Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 31 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 01312/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2020, proposto da
Emai S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mira, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento conclusivo di diniego dell’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, adottato e notificato in data 22.09.2020 dal Dirigente Settore Governo del Territorio del Comune di Mira, a conclusione del procedimento di istanza SUAP n. ID 03072850278 – 17102019 – 1510;
- della determinazione n. 2440/2020 della Città Metropolitana di Venezia, notificato in pari data 22.09.2020 – diniego dell’autorizzazione richiesta in data 17.10.2019 al numero di protocollo metropolitano n. 67361 del 10.10.2019 per l’approvazione progetto ed autorizzazione richiesta in data 17.10.2019 per l’approvazione progetto ed autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti in via I° Maggio 27 – Piazza Vecchia 30034 Mira (Ve);
- di ogni altro atto presupposto o conseguente comunque connesso, anche non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mira e della Citta Metropolitana di Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Rilevato che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, la domanda proposta non appare sostenuta dai presupposti necessari al relativo accoglimento;
osservato, in particolare, per ciò che attiene al fumus boni iuris , che le censure sollevate da parte ricorrente non consentono, allo stato, di superare le criticità inerenti alla viabilità di cui si serve l’area interessata dall’intervento, evidenziate dal Comune resistente e la cui esistenza risulta documentata già in epoca anteriore alla presentazione dell’istanza oggetto del diniego impugnato ( cfr . doc. 17 della produzione del Comune di Mira);
rilevato ancora, per ciò che attiene al periculum in mora , che parte ricorrente si è limitata a fare riferimento al pregiudizio economico legato all’impossibilità di sfruttare il compendio immobiliare in oggetto come voluto, e dunque, a un danno che non profila il carattere dell’irreparabilità;
ritenuto, dunque, che la domanda cautelare debba essere rigettata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Mira, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Spese compensate nei rapporti con la Città Metropolitana di Venezia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO