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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7137/2020 R.G.,
Nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 7137/2020 ( : , (P.I. ), in persona del suo rappresentante legale, con sede a Parte_1 P.IVA_1
Oderzo (TV), Via Callalta n. 45, rappresentato, assistito e difeso nel presente procedimento dall'avv. Davide Favotto (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio di C.F._1 quest'ultimo in Treviso, via G. D'Annunzio n.19,
Appellante contro 1 . (C.F.: e P. I.V.A.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Maggior Piovesana n. 158/B, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato accluso al presente atto, dall'avv. Alessandro Da Re (C.F.: PEC: C.F._2
Email_1 del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Conegliano (TV), Viale Italia n.
2 (brevemente , C.F. Parte_3 Parte_3
in persona del Dott. nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio P.IVA_4 CP_1
Segreteria AA.GG. e Legali, e Procuratore Speciale (giusta procura a rogito del Notaio
Rep. n. 136770/33358 del 06/05/2014), con sede a Ravenna in Via Manlio Per_1
Travaglini n. 8, rappresentata e difesa dall'avvocato Lamberto Rotella (C.F.
, del Foro di Treviso, e con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3
Vittorio Veneto, Via Divisione N. Nannetti n. 81, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e avvisi a mezzo fax allo 0438/949343 e/o al seguente indirizzo PEC:
Email_2
3 , in persona del Sindaco pro tempore, Appellato contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2024 (o data di rinvio per le note), le parti costituite hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
• Per appellante: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso adito, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere, in riforma della sentenza n. 124/2020 emessa dal Giudice di Pace di Treviso in data 17/01/2020 e depositata in data 05/02/2020, A. in via preliminare: dichiararsi la nullità della sentenza per le diverse ragioni sopra esposte in punto di vizio di motivazione;
B. in via ulteriormente preliminare: riformata la sentenza di primo grado, accertare l'irregolarità delle notifiche relative alle ordinanze ingiunzione e per l'effetto, dichiarare la nullità delle stesse e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza ingiunzione;
C. nel merito, in principalità: dichiararsi l'illegittimità delle fatture commerciali emesse da Pt_2
[...] ovvero quanto meno rideterminando il dovuto in senso più favorevole al contribuente tenuto conto dell'effettiva superficie, dell'errata applicazione dell'IVA e dell'avvio a smaltimento dei rifiuti assimilati e della più adeguata tariffa applicabile in considerazione del tipo di attività svolta dal contribuente;
F. Con vittoria di spese e di lite per ambedue i gradi di giudizio."
• Per appellata: "NEL MERITO: Respingersi, per tutti i motivi sopra esposti CP_3 ed, eventualmente, anche in accoglimento delle eccezioni e difese svolte in primo grado ed in questa sede espressamente riproposte, l'appello avversario e, per l'effetto, integralmente confermarsi la sentenza n. 124/2020 emessa dal Giudice di Pace di Treviso
[...]. IN OGNI CASO: Spese e compensi professionali interamente rifusi."
• Per appellata: "Nel merito, in via principale: respingersi l'appello in Parte_3 quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata n. 124/20 del Giudice di pace di Treviso;
Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle eccezioni/motivi di opposizione Pt_3 inerenti il merito/credito della pretesa impositiva, la fatturazione, la delega di riscossione, e comunque respingersi le domande proposte nei confronti di in quanto Parte_3 inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, con ogni conseguente provvedimento, anche sulle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni consentita riserva, in caso di accoglimento dell'appello, nei confronti di e/ il Pt_2 [...]
in separata sede." CP_2
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado: Il presente giudizio ha avuto origine da un ricorso/opposizione proposto da contro un'ingiunzione di pagamento (n. 20199990700318587000 del Parte_1
04.02.2019) emessa da su incarico di per la riscossione di importi Parte_3 CP_3 relativi a TIA 2 (2012), TARES (2013) e TARI (2017). Il giudizio si è svolto davanti al Giudice di Pace di Treviso (Dott. Rizzo).
era rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Favotto. Parte_1
era titolare del rapporto impositivo. e il sono CP_3 Parte_3 Controparte_2 rimasti contumaci in primo grado. Il Giudice di Pace di Treviso ha emesso la sentenza n. 124/2020 in data 17.01.2020, depositata il 05.02.2020. La sentenza ha rigettato le domande di Parte_1 confermando il provvedimento opposto. In particolare, il Giudice ha ritenuto le notifiche regolari e gli atti impugnati definitivi per raggiungimento dello scopo, e ha rilevato che le fatture erano state regolarmente ricevute e non contestate nei termini.
ha impugnato tale sentenza con atto di citazione in appello notificato il Parte_1
05.11.2020 davanti al Tribunale di Treviso,
Si sono costituite in giudizio (rappresentata dall'Avv. Alessandro Da Re del Foro CP_3 di Treviso) e (rappresentata dall'Avv. Lamberto Rotella del Foro di Treviso), Parte_3 contestando le ragioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello. Il CP_2
è rimasto contumace anche in appello.
[...]
Le parti costituite hanno depositato comparsa di costituzione e risposta, comparse conclusionali, e memorie di replica. Sono state depositate anche note autorizzate. Le principali argomentazioni sollevate da in appello e le relative difese di Parte_1
e sono le seguenti: CP_3 Parte_3
2
1. Nullità della Sentenza di Primo Grado per Vizio di Motivazione:
sosteneva che la sentenza fosse insufficientemente motivata o contraddittoria, Pt_1 rendendo impossibile capire se il rigetto si basasse sulla definitività delle fatture o sulla presunta infondatezza degli altri motivi.
e replicavano che la motivazione del Giudice di Pace era adeguata e logica, Pt_2 Pt_3 anche se sintetica, avendo comunque analizzato le ragioni delle parti e confermato il credito di . Non era necessaria l'analitica confutazione di ogni singolo motivo. Pt_2
2. Irregolarità/Nullità della Notifica dell'Ordinanza Ingiunzione:
eccepiva la nullità/inesistenza della notifica avvenuta tramite raccomandata con Pt_1 avviso di ricevimento a mezzo posta, ritenendo che non rispettasse le previsioni normative (R.D. n. 639/1910, art. 2) che richiederebbero la notifica da parte di ufficiali giudiziari o uscieri.
e contestavano questa eccezione. Affermavano che, ai sensi degli artt. 50 e 26 Pt_2 Pt_3 del D.P.R. 602/1973, il concessionario della riscossione ( è legittimato a notificare le Pt_3 ingiunzioni fiscali a mezzo posta. Inoltre, e soprattutto, la notifica era stata sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto aveva ricevuto l'atto (che ha prodotto in Pt_1 giudizio) e proposto opposizione, esercitando pienamente il diritto di difesa. 3. Illegittimità delle Fatture e Decadenza dall'Impugnazione:
riteneva le fatture illegittime e contestava che fosse decaduta dal diritto di Pt_1 impugnarle preventivamente, sostenendo che l'impugnazione della fattura fosse una mera facoltà e non un obbligo.
e evidenziavano che le fatture erano state regolarmente ricevute e non Pt_2 Pt_3 contestate nei termini di legge. Sebbene non contestare le fatture non precluda l'opposizione all'ingiunzione successiva, il primo Giudice aveva comunque rilevato la mancata contestazione tempestiva.
4. Illegittimità dell'Iscrizione d'Ufficio, Errata Individuazione Superficie Tassabile e
Onere della Prova:
lamentava che avesse proceduto all'iscrizione d'ufficio e alla determinazione Pt_1 Pt_2 della superficie tassabile in modo illegittimo, senza comunicazioni preventive e senza un adeguato contraddittorio, in violazione del Regolamento consortile. Sosteneva inoltre che l'onere di provare la produttività di rifiuti o l'area tassabile fosse dell'amministrazione/gestore, mentre il Giudice di Pace lo avrebbe erroneamente posto a carico del contribuente. Affermava che il suo stabilimento producesse solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
e (per quanto di competenza di ) replicavano che, sebbene l'onere di Pt_2 Pt_3 Pt_2 provare i fatti costitutivi sia del gestore, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza e la delimitazione di aree che producono rifiuti speciali non assimilabili e avviati a smaltimento in proprio per ottenere esenzioni/riduzioni. aveva legittimamente Pt_2 operato l'iscrizione d'ufficio basandosi su dati disponibili e un sopralluogo che aveva rilevato la produzione di rifiuti generici. La documentazione di (formulari, Pt_1 planimetrie) era ritenuta insufficiente a dimostrare l'esclusività dello smaltimento di rifiuti speciali. L'iscrizione d'ufficio rientra nelle facoltà del gestore e la mancata comunicazione preliminare non invalida la procedura.
5. Natura Giuridica della Prescrizione: CP_4
3 sosteneva che la TIA, TARES e TARI avessero natura tributaria, il che avrebbe potuto Pt_1 influire sulla giurisdizione e sui termini di prescrizione. Eccepiva la prescrizione degli importi chiesti a titolo di TIA 2.
e affermavano che tali entrate avessero natura privatistica di corrispettivo, Pt_2 Pt_3 rientrando quindi nella giurisdizione ordinaria. Contestavano la prescrizione degli importi, sostenendo che non fossero prescritti o che le fatture avessero interrotto eventuali termini di prescrizione. 6. Legittimazione di Sorit e Validità della Delega:
sollevava dubbi sulla legittimità dell'ingiunzione emessa da e sulla validità del Pt_1 Pt_3 contratto di affidamento della gestione tra e in quanto non sarebbe un Pt_2 Pt_3 Pt_2 ente pubblico e non potrebbe delegare a terzi la riscossione dei tributi del CP_2
(con il supporto di ) eccepiva in via preliminare la propria carenza di Pt_3 Pt_2 legittimazione passiva riguardo ai motivi che attengono al merito del rapporto impositivo, alla fatturazione, alla debenza delle tariffe e ai poteri di delega tra e Pt_2 Pt_3 Pt_3 agisce come mero concessionario/agente della riscossione sulla base delle liste di carico fornite da e non ha poteri di verifica o modifica sul credito sottostante. Le questioni Pt_2 sul merito del credito riguardano il rapporto tra e l'ente impositore ( e/o Pt_1 Pt_2
). Sorit ribadiva inoltre la propria legittimazione ad utilizzare lo Controparte_2 strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 in quanto concessionario iscritto all'albo, citando la normativa e la giurisprudenza a supporto.
• In sintesi, impugnava la sentenza di primo grado basandosi su vizi formali Pt_1
(motivazione, notifica), vizi sostanziali (illegittimità fatture/ingiunzione, errata superficie, onere prova, natura entrate, prescrizione), e questioni sulla legittimazione di e . Pt_3 Pt_2
• e contestavano tali motivi, sostenendo la validità degli atti e della Pt_2 Pt_3 procedura, la correttezza del merito della pretesa ( ), la sanatoria dei vizi formali, la Pt_2 propria legittimazione processuale ( limitatamente all'attività di riscossione) e Pt_3 sostanziale ( sull'uso dell'ingiunzione, sul merito), e l'infondatezza delle Pt_3 Pt_2 eccezioni di nel merito. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e deve essere respinto. Parte_1
1. Sulla pretesa nullità della sentenza per vizio di motivazione. Le censure mosse dall'appellante circa l'asserita "motivazione apparente" o "inesistente" della sentenza di primo grado non colgono nel segno. Sebbene il Giudice di Pace abbia adottato una motivazione sintetica, essa non risulta affetta da radicale carenza né da insanabile contraddittorietà tali da impedirne la comprensione della ratio decidendi. Il primo Giudice ha identificato i punti nodali della controversia, quali la regolarità delle notifiche, la natura delle tariffe e la debenza degli importi, fornendo una risposta, seppur concisa, alle principali difese dell'opponente. La giurisprudenza consolidata non richiede un'analitica confutazione di ogni singola argomentazione difensiva, essendo sufficiente che emerga il percorso logico-giuridico seguito. Ad ogni modo, il giudizio d'appello, devolvendo al giudice superiore la cognizione del merito, consente una rivalutazione completa delle questioni, sanando eventuali laconicità motivazionali del primo grado.
2. Sulla regolarità della notifica dell'ingiunzione. L'appellante deduce l'inesistenza o nullità della notifica dell'ingiunzione, in quanto eseguita a mezzo posta ordinaria (raccomandata A/R) e non tramite i soggetti specificamente indicati dal R.D. 639/1910. La doglianza è infondata.
4 In primo luogo, va esclusa l'ipotesi di inesistenza, confinata dalla giurisprudenza a casi di mancanza materiale o di difformità talmente radicale da non rendere l'atto riconoscibile come notifica. Nel caso di specie, l'atto è pervenuto al destinatario. In secondo luogo, anche a voler ipotizzare un'irregolarità, questa rientrerebbe nell'alveo della nullità, la quale, tuttavia, è sanata, con efficacia ex tunc, dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Avendo proposto tempestiva opposizione, Parte_1 dimostrando piena conoscenza dell'atto e potendo esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato. Infine, non pare condivisibile l'assunto secondo cui la notifica a mezzo raccomandata A/R da parte del concessionario della riscossione sarebbe ex se illegittima. La normativa di settore, ed in particolare l'art. 26 D.P.R. 602/1973, richiamato anche per le ingiunzioni, consente espressamente tale modalità, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
quale concessionario iscritto all'Albo, era dunque legittimata ad avvalersi di Parte_3 tale forma di notifica.
3. Sulla natura delle tariffe, sulla debenza della quota fissa e sulla prescrizione. L'appellante contesta la natura corrispettiva delle tariffe, affermandone la natura tributaria, e deduce la prescrizione della TIA 2 (2012). Anche tali motivi non possono essere accolti. La legislazione succedutasi nel tempo, unitamente all'adozione da parte dell'ente gestore (e dei Comuni serviti, incluso ) di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, ha CP_2 orientato la TIA 2, la TARES e la TARI verso una natura corrispettiva. Ciò è stato esplicitamente affermato per la TIA 2 dall'art. 14, co. 33 D.L. 78/2010 e confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 8631/2020), e previsto per la TARI puntuale dal comma 668 della L. 147/2013. La natura corrispettiva implica la soggezione ad IVA e l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale per la TIA 2 del 2012. Peraltro, anche a voler considerare il termine quinquennale, la richiesta di pagamento contenuta nelle fatture del 2017/2018 e l'avviso di mora del 2018 avrebbero idoneità a interrompere la prescrizione. La pretesa di di essere esentata dal pagamento in virtù dell'autosmaltimento dei Pt_1 rifiuti speciali si scontra con il fatto che l'ingiunzione riguarda primariamente (se non esclusivamente) la quota fissa della tariffa. Tale quota, come correttamente evidenziato dalle appellate e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, è destinata a coprire i costi fissi e indivisibili del servizio (spazzamento, gestione aree, investimenti, etc.) ed è dovuta per il solo fatto di possedere o detenere locali suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettivo conferimento o dalla produzione di rifiuti speciali. L'onere di provare l'esistenza di aree che producono esclusivamente rifiuti speciali, per un'eventuale (e solo parziale) esclusione, grava sul contribuente e, nel caso di specie, non è stato assolto in modo esaustivo, a fronte anche delle risultanze del sopralluogo effettuato da . La tesi di sulla violazione del principio "chi inquina paga" non può, quindi, Pt_2 Pt_1 portare all'esenzione totale dalla quota fissa.
4. Sulla legittimità dell'ingiunzione e sui poteri di e Pt_2 Pt_3 contesta la legittimità dell'ingiunzione fiscale, sostenendo che , quale S.r.l., Pt_1 Pt_2 non possa utilizzare tale strumento né delegarlo. L'argomento non è persuasivo. è un soggetto regolarmente iscritto all'Albo ex Parte_3 art. 53 D.Lgs. 446/1997 e, come tale, è espressamente legittimato dalla normativa (in particolare L. 265/2002 e D.L. 248/2007) a utilizzare la procedura di ingiunzione per la riscossione delle entrate degli enti locali. Quanto a , essendo una società a prevalente Pt_2 capitale pubblico, è esonerata dall'iscrizione all'Albo ai sensi del D.M. 289/2000. Tale
5 status, unitamente alla sua funzione di gestore del servizio pubblico per conto degli enti consorziati, le consente di affidare la riscossione coattiva a un soggetto abilitato come
L'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte dei concessionari iscritti all'Albo è ormai Pt_3 pacificamente ammesso.
5. Sulla competenza del CIT e sulla legittimità delle delibere. L'eccezione di incompetenza del CIT e di illegittimità delle relative delibere è infondata. La normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 22/97, ora TUA) prevede espressamente la gestione tramite e forme associate, attribuendo agli enti locali – Controparte_5 nozione che include i consorzi di Comuni – il potere di determinare le tariffe, anche in relazione ai piani finanziari. Il ha legittimamente delegato tali funzioni al Controparte_2
CIT. Eventuali vizi intrinseci delle delibere, peraltro, esulerebbero dalla giurisdizione del giudice ordinario, che può al più disapplicarle se palesemente illegittime, cosa che non si ravvisa nel caso di specie, non avendo fornito elementi concreti per superare la Pt_1 presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
6. Sulle altre questioni. Tutti gli altri motivi di appello sono assorbiti dalle considerazioni che precedono o, comunque, infondati per le ragioni già ampiamente illustrate negli atti difensivi delle appellate, cui si rinvia e che questo Tribunale condivide.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 124/2020 del Giudice di Pace di Treviso. Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 124/2020 del Giudice di Pace di Treviso, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
1. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e CP_3 Pt_3
che liquida, per ciascuna parte appellata, come segue:
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200 Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00 Fase decisionale, valore medio: € 851,00 Compenso tabellare (valori medi) € 1.701,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 1.701,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 255,15 Totale € 1.956,15 oltre IVA e CPA come per legge.
2 Nulla sulle spese per il , contumace. Controparte_2
Così deciso in Treviso, il 26.5.2025
6 Il Giudice Dott. Deli Luca
Treviso, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7137/2020 R.G.,
Nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 7137/2020 ( : , (P.I. ), in persona del suo rappresentante legale, con sede a Parte_1 P.IVA_1
Oderzo (TV), Via Callalta n. 45, rappresentato, assistito e difeso nel presente procedimento dall'avv. Davide Favotto (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio di C.F._1 quest'ultimo in Treviso, via G. D'Annunzio n.19,
Appellante contro 1 . (C.F.: e P. I.V.A.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Maggior Piovesana n. 158/B, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato accluso al presente atto, dall'avv. Alessandro Da Re (C.F.: PEC: C.F._2
Email_1 del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Conegliano (TV), Viale Italia n.
2 (brevemente , C.F. Parte_3 Parte_3
in persona del Dott. nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio P.IVA_4 CP_1
Segreteria AA.GG. e Legali, e Procuratore Speciale (giusta procura a rogito del Notaio
Rep. n. 136770/33358 del 06/05/2014), con sede a Ravenna in Via Manlio Per_1
Travaglini n. 8, rappresentata e difesa dall'avvocato Lamberto Rotella (C.F.
, del Foro di Treviso, e con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3
Vittorio Veneto, Via Divisione N. Nannetti n. 81, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e avvisi a mezzo fax allo 0438/949343 e/o al seguente indirizzo PEC:
Email_2
3 , in persona del Sindaco pro tempore, Appellato contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2024 (o data di rinvio per le note), le parti costituite hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
• Per appellante: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso adito, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere, in riforma della sentenza n. 124/2020 emessa dal Giudice di Pace di Treviso in data 17/01/2020 e depositata in data 05/02/2020, A. in via preliminare: dichiararsi la nullità della sentenza per le diverse ragioni sopra esposte in punto di vizio di motivazione;
B. in via ulteriormente preliminare: riformata la sentenza di primo grado, accertare l'irregolarità delle notifiche relative alle ordinanze ingiunzione e per l'effetto, dichiarare la nullità delle stesse e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza ingiunzione;
C. nel merito, in principalità: dichiararsi l'illegittimità delle fatture commerciali emesse da Pt_2
[...] ovvero quanto meno rideterminando il dovuto in senso più favorevole al contribuente tenuto conto dell'effettiva superficie, dell'errata applicazione dell'IVA e dell'avvio a smaltimento dei rifiuti assimilati e della più adeguata tariffa applicabile in considerazione del tipo di attività svolta dal contribuente;
F. Con vittoria di spese e di lite per ambedue i gradi di giudizio."
• Per appellata: "NEL MERITO: Respingersi, per tutti i motivi sopra esposti CP_3 ed, eventualmente, anche in accoglimento delle eccezioni e difese svolte in primo grado ed in questa sede espressamente riproposte, l'appello avversario e, per l'effetto, integralmente confermarsi la sentenza n. 124/2020 emessa dal Giudice di Pace di Treviso
[...]. IN OGNI CASO: Spese e compensi professionali interamente rifusi."
• Per appellata: "Nel merito, in via principale: respingersi l'appello in Parte_3 quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata n. 124/20 del Giudice di pace di Treviso;
Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle eccezioni/motivi di opposizione Pt_3 inerenti il merito/credito della pretesa impositiva, la fatturazione, la delega di riscossione, e comunque respingersi le domande proposte nei confronti di in quanto Parte_3 inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, con ogni conseguente provvedimento, anche sulle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni consentita riserva, in caso di accoglimento dell'appello, nei confronti di e/ il Pt_2 [...]
in separata sede." CP_2
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado: Il presente giudizio ha avuto origine da un ricorso/opposizione proposto da contro un'ingiunzione di pagamento (n. 20199990700318587000 del Parte_1
04.02.2019) emessa da su incarico di per la riscossione di importi Parte_3 CP_3 relativi a TIA 2 (2012), TARES (2013) e TARI (2017). Il giudizio si è svolto davanti al Giudice di Pace di Treviso (Dott. Rizzo).
era rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Favotto. Parte_1
era titolare del rapporto impositivo. e il sono CP_3 Parte_3 Controparte_2 rimasti contumaci in primo grado. Il Giudice di Pace di Treviso ha emesso la sentenza n. 124/2020 in data 17.01.2020, depositata il 05.02.2020. La sentenza ha rigettato le domande di Parte_1 confermando il provvedimento opposto. In particolare, il Giudice ha ritenuto le notifiche regolari e gli atti impugnati definitivi per raggiungimento dello scopo, e ha rilevato che le fatture erano state regolarmente ricevute e non contestate nei termini.
ha impugnato tale sentenza con atto di citazione in appello notificato il Parte_1
05.11.2020 davanti al Tribunale di Treviso,
Si sono costituite in giudizio (rappresentata dall'Avv. Alessandro Da Re del Foro CP_3 di Treviso) e (rappresentata dall'Avv. Lamberto Rotella del Foro di Treviso), Parte_3 contestando le ragioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello. Il CP_2
è rimasto contumace anche in appello.
[...]
Le parti costituite hanno depositato comparsa di costituzione e risposta, comparse conclusionali, e memorie di replica. Sono state depositate anche note autorizzate. Le principali argomentazioni sollevate da in appello e le relative difese di Parte_1
e sono le seguenti: CP_3 Parte_3
2
1. Nullità della Sentenza di Primo Grado per Vizio di Motivazione:
sosteneva che la sentenza fosse insufficientemente motivata o contraddittoria, Pt_1 rendendo impossibile capire se il rigetto si basasse sulla definitività delle fatture o sulla presunta infondatezza degli altri motivi.
e replicavano che la motivazione del Giudice di Pace era adeguata e logica, Pt_2 Pt_3 anche se sintetica, avendo comunque analizzato le ragioni delle parti e confermato il credito di . Non era necessaria l'analitica confutazione di ogni singolo motivo. Pt_2
2. Irregolarità/Nullità della Notifica dell'Ordinanza Ingiunzione:
eccepiva la nullità/inesistenza della notifica avvenuta tramite raccomandata con Pt_1 avviso di ricevimento a mezzo posta, ritenendo che non rispettasse le previsioni normative (R.D. n. 639/1910, art. 2) che richiederebbero la notifica da parte di ufficiali giudiziari o uscieri.
e contestavano questa eccezione. Affermavano che, ai sensi degli artt. 50 e 26 Pt_2 Pt_3 del D.P.R. 602/1973, il concessionario della riscossione ( è legittimato a notificare le Pt_3 ingiunzioni fiscali a mezzo posta. Inoltre, e soprattutto, la notifica era stata sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto aveva ricevuto l'atto (che ha prodotto in Pt_1 giudizio) e proposto opposizione, esercitando pienamente il diritto di difesa. 3. Illegittimità delle Fatture e Decadenza dall'Impugnazione:
riteneva le fatture illegittime e contestava che fosse decaduta dal diritto di Pt_1 impugnarle preventivamente, sostenendo che l'impugnazione della fattura fosse una mera facoltà e non un obbligo.
e evidenziavano che le fatture erano state regolarmente ricevute e non Pt_2 Pt_3 contestate nei termini di legge. Sebbene non contestare le fatture non precluda l'opposizione all'ingiunzione successiva, il primo Giudice aveva comunque rilevato la mancata contestazione tempestiva.
4. Illegittimità dell'Iscrizione d'Ufficio, Errata Individuazione Superficie Tassabile e
Onere della Prova:
lamentava che avesse proceduto all'iscrizione d'ufficio e alla determinazione Pt_1 Pt_2 della superficie tassabile in modo illegittimo, senza comunicazioni preventive e senza un adeguato contraddittorio, in violazione del Regolamento consortile. Sosteneva inoltre che l'onere di provare la produttività di rifiuti o l'area tassabile fosse dell'amministrazione/gestore, mentre il Giudice di Pace lo avrebbe erroneamente posto a carico del contribuente. Affermava che il suo stabilimento producesse solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
e (per quanto di competenza di ) replicavano che, sebbene l'onere di Pt_2 Pt_3 Pt_2 provare i fatti costitutivi sia del gestore, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza e la delimitazione di aree che producono rifiuti speciali non assimilabili e avviati a smaltimento in proprio per ottenere esenzioni/riduzioni. aveva legittimamente Pt_2 operato l'iscrizione d'ufficio basandosi su dati disponibili e un sopralluogo che aveva rilevato la produzione di rifiuti generici. La documentazione di (formulari, Pt_1 planimetrie) era ritenuta insufficiente a dimostrare l'esclusività dello smaltimento di rifiuti speciali. L'iscrizione d'ufficio rientra nelle facoltà del gestore e la mancata comunicazione preliminare non invalida la procedura.
5. Natura Giuridica della Prescrizione: CP_4
3 sosteneva che la TIA, TARES e TARI avessero natura tributaria, il che avrebbe potuto Pt_1 influire sulla giurisdizione e sui termini di prescrizione. Eccepiva la prescrizione degli importi chiesti a titolo di TIA 2.
e affermavano che tali entrate avessero natura privatistica di corrispettivo, Pt_2 Pt_3 rientrando quindi nella giurisdizione ordinaria. Contestavano la prescrizione degli importi, sostenendo che non fossero prescritti o che le fatture avessero interrotto eventuali termini di prescrizione. 6. Legittimazione di Sorit e Validità della Delega:
sollevava dubbi sulla legittimità dell'ingiunzione emessa da e sulla validità del Pt_1 Pt_3 contratto di affidamento della gestione tra e in quanto non sarebbe un Pt_2 Pt_3 Pt_2 ente pubblico e non potrebbe delegare a terzi la riscossione dei tributi del CP_2
(con il supporto di ) eccepiva in via preliminare la propria carenza di Pt_3 Pt_2 legittimazione passiva riguardo ai motivi che attengono al merito del rapporto impositivo, alla fatturazione, alla debenza delle tariffe e ai poteri di delega tra e Pt_2 Pt_3 Pt_3 agisce come mero concessionario/agente della riscossione sulla base delle liste di carico fornite da e non ha poteri di verifica o modifica sul credito sottostante. Le questioni Pt_2 sul merito del credito riguardano il rapporto tra e l'ente impositore ( e/o Pt_1 Pt_2
). Sorit ribadiva inoltre la propria legittimazione ad utilizzare lo Controparte_2 strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 in quanto concessionario iscritto all'albo, citando la normativa e la giurisprudenza a supporto.
• In sintesi, impugnava la sentenza di primo grado basandosi su vizi formali Pt_1
(motivazione, notifica), vizi sostanziali (illegittimità fatture/ingiunzione, errata superficie, onere prova, natura entrate, prescrizione), e questioni sulla legittimazione di e . Pt_3 Pt_2
• e contestavano tali motivi, sostenendo la validità degli atti e della Pt_2 Pt_3 procedura, la correttezza del merito della pretesa ( ), la sanatoria dei vizi formali, la Pt_2 propria legittimazione processuale ( limitatamente all'attività di riscossione) e Pt_3 sostanziale ( sull'uso dell'ingiunzione, sul merito), e l'infondatezza delle Pt_3 Pt_2 eccezioni di nel merito. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e deve essere respinto. Parte_1
1. Sulla pretesa nullità della sentenza per vizio di motivazione. Le censure mosse dall'appellante circa l'asserita "motivazione apparente" o "inesistente" della sentenza di primo grado non colgono nel segno. Sebbene il Giudice di Pace abbia adottato una motivazione sintetica, essa non risulta affetta da radicale carenza né da insanabile contraddittorietà tali da impedirne la comprensione della ratio decidendi. Il primo Giudice ha identificato i punti nodali della controversia, quali la regolarità delle notifiche, la natura delle tariffe e la debenza degli importi, fornendo una risposta, seppur concisa, alle principali difese dell'opponente. La giurisprudenza consolidata non richiede un'analitica confutazione di ogni singola argomentazione difensiva, essendo sufficiente che emerga il percorso logico-giuridico seguito. Ad ogni modo, il giudizio d'appello, devolvendo al giudice superiore la cognizione del merito, consente una rivalutazione completa delle questioni, sanando eventuali laconicità motivazionali del primo grado.
2. Sulla regolarità della notifica dell'ingiunzione. L'appellante deduce l'inesistenza o nullità della notifica dell'ingiunzione, in quanto eseguita a mezzo posta ordinaria (raccomandata A/R) e non tramite i soggetti specificamente indicati dal R.D. 639/1910. La doglianza è infondata.
4 In primo luogo, va esclusa l'ipotesi di inesistenza, confinata dalla giurisprudenza a casi di mancanza materiale o di difformità talmente radicale da non rendere l'atto riconoscibile come notifica. Nel caso di specie, l'atto è pervenuto al destinatario. In secondo luogo, anche a voler ipotizzare un'irregolarità, questa rientrerebbe nell'alveo della nullità, la quale, tuttavia, è sanata, con efficacia ex tunc, dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Avendo proposto tempestiva opposizione, Parte_1 dimostrando piena conoscenza dell'atto e potendo esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato. Infine, non pare condivisibile l'assunto secondo cui la notifica a mezzo raccomandata A/R da parte del concessionario della riscossione sarebbe ex se illegittima. La normativa di settore, ed in particolare l'art. 26 D.P.R. 602/1973, richiamato anche per le ingiunzioni, consente espressamente tale modalità, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
quale concessionario iscritto all'Albo, era dunque legittimata ad avvalersi di Parte_3 tale forma di notifica.
3. Sulla natura delle tariffe, sulla debenza della quota fissa e sulla prescrizione. L'appellante contesta la natura corrispettiva delle tariffe, affermandone la natura tributaria, e deduce la prescrizione della TIA 2 (2012). Anche tali motivi non possono essere accolti. La legislazione succedutasi nel tempo, unitamente all'adozione da parte dell'ente gestore (e dei Comuni serviti, incluso ) di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, ha CP_2 orientato la TIA 2, la TARES e la TARI verso una natura corrispettiva. Ciò è stato esplicitamente affermato per la TIA 2 dall'art. 14, co. 33 D.L. 78/2010 e confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 8631/2020), e previsto per la TARI puntuale dal comma 668 della L. 147/2013. La natura corrispettiva implica la soggezione ad IVA e l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale per la TIA 2 del 2012. Peraltro, anche a voler considerare il termine quinquennale, la richiesta di pagamento contenuta nelle fatture del 2017/2018 e l'avviso di mora del 2018 avrebbero idoneità a interrompere la prescrizione. La pretesa di di essere esentata dal pagamento in virtù dell'autosmaltimento dei Pt_1 rifiuti speciali si scontra con il fatto che l'ingiunzione riguarda primariamente (se non esclusivamente) la quota fissa della tariffa. Tale quota, come correttamente evidenziato dalle appellate e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, è destinata a coprire i costi fissi e indivisibili del servizio (spazzamento, gestione aree, investimenti, etc.) ed è dovuta per il solo fatto di possedere o detenere locali suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettivo conferimento o dalla produzione di rifiuti speciali. L'onere di provare l'esistenza di aree che producono esclusivamente rifiuti speciali, per un'eventuale (e solo parziale) esclusione, grava sul contribuente e, nel caso di specie, non è stato assolto in modo esaustivo, a fronte anche delle risultanze del sopralluogo effettuato da . La tesi di sulla violazione del principio "chi inquina paga" non può, quindi, Pt_2 Pt_1 portare all'esenzione totale dalla quota fissa.
4. Sulla legittimità dell'ingiunzione e sui poteri di e Pt_2 Pt_3 contesta la legittimità dell'ingiunzione fiscale, sostenendo che , quale S.r.l., Pt_1 Pt_2 non possa utilizzare tale strumento né delegarlo. L'argomento non è persuasivo. è un soggetto regolarmente iscritto all'Albo ex Parte_3 art. 53 D.Lgs. 446/1997 e, come tale, è espressamente legittimato dalla normativa (in particolare L. 265/2002 e D.L. 248/2007) a utilizzare la procedura di ingiunzione per la riscossione delle entrate degli enti locali. Quanto a , essendo una società a prevalente Pt_2 capitale pubblico, è esonerata dall'iscrizione all'Albo ai sensi del D.M. 289/2000. Tale
5 status, unitamente alla sua funzione di gestore del servizio pubblico per conto degli enti consorziati, le consente di affidare la riscossione coattiva a un soggetto abilitato come
L'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte dei concessionari iscritti all'Albo è ormai Pt_3 pacificamente ammesso.
5. Sulla competenza del CIT e sulla legittimità delle delibere. L'eccezione di incompetenza del CIT e di illegittimità delle relative delibere è infondata. La normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 22/97, ora TUA) prevede espressamente la gestione tramite e forme associate, attribuendo agli enti locali – Controparte_5 nozione che include i consorzi di Comuni – il potere di determinare le tariffe, anche in relazione ai piani finanziari. Il ha legittimamente delegato tali funzioni al Controparte_2
CIT. Eventuali vizi intrinseci delle delibere, peraltro, esulerebbero dalla giurisdizione del giudice ordinario, che può al più disapplicarle se palesemente illegittime, cosa che non si ravvisa nel caso di specie, non avendo fornito elementi concreti per superare la Pt_1 presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
6. Sulle altre questioni. Tutti gli altri motivi di appello sono assorbiti dalle considerazioni che precedono o, comunque, infondati per le ragioni già ampiamente illustrate negli atti difensivi delle appellate, cui si rinvia e che questo Tribunale condivide.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 124/2020 del Giudice di Pace di Treviso. Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 124/2020 del Giudice di Pace di Treviso, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
1. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e CP_3 Pt_3
che liquida, per ciascuna parte appellata, come segue:
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200 Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00 Fase decisionale, valore medio: € 851,00 Compenso tabellare (valori medi) € 1.701,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 1.701,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 255,15 Totale € 1.956,15 oltre IVA e CPA come per legge.
2 Nulla sulle spese per il , contumace. Controparte_2
Così deciso in Treviso, il 26.5.2025
6 Il Giudice Dott. Deli Luca
Treviso, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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