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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 3362/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3362/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 9/6/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PALMERI AURELIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. MIOTTI PAOLA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 12.12.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1 – “Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al sig. per le ragioni dedotte in atti e in particolare CP_1 per grave violazione dei doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, di assistenza morale e spirituale al coniuge
e alla prole, per i reiterati maltrattamenti familiari posti in essere dal sig. in danno della moglie e dei figli;
Pt_1
2 - Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre, signora Persona_1 Persona_2 [...]
Pt_1
3 - Disporre il collocamento /residenza dei minori con la madre;
1
4 - Disporre la sospensione degli incontri padre/ figli nonché delle relative telefonate in ragione dell'assenza della figura paterna dal territorio italiano e, qualora il sig. rientrasse in Italia e pretendesse di incontrare i figli, disporre che Pt_1 le visite del padre ai figli avvengano – tenuto conto della decisione in punto dei figli stessi - con la mediazione dei servizi
e la presenza di un operatore ed in spazio neutro.
Disporre altresì che le telefonate siano sospese e/o gestite unicamente in spazio neutro.
5 - Disporre che il sig. versi alla signora quale contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 Parte_1 figli (la somma di € 550,00 per ciascun figlio e quindi complessivamente di € 1.100,00 mensili), importo da bonifico bancario entro il giorno cinque di ciascun mese;
6 - Disporre che il sig. partecipi al pagamento delle spese straordinarie (anche anticipandole) necessarie CP_1 per i figli nella misura del 60% come individuate e regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso.
7 - Disporsi che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al suo mantenimento la CP_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno cinque di ciascun mese.
8 - Assegno unico alla madre al 100% in ragione dell'affido super esclusivo alla madre;
9 - Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifuse e da versarsi direttamente all' Erario avendo la ricorrente richiesto di essere ammessa al p.s.s.”
Per parte resistente: “In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. ; Parte_1 CP_1
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- rigettarsi la richiesta di affidamento esclusivo dei minori alla madre;
- disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente con la madre e periodi di permanenza con il padre da concordarsi tra i coniugi;
-assegnare la casa familiare sita in Vedelago (TV), via Mons. n. 98/A ai figli minori;
nel caso in cui la Pt_2 madre ritenesse di reperire una nuova e diversa sistemazione abitativa, assegnare la casa familiare al padre;
- in ogni caso rigettarsi qualsivoglia domanda titolo di mantenimento della sig.ra n quanto persona abile al lavoro Pt_1 ovvero nella misura di euro 550, 00 a figlio (1.100, 00 euro in totale) -già avanzata dalla ricorrente e disattesa dal
Giudicante con ordinanza 28 settembre 2023 – Giudice Dott. Saran- quale contributo al mantenimento ordinario degli stessi, in quanto esorbitante in relazione ai redditi da lavoro del padre e- comunque – alla situazione economica dello stesso;
in ogni caso e in subordine, ridurla nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
Si precisa, che la sig.ra percepisce l'assegno unico INPS in misura integrale e che lo stesso è pari a 370, Parte_1
00 euro mensili.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 − Con ricorso per separazione depositato il 9.6.2023 cittadina kosovara, - ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a seguito di domanda presentata in data 5.5.2023 - agiva nei confronti di CP_1
a sua volta cittadino kosovaro), con cui aveva contratto matrimonio in Kosovo il 24.8.2009.
[...]
Dall'unione nascevano (il 19.12.2012) e (il 9.9.2016). Allegava: Per_1 Per_2
− di essere arrivata in Italia, grazie al ricongiungimento familiare con il marito, nel 2010;
− che dopo un periodo passato presso l'abitazione del fratello del resistente, la coppia nel 2018 acquistava – grazie all'apertura di un mutuo - un'abitazione a Vedelago (TV), ove il nucleo si trasferiva;
− avere avuto da sempre il marito un'indole violenta e maltrattante – con violenze verbali, fisiche e sessuali nei propri confronti - ed essere lo stesso affetto da problemi di abuso di alcol e dipendenza dal gioco (Video Poker), da lei scoperta nel 2011/2012 e ammessa dal resistente nel corso dell'interrogatorio reso avanti al G.I.P.;
− che a causa della dipendenza dal gioco, il marito faceva mancare alla famiglia il necessario, provocando anche la disattivazione delle utenze, nonostante lo stesso fosse assunto presso la ditta del fratello con stipendio di circa € 2.300,00 mensili;
− essersi aggravata la situazione dopo il trasferimento del nucleo a Vedelago, tanto da arrivare a sporgere una prima denuncia-querela il 22.5.2019, con immediata applicazione nei confronti del resistente della misura dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento;
− aver posto in essere il resistente condotte maltrattanti e di minaccia anche nei confronti dei figli, anche nel corso delle telefonate garantite dagli operatori di pronta accoglienza, con conseguente interruzione delle telefonate;
− di aver depositato un primo ricorso per separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 8270/2019, dichiarato estinto nel gennaio 2021 per rinuncia agli atti a seguito di riconciliazione tra le parti e avvio da parte del resistente di un percorso volto al cambiamento maschile e con rientro dello stesso presso l'abitazione familiare e ripresa della convivenza nel dicembre 2021;
− avere il marito ripreso dal febbraio 2023 – dopo l'udienza penale del 6.2.2023 che definiva il procedimento - ad aggredirla, minacciarla e picchiarla;
− essere la situazione culminata nell'episodio del 30.4.2023 a seguito del quale chiedeva l'intervento dei Carabinieri dopo essere stata picchiata per l'ennesima volta, alla presenza dei minori;
− che in seguito a tale episodio veniva disposto dal G.I.P. nuovo ordine di allontanamento a carico del resistente con divieto di avvicinamento e comunicazione, con procedure di controllo elettroniche del rispetto dell'ordine e con nuovo collocamento a protezione della ricorrente e dei minori.
3 Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione dal marito, stante l'intollerabilità della convivenza, con addebito allo stesso, affido super esclusivo dei minori, collocamento prevalente presso di sé e visite del padre solo in spazio neutro (salvo rifiuto dei minori di vedere il padre) e telefonate sospese o gestite in spazio neutro, con riserva sulla domanda di assegnazione della casa familiare – ancora saltuariamente frequentata dal resistente -, e con statuizione a carico del resistente dell'obbligo di versarle mensilmente la somma di € 550,00 a figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario,
e di € 200,00 mensili quale mantenimento per sé, oltre al 60 % delle spese straordinarie per i minori e oltre al 100 % dell'AU a proprio favore. Chiedeva, inoltre, l'emissione di ordine di pagamento diretto nei confronti del datore di lavoro.
− All'udienza del 28.9.2023 la ricorrente manifestava l'intenzione di rilasciare definitivamente la casa familiare al resistente entro 30 giorni, per trasferirsi altrove.
− Si costituiva il 28.9.2023 il resistente, aderendo alla domanda di separazione e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Allegava:
− non esserci mai state difficoltà economiche del nucleo, se non quelle dovute a un tenore di vita eccessivo rispetto al reddito percepito;
− di non aver mai posto in essere comportamenti violenti verso la ricorrente;
− di non essere affetto da ludopatia;
− non corrispondere al vero che fossero state disattivate le utenze domestiche, essendo avvenuto un unico episodio a seguito del mancato recapito di una bolletta del gas nel periodo di trasferimento dall'abitazione in affitto a quella di proprietà;
− essersi il rapporto deteriorato a causa della gestione economica attuata dai coniugi in via congiunta;
− che proprio a seguito dell'accertamento da parte dei Servizi dell'assenza di propri comportamenti problematici, la ricorrente rinunciava agli atti del primo giudizio di separazione, ripristinando la convivenza coniugale presso l'immobile di Vedelago, rimettendo la querela e revocando la costituzione di parte civile;
− che la moglie, nonostante le richieste e gli incoraggiamenti del marito – che le permetteva di frequentare il corso di lingua italiana per stranieri a fine 2018/inizio 2019 e la scuola guida - e salvo un breve periodo in cui aveva lavorato come addetta alle pulizie presso il fratello di questi, non aveva mai reperito un'occupazione lavorativa;
− di aver iniziato a frequentare con regolarità nel 2019 il Centro di cambiamento maschile di
Montebelluna (TV);
4 − di aver deciso nel 2020, dopo la riconciliazione, di licenziarsi dalla ditta del fratello per mettersi in proprio con conseguente contrazione dei guadagni e con atteggiamenti offensivi e denigratori da parte della coniuge che recriminava le minori entrate;
− di non essere più ritornato presso l'abitazione familiare - stante il divieto di avvicinamento in essere, con presidio del braccialetto elettronico – se non su accordo con i Carabinieri, per prelevare alcuni effetti personali;
− di sostenere oltre al mutuo per la casa, un finanziamento per l'acquisto dei mobili e un affitto di
€ 510,00 mensili.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, con affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, con statuizione a proprio carico unicamente di un contributo al mantenimento dei minori e non della moglie.
− All'udienza del 28.9.2023 i coniugi comparivano personalmente e venivano sentiti e il Giudice ne tentava la conciliazione formulando proposta ex art.185 bis c.p.c.
La proposta non veniva accettata da nessuna delle parti: il resistente insisteva per l'affido condiviso e la possibilità di sentire i figli anche al telefono, mentre la ricorrente ribadiva la richiesta di € 500,00 di mantenimento per ciascuno dei minori.
− All'esito il Giudice così provvedeva ex art. 473 bis. 22 c.p.c.: “1) dispone l'affidamento super esclusivo della prole alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con decisioni di maggiore interesse per i figli adottate dalla sola madre, secondo il regime di affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater comma III c.c.; 2) per quanto riguarda le visite del padre ai figli dispone avvengano – compatibilmente con le eventuali sopravvenienze penali - con la mediazione dei servizi, la presenza di un operatore ed in spazio neutro, con la disposizione che il Servizio Sociale competente in base al domicilio della madre individui le modalità più tutelanti per la frequentazione tra il padre ed i figli;
con facoltà per i Servizi di introdurre gradualmente anche visite al di fuori di detti Spazi, secondo le modalità ritenute più confacenti, in assenza di pregiudizio per i minori;
dispone comunque che i Servizi non diano corso alle visite in caso emergano pregiudizi per i minori, con facoltà anche di sospenderle o di interromperle ove iniziate;
3) dispone che
i Servizi Sociali territorialmente competenti sentano le parti e i minori, verifichino quali siano gli aspetti e gli sviluppi della personalità dei minori e dei genitori, con particolare riferimento alle relazioni intrattenute e consolidate sino ad oggi dai figli nei confronti sia dei genitori che dei nuclei familiari degli stessi, assumendo informazioni in merito alla situazione abitativa delle parti ed alla situazione scolastica dei minori, nonché ogni ulteriore utile informazione;
dispone inoltre che, all'esito di tale attività, i Servizi indichino quale sia il regime di affidamento preferibile, con riserva di ogni successiva valutazione da parte del collegio, nonché riferiscano su di un possibile calendario di visite del padre ai minori, tale da garantire il diritto ed il rispetto del principio di bi-genitorialità e l'interesse dei minori;
4) dispone che i Servizi sociali di relazionare sullo svolgimento del monitoraggio entro il 29 febbraio 2024; 5) pone a carico del resistente assegno di
5 mantenimento a favore della ricorrente di € 150,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da luglio
2023; 6) pone a carico del resistente contributo al mantenimento ordinario della prole di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza da luglio 2023; assegno unico come per legge, prendendo atto che il resistente aveva già aderito alla percezione integrale – a favore della madre - della sua quota di ½ dell'assegno unico); 7) dispone che a partire da aprile 2024 il contributo sia pari ad € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per i figli al mese (prendendo atto che il resistente aveva già aderito alla percezione integrale – a favore della madre - della sua quota di ½ dell'assegno unico); 8) le spese straordinarie tra i coniugi vengono ripartite in misura pari al 50% ciascuno, per come previste in base al protocollo del Tribunale;
9) presa d'atto che la ricorrente si impegna a liberare la casa familiare dai suoi effetti personali entro giorni trenta, autorizzando il resistente ad adibirla a propria abitazione personale”.
− Il Giudice tratteneva la causa in decisione sullo status, con emissione di sentenza e rimessione in istruttoria con separata ordinanza.
− Con successivo provvedimento dell'11.10.2023, il Giudice delegato, considerata la tardiva costituzione del resistente, assegnava alla ricorrente termine per prendere posizione sulla stessa e disponeva che entrambe le parti procedessero al deposito di documentazione reddituale, fissando nuova udienza per la prosecuzione, successiva alla scadenza del termine assegnato ai Servizi per il deposito di relazione.
− Espletata l'istruttoria con ammissione dell'interrogatorio e audizione dei testi, oltre che con acquisizione di relazione dei Servizi Sociali incaricati, con ordinanza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
− Con successiva ordinanza dell'8.1.2025, vista la relazione nel frattempo depositata dai Servizi sociali dopo l'avvenuto trattenimento in decisione, il Giudice assegnava alle parti termine per prendere posizione sulla stessa e all'esito, si riservava di riferire al Collegio.
***
− Considerati gli elementi di internazionalità della controversia, va dato atto preliminarmente che in base agli artt. 1, 3, e 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 sussiste la giurisdizione italiana sia sulla domanda di separazione che sulla domanda di affidamento dei minori considerato che l'ultima residenza abituale dei coniugi era in Italia, ove ancora risiedono abitualmente sia la ricorrente che i minori.
− La legge sostanziale applicabile alla separazione ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L.
218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
− Per quanto attiene, invece, alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, la stessa in base agli artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata dall'Italia con L. 18.6.2015 n. 101, risulta essere quella italiana in quanto legge dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale dei minori.
6 − Con riguardo alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti dei minori e del coniuge, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del
Regolamento CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata secondo gli artt. 3, 4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, della legge italiana.
***
Sulla domanda di separazione e la domanda di addebito
− Ciò premesso, la separazione tra le parti è già stata pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza non definitiva del 3.10.2023, da intendersi qui integralmente richiamata.
*
− La domanda di addebito proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
− Risulta dagli atti (doc. 6 ricorrente) che la ricorrente ha presentato una prima denuncia querela nei confronti del marito il 22.5.2019, lamentando di aver scoperto verso il 2011, grazie a un investigatore privato ingaggiato dal fratello del resistente, la ludopatia del coniuge.
Ludopatia ammessa anche dal resistente in sede di interrogatorio (doc. 14 ricorrente).
Nella denuncia la ricorrente allegava anche di essere stata nel corso degli anni picchiata dal marito con continuità, anche più volte a settimana – talvolta alla presenza dei minori -, una volta anche mentre era al nono mese di gravidanza, e di come la situazione fosse peggiorata nel 2018 a seguito del trasferimento della famiglia in abitazione autonoma, acquistata dai coniugi con mutuo cointestato, con perdurare delle liti per ragioni prevalentemente economiche continuando il resistente a far mancare il necessario alla famiglia a causa del vizio del gioco, financo pretendendo che la ricorrente gli consegnasse le modiche cifre da questa guadagnate facendo pulizie.
− Nel corso delle indagini penali, le allegazioni della ricorrente venivano riscontrate da vari elementi. In particolare (doc. 14 ricorrente):
- la vicina di casa della coppia confermava che la famiglia – nonostante il resistente lavorasse - mancava anche dei beni di prima necessità, tanto che la ricorrente spesso le chiedeva, tra le altre cose, pasta, olio, farina, e sale;
- la medica di base della ricorrente confermava di aver fornito alla ricorrente – sprovvista di denaro
– i soldi per l'acquisto della pillola contraccettiva, dato che la stessa era costretta dal marito a rapporti sessuali senza il suo consenso e di aver constatato la presenza sul suo telefono di un'app per la geolocalizzazione, disinstallandola su richiesta della stessa, raggiunta proprio in quel momento dal marito presso l'ambulatorio nonostante non avesse comunicato la propria posizione.
7 − A seguito della denuncia e degli elementi di indagine, il G.I.P. disponeva l'allontanamento dalla casa familiare del resistente e il divieto di avvicinamento alla ricorrente, dimorante in collocazione protetta assieme ai minori (docc. 11 e 14 ricorrente).
− Dopo la presentazione della querela, la ricorrente depositava un primo ricorso per separazione, iscritto al n. 8270/2019 R.G. dell'intestato Tribunale.
− Il resistente ha confermato il degenerare della situazione tra i coniugi dopo l'acquisto della nuova abitazione nel 2018 e le difficoltà economiche degli stessi, pur attribuendo tali difficoltà a un tenore di vita non adeguato che non risulta dimostrato ma che anzi, è smentito dalle dichiarazioni della vicina e della medica sentite nel procedimento penale del 2019.
− Lo stesso risulta essersi sottoposto a percorso presso il SERD – durante il quale è stato ipotizzato anche un problema di abuso alcolico -, con conferma da parte della referente dello stesso di un disturbo da gioco d'azzardo moderato (doc. 10 resistente, pag. 7), temporaneamente rientrato durante tale percorso.
− Lo stesso in tale periodo seguiva con continuità anche un percorso per il cambiamento maschile (doc.
10 resistente, pag. 9).
− In seguito a tali percorsi, la ricorrente si determinava a rinunciare agli atti del giudizio di separazione e a riprendere la convivenza. Il 14.1.2021 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio di separazione
(doc. 10 ricorrente).
− La ricorrente ha dato atto che dopo la riconciliazione, e fino al maggio del 2022 circa, il resistente aveva cessato i precedenti comportamenti, per poi riprenderli, sperperando al gioco il denaro della famiglia, minacciandola e picchiandola, di nuovo, anche alla presenza dei minori.
− La ricorrente risulta aver presentato una nuova denuncia querela il 30.4.2023 (doc. 8 ricorrente) dichiarando che in pari data, alla presenza dei figli, lo stesso la colpiva con due calci, di cui il secondo all'altezza della costola destra, sottraendole il telefono per impedirle di chiedere aiuto.
La stessa, recuperato il cellulare dopo l'uscita di casa del marito, chiamava i Carabinieri che constatandone le condizioni chiamavano il 118.
È presente in atti il referto del Pronto Soccorso datato 30.4.2023 da cui risulta la diagnosi di “contusione base emitorace destro in percosse. Maltrattamento di adulto non specificato” (doc. 12 ricorrente).
− A seguito di tale episodio e della conseguente denuncia, il G.I.P. emetteva nuova misura cautelare
(doc. 16)
− Risulta da quanto sopra che dopo la riconciliazione, il deposito di un nuovo ricorso per separazione da parte della ricorrente ha fatto seguito a nuove condotte violente del coniuge, anche alla presenza dei minori, con interruzione della convivenza a seguito del collocamento protetto del nucleo e l'emissione di nuovo ordine di allontanamento a carico del resistente.
8 − Le allegazioni della ricorrente, oltre che dai riscontri emersi nel corso del primo procedimento penale, risultano suffragate dal verbale di Pronto Soccorso in atti a seguito di accesso effettuato dopo che i
Carabinieri stessi chiamavano il 118 constatandone le condizioni.
− Inoltre, la sorella della ricorrente, sentita all'udienza del 30.7.2024 ha confermato quanto allegato dalla stessa dichiarando di aver assistito direttamente a vari episodi, tra cui uno di violenza fisica del
18.12.2022 – quindi successivo alla riconciliazione -, oltre che a minacce e offese del cognato nei confronti della sorella, anche alla presenza dei figli.
La stessa ha confermato anche le difficoltà economiche del nucleo e il fatto che lo stesso si sostentasse esclusivamente con i soldi dell'assegno unico, in quanto unica entrata percepita direttamente dalla ricorrente e quindi sottratta alla disponibilità del resistente.
− Come noto, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile, sez. I,
24/10/2022, n. 31351; Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018, n. 6997).
− Nel caso in esame, risulta provato che la ricorrente, a seguito della riconciliazione, ha proposto nuovo ricorso per separazione a fronte della ripresa delle violenze da parte del coniuge.
− Sussistono, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, i presupposti per addebitare la separazione al resistente.
