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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20522/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa NA Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.06.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano il 26.05.1973 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simone Zanquoghi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Martina Catale presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 12.06.1999, in Comune di Bosconero (TO)
(anno 1999 - atto n.
4 - parte II – serie A) divorziati con sentenza n. 1691/2020, pubblicata in data 24.02.2020 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata Milano, il 17.11.2000, cittadinanza italiana;
Persona_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024, parte ricorrente SI. , a parziale modifica Parte_1
delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1691/2020 pubblicata il 24.02.2020, ha chiesto di disporre che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli siano divise tra i genitori in ragione del 50%.
In data 21.10.2024 si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale, nel suo atto, si è Parte_2
opposta alle domande del ricorrente.
All'udienza del 06.12.2024, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Il signor corrisponderà alla GN a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 delle figlie NA (già maggiorenne) (minorenne) l'importo complessivo mensile di Parte_3
euro 700 di cui 300 euro per la IA NA e 400,00 euro mensili per la IA , Parte_3
somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge da corrispondersi con le modalità in essere.
2) L' Assegno unico universale versato integralmente percepito dalla SInora . Parte_2
3) Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano da sostenere nell'interesse delle figlie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre
e del 40% a carico della madre
- In particolare, il signor si dichiara sin da ora disponibile a contribuire secondo la Parte_1
citata proporzione al pagamento della patente di entrambe le figlie, previa presentazione di almeno tre preventivi (e di uno rinvenuto direttamente dal SInor . In caso di mancato accordo sulla Pt_1
Scuola Guida da frequentare, il SInor ontribuirà sulla base del preventivo minore (a Pt_1
parità di condizioni e di facilità di frequentazione anche da un punto di vista logistico) e comunque fino all'importo massimo di euro 1.000,00 (oltre all'eventuale costo per una sola ripetizione dell'esame teorico o pratico in caso di mancato superamento), con pagamento diretto alla Scuola
Guida. - Disponibilità del padre a contribuire secondo la citata proporzione al pagamento di uno sport per IA, previa presentazione di almeno due preventivi (e di uno rinvenuto direttamente dal SInor
. In caso di mancato accordo sulla struttura da frequentare, il SInor ontribuirà Pt_1 Pt_1
sulla base del preventivo minore (a parità di condizioni e di facilità di frequentazione anche da un punto di vista logistico), con pagamento diretto alla struttura/palestra. I genitori dichiarano che
sta frequentando un corso di tennis il cui costo è di circa 700,00 euro annuali ed il Parte_3
signor i impegna quest'anno a corrispondere il 75% del costo del corso di tennis come Pt_1
previsto nella sentenza di divorzio.
- Le spese mediche, così come ogni altra spesa straordinaria, saranno rimborsate secondo la citata proporzione, seguendo puntualmente le indicazioni delle linee guida del Tribunale di Milano, soprattutto con riferimento alla documentazione a supporto dei costi sostenuti e della eventuale previsione di un accordo preventivo.
- Le parti si impegnano fin d'ora a sostenere i costi del supporto psicologico per la IA NA secondo le medesime modalità già previste per la patente e per l'attività sportiva.
- Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
4) Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 10.12.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 18.12.2024, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
1691/2020 pubblicata il 24.02.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa NA Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.06.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano il 26.05.1973 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simone Zanquoghi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Martina Catale presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 12.06.1999, in Comune di Bosconero (TO)
(anno 1999 - atto n.
4 - parte II – serie A) divorziati con sentenza n. 1691/2020, pubblicata in data 24.02.2020 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata Milano, il 17.11.2000, cittadinanza italiana;
Persona_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024, parte ricorrente SI. , a parziale modifica Parte_1
delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1691/2020 pubblicata il 24.02.2020, ha chiesto di disporre che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli siano divise tra i genitori in ragione del 50%.
In data 21.10.2024 si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale, nel suo atto, si è Parte_2
opposta alle domande del ricorrente.
All'udienza del 06.12.2024, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Il signor corrisponderà alla GN a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 delle figlie NA (già maggiorenne) (minorenne) l'importo complessivo mensile di Parte_3
euro 700 di cui 300 euro per la IA NA e 400,00 euro mensili per la IA , Parte_3
somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge da corrispondersi con le modalità in essere.
2) L' Assegno unico universale versato integralmente percepito dalla SInora . Parte_2
3) Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano da sostenere nell'interesse delle figlie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre
e del 40% a carico della madre
- In particolare, il signor si dichiara sin da ora disponibile a contribuire secondo la Parte_1
citata proporzione al pagamento della patente di entrambe le figlie, previa presentazione di almeno tre preventivi (e di uno rinvenuto direttamente dal SInor . In caso di mancato accordo sulla Pt_1
Scuola Guida da frequentare, il SInor ontribuirà sulla base del preventivo minore (a Pt_1
parità di condizioni e di facilità di frequentazione anche da un punto di vista logistico) e comunque fino all'importo massimo di euro 1.000,00 (oltre all'eventuale costo per una sola ripetizione dell'esame teorico o pratico in caso di mancato superamento), con pagamento diretto alla Scuola
Guida. - Disponibilità del padre a contribuire secondo la citata proporzione al pagamento di uno sport per IA, previa presentazione di almeno due preventivi (e di uno rinvenuto direttamente dal SInor
. In caso di mancato accordo sulla struttura da frequentare, il SInor ontribuirà Pt_1 Pt_1
sulla base del preventivo minore (a parità di condizioni e di facilità di frequentazione anche da un punto di vista logistico), con pagamento diretto alla struttura/palestra. I genitori dichiarano che
sta frequentando un corso di tennis il cui costo è di circa 700,00 euro annuali ed il Parte_3
signor i impegna quest'anno a corrispondere il 75% del costo del corso di tennis come Pt_1
previsto nella sentenza di divorzio.
- Le spese mediche, così come ogni altra spesa straordinaria, saranno rimborsate secondo la citata proporzione, seguendo puntualmente le indicazioni delle linee guida del Tribunale di Milano, soprattutto con riferimento alla documentazione a supporto dei costi sostenuti e della eventuale previsione di un accordo preventivo.
- Le parti si impegnano fin d'ora a sostenere i costi del supporto psicologico per la IA NA secondo le medesime modalità già previste per la patente e per l'attività sportiva.
- Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
4) Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 10.12.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 18.12.2024, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
1691/2020 pubblicata il 24.02.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato