Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/03/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Riccardo De Sanctis, (C.F. ), nel cui studio in C.F._2
Velletri, Corso della Repubblica 179, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avvocato Walter Giacomo Caturano (C.F. , nel cui C.F._3 studio in Napoli, Corso Umberto I 22, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del 15/02/2023 del Tribunale di Frosinone.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 11
e dedotto: Controparte_2
- di aver sottoscritto, in data 7.5.2009, con la CO.FI.MAR s.p.a., un contratto di finanziamento con cessione del quinto per un importo lordo di € 15.600,00;
- che il TAEG pattuito nel contratto, comprensivo di tutti i costi, comprese le spese di assicurazione, era pari al 28,43%, e, quindi, superiore alla soglia di usura all'epoca vigente, pari al 13,45%. Ciò premesso, la ricorrente ha concluso domandando al tribunale di accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 co. 2 c.p.c. delle clausole di pattuizione degli interessi, anche ai sensi degli artt. 22 e 33 d.lgs. n.
206/2005, 1337 c.c. e 116 e 117 T.U.B. per vessatorietà, accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito, pari ad € 9.940,96, e condannare la resistente al pagamento di detta somma, oltre interessi, e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si è costituito in giudizio, e ha Controparte_2 eccepito:
• la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
• che il tasso indicato in contratto, pari all'11,08%, già comprensivo di tutti i costi, era inferiore alla soglia di usura;
• che le spese di assicurazione, benché obbligatoria, non devono essere incluse nel tasso da sottoporre a verifica di usurarietà;
• che, comunque, l'art. 1815 co. 2 c.c. concerne solo gli interessi e non i costi accessori, che non devono essere restituiti.
Pertanto, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. È stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Infine, in vista dell'udienza del 5.7.2022 le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto: “Il giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di prestito personale sottoscritto dalla sig.ra con Parte_1
CO.FI.MAR s.p.a. in data 7.5.2009; 2. condanna a restituire alla sig.ra Controparte_2
la somma di € 104,27, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pag. 2 di 11
4. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “ La contestazione di usurarietà originaria del tasso di interesse di mora pattuito nel contratto è fondata, e va accolta, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
A detta della parte ricorrente, il tasso di interesse pattuito nel contratto, comprensivo di tutti i costi, sarebbe pari al 28,68%, e, quindi, superiore alla soglia di usura vigente nel secondo trimestre 2009 (il contratto è stato stipulato il 7.5.2009).
La resistente ha contestato tale assunto, asserendo, in particolare, che le spese di assicurazione non debbano essere ricomprese nel calcolo del tasso rilevante ai fini della verifica di usrarietà.
Le Istruzioni della CA d'TA per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, nella versione risalente al febbraio 2006, applicabile ratione temporis al rapporto in questione, al punto C4, pur prevedendo, in generale, che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, escludono, tuttavia, dal computo del TEG “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Le medesime Istruzioni prevedono, inoltre, quanto che “Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio
e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”. Nell'aggiornamento delle predette Istruzioni risalente all'agosto 2009 è stato modificato il regime concernente le spese assicurative, come segue: “sono inclusi: (...) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”. Ebbene, con riferimento a quanto precede, la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. n. 5160/2018) ha osservato che l'inserimento degli oneri assicurativi in questione fra i dati rilevanti ai fini delle valutazioni circa il carattere usurario o meno del contratto deve considerarsi conforme al
pag. 3 di 11 principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 co. 3 c.p., valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In altra occasione sempre la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
17466/2020), premesso che il premio dell'assicurazione obbligatoriamente prevista dal d.P.R. n. 180/1950 per l'ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio doveva essere considerato quale spesa collegata all'erogazione del credito e che l'assicurazione in questione è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario, ha ritenuto priva di rilevanza ai fini della decisione l'esclusione operata dalla CA d'TA nelle predette Istruzioni (cfr. anche Cass. n. 22458/2018).
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, si ritiene che i costi di assicurazione, che, nel caso di specie, la stessa resistente ha dedotto essere obbligatoria per la concessione del credito, debbano essere inclusi nel calcolo del tasso da raffrontare con la soglia di usura.
Ciò detto, il c.t.u., calcolando il tasso in modo da ricomprendervi tutte le spese iniziali (commissioni finanziarie per € 2.999,34, commissioni agente/mediazione per € 936,00, spese amministrative per € 150,00 e costi assicurativi per € 3.979,56), lo ha determinato nel 28,473%, superiore alla soglia di usura vigente nel secondo trimestre 2009 per le operazioni classificate come cessione del quinto dello stipendio per prestiti oltre
5.000,00, pari al 13,45%. Pertanto, la censura di usurarietà del tasso di interesse previsto nel contratto è fondata.
La domanda di ripetizione degli interessi pagati nel corso del rapporto, conseguente all'accertamento di usurarietà a sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., può essere accolta limitatamente all'importo percepito dalla resistente, la quale ha dedotto di essere subentrata nel rapporto a
CO.FI.MAR s.p.a. in data 15.3.2017 (circostanza, questa, non contestata dalla parte ricorrente), e cioè € 104,27. Per quanto riguarda i costi iniziali come sopra elencati, la parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato che una percentuale di essi sia stata percepita dall'odierna resistente, mentre quest'ultima ha dedotto che sono stati pagati interamente all'istituto finanziatore. Pertanto, la domanda Con di ripetizione dell'indebito nei confronti di può essere accolta solo limitatamente a detto importo. L'accoglimento solo parziale della domanda di ripetizione dell'indebito costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Per le stesse ragioni le spese di c.t.u. sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
pag. 4 di 11 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita in accoglimento del appello
- Riformare l'ordinanza impugnata al capo 2 e per l'effetto accertare e dichiarare la ripetizione dell'indebito pari ad Euro 9.940,96 a favore della Sig.ra e per l'effetto condannare la al pagamento Parte_1 CP_2 dell'indebito nella misura di Euro 9.940,96 oltre interessi legali come da domanda;
- Riformare l'ordinanza impugnata al capo 3 e porre le spese di CTU a carico dell'appellata;
- Riformare l'ordinanza impugnata in punto di spese di lite attesa la soccombenza dell'appellata in primo grado. Con vittoria di diritti, competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Ha resistito proponendo Controparte_1 appello incidentale avverso il capo di ordinanza con cui il Tribunale ha accertato la sussistenza della fattispecie usuraria, mediante l'inserimento del costo della polizza obbligatoria nel calcolo del Tasso Effettivo Globale. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa ogni avversaria deduzione, argomentazione ed istanza, Voglia: in via principale:
a) dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello principale, confermando la sentenza gravata, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in via incidentale: b) nella denegata ipotesi in cui si ritenga ammissibile l'appello principale, accogliere l'appello incidentale spiegato dalla CA – come motivato in narrativa – riformando il capo di ordinanza ed i passaggi motivazionali con i quali è stata accertata, a monte, un'ipotesi di usurarietà oggettiva del contratto di finanziamento per cui è causa, per l'effetto rigettando in toto la domanda attorea formulata in prime cure;
c) condannare parte appellante alla refusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore della parte appellata, da liquidarsi nella misura massima di legge.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 21/03/2025.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere pag. 5 di 11 accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5 – In omaggio ad un criterio di priorità logico giuridico, viene esaminato per primo l'appello incidentale, con il quale si domanda la riforma della dichiarazione di usurarietà del finanziamento. L'Istituto appellato evidenzia che il Tribunale è giunto alla decisione impugnata, considerando erroneamente ai fini del calcolo del Tasso
Effettivo Globale anche la polizza assicurativa sottoscritta dal mutuatario al momento della concessione del finanziamento. Deduce tuttavia che le polizze accessorie ai contratti di finanziamento con cessione del quinto, stipulati prima dell'01/01/2010, sono da ritenersi irrilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà. All'epoca della sottoscrizione del contratto da parte dell'appellante, avvenuta il 07/05/2009, vigeva infatti il metodo di pag. 6 di 11 rilevamento del Tasso Effettivo Globale definito da CA d'TA nelle istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio pubblicate nella G.U. n. 102/2006, le quali al punto C4 escludevano dal calcolo le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore. Solo nell'agosto 2009, venivano diramate da CA d'TA, nuove Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, entrate in vigore il 01/01/2010, che ricomprendevano nel calcolo tutti i costi e gli oneri legati all'erogazione del credito e quindi anche le spese di assicurazione. Ciò avveniva in applicazione dell'art. 2 bis, comma secondo, del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, a mente del quale: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 96, n. 108”. L'art. 2 del D.L. n.185/2008, prevedeva altresì che “Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CA d'TA, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 96, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. Deduce dunque l'appellante incidentale che la modalità di determinazione del TEG inclusiva degli oneri e di tutti i costi legati all'erogazione del credito avrebbero acquisito validità solo l'01.01.2010, con l'entrata in vigore delle nuove Istruzioni della CA d'TA. Per effetto della previsione del citato art. 2 del DL 185, la nuova modalità di calcolo omnicomprensiva non poteva applicarsi retroattivamente, e non riguardava perciò il finanziamento concesso ad
[...]
il 07/05/2009, nella vigenza della precedente disciplina di calcolo Pt_1 del tasso di usura.
Ad escludere la natura usuraria del finanziamento, aggiunge la difesa dell'appellante incidentale, concorrerebbe anche il carattere obbligatorio delle assicurazioni nelle operazioni di prestito con cessione del quinto, imposte ai contraenti dall'art.54 del DPR n.180 del 1950. Per la loro obbligatorietà, questi oneri dovrebbero essere considerati alla stregua delle spese per imposte e tasse, che, a norma dell'art. 644 , c.p., vengono escluse ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario.
Tali censure sono tuttavia infondate.
pag. 7 di 11 Questa Corte reputa di conformarsi al principio di diritto univocamente espresso in numerose decisioni della Suprema Corte, per cui le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini della determinazione del tasso soglia (cfr. Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022,
n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160). “Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p. (Cass.Sez.II, 29/01/2024 n.2600). E' inoltre da osservare che la normativa contenuta nelle istruzioni di CA d'TA antecedenti a quelle del luglio 2009, nonché nei D.M. recanti tassi soglia determinati in base a dette istruzioni risulta in contrasto con il principio della onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile (cfr. Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160). Tale disposizione riveste infatti “centralità sistematica” in punto di definizione della fattispecie usuraria, per cui tutte le altre diposizioni che regolano la materia devono uniformarsi e raccordarsi ad essa (così, ex multis, Cass. Sez. 2, n. 29501 del 24/10/2023; Cass. 2 Ord.
03/03/2025 n.5593). Risulta dunque irrilevante che solo successivamente all'erogazione del finanziamento siano entrate a regime le nuove Istruzioni della CA d'TA, che comprendevano le spese di assicurazione nel calcolo del TEG.
Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del finanziamento, devono pertanto essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito. Va quindi confermato l'accertamento di usurarietà del contratto di oggetto di causa, fondato sulle condivisibili conclusioni della CTU disposta dal Tribunale, risultata immune da vizi logici. Il CTU, procedendo ad un calcolo comprensivo di tutte le spese iniziali (commissioni finanziarie per € 2.999,34, commissioni agente/mediazione per € 936,00, spese amministrative per € 150,00 e costi assicurativi per € 3.979,56), ha accertato nella fattispecie un tasso del 28,473%, superiore alla soglia di usura, pari al
13,45%, vigente nel secondo trimestre 2009 per le operazioni classificate come cessione del quinto dello stipendio per prestiti oltre € 5.000,00. L'appello incidentale va pertanto respinto.
