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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1808/2020
promossa da:
(in proprio e quale erede di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1
(in proprio e quale erede di e tutti elettivamente
[...] Persona_1 Parte_3
domiciliati in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Milvia Falatti e Benedetta Bianchi, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Fabrizio CP_2
Cecchetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
ed eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI avverso sentenza n. 1909/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1909/2020 emessa dal Tribunale di FIRENZE Giudice Dott.ssa Bonacchi, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 19717/2016 NOTIFICA via pec in data 28.9.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -in tesi accertarsi IN FAVORE DI
[...]
E l'intervenuto possesso pacifico e ininterrotto del Parte_1 Parte_2
passaggio sullo stradello posto a cavallo delle particelle n. 176 e n. 112, per accedere sia
a piedi che con veicoli e mezzi meccanici, da parte degli attori e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale alle particelle n. 176 del Foglio di mappa 59 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, tenuto conto anche dell'accessione del possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c., e, quindi, dichiararsi l'acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del terreno contraddistinto al
NCT Comune di Borgo San Lorenzo, particella 112 foglio di mappa 59 lungo lo stradello di campagna a favore della particella 176 del foglio mappa 59 del Catasto terreni del
Comune di Borgo San Lorenzo e per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione dell' emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del
Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in denegata ipotesi dichiarare la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile IN
FAVORE DI al fine di consentire l'accesso Parte_4
alla particella 176 del foglio mappa 59 del Catasto terreni del Comune di Borgo San
Lorenzo alla strada Via di Campagna stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc indicando le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonchè
l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione dell' emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Sulla riconvenzionale avversaria accertato che una parte del resede e del muro acquistato da TUTTI GLI APPELLANTI ricade all'interno della particella 112 intestata ai convenuti, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze, anche previo frazionamento catastale, dichiararne l'intervenuta
2 usucapione a favore dei medesimi appellanti E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Sulle spese legali Voglia disporre la revisione della liquidazione delle somme disposte dal
Giudice di Prime Cure in favore della convenuta per i motivi esposti in atto CP_2
di appello con condanna della medesima alla restituzione delle somme che non risultassero dovute. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del primo e/o del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata “contrariis reictis: - in via pregiudiziale e CP_2 assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario proposto avverso la
Sentenza n. 1909/2020 emessa dal Tribunale di Firenze;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste, in ipotesi, per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e nelle qualità sopra indicate, hanno proposto appello CP_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 1909/2020 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state parzialmente accolte sia le domande degli attori, odierni appellanti, sia della convenuta nella contumacia degli altri convenuti. CP_2
1.1) In particolare, il giudizio di primo grado era stato instaurato da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ed eredi, impersonalmente, di adducendo che:
[...] Persona_2
• in data 11.7.2001 i predetti attori avevano acquistato un appezzamento di terreno, censito al Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), particella 176,
Foglio di mappa 59;
• l'accesso, sia pedonale che carrabile, a detta particella era sempre avvenuto
(almeno dal 1971) attraverso uno stradello di campagna che, provenendo dalla pubblica via Ronta, insisteva in parte sull'adiacente particella 112 del foglio di mappa 59 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, di proprietà dei convenuti;
• il transito sullo stradello in questione era indispensabile onde accedere al terreno di cui alla predetta particella 176, non sussistendo altro accesso alla pubblica via
Ronta;
3 • il 5.12.2015 e rispettivamente marito e figlia di Parte_5 Persona_3
(comproprietaria della particella 112), avevano apposto due paletti CP_2 ed una catena all'inizio dello stradello, impedendo in tal modo l'accesso al fondo attoreo: solo l'intervento dei Carabinieri aveva poi consentito agli odierni attori di ottenere una copia delle chiavi del lucchetto della catena predetta;
• inutili si erano poi rivelate le richieste di procedere alla rimozione della catena, così come quelle di provvedere alla regolamentazione della servitù di passaggio;
• era evidente la presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, con conseguente acquisto per usucapione, in capo agli attori, della servitù medesima.
1.1.1) Su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: -in tesi accertarsi l'intervenuto possesso pacifico e ininterrotto del passaggio sullo stradello posto
a cavallo delle particelle n. 176 e n. 112, per accedere sia a piedi che con veicoli e mezzi meccanici, da parte degli attori e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale alla particella 176 del Foglio di mappa 59 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, tenuto conto anche dell'accessione del possesso ai sensi dell'art.
1146 c.c., e, quindi, dichiararsi l'acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del terreno contraddistinto al NCT Comune di Borgo San
Lorenzo, particella 112 foglio di mappa 59 lungo lo stradello di campagna a favore della particella 176 foglio mappa 59 del Catasto terreni del Comune di Borgo San Lorenzo. - in denegata ipotesi dichiarare la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile al fine di consentire l'accesso alla particella 176 foglio mappa 59 del Catasto terreni del
Comune di Borgo San Lorenzo alla strada Via di Campagna stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc indicando le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.”.
1.2) Si era poi costituita unicamente la sig.ra che aveva contestato CP_2
la fondatezza delle allegazioni e delle domande di controparte, esponendo che:
o aveva concesso in locazione il terreno di cui alla particella 112, del foglio di mappa
59, alla propria figlia la quale, nel dicembre del 2015, aveva Persona_3
incaricato il geometra al fine di procedere alla verifica dei confini Controparte_6
tra detta particella e la n. 176 di proprietà degli attori, essendo intenzionata a recintare il terreno di cui era conduttrice al fine di impedire il passaggio di terzi sullo stradello di campagna;
ciò in quanto la predetta aveva Persona_3
intenzione di recintare la proprietà della madre onde impedire la continua violazione da parte di terzi, propensi a transitare anche sullo stradello in questione;
4 o aveva dunque comunicato agli odierni attori la propria volontà di definire in contraddittorio l'esatto posizionamento del confine tra le rispettive proprietà,
o nell'attesa di ricevere un riscontro, con l'accordo della madre Controparte_7
aveva collocato una catena all'ingresso dello stradello adiacente alla proprietà
, proprio per evitare l'utilizzo dello stesso da parte di terzi, Parte_6
consegnando poi le chiavi della catena suddetta agli attori al fine di evitare discussioni, pur precisando di non ritenere sussistente uno specifico diritto in tal senso degli stessi;
o aveva più volte ribadito agli attori la volontà di procedere alla determinazione dei confini e di aver subito gravi minacce sia da parte di che della Parte_1
madre di quest'ultimo, sig.ra (motivo per cui era anche stata CP_1
presentata una querela);
o non era in contestazione l'esistenza di una servitù di passo pedonale a carico della particella n. 112 e a favore della particella n. 176, negando invece l'esistenza di una servitù di passo carraio a favore della medesima particella, in quanto la servitù di passo carraio sarebbe stata in teoria acquistata dagli attori non a favore della particella 176, costituita da un terreno oggetto di mero transito, ma a favore del fienile, catastalmente rappresentato al foglio 59, particella 113, subalterno 2;
o la particella 176 non era interclusa, in quanto confinante direttamente con la strada vicinale;
o per mera tolleranza non era mai stato impedito l'accesso (comunque discontinuo) di mezzi agricoli per raggiungere la parte pianeggiante della particella 176, al fine di permettere l'esecuzione di interventi di carattere agricolo, ma non era invece mai stato consentito l'accesso indiscriminato a qualsiasi veicolo a motore, non risultando ad ogni modo presente alcun elemento visibile da cui derivare l'apparenza della pretesa servitù;
o era intenzione della convenuta quella di veder accertati gli effettivi confini tra le particelle 176 e 113, da un lato, e la particella 112, dall'altro, con conseguente accertamento dello sconfinamento della proprietà mediante la Parte_6
realizzazione di un muro in blocchi di cemento a sostegno del proprio resede su parte della proprietà dei convenuti;
così come era intenzione della quella di CP_2
accertare l'illegittima realizzazione di un manufatto in legno e delle fosse biologiche in quanto: a) il primo, non riportato nelle mappe catastali dell'Agenzia del Territorio, era stato costruito in adiacenza al confine con la particella 112, in violazione di quanto stabilito dal Regolamento Edilizio del Comune di Borgo San
Lorenzo in vigore, che esclude l'esercizio del diritto di prevenzione in mancanza di
5 apposita convenzione tra i confinanti ed impone la distanza di 5 metri dal confine,
b) le seconde perché realizzate in violazione di quanto stabilito dall'art. 889 cc.
1.2.1) In forza di tali allegazioni, la sig.ra aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo CP_2
Giudice adito, reietta e respinta ogni contraria istanza, con riferimento all'altrui domanda, accoglierla per quanto di ragione riconoscendo l'esistenza esclusivamente di una servitù di passo pedonale a favore della particella 176; in subordine, riconoscere
l'esistenza anche di una servitù di passo carraio limitata esclusivamente a mezzi agricoli secondo il tragitto che sarà accertato come il meno gravoso per il fondo servente. In via riconvenzionale, si richiede che sia accertato e dichiarato che il confine tra la particella
112 del foglio 59 di proprietà e le particelle 173 e 113 del foglio 59 di proprietà CP_2
corrisponde esattamente a quello rappresentato nella relazione tecnica Parte_6 predisposta dal Geom ovvero in quella accertata all'esito dell'espletanda CP_6
istruttoria, ed in conseguenza di ciò condannare parte attrice alla restituzione della porzione di terreno della particella 112 ad oggi illegittimamente occupata e disporre
l'apposizione di termini al fine di materializzare il reale confine in modo da consentire la successiva recinzione della particella 112. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il manufatto realizzato in adiacenza al confine con la particella 112 nonché le fosse biologiche sono stati realizzati senza il rispetto delle distanze minime legali e dunque condannare parte attrice all'eliminazione delle stesse. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”
1.3) Su richiesta della convenuta, era stato dato corso all'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed quali comproprietari Persona_1 CP_1
(unitamente agli attori) della particella n. 113, sopra menzionata, presa in considerazione nella domanda di regolazione dei confini avanzata in via riconvenzionale dalla sig.ra
CP_2
1.3.1) I sigg.ri si erano costituiti, adducendo che: Parte_7
− avevano acquistato l'immobile in oggetto nel 2001, nella medesima situazione di fatto in cui si trova adesso, disponendo altresì di documentazione attestante che la situazione dei luoghi non era mutata negli ultimi venti anni;
− sussistevano i presupposti per l'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 cc
(avendo acquistato i beni suddetti comprensivi del resede e del muro di confinamento così come attualmente esistenti) e comunque per l'usucapione ordinaria;
− era loro intenzione proporre, dunque, domanda riconvenzionale per il caso in cui, nel corso dell'accertamento tecnico, risultasse un confine diverso da quello materialmente acquisito in fatto dal 2001, al fine di far accertare l'acquisto per
6 usucapione della frazione della particella 112 che risultasse integrata nella proprietà immobiliare dei terzi chiamati.
1.3.1.1) In base a ciò, i sigg.ri avevano chiesto: “Voglia l'Ill.mo Parte_7
Giudice adito in tesi: respingere la domanda della signora in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi ed in VIA RICONVENZIONALE qualora venisse accertato che una parte del resede acquistato dai comparenti ricade all'interno della particella 112 intestata ai convenuti, Voglia l'Ecc,mo Tribunale di
Firenze, anche previo frazionamento catastale , dichiararne l'intervenuta usucapione ex art 1159 c.c. E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
1.3.2) Nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., gli attori avevano poi dichiarato di aderire alla domanda riconvenzionale subordinata di usucapione, avanzata dai terzi chiamati, chiedendo che “IN DENEGATA IPOTESI qualora, all'esito del richiesto accertamento dei confini, venisse accertato che una parte del resede e del muro acquistato dai comparenti (in comproprietà con ed Persona_1
ricade all'interno della particella 112 intestata ai convenuti, Voglia l'Ecc,mo CP_1
Tribunale di Firenze, anche previo frazionamento catastale, dichiararne l'intervenuta usucapione ex art 1159 c.c. E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di
Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, ed esperita altresì consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa, il Tribunale di
Firenze aveva infine ritenuto:
A. quanto alla domanda attorea di intervenuto acquisto della servitù di passaggio pedonale e con veicoli, che:
a. era suscettibile di essere riconosciuto solo l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale, peraltro non contestata da parte della sig.ra
CP_2
b. non era invece possibile ritenere dimostrato, all'esito delle prove orali espletate, anche l'acquisto di una servitù di passaggio con veicoli;
B. era infondata la domanda attorea di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, dato che:
a. “...nel caso di specie il consulente tecnico nominato, geom.
