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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VG 5378/2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice Alessandra Mirabelli, letto il ricorso depositato in data 15/4/2025 da ai sensi degli artt. 18 e 19 Parte_1
d.lgs. 14/2019 con il quale la società ha chiesto di:
1) confermare delle misure protettive ex art. 18 CCII per la durata di 120 giorni;
2) disporre ai sensi dell'art. 19 primo comma CCII le seguenti misure cautelari, sempre per la durata di 120 giorni:
a. inibire, nonostante l'inadempimento al pagamento di alcune rate di mutui, alle seguenti banche la segnalazione a sofferenza: , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in quanto, avviata la segnalazione, potrebbe risultare impossibile per la Società
[...] mantenere le linee di credito già concesse o ottenerne di nuove;
b. inibire l'escussione delle garanzie rilasciate alle banche dal Fondo di Garanzia Medio Credito
Centrale in quanto tale evenienza comporterebbe la trasformazione del credito chirografario della banca in un credito privilegiato di MCC e non consentirebbe di formulare una proposta di pagamento parziale al garante pubblico posto che l'accettazione dovrebbe intervenire prima dell'escussione; verificata la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori (ad eccezione dei lavoratori) e dei destinatari delle misure cautelari;
rilevato che i creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure protettive, mentre ha manifestato ferma contrarietà alla concessione delle cautelari;
CP_1 rilevato che l'Esperto ha depositato una relazione nella quale ha: (i) descritto i termini del progetto di piano e i tratti previsionali della collegata proposta ai creditori (continuità diretta fino a dicembre 2025, affitto d'azienda per la durata di 12 mesi e cessione dell'intero compendio aziendale nonché dell'immobile, per il pagamento a saldo e stralcio di banche e fornitori entro il primo semestre 2027); (ii) esposto aspetti positivi e criticità della situazione in essere e del piano (EBITDA positivo seppure condizionato dalla stagionalità del prodotto;
necessità di mantenimento delle linee bancarie a breve e comunicazione di sospensione da parte di due Istituti di credito;
richiesta di pagamenti anticipati da parte di alcuni fornitori;
praticabilità del risanamento solo se i creditori accettano il significativo stralcio di almeno euro
753.000 laddove fosse confermato dal mercato il valore di vendita del compendio aziendale);
(iii) ritenuto la concreta possibilità del risanamento se e in quanto pervenga una proposta vincolante di acquisto per l'azienda e l'immobile e i creditori accettino lo stralcio conseguente;
che l'Esperto ha concluso che le misure protettive e cautelari richieste sono funzionali a condurre ad esito le trattive, anche perché consentono di supportare la continuità fino all'auspicato affitto/cessione; rilevato che all'udienza del 22 maggio 2025 la Società ha precisato che non è CP_1 garantita da MCC, diversamente dagli altri due istituti di credito, e che le linee di credito con Parte_ erano sospese nei fatti già da prima della ma non c'è opposizione alla CP_1 risoluzione dei relativi rapporti bancari, causata dall'eccessiva esposizione a breve, mentre con riferimento al mutuo è evidente che nella trattativa sarebbe stata chiesta una moratoria;
quanto alla decanalizzazione dei crediti ceduti a la Società ha evidenziato come le condotte CP_1 dell'imprenditore sarebbero da collocarsi a monte della composizione negoziata e non inficerebbero la valutazione di buona fede nelle trattative;
che la ricorrente ha precisato che con esiste un rapporto di anticipo fatture, ma le CP_2 sorti dei contratti e la possibilità di prosecuzione dei rapporti a breve deve essere confermata da cui sono stati ceduti, mentre da vi è stata comunicazione di sospensione a seguito Per_1 CP_3 della richiesta di misure protettive, ma c'è la possibilità di riattivazione dell'affidamento; rilevato, quanto alle richieste cautelari, che la Società si è rimessa a giustizia sull'inibitoria della escussione di MCC, perché le banche garantite non l'hanno ancora effettuata, mentre ha confermato la necessità dell'inibitoria delle segnalazioni a sofferenza, in ragione del concreto pericolo di incidenza negativa sulle possibilità di finanziamento bancario;
rilevato che l'Esperto ha ribadito che ci sono effettive prospettive di cessione degli assets, ma per l'azienda l'interessato deve sciogliere la riserva dopo l'esame dei dati, mentre per l'immobile sono in corso verifiche tecniche su un cambio di destinazione migliorativo della valorizzazione del bene;
