Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 298/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai SIg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. ), con il proc. Avv. Marco Bellagamba TE_1 P.IVA_1 come da mandato allegato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
– giudizio di primo grado,
Appellante contro
(C.F. ), con il proc. dom. Avv. Letizia De Ponti CP_1 C.F._1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
Appellata
In punto: appello avverso la Sentenza n. 1223/2022 del Tribunale di Vicenza, emessa in data 25.6.2022 e pubblicata in data 13.7.2022.
CONCLUSIONI
TE appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, A. In via preliminare:
1. dichiarare che il Giudice di prime cure illegittimamente ha concesso i termini 183 cpc nel relativo giudizio di primo grado, l'unica parte ritualmente costituita e presente all'udienza indicata avendo instato per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
2. conseguentemente, espungere dal fascicolo del giudizio di primo grado le memorie 183 cpc delle parti e l'interezza della documentazione depositata dalla dott.ssa
1
3. dichiarare illegittimo il dispositivo e la parte motiva della sentenza nella misura in cui siano fondati sulla documentazione depositata da parte opposta ovvero sui fatti e sulle argomentazioni esposte dalla opposta negli atti 183 cpc. B. nel merito, - in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Dott.ssa da CP_1 CP_2 con riferimento alla pretesa di pagamento di penale;
conseguentemente: a) revocare il
[...]
Decreto ingiuntivo n. 1061/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza;
b) disporsi la restituzione delle somme versate a titolo di penale di cui alla fattura ingiunta il pagamento nonché delle somme tutte versate a titolo di spese ed interessi per € 30.889,00 (doc. 05) – come da conteggio del legale di Part controparte che si produce (doc. 06) – in ragione di atto di precetto e pignoramento notificati a all'esito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo successivamente confermato dalla sentenza di primo grado;
c) in accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, che si ripropone, dichiarare indebito il versamento di €
3.080,65 eseguito da a beneficio della Dott.ssa e, per l'effetto, TE_1 CP_1 condannare la Controparte alla restituzione. – in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Dott.ssa da con riferimento alla fattura ingiunta in CP_1 TE_1 pagamento per erroneo conteggio di penale;
conseguentemente: a) revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
b) disporsi la restituzione delle somme versate a titolo di penale di cui alla fattura ingiunta in pagamento nonché delle somme tutte versate a titolo di spese ed interessi per € 30.889,00 – come da conteggio del legale di controparte – in ragione di atto di precetto e pignoramento notificati a Part all'esito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo – decreto ingiuntivo successivamente confermato dalla sentenza di primo grado;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che, con riferimento alla pretesa di pagamento di cui alla fattura ingiunta in pagamento, risulta indebita la somma di € 13.736,88, per erroneo conteggio della stessa;
conseguentemente: a) revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
b) disporre la restituzione di €
13.736,88 a titolo di eccesso di esborso di penale di cui alla fattura ingiunta in pagamento nonché delle spese tutte afferenti all'atto di precetto e pignoramento notificati in ragione del Decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1384 cc ed in esercizio dei poteri di riduzione che il Giudice può esercitare d'ufficio, che la penale applicata dalla Dott.ssa e risultante contrattualmente è manifestamente eccessiva, avuto riguardo CP_1 all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; conseguentemente: c) revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
d) diminuire l'importo della penale secondo equità e disporsi la restituzione Part della maggior somma versata da a titolo di pagamento della fattura ingiunta e delle spese tutte
2 afferenti all'atto di precetto e pignoramento notificati in ragione del Decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di competenze e spese per i due gradi di giudizio. Si chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
TE appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “In via principale nel merito: rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, l'appello proposto da TE_1 avverso la sentenza n. 1223/2022 pubbl. il 13.07.2022, R.G. n. 3587/2020, Repert. n. 1993/2022 del 13.07.2022, emessa in data 25.06.2022 dal Giudice Dott.ssa Biancamaria Biondo del Tribunale di Vicenza e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Dott.ssa a CP_1 [...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, spese TE_1 generali, 15% e CPA, come per legge per entrambi i giudizi. Con viva osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1061 emesso in data 16.5.2020, il
Tribunale di Vicenza intimava alla società di pagare alla Dott.ssa TE_1
(esercente la professione di consulente del lavoro), la complessiva somma di CP_1
Euro 24.729,83, già detratto l'acconto di euro 3.080,65 ricevuto in relazione alla fattura n.
1064/2018, emessa in forza della clausola penale prevista dall'art. 6 del contratto di consulenza ed assistenza stipulato in data 6.10.2017, oltre agli interessi, le spese ed alle competenze della procedura monitoria.
