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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 12494 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra e (avv.ti Giuseppe Di Rosa Parte_1 Parte_2
e Carla Petruso);
Opponente
e
(avv. Irene Carta Cerrella); Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo dichiarare l'inefficacia degli atti di precetto notificati il 27/09/2023, stante l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle Controparte_1
opponenti.
A fondamento della domanda, le attrici hanno esposto che l'intimazione di pagamento trovava fondamento nella sentenza n° 6660/2001, del 25/10/2001, con la quale il Tribunale di Palermo, aveva condannato, in solido tra loro, , Controparte_2
e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
in proprio, della somma di Lire 230.000,00, e, nella qualità di esercente la potestà genitoriale di , della somma di Lire 354.000,00. In data 19/05/2021, Persona_1
decedeva il debitore e con atto del 07/07/2023 le opponenti Controparte_4
rinunciavano all'eredità paterna. 1 Costituitasi in giudizio, ha evidenziato che la rinuncia Controparte_1
all'eredità è stata annotata nel registro successioni soltanto in data 10/10/2023, successivamente alla notifica degli atti di precetto. Ha chiesto accertare se le opponenti, avessero, prima della dichiarazione di rinuncia del 07/07/2023, posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare e, di conseguenza, accertare e dichiarare la eventuale invalidità o inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dalle opponenti in data 07/07/2023.
*****
1) L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che con atto in data 07/07/2023, Parte_1
e hanno dichiarato di rinunciare all'eredità relitta da
[...] Parte_2
. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 521 c.c. la rinuncia ha effetto retroattivo e il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del de cuius.
La circostanza che la rinuncia all'eredità sia stata annotata nel registro delle successioni soltanto dopo la notifica dell'atto di precetto è priva di rilevanza, atteso che il creditore del de cuius non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle proprie pretese nei confronti del chiamato all'eredità che non abbia accettato i beni ereditari.
Invero, la qualità di erede non può inferirsi dalla mera chiamata all'eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) ma consegue solo all'accettazione dell'eredità.
È rimasta sfornita di prova e, pertanto, deve essere rigettata la domanda di parte opposta diretta ad ottenere la declaratoria di invalidità della rinuncia all'eredità, previo accertamento del compimento da parte delle opponenti, prima della dichiarazione di rinuncia del 07/07/2023, di atti incompatibili con la volontà di rinunciare.
Giova ricordare che la facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore (Cass. 2849/1992; Cass. 8053/2017).
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che in base ai principi sul riparto dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso
2 erede, per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. Ad analoghe considerazioni occorre ispirare la soluzione del problema relativo al riparto dell'onere della prova in ipotesi di giudizio di opposizione all'intimazione di precetto per il pagamento dei debiti del de cuius, fatta notificare dal creditore al presunto erede, avvalendosi dell'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo prevista dall'art. 477, comma 1, c.p.c.
Invero, sebbene il precetto non abbia natura di atto introduttivo del processo esecutivo, in quanto non contiene una domanda rivolta al giudice, esso costituisce esercizio del diritto sostanziale di credito e preliminare necessario del processo esecutivo.
Poiché l'ordinamento non prevede che l'intimazione sia preceduta da un procedimento diretto a verificare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei soggetti in esso non indicati nominativamente, è soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto che è possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda l'estensione dell'esecutività del titolo nei confronti di un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale, che concretando un elemento costitutivo del diritto del creditore ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato (Cass.
2849/1992, in motivazione).
L'intimante opposta, nel caso in esame, non ha provato che le attrici abbiamo posto, prima della dichiarazione di rinuncia, atti implicanti l'accettazione tacita dell'eredità.
Al riguardo, deve rimarcarsi che le richieste di emissione dell'ordine di esibizione ed assunzione di informazioni scritte dalla stessa formulate ex artt. 210 e 213 c.p.c. rivestono finalità esplorativa, considerato che la circostanza dell'accettazione tacita dell'eredità è stata dedotto in modo ipotetico (eventuale incasso da parte delle intimate dell'ultimo rateo della pensione del de cuius o delle somme giacenti sul c/c bancario/postale intestato allo stesso) e non sono stati offerti elementi per ritenere che le opponenti abbiano effettivamente incassato le somme giacenti sul conto del de cuius.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta e, pertanto, deve dichiararsi l'inefficacia dei precetti notificati il 27/09/2023 a e Parte_1 [...]
Parte_2
3 Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare endoprocessuale, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate.
Non sussistono i presupposti per pronunciare condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non potendo ritenersi che la parte opposta abbia agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
dichiara l'inefficacia degli atti di precetto notificati il 27/09/2023 ad istanza Parte_2
di Controparte_1
rigetta ogni altra domanda;
condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano, quanto al giudizio di Parte_2
merito, in € 7.052,00 per compensi ed € 545,00 per spese, e quanto alla fase cautelare, in € 2.613,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 31/03/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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