del “contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi” deve essere circo- scritto, nell'ambito della responsabilità medica, al solo sottosistema in cui vengono in rilievo quelli che, in lingua inglese, vengono definiti “wrongful birth damages”, sicchè al di fuori di queste ipotesi l'azione per la perdita o lesione del rapporto parentale è di natura aquiliana (in senso analogo, Cass.
14615/2020; 21404/2021).
Pertanto, rispetto alle pretese azionate jure proprio, l'onere probatorio de- gli attori si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aqui- liana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la colpa del personale sanitario, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, per i danni che si assumono subiti direttamente dal paziente e
- 5 - che i superstiti reclamano iure successionis, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura;
b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass.,
3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007,
n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamen- te consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa infatti sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, come detto, dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass. 10812/19 nonché, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass.,
12/10/2018, n. 25374; Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 6/6/2014, n.
12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590).
Il riparto dell'onere probatorio è, quindi, retto in tal caso dai medesimi cri- teri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, re- stando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
Il nesso causale.
E però, nelle obbligazioni c.d. di comportamento, non ogni inadempimento
è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del dan- no, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno
- 6 - (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577).
Pertanto, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad al-legare un inadempimento, quale che esso sia, ma de- ve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla pro- duzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempien- ze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produ- zione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875).
È stato altresì precisato che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occor- rendo altresì, il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causa-le dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valuta- zione nei termini del cd “più probabile che non “. (Cass. Civ. Sez. III Ordi- nanza 23.8.2018 n.21008).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medi-co e il pregiudizio di cui chiede il ri- sarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine
- 7 - dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato de- terminato da causa non imputabile (cfr. in questi termini anche Cass.
28991/2019).
In ogni caso l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”, infatti “In tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt.
40e 41 cod. pen. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nonché dal crite- rio della cosiddetta causalità adeguata sulla base della quale, all'interno del- la serie causale occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili, ferma restando peraltro la di- versità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la re-gola della prova oltre ogni ragio- nevole dubbio.
Ne consegue con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo ca- noni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice accertata l'omissione di ta- le attività può ritenere in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissio- ne sia stata causa dell'evento lesivo e che per converso la condotta doverosa
- 8 - se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass.
Civ. Sez. III 8.7.2010 n.16123).
Il caso di specie.
Ciò premesso, deve darsi conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica espletata, compendiata nella relazione depositata dai CC.TT.UU. nominati, i quali, attraverso un accurato studio della documentazione clinica, hanno re- datto la relazione di consulenza seguendo un iter logico scevro da contraddi- zioni e imprecisioni e, dopo avere ricostruito gli accadimenti che hanno por- tato al decesso di , effettuata una esaustiva disamina di carattere Per_4
generale, corredata da dettagliata bibliografia, hanno riferito che « , Per_4
cinquantasettenne all'epoca della vicenda in esame, era affetto da una pluri- patologia (diabete mellito di tipo I con grave insufficienza arteriosa a carico de- gli arti inferiori e retinopatia diabetica, piede diabetico, insufficienza renale cronica di grado elevato, cardiopatia coronarica in soggetto già operato per by- pass aortocoronarico, ipertensione arteriosa)» ed «è andato incontro a plurime infezioni, tutte di natura ospedaliera».
Il Collegio in relazione, in particolare, al piede diabetico ha precisato che esso rappresenta «una delle più frequenti complicanze del diabete mellito do- vuta alle alterazioni metaboliche della malattia che conducono allo sconvolgi- mento della morfologia delle pareti arteriose e alle manifestazioni ischemiche che ne derivano;
al tempo stesso, la malattia diabetica determina lesioni dei nervi periferici la cui presenza non può che complicare il quadro patogenetico.
A tali alterazioni vascolo-nervose conseguono turbe trofiche a carico della cute
e le pressoché ineluttabili infezioni che, inizialmente superficiali, tendono ad estendersi ai piani profondi, fino ad interessare le strutture ossee e ad imporre
l'amputazione».
All'atto dell'ingresso di presso l'A.R.N.A.S. di Palermo «la malattia era sta-
- 9 - diabile come “forma moderata” (IDSA) o al “livello 3” (IWGDF)» e, sotto l'aspetto microbiologico, «in occasione dell'intervento per l'asportazione del IV dito e della falange distale del II (08.09) dai frammenti ossei sono stati isolati
CC EU e IN AU;
tale reperto testimonia
l'esistenza di una osteomielite, verosimilmente acuta (vedi oltre), a carico dei segmenti ossei asportati».
A parere del Collegio «Non è possibile esprimersi con assoluta certezza circa il luogo ove tale infezione è stata contratta;
se, cioè, il contagio si sia verificato
a Bucarest, nel corso della degenza presso il reparto di Nefrologia tra il 12 e il
20.08.2016, ovvero all'interno dell'ARNAS di Palermo, al cui Pronto Soccorso
si è recato a circa quarantotto ore di distanza dalla dimissione (ore Per_4
12:01 del 22.08.2016) e da cui è stato ricoverato nell'UO di Medicina Generale
2 (23.08.2016). Tuttavia alcuni riscontri ci inducono a ritenere più probabile che il fatto si sia verificato nel corso del primo ricovero».
I CC.TT.UU. hanno, infatti, osservato che «dalla relazione descrittiva della visita specialistica eseguita il 22.08.2016 presso l'Ambulatorio di Piede Diabe- tico dell'ARNAS emerge che, a parte la “gangrena umida” a carico del II e del
IV dito del piede sinistro, l'estremità era edematosa, arrossata e calda al ter- motatto;
segni questi che denunciavano l'esistenza di una flogosi di verosimile natura infettiva. L'ipotesi era in pari data supportata dal riscontro di leucocito- si (12.230/mmc), che a distanza di due giorni (24.08.2016) si sarebbe incre- mentata (14.310/mmc), e dall'elevazione della PCR (4,89 mg/dl). Al riguardo un commento merita la negatività dell'esame colturale del materiale prelevato mediante tampone dell'ulcera a carico del piede sinistro (24.08.2016) che, per quanto inusuale, non esclude l'esistenza dell'infezione» per l'insufficiente «at- tendibilità dei risultati ottenuti dai “tamponi” della ferita» in luogo di un pre- lievo del materiale biologico mediante courettage o scraping.
- 10 - A parere del Collegio «Quanto precede dimostra con ragionevole grado di probabilità che: a) nei primi giorni del suo ricovero presso l'ARNAS di Palermo
era già affetto da osteomielite del II e del IV dito del piede sinistro, Per_4
b) che l'infezione era dovuta a CC EU e ad IN AU. Inoltre, in considerazione del fatto che la radiografia standard non
è in grado di evidenziare le alterazioni morfologiche ossee della fase acuta del- le osteomieliti se non dopo qualche settimana dall'esordio della malattia
(Sommeville et al, 2023), la negatività dell'esame radiografico del 26.08.2016 induce a ritenere che la localizzazione ossea si fosse realizzata non più di un paio di settimane prima».
Orbene, i Consulenti hanno rilevato che «All'atto del ricovero in Medicina
Generale 2 (23.08.2016) come detto è stata iniziata la somministrazione di
per via parenterale e il giorno seguente è stato eseguito tampone Per_8
sull'ulcera del piede sinistro» ed hanno precisato che «alla dimissione l'esito dell'esame colturale dell'08.09.2016 non era ancora pervenuto».
A parere del Collegio «Tale modus operandi è criticabile. Le linee guida sull'argomento concordano sul principio che nei pazienti stabili (ed Per_4
lo era) l'inizio della terapia antibiotica debba avvenire solo dopo aver acquisito
l'esito degli esami colturali;
ciò al fine di evitare l'interferenza dell'attività anti- batterica che tale classe di farmaci esercitano sui batteri eventualmente re- sponsabili dell'infezione. In alternativa, qualora le condizioni cliniche del pa- ziente lo dovessero richiedere, la somministrazione di tali specialità può essere avviata in via empirica ma, anche in questo caso, solo dopo aver effettuato i prelievi per le indagini microbiologiche;
tale terapia dovrà essere in grado di
“coprire” i microrganismi potenzialmente in causa (…) e tener conto della pos- sibile loro antibioticoresistenza».
Ed invece, come già osservato, al de cuius è stata somministrata terapia
- 11 - antibiotica con la cui efficacia «nei confronti di alcuni di tali pato- Per_8
geni è notoriamente modesta, se non del tutto assente, per cui il suo impiego sarebbe stato giustificato solo se in associazione con altri antibiotici (es.
l'amikacina). L'aver iniziato la somministrazione del farmaco prima del prelie- vo del materiale biologico per le colture ha verosimilmente contribuito a deter- minarne la negatività. L' è stato sostituito col in occasione Per_8 CP_7
della visita ambulatoriale presso l'Ambulatorio di Piede Diabetico dell'ARNAS
Civico di Palermo in data 15.09.2016 ed è stata ovviamente assunta dopo che il Medico aveva preso visione dell'esame colturale del 24.08.2016 che era ri- sultato positivo per CC EU e per IN AU, quest'ultimo germe resistente al co-timossazolo. Pertanto, è incomprensibile cosa abbia spinto il sanitario a trascurare l'esigenza di associare l'unico anti- biotico risultato attivo nei suoi confronti, la colistina, che, peraltro sommini- strabile esclusivamente per via endovenosa, avrebbe richiesto il ricovero.
La successiva comparsa di febbre, dolore all'arto inferiore sinistro, contra- zione della diuresi, elevazione della creatininemia, leucocitosi e l'incremento della PCR ed, in ultima battuta, l'aggravamento delle condizioni generali che di lì a due giorni, avrebbe costretto a ricorrere ancora una volta al Per_4
Pronto Soccorso dell'ARNAS, ad avviso del Collegio, «è riconducibile alla man- cata somministrazione della colistina e, di conseguenza, al mancato tratta- mento dell'infezione da IN AU».
Nel corso della degenza presso il suddetto reparto tra il 21.09 e il
21.11.2016 e, segnatamente «Il 31.10.2016 ha accusato improvvisi Per_4
dolore toracico e dispnea con un aspetto elettrocardiografico suggestivo di ischemia miocardica che ha opportunamente condotto al suo trasferimento in
UTIC, ove il trattamento con furosemide e nitroglicerina ha rapidamente de- terminato il miglioramento del quadro clinico. Tuttavia gli esami di laboratorio
- 12 - hanno dimostrato una notevole leucocitosi (20.320/mmc) e, il giorno seguente un episodio di desaturazione. Pertanto è stato intubato, trasferito in Rianima- zione e sottoposto a TAC del torace che ha evidenziato un quadro radiografico compatibile con polmonite bilaterale e pleurite consensuale».
A parere del Collegio «In definitiva all'inizio del mese di novembre 2016
Perso l' era affetto da sepsi, da severa infezione di piede diabetico (vedi sopra) e da polmonite ospedaliera il cui agente eziologico è individuabile in CP_8
sensibile alla sola Colistina;
(…) Dall'01.11.2016 la terapia antibiotica è
[...]
consistita nella somministrazione del Klacid, di lì a breve (03.11.2016) sostitui- to con il Tygacil e con il RR. Tale nuova strategia terapeutica ha seguito
l'esito degli esami colturali su VC e su sangue dell'01.11.2016, risultati posi- tivi, il primo a un ceppo di CC haemolyticus e, rispettivamente, il secondo a uno di CC ER;
il RR sarebbe stato sosti- tuito con la una volta acquisito l'esito della coltura da broncoaspirato CP_9
da cui, tra l'altro, era stato isolato un ceppo di A. AU sensibile esclusi- vamente a detto farmaco, unitamente a Pseudomonas aeruginosa esente da antibioticoresistente e a Candida albicans».
Il Collegio peritale ha, altresì, posto l'accento «sul contemporaneo riscontro di S. ER da sangue periferico (01.11.2016), indice di batteriemia, e di
S. IC da VC (catetere venoso centrale n.d.r.); tali isolamenti sono oggettivamente contrastanti e fonte di perplessità in quanto ci si sarebbe dovu- ti attendere che il medesimo microrganismo fosse riscontrato in entrambi i campioni» e ha osservato che «è notorio che nei portatori di VC la positività delle emocolture può essere dovuta a una “semplice” batteriemia, ovvero a una infezione del device. Le due entità possono essere discriminate procedendo al- la simultanea coltura di due campioni ematici, l'uno prelevato attraverso il
VC, l'altro da sangue periferico. Nel caso di una batteriemia l'indagine risul-
- 13 - terà positiva per il medesimo microrganismo e con la medesima carica microbi- ca in entrambi i campioni;
nel caso della batteriemia con VC infetto (da ora
) e ferma restando la identicità OP0
del batterio isolato, il campione da VC dovrà possedere una carica significa- tivamente maggiore o positivizzarsi più precocemente di quanto sia avvenuto nel campione ottenuto dall'accesso periferico».
A parere dei CC.TT.UU., «è lecito sostenere che se, da un lato, i sanitari
Perso dell'ARNAS Civico di Palermo hanno avuto il sospetto che nel de cuius sig. fosse in atto una CRBSI e hanno seguito una procedura corretta, dall'altro non hanno considerato che la positività per uno dei due stafilococchi (o per en- trambi) potesse essere frutto di contaminazione del campione inviato in labora- torio e non hanno ripetuto l'esame, limitandosi a modificare la terapia (RR
+ Tygacyl)», mentre sarebbe «stato prudente attenersi a quanto raccomandato dalle linee guida IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2009»
Anche sotto l'aspetto della terapia antibiotica praticata, il Collegio ha os- servato criticamente che «Come già segnalato, il 02.11.2016 pre- Per_4
sentava un'infezione di piede diabetico, una polmonite nosocomiale bilaterale la cui eziologia all'epoca era ancora ignota e una possibile, ma non meglio pre- cisabile, CRBSI forse da CoNS resistenti ai carbapenemi. Ne discende che
l'impiego del RR (un antibiotico carbapenemico) non avrebbe potuto sortire alcun effetto sulla eventuale CRBSI ma, forse, solo sulla polmonite di cui anco- ra non si conosceva l'eziologia. Inoltre scorretta è stata la somministrazione del Tygacil che, per quanto attivo in vitro sui CoNS, in vivo non è indicato nella terapia delle batteriemie» e sarebbe stato, invece, «corretto somministrare un altro antibiotico, ad esempio la Vancomicina, associata alla Colistina».
Dopo qualche giorno «resosi disponibile l'esito della coltura sul broncoaspi- rato, il RR è stato correttamente sostituito con la e tale strategia CP_9
- 14 - terapeutica ha determinato la risoluzione radiografica della polmonite bilatera- le» ed il «22.11.2016 sono state inviate in laboratorio le punte dei VC rimossi dalla vena succlavia e da quella femorale che sono risultati positivi (…), il pri- mo per S. ER sensibile a Daptomicina, Rifampicina, Vancomicina,
Acido Fusidico, Fosfomicina, Linezolid, Tigeciclina, Trimeto- prim/Sulfametossazolo, il secondo per K. pneumoniae sensibile alla Colistina
e alla Fosfomicina, e per P. IR sensibile alla Amikacina, al Ceftazidime, al Meropenem».
A parere del Collegio, «tali isolamenti, non accompagnati da emocolture da sangue periferico, sono di fatto privi di partica utilità».
In pari data «è stato eseguito un tampone sulla ferita chirurgica al terzo in- feriore della coscia sinistra che è risultato positivo (…) per EB pneumo- niae sensibile a , Fosfomicina, , per US IR sen- CP_9 Per_9
sibile a , Ceftazidime, Ertapenem, , Per_9 Per_10 Persona_11
bactam e per EN stuartii sensibile ad , Ertapenem, Merope- Per_9
nem; in pari data da un analogo esame è stata isolata la sola P. stuartii».
Il Collegio, premesso quanto già affermato «in merito alla incerta attendibili- tà della tecnica diagnostica adottata» ha osservato, tuttavia, che «nel caso in specie l'aver isolato il medesimo microrganismo (P. stuartii) in due colture a di- stanza di tre giorni può autorizzare l'ipotesi che fosse proprio esso il respon- sabile dell'infezione del sito chirurgico».
Infine, i CC.TT.UU. hanno riservato una considerazione finale alla sepsi, da cui il paziente era affetto sin dai primi del mese di novembre 2016 e «defi- nita come un'anomala risposta da parte dell'organismo a un'infezione sistemi- ca;
la sindrome che ne deriva rappresenta un'emergenza clinica che spesso conduce a morte chi ne è affetto (…).
Tenuto conto delle line guida finalizzate alla standardizzazione delle pro-
- 15 - cedure diagnostiche e terapeutiche della sindrome vigenti all'epoca dei fatti in esame, i Periti hanno riferito che «Nella gestione della sepsi è di fondamen- tale importanza la tempestività nella diagnosi e nella terapia. Per quel che ri- guarda gli aspetti diagnostici del processo infettivo, questi devono essere rivol- ti all'individuazione della sua sede e dell'agente eziologico. Per quel che ri- guarda il primo aspetto, a parte quanto emerge dall'esame clinico del paziente, fondamentale è il ricorso alla diagnostica per immagini mentre circa il secondo imprescindibili sono gli esami colturali da eseguirsi sul materiale biologico e/o sui tessuti prelevati dal sito infetto e, in ogni caso, anche sul sangue periferico;
gli esiti sono disponibili in tempi variabili in rapporto con la carica microbica e con le caratteristiche biologiche dei singoli microrganismi. Recentemente è an- dato sempre più diffondendosi il ricorso alle tecniche di amplificazione genica
(PCR – Polymerase Chain Reaction) che sono in grado di fornire risultati affi- dabili nel giro di poche ore. La terapia antibiotica deve essere avviata o modi- ficata con la massima urgenza e, comunque, solo dopo aver eseguito i prelievi per le indagini microbiologiche;
in attesa degli esiti delle colture questa dovrà fondarsi su criteri empirici e in ogni caso dovrà essere in grado di aggredire il maggior numero possibile di patogeni mentre, una volta acquisiti i relativi dati dal laboratorio, essa dovrà essere adeguata a quanto rilevato dall'antibiogramma. Accanto alla terapia antinfettiva non deve trascurarsi quella mirata alla correzione dei disordini metabolici e vasomotori che sono la diretta conseguenza della sepsi;
in particolare, in caso di evoluzione verso lo shock devono associarsi le amine vasoattive, la dobutamina o, meglio, la no- radrenalina».
Nella specie, il Collegio ha osservato che «nessuna emocoltura è stata di fatto effettuata nel corso della sepsi. In effetti, il 22.11.2016, quando si è regi- strata “ipotensione severa” che ha richiesto l'inizio della somministrazione di
- 16 - dobutamina, chiaro indice di shock settico, sono state richieste emocolture la cui esecuzione è stata però incomprensibilmente subordinata al riscontro di una temperatura corporea di almeno 38° C (vedasi il diario infermieristico); emocolture che sarebbero state effettuate solo la mattina del 26.11.2016 e i cui esiti non sono presenti negli atti. Tali omissioni non hanno consentito di in- dividuare l'eziologia della sepsi e, di conseguenza, la terapia antibiotica è sta- ta condotta seguendo criteri esclusivamente empirici».
Sulla scorta degli accertamenti compiuti i CC.TT.UU. sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
Perso «a) alla data del 22.08.2016, quando è stato ricoverato presso la UO di dicina Generale 2 dell'ARNAS Civico di Palermo, era affetto da pie- Per_4
de diabetico da diabete mellito di tipo 1, cardiopatia coronarica già trattata con quadruplo bypass aortocoronarico, arteriopatia periferica a carico degli arti in- feriori, ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica, retinopatia diabeti- ca;
b) il piede diabetico si caratterizzava per la presenza di gangrena umida a carico del 2° e 4° dito del piede sinistro che è risultata attribuibile ad infezione da CC EU e da IN AU, verosimilmente con- tratta nel corso del precedente ricovero presso il reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Bucarest dal 12.08.2016 al 20.08.2016;
c) la terapia antibiotica empirica somministrata nel corso della degenza in
Medicina Generale 2 tra il 22.08 e il 13.09.2016 (Augmentin) non era in grado di eradicare le infezioni da parte dei germi più frequentemente in causa nel piede diabetico;
sarebbe stato prudente associare un farmaco certamente atti- vo sui batteri Gram+ resistenti (ad esempio la Daptomicina) e uno con analo- ghe caratteristiche nei confronti dei Gram- (ad esempio la Amikacina);
d) la terapia prescritta in occasione del controllo ambulatoriale del
- 17 - 15.09.2016 è stata scorretta in quanto il ceppo di A. AU isolato era re- sistente al Co-trimossazolo; in tale occasione sarebbe stato opportuno ricovera- re ed iniziare il trattamento con Daptomicina e Colistina, farmaci Per_4
verso i quali entrambi i ceppi microbici isolati erano sensibili;
tale omissione ha con ogni probabilità determinato l'aggravamento delle condizioni cliniche cui hanno fatto seguito le successive infezioni nosocomiali, la sepsi e il decesso [n.b. enfasi del redattore];
e) nel corso della degenza tra il 21.09.2016 e il 29.11.2016 il de cuius è an- dato incontro ad altre infezioni ospedaliere: una polmonite da A. AU radiograficamente risoltasi dopo terapia con Colistina;
una infezione del sito chirurgico (amputazione dell'arto inferiore sinistro al tratto distale della coscia) sulla cui eziologia non possono aversi certezze a causa della scorretto prelievo del materiale esaminato, ma che a noi sembra doversi individuare in Provi- dencia stuarti;
una batteriemia, forse associata a infezione di VC;
f) a seguito di quanto emerso dagli esami colturali dell'01.11.2016, peraltro di incerta valutazione (vedi sopra), il trattamento (Meropenem + Tigeciclina) è stato comunque scorretto;
g) nulla è possibile affermare con certezza circa l'eziologia della sepsi poiché nessuna emocoltura è stata eseguita fino al 26.11.2016 i cui esiti, verosimil- mente pervenuti dopo il decesso, non sono presenti negli atti;
da tale ingiustifi- cabile ritardo è derivata la necessità di praticare una terapia empirica».
Su tali premesse, rispetto alla rilevanza causale di tali colpevoli omissioni nel determinismo del decesso del paziente, il Collegio è pervenuto alla con- clusione che «pur considerando le preesistenti gravi affezioni di cui al punto a, si ritiene sussistente un nesso di causalità tra le varie condotte censurabili so- pra descritte ascrivibili ai sanitari dell' odierna convenuta ed il deces- CP_1
so di;
fermo restando quanto detto all'inizio delle considerazioni in Per_4
- 18 - merito alle infezioni correlate all'assistenza, non è prodotta documentazione in atti da cui possa evincersi l'applicazione da parte della struttura di cautele specifiche richieste dalla vigente normativa (non sono prodotte attestazioni di centrali di sterilizzazione, ad esempio, o protocolli di prevenzione specifici)».
Ciò posto, se è vero che lo stato di salute e l'età del paziente certamente non consentono di stimare la durata della possibile sopravvivenza, è anche vero che, nel caso concreto, un immediato e corretto intervento sanitario avrebbe evitato in quel momento, l'evento morte concretamente verificatosi.
A tale conclusione si perviene attraverso un giudizio contro fattuale che pone, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il comportamento dovu- to al posto dell'omissione.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato il principio di di- ritto secondo cui «In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evi- tare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da com- piersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del cri- terio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza pro- babilistica, che in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi c.d. probabilità quan- titativa o pasca liana), la quale potrebbe anche mancare o essere in conferen- te, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternati- vi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”(Cass Civ.
III sez. civ. 14.3.2022 n. 8114).
Essendosi, dunque, accertati sia la sussistenza di profili di negligenza e
- 19 - imperizia nell'operato dell' , sia la relazione causale tra il decesso del CP_1
paziente e l'operato dei sanitari, spettava alla convenuta confutare la rico- struzione causale operata nella relazione medico – legale ovvero allegare e provare la causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la peri- ta e diligenze esecuzione della prestazione.
In mancanza, all'A.R.N.A.S. va fatto carico delle conseguenze dannose de- rivatene all'attrice.
I danni risarcibili e la misura del risarcimento.
Danno non patrimoniale jure hereditatis.
Parte attrice ha domandato innanzitutto il risarcimento del danno biologi- co terminale patito dal congiunto, nella sua duplice veste di danno biologico da invalidità temporanea, che la vittima ha patito nel lasso di tempo inter- corso tra la verificazione dell'errore medico fatale e la morte, e di danno cata- strofale, rappresentato dalla sofferenza psichica determinata dalla paura di dover morire ne ha, quindi, invocato la liquidazione secondo le tabelle edite dal Tribunale di Milano.
L'attrice ha, infatti, osservato che, quantomeno dal giorno 31/10/2016 - allorchè è stato inviato in UTIC per dolore toracico e sino al giorno Per_4
23/11/2016 in cui è entrato in shock settico ed è stato soggetto a sedazione farmacologica fino al decesso avvenuto in data 29/11/2016 -, il de cuius ab- bia compreso pienamente l'ineluttabilità della sua fine.
Va allora osservato che il danno biologico, che rappresenta una delle voci descrittive del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione del diritto al- la salute, rientrante tra gli interessi primari della persona costituzionalmente tutelati, secondo la definizione accolta negli artt. 138 e 139 Cod. Ass., estesa ad altri settori dell'ordinamento e mutuata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. S.U. 26972, 26973, 26974/08), è costituito dalla meno-
- 20 - mazione temporanea e/o permanente all'integrità psico – fisica della perso- na, suscettibile di accertamento medico – legale, la quale esplica un'incidenza negativa sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico – relazionali comuni a tutti, indipendentemente da eventuali ripercussioni sul- la capacità di produrre reddito.
È ammessa, quindi la risarcibilità della lesione della salute del danneggia- to, il quale sia poi deceduto, a seguito dei danni subiti a causa dell'evento dannoso, sub specie di danno terminale biologico, purché tra l'evento dan- noso e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo necessario al consolidamento del pregiudizio (temporaneo) all'integrità psico-fisica e all'insorgenza del diritto della vittima al suo risarcimento, trasmissibile iure hereditatis agli eredi (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.870/2008).
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno, il più recente insegna- mento della Suprema Corte è nel senso che siffatta tipologia di danno c.d. terminale è comprensiva di un danno biologico da invalidità temporanea to- tale (che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, purché la vittima sia sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o da lucida agonia) costituita dal patimento interiore e dall'angoscia di massi- ma intensità avvertiti dalla vittima che percepisca coscientemente l'approssimarsi della propria morte: mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità tempora- nea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro- ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso- che sappia tener conto della enormità del pregiudizio
(Cass. Civ., sez. III, 23183/2014).
- 21 - In altri termini, quel che ricorre nel periodo di tempo (apprezzabile) inter- posto tra la lesione mortale e il decesso è il danno biologico stricto sensu (in- teso come lesione del bene salute) (Cass. 22541/17), e a questo, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi – se dedotto e provato anche presuntivamente - un danno morale peculiare, ossia il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – definita, con evidente significa- tività etimologica, agonia – derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus.
Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza del- la morte, il danno non patrimoniale è riconducibile soltanto alla species bio- logica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente, quale ineludibile accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale, che ben può definirsi morale terminale (Cass. 26727/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del
24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13537 del 13/06/2014; 23153 del 17.9.2019).
Nel caso in esame, il danno terminale imputabile all'Azienda convenuta è quello prodottosi nell'arco temporale compreso tra il 15/09/2016 in cui a seguito del controllo ambulatoriale è stata prescritta una terapia scorretta che, “con ogni probabilità determinato l'aggravamento delle condizioni cliniche cui hanno fatto seguito le successive infezioni nosocomiali, la sepsi e il deces- so” ed il giorno del decesso, avvenuto il 29/11/2016, periodo di tempo du- rante il quale è, inoltre, verosimile che il paziente abbia percepito la gravità della propria situazione, acquisito consapevolezza dell'inesorabile progres- sione della propria drammatica condizione verso l'exitus poi intervenuto.
In nessuna parte della cartella clinica, infatti, vi è evidenza della compro-
- 22 - missione delle facoltà sensitive o cognitive del paziente, almeno fino al mo- mento in cui fu sottoposto a sedazione farmacologica, in data 23/11/2016.
Ai fini della liquidazione, le tabelle milanesi – anche nell'edizione aggiorna- ta all'anno 2024 – offrono una definizione omnicomprensiva del danno ter- minale, “tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferen- ziale connesso alla percezione della morte imminente” e una liquidazione uni- taria “onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudi- zio”.
Si liquida, quindi, un importo pari ad € 91.883,00 ottenuto dalla somma dell'importo liquidato per i primi tre giorni, pari ad € 35.247,00 e dell'importo di € 56.363,00, liquidato per i giorni successivi fino al 75mo.
Danno non patrimoniale jure proprio.
Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento del danno parentale, in- teso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in con- seguenza della perdita del marito, deducendo di avere conosciuto il Sig.
[...]
all'età di venti anni, di avere convissuto con il de cuius già dal 1979 Per_4
per poi contrarre matrimonio nel 1999. ha dedotto che i rapporti Parte_1
tra i coniugi erano stati contraddistinti da intenso legame affettivo e da soli- darietà reciproca e che la coppia sia era mantenuta unita, sino al momento del tragico evento.
Va, allora, rammentato che la Suprema Corte sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costitu- zionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al- la lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo diret- tamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi
- 23 - in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenu- to nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e di- retta nel fatto dannoso.
Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti con- giunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la com- promissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plu- rioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. non- ché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno mo- rale (da identificare nel-la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, in- terne ed esterne, di vita quotidiana).
Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità indi- viduale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e
- 24 - ad ogni circostanza del caso concreto, da allegare e provare ( anche presun- tivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio ( Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.9231).
L'onere probatorio dell'effettività e consistenza della relazione parentale - rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'am- piezza e la profondità (ex multis, Cass. 7743/2020) - grava, dunque, sul danneggiato e tuttavia l'intensità del legame può valere come prova presunti- va del pregiudizio, essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fon- date sul normale atteggiarsi delle re-lazioni all'interno della famiglia, specie
(ma non solo) nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una pro- va deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentati- va.
Ebbene, nel caso di specie, incontestato il rapporto di coniugio, nulla in- duce a dubitare della normalità della corrispondente relazione affettiva che, quanto alla posizione del coniuge, era altresì connotata dalla convivenza.
Possono quindi presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco af- fetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo.
Venendo allora ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel fu- turo, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesi- stesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza mora- le, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale
- 25 - complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di me-rito, nel caso di attribuzio- ne congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rap- porto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atte- so che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno pa- trimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le
Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spa-zio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costitui- sce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozio- ne ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma
- 26 - rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla priva-zione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e pro-trarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto-
- 27 - nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne
– sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssima- zione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri stan- dardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizza- zione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i
- 28 - giudici di legittimità, dopo aver preso atto che le “tabelle di Milano” sono an- date nel tempo assumendo una “vocazione nazionale”, poiché recanti i pa- rametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trat- tamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost, le hanno elevate a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equita- tiva del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fatti- specie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn.
5243/14; 23778/14; 20895/14).
È vero, tuttavia, che i parametri previsti dalle tabelle milanesi, a motivo dell'ampiezza di ciascuna “forbice”, lasciavano al Giudice ampia discreziona- lità, esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste.
Per tale ragione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
- 29 - 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005) e ha precisato che la Tabella che, allo stato, assolve alle summenzionate caratteristiche “risulta essere quella di Roma” (Cass. civ. sez. III 29.9.2021 n.26300).
Non può tuttavia trascurarsi che, successivamente, anche il Tribunale di
Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Attribuendo, dunque, a punti 68 (18 in base all'età del con- Parte_1
giunto, 18 in base all'età della vittima,16 per convivenza tra congiunto e vit- tima, 16 in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 per quali- tà/intensità della relazione (valore medio) e moltiplicando il punteggio com- plessivo di 68 per il valore punto di € 3.911,00, si perviene all'importo di €
265.948,00.
Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali, an- dranno prima devalutati alla data del fatto, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del de- naro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro ces- sante provocato dal ritardato pagamento della somma.
- 30 - Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegra- zione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessa- riamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godi- mento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. In assenza di al- legazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio pre- suntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enun- ciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995
(poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n.
5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” origi-
rivalutata di anno in anno. Pt_2
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effet- to della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile varia- zione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla va- riabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano
- 31 - e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis subito sopra indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto e questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarci- mento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad €
100.990,95, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis ed €
292.210,64 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio.
Su tali importi decorreranno interessi nella misura legale dalla decisione al pagamento.
Danno patrimoniale jure proprio.
L'attrice ha chiesto il ristoro del danno patrimoniale emergente inerente alle spese funebri di euro 900,00 (doc. 08), di consulenza tecnica di parte di euro 3.660,00 (doc. 09), per il rilascio della copia della cartella clinica di euro
30,00 (doc. 10), nonché il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdi- ta della contribuzione economica che il marito avrebbe apportato in favore della famiglia nell'arco temporale di almeno dieci anni di aspettativa di vita.
Orbene, al coniuge superstite, va senz'altro risarcito il danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese documentate per un ammontare com- plessivo di € 4590,00 (per sepoltura, consulenza tecnica di parte e rilascio copia cartella clinica), che occorre maggiorare della rivalutazione monetaria dall'esborso all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Quanto al danno patrimoniale per la perdita dei contributi stabilmente apportati dal marito, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Cor- te di Cassazione, “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di
- 32 - persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata
a regole etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumi- bilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risar- cimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal fu- turo rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe de- stinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe ap- portato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che, nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribu- zione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa ricomprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defun- to avrebbe presumibilmente apportato” (Cass. S.U. n. 12564/18; Cass. n.
18490/06, n. 12124/03).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraen- done la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per: (c') un coefficiente di capitaliz- zazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico
- 33 - del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'ali- mentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
(c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere cor- rispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il soste- gno economico.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il danno patrimoniale già verificatosi al momento della decisione con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, invece, assume natura di danno emergente sicché, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio della capitalizzazione soltanto in ordine al danno succes- sivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con ri- guardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve ope- rarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi (Cass. n.
10321/18).
In sintesi, la liquidazione di tale danno va effettuata in via necessariamen- te equitativa (Cass. n. 29830/18), dapprima sommando e rivalutando i red- diti già perduti per il decesso della vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione (trattandosi di danno già verificato), nonché, per il periodo successivo, attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, molti- plicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizza- zione tenendo conto dell'età della vittima e dei superstiti al tempo della liqui- dazione (Cass. n. 9048/18).
- 34 - Nella determinazione di tale pregiudizio occorre adottare un metodo di cal- colo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il dan- no futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta “quota sibi”, ossia della par- te del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, quota che può legittima- mente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni (Cass. n. 10853/12, n. 4186/04, n. 12020/95).
Ebbene, nella specie, l'attrice ha allegato che il marito svolgeva attività di vendita all'ingrosso di articoli medicali e ortopedici, percependo un importo mensile medio netto pari ad euro 1.500,00 circa (cfr. da UNICO 2015 - 2016
e 2017 (doc. nn. 15, 16 e 17) ed ha dedotto di svolgere attività di dipendente part time con un reddito medio di circa euro 10.000,00 annui (cfr. 730 del
201, CU del 2018, CU del 2019 e CU del 2020 doc. nn. 11, 12, 13 e 14).
Può, con rilevante grado di probabilità, ritenersi che provvedes- Per_4
se ed avrebbe provveduto, in maniera costante e durevole, all'elargizione di contributi per la vita familiare e, dunque, anche per le esigenze quotidiane del coniuge.
D'altro canto, alla luce delle gravi patologie da cui era affetto, l'aspettativa di vita indicata da parte attrice in 10 anni, appare del tutto inverosimile, ap- parendo più probabile una aspettativa di vita di cinque anni.
Non vi è, quindi, necessità di procedere alla capitalizzazione con l'applicazione del cd. “montante di anticipazione”, in quanto non si tratta di dover attualizzare un danno patrimoniale futuro, bensì di dover quantificare un danno patrimoniale già verificatosi al momento della presente decisione.
Orbene, può presumersi che almeno € 700,00 mensili (quota utile) sareb- bero stati destinati alle esigenze familiari, con “quota sibi” pari a € 800.000, sicché in un anno il contributo netto sarebbe stato di € 9.100,00 (€700,00 x
- 35 - 13 mensilità) a decorrere dal 29.11.2016 sino al 29.11.2021, per un totale di
€ 45.500,00, somma che può essere incrementata fino ad € 50.000,00 per tener conto, in via equitativa, di rivalutazione e interessi all'attualità, trat- tandosi di debito di valore.
Al pagamento delle predette somme va, quindi, condannata la convenuta soccombente RT
, oltre interessi legali dal-
[...]
la presente decisione fino al soddisfo.
Spese di lite.
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della convenuta soccombente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause ricadenti nello scaglione di riferimento in relazione al decisum, relati- vamente alle fasi di studio e introduttiva e per l'applicazione del coefficiente riduttivo del 30% per le fasi istruttoria e decisionale, stante la natura docu- mentale della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da nei confronti dell' Parte_1
OP
, così decide:
[...]
condanna l' RT
a pagare a parte attrice
[...]
€ 100.990,95, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis ed €
292.210,64 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, il tutto oltre inte-
- 36 - ressi legali dalla decisione al soddisfo;
condanna l' RT
a pagare a parte attrice
[...]
€ 4.590,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre alla rivalutazione monetaria dall'esborso all'attualità e gli interessi legali dalla decisione al soddisfo ed € 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, ol- tre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
condanna l' RT
a rifondere all'attrice le
[...]
spese del giudizio e le liquida in complessivi € 17.484,50 per compensi, oltre
C.U., marca, I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei com- pensi;
pone le spese occorse per l'espletata C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 22/02/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 37 -