una volta compresi i valori di cessione in ragione delle offerte che perverranno, potrebbe risultare necessaria finanza esterna per poter formulare un'offerta ai creditori;
sul fronte finanziario, ha confermato che la Società non sta “bruciando cassa”, ma nel periodo estivo la necessaria stagionalità dell'attività potrebbe ridurre gli incassi, mentre alcuni fornitori stanno chiedendo pagamenti anticipati sulle nuove forniture o addirittura acconti sullo scaduto che potrebbero consumare anticipatamente la cassa a sostegno della continuità; a seguito degli incontri con gli affidamenti ancora in corso sarebbero riattivabili per il modesto importo CP_3 di euro 7.000,00 non sufficiente per la continuità, che richiede necessariamente la riattivazione delle linee con CP_2 che i creditori presenti all'udienza non si sono opposti alla richiesta di conferma delle misure protettive, mentre ha ribadito la propria contrarietà alle misure cautelari, perché il CP_1 rapporto di anticipo e fido, non solo erano già stati totalmente utilizzati e di fatto non operativi dal 2024, ma tutto il portafoglio anticipato è ritornato insoluto e ciò per evidente scelta della ricorrente, cui si sono aggiunti gli inadempimenti alle rate di mutuo successivi alla introduzione Parte_ della situazioni e condotte che, in assenza di garanzie, hanno condotto alla motivata lettera di risoluzione dei rapporti;
Osserva
Le misure protettive possono essere confermate per l'orizzonte temporale richiesto dalla ricorrente.
Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore, anche se insolvente (come nel caso di specie), alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.
Il ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale Ministero della Giustizia
28/9/2021 (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI), se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti.
Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa nella sua accezione oggettiva, anche se nelle mani di un imprenditore diverso. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.
Nel caso di specie la ricorrente ha esposto il proprio progetto di ristrutturazione, che tuttavia risulta a oggi privo di certezze sull'aspetto più rilevante della vendita dell'immobile e del compendio aziendale, che deve tuttavia intervenire con una tempistica probabilmente anticipata rispetto alle indicazioni del progetto di piano, poiché la continuità diretta presenta notevoli incertezze e difficoltà di finanziamento. L'Esperto non esclude però che la Società possa ottenere delle proposte concrete e intavolare serie trattative con i creditori avendo preservato nel frattempo i valori aziendali.
Gli elementi rappresentati attraverso il filtro dell'Esperto sono allo stato idonei a rendere non inverosimile la prospettiva di risanamento, sempre che risulti confermata la possibilità di vendere l'azienda e l'immobile a valori congrui e nel tempo indicato e le risorse a favore dei creditori siano eventualmente incrementate mediante finanza esterna.
Sembra quindi sussistere il fumus boni iuris (ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività in forma indiretta) per la conferma delle misure protettive, anche perché alla introduzione o prosecuzione di attività esecutiva sul patrimonio dell'imprenditore o necessario all'attività d'impresa conseguirebbe necessariamente il fallimento della prospettiva di cessione del compendio aziendale in funzionamento e di accordo con il ceto dei creditori (periculum). E' quindi più che plausibile che i creditori, se la prospettiva di realizzo e conseguente pagamento saranno confermate, si dimostrino disponibili a trattare attraverso l'intervento imparziale dell'esperto.
La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva, perché la durata delle misure qui concesse è limitata, ed infatti nessuno dei creditori si è opposto allo stay richiesto da . L'Esperto, del resto, ha già precisato che il positivo Parte_1 esito della CNC è condizionato dalla presentazione di un'offerta seria e circostanziata di acquisto dei principali assets aziendali se del caso previo affitto d'azienda in termini anticipati rispetto a quelli del progetto di piano, laddove la continuità diretta non fosse più sostenibile. In mancanza di tali prospettive in un tempo ragionevole, la Società dovrà evidentemente valutare scenari alternativi. Si rammenta infatti che all'esperto è affidato il compito di verificare in ogni momento se l'imprenditore sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative possano proseguire secondo buona fede, segnalando se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non
è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI).
Vale solo la pena di rammentare che, tra i contenuti delle misure protettive, vi è anche quello relativo all'inibitoria, per i creditori che siano anche controparti contrattuali, di attivare le misure di autotutela stragiudiziale a fronte dell'inadempimento pregresso dell'imprenditore. Le misure protettive hanno infatti contenuto tipico, che è quello previsto dall'art. 18 commi 1, 4, 5 e 5 bis CCI. Tra questi contenuti, con riferimento al ceto bancario, il Correttivo di settembre
2024 ha esplicitato che, dall'operatività delle misure protettive, le linee di credito non possono Parte_ essere revocate per il solo fatto degli inadempimenti precedenti all'istanza di accesso alla accompagnata dalla richiesta di protezione, così come la sospensione cautelativa che i finanziatori potrebbero aver disposto non può essere mantenuta dopo la conferma delle misure protettive, se non in ragione delle regole di vigilanza prudenziale (e dunque non per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata) che devono però essere compiutamente rappresentate all'imprenditore e all'organo di controllo (art. 16 comma 5).
Con riferimento a tali contenuti, pur nell'impossibilità giuridica di pronunciarsi sulla domanda di accertamento proposta da (“Accertare ed espressamente dichiarare la legittimità CP_1 della risoluzione del mutuo e della revoca degli affidamenti concessi dalla Banca, a mente dei contratti di mutuo e di anticipazione in essere con ) in quanto estranea ai poteri Parte_1 del giudice in questo procedimento, non può che prendersi atto della mancanza di qualsiasi opposta domanda della ricorrente, la quale sostanzialmente ha ammesso la correttezza della motivata comunicazione di risoluzione inviata dalla CP_3
Per quanto riguarda gli altri Istituti di credito, dalla conferma delle misure protettive derivano per loro le conseguenze di legge, ma allo stato nessun pronunciamento (che avrebbe peraltro natura cautelare) risulta richiesto o necessitato dall'allegazione di condotte non conformi alla lettera della norma.
In ordine alle misure cautelari richieste dalla Società, preme innanzi tutto rammentare cosa siano le cautele disciplinate dal Codice della crisi: esse sono definite come quei “provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”(art. 2 lett. q CCI). Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 8, CCI).
In ogni caso, l'effetto della loro concessione non può essere definitivo, ma solo assicurare provvisoriamente la tutela delle trattative (art. 19, comma 1, CCI), al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato. Il requisito del periculum in mora si declina in termini di rischio che la mancata concessione possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa, ma il loro effetto non può consistere in una modifica definitiva dei rapporti e dei diritti coinvolti, neppure in chiave anticipatoria della soluzione prospettata, che è pur sempre l'esito di una trattativa con i creditori
(o, in caso di concordato o di estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione, della conformazione dei diritti in conseguenza dall'omologa).
Anche in relazione alle misure cautelari, spetta al Tribunale valutarne in primo luogo la funzionalità a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative per il superamento della situazione di crisi. Nel caso di specie, come osservato, è stata ritenuto possibile il risanamento (nel senso oggettivo già sopra indicato) e quindi legittima la pretesa dell'imprenditore, allo stato e fintanto che risulti plausibile la perseguibilità del piano di dismissione dell'azienda in esercizio, di ottenere in astratto tutela per le trattative in corso o da instaurarsi.
Non ricorrono però, con riferimento alle cautele concretamente domandate, gli altri presupposti di legge e in particolare il rischio concreto di compromissione del buon esito della trattativa da intraprendere in relazione ai contenuti specifici del (progetto di) piano.
Quanto all'inibitoria dall'escussione delle garanzie del Mediocredito Centrale che assistono i finanziamenti concessi a la ricorrente non ha indicato precisamente né i Parte_1 finanziamenti, né se le banche abbiano attivato l'escussione (circostanza anzi negata in udienza).
In via generale, la circostanza che i finanziamenti bancari siano assistiti da Mediocredito non preclude la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico (cfr.
Disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese DM 2.8.2023 che consentono espressamente alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di presentare proposte transattive, purché siano funzionali al buon esito della ristrutturazione e siano valutate positivamente dalla banca finanziatrice anche in sede di composizione negoziata della crisi). I garanti pubblici devono comunque essere coinvolti nella trattativa, anche per il tramite della banca garantita.
D'altra parte le banche, che non hanno ancora escusso né minacciato di escutere i garanti
(circostanza questa di per sé idonea a escludere il periculum in mora), possono - per effetto della facoltà di avvalersi della sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di escussione (cfr. citate Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo E) - partecipare alle trattative senza necessità di avviare le procedure di recupero ed escutere la garanzia e sono Parte_ comunque tenute a preservare i diritti dei garanti pubblici in sede di (con un comportamento attivo, caratterizzato da diligenza professionale e dal rispetto del principio di buona fede - art. 4 CCI), al fine di assumere tutte le iniziative utili alla tutela delle ragioni di credito di MCC, essendo peraltro i soggetti tramite i quali deve essere presentata al garante la proposta di accordo transattivo. Non vi è quindi alcun pericolo di compromissione (peraltro neppure prefigurata dalla ricorrente attraverso concrete condotte delle banche) di proficue interlocuzioni con i creditori interessati, posto che comunque sia le banche che i garanti pubblici sono necessariamente coinvolti nella ristrutturazione del debito e, come già evidenziato, non vi è prospettiva di continuità diretta rispetto alla quale l'escussione possa (se in quanto ciò risulti allegato e provato) portare nocumento.
In estrema sintesi, la richiesta cautelare risulta generica e non strumentale alla tutela della trattativa con il ceto bancario.
Analogamente inaccoglibile è la richiesta di inibire il diritto delle banche di procedere alla c.d. segnalazione a sofferenza. Posto che la condotta di - che ha proceduto alla CP_1 risoluzione dei rapporti - è stata ritenuta non illegittima dalla stessa ricorrente (e nulla viene in concreto allegato in ordine alla condotta delle altre banche), le relative conseguenze in termini di informativa qualificata non possono essere inibite sulla scorta di una generica esigenza di non vedere compromesso l'interesse della Società a “mantenere le linee di credito già concesse o di ottenerne di nuove”; con l'apertura della composizione negoziata e la pubblicazione al registro imprese della richiesta di conferma delle misure protettive tutti gli operatori qualificati hanno contezza (o possono averla) della situazione dell'imprenditore e, d'altra parte, le banche che abbiano già dei rapporti in essere sono tenute per legge a mantenerli in vigore senza modifiche,
a meno che non dimostrino un significativo decadimento del merito creditizio a prescindere dalla mera circostanza dell'accesso alla CNC;
esse debbono infatti classificare il credito “tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata” (art. 16 comma 5 CCI). E' quindi evidente che solo le segnalazioni a sofferenza che siano o possano essere illegittime potrebbero essere inibite in via cautelare, perché laddove le banche abbiano correttamente operato la classificazione dei crediti e adottato condotte di sospensione/modifica/risoluzione conformi ai principi di vigilanza prudenziale nei confronti di un soggetto di cui è già conclamata e pubblicizzata la crisi (nel caso di specie, lo si rammenta, vera e propria insolvenza) non si può ravvisare alcun interesse meritevole di tutela (né, in effetti, alcun concreto interesse tout court) a che la notizia non si diffonda tra gli operatori qualificati. Piuttosto ciò che rileva è la credibilità e perseguibilità del suo risanamento, per cui nessun soggetto finanziatore potrebbe interrompere il rapporto senza confrontarsi con i contenuti del piano e, con riferimento alle linee di credito, alla capacità dell'imprenditore di proseguire regolarmente i rapporti nonostante la necessità di ristrutturare il debito pregresso.
La domanda di concessione di misure cautelari, pertanto, va respinta.
Le spese tra le parti con contrapposte conclusioni, nonostante il mancato accoglimento della domanda della ricorrente, vanno compensate, vertendosi in materia del tutto nuova sulla quale si rinvengono divergenti soluzioni nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Conferma, fino alla data del 13/8/2025, le misure protettive richieste da nei Parte_1 confronti di tutti i creditori, ad esclusione dei lavoratori, nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato esperto il dott. Persona_2
Rigetta le altre istanze della ricorrente.
Dispone la compensazione delle spese del presente procedimento tra la ricorrente e la banca costituita.
Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.
Bologna, 11 giugno 2025 La Giudice
Alessandra Mirabelli
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice Alessandra Mirabelli, letto il ricorso depositato in data 15/4/2025 da ai sensi degli artt. 18 e 19 Parte_1
d.lgs. 14/2019 con il quale la società ha chiesto di:
1) confermare delle misure protettive ex art. 18 CCII per la durata di 120 giorni;
2) disporre ai sensi dell'art. 19 primo comma CCII le seguenti misure cautelari, sempre per la durata di 120 giorni:
a. inibire, nonostante l'inadempimento al pagamento di alcune rate di mutui, alle seguenti banche la segnalazione a sofferenza: , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in quanto, avviata la segnalazione, potrebbe risultare impossibile per la Società
[...] mantenere le linee di credito già concesse o ottenerne di nuove;
b. inibire l'escussione delle garanzie rilasciate alle banche dal Fondo di Garanzia Medio Credito
Centrale in quanto tale evenienza comporterebbe la trasformazione del credito chirografario della banca in un credito privilegiato di MCC e non consentirebbe di formulare una proposta di pagamento parziale al garante pubblico posto che l'accettazione dovrebbe intervenire prima dell'escussione; verificata la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori (ad eccezione dei lavoratori) e dei destinatari delle misure cautelari;
rilevato che i creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure protettive, mentre ha manifestato ferma contrarietà alla concessione delle cautelari;
CP_1 rilevato che l'Esperto ha depositato una relazione nella quale ha: (i) descritto i termini del progetto di piano e i tratti previsionali della collegata proposta ai creditori (continuità diretta fino a dicembre 2025, affitto d'azienda per la durata di 12 mesi e cessione dell'intero compendio aziendale nonché dell'immobile, per il pagamento a saldo e stralcio di banche e fornitori entro il primo semestre 2027); (ii) esposto aspetti positivi e criticità della situazione in essere e del piano (EBITDA positivo seppure condizionato dalla stagionalità del prodotto;
necessità di mantenimento delle linee bancarie a breve e comunicazione di sospensione da parte di due Istituti di credito;
richiesta di pagamenti anticipati da parte di alcuni fornitori;
praticabilità del risanamento solo se i creditori accettano il significativo stralcio di almeno euro
753.000 laddove fosse confermato dal mercato il valore di vendita del compendio aziendale);
(iii) ritenuto la concreta possibilità del risanamento se e in quanto pervenga una proposta vincolante di acquisto per l'azienda e l'immobile e i creditori accettino lo stralcio conseguente;
che l'Esperto ha concluso che le misure protettive e cautelari richieste sono funzionali a condurre ad esito le trattive, anche perché consentono di supportare la continuità fino all'auspicato affitto/cessione; rilevato che all'udienza del 22 maggio 2025 la Società ha precisato che non è CP_1 garantita da MCC, diversamente dagli altri due istituti di credito, e che le linee di credito con Parte_ erano sospese nei fatti già da prima della ma non c'è opposizione alla CP_1 risoluzione dei relativi rapporti bancari, causata dall'eccessiva esposizione a breve, mentre con riferimento al mutuo è evidente che nella trattativa sarebbe stata chiesta una moratoria;
quanto alla decanalizzazione dei crediti ceduti a la Società ha evidenziato come le condotte CP_1 dell'imprenditore sarebbero da collocarsi a monte della composizione negoziata e non inficerebbero la valutazione di buona fede nelle trattative;
che la ricorrente ha precisato che con esiste un rapporto di anticipo fatture, ma le CP_2 sorti dei contratti e la possibilità di prosecuzione dei rapporti a breve deve essere confermata da cui sono stati ceduti, mentre da vi è stata comunicazione di sospensione a seguito Per_1 CP_3 della richiesta di misure protettive, ma c'è la possibilità di riattivazione dell'affidamento; rilevato, quanto alle richieste cautelari, che la Società si è rimessa a giustizia sull'inibitoria della escussione di MCC, perché le banche garantite non l'hanno ancora effettuata, mentre ha confermato la necessità dell'inibitoria delle segnalazioni a sofferenza, in ragione del concreto pericolo di incidenza negativa sulle possibilità di finanziamento bancario;
rilevato che l'Esperto ha ribadito che ci sono effettive prospettive di cessione degli assets, ma per l'azienda l'interessato deve sciogliere la riserva dopo l'esame dei dati, mentre per l'immobile sono in corso verifiche tecniche su un cambio di destinazione migliorativo della valorizzazione del bene;
una volta compresi i valori di cessione in ragione delle offerte che perverranno, potrebbe risultare necessaria finanza esterna per poter formulare un'offerta ai creditori;
sul fronte finanziario, ha confermato che la Società non sta “bruciando cassa”, ma nel periodo estivo la necessaria stagionalità dell'attività potrebbe ridurre gli incassi, mentre alcuni fornitori stanno chiedendo pagamenti anticipati sulle nuove forniture o addirittura acconti sullo scaduto che potrebbero consumare anticipatamente la cassa a sostegno della continuità; a seguito degli incontri con gli affidamenti ancora in corso sarebbero riattivabili per il modesto importo CP_3 di euro 7.000,00 non sufficiente per la continuità, che richiede necessariamente la riattivazione delle linee con CP_2 che i creditori presenti all'udienza non si sono opposti alla richiesta di conferma delle misure protettive, mentre ha ribadito la propria contrarietà alle misure cautelari, perché il CP_1 rapporto di anticipo e fido, non solo erano già stati totalmente utilizzati e di fatto non operativi dal 2024, ma tutto il portafoglio anticipato è ritornato insoluto e ciò per evidente scelta della ricorrente, cui si sono aggiunti gli inadempimenti alle rate di mutuo successivi alla introduzione Parte_ della situazioni e condotte che, in assenza di garanzie, hanno condotto alla motivata lettera di risoluzione dei rapporti;
Osserva
Le misure protettive possono essere confermate per l'orizzonte temporale richiesto dalla ricorrente.
Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore, anche se insolvente (come nel caso di specie), alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.
Il ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale Ministero della Giustizia
28/9/2021 (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI), se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti.
Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa nella sua accezione oggettiva, anche se nelle mani di un imprenditore diverso. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.
Nel caso di specie la ricorrente ha esposto il proprio progetto di ristrutturazione, che tuttavia risulta a oggi privo di certezze sull'aspetto più rilevante della vendita dell'immobile e del compendio aziendale, che deve tuttavia intervenire con una tempistica probabilmente anticipata rispetto alle indicazioni del progetto di piano, poiché la continuità diretta presenta notevoli incertezze e difficoltà di finanziamento. L'Esperto non esclude però che la Società possa ottenere delle proposte concrete e intavolare serie trattative con i creditori avendo preservato nel frattempo i valori aziendali.
Gli elementi rappresentati attraverso il filtro dell'Esperto sono allo stato idonei a rendere non inverosimile la prospettiva di risanamento, sempre che risulti confermata la possibilità di vendere l'azienda e l'immobile a valori congrui e nel tempo indicato e le risorse a favore dei creditori siano eventualmente incrementate mediante finanza esterna.
Sembra quindi sussistere il fumus boni iuris (ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività in forma indiretta) per la conferma delle misure protettive, anche perché alla introduzione o prosecuzione di attività esecutiva sul patrimonio dell'imprenditore o necessario all'attività d'impresa conseguirebbe necessariamente il fallimento della prospettiva di cessione del compendio aziendale in funzionamento e di accordo con il ceto dei creditori (periculum). E' quindi più che plausibile che i creditori, se la prospettiva di realizzo e conseguente pagamento saranno confermate, si dimostrino disponibili a trattare attraverso l'intervento imparziale dell'esperto.
La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva, perché la durata delle misure qui concesse è limitata, ed infatti nessuno dei creditori si è opposto allo stay richiesto da . L'Esperto, del resto, ha già precisato che il positivo Parte_1 esito della CNC è condizionato dalla presentazione di un'offerta seria e circostanziata di acquisto dei principali assets aziendali se del caso previo affitto d'azienda in termini anticipati rispetto a quelli del progetto di piano, laddove la continuità diretta non fosse più sostenibile. In mancanza di tali prospettive in un tempo ragionevole, la Società dovrà evidentemente valutare scenari alternativi. Si rammenta infatti che all'esperto è affidato il compito di verificare in ogni momento se l'imprenditore sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative possano proseguire secondo buona fede, segnalando se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non
è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI).
Vale solo la pena di rammentare che, tra i contenuti delle misure protettive, vi è anche quello relativo all'inibitoria, per i creditori che siano anche controparti contrattuali, di attivare le misure di autotutela stragiudiziale a fronte dell'inadempimento pregresso dell'imprenditore. Le misure protettive hanno infatti contenuto tipico, che è quello previsto dall'art. 18 commi 1, 4, 5 e 5 bis CCI. Tra questi contenuti, con riferimento al ceto bancario, il Correttivo di settembre
2024 ha esplicitato che, dall'operatività delle misure protettive, le linee di credito non possono Parte_ essere revocate per il solo fatto degli inadempimenti precedenti all'istanza di accesso alla accompagnata dalla richiesta di protezione, così come la sospensione cautelativa che i finanziatori potrebbero aver disposto non può essere mantenuta dopo la conferma delle misure protettive, se non in ragione delle regole di vigilanza prudenziale (e dunque non per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata) che devono però essere compiutamente rappresentate all'imprenditore e all'organo di controllo (art. 16 comma 5).
Con riferimento a tali contenuti, pur nell'impossibilità giuridica di pronunciarsi sulla domanda di accertamento proposta da (“Accertare ed espressamente dichiarare la legittimità CP_1 della risoluzione del mutuo e della revoca degli affidamenti concessi dalla Banca, a mente dei contratti di mutuo e di anticipazione in essere con ) in quanto estranea ai poteri Parte_1 del giudice in questo procedimento, non può che prendersi atto della mancanza di qualsiasi opposta domanda della ricorrente, la quale sostanzialmente ha ammesso la correttezza della motivata comunicazione di risoluzione inviata dalla CP_3
Per quanto riguarda gli altri Istituti di credito, dalla conferma delle misure protettive derivano per loro le conseguenze di legge, ma allo stato nessun pronunciamento (che avrebbe peraltro natura cautelare) risulta richiesto o necessitato dall'allegazione di condotte non conformi alla lettera della norma.
In ordine alle misure cautelari richieste dalla Società, preme innanzi tutto rammentare cosa siano le cautele disciplinate dal Codice della crisi: esse sono definite come quei “provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”(art. 2 lett. q CCI). Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 8, CCI).
In ogni caso, l'effetto della loro concessione non può essere definitivo, ma solo assicurare provvisoriamente la tutela delle trattative (art. 19, comma 1, CCI), al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato. Il requisito del periculum in mora si declina in termini di rischio che la mancata concessione possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa, ma il loro effetto non può consistere in una modifica definitiva dei rapporti e dei diritti coinvolti, neppure in chiave anticipatoria della soluzione prospettata, che è pur sempre l'esito di una trattativa con i creditori
(o, in caso di concordato o di estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione, della conformazione dei diritti in conseguenza dall'omologa).
Anche in relazione alle misure cautelari, spetta al Tribunale valutarne in primo luogo la funzionalità a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative per il superamento della situazione di crisi. Nel caso di specie, come osservato, è stata ritenuto possibile il risanamento (nel senso oggettivo già sopra indicato) e quindi legittima la pretesa dell'imprenditore, allo stato e fintanto che risulti plausibile la perseguibilità del piano di dismissione dell'azienda in esercizio, di ottenere in astratto tutela per le trattative in corso o da instaurarsi.
Non ricorrono però, con riferimento alle cautele concretamente domandate, gli altri presupposti di legge e in particolare il rischio concreto di compromissione del buon esito della trattativa da intraprendere in relazione ai contenuti specifici del (progetto di) piano.
Quanto all'inibitoria dall'escussione delle garanzie del Mediocredito Centrale che assistono i finanziamenti concessi a la ricorrente non ha indicato precisamente né i Parte_1 finanziamenti, né se le banche abbiano attivato l'escussione (circostanza anzi negata in udienza).
In via generale, la circostanza che i finanziamenti bancari siano assistiti da Mediocredito non preclude la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico (cfr.
Disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese DM 2.8.2023 che consentono espressamente alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di presentare proposte transattive, purché siano funzionali al buon esito della ristrutturazione e siano valutate positivamente dalla banca finanziatrice anche in sede di composizione negoziata della crisi). I garanti pubblici devono comunque essere coinvolti nella trattativa, anche per il tramite della banca garantita.
D'altra parte le banche, che non hanno ancora escusso né minacciato di escutere i garanti
(circostanza questa di per sé idonea a escludere il periculum in mora), possono - per effetto della facoltà di avvalersi della sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di escussione (cfr. citate Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo E) - partecipare alle trattative senza necessità di avviare le procedure di recupero ed escutere la garanzia e sono Parte_ comunque tenute a preservare i diritti dei garanti pubblici in sede di (con un comportamento attivo, caratterizzato da diligenza professionale e dal rispetto del principio di buona fede - art. 4 CCI), al fine di assumere tutte le iniziative utili alla tutela delle ragioni di credito di MCC, essendo peraltro i soggetti tramite i quali deve essere presentata al garante la proposta di accordo transattivo. Non vi è quindi alcun pericolo di compromissione (peraltro neppure prefigurata dalla ricorrente attraverso concrete condotte delle banche) di proficue interlocuzioni con i creditori interessati, posto che comunque sia le banche che i garanti pubblici sono necessariamente coinvolti nella ristrutturazione del debito e, come già evidenziato, non vi è prospettiva di continuità diretta rispetto alla quale l'escussione possa (se in quanto ciò risulti allegato e provato) portare nocumento.
In estrema sintesi, la richiesta cautelare risulta generica e non strumentale alla tutela della trattativa con il ceto bancario.
Analogamente inaccoglibile è la richiesta di inibire il diritto delle banche di procedere alla c.d. segnalazione a sofferenza. Posto che la condotta di - che ha proceduto alla CP_1 risoluzione dei rapporti - è stata ritenuta non illegittima dalla stessa ricorrente (e nulla viene in concreto allegato in ordine alla condotta delle altre banche), le relative conseguenze in termini di informativa qualificata non possono essere inibite sulla scorta di una generica esigenza di non vedere compromesso l'interesse della Società a “mantenere le linee di credito già concesse o di ottenerne di nuove”; con l'apertura della composizione negoziata e la pubblicazione al registro imprese della richiesta di conferma delle misure protettive tutti gli operatori qualificati hanno contezza (o possono averla) della situazione dell'imprenditore e, d'altra parte, le banche che abbiano già dei rapporti in essere sono tenute per legge a mantenerli in vigore senza modifiche,
a meno che non dimostrino un significativo decadimento del merito creditizio a prescindere dalla mera circostanza dell'accesso alla CNC;
esse debbono infatti classificare il credito “tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata” (art. 16 comma 5 CCI). E' quindi evidente che solo le segnalazioni a sofferenza che siano o possano essere illegittime potrebbero essere inibite in via cautelare, perché laddove le banche abbiano correttamente operato la classificazione dei crediti e adottato condotte di sospensione/modifica/risoluzione conformi ai principi di vigilanza prudenziale nei confronti di un soggetto di cui è già conclamata e pubblicizzata la crisi (nel caso di specie, lo si rammenta, vera e propria insolvenza) non si può ravvisare alcun interesse meritevole di tutela (né, in effetti, alcun concreto interesse tout court) a che la notizia non si diffonda tra gli operatori qualificati. Piuttosto ciò che rileva è la credibilità e perseguibilità del suo risanamento, per cui nessun soggetto finanziatore potrebbe interrompere il rapporto senza confrontarsi con i contenuti del piano e, con riferimento alle linee di credito, alla capacità dell'imprenditore di proseguire regolarmente i rapporti nonostante la necessità di ristrutturare il debito pregresso.
La domanda di concessione di misure cautelari, pertanto, va respinta.
Le spese tra le parti con contrapposte conclusioni, nonostante il mancato accoglimento della domanda della ricorrente, vanno compensate, vertendosi in materia del tutto nuova sulla quale si rinvengono divergenti soluzioni nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Conferma, fino alla data del 13/8/2025, le misure protettive richieste da nei Parte_1 confronti di tutti i creditori, ad esclusione dei lavoratori, nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato esperto il dott. Persona_2
Rigetta le altre istanze della ricorrente.
Dispone la compensazione delle spese del presente procedimento tra la ricorrente e la banca costituita.
Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.
Bologna, 11 giugno 2025 La Giudice
Alessandra Mirabelli