Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 184 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 05/07/1957 e sig. - C.F. – nato in [...] ed in Parte_2 C.F._2 data 27/11/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TOMAINO SERGIO - CF - C.F._3 elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 marzo 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/02/2025 - che i ricorrenti, in Lamezia Terme ed in data 01/06/2009, contraevano matrimonio secondo il rito civile (vedi in allegato);
- che dalla predetta unione non sono nati figli;
- che i coniugi e hanno fissato la sede della convivenza presso l'abitazione della Pt_1 Parte_2 sig.ra in Gizzeria Lido, mantenendo, comunque la residenza anagrafica del sig. Pt_1 Parte_2
n luogo diverso;
[...]
- che la sig.ra gode di un reddito annuo di circa 10.000,00 mentre il sig. Parte_1 Parte_2 ercepisce mediamente un reddito di euro 18.000 annui, per cui si dichiarano entrambi economicamente
[...] indipendenti;
- che la vita coniugale già da tempo, ha reso improseguibile la convivenza;
- che tale situazione ha determinato in entrambi i coniugi la volontà di interrompere - di fatto - la prosecuzione della convivenza;
- che non appare possibile ripristinare il consortium vitae per l'insanabile venir meno della affectio coniugalis;
- che i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiaravano altresì – in rito - di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo congiunto;
in atti).
Tanto premesso ricorrevano al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme affinché volesse designare il
Giudice Relatore e fissare l'udienza di comparizione delle parti autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale e - preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare - omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati rinunciando entrambi espressamente a eventuali assegni di mantenimento.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 184 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - e sig. - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._1 Parte_2
TOMAINO SERGIO - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il C.F._3
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 3 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
25/03/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti stesse a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 15 marzo 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi. 3
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 24 marzo 2025, sia pure in forma cartacea (vedi annotazione in atti).
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - ormai risalente nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi – stante la natura consensuale della controversia - per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 184 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...] e sig. Parte_1 C.F._1
- C.F. – nato in [...] ed in data 27/11/1982, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TOMAINO SERGIO - CF - elettivamente domiciliati presso C.F._3 il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...] - e sig. - C.F. C.F._1 Parte_2
- nato in [...], in data [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TOMAINO C.F._2
SERGIO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e C.F._3 concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Entrambi rinunciano espressamente ad eventuali assegni di mantenimento.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 5, parte I, uff. 5, anno 2009 - per la trascrizione, le annotazioni 4
e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)