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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 2671/2024
Verbale udienza del 6 maggio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Santo Bagalà, il quale insiste nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate e si riporta interamente agli atti difensivi e verbali di causa, in particolare, alle note illustrative depositate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per L' parte resistente, alle ore 10.00 nessuno è presente;
CP_1
Per ,parte resistente, l'Avv. Patrizia Fonte, per delega dell'Avv. CP_2
Antonio Mediati, si riporta interamente alla memoria di costituzione e insiste in tutte le difese ed eccezioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione..
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2671/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2671/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Santo Bagalà (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
, (c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, anche quale mandatario di (c.f. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 13 L 448/1998 e P.IVA_2
procura a rogito notaio di Tivoli rep. 37521 racc. 5762 del 03.07.2014, Persona_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia Sanguineti
[...]
) giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero C.F._3
del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 del 22 marzo Persona_2
2024 in atti resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA , con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale a tanto autorizzato per procura speciale, autenticata Controparte_6
per atto del Notaio - Roma nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_3
25/07/2024, rappresentato e difeso, dall'Avv. dall'Avv. Antonio Mediati nel cui
(c.f.: , giusta procura in atti. C.F._4
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13.49 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 03.10.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000 limitatamente all' avviso di addebito nr. 39420170001942309000 e avviso di addebito CP_1 CP_1
nr. 39420180001854645000, afferente contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2011,2012 e 2013 Eccepiva, nel merito, l'omessa notifica e l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” in via preliminare e pregiudiziale accogliere la richiesta di sospensione dell'esecuzione relativamente agli avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 presupposti CP_1
all'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000; in via principale:-
Accertare e dichiarare la omessa notifica degli avvisi di addebito nr. CP_1
39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 e/o l'inesistenza notifica degli avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 CP_1
con conseguente inesistenza / nullità dei medesimi avvisi di addebito e della consequenziale intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000(limitatamente alle somme portate dai 2 avvisi di addebito); - Accertare e dichiarare la mancata notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione successivi alla asserita notifica dei 2 avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 ed antecedentemente alla notifica della intimazione di pagamento nr.
09420249010278924000; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall' dalla e dalla alla CP_1 CP_4 Controparte_5
riscossione delle somme portate dagli avvisi di addebito nr. CP_1
39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 presupposti all'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000; e, per l'effetto: disporre l'annullamento degli avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 e CP_1
della intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000 (limitatamente a detti avvisi di addebito), ordinandone altresì la cancellazione delle somme dai ruoli. Con richiesta di condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”:
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' anche quale CP_1
mandatario di eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità del CP_4
ricorso per difetto di legittimazione passiva di , l'inammissibilità e/o CP_4
improponibilità delle avverse domande per violazione del termine di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999 che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati (vedi documentazione versata in atti) nei termini prescrizionali. Pertanto, il ricorso merita di essere rigettato perché la notifica degli avvisi era stata compiuta e compiuta nei termini prescrizionali.
Quindi, concludeva:” - in limine litis, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso nei confronti di per difetto di legittimazione passiva;
- in via CP_4
principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso e di tutte le avverse domande ed eccezioni stante la tardività con le quali sono state proposte in violazione dei termini perentori di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999;- solo via di subordine e salvo gravame, respingere l'opposizione avanzata dal sig. in quanto manifestamente infondata, oltre che erronea in diritto, Parte_1
per le ragioni tutte sopra dedotte, - con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali”.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività CP_2
ex art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999; la carenza di legittimazione passiva, in relazione a tutte le doglianze mosse nei confronti degli avvisi di addebito;
eccepiva, inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché il termine previsto dalla legge non era decorso ed erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Quindi concludeva, chiedendo di” - rigettare
l'istanza di sospensione e dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, e relativamente alle eccezioni proposte, così come motivato in narrativa;
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto, attesa
l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata da Controparte_5
in subordine, tenere indenne l' da
[...] Controparte_5
qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda;
- dichiarare per le contestazioni residue il difetto di legittimazione passiva dell' - nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento Controparte_7
della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' CP_7
con ogni conseguenza anche in ordine alle spese- il tutto con vittoria di
[...]
spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, sopra citati.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto gli avvisi di addebito NR. 39420170001942309000
e NR. 39420180001854645000 sono stati notificati ad un indirizzo erroneo:
Rizziconi, via Lepre snc, in realtà, per come rilevabile dal certificato di residenza storico prodotto in giudizio, alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito, il Sig. , risultava residente in [...]
Corrado Alvaro nr. 11. Anche con riferimento alle successive notifiche di intimazioni di pagamento, la documentazione versata in atti, risulta sfornita di prova .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara nulli gli avvisi di addebito nr.
39420170001942309000; nr. 39420180001854645000, per intervenuta prescrizione, sottesi all'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000;
Condanna parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese nei confronti delle parti ricorrente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre Iva , CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Palmi 6 maggio 2025
Il GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza del 6 maggio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Santo Bagalà, il quale insiste nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate e si riporta interamente agli atti difensivi e verbali di causa, in particolare, alle note illustrative depositate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per L' parte resistente, alle ore 10.00 nessuno è presente;
CP_1
Per ,parte resistente, l'Avv. Patrizia Fonte, per delega dell'Avv. CP_2
Antonio Mediati, si riporta interamente alla memoria di costituzione e insiste in tutte le difese ed eccezioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione..
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2671/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2671/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Santo Bagalà (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
, (c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, anche quale mandatario di (c.f. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 13 L 448/1998 e P.IVA_2
procura a rogito notaio di Tivoli rep. 37521 racc. 5762 del 03.07.2014, Persona_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia Sanguineti
[...]
) giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero C.F._3
del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 del 22 marzo Persona_2
2024 in atti resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA , con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale a tanto autorizzato per procura speciale, autenticata Controparte_6
per atto del Notaio - Roma nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_3
25/07/2024, rappresentato e difeso, dall'Avv. dall'Avv. Antonio Mediati nel cui
(c.f.: , giusta procura in atti. C.F._4
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13.49 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 03.10.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000 limitatamente all' avviso di addebito nr. 39420170001942309000 e avviso di addebito CP_1 CP_1
nr. 39420180001854645000, afferente contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2011,2012 e 2013 Eccepiva, nel merito, l'omessa notifica e l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” in via preliminare e pregiudiziale accogliere la richiesta di sospensione dell'esecuzione relativamente agli avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 presupposti CP_1
all'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000; in via principale:-
Accertare e dichiarare la omessa notifica degli avvisi di addebito nr. CP_1
39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 e/o l'inesistenza notifica degli avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 CP_1
con conseguente inesistenza / nullità dei medesimi avvisi di addebito e della consequenziale intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000(limitatamente alle somme portate dai 2 avvisi di addebito); - Accertare e dichiarare la mancata notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione successivi alla asserita notifica dei 2 avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 ed antecedentemente alla notifica della intimazione di pagamento nr.
09420249010278924000; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall' dalla e dalla alla CP_1 CP_4 Controparte_5
riscossione delle somme portate dagli avvisi di addebito nr. CP_1
39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 presupposti all'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000; e, per l'effetto: disporre l'annullamento degli avvisi di addebito nr. 39420170001942309000 e nr. 39420180001854645000 e CP_1
della intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000 (limitatamente a detti avvisi di addebito), ordinandone altresì la cancellazione delle somme dai ruoli. Con richiesta di condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”:
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' anche quale CP_1
mandatario di eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità del CP_4
ricorso per difetto di legittimazione passiva di , l'inammissibilità e/o CP_4
improponibilità delle avverse domande per violazione del termine di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999 che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati (vedi documentazione versata in atti) nei termini prescrizionali. Pertanto, il ricorso merita di essere rigettato perché la notifica degli avvisi era stata compiuta e compiuta nei termini prescrizionali.
Quindi, concludeva:” - in limine litis, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso nei confronti di per difetto di legittimazione passiva;
- in via CP_4
principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso e di tutte le avverse domande ed eccezioni stante la tardività con le quali sono state proposte in violazione dei termini perentori di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999;- solo via di subordine e salvo gravame, respingere l'opposizione avanzata dal sig. in quanto manifestamente infondata, oltre che erronea in diritto, Parte_1
per le ragioni tutte sopra dedotte, - con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali”.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività CP_2
ex art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999; la carenza di legittimazione passiva, in relazione a tutte le doglianze mosse nei confronti degli avvisi di addebito;
eccepiva, inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché il termine previsto dalla legge non era decorso ed erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Quindi concludeva, chiedendo di” - rigettare
l'istanza di sospensione e dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, e relativamente alle eccezioni proposte, così come motivato in narrativa;
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto, attesa
l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata da Controparte_5
in subordine, tenere indenne l' da
[...] Controparte_5
qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda;
- dichiarare per le contestazioni residue il difetto di legittimazione passiva dell' - nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento Controparte_7
della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' CP_7
con ogni conseguenza anche in ordine alle spese- il tutto con vittoria di
[...]
spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, sopra citati.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto gli avvisi di addebito NR. 39420170001942309000
e NR. 39420180001854645000 sono stati notificati ad un indirizzo erroneo:
Rizziconi, via Lepre snc, in realtà, per come rilevabile dal certificato di residenza storico prodotto in giudizio, alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito, il Sig. , risultava residente in [...]
Corrado Alvaro nr. 11. Anche con riferimento alle successive notifiche di intimazioni di pagamento, la documentazione versata in atti, risulta sfornita di prova .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara nulli gli avvisi di addebito nr.
39420170001942309000; nr. 39420180001854645000, per intervenuta prescrizione, sottesi all'intimazione di pagamento nr. 09420249010278924000;
Condanna parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese nei confronti delle parti ricorrente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre Iva , CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Palmi 6 maggio 2025
Il GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo