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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1147/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
. . In Persona Del Legale Rappresentante P.t. - P.IVA_1
Difeso da
. . - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018875929000 IRES-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/2/2025 s.r.l. . chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249018875929000 notificata in data 12/12/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 9.098,69, limitatamente all'importo di € 8.805,64 derivante dalla cartella n.
29520140021853838000. Eccepiva: omessa notifica della cartella;
“decadenza o prescrizione”; “illegittimità
e/o la nullità delle sanzioni e/o degli interessi applicati con l'intimazione di pagamento… per intervenuta prescrizione e/o decadenza”.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella, difetto di legittimazione passiva,
Non si costituiva l'agente della riscossione.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infondata, al limite della temerarietà, è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta, la quale, come documentato dall'agenzia delle entrate, è stata notificata in data 5/8/2014 a mani del destinatario.
Infondata, conseguentemente, è l'eccezione di prescrizione del tributo.
Invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale.
Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019;
Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Va, tuttavia, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25). Fondata, invece, è l'eccezione – per quanto confusamente formulata – di prescrizione di interessi e sanzioni.
Invero il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento al credito per sanzioni, anche se tributarie, essendo il predetto termine espressamente previsto ex lege dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (cfr. Cass. VI,
20/6/2016, 12715; Cass. VI, 1/10/2020, 20955), salvo, ovviamente, che il diritto alla riscossione delle sanzioni derivi da sentenza passata in giudicato, operando, solo in talk caso, il termine decennale di cui all'art. 2953
c.c.
Il credito per interessi configura un'obbligazione che, per quanto accessoria a quella per sorte capitale, è suscettibile di autonome vicende, sicché tale credito rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. 30901 /2019).
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente a quanto sopra esposto. In ragione ella soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa per sanzioni di cui alla cartella n. 29520140021853838000 ed alla pretesa per gli interessi maturati anteriormente al 19/6/2018 di cui alla cartella n. 29520140021853838000. Rigetta, quanto al resto, il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1147/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
. . In Persona Del Legale Rappresentante P.t. - P.IVA_1
Difeso da
. . - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018875929000 IRES-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/2/2025 s.r.l. . chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249018875929000 notificata in data 12/12/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 9.098,69, limitatamente all'importo di € 8.805,64 derivante dalla cartella n.
29520140021853838000. Eccepiva: omessa notifica della cartella;
“decadenza o prescrizione”; “illegittimità
e/o la nullità delle sanzioni e/o degli interessi applicati con l'intimazione di pagamento… per intervenuta prescrizione e/o decadenza”.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella, difetto di legittimazione passiva,
Non si costituiva l'agente della riscossione.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infondata, al limite della temerarietà, è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta, la quale, come documentato dall'agenzia delle entrate, è stata notificata in data 5/8/2014 a mani del destinatario.
Infondata, conseguentemente, è l'eccezione di prescrizione del tributo.
Invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale.
Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019;
Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Va, tuttavia, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25). Fondata, invece, è l'eccezione – per quanto confusamente formulata – di prescrizione di interessi e sanzioni.
Invero il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento al credito per sanzioni, anche se tributarie, essendo il predetto termine espressamente previsto ex lege dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (cfr. Cass. VI,
20/6/2016, 12715; Cass. VI, 1/10/2020, 20955), salvo, ovviamente, che il diritto alla riscossione delle sanzioni derivi da sentenza passata in giudicato, operando, solo in talk caso, il termine decennale di cui all'art. 2953
c.c.
Il credito per interessi configura un'obbligazione che, per quanto accessoria a quella per sorte capitale, è suscettibile di autonome vicende, sicché tale credito rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. 30901 /2019).
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente a quanto sopra esposto. In ragione ella soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa per sanzioni di cui alla cartella n. 29520140021853838000 ed alla pretesa per gli interessi maturati anteriormente al 19/6/2018 di cui alla cartella n. 29520140021853838000. Rigetta, quanto al resto, il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.