Nel ricorso monitorio la Dott.ssa asseriva: CP_1
- di avere ricevuto in data 13.11.2018 una missiva con la quale TE_1
comunicava formalmente la risoluzione del contratto di
[...]
consulenza/assistenza del 6.10.2017, con cessazione del rapporto di collaborazione a far data dal 1.1.2018,
- che non risultava rispettato il termine di risoluzione contrattuale previsto dalla clausola n. 6, rubricata “decorrenza dall'incarico”, contemplante la rinnovazione, di anno in anno, del contratto sottoscritto in caso di mancata disdetta nei sei mesi antecedenti alla sua scadenza,
- che, pertanto, trovava applicazione la previsione dell'art. 6, comma 4, in base al quale “fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo,
3 dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari avuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi”,
- di avere, pertanto, emesso la fattura n. 1064/2018 di euro 27.810,48, a fronte della quale operando una quantificazione del tutto TE_1 arbitraria della penale pattuita, versava il minor importo di euro 3.080,65, che veniva trattenuto quale acconto sul maggior dovuto, così residuando un credito in proprio favore di euro 24.729,83.
La società ingiunta proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo di avere già provveduto all'integrale versamento della penale e con riserva di ripetizione di quanto pagato in ragione della radicale invalidità ed inefficacia delle disposizioni di rinnovo tacito del contratto e di rinunzia al recesso libero da parte di TE
. In particolare, l'opponente contestava la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, sostenendo:
- l'erroneità delle modalità di calcolo della penale a cui aveva fatto ricorso la consulente del lavoro, in quanto la “media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi” avrebbe dovuto essere moltiplicata per il numero di giorni intercorrenti tra la data del recesso (13.11.2018) e la data di scadenza naturale del contratto (31.12.2018) sicché, applicando tale diverso conteggio, il presunto credito sarebbe ammontato ad euro 3.080,65, risultanti dalla divisione dell'importo di euro 11.809,15 (compenso complessivo corrisposto negli ultimi sei mesi) per 184 (numero di giorni degli ultimi sei mesi), con una media retributiva giornaliera pari ad euro 64,18, da moltiplicarsi per 48 giorni (quelli intercorrenti tra il 13.11.2018 ed il 31.12.2018),
- l'inefficacia delle clausole di rinnovo tacito del contratto e di rinuncia al beneficio del libero recesso, trattandosi di clausole vessatorie per le quali non era stato rispettato il requisito della doppia sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che il proprio recesso del 13.11.2018
4 doveva ritenersi idoneo ad impedire qualsiasi rinnovo del rapporto per l'annualità 2019.
Si costituiva in giudizio la SI.ra con comparsa depositata il 3.12.2021, nella quale CP_1 la convenuta opposta prendeva posizione sui motivi di opposizione, invocando, sul presupposto della loro infondatezza, l'integrale conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 8.3.2022, previa precisazione delle conclusioni delle parti, era quindi decisa con la Sentenza n.
1223/2022 emessa in data 25.6.2022 e pubblicata in data 13.7.2022, in forza della quale il
Tribunale di Vicenza così statuiva: “1) rigetta l'opposizione proposta da TE_1
e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n.
[...]
1061/2020;
2) condanna l'opponente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della convenuta-opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.355,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.2.2023 la società TE_1 impugnava il predetto provvedimento per i seguenti motivi:
[...]
- tardiva costituzione di parte convenuta opposta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
- corretto conteggio della penale e dell'interpretazione dell'articolo ad essa riferito,
- invalidità della clausola di rinnovo tacito del contratto.
Svolgeva inoltre, una domanda di riduzione della penale, da ritenersi eccessiva in relazione alle circostanze dedotte.
Con comparsa depositata in data 27.6.2023 si costituiva in giudizio l'appellata Dott.ssa contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_3 dell'opposto gravame.
A seguito dell'udienza del 12.7.2023 (tenutasi in modalità c.d. “cartolare”) la Corte
d'Appello di Venezia rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.5.2024. In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti
5 precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a formulato tre motivi di gravame nei confronti della sentenza del Tribunale TE_1 di Vicenza.
Il primo di essi – con il quale la società appellante lamenta il mancato accoglimento di un'eccezione relativa alla tardività della costituzione dell'appellata e la conseguente illegittimità della concessione dei termini ex art. 183 C.p.c. deputati alle memorie istruttorie, in allegato alle quali la dott.ssa aveva prodotto documenti sulla cui base CP_1 il giudice fondava poi la decisione di rigetto dell'opposizione stessa – è infondato.
L'eccezione, infatti, non ha pregio giuridico e va confermata la statuizione assunta in proposito da parte del tribunale vicentino, che non risulta viziata da illegittimità di sorta, in particolare quanto all'assegnazione dei termini per le memorie istruttorie.
La costituzione della parte appellata è documentalmente avvenuta il giorno dell'udienza di trattazione, che era stata anticipata come da provvedimento del G.I. alla data del
3.12.2020, e di essa pertanto ben poteva e doveva tenere conto il giudice poiché, sebbene la
Dott.ssa non aveva formulato le note d'udienza, per le quali il termine ultimo di CP_1 deposito era stato fissato dal giudice al 2.12.2020, il magistrato non poteva comunque ignorare il tenore della comparsa di costituzione e risposta che risultava già depositata nel momento in cui, sempre il giorno dell'udienza, andava a redigere il proprio provvedimento, nell'ambito del quale si dava appunto atto di siffatta circostanza.
Risulta inoltre dagli scritti difensivi che entrambe le parti avessero chiesto i termini ex art. 183 C.p.c. (attrice opponente in sede di note d'udienza e la convenuta opposta nelle conclusioni della stessa comparsa di costituzione) dovendosi allora, in proposito, considerare che secondo il disposto del citato articolo è sufficiente la richiesta di una delle parti costituite perché il giudice sia tenuto all'assegnazione dei termini per le memorie istruttorie.
Con il secondo motivo critica l'interpretazione elaborata del giudicante di TE_1 primo grado a proposito dell'art. 6 del contratto professionale concluso inter partes.
Secondo l'appellante, in sintesi, detta clausola andrebbe intesa nel senso che la consulente odierna appellata, ricevuta la comunicazione di recesso, poteva optare per il compenso dovuto per il contratto rinnovatosi per tacito assenso ovvero riscuotere la penale per il
6 recesso anticipato come richiesto in atti, da calcolarsi in base alla media semestrale dei compensi effettivamente riscossi sino a quel momento, ma solo per il periodo residuo sino alla scadenza del contratto in corso, obbligo che deduceva di aver già onorato versando la somma di euro 3.080,00 sulla media giornaliera, da intendersi satisfattiva d'ogni legittima pretesa della parte appellata.
Ora, la clausola del contratto professionale sub. doc. n. 3 di parte appellante penultimo capoverso prevede in realtà che “… fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi”.
È poi pacifico in causa che risultava aver comunicato il proprio recesso dal TE_1 contratto in data 13.11.2018, e dunque tardivamente, posto che la comunicazione avrebbe dovuto pervenire alla controparte entro il 30.6.2018, così come d'altro canto testualmente previsto dalle clausole sottoscritte in data 6.10.2017 (doc. n. 3 di parte appellante clausola
6, primo capoverso).
Il Collegio ritiene, a tale riguardo, che la comunicazione di recesso oltre il termine indicato nella scrittura di cui sopra (“entro e non oltre il 30/6”), integri il caso di recesso tardivo dal contratto - nel frattempo tacitamente rinnovatosi - e che quindi competa alla dott.ssa la penale contrattuale stabilita dal penultimo capoverso della medesima clausola. CP_1
Autorizzano la suddetta interpretazione:
- il fine di tutela dell'aspettativa della parte contraente alla prosecuzione fruttifera del rapporto per la durata di un ulteriore anno (che trova fondamento giuridico nel disposto dell'art. 2337 C.c.), una volta constatata l'assenza della manifestazione di recesso da parte del cliente entro il 30/6,
- il tenore letterale della clausola stessa, laddove fa riferimento a “tutti gli onorari dovuti” ed ai “compensi corrisposti”.
La clausola inserita nel contratto professionale, per tale evenienza, prevede:
- che la base unitaria della suddetta penale debba essere ricavata operando la media aritmetica dei compensi riscossi negli ultimi sei mesi,
7 - che i compensi, a titolo di penale, restino dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto a quel punto (tacitamente) rinnovatosi.
In quest'ottica, va pertanto condivisa l'opinione del giudicante di prime cure che il calcolo della somma dovuta a titolo di penale operato dalla professionista sia sostanzialmente corretto, posto che, sulla base dei documenti prodotti, la media compensi degli ultimi sei mesi, pari ad euro 2.317,54 e comprovata dai documenti prodotti, andava correttamente moltiplicata per i 12 mesi dell'annualità successiva del 2019, dedotto quanto trattenuto a titolo di acconto (euro 3.080,65), ciò che fonda la pretesa di ottenere la corresponsione della somma di euro 24.729,83, come azionata in via monitoria.
Non risulta viceversa conforme ai principi degli artt. 1362 -1370 C.c. l'interpretazione del contratto prospettata nella pur articolata tesi dell'appellante.
In primo luogo, il riferimento ai “compensi corrisposti” ai fini del calcolo della penale, deve infatti essere inteso come riferito ai compensi maturati e quindi dovuti al prestatore d'opera a prescindere dal momento dell'esecuzione della disposizione di pagamento, da parte del cliente, delle fatture emesse dall'appellata in relazione alle prestazioni effettivamente erogate (circostanza sulla quale non vi è stata contestazione nel caso di specie) e ciò anche poiché, diversamente argomentando, si verrebbe, in ipotesi, a consentire al cliente inadempiente nelle obbligazioni di pagamento, di lucrare un importo della penale assai minore, se non addirittura inesistente, rispetto a quello dovuto dal cliente che abbia regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, ciò che non risulta affatto ammissibile in sede di interpretazione di buona fede del contratto.
In secondo luogo, l'espressione “rinnovo alla scadenza”, non può indicare il momento perfezionativo del rinnovo tacito in data 31.12.2018, quanto piuttosto il dies a quo da cui decorre il contratto rinnovatosi in difetto di tempestivo recesso previsto entro il 30.6, e quindi con riferimento all'intera annualità del 2019.
Ed infatti, nel momento in cui il recesso tardivo viene ad operare, risulta essersi già perfezionato il rinnovo del contratto per l'intero anno successivo, sicché la locuzione
“ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso” non può, in quel momento, che riferirsi a tale nuova e più lontana data determinata dal già sopravvenuto rinnovo del rapporto.
Con il secondo motivo l'appellante reintroduce gli spunti di critica già sollevati nella precedente fase di giudizio e inerenti al preteso carattere vessatorio della clausola
8 istitutiva della penale, che parimenti non risultano fondati in linea di diritto, dovendosi a tale riguardo condividere la motivazione espressa dal Tribunale.
In effetti, il contratto professionale per cui è causa non risponde al tipo proposto da un contraente “forte” mediante utilizzo di moduli o formulari cui fa riferimento l'art. 1341
C.c. ma al contrario lascia presumere un'attività di contrattazione specifica, in particolare per quanto riguarda l'importo dei compensi, così come indica l'art. 6 primo capoverso per l'accenno che vi risulta secondo cui i compensi professionali così come determinati avevano tenuto conto del carattere duraturo del rapporto. Coglie viceversa nel segno l'istanza di riduzione ad equità della penale risultante dal conteggio validato dal primo giudice.
L'istanza viene ritualmente sollevata nella presente sede di appello ed è ritualmente ammissibile, posto che va considerato che l'art. 1384 del Codice civile non impone limiti temporali riguardo al momento in cui l'istanza di riduzione della penale debba essere sollevata, la quale può quindi ben essere formulata anche in appello.
A tale riguardo il Collegio ritiene che, non risultando accertata l'effettuazione da parte della dott.ssa di alcuna prestazione a favore della per il periodo CP_1 TE_1 di computo del compenso figurativo a titolo di penale, il corrispettivo della penale nella misura accertata nella sentenza di primo grado risulti allora eccessivo, considerando le circostanze del caso concreto, la natura del contratto, l'entità del danno subito dal creditore e la proporzionalità della penale rispetto all'interesse economico delle parti.
Va pertanto disposta, a titolo equitativo, la riduzione della somma oggetto di penale applicando una diminuzione pari al 15% dell'importo in editto, che viene pertanto rideterminato nella somma di euro 23.638,91 (27.810,48 – 4.171,57 = 23.638,91), dalla quale detrarre l'acconto già versato di euro 3.080,65, residuando a versarsi l'importo di euro
20.558,26, con susseguente accoglimento dell'istanza di restituzione all'appellante della differenza eventualmente versata in eccesso, oltre interessi dalla data del relativo pagamento al saldo effettivo.
Il parziale accoglimento dell'appello sul punto non varia però il giudizio sulla sostanziale soccombenza dell'appellante anche nella presente sede di gravame, la quale dovrà rifondere le spese a favore di parte appellata liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori minimi della tariffa professionale.
P. Q. M.
9 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto alla sentenza n. 1223/2022 del Tribunale di Vicenza, emessa in data 25.6.2022 e pubblicata in data 13.7.2022, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, così decide:
1) in parziale riforma della sentenza n. 1223/2022 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a pagare in favore della dott.ssa la TE_1 CP_1
somma di euro 20.558,26, oltre agli interessi di legge dal giorno del dovuto al saldo;
3) condanna la dott.ssa alla restituzione della differenza percepita CP_1
in eccesso, rispetto a quanto statuito sub 2), in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del relativo pagamento al saldo effettivo;
4) conferma per il resto la sentenza appellata;
5) condanna a rifondere all'appellata dott.ssa le TE_1 CP_1
spese le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 11.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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