Articolo 2 della Legge 27 gennaio 2000, n. 14
Articolo 1Articolo 3
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12 febbraio 2000
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2000
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