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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2268/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SALVATORE VITO VILLANI presso il cui Parte_1
studio in BOLOGNA, LL , è elettivamente domiciliato;
CP_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ROCCO DE BONIS CRISTALLI presso il cui CP_2
studio in BOLOGNA, VIA DEL PRATELLO, N. 9, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.3.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo di euro 1.241.955,74, asseritamente spettante in forza di quattro polizze stipulate in data 4.5.2005, a seguito di un incidente stradale verificatosi il
15.2.2022. ha contestato la domanda attoree, chiedendone, in principalità, il rigetto, ed in subordine, CP_2 la riduzione dell'indennizzo preteso in conformità delle pattuizioni di polizza.
La causa è stata istruita mediante una c.t.u., affidata al dottor finalizzata ad accertare la CP_3
riferibilità dei danni lamentati al sinistro stradale verificatosi in data 15.2.2022.
Espletato tale incombente, la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.3.2025, con assegnazione del termine del 19.2.2025, per il deposito di note conclusive.
pagina 1 di 4 2.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il ricorrente ha stipulato con la polizza n. 2533900095, con decorrenza 4.5.2015 (doc. 1 CP_2
della comparsa di costituzione).
La suddetta polizza è regolata dalle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo FI-
0011-280-014-31102014 (doc. 2 della comparsa di costituzione), richiamato a pagina 3 del contratto.
Dunque, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, le garanzie operanti nelle fattispecie in esame sono quelle disciplinate dal contratto di assicurazione concluso in data 4.5.2015 e dalle relative condizioni contenute nel predetto fascicolo informativo.
Al contrario, le garanzie previste nel documento denominato “schede tecniche delle garanzie prestate per invalidità malattia infortunio spese mediche e diaria”, depositato dal ricorrente in data 7.9.2023, sono inapplicabili alla fattispecie in esame, essendo le medesime operanti solo a far data dal 4.5.2022, come espressamente previsto nella scheda riepilogativa annuale, inviata da al ricorrente CP_2
con lettera del 12.6.2022 (doc. n. 3 della comparsa di costituzione).
3.
Tanto premesso in ordine alle norme contrattuali disciplinanti il caso in esame, può ora passarsi all'esame del quantum indennizzabile, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. affidate al medico- legale, dott. motivate, in aderenza al quesito, in maniera logica ed esaustiva, anche CP_3
nella parte in replica alle osservazioni del C.T.P. del ricorrente.
In particolare, il C.T.U. ha ben evidenziato, in ordine al danno cerebrale, che “Nel caso in oggetto a fronte di un trauma cranico definito in più momenti dagli specialisti lieve, si è riscontrata subito una perdita di coscienza con clonie diffuse, recupero della coscienza al PS con Glasgow Coma Scale
15\15, e tutti gli accertamenti strumentali al PS negativi per danno cerebrale. Anche le TC successive, la RM, la PET sono tutte negative per un danno cerebrale posttraumatico. Non è quindi possibile individuare una lesione cerebrale alla base del danno attualmente presente caratterizzato da amnesia retrograda/anterograda soprattutto autobiografica.
E' lecito inoltre porsi il quesito, se la perdita di coscienza è secondaria al trauma e all'incidente, oppure se la perdita di coscienza si è manifestata prima dell'incidente, considerando la bassa intensità in cui si verificato l'urto, e come viene classificato il trauma cranico (lieve)”, ulteriormente precisando che “Non vi è nessuna dimostrazione che il trauma cranico abbia determinato obiettivabili lesioni corporali caratterizzate da amnesia retrograda/anterograda; non essendo stato possibile correlare causalmente l'antecedente (trauma cranico) all'esito amnesia autobiografica senza che un esame strumentale documenti un danno cerebrale alla base del riscontro obiettivo/sintomatologico”.
pagina 2 di 4 Tali conclusioni meritano piena condivisione, anche nella parte in replica alle osservazione del C.T.P. del ricorrente.
Dunque, il danno in questione non è indennizzabile.
4.
Al contrario, è indennizzabile, sulla base della c.t.u., il danno “per le lesioni puramente fisiche, post- traumatiche, distinguendo gli esiti della frattura delle ossa nasali e la sottile rima di frattura seno frontale destro che non hanno prodotto reliquati, dagli acufeni e dalla sindrome vertiginosa sin dall'inizio lamentata, e per quanto riguarda la sindrome vertiginosa dimostrata da una iporeflessia sx,
e da un riscontro obiettivo alla visita medico legale. Danno compatibile con l'urto subito, e legato ad una alterazione dei liquidi all'interno del labirinto (endolinfa/perilinfa), a cui si spesso si associa anche ipoacusia ed acufeni”, quantificato, ai sensi del D.P.R. 1124/65, nella misura del 5%.
Pertanto, tenuto conto di quanto previsto nella scheda della polizza (doc. 1 della comparsa di costituzione) e all'art.
2.6. delle condizioni di assicurazione contenute nel predetto fascicolo informativo (doc. 2 della comparsa di costituzione), il danno permanente del 5% accertato dal C.T.U. va indennizzato, al netto della franchigia del 3% e, dunque, liquidato in euro 10.000,00 (2% di
500.000,00).
5.
In ordine agli ulteriori danni, il C.T.U. ha quantificato la diaria da ricovero in quattro giorni, la diaria giornaliera al 100% in trenta giorni e la diaria giornaliera al 50% in sessanta giorni;
infine, ha ritenuto congrue le spese mediche per complessivi euro 3.933,64.
Quindi, l'indennizzo spettante va calcolato come segue: a) euro 400,00 (100x4) per la diaria di ricovero;
b) euro 4.240,00 per il danno da invalidità temporanea totale di 30 giorni, al netto della franchigia di 7 giorni (ossia 30-3=23 giorni x 80,00=1.840,00), e per il danno da invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni (ossia 60 giorni x 40,00=2.400,00), sulla base di quanto previsto nella scheda di polizza e agli artt.
2.9 e 2.9.1 delle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo;
c) euro 3.736,95 per le spese mediche, al netto della franchigia del 5%.
6.
Pertanto, e concludendo, il ricorrente ha diritto all'indennizzo di complessivi euro 18.376,95.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano, in favore dell'Erario, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
Analogamente, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1 dell'indennizzo di euro 18.376,95;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Erario, in euro CP_2
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 14.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2268/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SALVATORE VITO VILLANI presso il cui Parte_1
studio in BOLOGNA, LL , è elettivamente domiciliato;
CP_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ROCCO DE BONIS CRISTALLI presso il cui CP_2
studio in BOLOGNA, VIA DEL PRATELLO, N. 9, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.3.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo di euro 1.241.955,74, asseritamente spettante in forza di quattro polizze stipulate in data 4.5.2005, a seguito di un incidente stradale verificatosi il
15.2.2022. ha contestato la domanda attoree, chiedendone, in principalità, il rigetto, ed in subordine, CP_2 la riduzione dell'indennizzo preteso in conformità delle pattuizioni di polizza.
La causa è stata istruita mediante una c.t.u., affidata al dottor finalizzata ad accertare la CP_3
riferibilità dei danni lamentati al sinistro stradale verificatosi in data 15.2.2022.
Espletato tale incombente, la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.3.2025, con assegnazione del termine del 19.2.2025, per il deposito di note conclusive.
pagina 1 di 4 2.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il ricorrente ha stipulato con la polizza n. 2533900095, con decorrenza 4.5.2015 (doc. 1 CP_2
della comparsa di costituzione).
La suddetta polizza è regolata dalle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo FI-
0011-280-014-31102014 (doc. 2 della comparsa di costituzione), richiamato a pagina 3 del contratto.
Dunque, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, le garanzie operanti nelle fattispecie in esame sono quelle disciplinate dal contratto di assicurazione concluso in data 4.5.2015 e dalle relative condizioni contenute nel predetto fascicolo informativo.
Al contrario, le garanzie previste nel documento denominato “schede tecniche delle garanzie prestate per invalidità malattia infortunio spese mediche e diaria”, depositato dal ricorrente in data 7.9.2023, sono inapplicabili alla fattispecie in esame, essendo le medesime operanti solo a far data dal 4.5.2022, come espressamente previsto nella scheda riepilogativa annuale, inviata da al ricorrente CP_2
con lettera del 12.6.2022 (doc. n. 3 della comparsa di costituzione).
3.
Tanto premesso in ordine alle norme contrattuali disciplinanti il caso in esame, può ora passarsi all'esame del quantum indennizzabile, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. affidate al medico- legale, dott. motivate, in aderenza al quesito, in maniera logica ed esaustiva, anche CP_3
nella parte in replica alle osservazioni del C.T.P. del ricorrente.
In particolare, il C.T.U. ha ben evidenziato, in ordine al danno cerebrale, che “Nel caso in oggetto a fronte di un trauma cranico definito in più momenti dagli specialisti lieve, si è riscontrata subito una perdita di coscienza con clonie diffuse, recupero della coscienza al PS con Glasgow Coma Scale
15\15, e tutti gli accertamenti strumentali al PS negativi per danno cerebrale. Anche le TC successive, la RM, la PET sono tutte negative per un danno cerebrale posttraumatico. Non è quindi possibile individuare una lesione cerebrale alla base del danno attualmente presente caratterizzato da amnesia retrograda/anterograda soprattutto autobiografica.
E' lecito inoltre porsi il quesito, se la perdita di coscienza è secondaria al trauma e all'incidente, oppure se la perdita di coscienza si è manifestata prima dell'incidente, considerando la bassa intensità in cui si verificato l'urto, e come viene classificato il trauma cranico (lieve)”, ulteriormente precisando che “Non vi è nessuna dimostrazione che il trauma cranico abbia determinato obiettivabili lesioni corporali caratterizzate da amnesia retrograda/anterograda; non essendo stato possibile correlare causalmente l'antecedente (trauma cranico) all'esito amnesia autobiografica senza che un esame strumentale documenti un danno cerebrale alla base del riscontro obiettivo/sintomatologico”.
pagina 2 di 4 Tali conclusioni meritano piena condivisione, anche nella parte in replica alle osservazione del C.T.P. del ricorrente.
Dunque, il danno in questione non è indennizzabile.
4.
Al contrario, è indennizzabile, sulla base della c.t.u., il danno “per le lesioni puramente fisiche, post- traumatiche, distinguendo gli esiti della frattura delle ossa nasali e la sottile rima di frattura seno frontale destro che non hanno prodotto reliquati, dagli acufeni e dalla sindrome vertiginosa sin dall'inizio lamentata, e per quanto riguarda la sindrome vertiginosa dimostrata da una iporeflessia sx,
e da un riscontro obiettivo alla visita medico legale. Danno compatibile con l'urto subito, e legato ad una alterazione dei liquidi all'interno del labirinto (endolinfa/perilinfa), a cui si spesso si associa anche ipoacusia ed acufeni”, quantificato, ai sensi del D.P.R. 1124/65, nella misura del 5%.
Pertanto, tenuto conto di quanto previsto nella scheda della polizza (doc. 1 della comparsa di costituzione) e all'art.
2.6. delle condizioni di assicurazione contenute nel predetto fascicolo informativo (doc. 2 della comparsa di costituzione), il danno permanente del 5% accertato dal C.T.U. va indennizzato, al netto della franchigia del 3% e, dunque, liquidato in euro 10.000,00 (2% di
500.000,00).
5.
In ordine agli ulteriori danni, il C.T.U. ha quantificato la diaria da ricovero in quattro giorni, la diaria giornaliera al 100% in trenta giorni e la diaria giornaliera al 50% in sessanta giorni;
infine, ha ritenuto congrue le spese mediche per complessivi euro 3.933,64.
Quindi, l'indennizzo spettante va calcolato come segue: a) euro 400,00 (100x4) per la diaria di ricovero;
b) euro 4.240,00 per il danno da invalidità temporanea totale di 30 giorni, al netto della franchigia di 7 giorni (ossia 30-3=23 giorni x 80,00=1.840,00), e per il danno da invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni (ossia 60 giorni x 40,00=2.400,00), sulla base di quanto previsto nella scheda di polizza e agli artt.
2.9 e 2.9.1 delle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo;
c) euro 3.736,95 per le spese mediche, al netto della franchigia del 5%.
6.
Pertanto, e concludendo, il ricorrente ha diritto all'indennizzo di complessivi euro 18.376,95.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano, in favore dell'Erario, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
Analogamente, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1 dell'indennizzo di euro 18.376,95;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Erario, in euro CP_2
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 14.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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