Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1387/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica Dott. con sede in Roma 00198, Via Pò n. 20, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Simona Giammarino (C.F. ) del Foro di Firenze con studio in C.F._1
Scandicci (FI), Via Delle Bagnese n. 17, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Aliotta, sito in Catania (CT), Via Alberto Mario n. 32, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA ), corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, Controparte_1 P.IVA_2 quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del procuratore ad negotia, Dr. munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Persona_1
speciale del 25/06/2011 in autentica Notaio dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
95252/11289 di rep./racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (c.f.:
; pec: , ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Catania, in Corso Italia n. 244, giusta procura in atti;
APPELLATA
e di
1
Latini n. 48;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_3
Tribunale di Catania e per sentirli condannare, in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro, al rimborso della somma di euro 293.587,94 asseritamente dovuta ex art. 1916 c.c., avendo in precedenza parte attrice versato in via transattiva a titolo risarcitorio il corrispondente importo a trasportata a bordo di un ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 (tg. Controparte_4
), di proprietà di e condotto da , assicurato per la r. C.F._4 Controparte_5 Controparte_6
c. auto con (polizza n. 01CO29242), coinvolto incolpevolmente in un sinistro Parte_3
stradale verificatosi in data 7.05.2008, intorno alle ore 23:00 circa, in Motta S. Anastasia, all'incrocio tra via Ibla e via Selinunte.
A fondamento della propria domanda, la società attrice deduceva che il sinistro era imputabile totalmente alla cattiva condotta di guida del proprietario e conducente dell'autovettura antagonista
(Ford Focus tg. BF293LV), che ometteva di dare la precedenza non Controparte_2
rispettando la segnaletica di stop.
Assumeva, altresì, che detto autoveicolo, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa, che riportava gravi lesioni personali che aveva Controparte_4 Parte_3 risarcito nei termini di cui in premessa, non avendo l'Impresa designata a norma dell'art. 283 e ss. del D.lgs. 209/2005 mai adempiuto alle ripetute richieste di rimborso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.01.2019, si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare la domanda attorea, eccepiva preliminarmente la Controparte_3 prescrizione e, nel merito, deduceva l'esclusiva e/o concorrente responsabilità nel sinistro della conducente il ciclomotore e della terza trasportata e l'incertezza del quantum preteso in via di rivalsa. rimaneva contumace. Controparte_2
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 18.10.2021, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note scritte, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti (gg.
20 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2 Con sentenza n. 1456/2022, pubblicata il 29.03.2022, il Giudice unico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15625/2018
R.G., rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà appresso. Parte_3
Costituitasi, ha resistito all'impugnazione chiedendone il totale rigetto. Controparte_3
non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Posta la causa in decisione all'udienza del 25.06.2024, la Corte, giusta ordinanza del 19.09.2024, ha disposto la rimessione sul ruolo del giudizio, assegnando a parte appellante “termine fino al
16.12.2024 per la rituale produzione nel fascicolo informatico dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3,
4, 5, 7 e 8 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in forma chiara e leggibile”.
All'udienza del 14.01.2025, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_2
giudizio seppure regolarmente citato dalla società appellante.
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello formulati dalla difesa della società attrice, va esaminata l'eccezione sollevata in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della società appellata inerente alla tardività, inammissibilità e conseguente inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti prodotti in appello da in ottemperanza all'ordinanza istruttoria Parte_3
emessa dalla Corte in data 19.09.2024.
Parte appellata deduce che detti documenti, seppure elencati e indicati in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non sarebbero mai stati prodotti nel fascicolo del giudizio, tanto da non essere stati menzionati dal Tribunale in sentenza.
Detta eccezione non è fondata alla luce delle stesse deduzioni e difese formulate da nel CP_3
corso del giudizio di primo grado e del presente grado di appello. Invero, nel costituirsi CP_3
in risposta alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado e nei successivi atti difensivi non ha mai eccepito l'assenza della documentazione dettagliatamente elencata in calce all'atto di citazione (ai nn. 1 – 10), non ha mai messo in dubbio l'esistenza della stessa, ma ne ha piuttosto genericamente contestato il contenuto e la rilevanza probatoria.
Nella comparsa di costituzione e nella memoria di replica depositata il 13.09.2024, nel corso del presente giudizio di appello, in data antecedente alla contestata ordinanza emessa da questa Corte il
19.09.2024, la stessa difesa di ha espressamente richiamato alcuni dei singoli documenti CP_3
3 prodotti in primo grado da (indicati ai nn. 3a, 3b, 4, 5, 6 e 7) per contestarne il relativo Parte_3
contenuto.
È evidente che la univoca posizione difensiva di assunta nel corso dei due gradi di CP_3
giudizio è assolutamente incompatibile con la tardiva e generica eccezione sollevata soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Con un unico articolato motivo la difesa di lamenta che il primo giudice avrebbe Parte_3 erroneamente valutato la documentazione prodotta in giudizio da parte attrice in ordine all'asserita mancata prospettazione del danno risarcito e oggetto di azione di rivalsa.
Il motivo è fondato.
Premesso che con la stessa comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo CP_3
grado, ha espressamente riconosciuto (pag. 6) che ha risarcito con la Parte_3 Controparte_4
complessiva somma di euro 293.587,94 (ivi incluse le spese legali), ritiene la Corte che parte attrice abbia adeguatamente documentato di aver adempiuto agli obblighi risarcitori sulla stessa incombenti ex art. 141 del D.lgs. 209 del 7.9.2005 in favore della terza trasportata a bordo del ciclomotore meglio indicato in premessa e assicurato con la stessa compagnia assicuratrice (polizza
01CO29242).
In particolare, dal contenuto del rilevamento tecnico descrittivo redatto dai Carabinieri della
Stazione dei Carabinieri di Motta S. Anastasia intervenuti nell'immediatezza dei fatti (v. doc. 1 fascicolo di primo grado, riprodotto in appello in forma leggibile), trova piena conferma la dinamica del sinistro così come descritta in citazione da “il giorno 17.05.2008, alle ore 23:00 CP_7 circa, in Motta S. Anastasia (CT), all'incrocio tra la Via Ibla e la Via Salinunte, il ciclomotore
Aprilia Scarabeo 50 tg. 9YCDW, di proprietà del Sig. e condotto dalla Sig.ra Controparte_5
, assicurato per l'RCA con la società con polizza n. Controparte_6 Parte_3
01CO29242, entrava in collisione con l'autovettura Ford Focus tg. BF293LV, condotta dal proprietario Sig. il quale ometteva di dare la dovuta precedenza non Controparte_2 rispettando la segnaletica di STOP posta nella propria direzione di marcia”.
Gli agenti intervenuti, dopo aver dato atto che a bordo del ciclomotore era presente, quale terza trasportata, ed avere descritto i danni riportati dai due mezzi, pienamente Controparte_4
compatibili con la dinamica sopra descritta, elevavano contravvenzione nei confronti di
[...]
per violazione degli artt. 145 (omessa precedenza) e 80 (omessa revisione periodica) CP_2
del C.d.S. e accertavano (vedi verbale di sequestro - doc. 2 del fascicolo di primo grado, riprodotto in appello) che, al momento del sinistro, la predetta autovettura era anche sprovvista di copertura assicurativa con conseguente contestazione dell'infrazione di cui all'art. 193 del C.d.S. (scopertura
4 assicurativa).
In contrasto con quanto dedotto dalla difesa di nessuna infrazione o violazione del C.d.S. CP_3
veniva formalmente contestata al proprietario e/o alla conducente il ciclomotore sul quale viaggiava
Controparte_4
Al fine di dimostrare di avere integralmente risarcito i danni personali subiti da e a Controparte_4
fondamento della domanda di rivalsa, ex art. 141 comma 4 del D.lgs. 209/2005 e art. 1916 c.c., avanzata nei confronti del responsabile civile del sinistro e dell'impresa di assicurazione del
, ha prodotto i seguenti documenti: CP_2 Parte_3
- l'assegno del 26.05.2011 per l'importo di € 139.860,94 intestato a e Controparte_8 [...]
(quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore a titolo di CP_9 Controparte_4
prima offerta transattiva e trattenuto quale acconto sul maggior avere, unitamente al provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Catania - I Sezione Civile, in cui viene fatto esplicito riferimento ai danni patiti dalla terza trasportata, menzionando espressamente la somma di €
27.472,41 a titolo di spese mediche e legali sostenute e da sostenere, a seguito del sinistro del
17.05.2008 oggetto del presente giudizio (v. doc. 3 a - b fascicolo di primo grado, riprodotto in appello);
- l'assegno del 07.06.2013 per l'importo di € 73.727,00 in favore di allegato in Controparte_4
calce ad una comunicazione inviata da a mezzo raccomandata A/R, al Parte_1 legale di controparte in cui veniva indicato che l'offerta di € 73.727,00 era stata calcolata sulla base sia della CTU medico-legale allegata in atti (v. doc. n. 26), sia sulla base delle Tabelle di Milano dell'anno 2013 (v. doc. 4 fascicolo di primo grado, riprodotto in appello). La tabella riportata nel predetto doc. n. 4, richiama espressamente il “danno biologico nella misura del 30%”, nonché i giorni di inabilità temporanea totale e parziale patiti dalla vittima, ai fini della determinazione dell'entità monetaria delle lesioni personali subite;
- l'atto di transazione e quietanza datato 05.06.2013 (erroneamente indicato negli atti del primo grado con data del 15.06.2013) contenente esplicito riferimento alla polizza n. 01CO29242 Pt_3 sottoscritta dall'assicurato Sig. , proprietario del ciclomotore Aprilia Scarabeo Controparte_5
50 tg. 9YCDW coinvolto nel sinistro de quo (v. doc. n. 6 fascicolo di primo grado, riprodotto in appello);
- l'atto di transazione e quietanza del 30.09.2013 per l'importo di € 80.000,00 a nome della trasportata comprensivo della somma di € 7.000,00, a titolo di spese legali per il Controparte_4 patrocinio dell'Avv. Giuseppe Nesi, in cui risulta indicata specificatamente la polizza n. 01C029242
e allegato un dettagliato prospetto di tutte le singole voci di danno oggetto di risarcimento alla
5 predetta data con i relativi interessi e rivalutazione monetaria già maturati (v. doc. n. 5 fascicolo di primo grado, riprodotto in appello);
- la CTU medico-legale effettuata dal Dott. nell'ambito del giudizio di primo Persona_3
grado iscritto al n. 2320/2012 R.G. dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - V Sezione Civile, intercorso tra e relativa alle lesioni personali riportate dalla predetta Controparte_4 CP_7
terza trasportata nel sinistro stradale oggetto del presente giudizio, il cui contenuto - seppure la società odierna appellata non ha partecipato al giudizio - non è mai stato specificamente contestato dalla difesa di ed è liberamente apprezzabile da questa Corte, quale prova atipica (art. 115 CP_3
c.p.c.), ai fini della valutazione della congruità della liquidazione effettuata da (cfr. Cass. Parte_3
Sez. I, 6.4.2023 n. 9507; Cass. Sez. III, 10.11.2020 n. 15162; Cass. Sez. I, 10.10.2018 n. 25067;
Cass. Sez. I, 25.05.2016 n. 10825).
Nella fattispecie, il Dott. evidenziava: “un trauma da schiacciamento della gamba Per_3
sinistra con frattura pluriframmentaria ampiamente esposta del pilone tibiale e del perone con lesione da strappo del tendine tibiale posteriore”, da cui derivava “un periodo di inabilità temporanea assoluta di 230 giorni…un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 90 giorni…un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120”, oltre ai postumi rappresentati da “esiti dolorosi di frattura pluriframmentaria ampiamente esposta del pilone tibiale
e del III inferiore del perone con lesione da strappo del tendine tibiale posteriore inglobato nel magma cicatriziale, con anchilosi a 120° della tibiotarsica e sottoastragalica e limitazione di 1/3 dei movimenti dell'avampiede…segni clinici e strumentali di ostomielite cronicizzata a livello del pilone tibiale…gravi esiti cicatriziali a carattere deturpante…”, nonché un danno biologico da valutare nella misura del 30% (v. doc. n. 26 prodotto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 5.4.2019);
- la raccomandata A/R di del 15.06.2011 seguita dalla raccomandata A/R di Parte_3 Parte_3
del 22.01.2013 (v. doc. nn. 11 e 12 del fascicolo di primo grado, in atti) con le quali detta impresa assicuratrice richiedeva a il rimborso dell'importo di € 139.860,94 già liquidato alla terza CP_3
trasportata, facendo menzione specifica di tutti i dati del sinistro de quo (numero del sinistro, veicolo, data, esistenza della causa civile in corso, nominativo del conducente dell'autovettura investitrice e della terza danneggiata).
Come sostenuto dalla difesa dell'appellante, nonostante parte attrice, sin dal primo atto introduttivo, abbia espressamente richiamato la polizza assicurativa, abbia indicato i danni occorsi alla terza trasportata, poi meglio specificati e documentati con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1)
c.p.c., e abbia prodotto tutti i documenti sopra descritti, erroneamente il giudice di prime cure ha
6
ritenuto che
le produzioni documentali di non abbiano consentito di fare luce sul reale Parte_3
oggetto del diritto vantato, rigettando di conseguenza la domanda di rivalsa proposta.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Sez. Unite, 30.11.2022, n. 35318; in tal senso anche Cass.
Sez. III, 14.09.2022, n. 27075), “L'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore
(tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata: il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 "nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro" ed esercita
"l'azione diretta" nei confronti della medesima impresa "nei termini di cui all'art. 145"; il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro"; il risarcimento è liquidato "entro il massimale minimo di legge" e "fermo restando quanto previsto all'art. 140" (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale);
e' fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, "il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo";
l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere
(rectius: può chiedere che venga estromessa) l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;
l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Come emerge chiaramente dal complesso delle anzidette disposizioni, il "meccanismo" risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti).
Lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere
7 della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente”.
Nella medesima sentenza, con riferimento a fattispecie simili a quella di cui si discute in questa sede, è stato inoltre precisato che: “Come si è visto, l'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore
e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti
(fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore).
In linea con quanto affermato al punto precedente, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n.
14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui "l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi del D.lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4".
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato” (sul punto di recente, Cass. Sez. III, 7.2.2025 n. 3118).
Come affermato anche dal primo giudice, ai fini dell'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c.,
l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore e il danno risarcito con la sola produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito (in tal senso Cass. Sez. III, 5.3.2019 n. 6315).
8 Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, ritiene la Corte che nel caso in esame abbia Parte_3
adeguatamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa incombenti ai fini del legittimo esercizio del diritto di rivalsa previsto dall'art. 141 comma 4 del D.lgs. 209/2005.
L'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2947 comma 2 c.c. sollevata dalla difesa di in CP_3
primo grado e riproposta in appello non è fondata.
Premesso che nella fattispecie, trattandosi di una tipica ipotesi di lesioni personali colpose gravi, reato previsto e punito dagli artt. 583 comma 1 n. 1) e 590 c.p., come emerge con evidenza dalla non contestata ed accertata dinamica del sinistro, si applica l'art. 2947 comma 3 c.c. a tenore della quale
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile”, il diritto di rivalsa/surroga della società attrice nei diritti risarcitori del terzo danneggiato nei confronti del responsabile del danno e della relativa impresa di assicurazione è soggetto al diverso e più lungo termine prescrizionale di sei anni, decorrente dalla data del sinistro, in virtù del combinato disposto degli artt. 2947, comma 3 c.c. e 157 c.p. ha documentato di avere proceduto ad interrompere periodicamente il termine di Parte_3
prescrizione del proprio diritto di rivalsa, attraverso le lettere raccomandate A/R del 15/06/2011,
22/01/2013 e 13/09/2013 nonché le PEC dell'11/03/2015, 22/07/2015, 23/12/2016 e 30/03/2018, (v. ricevute di accettazione e consegna - doc.ti da 10 a 25 fascicolo parte attrice di primo grado), fino alla notifica dell'atto di citazione del 4.10.2018.
Alcune di dette lettere e PEC di messa in mora sono state inviate da Parte_4
per conto di e sono pienamente valide ed efficaci quali atti
[...] Parte_3 interruttivi ex art. 2943 c.c. in quanto indicano con precisione l'incarico conferito dall'impresa assicuratrice, l'oggetto e la data del sinistro, le parti e i mezzi coinvolti, l'ammontare del risarcimento di cui viene chiesto il rimborso.
Ulteriore eccezione sollevata dalla società assicurativa convenuta/appellata attiene alla colpa esclusiva o, comunque, prevalente di , conducente del ciclomotore coinvolto nel Controparte_6 sinistro, anch'essa minorenne all'epoca dei fatti, nella causazione delle lesioni personali subite dalla terza trasportata, per avere violato l'art. 145 del C.d.S., omettendo di ridurre la propria andatura e di prestare la massima attenzione all'intersezione per evitare o prevedere l'incidente.
È stato altresì eccepito, ex art. 1227 comma 1 c.c., il concorso di colpa della stessa Controparte_4
per avere accettato di essere trasportata da altra minorenne non abilitata e su un ciclomotore di cilindrata 50 non abilitato al trasporto di altro passeggero.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, "in tema di responsabilità derivante da
9 circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (cfr. Cass. Sez. III, 12.02.2025, n.3572; Cass.
Sez. III, 19.12.2024, n. 33483; Cass. Sez. III, 20.3.2020, n. 7479; Cass., 12.3.2020, n. 7061; Cass.,
08.01.2016, n. 124).
Ed ancora: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione" (cfr. Cass. Sez. III, 20.11.2024 n. 29927)
Nel caso in esame può escludersi, alla luce degli accertamenti svolti dai carabinieri intervenuti sui luoghi e in mancanza di alcun elemento di segno contrario, la violazione da parte della minore conducente lo scooter coinvolto nel sinistro dell'art. 145 del CdS, non emergendo alcun eccesso di velocità e/o imprudenza nell'attraversare l'incrocio teatro dello scontro con l'autovettura condotta dal che, incurante del segnale di arresto posto su via Selinunte, non ha dato alcuna CP_2
precedenza al ciclomotore proveniente da destra (via Ibla).
Viceversa, invece, non può negarsi la circostanza che conducente il Controparte_6
ciclomotore Aprilia Scarabeo 50, al momento del sinistro, aveva quindici anni (e non 18 come prescritto dall'art. 170 CdS nella formulazione vigente all'epoca dell'incidente) e non poteva, pertanto, trasportare alcun passeggero. Peraltro, parte attrice non ha fornito alcuna prova, né ha dedotto qualcosa sul punto, circa l'eventuale omologazione del mezzo anche per il trasporto di un passeggero.
La circolazione del ciclomotore, nella fattispecie, avvenuta in condizioni di non perfetta sicurezza, è riconducibile alla responsabilità della minore conducente - la quale prima di iniziare o proseguire la marcia doveva controllare che questa avvenisse in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche della terza trasportata, la quale ha accettato i rischi della circolazione;
si è verificata così un'ipotesi di cooperazione colposa delle due minorenni nella condotta causativa del fatto evento dannoso che può quantificarsi, in percentuale, nella misura del 20%, in ragione della gravità, pericolosità ed efficienza causale prevalente (80%) della condotta del , come sopra CP_2
10 già descritta.
Sul punto, condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 14.03.2017 n. 6481) ha affermato che “in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno”.
Altra recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III, 27.03.2024, n. 8306), in analoga fattispecie, ha ritenuto che: “il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia, in quanto telaio, sospensioni, freni, avancorsa, rigidità strutturale e pneumatici sono progettati ed omologati per l'uso del mezzo con il solo conducente;
pertanto, il condurre un passeggero a bordo di ciclomotore, omologato per il solo conducente, è, almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della fisica, esplica necessariamente rilievo causale ai fini del sinistro, in quanto la presenza di un passeggero condiziona la stabilità del veicolo, la possibilità di controllo del mezzo, la capacità di arresto e di manovra”.
Ha, pertanto, affermato il seguente condivisibile principio: "Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra;
e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro" (sul punto v. anche Cass. Sez. III, 6.3.2012 n. 3447; Cass. Sez. III, 22.05.2006 n. 11947).
Ogni eccezione e/o contestazione sul quantum oggetto del risarcimento ottenuto da CP_4
e preteso in rivalsa da non è fondata, atteso che, alla luce delle risultanze della
[...] Parte_3
CTU medico-legale effettuata dal Dott. dell'analitico prospetto di Persona_3
liquidazione prodotto dalla difesa di (invalidità permanente 30%, inabilità temporanea al Parte_3
100% gg. 230, invalidità permanente al 75% gg. 90 e invalidità permanente al 50% gg. 120), delle tabelle di Milano del 2013 in materia di danno non patrimoniale, l'importo complessivo di euro
293.587,94 appare assolutamente congruo e adeguato, ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla gravità delle lesioni personali subite dalla minore . CP_4
Oltre al risarcimento dei predetti postumi invalidanti e dei lunghi periodi di inabilità, è stato adeguatamente riconosciuto dalla compagnia assicuratrice un congruo aumento del danno biologico
(c.d. personalizzazione nella misura del 30%), evidentemente per i ripetuti interventi chirurgici
11 subiti dalla minore, i numerosi esami diagnostici effettuati, i lunghi e dolorosi periodi di fisioterapia ai quali si è sottoposta, come dettagliatamente descritti dal CTU nella causa civile Controparte_4 intercorsa tra e la minore terza trasportata (e da quest'ultima ampiamente documentati). Parte_3
Il complessivo importo di euro 293.587,94 (comprensivo di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria alla data del 30.09.2013) va, pertanto, ridotto del 20% (per il concorso colposo di cui si è detto). L'importo dovuto da e in solido, è di complessivi euro CP_3 Controparte_2
234.870,35 al quale vanno aggiunti, come richiesto in citazione ed eccepito dalla difesa di trattandosi di un credito di valore (cfr. sul punto Cass. Sez. III, 5.7.2022 n.21218; Cass. CP_3
Sez. III, 20.01.2009 n. 1336), gli ulteriori interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) sulla sorte capitale devalutata alla data del sinistro, pari a euro 194.797,27 (euro 243.496,59 – 20%), e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del versamento dell'ultima tranche del risarcimento (30.09.2013) fino alla presente sentenza. Dalla pubblicazione al saldo competeranno sulla somma complessiva derivante dal cumulo di capitale e rivalutazione i soli interessi legali e ciò per evitare fenomeni di anatocismo.
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico di e Controparte_3
di in solido, per il principio della sostanziale e prevalente soccombenza Controparte_2
(art. 91 c.c.) e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), con applicazione del parametro minimo per la fase di trattazione in entrambi i gradi del giudizio, in mancanza di reale attività a contenuto istruttorio.
Lo scaglione di riferimento è compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.00,00 tenuto conto del valore effettivo della causa e del complessivo quantum liquidato in favore di Parte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di e avverso la Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
sentenza n. 1456/2022 pubblicata il 29.03.2022, nel procedimento di primo grado iscritto al n.
15625/2018 R.G., dal Giudice unico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, condanna
(quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre Controparte_1
12 2005 n. 209 per la liqui dazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada) e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 234.870,35 oltre interessi legali come da parte motiva.
Condanna e in solido, al pagamento delle spese Controparte_3 CP_2 CP_2
processuali sostenute da nel giudizio di primo grado che si liquidano in Parte_3
complessivi euro 12.509,00 (di cui euro 1.241,00 per spese vive, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Condanna e in solido, al pagamento delle spese Controparte_3 Controparte_2
processuali sostenute da nel presente giudizio di appello che si liquidano in Parte_3
complessivi euro 14.002,00 (di cui euro 1.848,00 per spese vive, euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
5.103,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in data 15.04.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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