[...]
ha affermato, con motivazioni pienamente condivisibili perché Persona_4
7 ben argomentate dal punto di vista tecnico, che la particella descritta al
Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo al foglio di mappa 59,
n. 176 non è interclusa in senso assoluto, potendo accedere alla strada principale dalla porzione Nord della particella 113 sempre di proprietà degli attori: il consulente tecnico ha infatti dato atto che la proprietà attorea è costituita oltre che dalla particella 176, rappresentante un terreno agricolo, anche dalla particella 113, costituita da un fabbricato ex colonico oltre che da alcuni resedi, di cui gli attori sono comproprietari assieme ai terzi chiamati in causa”;
b. “Il consulente tecnico ha poi accertato che il terreno in questione presenta dislivelli tali da separarlo in tre distinte ed autonome porzioni, al fine di valutare la sussistenza di una interclusione in senso relativo: la conclusione cui è giunto è la sussistenza in concreto della possibilità di realizzare, senza eccessivo dispendio e disagio, un collegamento carrabile tra la parte più bassa e quella più alta del fondo, già dotata di un comodo accesso carrabile alla via pubblica. All'interno di tale terreno, infatti, sussiste già un viottolo campestre che potrebbe essere reso carrabile per i mezzi agricoli mediante piccoli movimenti di terra e prolungandone un tratto fino a giungere alla pubblica via;
inoltre, il dislivello di 9-10 metri lineari, seppur esistente, rappresenta il divario massimo tra il piano strada
e la parte più bassa della particella e risulta pertanto essere assorbito, tenuto conto dell'ampiezza dell'appezzamento agricolo e della presenza di tratti pianeggianti all'interno dello stesso”;
C. quanto alla domanda di regolazione dei confini avanzata dalla sig.ra ed alla CP_2
domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dagli attori e terzi chiamati, che:
a. il TU aveva accertato “...che una porzione del muro di contenimento in calcestruzzo, posto sul lato Sud della particella 113 ed atto a sorreggere il resede di proprietà degli attori e dei terzi chiamati in causa, nonché una porzione del resede stesso, risultano insistere sulla particella 112 di proprietà dei convenuti”;
b. non erano fondate le domande di usucapione, sia abbreviata che ordinaria, avanzate da attori e terzi chiamati;
c. gli attori ed i terzi chiamati dovevano quindi restituire alla sig.ra CP_2
l'area di proprietà di quest'ultima ed illegittimamente occupata;
8 D. erano infondate le domande della sig.ra correlate alla dedotta violazione CP_2
delle distanze legali da parte di un manufatto in legno e delle fosse biologiche degli attori, in quanto:
a. il manufatto in legno non era presente al momento del sopralluogo del
TU;
b. le fosse biologiche erano poste a distanza superiore a quella minima legale.
1.4.1) Il predetto Tribunale aveva quindi emesso il seguente dispositivo: “1) dichiara la contumacia di , , ed Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
impersonalmente e collettivamente degli eredi di;
2) dichiara l'acquisto, Persona_2
per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale a carico del terreno contraddistinto al NCT Comune di Borgo San Lorenzo, particella 112 foglio di mappa 59
e a favore della particella 176 foglio mappa 59 del Catasto terreni del Comune di Borgo
San Lorenzo, lungo lo stradello di campagna attualmente esistente;
3) respinge, per il resto, le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
in quanto infondate;
4) accerta e dichiara che il confine tra la particella 112 del
[...]
foglio 59 di proprietà e le particelle 173 e 113 del foglio 59 di proprietà CP_2
corrisponde esattamente a quello indicato nelle mappe catastali Parte_6 dell'Agenzia del Territorio;
5) per l'effetto, condanna , Parte_1 Parte_2
e alla restituzione della porzione di terreno della particella Persona_1 CP_1
112 ad oggi illegittimamente occupata e dispone l'apposizione di termini al fine di materializzare il reale confine tra le due proprietà; 6) respinge, per il resto, le domande proposte da in quanto infondate;
7) compensa nella misura di un terzo le CP_2
spese di lite tra , , e da un lato Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
e dall'altro e condanna e , CP_2 Parte_1 Parte_2 Persona_1
e , in solido tra loro, al pagamento della residua parte che liquida in Euro CP_1
6.895,33 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. 8) Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate, a carico di e , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
in solido tra loro, nella misura di due terzi. Pone il restante terzo definitivamente a
[...] carico di ”. CP_2
2) Nei confronti di tale sentenza hanno, come detto, proposto appello
[...]
(sia in proprio che quale erede del defunto , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1 anch'essa sia in proprio che quale erede di e
[...] Persona_1 Parte_3
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “LA DECISIONE SULLA DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO
DELL'INTERVENUTO ACQUISTO PER USUCAPIONE DELLA SERVITÙ DI
PASSO PEDONALE E CARRABILE. ERRONEA ricostruzione dei fatti ed erroneo
9 ragionamento posto alla base della decisione del Giudice di Prime Cure”, contestando la valutazione fornita dal Tribunale di Firenze in ordine agli esiti istruttori emergenti dalle deposizioni testimoniali che, pur prese in considerazione nella sentenza impugnata, erano state totalmente fraintese;
2°. “IN DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI
APPELLO SI CHIEDE IL RIESAME ANCHE DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
IN SUBORDINE VOLTA ALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO
PEDONALE E CARRABILE COATTIVA”, stigmatizzando la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure con riferimento alla ritenuta assenza di interclusione del terreno di cui alla particella 176 e negando condivisibilità alle valutazioni del TU in ordine alla possibilità di realizzare un collegamento interno tra i vari piani sfalzati (separati da un dislivello di circa 10 metri) in cui era suddiviso il terreno in questione;
3°. “MOTIVO DI APPELLO SUL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE TRASVERSALE: ERRATA VALUTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEL DANTE CAUSA DEGLI APPELLANTI E DELLE
RISULTANZE PROBATORIE E DOCUMENTALI IN ATTI”, rilevando come le risultanze istruttorie disponibili attestassero inequivocabilmente l'intervenuta maturazione dell'usucapione invocata da terzi chiamati ed attori in prime cure;
4°. “MOTIVO DI APPELLO SULLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI
PRIME CURE”, censurando la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale di Firenze, sia con riferimento alla concreta ripartizione delle stesse, sia con riferimento ai parametri di liquidazione applicati.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione unicamente di CP_2 questa ha preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestando comunque nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo quindi la conferma della stessa e la reiezione del gravame.
2.3) Non si sono invece costituiti nel presente giudizio (come del resto già in prime cure) i sigg.ri e gli eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
dei quali deve pertanto essere dichiarata la contumacia, stanti le rituali Persona_2
notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
10 3.1) Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non assurga al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342
c.p.c., dal momento che risultano comunque esposti dall'appellante profili di censura
11 sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve pertanto essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
3.2) In quest'ottica va quindi rilevato come, con il primo motivo di gravame, sia stata censurata la reiezione – da parte del Tribunale di Firenze – della domanda attorea volta alla declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pedonale e con veicoli, a carico del terreno di cui alla particella 112 ed a favore di quello di cui alla particella 176, ritenendo invece dimostrato solo l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale.
3.2.1) Tale conclusione è stata raggiunta dal predetto Tribunale ritenendo che le risultanze emergenti dall'istruttoria orale espletata in corso di causa non consentissero di ritenere dimostrato il passaggio con veicoli, nei termini necessari al fine di determinare l'acquisto per usucapione della relativa servitù, in quanto:
a) il teste pur confermando “...che e Tes_1 Parte_1 Parte_2
sono soliti raggiungere a piedi il fienile e la parte pianeggiante del campo di loro proprietà, ha poi espressamente affermato che “con l'autoveicolo si arriva solo sino al manufatto per parcheggiarvi”, dichiarando, pertanto, che i veicoli non arrivano fino alla particella 176, ossia alla parte pianeggiante del campo di proprietà degli attori, ma vengono solitamente lasciati in prossimità di un manufatto, poi rimosso dagli attori in corso di causa, che si trovava all'inizio dello stradello di campagna ed era rappresentato nelle fotografie allegate alla relazione tecnica prodotta da parte attrice quale doc. 3”;
b) il teste precedente proprietario dei beni poi acquistati dagli odierni Tes_2 attori in data 11.7.2001, aveva affermato “...di aver utilizzato lo stradello di campagna esistente per raggiungere la particella 176 a piedi, ma di averlo percorso con la macchina solo quando aveva avuto necessità di portare qualcosa fino all'orto, altrimenti l'automobile veniva parcheggiata presso il fienile perché vi era un grande albero che faceva ombra”, precisando quindi “...che il terreno di cui alla particella 176 era stato da lui utilizzato negli anni per coltivare un piccolo orto, senza l'ausilio di mezzi meccanici professionali, e di aver utilizzato
l'intero complesso immobiliare, poi ceduto a soltanto Controparte_8
saltuariamente, e principalmente durante i mesi estivi, essendo per la maggior parte dell'anno domiciliato a Firenze”;
c) il teste aveva riferito “...che attualmente e Testimone_3 Parte_1
coltivano il campo che si trova sulla particella 176 e al quale si Parte_2
12 accede mediante lo stradello di campagna, senza, tuttavia, fornire ulteriori indicazioni circa le modalità con le quali gli attori accedono a tale area”.
3.2.2) Gli odierni appellanti hanno censurato tali argomentazioni, rilevando come il contenuto delle deposizioni rese dai testi e sarebbe stato mal compreso dal Tes_1 Tes_2
giudice di prime cure, con riferimento soprattutto allo stato dei luoghi.
Il motivo è infondato.
3.2.2.1) Analizzando partitamente il contenuto delle doglianze esposte dagli appellanti con riferimento a ciascuna delle deposizioni dei testi predetti, deve in primo luogo prendersi in considerazione la deposizione del teste Tes_1
A) Gli appellanti hanno evidenziato che il Tribunale di Firenze, pur dando atto che il teste predetto aveva confermato che e erano soliti Parte_1 Parte_2
accedere con veicoli (oltre che a piedi e con cavalli) sino al fienile di loro proprietà, aveva inopinatamente trascurato di considerare che per accedere a tale fienile (pur in effetti ubicato sul terreno di cui alla particella 113 e non su quello di cui alla particella 112) occorreva percorrere lo stradello oggetto di causa che, nella parte costituita dalla rampa di accesso al fienile stesso, andava ad insistere per un breve tratto anche sul terreno di cui alla particella 176 (“Il capitolo n. 8 era una domanda posta da questa difesa al fine di dimostrare l'accesso carrabile al fienile sempre esistito. Benche' questa difesa abbia precisato numerose volte negli atti che la rampa di accesso al fienile per una striscia insista anche sulla particella 176 nella sentenza scrive alla pagina 6 dell'impugnata sentenza: “ che la servitu' di passo carraio sarebbe stata acquistata dagli attori non a favore della particella 176 costituita da un terreno ma a favore del fienile catastalmente rappresentati al foglio 59 particella 113 sub.2”: è chiaro che il Giudice non abbia ben compreso che la particella 176 costituisce anche uno spicchio della rampa di accesso al fienile e che dunque la valutazione dell'accesso al fienile doveva comunque essere considerata anche per la parte attinente all'accesso al fienile”: così testualmente, il contenuto della censura in esame).
B) Gli appellanti hanno altresì rilevato come il teste in esame avesse anche confermato (rispondendo positivamente al cap. 9) che e Parte_1 Parte_2 erano anche soliti accedere, a piedi, a cavallo e con veicoli, alla “parte pianeggiante” del terreno di cui alla particella 176, e dunque non solo al predetto fienile, ma che tale assunto non era stato preso in considerazione dal Tribunale.
3.2.2.1.1) I rilievi degli appellanti non appaiono suscettibili di essere condivisi, osservando anzitutto come l'eventuale presenza di una “striscia” del terreno di cui alla particella 176 che vada ad intersecare la rampa di accesso da percorrere per accedere al fienile posto sul terreno di cui alla particella 113 non significa in alcun modo che la
13 percorrenza dello stradello fosse finalizzata ad accedere al terreno di cui alla particella
176.
Se del caso, ciò implica unicamente che, per accedere al fienile (e quindi al terreno di cui alla particella 113) occorreva passare (oltre sulla particella 112) anche su un minimo tratto del terreno di cui alla particella 176.
Il che, all'evidenza, implica che il passaggio in questione non possa in alcun modo costituire un esercizio di fatto di una servitù di passaggio sino al terreno di cui alla particella 176 ma, se del caso, sino al terreno di cui alla particella 113 (in ordine alla quale non constano domande di sorta).
3.2.2.1.2) In secondo luogo va osservato come il teste nel rispondere Tes_1 laconicamente (“è vero”) al contenuto del capitolo di prova n. 9 (secondo cui i sigg.ri e accedevano con mezzi anche alla parte pianeggiante del Parte_1 Parte_2
terreno di cui alla particella 176) sia anzitutto andato in contraddizione con quanto riferimento rispondendo al capitolo di prova n. 8 (ove aveva precisato che “Con
l'autoveicolo si arriva solo sino al manufatto per parcheggiarvi”), dal momento che siffatto contenuto della risposta ora menzionata, privo di eccezioni e/o precisazioni di sorta, mal si concilia con la successiva, ed anodina, conferma del fatto che con il veicolo si poteva invece, arrivare, anche alla parte pianeggiante del terreno in questione.
3.2.2.1.3) In ogni caso va rilevato come le dichiarazioni rese dal teste non Tes_1
consentano già in astratto, di per sé (ed in considerazione di quanto rilevato infra con riferimento alle dichiarazioni del teste , di ritenere che le condotte di possesso Tes_2
ascritte agli attori in prime cure si siano protratte per oltre venti anni, dal momento che l'arco cronologico preso in considerazione nei capitoli di prova considerati risulta decorrere dal momento dell'acquisto da parte degli stessi attori (nel 2001, a fronte di un processo iniziato in prime cure con atto notificato il 19.12.2016).
3.2.2.1.4) In ultimo deve rilevarsi (con valenza in realtà preliminare) che, come eccepito da parte degli appellati (che hanno riproposto ex 346 c.p.c. l'eccezione già eccepita in prime cure), non consta l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio in questione, ove riferita alla “zona pianeggiante” del terreno di cui alla particella 176.
A fronte di tale eccezione, già formulata dai convenuti in prime nel contesto della comparsa di costituzione e risposta (“In effetti, nell'unico ambito ove tale apparenza sussiste (cioè all'imboccatura dello stradello e dunque in una posizione sopraelevata) rappresentata da un tratto battuto di carreggiata, la servitù era finalizzata – così come riconosciuto da controparte – a raggiungere il fienile. Porzione immobiliare (censita al fg. 59 part.113 sub 2) a favore della quale però non è stata richiesta la costituzione di
14 alcuna servitù. Al contrario, nella parte pianeggiante della particella 176 non sussiste alcun elemento visibile da cui poter derivare l'esistenza della servitù. Non a caso, neppure controparte è stata in grado di rappresentare quali sarebbero gli elementi visibili da cui derivare l'apparenza della pretesa servitù”: così a pg. 8 di tale comparsa), non risulta infatti che sia mai stata fornita specifica e tempestiva allegazione in senso contrario ad opera degli attori e, tantomeno, che sia poi stato fornito adeguato riscontro.
Nulla è infatti dedotto in tal senso né nell'atto di citazione, né nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (ultimo atto in cui avrebbe potuto essere effettuata una siffatta allegazione), e comunque, neppure nella seconda e terza memoria dimessa ai sensi della norma predetta, in prime cure, dagli attori.
In tal senso, dunque è:
a) inesorabilmente tardiva, anzitutto, l'allegazione degli odierni appellanti secondo la quale vi sarebbero segni visibili della servitù, adducendo che “indubbia è la presenza di segni visibili, opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio in modo non equivoco della servitu' di passaggio carrabile e pedonale a favore della proprietà degli attori dal fondo servente (rampa di accesso, cancello,...)”;
b) non suscettibile di essere condivisa, tale allegazione, nella misura in cui: 1) fa riferimento ad un elemento (la rampa di accesso) che era stata invece riferita all'accesso al fienile di cui al terreno sito nella particella 113, e 2) risulta menzionare un elemento (il cancello) che risulta esogeno rispetto al tenore delle pregresse dichiarazioni testimoniali.
Ne consegue come una servitù di passaggio sino al terreno di cui alla particella n.
176, attuato mediante accesso alla zona pianeggiante di tale terreno, non avrebbe potuto essere oggetto di acquisto per usucapione, stante la contrarietà al disposto di cui all'art. 1061, 1° comma, c.c., trattandosi di servitù non apparente.
3.2.2.2) Quanto invece alla deposizione del teste gli appellanti hanno dedotto Tes_2
come tale teste avesse dichiarato di aver sempre fatto accesso al terreno di cui alla particella 176 anche con veicoli, sin dal 1971 e sino al momento della vendita agli attori in prime cure.
In realtà il tenore della risposta fornita dal teste predetto (“Se avevo bisogno di portare qualcosa arrivavo con la macchina fino all'orto, altrimenti si parcheggiava la macchina presso il fienile perché c'era un grande albero che faceva ombra, oppure davanti alle stalle del ) conforta pienamente la lettura datane dal giudice di prime CP_2
cure (nei termini ricordati al pregresso paragrafo 3.2.1, lett. b), dovendosi peraltro qui rilevare come non constino dimostrazioni (e, a monte, allegazioni, né in atto di citazione, né nelle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) in ordine all'esatto punto - nel terreno di
15 cui alla particella 176 - in cui era allocato l'orto in questione, ciò che rende la deposizione in oggetto sostanzialmente inutile ai fini in esame.
3.2.2.2.1) Gli appellanti hanno altresì lamentato il fatto che il giudice di prime cure non aveva attribuito rilievo ad una dichiarazione scritta dello stesso sig. allegata Tes_2 all'atto di citazione, (attestante l'esercizio del possesso in questione sin dal 1971) rilevando che “Il Giudice di prime cure ha omesso COMPLETAMENTE di considerare la dichiarazione scritta in atti da tale teste, dichiarazione che rappresenta una prova precostituita al processo e che doveva essere valutata al pari di tutte le altre prove”.
In proposito si osserva come, del tutto correttamente, il Tribunale non abbia attribuito valenza a tale dichiarazione che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, non integra una “prova precostituita” (attribuito istruttorio tipico dei documenti) ma una “dichiarazione scritta proveniente da terzo”, avente tutt'al più valenza di mero argomento di prova e destinato ad essere superato una volta dato corso all'assunzione della prova testimoniale da parte dello stesso dichiarante.
3.2.3) Dunque, le valutazioni compiute dal Tribunale di Firenze in ordine alla valenza probatoria da attribuire alle deposizioni testimoniali in oggetto risultano, con le integrazioni della motivazione sopra ricordate, tuttora condivisibili, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in oggetto.
3.3) Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata contestata la decisione del giudice di prime cure di respingere la domanda avanzata dagli attori, in via subordinata, volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio sullo stradello in precedenza menzionato.
3.3.1) Come già in precedenza ricordato (al punto 1.4, lett. B) il Tribunale di
Firenze è giunto alla predetta conclusione sulla scorta, essenzialmente, delle risultanze emergenti dal contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, attestanti in definitiva la mancanza di interclusione del fondo.
3.3.2) Gli appellanti hanno censurato tale valutazione, adducendo che:
− il terreno di cui alla particella n. 176 è molto ampio e solo nella parte nord dello stesso risulta un tratto, peraltro breve, a confine con la strada pubblica;
− il terreno in questione, poi, risulta caratterizzato da sbalzi, “con un dislivello di
9/10 metri tra la parte nord a contatto con la pubblica via e la parte poi a sud dove si trovano il fienile e la parte pianeggiante del terreno medesimo”;
− non vi è collegamento tra la parte nord e la parte sud del terreno in questione;
− “Allo stato non esiste un collegamento carrabile tra la parte nord e la parte sud della particella;
vi è un viottolo campestre interrotto da folta vegetazione e scollegato, allo stato con la parte sud del terreno”;
16 − non erano condivisibili le valutazioni esposte dal TU (e recepite invece dal giudice di prime cure) secondo cui sarebbe stata sufficiente l'esecuzione di opere di piccola entità per collegare la parte nord con la parte sud del terreno in questione, utilizzando la viottola già esistente, dal momento che:
o la creazione di tale collegamento non rientrava nei profili concernenti la manutenzione della viabilità poderale, come invece ritenuto dal Tribunale di Firenze in adesione alle indicazioni del TU riferite all'applicabilità delle previsioni (Legge Regionale 21.3.2000 n. 39 “Legge Forestale della
Toscana”, art. 92 del D.P.G.R.
8.8.2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”, allegato A del DPR 13.2.2017 n. 31, “interventi di manutenzione della viabilità forestale e poderale che non modifichi la pavimentazione e la struttura del tracciato”) che ne avrebbero consentito la realizzazione;
il TU aveva infatti errato (e così il Tribunale) a ritenere che tali norme, relative alla manutenzione di strade esistenti, potessero consentire la realizzazione di una strada nuova, allo stato non esistente;
o “Vi è stata conseguentemente un errata valutazione del Giudice delle risultanze tecniche: CREARE una strada carrabile all'interno della particella 176 implicherebbe un enorme esborso economico (permessi, sottofondazione, eliminazione alberi e vegetazione, creazione tracciato stradale...etc)”;
o “Risulta altresi' errata anche la valutazione scritta dal ctu e ripresa dal giudice secondo cui il passaggio dei cavalli a lato del fienile sarebbe possibile anche in 1,65 metri: assolutamente no. Il passaggio è strettissimo,
a strapiombo peraltro sul balzo sottostante. Non è ammissibile pensare che un cavallo transiti da lì per ovvie questioni di sicurezza”;
o “Sul punto si è pronunciata la Cassazione rilevando che quando il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l'esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all'altra (nella specie a quella servita dalla strada
17 rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio;
e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. 13-9-2004 n. 18372)”.
3.3.3) Il motivo è infondato.
3.3.3.1) La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (così Cass. 22834 del 28.10.2009, nello stesso Cass. 55 del 4.1.2018, secondo la quale “La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento
(rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante”).
Traslando tale approccio interpretativo al caso di specie, ne consegue come la valutazione concernente il carattere “unitario” o meno del fondo oggetto di causa venga a declinarsi, ai fini che qui rilevano, essenzialmente avendo a riferimento l'entità delle opere necessarie a collegare le due parti del fondo stesso.
Va in effetti rilevato come, al netto dei profili concernenti le norme relative alla manutenzione delle strade esistenti, ciò di cui gli appellanti si sono in definitiva lamentati
è il costo eccessivo dell'opera destinata a collegare le due parti del fondo predetto.
3.3.3.2) In proposito deve quindi rilevarsi come il consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure (geom. abbia indicato che: Persona_4
− “la particella 176 presenta all'interno vari cambi di livello e di pendenza, e non sussiste una vera e propria “viabilità” interna al lotto atta a collegare le varie porzioni di detta particella (vedasi ALL. “G”, foto 23-24-25). Dunque, stanti i
18 dislivelli che vengono di fatto, a separare in tre distinte ed autonome porzioni il fondo attoreo, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell'invocata servitù di passaggio coattivo, c.d. interclusione relativa, assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento
(carrabile-agricolo) tra la parte bassa e quella alta del fondo, dotata la seconda a differenza dell'altra, di un comodo accesso carrabile dalla via pubblica”;
− “Atteso che ad oggi sussistono porzioni della particella 176 non facilmente accessibili con i mezzi agricoli (trattandosi di terreni potenzialmente coltivabili e di ex fienile destinato parimenti ad attività agricola), stante lo stato dei luoghi
(ALL. “G”, foto 22-23) e sussistendo una viottola campestre interna detta particella (ALL. “G” foto 26), la carrabilità con mezzi agricoli potrebbe essere resa possibile con un dispendio minimo: piccoli movimenti di terra e formazione di un tratto di viottola campestre che, prolungando quella già esistente, conduca poi alla pubblica”.
A fronte delle osservazioni del CTP attoreo, il predetto TU ha quindi ribadito che:
− “In ordine ai movimenti di terra atti a rendere percorribile ed interamente utilizzabile la particella 176, il ctu evidenzia che tratterebbesi di opere di limitata entità, configurabili esclusivamente nel collegamento tra il tratto pianeggiante parallelo alla pubblica via (ALL. “G”: foto 21-22-23) con la viottola già esistente
(ALL. “G” : foto 26), e da qui anche il collegamento con la parte terminale dell'appezzamento di terreno agricolo sarebbe assai facile (mediante piccola rampa di terreno a limitata pendenza). Contrariamente a quanto evidenziato dal
CTP, non è necessaria alcuna opera in cemento armato”;
− “Per quanto riguarda la presenza del vincolo idrogeologico e paesaggistico, a giudizio del sottoscritto, le limitate opere di movimentazione di terreno atte a rendere percorribile ed interamente utilizzabile il terreno particella 176, rientrerebbero: ➢circa il vincolo idrogeologico, nella fattispecie di cui alla L.R.
21 Marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i. ed all'art 92 del
D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”, come opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione;
➢circa il vincolo paesaggistico, nella fattispecie di cui all'ALL. “A” del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, come interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”.
Risulta pertanto come il TU, rispondendo anche alle osservazioni del consulente di parte attrice, abbia reiteratamente indicato come l'esecuzione delle opere di
19 collegamento tra le due parti del fondo in questione abbiano (utilizzando anche la stradella di collegamento in parte già esistente) contenuto estremamente ridotto, attuabile mediante meri interventi di movimentazione terra e non implicanti il ricorso a strutture in cemento armato, dal costo – in definitiva – estremamente ridotto.
Quanto, poi, ai vincoli di natura idrogeologica e paesaggistica ed alle correlate argomentazioni di parte appellante secondo cui la normativa richiamata dal TU (onde prospettare la fattibilità dell'intervento prospettato) non sarebbe applicabile che alle strade già esistenti, si osserva come tale assunto degli appellanti non sia condivisibile, sol che si consideri come l'art. 92 del DPGR 48/R del 2003 si riferisca ad opere nuove, mentre anche l'allegato A del DPR 13.2.2017, n. 31 non ha attinenza alla manutenzione di strade esistenti, rilevando infine come la censura mossa alla ritenuta applicabilità della
[...]
39/2000 sia gravata da inesorabile genericità. Pt_8
3.3.3.3) Ritenuto dunque che il collegamento tra le due parti del terreno individuato alla particella 176 possa essere effettuato “senza lavori particolarmente onerosi” (come indicato nel sopra ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità), deve concludersi nel senso che il fondo in questione non può ritenersi intercluso, con conseguente infondatezza anche del motivo di gravame in oggetto.
3.3.3.3.1) Quanto infine alle argomentazioni di parte appellante concernenti le difficoltà del passaggio con cavalli sul tratto in questione, come indicato dal TU, si rileva come le domande di parte attrice in prime cure non avessero ad oggetto il transito con cavalli, ma a piedi e/o con mezzi meccanici.
3.4) Il terzo motivo di appello, poi, concerne la decisione del Tribunale di respingere la domanda riconvenzionale originariamente avanzata dai terzi chiamati in prime cure (ed a cui hanno poi aderito gli attori) volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. (o, in subordine, per usucapione ordinaria) dell'area occupata dal muro in calcestruzzo realizzato attuando uno sconfinamento sulla proprietà dei convenuti, odierni appellati.
3.4.1) Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che:
− il TU aveva accertato lo sconfinamento in questione;
− il documento 11 prodotto da parte convenuta attestava “...che dante Tes_2
causa degli attori e dei terzi chiamati in causa, quale precedente proprietario della particella 113, fosse consapevole che il muro in calcestruzzo da lui costruito in realtà sconfinava nella proprietà di all'epoca proprietario Persona_5 della particella 112 e dante causa della convenuta” e tale documento era stato peraltro riconosciuto dallo stesso nel corso della propria deposizione;
Tes_2
20 − “In base alle risultanze probatorie acquisiste, non sussistono i presupposti per ritenersi compiuta l'usucapione ventennale delle aree oggetto di sconfinamento: ciò in quanto fino all'11.7.2001, giorno nel quale ha ceduto i beni di Tes_2
sua proprietà agli attori e ai terzi chiamati in causa, questi era ben consapevole di non essere proprietario di parte dell'area su cui aveva eretto il muro in calcestruzzo”;
− non poteva trovare accoglimento neppure la domanda avanzata ex art. 1159 c.c. in quanto “se è pur vero che all'interno del contratto di compravendita stipulato tra
e gli odierni attori e terzi chiamati si legge che il resede a comune, Tes_2 ossia la part. 113, sub. 3, “risulta delimitato in rosso nella planimetria indicativa esaminata, sottoscritta ed allegata al presente atto sotto la lettera B” e “la parte venditrice garantisce che la planimetria catastale dei beni è conforme all'attuale stato di fatto dei luoghi”, tale circostanza dimostra esclusivamente l'esistenza di una difformità tra la rappresentazione catastale della particella ed il reale stato dei luoghi. Dunque, il problema che si pone nel caso di specie non riguarda la mancanza di legittimità in capo al a vendere la particella 113 come richiesto Tes_2 dall'art. 1159 cc. La parte venditrice infatti era proprietaria di tale particella e legittimamente ne ha trasferito la proprietà a favore degli attori e dei terzi chiamati. L'unica questione che si pone attiene esclusivamente alla corretta delimitazione della particella legittimamente trasferita da pertanto si Tes_2 ritiene che l'art. 1159 cc non sia in alcun modo applicabile al caso di specie”.
3.4.2) Gli appellanti hanno contestato, sul punto, che:
• il documento n. 11, valorizzato dal Tribunale, poteva unicamente attestare la consapevolezza del sig. di non essere proprietario dell'area di terreno su cui Tes_2
era stata costituita una parte del muro in calcestruzzo in questione, per essere di proprietà del dante causa (poi) della sig.ra CP_2
• ciò non aveva tuttavia rilevanza al fine di escludere la ravvisabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione, precisando come tale possesso fosse invece stato esercitato in modo continuativo;
• non esisteva alcuna discrasia tra la tra la rappresentazione catastale della particella
(come allegata al contratto di vendita a favore degli attori in prime cure) ed il reale stato dei luoghi, rilevando quindi che “I comparenti hanno dunque acquistato in completa buona fede da un soggetto che si è dichiarato proprietario di detto giardino come rappresentato e come facente parte della particella 113 sub.3.”, con conseguente applicabilità dell'art. 1159 c.c.
3.4.3) Il motivo è infondato.
21 3.4.3.1) Il documento 11, sopra ricordato, risulta attenere ad una dichiarazione di
(dante causa di , del luglio 1981, in cui è comunicato al Persona_5 CP_2 sig. che il muro in calcestruzzo realizzato da quest'ultimo a sostegno del Tes_2
proprio giardino risulta costruito anche su una parte del terreno di cui alla particella 112
(oltre che su quello di cui alla particella 115, non oggetto di causa).
A causa di ciò, in tale dichiarazione, risulta contenuta la richiesta di pagamento di
1.000 (vecchie) lire all'anno (“Pertanto con la presente ti chiedo un riconoscimento annuo di L. 1.000 (millelire)”).
Nel contesto di tale dichiarazione risulta infine contenuto il seguente inciso
(parimenti rivolto al sig. : “ti faccio presente che per una eventuale vendita o Tes_2
donazione della tua proprietà, le particelle da te occupate vengano regolarizzate a tuo carico o rese sgombre”.
Su tale documento è apposta anche la firma del predetto sig. Tes_2
Lo stesso sig. nel corso della propria deposizione, ha del resto riconosciuto il Tes_2
documento in questione, precisando altresì: “Ricordo di aver versato una piccola cifra simbolica al sig. per quella piccola parte di terreno che, a seguito del CP_2 raddrizzamento della strada, era rimasto nella mia proprietà”.
3.4.3.1.1) Il documento in questione, unitamente al riconoscimento ed alle ulteriori dichiarazioni rese dal sig. in sede testimoniale, non attesta unicamente che lo stesso Tes_2
era consapevole di aver occupato anche una parte del terreno del sig. Tes_2 CP_2
(ubicato sia sulla particella 112 che sulla 115) ma, soprattutto, che tale occupazione veniva tollerata dal medesimo in forza del pagamento dell'importo di mille (vecchie) lire CP_2
e dell'impegno del a regolarizzare o sgomberare tale area in caso di vendita della Tes_2 proprietà di quest'ultimo.
L'animus possidendi suscettibile di essere ravvisato in capo al non è dunque Tes_2
congruente con i requisiti che il possesso valido ai fini dell'usucapione deve presentare, essendo caratterizzato dal riconoscimento della proprietà altrui (mediante, addirittura, il pagamento di un onere economico per tale occupazione) e non solo dalla consapevolezza di tale alterità della proprietà.
Ciò esclude in radice la configurabilità di un possesso uti dominus al fine dell'usucapione ordinaria in capo al sig. sì che, avendo poi a riferimento il solo arco Tes_2
temporale del possesso esercitato invece dagli appellanti, ne consegue come non possa ritenersi integrato il ventennio valido ai fini dell'usucapione qui in analisi.
3.4.3.2) Considerazioni diverse devono invece essere effettuate con riferimento alla domanda di usucapione “abbreviata” ex art. 1159 c.c.
22 3.4.3.2.1) In proposito, infatti, si ricorda in linea generale come la Suprema Corte abbia avuto modo di ribadire l'adesione “...alla giurisprudenza di questa corte (cfr. ad es.
Cass. 17 gennaio 2014 n. 874 e 24 febbraio 2016, n. 3648, cui si rinvia anche per i richiami ad es. a Cass. 26 gennaio 2000 n. 866, 29 aprile 1993 n. 5071, 16 marzo 1987 n.
2693, 6 febbraio 1982 n. 680) secondo la quale: l'usucapione decennale della proprietà di un immobile, regolata - dall'art. 1159 cod. civ., presuppone l'acquisto in buona fede di un immobile a non domino e postula l'identità tra zona alienata e zona posseduta, nonché la trascrizione del titolo, il quale deve specificamente riguardare l'immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l'acquisto per decorso del decennio;
- il "titolo" stesso è elemento autonomo ed essenziale della fattispecie di cui all'art. 1159 cod. civ., nel senso che esso, oggetto di trascrizione, deve indicare con esattezza l'immobile e il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro; - attraverso la nota di trascrizione, che anche deve menzionare specificamente il diritto, e la perfetta corrispondenza tra
l'oggetto del titolo e quello del possesso i terzi interessati sono posti in grado di conoscere in maniera sicura e autentica l'acquisto per usucapione che dell'immobile venga facendo il possessore (così Cass. cit.; cfr. altresì, per la più ampia materia del rilievo della nota ai fini dell'opponibilità a terzi delle servitù, Cass. n. 8000 del 30/03/2018).” (così, da ultimo,
Cass. 16152 del 17.6.2019 che, nel cassare la sentenza della corte territoriale, ha stigmatizzato il fatto che “Erroneamente i giudici veneti, oltre a non esaminare l'aspetto della perfetta identità tra zona alienata e zona posseduta, trascurando il dato per cui il
"titolo" è elemento autonomo ed essenziale della fattispecie di cui all'art. 1159 cit., hanno omesso di verificare che il titolo stesso, oggetto di trascrizione, indicasse con esattezza
l'immobile e il diritto immobiliare trasmesso;
hanno altresì negletto ogni verifica circa
l'esatto richiamo del diritto trasmesso nella nota di trascrizione, attraverso la quale soltanto i terzi interessati sono posti in grado di conoscere l'acquisto per usucapione che dell'immobile venga facendo il possessore”).
Ricordato anche come la stessa Suprema Corte abbia altresì evidenziato che “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (così Cass. 20539 del 30.8.2017), si osserva poi come né i terzi chiamati in
23 prime cure, né gli attori (che hanno aderito alla domanda degli stessi terzi chiamati) abbiano allegato la nota di trascrizione dell'atto di acquisto in oggetto (pur dimesso in atti: cfr doc. 1 prodotto da parte attrice e doc. 2 prodotto dai terzi chiamati).
E ciò, peraltro, nonostante i terzi chiamati medesimi abbiano rilevato come, tra i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione abbreviata, vi sia la trascrizione del titolo nei registri immobiliari (così alla terza pagina della comparsa di costituzione in prime cure).
In proposito va anzi rilevato come, in concreto, neppure consti l'allegazione circa l'intervenuta trascrizione dell'atto di acquisto in oggetto (contratto dell'11.7.2001, ai rogiti
Notaio , non essendo ciò stato addotto né da parte attrice né dai terzi Persona_6
chiamati in prime cure.
Il profilo in esame, al di là della nitida valorizzazione fornitane dalla Corte di
Cassazione, risulta peraltro presentare nel caso concreto una particolare rilevanza.
Come già rilevato dal giudice di prime cure, infatti, con il contratto in questione il sig. ebbe effettivamente a vendere, formalmente, beni di sua proprietà: la vendita in Tes_2
oggetto risulta infatti avere ad oggetto i beni immobili di cui alle particelle 113 e 176, effettivamente di proprietà dello stesso Tes_2
Dunque, sul piano dell'indicazione formale dei beni oggetto di vendita, non risulta che siano stati ceduti beni di proprietà di terzi soggetti.
Del resto, è proprio in ordine a tale aspetto che il Tribunale di Firenze ha ritenuto di non poter ravvisare un acquisto “a non domino” ritenendo che, piuttosto, era individuabile unicamente una discrasia tra la rappresentazione presente nella planimetria allegata a tale contratto e le effettive risultanze catastali.
In proposito va tuttavia “a monte” evidenziato come, non constando cosa (e, ancor prima, se) sia stato oggetto di trascrizione ed indicato nella nota di trascrizione, ed in particolare se lo siano state anche le planimetrie allegate al contratto, diventa già su un piano astratto impossibile – in aderenza al consolidato e non contestato orientamento della giurisprudenza di legittimità – ritenere applicabili le previsioni dell'art. 1159 c.c.
3.4.3.2.2) Anche il motivo di gravame in analisi, dunque, deve essere respinto, previa integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini sin qui esposti.
3.5) Il quarto motivo di gravame, infine, attiene alla contestazione mossa alla liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Firenze.
3.5.1) Il predetto Tribunale risulta aver esposto sul punto che “Stante la parziale soccombenza reciproca degli attori e terzi chiamati in causa da un lato e della convenuta dall'altro, le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un terzo. Per il resto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri
24 indicati dal DM 55/2014. In merito alle spese di ctu, queste debbono essere poste definitivamente a carico solidale degli attori e dei terzi chiamati nella misura di due terzi, mentre il restante terzo è posto definitivamente a carico di parte convenuta”, statuendo quindi: “7) compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra Parte_1
, e da un lato e dall'altro e Parte_2 Persona_1 CP_1 CP_2
condanna e , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
loro, al pagamento della residua parte che liquida in Euro 6.895,33 oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali. 8) Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate, a carico di
e , e , in solido tra loro, nella Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1 misura di due terzi. Pone il restante terzo definitivamente a carico di ”. CP_2
3.5.2) Gli appellanti hanno contestato tale decisione, adducendo che:
a) il giudice di prime cure aveva considerato unitariamente le posizioni di
[...]
e , da un lato, e di ed Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_9 dall'altro, nonostante i primi avessero “agito in giudizio per la servitu' di passaggio che riguardava solo la loro proprietà ( domanda principale)”, mentre i secondi “sono stati evocati in giudizio per la riconvenzionale avversaria per quanto concerne la comproprietà del giardino a loro venduto da e che Tes_2
avrebbe sconfinato nella proprietà La domanda principale svolta non li CP_2 riguardava”, sì che “IL GIUDICE dunque doveva compiere una ponderazione dei diversi ruoli e domande svolte in giudizio differenziando la condanna alle spese”;
b) “Il Giudice ha liquidato una somma esosa per il valore del presente giudizio la cui determinazione ai sensi del codice civile è basata sulla rendita domenicale del terreno agricolo per cui il valore di iscrizione al ruolo è pari ad euro 3000,00=.
Ebbene applicando anche lo scaglione massimo per tale causa si arriva all'importo di euro 4500,00= circa di cui I 2/3 sarebbero appunto euro 3000,00=
e non certo la somma di 6.800,00= come liquidata in sentenza ed in solido”.
3.5.3) Il motivo è infondato.
3.5.3.1) Per quanto concerne la prima doglianza si rileva come la stessa, prima ancora che insuscettibile di accoglimento, sia inammissibile non essendo chiaro (anche ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) quale tipo di statuizione avrebbe – nella prospettiva degli appellanti – dovuto emettere il giudice di prime cure, dal momento che il portato lessicale della contestazione in oggetto sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo in assenza di congrua specificazione) portare a concludere che il Tribunale avrebbe dovuto condannare alla rifusione delle spese sia i sigg.ri e , con statuizione a Parte_1 Parte_2
parte, sia i sigg.ri ed con altra statuizione, emettendo dunque Persona_1 Parte_9
due distinte condanne alla rifusione delle spese.
25 Oltre a ciò, va comunque rilevato come la rigida distinzione di posizioni invocata dagli appellanti (che, del resto, hanno proposto appello unitariamente) non sia in effetti ravvisabile, ricordando come gli attori e abbiano aderito Parte_1 Parte_2
alla domanda riconvenzionale avanzata dai terzi chiamati ed Persona_1 Parte_9
sì da consentire comunque di ravvisare una posizione unitaria tra gli stessi, peraltro rilevando come tali parti fossero patrocinate dai medesimi difensori.
3.5.3.2) In relazione poi alla seconda contestazione, concernente il quantum della liquidazione, si rileva come il giudizio di prime cure, complessivamente considerato, non possa ridursi ad un oggetto il cui valore (come postulato dagli appellanti) vada determinato con riferimento alla “rendita domenicale del terreno agricolo” e, dunque, in €
3.000,00.
Ora, a prescindere dal fatto che non è chiaro quale “terreno agricolo” costituisca l'oggetto dell'allegazione degli appellanti (non essendo ciò specificato nel gravame), va osservato come il giudizio di primo grado abbia avuto ad oggetto non solo l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio invocata dagli attori o dell'usucapione dedotta dai terzi chiamati (e poi oggetto di adesione da parte degli stessi attori) ma anche l'azione di regolazione dei confini avanzata dai convenuti e che, in effetti, si pone come il punto controverso principale dell'intero giudizio.
In ordine a tale ultimo profilo, peraltro, non risultano in atti elementi in grado di consentire l'applicazione dell'art. 15, 5° comma, c.p.c. (non constando in effetti quale sia il valore della proprietà controversa), dovendo dunque trovare applicazione l'art. 15, 6° comma, seconda parte, c.p.c., con conseguente classificazione della causa – ai fini in esame – come di “valore indeterminabile”.
Non sussistendo censure in ordine alla quantificazione concretamente operata con riferimento a tale criterio, il motivo di gravame in analisi risulta, anche nella parte in esame, insuscettibile di accoglimento.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro,
e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 26 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro,, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
1909/2020 del Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
degli eredi di Persona_2
2) respinge l'appello;
3) condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
in solido tra loro, a rifondere all'appellata costituita le spese di Parte_3 CP_2
lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti
[...]
, e in solido tra loro, dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
27 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1808/2020
promossa da:
(in proprio e quale erede di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1
(in proprio e quale erede di e tutti elettivamente
[...] Persona_1 Parte_3
domiciliati in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Milvia Falatti e Benedetta Bianchi, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Fabrizio CP_2
Cecchetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
ed eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI avverso sentenza n. 1909/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1909/2020 emessa dal Tribunale di FIRENZE Giudice Dott.ssa Bonacchi, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 19717/2016 NOTIFICA via pec in data 28.9.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -in tesi accertarsi IN FAVORE DI
[...]
E l'intervenuto possesso pacifico e ininterrotto del Parte_1 Parte_2
passaggio sullo stradello posto a cavallo delle particelle n. 176 e n. 112, per accedere sia
a piedi che con veicoli e mezzi meccanici, da parte degli attori e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale alle particelle n. 176 del Foglio di mappa 59 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, tenuto conto anche dell'accessione del possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c., e, quindi, dichiararsi l'acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del terreno contraddistinto al
NCT Comune di Borgo San Lorenzo, particella 112 foglio di mappa 59 lungo lo stradello di campagna a favore della particella 176 del foglio mappa 59 del Catasto terreni del
Comune di Borgo San Lorenzo e per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione dell' emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del
Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in denegata ipotesi dichiarare la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile IN
FAVORE DI al fine di consentire l'accesso Parte_4
alla particella 176 del foglio mappa 59 del Catasto terreni del Comune di Borgo San
Lorenzo alla strada Via di Campagna stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc indicando le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonchè
l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione dell' emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Sulla riconvenzionale avversaria accertato che una parte del resede e del muro acquistato da TUTTI GLI APPELLANTI ricade all'interno della particella 112 intestata ai convenuti, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze, anche previo frazionamento catastale, dichiararne l'intervenuta
2 usucapione a favore dei medesimi appellanti E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Sulle spese legali Voglia disporre la revisione della liquidazione delle somme disposte dal
Giudice di Prime Cure in favore della convenuta per i motivi esposti in atto CP_2
di appello con condanna della medesima alla restituzione delle somme che non risultassero dovute. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del primo e/o del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata “contrariis reictis: - in via pregiudiziale e CP_2 assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario proposto avverso la
Sentenza n. 1909/2020 emessa dal Tribunale di Firenze;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste, in ipotesi, per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e nelle qualità sopra indicate, hanno proposto appello CP_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 1909/2020 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state parzialmente accolte sia le domande degli attori, odierni appellanti, sia della convenuta nella contumacia degli altri convenuti. CP_2
1.1) In particolare, il giudizio di primo grado era stato instaurato da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ed eredi, impersonalmente, di adducendo che:
[...] Persona_2
• in data 11.7.2001 i predetti attori avevano acquistato un appezzamento di terreno, censito al Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), particella 176,
Foglio di mappa 59;
• l'accesso, sia pedonale che carrabile, a detta particella era sempre avvenuto
(almeno dal 1971) attraverso uno stradello di campagna che, provenendo dalla pubblica via Ronta, insisteva in parte sull'adiacente particella 112 del foglio di mappa 59 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, di proprietà dei convenuti;
• il transito sullo stradello in questione era indispensabile onde accedere al terreno di cui alla predetta particella 176, non sussistendo altro accesso alla pubblica via
Ronta;
3 • il 5.12.2015 e rispettivamente marito e figlia di Parte_5 Persona_3
(comproprietaria della particella 112), avevano apposto due paletti CP_2 ed una catena all'inizio dello stradello, impedendo in tal modo l'accesso al fondo attoreo: solo l'intervento dei Carabinieri aveva poi consentito agli odierni attori di ottenere una copia delle chiavi del lucchetto della catena predetta;
• inutili si erano poi rivelate le richieste di procedere alla rimozione della catena, così come quelle di provvedere alla regolamentazione della servitù di passaggio;
• era evidente la presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, con conseguente acquisto per usucapione, in capo agli attori, della servitù medesima.
1.1.1) Su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: -in tesi accertarsi l'intervenuto possesso pacifico e ininterrotto del passaggio sullo stradello posto
a cavallo delle particelle n. 176 e n. 112, per accedere sia a piedi che con veicoli e mezzi meccanici, da parte degli attori e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale alla particella 176 del Foglio di mappa 59 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, tenuto conto anche dell'accessione del possesso ai sensi dell'art.
1146 c.c., e, quindi, dichiararsi l'acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del terreno contraddistinto al NCT Comune di Borgo San
Lorenzo, particella 112 foglio di mappa 59 lungo lo stradello di campagna a favore della particella 176 foglio mappa 59 del Catasto terreni del Comune di Borgo San Lorenzo. - in denegata ipotesi dichiarare la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile al fine di consentire l'accesso alla particella 176 foglio mappa 59 del Catasto terreni del
Comune di Borgo San Lorenzo alla strada Via di Campagna stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc indicando le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.”.
1.2) Si era poi costituita unicamente la sig.ra che aveva contestato CP_2
la fondatezza delle allegazioni e delle domande di controparte, esponendo che:
o aveva concesso in locazione il terreno di cui alla particella 112, del foglio di mappa
59, alla propria figlia la quale, nel dicembre del 2015, aveva Persona_3
incaricato il geometra al fine di procedere alla verifica dei confini Controparte_6
tra detta particella e la n. 176 di proprietà degli attori, essendo intenzionata a recintare il terreno di cui era conduttrice al fine di impedire il passaggio di terzi sullo stradello di campagna;
ciò in quanto la predetta aveva Persona_3
intenzione di recintare la proprietà della madre onde impedire la continua violazione da parte di terzi, propensi a transitare anche sullo stradello in questione;
4 o aveva dunque comunicato agli odierni attori la propria volontà di definire in contraddittorio l'esatto posizionamento del confine tra le rispettive proprietà,
o nell'attesa di ricevere un riscontro, con l'accordo della madre Controparte_7
aveva collocato una catena all'ingresso dello stradello adiacente alla proprietà
, proprio per evitare l'utilizzo dello stesso da parte di terzi, Parte_6
consegnando poi le chiavi della catena suddetta agli attori al fine di evitare discussioni, pur precisando di non ritenere sussistente uno specifico diritto in tal senso degli stessi;
o aveva più volte ribadito agli attori la volontà di procedere alla determinazione dei confini e di aver subito gravi minacce sia da parte di che della Parte_1
madre di quest'ultimo, sig.ra (motivo per cui era anche stata CP_1
presentata una querela);
o non era in contestazione l'esistenza di una servitù di passo pedonale a carico della particella n. 112 e a favore della particella n. 176, negando invece l'esistenza di una servitù di passo carraio a favore della medesima particella, in quanto la servitù di passo carraio sarebbe stata in teoria acquistata dagli attori non a favore della particella 176, costituita da un terreno oggetto di mero transito, ma a favore del fienile, catastalmente rappresentato al foglio 59, particella 113, subalterno 2;
o la particella 176 non era interclusa, in quanto confinante direttamente con la strada vicinale;
o per mera tolleranza non era mai stato impedito l'accesso (comunque discontinuo) di mezzi agricoli per raggiungere la parte pianeggiante della particella 176, al fine di permettere l'esecuzione di interventi di carattere agricolo, ma non era invece mai stato consentito l'accesso indiscriminato a qualsiasi veicolo a motore, non risultando ad ogni modo presente alcun elemento visibile da cui derivare l'apparenza della pretesa servitù;
o era intenzione della convenuta quella di veder accertati gli effettivi confini tra le particelle 176 e 113, da un lato, e la particella 112, dall'altro, con conseguente accertamento dello sconfinamento della proprietà mediante la Parte_6
realizzazione di un muro in blocchi di cemento a sostegno del proprio resede su parte della proprietà dei convenuti;
così come era intenzione della quella di CP_2
accertare l'illegittima realizzazione di un manufatto in legno e delle fosse biologiche in quanto: a) il primo, non riportato nelle mappe catastali dell'Agenzia del Territorio, era stato costruito in adiacenza al confine con la particella 112, in violazione di quanto stabilito dal Regolamento Edilizio del Comune di Borgo San
Lorenzo in vigore, che esclude l'esercizio del diritto di prevenzione in mancanza di
5 apposita convenzione tra i confinanti ed impone la distanza di 5 metri dal confine,
b) le seconde perché realizzate in violazione di quanto stabilito dall'art. 889 cc.
1.2.1) In forza di tali allegazioni, la sig.ra aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo CP_2
Giudice adito, reietta e respinta ogni contraria istanza, con riferimento all'altrui domanda, accoglierla per quanto di ragione riconoscendo l'esistenza esclusivamente di una servitù di passo pedonale a favore della particella 176; in subordine, riconoscere
l'esistenza anche di una servitù di passo carraio limitata esclusivamente a mezzi agricoli secondo il tragitto che sarà accertato come il meno gravoso per il fondo servente. In via riconvenzionale, si richiede che sia accertato e dichiarato che il confine tra la particella
112 del foglio 59 di proprietà e le particelle 173 e 113 del foglio 59 di proprietà CP_2
corrisponde esattamente a quello rappresentato nella relazione tecnica Parte_6 predisposta dal Geom ovvero in quella accertata all'esito dell'espletanda CP_6
istruttoria, ed in conseguenza di ciò condannare parte attrice alla restituzione della porzione di terreno della particella 112 ad oggi illegittimamente occupata e disporre
l'apposizione di termini al fine di materializzare il reale confine in modo da consentire la successiva recinzione della particella 112. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il manufatto realizzato in adiacenza al confine con la particella 112 nonché le fosse biologiche sono stati realizzati senza il rispetto delle distanze minime legali e dunque condannare parte attrice all'eliminazione delle stesse. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”
1.3) Su richiesta della convenuta, era stato dato corso all'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed quali comproprietari Persona_1 CP_1
(unitamente agli attori) della particella n. 113, sopra menzionata, presa in considerazione nella domanda di regolazione dei confini avanzata in via riconvenzionale dalla sig.ra
CP_2
1.3.1) I sigg.ri si erano costituiti, adducendo che: Parte_7
− avevano acquistato l'immobile in oggetto nel 2001, nella medesima situazione di fatto in cui si trova adesso, disponendo altresì di documentazione attestante che la situazione dei luoghi non era mutata negli ultimi venti anni;
− sussistevano i presupposti per l'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 cc
(avendo acquistato i beni suddetti comprensivi del resede e del muro di confinamento così come attualmente esistenti) e comunque per l'usucapione ordinaria;
− era loro intenzione proporre, dunque, domanda riconvenzionale per il caso in cui, nel corso dell'accertamento tecnico, risultasse un confine diverso da quello materialmente acquisito in fatto dal 2001, al fine di far accertare l'acquisto per
6 usucapione della frazione della particella 112 che risultasse integrata nella proprietà immobiliare dei terzi chiamati.
1.3.1.1) In base a ciò, i sigg.ri avevano chiesto: “Voglia l'Ill.mo Parte_7
Giudice adito in tesi: respingere la domanda della signora in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi ed in VIA RICONVENZIONALE qualora venisse accertato che una parte del resede acquistato dai comparenti ricade all'interno della particella 112 intestata ai convenuti, Voglia l'Ecc,mo Tribunale di
Firenze, anche previo frazionamento catastale , dichiararne l'intervenuta usucapione ex art 1159 c.c. E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
1.3.2) Nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., gli attori avevano poi dichiarato di aderire alla domanda riconvenzionale subordinata di usucapione, avanzata dai terzi chiamati, chiedendo che “IN DENEGATA IPOTESI qualora, all'esito del richiesto accertamento dei confini, venisse accertato che una parte del resede e del muro acquistato dai comparenti (in comproprietà con ed Persona_1
ricade all'interno della particella 112 intestata ai convenuti, Voglia l'Ecc,mo CP_1
Tribunale di Firenze, anche previo frazionamento catastale, dichiararne l'intervenuta usucapione ex art 1159 c.c. E per l'effetto Voglia ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di
Firenze, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, ed esperita altresì consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa, il Tribunale di
Firenze aveva infine ritenuto:
A. quanto alla domanda attorea di intervenuto acquisto della servitù di passaggio pedonale e con veicoli, che:
a. era suscettibile di essere riconosciuto solo l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale, peraltro non contestata da parte della sig.ra
CP_2
b. non era invece possibile ritenere dimostrato, all'esito delle prove orali espletate, anche l'acquisto di una servitù di passaggio con veicoli;
B. era infondata la domanda attorea di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, dato che:
a. “...nel caso di specie il consulente tecnico nominato, geom.
[...]
ha affermato, con motivazioni pienamente condivisibili perché Persona_4
7 ben argomentate dal punto di vista tecnico, che la particella descritta al
Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo al foglio di mappa 59,
n. 176 non è interclusa in senso assoluto, potendo accedere alla strada principale dalla porzione Nord della particella 113 sempre di proprietà degli attori: il consulente tecnico ha infatti dato atto che la proprietà attorea è costituita oltre che dalla particella 176, rappresentante un terreno agricolo, anche dalla particella 113, costituita da un fabbricato ex colonico oltre che da alcuni resedi, di cui gli attori sono comproprietari assieme ai terzi chiamati in causa”;
b. “Il consulente tecnico ha poi accertato che il terreno in questione presenta dislivelli tali da separarlo in tre distinte ed autonome porzioni, al fine di valutare la sussistenza di una interclusione in senso relativo: la conclusione cui è giunto è la sussistenza in concreto della possibilità di realizzare, senza eccessivo dispendio e disagio, un collegamento carrabile tra la parte più bassa e quella più alta del fondo, già dotata di un comodo accesso carrabile alla via pubblica. All'interno di tale terreno, infatti, sussiste già un viottolo campestre che potrebbe essere reso carrabile per i mezzi agricoli mediante piccoli movimenti di terra e prolungandone un tratto fino a giungere alla pubblica via;
inoltre, il dislivello di 9-10 metri lineari, seppur esistente, rappresenta il divario massimo tra il piano strada
e la parte più bassa della particella e risulta pertanto essere assorbito, tenuto conto dell'ampiezza dell'appezzamento agricolo e della presenza di tratti pianeggianti all'interno dello stesso”;
C. quanto alla domanda di regolazione dei confini avanzata dalla sig.ra ed alla CP_2
domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dagli attori e terzi chiamati, che:
a. il TU aveva accertato “...che una porzione del muro di contenimento in calcestruzzo, posto sul lato Sud della particella 113 ed atto a sorreggere il resede di proprietà degli attori e dei terzi chiamati in causa, nonché una porzione del resede stesso, risultano insistere sulla particella 112 di proprietà dei convenuti”;
b. non erano fondate le domande di usucapione, sia abbreviata che ordinaria, avanzate da attori e terzi chiamati;
c. gli attori ed i terzi chiamati dovevano quindi restituire alla sig.ra CP_2
l'area di proprietà di quest'ultima ed illegittimamente occupata;
8 D. erano infondate le domande della sig.ra correlate alla dedotta violazione CP_2
delle distanze legali da parte di un manufatto in legno e delle fosse biologiche degli attori, in quanto:
a. il manufatto in legno non era presente al momento del sopralluogo del
TU;
b. le fosse biologiche erano poste a distanza superiore a quella minima legale.
1.4.1) Il predetto Tribunale aveva quindi emesso il seguente dispositivo: “1) dichiara la contumacia di , , ed Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
impersonalmente e collettivamente degli eredi di;
2) dichiara l'acquisto, Persona_2
per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale a carico del terreno contraddistinto al NCT Comune di Borgo San Lorenzo, particella 112 foglio di mappa 59
e a favore della particella 176 foglio mappa 59 del Catasto terreni del Comune di Borgo
San Lorenzo, lungo lo stradello di campagna attualmente esistente;
3) respinge, per il resto, le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
in quanto infondate;
4) accerta e dichiara che il confine tra la particella 112 del
[...]
foglio 59 di proprietà e le particelle 173 e 113 del foglio 59 di proprietà CP_2
corrisponde esattamente a quello indicato nelle mappe catastali Parte_6 dell'Agenzia del Territorio;
5) per l'effetto, condanna , Parte_1 Parte_2
e alla restituzione della porzione di terreno della particella Persona_1 CP_1
112 ad oggi illegittimamente occupata e dispone l'apposizione di termini al fine di materializzare il reale confine tra le due proprietà; 6) respinge, per il resto, le domande proposte da in quanto infondate;
7) compensa nella misura di un terzo le CP_2
spese di lite tra , , e da un lato Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
e dall'altro e condanna e , CP_2 Parte_1 Parte_2 Persona_1
e , in solido tra loro, al pagamento della residua parte che liquida in Euro CP_1
6.895,33 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. 8) Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate, a carico di e , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
in solido tra loro, nella misura di due terzi. Pone il restante terzo definitivamente a
[...] carico di ”. CP_2
2) Nei confronti di tale sentenza hanno, come detto, proposto appello
[...]
(sia in proprio che quale erede del defunto , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1 anch'essa sia in proprio che quale erede di e
[...] Persona_1 Parte_3
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “LA DECISIONE SULLA DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO
DELL'INTERVENUTO ACQUISTO PER USUCAPIONE DELLA SERVITÙ DI
PASSO PEDONALE E CARRABILE. ERRONEA ricostruzione dei fatti ed erroneo
9 ragionamento posto alla base della decisione del Giudice di Prime Cure”, contestando la valutazione fornita dal Tribunale di Firenze in ordine agli esiti istruttori emergenti dalle deposizioni testimoniali che, pur prese in considerazione nella sentenza impugnata, erano state totalmente fraintese;
2°. “IN DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI
APPELLO SI CHIEDE IL RIESAME ANCHE DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
IN SUBORDINE VOLTA ALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO
PEDONALE E CARRABILE COATTIVA”, stigmatizzando la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure con riferimento alla ritenuta assenza di interclusione del terreno di cui alla particella 176 e negando condivisibilità alle valutazioni del TU in ordine alla possibilità di realizzare un collegamento interno tra i vari piani sfalzati (separati da un dislivello di circa 10 metri) in cui era suddiviso il terreno in questione;
3°. “MOTIVO DI APPELLO SUL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE TRASVERSALE: ERRATA VALUTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEL DANTE CAUSA DEGLI APPELLANTI E DELLE
RISULTANZE PROBATORIE E DOCUMENTALI IN ATTI”, rilevando come le risultanze istruttorie disponibili attestassero inequivocabilmente l'intervenuta maturazione dell'usucapione invocata da terzi chiamati ed attori in prime cure;
4°. “MOTIVO DI APPELLO SULLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI
PRIME CURE”, censurando la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale di Firenze, sia con riferimento alla concreta ripartizione delle stesse, sia con riferimento ai parametri di liquidazione applicati.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione unicamente di CP_2 questa ha preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestando comunque nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo quindi la conferma della stessa e la reiezione del gravame.
2.3) Non si sono invece costituiti nel presente giudizio (come del resto già in prime cure) i sigg.ri e gli eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
dei quali deve pertanto essere dichiarata la contumacia, stanti le rituali Persona_2
notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
10 3.1) Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non assurga al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342
c.p.c., dal momento che risultano comunque esposti dall'appellante profili di censura
11 sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve pertanto essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
3.2) In quest'ottica va quindi rilevato come, con il primo motivo di gravame, sia stata censurata la reiezione – da parte del Tribunale di Firenze – della domanda attorea volta alla declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pedonale e con veicoli, a carico del terreno di cui alla particella 112 ed a favore di quello di cui alla particella 176, ritenendo invece dimostrato solo l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale.
3.2.1) Tale conclusione è stata raggiunta dal predetto Tribunale ritenendo che le risultanze emergenti dall'istruttoria orale espletata in corso di causa non consentissero di ritenere dimostrato il passaggio con veicoli, nei termini necessari al fine di determinare l'acquisto per usucapione della relativa servitù, in quanto:
a) il teste pur confermando “...che e Tes_1 Parte_1 Parte_2
sono soliti raggiungere a piedi il fienile e la parte pianeggiante del campo di loro proprietà, ha poi espressamente affermato che “con l'autoveicolo si arriva solo sino al manufatto per parcheggiarvi”, dichiarando, pertanto, che i veicoli non arrivano fino alla particella 176, ossia alla parte pianeggiante del campo di proprietà degli attori, ma vengono solitamente lasciati in prossimità di un manufatto, poi rimosso dagli attori in corso di causa, che si trovava all'inizio dello stradello di campagna ed era rappresentato nelle fotografie allegate alla relazione tecnica prodotta da parte attrice quale doc. 3”;
b) il teste precedente proprietario dei beni poi acquistati dagli odierni Tes_2 attori in data 11.7.2001, aveva affermato “...di aver utilizzato lo stradello di campagna esistente per raggiungere la particella 176 a piedi, ma di averlo percorso con la macchina solo quando aveva avuto necessità di portare qualcosa fino all'orto, altrimenti l'automobile veniva parcheggiata presso il fienile perché vi era un grande albero che faceva ombra”, precisando quindi “...che il terreno di cui alla particella 176 era stato da lui utilizzato negli anni per coltivare un piccolo orto, senza l'ausilio di mezzi meccanici professionali, e di aver utilizzato
l'intero complesso immobiliare, poi ceduto a soltanto Controparte_8
saltuariamente, e principalmente durante i mesi estivi, essendo per la maggior parte dell'anno domiciliato a Firenze”;
c) il teste aveva riferito “...che attualmente e Testimone_3 Parte_1
coltivano il campo che si trova sulla particella 176 e al quale si Parte_2
12 accede mediante lo stradello di campagna, senza, tuttavia, fornire ulteriori indicazioni circa le modalità con le quali gli attori accedono a tale area”.
3.2.2) Gli odierni appellanti hanno censurato tali argomentazioni, rilevando come il contenuto delle deposizioni rese dai testi e sarebbe stato mal compreso dal Tes_1 Tes_2
giudice di prime cure, con riferimento soprattutto allo stato dei luoghi.
Il motivo è infondato.
3.2.2.1) Analizzando partitamente il contenuto delle doglianze esposte dagli appellanti con riferimento a ciascuna delle deposizioni dei testi predetti, deve in primo luogo prendersi in considerazione la deposizione del teste Tes_1
A) Gli appellanti hanno evidenziato che il Tribunale di Firenze, pur dando atto che il teste predetto aveva confermato che e erano soliti Parte_1 Parte_2
accedere con veicoli (oltre che a piedi e con cavalli) sino al fienile di loro proprietà, aveva inopinatamente trascurato di considerare che per accedere a tale fienile (pur in effetti ubicato sul terreno di cui alla particella 113 e non su quello di cui alla particella 112) occorreva percorrere lo stradello oggetto di causa che, nella parte costituita dalla rampa di accesso al fienile stesso, andava ad insistere per un breve tratto anche sul terreno di cui alla particella 176 (“Il capitolo n. 8 era una domanda posta da questa difesa al fine di dimostrare l'accesso carrabile al fienile sempre esistito. Benche' questa difesa abbia precisato numerose volte negli atti che la rampa di accesso al fienile per una striscia insista anche sulla particella 176 nella sentenza scrive alla pagina 6 dell'impugnata sentenza: “ che la servitu' di passo carraio sarebbe stata acquistata dagli attori non a favore della particella 176 costituita da un terreno ma a favore del fienile catastalmente rappresentati al foglio 59 particella 113 sub.2”: è chiaro che il Giudice non abbia ben compreso che la particella 176 costituisce anche uno spicchio della rampa di accesso al fienile e che dunque la valutazione dell'accesso al fienile doveva comunque essere considerata anche per la parte attinente all'accesso al fienile”: così testualmente, il contenuto della censura in esame).
B) Gli appellanti hanno altresì rilevato come il teste in esame avesse anche confermato (rispondendo positivamente al cap. 9) che e Parte_1 Parte_2 erano anche soliti accedere, a piedi, a cavallo e con veicoli, alla “parte pianeggiante” del terreno di cui alla particella 176, e dunque non solo al predetto fienile, ma che tale assunto non era stato preso in considerazione dal Tribunale.
3.2.2.1.1) I rilievi degli appellanti non appaiono suscettibili di essere condivisi, osservando anzitutto come l'eventuale presenza di una “striscia” del terreno di cui alla particella 176 che vada ad intersecare la rampa di accesso da percorrere per accedere al fienile posto sul terreno di cui alla particella 113 non significa in alcun modo che la
13 percorrenza dello stradello fosse finalizzata ad accedere al terreno di cui alla particella
176.
Se del caso, ciò implica unicamente che, per accedere al fienile (e quindi al terreno di cui alla particella 113) occorreva passare (oltre sulla particella 112) anche su un minimo tratto del terreno di cui alla particella 176.
Il che, all'evidenza, implica che il passaggio in questione non possa in alcun modo costituire un esercizio di fatto di una servitù di passaggio sino al terreno di cui alla particella 176 ma, se del caso, sino al terreno di cui alla particella 113 (in ordine alla quale non constano domande di sorta).
3.2.2.1.2) In secondo luogo va osservato come il teste nel rispondere Tes_1 laconicamente (“è vero”) al contenuto del capitolo di prova n. 9 (secondo cui i sigg.ri e accedevano con mezzi anche alla parte pianeggiante del Parte_1 Parte_2
terreno di cui alla particella 176) sia anzitutto andato in contraddizione con quanto riferimento rispondendo al capitolo di prova n. 8 (ove aveva precisato che “Con
l'autoveicolo si arriva solo sino al manufatto per parcheggiarvi”), dal momento che siffatto contenuto della risposta ora menzionata, privo di eccezioni e/o precisazioni di sorta, mal si concilia con la successiva, ed anodina, conferma del fatto che con il veicolo si poteva invece, arrivare, anche alla parte pianeggiante del terreno in questione.
3.2.2.1.3) In ogni caso va rilevato come le dichiarazioni rese dal teste non Tes_1
consentano già in astratto, di per sé (ed in considerazione di quanto rilevato infra con riferimento alle dichiarazioni del teste , di ritenere che le condotte di possesso Tes_2
ascritte agli attori in prime cure si siano protratte per oltre venti anni, dal momento che l'arco cronologico preso in considerazione nei capitoli di prova considerati risulta decorrere dal momento dell'acquisto da parte degli stessi attori (nel 2001, a fronte di un processo iniziato in prime cure con atto notificato il 19.12.2016).
3.2.2.1.4) In ultimo deve rilevarsi (con valenza in realtà preliminare) che, come eccepito da parte degli appellati (che hanno riproposto ex 346 c.p.c. l'eccezione già eccepita in prime cure), non consta l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio in questione, ove riferita alla “zona pianeggiante” del terreno di cui alla particella 176.
A fronte di tale eccezione, già formulata dai convenuti in prime nel contesto della comparsa di costituzione e risposta (“In effetti, nell'unico ambito ove tale apparenza sussiste (cioè all'imboccatura dello stradello e dunque in una posizione sopraelevata) rappresentata da un tratto battuto di carreggiata, la servitù era finalizzata – così come riconosciuto da controparte – a raggiungere il fienile. Porzione immobiliare (censita al fg. 59 part.113 sub 2) a favore della quale però non è stata richiesta la costituzione di
14 alcuna servitù. Al contrario, nella parte pianeggiante della particella 176 non sussiste alcun elemento visibile da cui poter derivare l'esistenza della servitù. Non a caso, neppure controparte è stata in grado di rappresentare quali sarebbero gli elementi visibili da cui derivare l'apparenza della pretesa servitù”: così a pg. 8 di tale comparsa), non risulta infatti che sia mai stata fornita specifica e tempestiva allegazione in senso contrario ad opera degli attori e, tantomeno, che sia poi stato fornito adeguato riscontro.
Nulla è infatti dedotto in tal senso né nell'atto di citazione, né nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (ultimo atto in cui avrebbe potuto essere effettuata una siffatta allegazione), e comunque, neppure nella seconda e terza memoria dimessa ai sensi della norma predetta, in prime cure, dagli attori.
In tal senso, dunque è:
a) inesorabilmente tardiva, anzitutto, l'allegazione degli odierni appellanti secondo la quale vi sarebbero segni visibili della servitù, adducendo che “indubbia è la presenza di segni visibili, opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio in modo non equivoco della servitu' di passaggio carrabile e pedonale a favore della proprietà degli attori dal fondo servente (rampa di accesso, cancello,...)”;
b) non suscettibile di essere condivisa, tale allegazione, nella misura in cui: 1) fa riferimento ad un elemento (la rampa di accesso) che era stata invece riferita all'accesso al fienile di cui al terreno sito nella particella 113, e 2) risulta menzionare un elemento (il cancello) che risulta esogeno rispetto al tenore delle pregresse dichiarazioni testimoniali.
Ne consegue come una servitù di passaggio sino al terreno di cui alla particella n.
176, attuato mediante accesso alla zona pianeggiante di tale terreno, non avrebbe potuto essere oggetto di acquisto per usucapione, stante la contrarietà al disposto di cui all'art. 1061, 1° comma, c.c., trattandosi di servitù non apparente.
3.2.2.2) Quanto invece alla deposizione del teste gli appellanti hanno dedotto Tes_2
come tale teste avesse dichiarato di aver sempre fatto accesso al terreno di cui alla particella 176 anche con veicoli, sin dal 1971 e sino al momento della vendita agli attori in prime cure.
In realtà il tenore della risposta fornita dal teste predetto (“Se avevo bisogno di portare qualcosa arrivavo con la macchina fino all'orto, altrimenti si parcheggiava la macchina presso il fienile perché c'era un grande albero che faceva ombra, oppure davanti alle stalle del ) conforta pienamente la lettura datane dal giudice di prime CP_2
cure (nei termini ricordati al pregresso paragrafo 3.2.1, lett. b), dovendosi peraltro qui rilevare come non constino dimostrazioni (e, a monte, allegazioni, né in atto di citazione, né nelle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) in ordine all'esatto punto - nel terreno di
15 cui alla particella 176 - in cui era allocato l'orto in questione, ciò che rende la deposizione in oggetto sostanzialmente inutile ai fini in esame.