***
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente
− Quanto alla domanda di mantenimento presentata dalla ricorrente, la stessa risulta fondata e va accolta.
− Risulta dagli atti che il resistente era titolare nel 2021 di reddito medio netto mensile di € 2.500,00 mensili (doc. 19 ricorrente).
− Reddito mantenuto anche nel 2022 (doc. 17 ricorrente).
− Dopo il temporaneo avvio di una società in proprio verso la fine del 2022 (doc. 18 ricorrente), il ricorrente ha documentato un reddito da lavoro dipendente pari a € 2.500,00 netti mensili nel 2023
(doc. 8 e 14 resistente).
La ricorrente, sentita all'udienza del 30.7.2024 ha dichiarato che - a quanto a lei noto - il resistente avrebbe nel frattempo aperto una ditta di ponteggi in Kosovo, omettendo da febbraio 2024 di versare alcunché per lei e i figli.
9 − Allo stato, nonostante l'assenza di dati reddituali aggiornati del resistente, va valorizzata la capacità lavorativa e reddituale dello stesso, risultante da quanto sopra, avendo peraltro lo stesso omesso il deposito di documentazione economica aggiornata atta a dimostrare la modifica della precedente situazione di cui ai documenti in atti.
La mera assenza dello stesso dal territorio italiano – di cui il difensore dello stesso ha dato atto nella nota depositata il 30.1.2025 - non è ragione per esonerarlo dal versamento di un contributo per la coniuge e i figli, anche considerando che il mantenimento diretto e le cure degli stessi risultano a totale carico della madre.
− La ricorrente, posta in collocazione protetta dal maggio del 2023, sentita all'udienza del 30.7.2024, ha dato atto essere scaduto il programma di protezione, tanto da aver dovuto reperire una stanza in locazione con i minori in appartamento condiviso con altre persone.
La stessa ha inoltre dato atto di aver nel frattempo reperito occupazione lavorativa part time, per 5 ore al giorno, non potendo far fronte a un orario maggiore, dovendosi occupare in via esclusiva dei minori.
− Entrambe le parti risultano gravate dalla rata del mutuo per l'acquisto della casa di comproprietà, per
€ 430,00 mensili circa. Il resistente risulta inoltre farsi carico di rata mensile di finanziamento di €
250,00 (doc. 4 resistente).
A seguito della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione dell'abitazione – determinata dal timore di rendere nota al coniuge la propria posizione, date le pregresse violenze -, attualmente la casa è a disposizione del resistente che, a far data dall'aprile 2024 vi si era trasferito cessando di farsi carico del precedente canone di affitto dell'immobile in locazione reperito a seguito dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, per cui pagava € 510,00 mensili (doc. 9).
Proprio considerando tale circostanza, il Giudice con i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. assunti il 28.9.2023, aveva statuito l'aumento, con decorrenza dall'aprile 2024, del contributo di mantenimento posto a carico del resistente, portandolo a € 200,00 per la moglie e a € 300,00 per ciascuno dei figli.
− Alla luce di quanto sopra, nonostante la ricorrente abbia nel frattempo reperito un'occupazione part time, permane ancora una rilevante disparità economica tra le parti, anche considerando che la ricorrente ha dovuto reperire un alloggio per sé e i figli a seguito della cessazione della collocazione protetta.
− Va quindi confermato il versamento a carico del resistente e a favore della ricorrente di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT.
***
Sulle domande di affidamento, di collocamento e di visita dei minori
− Quanto all'affidamento e al collocamento dei minori, deve essere confermato l'affido super esclusivo degli stessi alla madre, con collocamento presso di lei.
10 − Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata infatti è emerso che sussistono i presupposti per derogare all'affido condiviso.
− I minori, infatti, a far data dall'allontanamento del padre nel maggio 2023 a seguito di provvedimento del G.I.P., risiedono con la madre che si è occupata in via esclusiva di loro.
