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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 17 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
– difeso e rappresentato dall'Avv. Maria Rosaria Liuzzi Parte_1
E difesa e rappresentata dall'Avv. Maria Rosaria Liuzzi Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 02/01/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in Taranto, il giorno 05.04.1986, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 1, serie A, uff. 6, anno 1986; che dall'unione coniugale, nasceva una figlia, , Per_1 oramai maggiorenne;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso che prevede un trasferimento immobiliare. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 23/10/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento di bene immobile ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e dell'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti. Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto, il giorno Controparte_1
05.04.1986, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 1, serie A, uff. 6, anno 1986; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...] in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nel CP_1 successivo accordo che prevede un trasferimento di bene immobile depositato all'udienza del 23/10/2025, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
4. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 17 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
– difeso e rappresentato dall'Avv. Maria Rosaria Liuzzi Parte_1
E difesa e rappresentata dall'Avv. Maria Rosaria Liuzzi Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 02/01/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in Taranto, il giorno 05.04.1986, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 1, serie A, uff. 6, anno 1986; che dall'unione coniugale, nasceva una figlia, , Per_1 oramai maggiorenne;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso che prevede un trasferimento immobiliare. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 23/10/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento di bene immobile ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e dell'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti. Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto, il giorno Controparte_1
05.04.1986, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte 1, serie A, uff. 6, anno 1986; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...] in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nel CP_1 successivo accordo che prevede un trasferimento di bene immobile depositato all'udienza del 23/10/2025, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
4. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi