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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1514/2023 R.G., posta in delibazione all'udienza del
11/09/2025, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, e vertente
T R A
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., e per Parte_1 P.IVA_1
essa la (p.i e c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mastroianni Paolo
attrice
E
(c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_3 CP_1
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._1 CP_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. in CP_3 C.F._3 Parte_3 C.F._4
proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulle minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 [...]
(c.f. ) in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria Parte_5 C.F._7
potestà sulla minore (c.f. ), tutti rappresentati e difesi Persona_2 C.F._8
dall'avv. Sabato Carlo Paduano
convenuti
pagina 1 di 16 (c.f. ) nella qualità di genitore esercente la patria potestà Controparte_4 C.F._9
sulla minore (c.f. ) e (c.f. Persona_2 C.F._8 Parte_6
) nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulle minori C.F._10 Per_1
(c.f. ) e (c.f. ), tutte
[...] C.F._5 Parte_4 C.F._6
rappresentate e difese dall'avv. Sabato Carlo Paduano
convenute
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: Attore: “accogliere la domanda attrice e per l'effetto, per le ragioni su esposte,
accertare la sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria di cui all'art 2901 c.c. e per l'effetto
dichiarare la inefficacia, nei confronti della istante dei seguenti atti: - "Prestazione in luogo Pt_1
di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per Notaio di Cosenza Per_3
del 18.4.2018, rep. N. 67816, racc. n. 17641, trascritto a Cosenza in data 23.4.2018 ai nn.
10060/7917; - "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di
terzo" per Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67817, racc. n. 17642, trascritto a Per_3
Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. 10081/7937; - "Prestazione in luogo di adempimento con
trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. Per_3
N. 67818, racc. n. 17643, trascritto a Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. 10082/7938. Con vittoria di
spese e competenze di lite”.
Convenuti: “disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o difesa in via
pregiudiziale ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori delle minori non
evocate in giudizio e nei confronti degli eredi di . Sempre in via pregiudiziale dichiarare il Persona_4
difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova delle dedotte cessioni di crediti. Dichiarare il
difetto di interesse ad agire. In via gradata statuire l'inammissibilità dell'azione perché avrebbe dovuto
essere azionata l'azione ex art. 2467 comma 2 cc. In subordine ordinare a parte attrice la produzione
in giudizio dei contratti di fideiussione al fine di instaurare il contraddittorio delle parti sull'eventuale
carattere abusivo delle clausole ivi contenute;
ove una tale abusività sia rilevata, assegnare ai
convenuti il termine quaranta giorni, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo per fare
pagina 2 di 16 valere – solo ed esclusivamente – il carattere vessatorio delle clausole contrattuali incidenti sul credito
oggetto di ingiunzione, con sospensione del presente giudizio. In subordine statuire l'esenzione dalla
revocatoria ex arft. 2901 comma 3 cc quale adempimento di debito scaduto. In via ancora più gradata
nel merito dichiarare infondata la domanda per inesistenza o mancata prova dei requisiti ex art. 2901
cc. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore che dichiara di averle
anticipate, da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali medi per lo scaglione indeterminabile in
€. 14.103,00 oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”.
Convenute: “disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o difesa in via
pregiudiziale cancellare la causa dal ruolo ex artt. 291 terzo comma e 307 terzo comma cpc,
dichiarando l'estinzione del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nel termine stabilito,
in quanto tale termine ex art. 102 cpc è perentorio e non può essere prorogato e nel termine
assegnato come già statuito da codesto Giudice parte attrice ha prodotto attività nulla. In via
subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di estinzione del procedimento,
sempre in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova delle
dedotte cessioni di crediti e/o previo accertamento della violazione della legge 130/1999 art. 2 comma
6 e art. 106 TUB, e dichiarazione di nullità ex art. 1418 comma dell'accordo negoziale di conferimento
dei poteri di rappresentanza da a Dichiarare il difetto di Pt_1 Parte_2
interesse ad agire. In via ancora più gradata aderendo alle conclusioni degli altri convenuti statuire
l'inammissibilità dell'azione perché avrebbe dovuto essere azionata l'azione ex art. 2467 comma 2 cc.
In subordine ordinare a parte attrice la produzione in giudizio dei contratti di fideiussione al fine di
instaurare il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole ivi contenute;
ove
una tale abusività sia rilevata, assegnare ai convenuti il termine quaranta giorni, per proporre
opposizione avverso il decreto ingiuntivo per fare valere – solo ed esclusivamente – il carattere
vessatorio delle clausole contrattuali incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, con sospensione del
presente giudizio. In subordine statuire l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 comma 3 cc quale
adempimento di debito scaduto. In via ancora più gradata nel merito dichiarare infondata la domanda
per inesistenza o mancata prova dei requisiti ex art. 2901 cc. Con vittoria delle spese di giudizio da
pagina 3 di 16 distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore che dichiara di averle anticipate, da liquidarsi in conformità ai
parametri ministeriali medi per lo scaglione indeterminabile in €. 14.103,00 da aumentare del 30% per
parte aggiuntiva difesa rispetto alla prima e quindi la somma di €. 18.333,90 oltre rimborso forfettario
15% ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 20/04/2023, e, per essa Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio in Parte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t., , in proprio e nella qualità di socio accomandatario di Controparte_1 CP_1
, , , e
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_5 Persona_4
in proprio e quale curatore speciale delle minori , e , Persona_1 Parte_4 Persona_2
esercitando l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e chiedendo la dichiarazione di inefficacia degli atti notarili di trasferimento immobiliare meglio descritti nelle conclusioni.
A sostegno della domanda, ha rappresentato che con contratto del 1/06/2020 Banca Popolare Pt_1
di Bari S.p.A. ha ceduto in blocco ad essa attrice un portafoglio di crediti, compreso quello per cui è
causa; che il 31/07/2019 ha acquistato l'intero capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. e che, CP_5
contestualmente UnipolReC S.p.A. ha acquistato da un portafoglio di crediti NPL;
che il CP_5
5/08/2022 essa attrice ha acquistato da UnipolReC S.p.A. i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato in G.U. n. 147 del 20/12/2022; che Banca Popolare di Bari ha ottenuto decreto ingiuntivo n.1201/2015, in danno della debitrice principale e degli obbligati in solido, Controparte_6
, e , per il pagamento della Controparte_1 Parte_5 Parte_3 Controparte_1
somma di € 164.771,48, derivante dalla esposizione del mutuo chirografario n. 7/104/01001435; che con sentenza n. 501/2019 il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il d.i. n. 1201/2015; che Banca Popolare di Bari ha ottenuto decreto ingiuntivo n.1210/ 2015, in danno della debitrice principale e degli obbligati in solido, Controparte_6
, e , per il pagamento della Controparte_1 Parte_5 Parte_3 Controparte_1
somma di € 101.068,47, derivante dalla esposizione dei rapporti di c/c n. 01/104/01009077; che con sentenza n. 2266/2019 il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente pagina 4 di 16 esecutivo il d.i. n.1210/2015; che Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha ottenuto decreto ingiuntivo n.1631/2016, in danno della debitrice principale e degli obbligati in solido, Controparte_6 CP_1
, e , per il pagamento della somma
[...] Parte_5 Parte_3 Controparte_1
di € 54.426,20, derivante dall'esposizione dei rapporti di c/c n. 945578 e da n. 6 ricevute bancarie transitate sul conto anticipi n. 945581 e restituite insolute;
che con sentenza n. 177/2017 il Tribunale di
Cosenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il d.i. n.1631/2016; che essa attrice è venuta a conoscenza del fatto che , mediante una serie di atti di disposizione CP_7
stipulati nella medesima data ed in favore dei propri soci o congiunti, ha depauperato il proprio patrimonio rimanendo, ad oggi, possidente di un solo fabbricato industriale sito in Rende, cat. D/7, in catasto al fg. 36, p.lla 472 sub. 2, gravato da ipoteca volontaria per la somma di € 400.000,00 e da ipoteca giudiziale per € 300.000,00 entrambe iscritte in favore di Controparte_8
In ragione dei predetti decreti ingiuntivi e dei contratti menzionati, dichiara di agire con azione Pt_1
revocatoria ex art. 2901 c.c. affinché venga dichiarata l'inefficacia dei seguenti atti: 1) "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo", a rogito del Notaio
del 18/04/2018, гер. n.67816 e racc. n. 17641, trascritto a Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. Per_3
10060/7917, con il quale ha ceduto e trasferito ex art. 1197 c.c. ed ai fini della parziale CP_1
estinzione per € 126.100 del maggiore debito pari a € 152.050, al proprio creditore gli Controparte_1
immobili siti in Rende, censiti in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 5 (appartamento) e sub 10 (magazzino)
entrambi indentificati con la lettera "A", nonché quota degli immobili siti in Rende, in catasto al fg. 36,
p.lla 473 sub 4 (appartamento) e sub 13 (tettoia) entrambi indentificati con la lettera "B". In particolare,
il beneficiario , rilasciandone quietanza alla in dipendenza del rapporto Controparte_1 CP_1
debitorio, ha con il medesimo atto accettato ed acquistato per sé, in regime di comunione dei beni,
l'intero diritto di abitazione dei beni di cui alla lettera "A", mentre in favore dei propri genitori Per_4
e i diritti pari a 1/3 di abitazione dei beni indentificati con la lettera “B”, ed in
[...] CP_2
favore della figlia minore , nell'atto rappresentata da , l'intero diritto di Controparte_3 Persona_4
proprietà dei beni di cui alla lettera "A" e i diritti pari a 1/3 di proprietà sui beni di cui alla lettera "B"; 2)
"Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo", a rogito pagina 5 di 16 del Notaio del 18.4.2018, гер. n. 67817 е асс. n. 17642, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10081/7937, con il quale ha ceduto e trasferito, ai sensi dell'art. 1197 CP_1
c.c. ed ai fini della parziale estinzione per € 131.150 del maggiore debito pari a € 152.050, al proprio creditore gli immobili siti in Rende, censiti in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 7 Parte_3
(appartamento) e sub 9 (magazzino) entrambi indentificati con la lettera "A", nonché quota degli immobili siti in Rende, in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 4 (appartamento) e sub 13 (tettoia) entrambi indentificati con la lettera "B". In particolare, il beneficiario , rilasciandone Parte_3
quietanza alla in dipendenza del rapporto debitorio, ha con il medesimo atto accettato ed CP_1
acquistato per sé, in regime di separazione dei beni, l'intero diritto di abitazione dei beni di cui alla lettera "A", mentre in favore dei genitori e i diritti pari a 1/3 di abitazione Persona_4 CP_2
dei beni di cui alla lettera "B", in favore delle figlie minori e , nell'atto Persona_1 Parte_4
rappresentate da , l'intero diritto di proprietà in quote uguali dei beni di cui alla lettera Persona_4
"A" ed in favore della sola i diritti pari a 1/3 di proprietà delle porzioni immobiliari di Persona_1
cui alla lettera "B"; 3) "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo", a rogito del Notaio del 18.4.2018, гер. n. 67818 e racc. n. 17643, trascritto a Per_3
Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. 10082/7938, con il quale la debitrice ha ceduto e CP_1
trasferito, ai sensi dell'art. 1197 c.c. ed ai fini della parziale estinzione per € 126.100 del maggiore debito pari a € 152.050, al proprio creditore gli immobili siti in Rende, censiti in Parte_5
catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 6 (apparta-mento) e sub 11 (magazzino) entrambi indentificati con la lettera "A", nonché quota degli immobili siti in Rende, in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 4
(appartamento) e sub 13 (tettoia) entrambi indentificati con la lettera "B". In particolare, il beneficiario
, rilasciandone quietanza alla in dipendenza del rapporto debitorio, ha Parte_5 CP_1
con il medesimo atto accettato ed acquistato per sé, in regime di comunione dei beni, l'intero diritto di abitazione dei beni di cui alla lettera "A", mentre in favore dei genitori e i Persona_4 CP_2
diritti pari a 1/3 di abitazione dei beni di cui alla lettera "B", in favore della figlia minore , Persona_2
nell'atto rappresentate da , l'intero diritto di proprietà dei beni di cui alla lettera "A" ed i Persona_4
diritti pari a 1/3 di proprietà delle porzioni immobiliari di cui alla lettera "B".
pagina 6 di 16 Si sono costituiti in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1
, , , in proprio e nella qualità di genitore
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_3
esercente la patria potestà sulle minori e , in Persona_1 Parte_4 Parte_5
proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore , i quali hanno Persona_2
eccepito: 1) difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario passivo;
2) il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della cessione dei crediti;
3) il difetto di interesse ad agire giacché rimane intestataria di un fabbricato industriale anche se con due ipoteche, CP_1
mentre , e e risultavano Controparte_1 Parte_3 Parte_5 CP_9
impossidenti già al momento del rilascio delle aperture di credito ed ancora oggi;
4) inammissibilità
dell'azione dal momento che gli atti di trasferimento risultano atti dovuti in conseguenza del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società; 5) il carattere abusivo delle clausole dei contratti stipulati tra i professionisti e consumatori in relazione all'oggetto della controversia, per omesso rilievo officioso delle clausole vessatorie presenti nei contratti da cui ha origine il credito, fra cui la deroga all'art. 1957 c.c.; 6) esenzione revocatoria per adempimento di debito scaduto, giacché gli atti impugnati risultano essere l'adempimento di un debito scaduto, che ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., non sono soggetti a revocazione;
7) infondatezza per inesistenza dei presupposti dell'azione: inesistenza certezza credito;
inesistenza eventus damni; inesistenza elemento psicologico.
Integrato il contradditorio nei confronti di nella qualità di genitore esercente la patria Controparte_4
potestà sulla minore , e di nella qualità di genitore esercente la Persona_2 Parte_6
patria potestà sulle minori e , le stesse si sono costituite in giudizio Persona_1 Parte_4
eccependo: 1) l'estinzione del processo, avendo parte attrice notificato un atto invalido;
2) il difetto di legittimazione attiva: 2.1 di , per mancanza di prova della cessione dei crediti;
2.2 di Pt_1 [...]
, la quale non risulta iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB;
3) difetto di Parte_2
interesse ad agire. Hanno aderito, altresì, a tutte le eccezioni formulate dagli altri convenuti.
Si procede all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e terzi chiamati.
Estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio
pagina 7 di 16 e , nelle rispettive qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_4 Parte_6
genitoriale delle minori chiamate in causa, hanno eccepito che parte attrice non abbia adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio, disposto dal Giudice nei loro confronti essendo state le minori citate solo in persona dei rispettivi padri.
Lamentano in particolare che esse sono state chiamate in giudizio mediante la notificazione dell'originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l'ordine giudiziale di rinnovazione e non già mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, completo di vocatio in ius per l'udienza fissata, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze.
L'eccezione non può trovare condivisione.
Deve rilevarsi in termini generali che la rappresentanza dei figli minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori solo quando si tratta di un atto di straordinaria amministrazione. Laddove invece l'atto sia di ordinaria amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (art. 320, co 1, c.c.). L'assunzione della posizione processuale di convenuto - com'è la posizione delle minori citate in causa - si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione e non implica dunque la rappresentanza congiunta dei genitori (Cass. 5.4.2022, n. 10930).
Di conseguenza, non essendo necessaria la presenza di entrambi i genitori, ed essendo le minori già
costituite in giudizio mediante l'altro genitore, deve essere revocata l'ordinanza con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e Controparte_4 Parte_6
quindi l'eventuale invalidità della chiamata in causa delle odierne eccipienti non inficia l'andamento del processo (cass. 2023/ 30722, 2019/28810, 2017/279).
A completamento, deve evidenziarsi che la chiamata in giudizio delle sig.re e on CP_4 Pt_6
può essere equiparata alla chiamata di un terzo pretermesso, atteso che esse sono state chiamate in giudizio non già in proprio (poiché non sono parti del giudizio e come tali non possono essere ritenute pretermesse), bensì al fine di sanare un asserito difetto di rappresentanza delle minori (esse sì parti del giudizio), già chiamate in giudizio, e, peraltro, come detto, già costituite mediante l'altro rispettivo genitore (per una fattispecie analoga cfr sent. Cass. 7619/2011).
pagina 8 di 16 Per tale motivo, la sentenza richiamata dalle eccipienti (Cass.30722/2023) non è pertinente al caso in esame poiché concerne la diversa ipotesi di soggetti effettivamente legittimati pretermessi, destinati ad assumere la veste di parti del giudizio, quali litisconsorti necessari, e per tale ragione la stessa non può essere posta a fondamento della presente decisione.
Sempre per completezza, anche perché non più riproposta dai convenuti nelle note conclusive, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di . Persona_4
Infatti, anche con riferimento alla loro posizione deve essere revocata l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, in quanto il diritto di abitazione non si trasmette agli eredi, estinguendosi con la morte del beneficiario.
Difetto legittimazione attiva
I convenuti hanno eccepito il difetto della legittimazione attiva in capo ad , sostenendo che non Pt_1
sia stata fornita la prova documentale dell'inclusione dei crediti dedotti in giudizio nel novero di quelli oggetto della operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B invocata dall'attrice.
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo Pt_1
carico.
Il testo unico bancario, all'art. 58, co 2, stabilisce che: "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità", e, al comma 4, che:
"nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.".
Il significato della disposizione è stato scrutinato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.385 del
1993, art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nella operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 2020/24798), così respingendo la tesi secondo cui pagina 9 di 16 l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia idoneo ad attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, svolgendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
solamente la funzione di fissare il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente non libera il ceduto.
La suprema Corte ha osservato inoltre che l'art. 58, co 2, consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che qualora non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, il contenuto pubblicato nella Gazzetta, arricchito dall'indicazione dei crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, è idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume,
quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. 2021/10200, 2020/5617, 2017/ 31188), dal momento che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e pertanto la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Nel caso di specie, sono stati prodotti dal cessionario:
-le procure speciali afferenti i poteri di rappresentanza;
-per quanto concerne i crediti acquistati dalla Banca Popolare di Bari, l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14.7.2020, parte II, n. 82, con cui viene data la notizia della cessione di tutti i contratti e crediti classificati deteriorati alla data dell'1.6.2020, mediante pubblicazione dell'elenco dei rapporti ceduti (ognuno di essi riportato con il codice identificativo numerico, per motivi di privacy) sul sito della cessionaria (www.amco.it), nonché, come previsto al punto 4.9 del contratto di Pt_1
cessione e precisato nell'avviso, mediante il deposito di copia conforme del suddetto Elenco presso il
Notaio dott. di Milano (all.to n.1), come da Atto di deposito a suo rogito del 2.7.2020, rep. n. Per_5
48114 e racc. n. 22111, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne facesse richiesta;
-Elenco dei rapporti ceduti (allegato n. 1 all'atto di deposito presso il Notaio dove sono Per_5
presenti tutti i riferimenti connessi al debitore ed ai rapporti di credito oggetto di cessione: codice identificativo del debitore del rapporto 700205817, nominativo rapporto CP_9
Contr 471110471033101-000, classificazione “Sofferenza”, cluster “Crediti in sofferenza unsecured”,
pagina 10 di 16 complessivo alla data di cut-off di € 267.189,99 pari alla somma degli importi inseriti alle pag. 18, 54,
55, 211 e 398 dell'elenco;
-per quanto concerne l'acquisto dei crediti già vantati da e poi trasferiti a LR, l'avviso CP_5
sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 147 del 20.12.2022 (TX22AAB13503), nonché la pubblicazione dell'elenco dei rapporti ceduti sul sito della cessionaria con il solo codice numerico Pt_1
identificativo;
- comparsa di costituzione ex art. 111 cpc nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo con il n. 177/2017, da parte di che si qualifica come cessionaria del credito vantato CP_11
dalla cedente Banca nei confronti della e dei suoi garanti - Controparte_12 CP_9
tra cui CP_13 CP_11
- sentenza n. 1879/00 emessa in data 2.11.2020 del tribunale di Cosenza, dove la LR spa viene indicata come terzo-interventore, con la conseguenza che la titolarità del credito in capo alla prima cessionaria è stata già scrutinata;
-dichiarazione di cessione rilasciata in data 11.12.2023 da LR spa, dalla quale risulta che la posizione creditoria vantata nei confronti di (ndg AMCO 768050104, ndg LR CP_9
7005486271) - relativa al mutuo chirografario del 31.1.2012, al rapporto di c/c acceso il 9.2.2011
presso la filiale di Castrolibero e al portafoglio commerciale - è rientrata nell'operazione di cessione pro soluto di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385/1993, conclusa in data 5.8.2022 tra la stessa LR e la , di cui è stata data notizia legale mediante pubblicazione su G.U., II Pt_1
parte, n. 147 del 20.12.2022.
Ebbene, la documentazione prodotta appare idonea a riscontrare l'effettiva titolarità da parte della cessionaria e della conseguente legittimazione ad agire, considerato il contenuto dell'avviso pubblicato nella G.U., il quale oltre a dare la notizia della cessione di tutti i contratti e crediti classificati deteriorati alla data dell'1.6.2020, avvisa i lettori che l'elenco dei rapporti ceduti (ognuno di essi riportato con il codice identificativo numerico, per motivi di privacy) risulta pubblicato sul sito della cessionaria (www.amco.it) e nell'elenco depositato presso il Notaio dott. i Milano, con Pt_1 Per_5
la previsione che chiunque ne faccia richiesta possa ottenerne una copia.
pagina 11 di 16 Le risultanze dell'avviso sulla G.U., inoltre, risultano ulteriormente avvalorate dalla dichiarazione del cedente, considerata dalla suprema corte (2021/10200) un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo e dalle evidenze del giudizio civile n. 177/2017 svoltosi davanti al tribunale di
Cosenza.
Difetto di interesse ad agire
I convenuti hanno eccepito il difetto di interesse ad agire di atteso che, ove si consideri il fatto Pt_1
che sia intestataria di un fabbricato industriale, sia pure gravato da due ipoteche, che CP_1
, e e la debitrice erano impossidenti già al Controparte_1 Parte_5 Parte_3 CP_9
momento del rilascio delle apertura di credito, che sui beni oggetto di causa insiste una ipoteca volontaria fino alla concorrenza di € 400.000 e una ipoteca giudiziaria di € 320.000, che il credito garantito vantato dal è pari al doppio del valore dei beni di cui si chiede la Controparte_8
revocatoria, la prognosi futura dell'azione è negativa, senza alcuna ipotesi di soddisfazione per il creditore chirografario che pertanto non risulta leso dall'avvenuto trasferimento.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza,
poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass.
2024/3020; 2023/5815; 2019/30736).
Ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l'azione di cui all'art. 2901 cod. civ., l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
pagina 12 di 16 Inammissibilita' dell'azione
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che i trasferimenti oggetto di revocatoria sono atti dovuti in conseguenza del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società (cfr pagg.12 e 25 comparsa di costituzione), avverso i quali la parte attrice avrebbe dovuto introdurre l'azione ai sensi dell'art. 2467 cc richiedendo la postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, che invece non è stata introdotta rendendo pertanto irretrattabile ed indiscutibile l'operazione societaria di rimborso del finanziamento. In particolare, la , per liberarsi dei CP_1
crediti vantati dai soci per finanziamenti infruttiferi non rimborsati e per utili indivisi ed indistribuiti relativi ad esercizi precedenti, sin dal 2003, ha eseguito nei loro confronti una prestazione diversa da quella dovuta ai sensi dell'art. 1197 cc, trasferendo loro il diritto di abitazione su alcuni immobili ed il diritto di proprietà alle rispettive figlie minori.
L'eccezione di inammissibilità non può trovare condivisione.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la datio in solutum, attuata nella specie con il trasferimento del diritto di abitazione e di proprietà senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante,
costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto,
come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass.
2024/25799, 2024/13227).
Infatti, ai sensi di tale norma, affinché un atto dispositivo destinato all'adempimento di un debito scaduto sia esente dall'azione revocatoria, è necessario che tale vendita rappresenti l'unico mezzo per reperire la liquidità necessaria al pagamento del debito;
la mera presenza di un debito scaduto non è sufficiente a qualificare tale atto come dovuto.
Carattere abusivo delle clausole dei contratti stipulati tra i professionisti e consumatori in
relazione all'oggetto della controversia
pagina 13 di 16 I convenuti, sull'assunto di essere meri fideiussori delle operazioni bancarie sottese ai crediti azionati in revocatoria e di godere della tutela legale riservata ai consumatori, lamentano l'omesso rilievo officioso delle clausole vessatorie presenti nei contratti da cui ha origine il credito, fra cui la deroga all'art.1957 cc., nei decreti ingiuntivi (e per tale motivo chiedono al giudice adito termine per l'opposizione tardiva e la sospensione del giudizio o decidere esso stesso la pregiudiziale) nonché la nullità delle fideiussione in forza della decisione della Suprema Corte a sezioni unite n. 41994/2021.
L'eccezione non può trovare condivisione.
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cass.2025/1138).
Ne consegue che l'azione revocatoria è ammessa anche a tutela di crediti contestati, sicché
l'eventuale contestazione sulla validità della fideiussione non impedisce l'accoglimento della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Considerato che la parte attrice ha allegato che gli atti di trasferimento sono stati stipulati successivamente al sorgere del credito da essa vantato, la fattispecie in esame deve essere ricondotta nel paradigma normativo di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2901 c.c., i cui elementi costitutivi da dimostrarsi a cura del creditore istante sono:
-l'esistenza del credito;
-la consapevolezza fraudatoria del debitore di assottigliare, mediante l'atto di disposizione, la garanzia costituita dai suoi beni;
-la consapevolezza anche da parte del terzo acquirente che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro;
pagina 14 di 16 -la perdita di garanzia ovvero la sua diminuzione per effetto dell'atto di disposizione.
Tanto premesso, va rilevato che la circostanza relativa all'esistenza del credito ed alla sua anteriorità
rispetto agli atti impugnati, è stata dimostrata dall'attrice attraverso la documentazione offerta in comunicazione, da cui si evince che mentre i trasferimenti sono stati disposti il 18.4.2018, i crediti,
relativi a mutui e c/c accesi tutti prima del 2015, sono stati accertati con il decreto ingiuntivo n.1201/2015 del 29.9.2015, dichiarato definitivamente esecutivo, con sentenza n. 501/2019 del
8.3.2019, il decreto ingiuntivo n.1210/2015, del 30.9.2015 dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 2266/2019, e il decreto ingiuntivo n.1631/2016, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n.177/2017.
In relazione ai requisiti sub 2) e 3), va invece rilevato che nell'ipotesi di atto a titolo oneroso stipulato posteriormente alla nascita del credito, ad integrare l'elemento soggettivo richiesto non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo del pregiudizio (scientia damni) che l'atto arreca alle ragioni dei creditori e quindi si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui si invoca la tutela revocatoria.
In forza di tale principio, deve ritenersi che i convenuti abbiano avuto la consapevolezza che gli atti impugnati con cui la si disfaceva dei suoi beni fosse Controparte_1 Parte_7
pregiudizievole alle ragioni dei creditori.
Essi, infatti, sono pacificamente non solo soci della , quanto sono esposti solidamente, nella CP_1
loro qualità di fideiussori, alla medesima situazione debitoria.
Tanto induce a ritenere che verosimilmente i fratelli fossero a conoscenza della situazione Per_4
debitoria contratta dalla con l'istituto bancario istante, ribadendo che la previsione dell'art. CP_1
2901 c.c. non richiede la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito pregiudicato dall'atto di disposizione (Cass. n.16825/2013 ha precisato come tale conoscenza sia invece richiesta qualora l'azione "abbia ad oggetto un atto, a titolo a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito).
Ricorre, altresì, l'ultimo requisito, considerato che la debitrice con gli atti impugnati si sia disfatto di più
beni di sua proprietà.
Al riguardo, va rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a pagina 15 di 16 fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe,
secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni" ( cass.200415257 - 199912144).
Nel caso in esame, la convenuta debitrice non ha dato prova che la garanzia patrimoniale, nonostante l'atto di disposizione, non sia stata destituita.
Conseguentemente, sussistendone tutti i presupposti, gli atti in oggetto, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti dell'attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiara la inefficacia, nei confronti di dei Pt_1
seguenti atti:
- "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per
Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67816, racc. n. 17641, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10060/7917;
- "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per
Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67817, racc. n. 17642, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10081/7937;
- "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per
Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67818, racc. n. 17643, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10082/7938.
condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario e distrazione se richiesta.
Cosenza, 26 settembre 2025 Il Giudice - Rosangela Viteritti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1514/2023 R.G., posta in delibazione all'udienza del
11/09/2025, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, e vertente
T R A
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., e per Parte_1 P.IVA_1
essa la (p.i e c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mastroianni Paolo
attrice
E
(c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_3 CP_1
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._1 CP_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. in CP_3 C.F._3 Parte_3 C.F._4
proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulle minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 [...]
(c.f. ) in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria Parte_5 C.F._7
potestà sulla minore (c.f. ), tutti rappresentati e difesi Persona_2 C.F._8
dall'avv. Sabato Carlo Paduano
convenuti
pagina 1 di 16 (c.f. ) nella qualità di genitore esercente la patria potestà Controparte_4 C.F._9
sulla minore (c.f. ) e (c.f. Persona_2 C.F._8 Parte_6
) nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulle minori C.F._10 Per_1
(c.f. ) e (c.f. ), tutte
[...] C.F._5 Parte_4 C.F._6
rappresentate e difese dall'avv. Sabato Carlo Paduano
convenute
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: Attore: “accogliere la domanda attrice e per l'effetto, per le ragioni su esposte,
accertare la sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria di cui all'art 2901 c.c. e per l'effetto
dichiarare la inefficacia, nei confronti della istante dei seguenti atti: - "Prestazione in luogo Pt_1
di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per Notaio di Cosenza Per_3
del 18.4.2018, rep. N. 67816, racc. n. 17641, trascritto a Cosenza in data 23.4.2018 ai nn.
10060/7917; - "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di
terzo" per Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67817, racc. n. 17642, trascritto a Per_3
Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. 10081/7937; - "Prestazione in luogo di adempimento con
trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. Per_3
N. 67818, racc. n. 17643, trascritto a Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. 10082/7938. Con vittoria di
spese e competenze di lite”.
Convenuti: “disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o difesa in via
pregiudiziale ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori delle minori non
evocate in giudizio e nei confronti degli eredi di . Sempre in via pregiudiziale dichiarare il Persona_4
difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova delle dedotte cessioni di crediti. Dichiarare il
difetto di interesse ad agire. In via gradata statuire l'inammissibilità dell'azione perché avrebbe dovuto
essere azionata l'azione ex art. 2467 comma 2 cc. In subordine ordinare a parte attrice la produzione
in giudizio dei contratti di fideiussione al fine di instaurare il contraddittorio delle parti sull'eventuale
carattere abusivo delle clausole ivi contenute;
ove una tale abusività sia rilevata, assegnare ai
convenuti il termine quaranta giorni, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo per fare
pagina 2 di 16 valere – solo ed esclusivamente – il carattere vessatorio delle clausole contrattuali incidenti sul credito
oggetto di ingiunzione, con sospensione del presente giudizio. In subordine statuire l'esenzione dalla
revocatoria ex arft. 2901 comma 3 cc quale adempimento di debito scaduto. In via ancora più gradata
nel merito dichiarare infondata la domanda per inesistenza o mancata prova dei requisiti ex art. 2901
cc. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore che dichiara di averle
anticipate, da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali medi per lo scaglione indeterminabile in
€. 14.103,00 oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”.
Convenute: “disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o difesa in via
pregiudiziale cancellare la causa dal ruolo ex artt. 291 terzo comma e 307 terzo comma cpc,
dichiarando l'estinzione del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nel termine stabilito,
in quanto tale termine ex art. 102 cpc è perentorio e non può essere prorogato e nel termine
assegnato come già statuito da codesto Giudice parte attrice ha prodotto attività nulla. In via
subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di estinzione del procedimento,
sempre in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova delle
dedotte cessioni di crediti e/o previo accertamento della violazione della legge 130/1999 art. 2 comma
6 e art. 106 TUB, e dichiarazione di nullità ex art. 1418 comma dell'accordo negoziale di conferimento
dei poteri di rappresentanza da a Dichiarare il difetto di Pt_1 Parte_2
interesse ad agire. In via ancora più gradata aderendo alle conclusioni degli altri convenuti statuire
l'inammissibilità dell'azione perché avrebbe dovuto essere azionata l'azione ex art. 2467 comma 2 cc.
In subordine ordinare a parte attrice la produzione in giudizio dei contratti di fideiussione al fine di
instaurare il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole ivi contenute;
ove
una tale abusività sia rilevata, assegnare ai convenuti il termine quaranta giorni, per proporre
opposizione avverso il decreto ingiuntivo per fare valere – solo ed esclusivamente – il carattere
vessatorio delle clausole contrattuali incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, con sospensione del
presente giudizio. In subordine statuire l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 comma 3 cc quale
adempimento di debito scaduto. In via ancora più gradata nel merito dichiarare infondata la domanda
per inesistenza o mancata prova dei requisiti ex art. 2901 cc. Con vittoria delle spese di giudizio da
pagina 3 di 16 distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore che dichiara di averle anticipate, da liquidarsi in conformità ai
parametri ministeriali medi per lo scaglione indeterminabile in €. 14.103,00 da aumentare del 30% per
parte aggiuntiva difesa rispetto alla prima e quindi la somma di €. 18.333,90 oltre rimborso forfettario
15% ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 20/04/2023, e, per essa Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio in Parte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t., , in proprio e nella qualità di socio accomandatario di Controparte_1 CP_1
, , , e
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_5 Persona_4
in proprio e quale curatore speciale delle minori , e , Persona_1 Parte_4 Persona_2
esercitando l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e chiedendo la dichiarazione di inefficacia degli atti notarili di trasferimento immobiliare meglio descritti nelle conclusioni.
A sostegno della domanda, ha rappresentato che con contratto del 1/06/2020 Banca Popolare Pt_1
di Bari S.p.A. ha ceduto in blocco ad essa attrice un portafoglio di crediti, compreso quello per cui è
causa; che il 31/07/2019 ha acquistato l'intero capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. e che, CP_5
contestualmente UnipolReC S.p.A. ha acquistato da un portafoglio di crediti NPL;
che il CP_5
5/08/2022 essa attrice ha acquistato da UnipolReC S.p.A. i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato in G.U. n. 147 del 20/12/2022; che Banca Popolare di Bari ha ottenuto decreto ingiuntivo n.1201/2015, in danno della debitrice principale e degli obbligati in solido, Controparte_6
, e , per il pagamento della Controparte_1 Parte_5 Parte_3 Controparte_1
somma di € 164.771,48, derivante dalla esposizione del mutuo chirografario n. 7/104/01001435; che con sentenza n. 501/2019 il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il d.i. n. 1201/2015; che Banca Popolare di Bari ha ottenuto decreto ingiuntivo n.1210/ 2015, in danno della debitrice principale e degli obbligati in solido, Controparte_6
, e , per il pagamento della Controparte_1 Parte_5 Parte_3 Controparte_1
somma di € 101.068,47, derivante dalla esposizione dei rapporti di c/c n. 01/104/01009077; che con sentenza n. 2266/2019 il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente pagina 4 di 16 esecutivo il d.i. n.1210/2015; che Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha ottenuto decreto ingiuntivo n.1631/2016, in danno della debitrice principale e degli obbligati in solido, Controparte_6 CP_1
, e , per il pagamento della somma
[...] Parte_5 Parte_3 Controparte_1
di € 54.426,20, derivante dall'esposizione dei rapporti di c/c n. 945578 e da n. 6 ricevute bancarie transitate sul conto anticipi n. 945581 e restituite insolute;
che con sentenza n. 177/2017 il Tribunale di
Cosenza ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il d.i. n.1631/2016; che essa attrice è venuta a conoscenza del fatto che , mediante una serie di atti di disposizione CP_7
stipulati nella medesima data ed in favore dei propri soci o congiunti, ha depauperato il proprio patrimonio rimanendo, ad oggi, possidente di un solo fabbricato industriale sito in Rende, cat. D/7, in catasto al fg. 36, p.lla 472 sub. 2, gravato da ipoteca volontaria per la somma di € 400.000,00 e da ipoteca giudiziale per € 300.000,00 entrambe iscritte in favore di Controparte_8
In ragione dei predetti decreti ingiuntivi e dei contratti menzionati, dichiara di agire con azione Pt_1
revocatoria ex art. 2901 c.c. affinché venga dichiarata l'inefficacia dei seguenti atti: 1) "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo", a rogito del Notaio
del 18/04/2018, гер. n.67816 e racc. n. 17641, trascritto a Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. Per_3
10060/7917, con il quale ha ceduto e trasferito ex art. 1197 c.c. ed ai fini della parziale CP_1
estinzione per € 126.100 del maggiore debito pari a € 152.050, al proprio creditore gli Controparte_1
immobili siti in Rende, censiti in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 5 (appartamento) e sub 10 (magazzino)
entrambi indentificati con la lettera "A", nonché quota degli immobili siti in Rende, in catasto al fg. 36,
p.lla 473 sub 4 (appartamento) e sub 13 (tettoia) entrambi indentificati con la lettera "B". In particolare,
il beneficiario , rilasciandone quietanza alla in dipendenza del rapporto Controparte_1 CP_1
debitorio, ha con il medesimo atto accettato ed acquistato per sé, in regime di comunione dei beni,
l'intero diritto di abitazione dei beni di cui alla lettera "A", mentre in favore dei propri genitori Per_4
e i diritti pari a 1/3 di abitazione dei beni indentificati con la lettera “B”, ed in
[...] CP_2
favore della figlia minore , nell'atto rappresentata da , l'intero diritto di Controparte_3 Persona_4
proprietà dei beni di cui alla lettera "A" e i diritti pari a 1/3 di proprietà sui beni di cui alla lettera "B"; 2)
"Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo", a rogito pagina 5 di 16 del Notaio del 18.4.2018, гер. n. 67817 е асс. n. 17642, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10081/7937, con il quale ha ceduto e trasferito, ai sensi dell'art. 1197 CP_1
c.c. ed ai fini della parziale estinzione per € 131.150 del maggiore debito pari a € 152.050, al proprio creditore gli immobili siti in Rende, censiti in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 7 Parte_3
(appartamento) e sub 9 (magazzino) entrambi indentificati con la lettera "A", nonché quota degli immobili siti in Rende, in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 4 (appartamento) e sub 13 (tettoia) entrambi indentificati con la lettera "B". In particolare, il beneficiario , rilasciandone Parte_3
quietanza alla in dipendenza del rapporto debitorio, ha con il medesimo atto accettato ed CP_1
acquistato per sé, in regime di separazione dei beni, l'intero diritto di abitazione dei beni di cui alla lettera "A", mentre in favore dei genitori e i diritti pari a 1/3 di abitazione Persona_4 CP_2
dei beni di cui alla lettera "B", in favore delle figlie minori e , nell'atto Persona_1 Parte_4
rappresentate da , l'intero diritto di proprietà in quote uguali dei beni di cui alla lettera Persona_4
"A" ed in favore della sola i diritti pari a 1/3 di proprietà delle porzioni immobiliari di Persona_1
cui alla lettera "B"; 3) "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo", a rogito del Notaio del 18.4.2018, гер. n. 67818 e racc. n. 17643, trascritto a Per_3
Cosenza in data 23.4.2018 ai nn. 10082/7938, con il quale la debitrice ha ceduto e CP_1
trasferito, ai sensi dell'art. 1197 c.c. ed ai fini della parziale estinzione per € 126.100 del maggiore debito pari a € 152.050, al proprio creditore gli immobili siti in Rende, censiti in Parte_5
catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 6 (apparta-mento) e sub 11 (magazzino) entrambi indentificati con la lettera "A", nonché quota degli immobili siti in Rende, in catasto al fg. 36, p.lla 473 sub 4
(appartamento) e sub 13 (tettoia) entrambi indentificati con la lettera "B". In particolare, il beneficiario
, rilasciandone quietanza alla in dipendenza del rapporto debitorio, ha Parte_5 CP_1
con il medesimo atto accettato ed acquistato per sé, in regime di comunione dei beni, l'intero diritto di abitazione dei beni di cui alla lettera "A", mentre in favore dei genitori e i Persona_4 CP_2
diritti pari a 1/3 di abitazione dei beni di cui alla lettera "B", in favore della figlia minore , Persona_2
nell'atto rappresentate da , l'intero diritto di proprietà dei beni di cui alla lettera "A" ed i Persona_4
diritti pari a 1/3 di proprietà delle porzioni immobiliari di cui alla lettera "B".
pagina 6 di 16 Si sono costituiti in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1
, , , in proprio e nella qualità di genitore
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_3
esercente la patria potestà sulle minori e , in Persona_1 Parte_4 Parte_5
proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore , i quali hanno Persona_2
eccepito: 1) difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario passivo;
2) il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della cessione dei crediti;
3) il difetto di interesse ad agire giacché rimane intestataria di un fabbricato industriale anche se con due ipoteche, CP_1
mentre , e e risultavano Controparte_1 Parte_3 Parte_5 CP_9
impossidenti già al momento del rilascio delle aperture di credito ed ancora oggi;
4) inammissibilità
dell'azione dal momento che gli atti di trasferimento risultano atti dovuti in conseguenza del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società; 5) il carattere abusivo delle clausole dei contratti stipulati tra i professionisti e consumatori in relazione all'oggetto della controversia, per omesso rilievo officioso delle clausole vessatorie presenti nei contratti da cui ha origine il credito, fra cui la deroga all'art. 1957 c.c.; 6) esenzione revocatoria per adempimento di debito scaduto, giacché gli atti impugnati risultano essere l'adempimento di un debito scaduto, che ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., non sono soggetti a revocazione;
7) infondatezza per inesistenza dei presupposti dell'azione: inesistenza certezza credito;
inesistenza eventus damni; inesistenza elemento psicologico.
Integrato il contradditorio nei confronti di nella qualità di genitore esercente la patria Controparte_4
potestà sulla minore , e di nella qualità di genitore esercente la Persona_2 Parte_6
patria potestà sulle minori e , le stesse si sono costituite in giudizio Persona_1 Parte_4
eccependo: 1) l'estinzione del processo, avendo parte attrice notificato un atto invalido;
2) il difetto di legittimazione attiva: 2.1 di , per mancanza di prova della cessione dei crediti;
2.2 di Pt_1 [...]
, la quale non risulta iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB;
3) difetto di Parte_2
interesse ad agire. Hanno aderito, altresì, a tutte le eccezioni formulate dagli altri convenuti.
Si procede all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e terzi chiamati.
Estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio
pagina 7 di 16 e , nelle rispettive qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_4 Parte_6
genitoriale delle minori chiamate in causa, hanno eccepito che parte attrice non abbia adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio, disposto dal Giudice nei loro confronti essendo state le minori citate solo in persona dei rispettivi padri.
Lamentano in particolare che esse sono state chiamate in giudizio mediante la notificazione dell'originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l'ordine giudiziale di rinnovazione e non già mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, completo di vocatio in ius per l'udienza fissata, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze.
L'eccezione non può trovare condivisione.
Deve rilevarsi in termini generali che la rappresentanza dei figli minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori solo quando si tratta di un atto di straordinaria amministrazione. Laddove invece l'atto sia di ordinaria amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (art. 320, co 1, c.c.). L'assunzione della posizione processuale di convenuto - com'è la posizione delle minori citate in causa - si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione e non implica dunque la rappresentanza congiunta dei genitori (Cass. 5.4.2022, n. 10930).
Di conseguenza, non essendo necessaria la presenza di entrambi i genitori, ed essendo le minori già
costituite in giudizio mediante l'altro genitore, deve essere revocata l'ordinanza con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e Controparte_4 Parte_6
quindi l'eventuale invalidità della chiamata in causa delle odierne eccipienti non inficia l'andamento del processo (cass. 2023/ 30722, 2019/28810, 2017/279).
A completamento, deve evidenziarsi che la chiamata in giudizio delle sig.re e on CP_4 Pt_6
può essere equiparata alla chiamata di un terzo pretermesso, atteso che esse sono state chiamate in giudizio non già in proprio (poiché non sono parti del giudizio e come tali non possono essere ritenute pretermesse), bensì al fine di sanare un asserito difetto di rappresentanza delle minori (esse sì parti del giudizio), già chiamate in giudizio, e, peraltro, come detto, già costituite mediante l'altro rispettivo genitore (per una fattispecie analoga cfr sent. Cass. 7619/2011).
pagina 8 di 16 Per tale motivo, la sentenza richiamata dalle eccipienti (Cass.30722/2023) non è pertinente al caso in esame poiché concerne la diversa ipotesi di soggetti effettivamente legittimati pretermessi, destinati ad assumere la veste di parti del giudizio, quali litisconsorti necessari, e per tale ragione la stessa non può essere posta a fondamento della presente decisione.
Sempre per completezza, anche perché non più riproposta dai convenuti nelle note conclusive, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di . Persona_4
Infatti, anche con riferimento alla loro posizione deve essere revocata l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, in quanto il diritto di abitazione non si trasmette agli eredi, estinguendosi con la morte del beneficiario.
Difetto legittimazione attiva
I convenuti hanno eccepito il difetto della legittimazione attiva in capo ad , sostenendo che non Pt_1
sia stata fornita la prova documentale dell'inclusione dei crediti dedotti in giudizio nel novero di quelli oggetto della operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B invocata dall'attrice.
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo Pt_1
carico.
Il testo unico bancario, all'art. 58, co 2, stabilisce che: "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità", e, al comma 4, che:
"nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.".
Il significato della disposizione è stato scrutinato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.385 del
1993, art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nella operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 2020/24798), così respingendo la tesi secondo cui pagina 9 di 16 l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia idoneo ad attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, svolgendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
solamente la funzione di fissare il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente non libera il ceduto.
La suprema Corte ha osservato inoltre che l'art. 58, co 2, consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che qualora non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, il contenuto pubblicato nella Gazzetta, arricchito dall'indicazione dei crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, è idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume,
quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. 2021/10200, 2020/5617, 2017/ 31188), dal momento che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e pertanto la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Nel caso di specie, sono stati prodotti dal cessionario:
-le procure speciali afferenti i poteri di rappresentanza;
-per quanto concerne i crediti acquistati dalla Banca Popolare di Bari, l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14.7.2020, parte II, n. 82, con cui viene data la notizia della cessione di tutti i contratti e crediti classificati deteriorati alla data dell'1.6.2020, mediante pubblicazione dell'elenco dei rapporti ceduti (ognuno di essi riportato con il codice identificativo numerico, per motivi di privacy) sul sito della cessionaria (www.amco.it), nonché, come previsto al punto 4.9 del contratto di Pt_1
cessione e precisato nell'avviso, mediante il deposito di copia conforme del suddetto Elenco presso il
Notaio dott. di Milano (all.to n.1), come da Atto di deposito a suo rogito del 2.7.2020, rep. n. Per_5
48114 e racc. n. 22111, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne facesse richiesta;
-Elenco dei rapporti ceduti (allegato n. 1 all'atto di deposito presso il Notaio dove sono Per_5
presenti tutti i riferimenti connessi al debitore ed ai rapporti di credito oggetto di cessione: codice identificativo del debitore del rapporto 700205817, nominativo rapporto CP_9
Contr 471110471033101-000, classificazione “Sofferenza”, cluster “Crediti in sofferenza unsecured”,
pagina 10 di 16 complessivo alla data di cut-off di € 267.189,99 pari alla somma degli importi inseriti alle pag. 18, 54,
55, 211 e 398 dell'elenco;
-per quanto concerne l'acquisto dei crediti già vantati da e poi trasferiti a LR, l'avviso CP_5
sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 147 del 20.12.2022 (TX22AAB13503), nonché la pubblicazione dell'elenco dei rapporti ceduti sul sito della cessionaria con il solo codice numerico Pt_1
identificativo;
- comparsa di costituzione ex art. 111 cpc nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo con il n. 177/2017, da parte di che si qualifica come cessionaria del credito vantato CP_11
dalla cedente Banca nei confronti della e dei suoi garanti - Controparte_12 CP_9
tra cui CP_13 CP_11
- sentenza n. 1879/00 emessa in data 2.11.2020 del tribunale di Cosenza, dove la LR spa viene indicata come terzo-interventore, con la conseguenza che la titolarità del credito in capo alla prima cessionaria è stata già scrutinata;
-dichiarazione di cessione rilasciata in data 11.12.2023 da LR spa, dalla quale risulta che la posizione creditoria vantata nei confronti di (ndg AMCO 768050104, ndg LR CP_9
7005486271) - relativa al mutuo chirografario del 31.1.2012, al rapporto di c/c acceso il 9.2.2011
presso la filiale di Castrolibero e al portafoglio commerciale - è rientrata nell'operazione di cessione pro soluto di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385/1993, conclusa in data 5.8.2022 tra la stessa LR e la , di cui è stata data notizia legale mediante pubblicazione su G.U., II Pt_1
parte, n. 147 del 20.12.2022.
Ebbene, la documentazione prodotta appare idonea a riscontrare l'effettiva titolarità da parte della cessionaria e della conseguente legittimazione ad agire, considerato il contenuto dell'avviso pubblicato nella G.U., il quale oltre a dare la notizia della cessione di tutti i contratti e crediti classificati deteriorati alla data dell'1.6.2020, avvisa i lettori che l'elenco dei rapporti ceduti (ognuno di essi riportato con il codice identificativo numerico, per motivi di privacy) risulta pubblicato sul sito della cessionaria (www.amco.it) e nell'elenco depositato presso il Notaio dott. i Milano, con Pt_1 Per_5
la previsione che chiunque ne faccia richiesta possa ottenerne una copia.
pagina 11 di 16 Le risultanze dell'avviso sulla G.U., inoltre, risultano ulteriormente avvalorate dalla dichiarazione del cedente, considerata dalla suprema corte (2021/10200) un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo e dalle evidenze del giudizio civile n. 177/2017 svoltosi davanti al tribunale di
Cosenza.
Difetto di interesse ad agire
I convenuti hanno eccepito il difetto di interesse ad agire di atteso che, ove si consideri il fatto Pt_1
che sia intestataria di un fabbricato industriale, sia pure gravato da due ipoteche, che CP_1
, e e la debitrice erano impossidenti già al Controparte_1 Parte_5 Parte_3 CP_9
momento del rilascio delle apertura di credito, che sui beni oggetto di causa insiste una ipoteca volontaria fino alla concorrenza di € 400.000 e una ipoteca giudiziaria di € 320.000, che il credito garantito vantato dal è pari al doppio del valore dei beni di cui si chiede la Controparte_8
revocatoria, la prognosi futura dell'azione è negativa, senza alcuna ipotesi di soddisfazione per il creditore chirografario che pertanto non risulta leso dall'avvenuto trasferimento.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza,
poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass.
2024/3020; 2023/5815; 2019/30736).
Ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l'azione di cui all'art. 2901 cod. civ., l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
pagina 12 di 16 Inammissibilita' dell'azione
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che i trasferimenti oggetto di revocatoria sono atti dovuti in conseguenza del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società (cfr pagg.12 e 25 comparsa di costituzione), avverso i quali la parte attrice avrebbe dovuto introdurre l'azione ai sensi dell'art. 2467 cc richiedendo la postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, che invece non è stata introdotta rendendo pertanto irretrattabile ed indiscutibile l'operazione societaria di rimborso del finanziamento. In particolare, la , per liberarsi dei CP_1
crediti vantati dai soci per finanziamenti infruttiferi non rimborsati e per utili indivisi ed indistribuiti relativi ad esercizi precedenti, sin dal 2003, ha eseguito nei loro confronti una prestazione diversa da quella dovuta ai sensi dell'art. 1197 cc, trasferendo loro il diritto di abitazione su alcuni immobili ed il diritto di proprietà alle rispettive figlie minori.
L'eccezione di inammissibilità non può trovare condivisione.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la datio in solutum, attuata nella specie con il trasferimento del diritto di abitazione e di proprietà senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante,
costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto,
come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass.
2024/25799, 2024/13227).
Infatti, ai sensi di tale norma, affinché un atto dispositivo destinato all'adempimento di un debito scaduto sia esente dall'azione revocatoria, è necessario che tale vendita rappresenti l'unico mezzo per reperire la liquidità necessaria al pagamento del debito;
la mera presenza di un debito scaduto non è sufficiente a qualificare tale atto come dovuto.
Carattere abusivo delle clausole dei contratti stipulati tra i professionisti e consumatori in
relazione all'oggetto della controversia
pagina 13 di 16 I convenuti, sull'assunto di essere meri fideiussori delle operazioni bancarie sottese ai crediti azionati in revocatoria e di godere della tutela legale riservata ai consumatori, lamentano l'omesso rilievo officioso delle clausole vessatorie presenti nei contratti da cui ha origine il credito, fra cui la deroga all'art.1957 cc., nei decreti ingiuntivi (e per tale motivo chiedono al giudice adito termine per l'opposizione tardiva e la sospensione del giudizio o decidere esso stesso la pregiudiziale) nonché la nullità delle fideiussione in forza della decisione della Suprema Corte a sezioni unite n. 41994/2021.
L'eccezione non può trovare condivisione.
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cass.2025/1138).
Ne consegue che l'azione revocatoria è ammessa anche a tutela di crediti contestati, sicché
l'eventuale contestazione sulla validità della fideiussione non impedisce l'accoglimento della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Considerato che la parte attrice ha allegato che gli atti di trasferimento sono stati stipulati successivamente al sorgere del credito da essa vantato, la fattispecie in esame deve essere ricondotta nel paradigma normativo di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2901 c.c., i cui elementi costitutivi da dimostrarsi a cura del creditore istante sono:
-l'esistenza del credito;
-la consapevolezza fraudatoria del debitore di assottigliare, mediante l'atto di disposizione, la garanzia costituita dai suoi beni;
-la consapevolezza anche da parte del terzo acquirente che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro;
pagina 14 di 16 -la perdita di garanzia ovvero la sua diminuzione per effetto dell'atto di disposizione.
Tanto premesso, va rilevato che la circostanza relativa all'esistenza del credito ed alla sua anteriorità
rispetto agli atti impugnati, è stata dimostrata dall'attrice attraverso la documentazione offerta in comunicazione, da cui si evince che mentre i trasferimenti sono stati disposti il 18.4.2018, i crediti,
relativi a mutui e c/c accesi tutti prima del 2015, sono stati accertati con il decreto ingiuntivo n.1201/2015 del 29.9.2015, dichiarato definitivamente esecutivo, con sentenza n. 501/2019 del
8.3.2019, il decreto ingiuntivo n.1210/2015, del 30.9.2015 dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 2266/2019, e il decreto ingiuntivo n.1631/2016, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n.177/2017.
In relazione ai requisiti sub 2) e 3), va invece rilevato che nell'ipotesi di atto a titolo oneroso stipulato posteriormente alla nascita del credito, ad integrare l'elemento soggettivo richiesto non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo del pregiudizio (scientia damni) che l'atto arreca alle ragioni dei creditori e quindi si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui si invoca la tutela revocatoria.
In forza di tale principio, deve ritenersi che i convenuti abbiano avuto la consapevolezza che gli atti impugnati con cui la si disfaceva dei suoi beni fosse Controparte_1 Parte_7
pregiudizievole alle ragioni dei creditori.
Essi, infatti, sono pacificamente non solo soci della , quanto sono esposti solidamente, nella CP_1
loro qualità di fideiussori, alla medesima situazione debitoria.
Tanto induce a ritenere che verosimilmente i fratelli fossero a conoscenza della situazione Per_4
debitoria contratta dalla con l'istituto bancario istante, ribadendo che la previsione dell'art. CP_1
2901 c.c. non richiede la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito pregiudicato dall'atto di disposizione (Cass. n.16825/2013 ha precisato come tale conoscenza sia invece richiesta qualora l'azione "abbia ad oggetto un atto, a titolo a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito).
Ricorre, altresì, l'ultimo requisito, considerato che la debitrice con gli atti impugnati si sia disfatto di più
beni di sua proprietà.
Al riguardo, va rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a pagina 15 di 16 fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe,
secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni" ( cass.200415257 - 199912144).
Nel caso in esame, la convenuta debitrice non ha dato prova che la garanzia patrimoniale, nonostante l'atto di disposizione, non sia stata destituita.
Conseguentemente, sussistendone tutti i presupposti, gli atti in oggetto, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti dell'attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiara la inefficacia, nei confronti di dei Pt_1
seguenti atti:
- "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per
Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67816, racc. n. 17641, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10060/7917;
- "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per
Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67817, racc. n. 17642, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10081/7937;
- "Prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare anche a favore di terzo" per
Notaio di Cosenza del 18.4.2018, rep. N. 67818, racc. n. 17643, trascritto a Cosenza in data Per_3
23.4.2018 ai nn. 10082/7938.
condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario e distrazione se richiesta.
Cosenza, 26 settembre 2025 Il Giudice - Rosangela Viteritti
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