− Il padre ha posto in essere plurime condotte violente nei confronti della coniuge, anche alla presenza dei minori, come confermato da quanto emerso dall'istruttoria:
- “Nel pomeriggio (n.d.r. del novembre 2018) il minore veniva da me a fare i compiti e in Persona_1 quell'occasione mi riferiva che “il AP era arrabbiato con la mamma perché era uscita con la PA e le ha dato le botte”);
“Il 29.4.2019, al mio ritorno a casa, notavo che vi era la vetrata della porta di ingresso della famiglia CP_1 completamente infranta;
così sono andata per ripristinarla e solo allora il minore mi riferiva Persona_1
“Il AP ha dato botte alla mamma”;
(doc. 14 ricorrente, S.i.t. ; CP_2
- “Ha detto che ci avrebbe ucciso tutti. Lui l'ha sempre minacciata alla presenza dei figli: i nipoti sempre mi chiamavano perché ero l'unica parente qui, per dirmi che il padre minacciava di uccidere la madre se loro non avessero fatto quello che lui chiedeva” (teste udienza 30.7.2024). Testimone_1
− I minori risultano peraltro nel frattempo adeguatamente seguiti dalal madre, anche in ambito scolastico
(Relazione Servizi 27.3.2024).
− Quanto agli incontri tra i minori e il padre va rilevato quanto segue.
− Dalle relazioni nel frattempo depositate dai Servizi Sociali, emerge che il padre ha incontrato i minori in spazio neutro l'11.12.2023 e il 6.2.2024, prima della sospensione cautelare degli stessi da parte dei
Servizi, ritenendo potessero risultare disturbanti per i minori (Relazione 27.3.2024).
− Con ordinanza dell'8.6.2024 il Giudice, preso atto di quanto relazionato dai Servizi circa le difficoltà di monitoraggio del nucleo e di organizzazione degli incontri, data la distanza geografica tra le abitazioni delle parti, autorizzava i Servizi Sociali di Vedelago, e per essi, di LF NE (TV)
a delegare, per l'organizzazione e la gestione degli incontri in spazio neutro i Servizi Sociali di
Portogruaro (VE), ai fini dell'organizzazione degli incontri tra i minori e il padre da porre in essere - conformemente a quanto già disposto dal Giudice con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. -
“compatibilmente con le eventuali sopravvenienze penali - con la mediazione dei servizi, la presenza di un operatore ed in spazio neutro, con la disposizione che il Servizio Sociale competente … individui le modalità più tutelanti per la frequentazione tra il padre ed i figli;
con facoltà per i Servizi di introdurre gradualmente anche visite al di fuori di detti
Spazi, secondo le modalità ritenute più confacenti, in assenza di pregiudizio per i minori;
dispone comunque che i Servizi non diano corso alle visite in caso emergano pregiudizi per i minori, con facoltà anche di sospenderle o di interromperle ove iniziate” e con indicazione a entrambi i Servizi Sociali coinvolti di adottare ogni più idonea cautela
11 (anche nelle relazioni trasmesse) per assicurarsi che il domicilio della madre e dei minori non fosse conoscibile e individuabile dal padre degli stessi, anche monitorando che il padre non rivolgesse ai minori, durante gli incontri, domande atte a permettere l'individuazione dell'attuale luogo di residenza degli stessi.
Il Giudice, inoltre, incaricava i Servizi Sociali di CO (GO) di prendere in carico la madre e i minori, di sentirli e verificare quali fossero gli aspetti e gli sviluppi della personalità dei minori e della madre, con particolare riferimento alle relazioni intrattenute e consolidate sino ad oggi dai figli nei confronti sia dei genitori che dei nuclei familiari degli stessi, assumendo ogni utile informazione e inviando relazione ai Servizi Sociali di Vedelago ai fini della risposta da parte di questi al quesito posto dal Giudice con l'ordinanza del 28.9.2023.
− Con comunicazione del 9.8.2024, i Servizi Sociali incaricati, davano atto di aver predisposto il raccordo tra i Servizi del territorio di residenza, i servizi specialistici del territorio di Portogruaro (VE) e i Servizi sociali professionali e di base di CO (GO), con organizzazione di apposito incontro.
− Con relazione del 31.12.2024, i Servizi Sociali hanno riferito di aver mantenuto il monitoraggio del nucleo.
− Da tale relazione emerge che il resistente si è allontanato dall'Italia a far data dal maggio 2024 e che lo stesso, quindi, non ha partecipato agli ulteriori incontri in spazio neutro programmati con i minori.
Lo stesso, inoltre, a fine estate comunicava al Servizio l'intenzione di non fare più ritorno in Italia.
Con la nota depositata il 30.1.2025 il difensore del resistente ha dato atto che lo stesso nel frattempo
è stato espulso dall'Italia ex art. 13 T.U. immigrazione e con allontanamento per la durata di dieci anni e divieto di reingresso in Territorio Schengen a seguito della sentenza di condanna intervenuta nell'ambito del processo penale n. 3498/2019 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e n. 3046/2021 R.G. Corte d'Appello di Venezia.
Non può quindi allo stato essere definito un calendario di visita per il padre.
Le visite potranno eventualmente essere riprese, previa iniziativa dello stesso, e previa presa in carico e valutazione da parte dei Servizi ed esclusivamente con le modalità protette meglio stabilite in parte dispositiva, considerato quanto sopra esposto circa i pregressi comportamenti del resistente e le violenze perpetrate anche alla presenza dei minori.
− Va inoltre considerato, quanto a eventuali chiamate del padre ai minori che lo stesso in occasione del
Natale 2024 aveva chiesto ai Servizi di poter parlare con i minori in videochiamata, con rifiuto dei figli.
− Allo stato, considerato quanto emerso dall'istruttoria, anche eventuali chiamate del padre ai minori dovranno essere gestite dai Servizi – a tutela degli stessi – alla presenza di un operatore, con interruzione in caso di pericolo di pregiudizio per i minori e/o per la madre, anche eventualmente derivante da tentativi di conoscerne il nuovo indirizzo di residenza.
12 − Quanto, infine, al contributo per il mantenimento dei minori, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, oltre che la sopravvenuta necessità per la ricorrente di farsi carico di un canone di locazione, si conferma il contributo in essere.
− Stante la rilevante disparità economica sussistente tra le parti, con decorrenza dalla data della pronuncia, le spese straordinarie vengono poste per il 60 % a carico del padre e per il restante 40 % a carico della madre, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
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Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente – con onere di versamento a favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio - e vengono liquidate come in parte dispositiva ex D.M. 55/2014 e ss. modificazioni.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3362 /2023 R.G., richiamata la sentenza non definitiva n. 1769/2023 dell'intestato Tribunale con cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi:
1. dichiara l'addebito della separazione a CP_1
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando CP_1 Parte_1 alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 200,00, rivalutati e rivalutabili ISTAT;
3. dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la stessa e con decisioni di maggiore interesse per i figli adottate dalla sola madre, secondo il regime di affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater comma III c.c.;
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal resistente;
5. dispone che, in caso di richiesta da parte di le visite del padre ai figli avvengano – CP_1 compatibilmente con le eventuali sopravvenienze penali - con la mediazione dei Servizi, previa valutazione da parte degli stessi di assenza di pregiudizio per i minori, alla presenza di un operatore e in spazio neutro, con le modalità più tutelanti per la madre e i minori;
dispone che i Servizi non diano corso alle visite in caso emergano pregiudizi per i minori, con facoltà anche di sospenderle o di interromperle ove iniziate;
6. dispone che anche eventuali telefonate o videochiamate del padre ai minori siano gestite esclusivamente dai Servizi, alla presenza di un operatore, con interruzione in caso di pericolo di pregiudizio per i minori e/o per la madre, anche eventualmente derivante da tentativi da parte del resistente di conoscerne il nuovo indirizzo di residenza;
13 7. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), oltre rivalutazione
ISTAT come per legge;
8. assegno unico al 100 % a favore della ricorrente come per legge;
9. con decorrenza dalla data della pronuncia le spese straordinarie per i figli vengono poste per il 60 % a carico del padre e per il restante 40 % a carico della madre, regolamentate come da Protocollo del
Tribunale di Treviso.
10. Condanna a rimborsare a le spese di lite, con versamento a favore CP_1 Parte_1 dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, spese liquidate nell'importo già dimidiato di € 3.082,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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