§ 6. – Passando quindi alla trattazione dell'appello principale, l'impugnazione proposta da contiene un unico motivo intitolato Parte_1
“ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO, RIFORMA DEL CAPO 2, 3, 4 DELL'ORDINANZA 702 TER CPC – RICONOSCIMENTO DELLE SPESE
pag. 8 di 11 DI ISTRUTTORIA E DEGLI INTERESSI CORRISPOSTI ALLA CEDENTE.” L'appellante sostiene che, in conseguenza della riconosciuta natura usuraria del finanziamento, la condanna della Società finanziaria avrebbe dovuto riguardare la restituzione dell'intero indebito corrisposto e contemplare non solo gli interessi ma ogni spesa o remunerazione collegata all'erogazione del credito. Censura altresì la pronuncia del Tribunale per non aver considerato che attraverso l'atto che era stato oggetto dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., pubblicato nella G.U. parte 2^ n.45 del
15.04.2017, allegato n.6 al fascicolo di parte attrice di primo grado, la società Cofimar S.p.a, aveva ceduto all'appellante l'intero rapporto giuridico sorto con l'appellante e non soltanto il credito che residuava al momento della cessione. A tal fine richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di cessione in blocco dei crediti effettuata ai sensi della L.30 aprile 1999, n.130, artt. da 1 a 4, sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto evidenziato che manca del tutto la prova dell'asserita cessione dell'intero rapporto contrattuale. L'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., pubblicato nella G.U. parte 2^ n.45 del 15/04/2017 (allegato n.6 al fascicolo di primo grado di parte attrice) fa infatti esclusivo riferimento ad una cessione di crediti pro soluto fatta da
[...]
a La cessione, per quanto Controparte_3 Controparte_4 specificamente attiene alla posizione dell'appellante, riguardava i “crediti sorti da finanziamenti originati da altre società ed acquisiti da Barclays” e in particolare “i crediti monetari ed i diritti, relativi a e derivati da, tutti i Finanziamenti assistiti da Cessione dello Stipendio, Finanziamenti assistiti da Cessione della Pensione“ originariamente concessi da Parte_2
La è dunque una mera cessionaria del diritto al rimborso CP_2 dei ratei di finanziamento e non risulta in alcun modo essere succeduta alla cedente anche nelle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento.
Accertato dunque che la cessione ha riguardato soltanto i crediti della Barclays derivati dal contratto di finanziamento stipulato dall'appellante, appare corretta la decisione del Tribunale di accogliere la domanda di ripetizione di indebito limitatamente agli importi riscossi dalla per interessi ed accertati dal CTU nella misura di €104,27. A CP_2 norma dell'art.2033 c.c., l'obbligo di restituzione è legato all'effettivo incasso del pagamento non dovuto, per cui l'accipiens è tenuto alle restituzione di quanto ha materialmente percepito. Alla società appellata non pag. 9 di 11 può essere perciò imputato alcun obbligo di restituzione degli interessi che la Sig.ra aveva già pagato alla Co.Fi.Mar. S.p.a. e alla Barclays, Pt_1 prima dell'intervenuta cessione del credito alla CP_2 L'appellante non ha inoltre dedotto né provato di aver corrisposto alla cessionaria del credito parte dei costi iniziali collegati all'erogazione del prestito, tra cui le commissioni e le spese di assicurazione. Risulta pertanto corretta la decisione del Giudice di prime cure di escludere i suddetti costi dagli obblighi restitutori gravanti sulla Società appellata. E' infine irrilevante il riferimento dell'appellante alla Legge 30 aprile 1999, n.130, non vertendosi nella fattispecie in una operazione di cartolarizzazione ma in una mera cessione in blocco di crediti pro soluto. Va inoltre evidenziato che "i crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della I. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso." (Cass. Sez. III n. 21843 del 30/08/2019; Cass. Sez. III n. 13735 del 02/05/2022).
Appare infine corretta la decisione del Giudice di prime cure di compensare le spese del primo grado avendo ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nell'accoglimento solo parziale della domanda di ripetizione dell'indebito: infondata per la parte in cui rivolgeva alla convenuta una pretesa restitutoria per somme indebitamente corrisposte a diverso soggetto. L'appellante non ha peraltro fornito alcun argomento a supporto della richiesta, formulata nelle conclusioni dell'atto di appello, di riforma del dispositivo riguardante le spese liquidate dal Tribunale.
L'appello è dunque infondato e, ritenuta assorbita ogni altra questione, va confermata la decisione impugnata.
§ 7. – Per effetto della reciproca soccombenza, le spese del grado vanno integralmente compensate tra le parti.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante principale e dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 10 di 11 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro Controparte_1 l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del 15/02/2023, resa tra le parti dal Tribunale di Frosinone nel procedimento n.2387/2020 RG, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. – rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_1
3. – conferma l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del 15/02/2023 del Tribunale di Frosinone, pronunciata nel procedimento n.2387/2020 RG;
4. – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 21/03/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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