Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione seconda Civile
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. ssa
Eliana Tazzoli, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 2591/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Rocco Silvestri (C.F. , il quale agisce d'intesa con l'avv. Assuntina C.F._2
Bruno (C.F. – C.F._3
attrice
CONTRO
(P. IVA ), con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante e procuratore speciale pro tempore, dott.
[...]
(C.F. , in virtù di procura ex artt. 30 e 31 dello statuto CP_2 C.F._4
sociale in data 01.12.2008, come aggiornato al 23.05.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicola Fortunato (C.F. ed elettivamente C.F._5
domiciliata nello , in Taranto, alla via Lucania n. 70. Controparte_3
convenuta
il sig. – Controparte_4
altro convenuto contumace
Avente ad oggetto: Lesione Personale
All'udienza del 21 Novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, ed il GIUDICE si è riservato con la concessione dei termini del 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale riguarda l'azione di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito dalla signora , che il giorno 13 febbraio 2021 Parte_2
, alle ore 11 circa percorreva, in sella alla bicicletta via Quasimodo nei pressi del civico
21, quando ad un tratto impattava con la vettura parcheggiata dal lato destro della carreggiata a seguito dell'apertura della portella sinistra da parte del conducente.
Si costituiva la MP di SI , che preliminarmente chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata, in subordine chiedeva la liquidazione del danno differenziale tenuto conto che la signora percepisce pensione di invalidità
Inps.
Rimaneva contumace il conducente dell'autovettura . Controparte_4
Veniva istruita la causa con l'acquisizione documentale , ( certificati di pronto soccorso, verbale redatto dalla Polizia Municipale giunta sul posto), prova testimoniale CTU medica.
- Motivi della decisione-
DIRITTO La domanda attorea è fondata e va accolta.
La dinamica. L'An. L'esame della prova testimoniale dei signori , presenti all'accaduto e CP_5
immediati soccorritori della signora descrivono senza alcuna contraddizioni l'incidente occorso, il verbale redatto dalle forze dell'ordine chiamate e giunte sul luogo dell'accaduto consentono di ricostruire il sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte dall'attrice.
Il convenuto, infatti nel verbale redatto dalla Polizia, dichiara di essersi fermato che dopo aver guardato la strada, verificato che non giungesse nessuno, apriva lo sportello per uscire, a questo punto l'attrice giunta in prossimità della macchina cadeva rovinosamente al suolo.
Appare evidente, la condotta richiamata nella dichiarazione del convenuto, appare in contrasto con le dichiarazione spontanee rese, anche se non nell'immediatezza dell'evento dall'attrice, dai signori , escussi come Controparte_6 CP_7
testimoni.
Ossia, appare tutt'altro che fantasiosa la ricostruzione formulata dall'attrice che dichiara di essere caduta rovinosamente al suolo, a seguito dell'apertura della portella effettuata dal signor conducente e proprietario dell'autovettura, CP_4
rimasto nell'odierno procedimento contumace.
E' bene sottolineare, che tale manovra effettuata per portarsi al bordo della carreggiata per fermare il veicolo , non poteva che essere repentina e priva delle normali cautele e della dovuta diligenza richiesta prima di qualsiasi manovra che induca il conducente a rallentare o a fermarsi in una carreggiata ( segnalare con la freccia la fermata, guardare gli specchietti) previste dal codice della strada .
Ragion per cui, appare evidente che l'attrice abbia fornito la prova della propria diligenza al fine di escludere un ipotesi di responsabilità concorrente, con il convenuto che di converso non è riuscito a fornire elementi utili ad escludere l'ipotesi prevista di responsabilità extracontrattuale tipizzata dal c.c. nell' art. 2054.
Ancora, in relazione al valore probatorio del verbale redatto dalla polizia Municipale giunta sul luogo con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che "l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".
Nel contesto probatorio di causa, si ritiene di dare efficacia a quanto dichiarato da coloro escussi come testi e da quanto affermato dalla Polizia nella ricostruzione dell'accaduto.
In definitiva, il conducente non ha vinto la presunzione di responsabilità esclusiva posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., ma anzi ha confessato la sua condotta di guida imprudente ed imperita. Di contro nulla è emerso a danno dell'attrice tale da poter ascrivere a suo carico una percentuale, anche minima, di responsabilità.
Il quantum
Nella valutazione della domanda effettuata dalla MP in relazione al pagamento della quota di risarcimento differenziale, verificata anche la pratica di rivalsa effettuata dall'inps in relazione al quantum corrisposto e da corrispondere a titolo di pensione di invalidità dell'attrice rileva :
La compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento danni da sinistro stradale con la pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS il quale ha diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore;
al danneggiato spetta il solo danno differenziale ossia quello non coperto dall'indennizzo. Tale è il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n. 4734 del 19 febbraio 2019).
Nella sentenza richiamata la Suprema Corte richiama al riguardo le 4 pronunzie rese dalle SS.UU. (22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567).
Gli in particolare, condividono -e ribadiscono- la necessità imprescindibile Parte_3
di individuare sempre la ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato.
Del resto tale principio può rinvenirsi nel Decreto Legislativo 209/2005 e nell'art. 1916 c.c. che regolano la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato- danneggiato.
Infatti è proprio attraverso la surrogazione che l'Inps può recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato. E tale surroga impedisce al danneggiato di cumulare, per lo stesso evento-danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa dall'Inps con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo.
Con l'ordinanza n. 11657 dell'11 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha escluso la detrazione dell'indennizzo erogato dall'INPS dal risarcimento del danno biologico
I giudici di legittimità, dapprima, hanno ricordato che, per pacifica giurisprudenza
(Cass. civ. 14 ottobre 2016, n. 20807, Cass. civ. ord., 12 dicembre 2016, n. 25327,
Cass. civ. 2 aprile 2019, n. 9112), il calcolo del danno differenziale residuato dall'intervento dell'assicuratore sociale doveva avvenire per poste omogenee;
poi, hanno escluso la detraibilità dell' indennizzo INPS dal credito risarcitorio della vittima per il danno biologico, rilevando che l'erogazione previdenziale era dotata di efficacia riparatoria solo rispetto al pregiudizio patrimoniale. Gli indennizzi INPS e il risarcimento del danno: compensatio sì, compensatio no? Il rapporto tra gli indennizzi INPS e il risarcimento del danno è stato trattato da Cass. sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12567, a seguito dell'ordinanza di rimessione Cass. civ. ord., 22 giugno 2017, n. 15537: anche in questo ambito, esisteva una contrapposizione tra l'orientamento interpretativo che ammetteva il cumulo tra le erogazioni INPS e la prestazione risarcitoria (v., ad esempio, Cass. 18 novembre 1997, n. 11440 e Cass. 27 luglio 2001, n. 10291) e l'orientamento interpretativo che invece si esprimeva a favore dell'operatività della compensatio lucri cum damno (v., ad esempio, Cass. 12 luglio 2000, n. 9228 e Cass. 20 aprile 2016, n. 7774). Le Sezioni Unite, mediante l'applicazione dei ricordati presupposti per il ricorso alla compensatio lucri cum damno, hanno composto il descritto contrasto giurisprudenziale, sostenendo che il valore capitalizzato delle indennità di accompagnamento erogate dall'INPS alla vittima del sinistro si dovesse detrarre dal risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza. La conclusione, esplicitata con riferimento all'indennità di accompagnamento, era evidentemente suscettibile di applicarsi anche a tutti gli altri indennizzi INPS volti a ridurre i pregiudizi patrimoniali patiti dalle vittime di sinistri, quali la pensione ordinaria di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta, la pensione di inabilità e l'assegno mensile agli invalidi civili. In effetti, in tal senso si è espressa la successiva giurisprudenza che, da un lato, ha avallato la detrazione degli indennizzi INPS erogati a beneficio della vittima del sinistro dal risarcimento del danno patrimoniale e, dall'altro, ha ammesso il cumulo tra i medesimi indennizzi e il risarcimento del danno non patrimoniale (v., fra le altre,
Cass. civ. 19 febbraio 2019, n. 4734, Cass. civ. 5 luglio 2019, n. 18050, Trib. Bergamo
20 marzo 2021, n. 489, Trib Torino 21 aprile 2021, n. 1978, App. Venezia 4 novembre
2021, n. 2792). Nel contesto descritto si è collocata perfettamente la scelta per il cumulo tra l'indennizzo INPS e il risarcimento del danno biologico fatta propria dalla decisione in commento. Si tratta di una scelta condivisibile: non vi può essere spazio per la compensatio lucri cum damno se l'indennizzo e il risarcimento, pur essendo correlati al fatto illecito, sono diretti a riparare non già lo stesso pregiudizio, ma pregiudizi differenti.
In conclusione il risarcimento sarà determinato dal danno biologico permanente e temporaneo determinato dal CTU nell'elaborato peritale pag 12 e seguenti:
“In conseguenza delle lesioni riportate si è verificato un danno alla salute temporaneo biologico di circa quattro mesi di cui primi 30(trenta) giorni da considerare come inabilità temporanea totale, i successivi 30(trenta) giorni da ritenere come inabilità temporanea subtotale al 75% 60(sessanta) come i.t. parziale da considerare, per il decrescente impegno sulle ordinarie occupazioni della paziente, per 30(trenta) giorni al 50% e per gli ultimi 30(trenta) come i.t.minima al 25%;; alle lesioni sono residuati esiti permanenti in grado di produrre una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico) da valutarsi, secondo quanto previsto dalla tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica, nella misura complessiva del 11%(undici percento); ai fini della determinazione del danno biologico permanente sono state considerate solo le lesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e ai fini dell'accertamento dell'invalidità temporanea solo quelle la cui esistenza possa ritenersi visivamente accertabile o strumentalmente accertata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32, comma 3 ter e 3 quater, della L. 27 del 24/3/2012. “
Sono da ritenersi congrue per gli accertamenti e i trattamenti conseguenti alle lesioni riportate spese mediche per 612,68 euro;
non sono prevedibili ulteriori esborsi per cure da sostenersi in futuro”
Con applicazione delle Tabelle di Milano la somma da corrispondere è pari a €.
30.879,68 comprensiva di spese mediche documentate. tà del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 11% Punto danno biologico € 2.732,57 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 21.642,00 Con personalizzazione massima (max 48% del danno
€ 32.030,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
Spese mediche € 612,68
Totale generale: € 30.879,68
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza ex art. 91 cpc secondo la natura della causa e l'attività espletata.
P.Q.M
L'adito Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda promossa L'IC , con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della in solido con il signor , così Controparte_8 Controparte_4
provvede:
- condanna i convenuti al pagamento di € 30.879,68 oltre interessi dal dì della domanda sino a reale soddisfo in favore dell'attore per il danno biologico in favore dell'attrice; - condanna i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
6.185 di cui €. 350,00 per spese e la residua somma per compensi di avvocato oltre rsg iva e cap come per legge in favore dell'attrice , calcolati in relazione all'attività espletata ed al valore rideterminato della causa,
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di CTU espletata.
Taranto, 7 Maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli