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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Riccardo Mele Presidente est.
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.644 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
nata a [...], il [...], (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giovanni Solidoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gallipoli (LE), in Via Giovanni Verga n. 11, giusta procura a margine all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo;
[...]
[...]
[...]
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Mercurio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce (LE), in Via G.
Oberdan n. 83, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATO - All'udienza collegiale del 06.07.2022, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 03.02.2017, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Lec- Parte_2 ce, il in persona del Sindaco p.t., affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva del Controparte_1 per il sinistro occorso in danno all'attrice il giorno 04.12.2013 alle ore 10.00 circa, Controparte_1 in una via del centro abitato del predetto Comune, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patiti dalla istante, quantificati complessivamente in euro 39.456,00 o nella maggiore o minore somma accer- tata in corso di causa, oltre interessi maturandi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Ed invero, la esponeva che, passeggiando in su Viale Europa, giungeva nella piazzet- Pt_1 CP_1 ta prospiciente il civico 27 e, nell'atto di attraversare la strada per raggiungere il Mini Market presente sul lato opposto, cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza di una buca posta al margine del manto stradale e adiacente al bordo del marciapiede;
che, nell'immediatezza del sinistro, veniva soccor- sa e accompagnata in ospedale ove le veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria testa e collo omero sx, trauma ossa nasali con ferita lineare, rottura incisivo superiore dx e sx” e che, come da CTP redatta dalla Dott.ssa in data 02.12.2015, le lesioni subite le comportavano un periodo di I.T.T. di 35 giorni, Persona_1 un periodo di I.T.P. al 75% di 30 giorni, un periodo di I.T.P. al 50% di giorni 20, nonché esiti perma- nenti nella misura di 10-11 punti percentuali.
Evidenziava, altresì, che la depressione del manto stradale non era né visibile, né prevedibile, in assenza di cartelli e/o altro genere di segnalazione;
che la suddetta insidia, pur con la dovuta prudenza e le do- vute cautele, non era evitabile;
che la responsabilità del sinistro occorso doveva essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al per omessa custodia di una strada appartenente al proprio ter- Controparte_1 ritorio e che, avendo l'Ente disatteso l'invito rivolto dall'attrice a mezzo raccomandata a/r del
27.02.2014 a risarcire i danni patiti, adiva il Tribunale di Lecce - in seguito all'esito negativo del proce- dimento di negoziazione assistita - chiedendo di essere ristorata di tutti i pregiudizi subiti, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il in persona del sindaco p.t., chieden- Controparte_1 do preliminarmente l'integrale rigetto delle richieste avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via gradata, nell'ipotesi di accertamento parziale della responsabilità dell'Ente, la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accerta- ta.
In particolare, il - contestando preliminarmente l'inquadramento della fattispecie nell'ambito CP_1 dell'art. 2051 cc e ritenendo che, al più, la convenuta P.A. avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile per i danneggiamenti provocati dall'utilizzo generale e diretto di un bene demaniale di notevole esten- sione ai sensi dell'art. 2043 c.c. - evidenziava la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell'Ente ex art.2043 c.c. nella causazione dell'evento denunciato, per l'inesistenza nel caso di specie dei presupposti integranti la fattispecie dell'“insidia e/o trabocchetto”, posto che la buca – non formatasi di recente - era visibile e situata su una via abitualmente percorsa dall'attrice, risiedendo la stessa a poche centinaia di metri dal luogo dell'infortunio.
Eccepiva che il sinistro doveva, pertanto, essere ascritto interamente alla condotta disattenta ed impru- dente dell'attrice, la quale avrebbe potuto schivare l'evidente pericolo se avesse prestato la necessaria attenzione nell'utilizzare il bene pubblico.
La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova testimo- niale e CTU medico legale, veniva decisa con sentenza n. 3676/2019, pubblicata in data 25.11.2019, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei Pt_1 confronti del le rigettava, compensando interamente le spese di lite tra le parti e Controparte_1 ponendo le spese della CTU a carico del convenuto. CP_1
In particolare, il giudice adito sussumeva il caso di specie nell'alveo del paradigma normativo delineato dall'art. 2051 c.c., rilevava il difetto di entrambi gli elementi caratterizzanti l'“insidia e/o trabocchetto” e riteneva il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso interrotto dalla condotta colposa della
Pt_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato la cui si opponeva Pt_1 il in persona del sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza collegiale del 06.07.2022, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Pt_1
Giudice di prime cure, sulla base di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha escluso la re- sponsabilità del in ordine al sinistro occorso, ritenendo non configurata l'ipotesi di Controparte_1
“insidia o trabocchetto”, difettando i requisiti della invisibilità e della imprevedibilità del pericolo.
In particolare, si duole che il Tribunale - in forza di una valutazione probatoria incompatibile con le emergenze probatorie – abbia ritenuto che la buca presente sul manto stradale fosse ben visibile, pre- vedibile e, come tale, evitabile da parte dell'appellante.
2. Con il secondo motivo di gravame, la si duole che il primo Giudice abbia rigettato la do- Pt_1 manda attorea di risarcimento, ritenendo - sulla base di un ragionamento meramente presuntivo - che il comportamento della danneggiata integri gli estremi del cd. caso fortuito, con conseguente esclusione del rapporto causale.
In particolare, l'appellante rileva l'inesistenza di prove che consentono di ascriverle l'occorso sinistro a titolo di colpa ed evidenzia come, quand'anche avesse tenuto una condotta imprudente e disattenta, la stessa non sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso causale, in quanto non connotata dei requisiti di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, necessari ad escludere la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.
3. Le predette censure sono infondate.
Ed invero, in tema di danni cagionati da cose in custodia, è pacifico - per giurisprudenza di legittimità consolidata - che la P.A., in quanto proprietaria di una strada aperta al pubblico transito, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i pregiudizi provocati da sinistri che ivi si verificano, a causa di situazioni di pericolo che scaturiscono dalla particolare conformazione della strada stessa o delle sue pertinenze.
Trattandosi, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, affinché l' sia chiamato a rispondere CP_2 per i pregiudizi provocati da un bene di sua proprietà, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussi- stenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo.
Analogamente privo di rilievo, ai fini dell'applicabilità della norma in esame, il fatto che la cosa abbia o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia sia o meno percepibile ed evitabile da parte del dan- neggiato, essendo tali elementi collegati all'ormai superato orientamento giurisprudenziale che ricondu- ceva la responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali in sua custodia nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Ne consegue che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano dell'accertamento della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso for- tuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento e che - riconducendo il danno verificatosi ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, anziché alla condotta del re- sponsabile o alla cosa che del pregiudizio è fonte immediata - può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, sia nella condotta della stessa vittima che, omettendo di adottare le normali cautele esigibili in situazioni analo- ghe, utilizza impropriamente il bene pubblico, determinando l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (tra le altre, Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 18.10.2011 n. 2108;
Cass.
7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 2452).
Ed invero, in tema di danno da insidia stradale e di incidenza causale della condotta del danneggiato sull'evento dannoso, la giurisprudenza di legittimità pacificamente sostiene:
- che “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., co 1; e deve essere valuta- ta tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel di- namismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva ef- ficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n.287/2015, Cass. n. 2477/2018, Cass. n 25468/2020)
- che “la ricorrenza del caso fortuito non risulta predicabile a fronte del mero l'accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”
(Cass. n. 4035/2021).
Vieppiù, relativamente ai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità che devono connotare la condotta colposa del danneggiato, affinché la stessa possa recidere il nesso causale, in un recente arresto giuri- sprudenziale, la Cassazione ha ribadito che “questi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso della as- soluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ov- viamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del cu- stode), non prevedibile né prevenibile”. Pertanto, “la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode… non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale” (Cass. n.35966/2023).
Sicché, partendo dal presupposto che la prova liberatoria gravante sul custode si basa, dunque, sulla dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, occorre, nel caso di specie, esaminare se l'appellante abbia tenuto comportamenti inte- granti caso fortuito o se, piuttosto, con la sua condotta abbia concorso alla causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente riconoscimento di responsabilità del sep- CP_1 pure in misura ridotta.
Orbene, il giudizio intrapreso dalla attiene ad un infortunio subito in seguito ad una caduta Pt_1 occorsa il giorno 04.12.2013, alle ore 10.00 circa, quando quest'ultima, scendendo dal marciapiede pre- sente in Viale Europa, in all'altezza del civico 27, cascava a causa di una buca posta al margine CP_1 del manto stradale e adiacente al bordo del marciapiede.
Al riguardo, dall'esame delle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla appellan- te in sede di interrogatorio formale e dal teste escusso, emerge incontrovertibilmente non Tes_1 solo che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in una mattinata non caratterizzata da avversità atmo- sferiche e in un orario in cui vi era piena visibilità (“le condizioni di illuminazione erano buone”, “le condizioni di tempo erano buone, c'era il sole”), ma anche che la caduta è avvenuta a pochi metri di distanza dalla abita- zione della istante, in un tratto di strada abitualmente percorso dalla e, pertanto, ben noto a Pt_1 quest'ultima (“preciso che la mia abitazione dista circa 80 metri o un po' di più dal Mini Market”, “stavo andando al
Mini Market come faccio spesso, data la vicinanza”).
Vieppiù, i rilievi fotografici versati in atti evidenziano, altresì, la situazione di degrado in cui versava il marciapiede nel tratto di strada sovrastante la buca a causa della quale l'incidente si è verificato.
Ne deriva che, in presenza di tali circostanze, la caduta in oggetto avrebbe potuto essere evitata dalla se, al fine di attraversare in sicurezza la sede stradale, avesse prestato quella “particolare atten- Pt_1 zione” richiesta per preservare la propria incolumità, servendosi degli attraversamenti pedonali esistenti su un viale a doppia corsia o, quantomeno, evitando di camminare nelle immediate vicinanze del punto in cui il sinistro si è verificato.
Pertanto, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, in ragione delle circostanze di tempo e luogo in cui il sinistro è occorso, l'evento dannoso verificatosi debba essere ricondotto, in via esclusiva, alla condotta imprudente ed incauta tenuta dalla Pt_1 Segnatamente, le condizioni di piena visibilità in cui il sinistro si è verificato, la verosimile conoscenza dello stato dei luoghi da parte della appellante, unitamente alla circostanza di non avere scelto un per- corso alternativo e più sicuro, evidenziano come la condotta eccezionalmente incauta della appellante, seppure in astratto prevedibile, abbia determinato un decisivo ed esclusivo apporto causale alla deter- minazione del danno, integrando un'ipotesi di caso fortuito ex art. 2051 c.c., idonea ad elidere la re- sponsabilità della amministrazione appellata.
Né la responsabilità della può considerarsi ridimensionata dalla circostanza che la appellante, Pt_1 al fine di eseguire un attraversamento sicuro della sede stradale, piuttosto che guardare a terra, fosse in- tenta a guardare a destra e sinistra, dal momento che ciò rappresenta altro che una conferma della scar- sa attenzione prestata dalla danneggiata alle condizioni del manto stradale.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che la determinazione del danno biologico ope- rata dal CTU, Dott.ssa sia stata riduttiva rispetto ai danni effettivamente subiti Persona_2 dall'appellante, non avendo tenuto in opportuna considerazione, ai fini della quantificazione del quan- tum debeatur, i 40 giorni di ITP, documentati dalla a mezzo certificazione medica. Pt_1
5. Detta censura deve ritenersi assorbita in ragione di quanto fin qui esposto.
6. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condan- na dell'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del presente gravame, liqui- date come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a nor- ma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trat- tandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, del- la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte,
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente gravame che li- quida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Riccardo Mele Presidente est.
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.644 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
nata a [...], il [...], (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giovanni Solidoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gallipoli (LE), in Via Giovanni Verga n. 11, giusta procura a margine all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo;
[...]
[...]
[...]
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Mercurio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce (LE), in Via G.
Oberdan n. 83, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATO - All'udienza collegiale del 06.07.2022, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 03.02.2017, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Lec- Parte_2 ce, il in persona del Sindaco p.t., affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva del Controparte_1 per il sinistro occorso in danno all'attrice il giorno 04.12.2013 alle ore 10.00 circa, Controparte_1 in una via del centro abitato del predetto Comune, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patiti dalla istante, quantificati complessivamente in euro 39.456,00 o nella maggiore o minore somma accer- tata in corso di causa, oltre interessi maturandi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Ed invero, la esponeva che, passeggiando in su Viale Europa, giungeva nella piazzet- Pt_1 CP_1 ta prospiciente il civico 27 e, nell'atto di attraversare la strada per raggiungere il Mini Market presente sul lato opposto, cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza di una buca posta al margine del manto stradale e adiacente al bordo del marciapiede;
che, nell'immediatezza del sinistro, veniva soccor- sa e accompagnata in ospedale ove le veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria testa e collo omero sx, trauma ossa nasali con ferita lineare, rottura incisivo superiore dx e sx” e che, come da CTP redatta dalla Dott.ssa in data 02.12.2015, le lesioni subite le comportavano un periodo di I.T.T. di 35 giorni, Persona_1 un periodo di I.T.P. al 75% di 30 giorni, un periodo di I.T.P. al 50% di giorni 20, nonché esiti perma- nenti nella misura di 10-11 punti percentuali.
Evidenziava, altresì, che la depressione del manto stradale non era né visibile, né prevedibile, in assenza di cartelli e/o altro genere di segnalazione;
che la suddetta insidia, pur con la dovuta prudenza e le do- vute cautele, non era evitabile;
che la responsabilità del sinistro occorso doveva essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al per omessa custodia di una strada appartenente al proprio ter- Controparte_1 ritorio e che, avendo l'Ente disatteso l'invito rivolto dall'attrice a mezzo raccomandata a/r del
27.02.2014 a risarcire i danni patiti, adiva il Tribunale di Lecce - in seguito all'esito negativo del proce- dimento di negoziazione assistita - chiedendo di essere ristorata di tutti i pregiudizi subiti, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il in persona del sindaco p.t., chieden- Controparte_1 do preliminarmente l'integrale rigetto delle richieste avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via gradata, nell'ipotesi di accertamento parziale della responsabilità dell'Ente, la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accerta- ta.
In particolare, il - contestando preliminarmente l'inquadramento della fattispecie nell'ambito CP_1 dell'art. 2051 cc e ritenendo che, al più, la convenuta P.A. avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile per i danneggiamenti provocati dall'utilizzo generale e diretto di un bene demaniale di notevole esten- sione ai sensi dell'art. 2043 c.c. - evidenziava la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell'Ente ex art.2043 c.c. nella causazione dell'evento denunciato, per l'inesistenza nel caso di specie dei presupposti integranti la fattispecie dell'“insidia e/o trabocchetto”, posto che la buca – non formatasi di recente - era visibile e situata su una via abitualmente percorsa dall'attrice, risiedendo la stessa a poche centinaia di metri dal luogo dell'infortunio.
Eccepiva che il sinistro doveva, pertanto, essere ascritto interamente alla condotta disattenta ed impru- dente dell'attrice, la quale avrebbe potuto schivare l'evidente pericolo se avesse prestato la necessaria attenzione nell'utilizzare il bene pubblico.
La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova testimo- niale e CTU medico legale, veniva decisa con sentenza n. 3676/2019, pubblicata in data 25.11.2019, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei Pt_1 confronti del le rigettava, compensando interamente le spese di lite tra le parti e Controparte_1 ponendo le spese della CTU a carico del convenuto. CP_1
In particolare, il giudice adito sussumeva il caso di specie nell'alveo del paradigma normativo delineato dall'art. 2051 c.c., rilevava il difetto di entrambi gli elementi caratterizzanti l'“insidia e/o trabocchetto” e riteneva il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso interrotto dalla condotta colposa della
Pt_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato la cui si opponeva Pt_1 il in persona del sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza collegiale del 06.07.2022, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Pt_1
Giudice di prime cure, sulla base di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha escluso la re- sponsabilità del in ordine al sinistro occorso, ritenendo non configurata l'ipotesi di Controparte_1
“insidia o trabocchetto”, difettando i requisiti della invisibilità e della imprevedibilità del pericolo.
In particolare, si duole che il Tribunale - in forza di una valutazione probatoria incompatibile con le emergenze probatorie – abbia ritenuto che la buca presente sul manto stradale fosse ben visibile, pre- vedibile e, come tale, evitabile da parte dell'appellante.
2. Con il secondo motivo di gravame, la si duole che il primo Giudice abbia rigettato la do- Pt_1 manda attorea di risarcimento, ritenendo - sulla base di un ragionamento meramente presuntivo - che il comportamento della danneggiata integri gli estremi del cd. caso fortuito, con conseguente esclusione del rapporto causale.
In particolare, l'appellante rileva l'inesistenza di prove che consentono di ascriverle l'occorso sinistro a titolo di colpa ed evidenzia come, quand'anche avesse tenuto una condotta imprudente e disattenta, la stessa non sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso causale, in quanto non connotata dei requisiti di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, necessari ad escludere la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.
3. Le predette censure sono infondate.
Ed invero, in tema di danni cagionati da cose in custodia, è pacifico - per giurisprudenza di legittimità consolidata - che la P.A., in quanto proprietaria di una strada aperta al pubblico transito, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i pregiudizi provocati da sinistri che ivi si verificano, a causa di situazioni di pericolo che scaturiscono dalla particolare conformazione della strada stessa o delle sue pertinenze.
Trattandosi, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, affinché l' sia chiamato a rispondere CP_2 per i pregiudizi provocati da un bene di sua proprietà, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussi- stenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo.
Analogamente privo di rilievo, ai fini dell'applicabilità della norma in esame, il fatto che la cosa abbia o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia sia o meno percepibile ed evitabile da parte del dan- neggiato, essendo tali elementi collegati all'ormai superato orientamento giurisprudenziale che ricondu- ceva la responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali in sua custodia nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Ne consegue che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano dell'accertamento della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso for- tuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento e che - riconducendo il danno verificatosi ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, anziché alla condotta del re- sponsabile o alla cosa che del pregiudizio è fonte immediata - può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, sia nella condotta della stessa vittima che, omettendo di adottare le normali cautele esigibili in situazioni analo- ghe, utilizza impropriamente il bene pubblico, determinando l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (tra le altre, Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 18.10.2011 n. 2108;
Cass.
7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 2452).
Ed invero, in tema di danno da insidia stradale e di incidenza causale della condotta del danneggiato sull'evento dannoso, la giurisprudenza di legittimità pacificamente sostiene:
- che “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., co 1; e deve essere valuta- ta tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel di- namismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva ef- ficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n.287/2015, Cass. n. 2477/2018, Cass. n 25468/2020)
- che “la ricorrenza del caso fortuito non risulta predicabile a fronte del mero l'accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”
(Cass. n. 4035/2021).
Vieppiù, relativamente ai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità che devono connotare la condotta colposa del danneggiato, affinché la stessa possa recidere il nesso causale, in un recente arresto giuri- sprudenziale, la Cassazione ha ribadito che “questi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso della as- soluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ov- viamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del cu- stode), non prevedibile né prevenibile”. Pertanto, “la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode… non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale” (Cass. n.35966/2023).
Sicché, partendo dal presupposto che la prova liberatoria gravante sul custode si basa, dunque, sulla dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, occorre, nel caso di specie, esaminare se l'appellante abbia tenuto comportamenti inte- granti caso fortuito o se, piuttosto, con la sua condotta abbia concorso alla causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente riconoscimento di responsabilità del sep- CP_1 pure in misura ridotta.
Orbene, il giudizio intrapreso dalla attiene ad un infortunio subito in seguito ad una caduta Pt_1 occorsa il giorno 04.12.2013, alle ore 10.00 circa, quando quest'ultima, scendendo dal marciapiede pre- sente in Viale Europa, in all'altezza del civico 27, cascava a causa di una buca posta al margine CP_1 del manto stradale e adiacente al bordo del marciapiede.
Al riguardo, dall'esame delle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla appellan- te in sede di interrogatorio formale e dal teste escusso, emerge incontrovertibilmente non Tes_1 solo che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in una mattinata non caratterizzata da avversità atmo- sferiche e in un orario in cui vi era piena visibilità (“le condizioni di illuminazione erano buone”, “le condizioni di tempo erano buone, c'era il sole”), ma anche che la caduta è avvenuta a pochi metri di distanza dalla abita- zione della istante, in un tratto di strada abitualmente percorso dalla e, pertanto, ben noto a Pt_1 quest'ultima (“preciso che la mia abitazione dista circa 80 metri o un po' di più dal Mini Market”, “stavo andando al
Mini Market come faccio spesso, data la vicinanza”).
Vieppiù, i rilievi fotografici versati in atti evidenziano, altresì, la situazione di degrado in cui versava il marciapiede nel tratto di strada sovrastante la buca a causa della quale l'incidente si è verificato.
Ne deriva che, in presenza di tali circostanze, la caduta in oggetto avrebbe potuto essere evitata dalla se, al fine di attraversare in sicurezza la sede stradale, avesse prestato quella “particolare atten- Pt_1 zione” richiesta per preservare la propria incolumità, servendosi degli attraversamenti pedonali esistenti su un viale a doppia corsia o, quantomeno, evitando di camminare nelle immediate vicinanze del punto in cui il sinistro si è verificato.
Pertanto, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, in ragione delle circostanze di tempo e luogo in cui il sinistro è occorso, l'evento dannoso verificatosi debba essere ricondotto, in via esclusiva, alla condotta imprudente ed incauta tenuta dalla Pt_1 Segnatamente, le condizioni di piena visibilità in cui il sinistro si è verificato, la verosimile conoscenza dello stato dei luoghi da parte della appellante, unitamente alla circostanza di non avere scelto un per- corso alternativo e più sicuro, evidenziano come la condotta eccezionalmente incauta della appellante, seppure in astratto prevedibile, abbia determinato un decisivo ed esclusivo apporto causale alla deter- minazione del danno, integrando un'ipotesi di caso fortuito ex art. 2051 c.c., idonea ad elidere la re- sponsabilità della amministrazione appellata.
Né la responsabilità della può considerarsi ridimensionata dalla circostanza che la appellante, Pt_1 al fine di eseguire un attraversamento sicuro della sede stradale, piuttosto che guardare a terra, fosse in- tenta a guardare a destra e sinistra, dal momento che ciò rappresenta altro che una conferma della scar- sa attenzione prestata dalla danneggiata alle condizioni del manto stradale.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che la determinazione del danno biologico ope- rata dal CTU, Dott.ssa sia stata riduttiva rispetto ai danni effettivamente subiti Persona_2 dall'appellante, non avendo tenuto in opportuna considerazione, ai fini della quantificazione del quan- tum debeatur, i 40 giorni di ITP, documentati dalla a mezzo certificazione medica. Pt_1
5. Detta censura deve ritenersi assorbita in ragione di quanto fin qui esposto.
6. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condan- na dell'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del presente gravame, liqui- date come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a nor- ma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trat- tandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, del- la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte,
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente gravame che li- quida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele