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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4484/2024 R.G., posta in decisione alla udienza del 05.03.2025 promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Parte_1 C.F._1 via Felice Bisazza, n.65, presso lo studio dell'Avv. GEMELLI GAETANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. elettivamente domiciliato in Messina, Via Controparte_1 C.F._2
Maddalena, n. 128, presso lo studio dell'avv. CIRAOLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 31.10.2024, premetteva: di Parte_1 aver contratto matrimonio nel Comune di Alì in data 5 aprile 2005 con , Controparte_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Alì al n. 1, parte
I, anno 2005); che dal matrimonio erano nati i figli nata a [...] il 22 giugno Persona_1
2004, e nato a [...] l'[...]; che il rapporto coniugale si Persona_2 deteriorava a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della R.G. 4484/2024
prole; che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico del l'obbligo di Per_1 corrisponderle un assegno per il mantenimento dei figli pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, che fossero regolamentati i tempi di permanenza dei figli presso i nonni.
Chiedeva, poi, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il Giudice delegato, con decreto dell'08/11/2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 14.01.2025, si costituiva , non opponendosi Controparte_1 alla separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, non avendo egli la possibilità di reperire altra soluzione abitativa a causa delle sue precarie condizioni economiche.
Alla udienza del 05.03.2025, fissata per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di voler concludere il giudizio alle seguenti condizioni:
- Rinuncia della all'assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
- Affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre e collocamento presso la Persona_2 stessa;
- Diritto di visita del padre due volte a settimana, con modalità da concordarsi;
- corresponsione, da parte del a titolo di mantenimento l'importo di € 100,00 per ciascun Per_1 figlio;
- Spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50% per ciascun genitore;
- L'assegno unico, stante l'affidamento esclusivo, verrà percepito integralmente dalla madre.
Il Giudice delegato, preso atto delle intese raggiunte, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole. R.G. 4484/2024
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del per Parte_2
l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Dispone ancora come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
31.10.2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nata Parte_1
a MESSINA (ME) il 17/02/1983 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Alì di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
06.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4484/2024 R.G., posta in decisione alla udienza del 05.03.2025 promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Parte_1 C.F._1 via Felice Bisazza, n.65, presso lo studio dell'Avv. GEMELLI GAETANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. elettivamente domiciliato in Messina, Via Controparte_1 C.F._2
Maddalena, n. 128, presso lo studio dell'avv. CIRAOLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 31.10.2024, premetteva: di Parte_1 aver contratto matrimonio nel Comune di Alì in data 5 aprile 2005 con , Controparte_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Alì al n. 1, parte
I, anno 2005); che dal matrimonio erano nati i figli nata a [...] il 22 giugno Persona_1
2004, e nato a [...] l'[...]; che il rapporto coniugale si Persona_2 deteriorava a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della R.G. 4484/2024
prole; che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico del l'obbligo di Per_1 corrisponderle un assegno per il mantenimento dei figli pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, che fossero regolamentati i tempi di permanenza dei figli presso i nonni.
Chiedeva, poi, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il Giudice delegato, con decreto dell'08/11/2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 14.01.2025, si costituiva , non opponendosi Controparte_1 alla separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, non avendo egli la possibilità di reperire altra soluzione abitativa a causa delle sue precarie condizioni economiche.
Alla udienza del 05.03.2025, fissata per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di voler concludere il giudizio alle seguenti condizioni:
- Rinuncia della all'assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
- Affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre e collocamento presso la Persona_2 stessa;
- Diritto di visita del padre due volte a settimana, con modalità da concordarsi;
- corresponsione, da parte del a titolo di mantenimento l'importo di € 100,00 per ciascun Per_1 figlio;
- Spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50% per ciascun genitore;
- L'assegno unico, stante l'affidamento esclusivo, verrà percepito integralmente dalla madre.
Il Giudice delegato, preso atto delle intese raggiunte, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole. R.G. 4484/2024
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del per Parte_2
l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Dispone ancora come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
31.10.2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nata Parte_1
a MESSINA (ME) il 17/02/1983 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Alì di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
06.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.