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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5095/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DINOI MAURIZIO, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. POMPAMEA Controparte_1
AN come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 07/04/2025 le parti, ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., precisavano le conclusioni e discutevano la causa, come da note scritte ritualmente depositate in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 24.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/10/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 07/06/1993 matrimonio in NT (TA) con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli ed
[...] Per_1 Per_2 rispettivamente il 1.10.1995 e il 28.05.1998, che in data 12.06.2015 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva altresì, la revoca del contributo previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento della prole, in quanto autonoma economicamente, e che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile in favore di , non Controparte_1 ricorrendone i presupposti.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio ed alla revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 infermiera professionale stabilmente inserita nel tessuto lavorativo;
si opponeva, invece alla revoca del contributo posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio attesa la precarietà della sua condizione Per_2 lavorativa, formulando, pertanto domanda di riconoscimento di un assegno per il mantenimento del figlio con lei ancora convivente pari ad € 358,80 (in virtù della rivalutazione annua dell'assegno stabilito in sede di separazione); infine domandava il riconoscimento per sé di un assegno divorzile, attesa la disparità reddituale esistente tra i due coniugi e la migliore condizione lavorativa ed economica vantata dal ricorrente, a fronte della insussistenza da parte della resistente di mezzi adeguati e dell'impossibilità di reperirli.
All'udienza del 01.03.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c; sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, che risultava vano, con ordinanza del 26.04.2024 il G.D. in via provvisoria revocava il contributo posto a carico di in favore Parte_1 di per il mantenimento della figlia e Controparte_1 Persona_3 riduceva ad € 100,00 il contributo posto a carico del ricorrente.
All'udienza fissata ex art. 473 bis. 22 comma 4 c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, riportandosi alle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 12.6.2015.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore di
Controparte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha
l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Avuto riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, CP_1 non ha fornito prova idonea della non adeguatezza della propria
[...] condizione economica e reddituale, ove si consideri la assoluta esiguità dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, a fronte del quale ha manifestato la chiara capacità di migliorare la propria condizione patrimoniale, addivenendo all'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo, facendo ragionevolmente presumere, dunque, la sussistenza di mezzi economici ulteriori rispetto a quelli documentati nella presente sede.
Pertanto, pur evidenziandosi la maggiore solidità economica del ricorrente e l'esistenza di una forbice reddituale tra le parti con riguardo ai redditi da lavoro da entrambi prodotti, tuttavia, la può contare su mezzi adeguati, alla luce CP_1 delle suesposte considerazioni e considerata la sua chiara capacità lavorativa (vedi estratto contributivo INPS in atti da cui emerge il costante inserimento lavorativo della a far data dal 1993). CP_1
Quanto alla componente perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il Collegio rileva la inammissibilità delle allegazioni della parte istante, in quanto formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, tanto da porsi al di fuori del thema probandum e del thema decidendum, così come perimetrato entro i termini di cui alle memorie, ex art. 473 bis 17 c.p.c..
Quanto alla prole, nulla oppone parte resistente alla revoca del contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento di , in quanto non viene Per_1 contestato il raggiungimento da parte di costei di una condizione di autosufficienza economica.
Avuto riguardo al figlio non risulta provato che lo stesso abbia Per_2 raggiunto una condizione di autosufficienza sul piano economico e reddituale, nonostante gli sforzi profusi in tal senso, in quanto risulta assunto con contratto di apprendistato solo dal dicembre 2023 e per la durata di tre anni, senza alcuna garanzia di assunzione futura;
per l'effetto, il Collegio reputa, allo stato, opportuno, tenuto conto della natura precaria del contratto e del breve lasso di tempo trascorso dall'avvio di detta esperienza lavorativa, confermare la riduzione ad € 100,00 del contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio già disposta dal G.D. con ordinanza Per_2 provvisoria del 26.4.2024.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
07/06/1993 a NT da , nato a [...] il Parte_1
23/07/1967, e , nata a [...] il Controparte_1
29/12/1969, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NT dell'anno 1992, parte 2, serie A, numero 44;
2) revoca a far data la domanda il contributo posto a carico di Parte_1 in sede di separazione per il mantenimento della figlia;
Persona_3
3) riduce ad € 100,00 con decorrenza dal mese di aprile 2024, il contributo mensile posto a carico di in favore di , Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento del figlio;
Persona_4
4) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NT, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa NN RA