3.2.2.2.1) Gli appellanti hanno altresì lamentato il fatto che il giudice di prime cure non aveva attribuito rilievo ad una dichiarazione scritta dello stesso sig. allegata Tes_2 all'atto di citazione, (attestante l'esercizio del possesso in questione sin dal 1971) rilevando che “Il Giudice di prime cure ha omesso COMPLETAMENTE di considerare la dichiarazione scritta in atti da tale teste, dichiarazione che rappresenta una prova precostituita al processo e che doveva essere valutata al pari di tutte le altre prove”.
In proposito si osserva come, del tutto correttamente, il Tribunale non abbia attribuito valenza a tale dichiarazione che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, non integra una “prova precostituita” (attribuito istruttorio tipico dei documenti) ma una “dichiarazione scritta proveniente da terzo”, avente tutt'al più valenza di mero argomento di prova e destinato ad essere superato una volta dato corso all'assunzione della prova testimoniale da parte dello stesso dichiarante.
3.2.3) Dunque, le valutazioni compiute dal Tribunale di Firenze in ordine alla valenza probatoria da attribuire alle deposizioni testimoniali in oggetto risultano, con le integrazioni della motivazione sopra ricordate, tuttora condivisibili, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in oggetto.
3.3) Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata contestata la decisione del giudice di prime cure di respingere la domanda avanzata dagli attori, in via subordinata, volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio sullo stradello in precedenza menzionato.
3.3.1) Come già in precedenza ricordato (al punto 1.4, lett. B) il Tribunale di
Firenze è giunto alla predetta conclusione sulla scorta, essenzialmente, delle risultanze emergenti dal contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, attestanti in definitiva la mancanza di interclusione del fondo.
3.3.2) Gli appellanti hanno censurato tale valutazione, adducendo che:
− il terreno di cui alla particella n. 176 è molto ampio e solo nella parte nord dello stesso risulta un tratto, peraltro breve, a confine con la strada pubblica;
− il terreno in questione, poi, risulta caratterizzato da sbalzi, “con un dislivello di
9/10 metri tra la parte nord a contatto con la pubblica via e la parte poi a sud dove si trovano il fienile e la parte pianeggiante del terreno medesimo”;
− non vi è collegamento tra la parte nord e la parte sud del terreno in questione;
− “Allo stato non esiste un collegamento carrabile tra la parte nord e la parte sud della particella;
vi è un viottolo campestre interrotto da folta vegetazione e scollegato, allo stato con la parte sud del terreno”;
16 − non erano condivisibili le valutazioni esposte dal TU (e recepite invece dal giudice di prime cure) secondo cui sarebbe stata sufficiente l'esecuzione di opere di piccola entità per collegare la parte nord con la parte sud del terreno in questione, utilizzando la viottola già esistente, dal momento che:
o la creazione di tale collegamento non rientrava nei profili concernenti la manutenzione della viabilità poderale, come invece ritenuto dal Tribunale di Firenze in adesione alle indicazioni del TU riferite all'applicabilità delle previsioni (Legge Regionale 21.3.2000 n. 39 “Legge Forestale della
Toscana”, art. 92 del D.P.G.R.
8.8.2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”, allegato A del DPR 13.2.2017 n. 31, “interventi di manutenzione della viabilità forestale e poderale che non modifichi la pavimentazione e la struttura del tracciato”) che ne avrebbero consentito la realizzazione;
il TU aveva infatti errato (e così il Tribunale) a ritenere che tali norme, relative alla manutenzione di strade esistenti, potessero consentire la realizzazione di una strada nuova, allo stato non esistente;
o “Vi è stata conseguentemente un errata valutazione del Giudice delle risultanze tecniche: CREARE una strada carrabile all'interno della particella 176 implicherebbe un enorme esborso economico (permessi, sottofondazione, eliminazione alberi e vegetazione, creazione tracciato stradale...etc)”;
o “Risulta altresi' errata anche la valutazione scritta dal ctu e ripresa dal giudice secondo cui il passaggio dei cavalli a lato del fienile sarebbe possibile anche in 1,65 metri: assolutamente no. Il passaggio è strettissimo,
a strapiombo peraltro sul balzo sottostante. Non è ammissibile pensare che un cavallo transiti da lì per ovvie questioni di sicurezza”;
o “Sul punto si è pronunciata la Cassazione rilevando che quando il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l'esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all'altra (nella specie a quella servita dalla strada
17 rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio;
e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. 13-9-2004 n. 18372)”.
3.3.3) Il motivo è infondato.
3.3.3.1) La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (così Cass. 22834 del 28.10.2009, nello stesso Cass. 55 del 4.1.2018, secondo la quale “La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento
(rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante”).
Traslando tale approccio interpretativo al caso di specie, ne consegue come la valutazione concernente il carattere “unitario” o meno del fondo oggetto di causa venga a declinarsi, ai fini che qui rilevano, essenzialmente avendo a riferimento l'entità delle opere necessarie a collegare le due parti del fondo stesso.
Va in effetti rilevato come, al netto dei profili concernenti le norme relative alla manutenzione delle strade esistenti, ciò di cui gli appellanti si sono in definitiva lamentati
è il costo eccessivo dell'opera destinata a collegare le due parti del fondo predetto.
3.3.3.2) In proposito deve quindi rilevarsi come il consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure (geom. abbia indicato che: Persona_4
− “la particella 176 presenta all'interno vari cambi di livello e di pendenza, e non sussiste una vera e propria “viabilità” interna al lotto atta a collegare le varie porzioni di detta particella (vedasi ALL. “G”, foto 23-24-25). Dunque, stanti i
18 dislivelli che vengono di fatto, a separare in tre distinte ed autonome porzioni il fondo attoreo, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell'invocata servitù di passaggio coattivo, c.d. interclusione relativa, assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento
(carrabile-agricolo) tra la parte bassa e quella alta del fondo, dotata la seconda a differenza dell'altra, di un comodo accesso carrabile dalla via pubblica”;
− “Atteso che ad oggi sussistono porzioni della particella 176 non facilmente accessibili con i mezzi agricoli (trattandosi di terreni potenzialmente coltivabili e di ex fienile destinato parimenti ad attività agricola), stante lo stato dei luoghi
(ALL. “G”, foto 22-23) e sussistendo una viottola campestre interna detta particella (ALL. “G” foto 26), la carrabilità con mezzi agricoli potrebbe essere resa possibile con un dispendio minimo: piccoli movimenti di terra e formazione di un tratto di viottola campestre che, prolungando quella già esistente, conduca poi alla pubblica”.
A fronte delle osservazioni del CTP attoreo, il predetto TU ha quindi ribadito che:
− “In ordine ai movimenti di terra atti a rendere percorribile ed interamente utilizzabile la particella 176, il ctu evidenzia che tratterebbesi di opere di limitata entità, configurabili esclusivamente nel collegamento tra il tratto pianeggiante parallelo alla pubblica via (ALL. “G”: foto 21-22-23) con la viottola già esistente
(ALL. “G” : foto 26), e da qui anche il collegamento con la parte terminale dell'appezzamento di terreno agricolo sarebbe assai facile (mediante piccola rampa di terreno a limitata pendenza). Contrariamente a quanto evidenziato dal
CTP, non è necessaria alcuna opera in cemento armato”;
− “Per quanto riguarda la presenza del vincolo idrogeologico e paesaggistico, a giudizio del sottoscritto, le limitate opere di movimentazione di terreno atte a rendere percorribile ed interamente utilizzabile il terreno particella 176, rientrerebbero: ➢circa il vincolo idrogeologico, nella fattispecie di cui alla L.R.
21 Marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i. ed all'art 92 del
D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”, come opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione;
➢circa il vincolo paesaggistico, nella fattispecie di cui all'ALL. “A” del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, come interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”.
Risulta pertanto come il TU, rispondendo anche alle osservazioni del consulente di parte attrice, abbia reiteratamente indicato come l'esecuzione delle opere di
19 collegamento tra le due parti del fondo in questione abbiano (utilizzando anche la stradella di collegamento in parte già esistente) contenuto estremamente ridotto, attuabile mediante meri interventi di movimentazione terra e non implicanti il ricorso a strutture in cemento armato, dal costo – in definitiva – estremamente ridotto.
Quanto, poi, ai vincoli di natura idrogeologica e paesaggistica ed alle correlate argomentazioni di parte appellante secondo cui la normativa richiamata dal TU (onde prospettare la fattibilità dell'intervento prospettato) non sarebbe applicabile che alle strade già esistenti, si osserva come tale assunto degli appellanti non sia condivisibile, sol che si consideri come l'art. 92 del DPGR 48/R del 2003 si riferisca ad opere nuove, mentre anche l'allegato A del DPR 13.2.2017, n. 31 non ha attinenza alla manutenzione di strade esistenti, rilevando infine come la censura mossa alla ritenuta applicabilità della
[...]
39/2000 sia gravata da inesorabile genericità. Pt_8
3.3.3.3) Ritenuto dunque che il collegamento tra le due parti del terreno individuato alla particella 176 possa essere effettuato “senza lavori particolarmente onerosi” (come indicato nel sopra ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità), deve concludersi nel senso che il fondo in questione non può ritenersi intercluso, con conseguente infondatezza anche del motivo di gravame in oggetto.
3.3.3.3.1) Quanto infine alle argomentazioni di parte appellante concernenti le difficoltà del passaggio con cavalli sul tratto in questione, come indicato dal TU, si rileva come le domande di parte attrice in prime cure non avessero ad oggetto il transito con cavalli, ma a piedi e/o con mezzi meccanici.
3.4) Il terzo motivo di appello, poi, concerne la decisione del Tribunale di respingere la domanda riconvenzionale originariamente avanzata dai terzi chiamati in prime cure (ed a cui hanno poi aderito gli attori) volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. (o, in subordine, per usucapione ordinaria) dell'area occupata dal muro in calcestruzzo realizzato attuando uno sconfinamento sulla proprietà dei convenuti, odierni appellati.
3.4.1) Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che:
− il TU aveva accertato lo sconfinamento in questione;
− il documento 11 prodotto da parte convenuta attestava “...che dante Tes_2
causa degli attori e dei terzi chiamati in causa, quale precedente proprietario della particella 113, fosse consapevole che il muro in calcestruzzo da lui costruito in realtà sconfinava nella proprietà di all'epoca proprietario Persona_5 della particella 112 e dante causa della convenuta” e tale documento era stato peraltro riconosciuto dallo stesso nel corso della propria deposizione;
Tes_2
20 − “In base alle risultanze probatorie acquisiste, non sussistono i presupposti per ritenersi compiuta l'usucapione ventennale delle aree oggetto di sconfinamento: ciò in quanto fino all'11.7.2001, giorno nel quale ha ceduto i beni di Tes_2
sua proprietà agli attori e ai terzi chiamati in causa, questi era ben consapevole di non essere proprietario di parte dell'area su cui aveva eretto il muro in calcestruzzo”;
− non poteva trovare accoglimento neppure la domanda avanzata ex art. 1159 c.c. in quanto “se è pur vero che all'interno del contratto di compravendita stipulato tra
e gli odierni attori e terzi chiamati si legge che il resede a comune, Tes_2 ossia la part. 113, sub. 3, “risulta delimitato in rosso nella planimetria indicativa esaminata, sottoscritta ed allegata al presente atto sotto la lettera B” e “la parte venditrice garantisce che la planimetria catastale dei beni è conforme all'attuale stato di fatto dei luoghi”, tale circostanza dimostra esclusivamente l'esistenza di una difformità tra la rappresentazione catastale della particella ed il reale stato dei luoghi. Dunque, il problema che si pone nel caso di specie non riguarda la mancanza di legittimità in capo al a vendere la particella 113 come richiesto Tes_2 dall'art. 1159 cc. La parte venditrice infatti era proprietaria di tale particella e legittimamente ne ha trasferito la proprietà a favore degli attori e dei terzi chiamati. L'unica questione che si pone attiene esclusivamente alla corretta delimitazione della particella legittimamente trasferita da pertanto si Tes_2 ritiene che l'art. 1159 cc non sia in alcun modo applicabile al caso di specie”.
3.4.2) Gli appellanti hanno contestato, sul punto, che:
• il documento n. 11, valorizzato dal Tribunale, poteva unicamente attestare la consapevolezza del sig. di non essere proprietario dell'area di terreno su cui Tes_2
era stata costituita una parte del muro in calcestruzzo in questione, per essere di proprietà del dante causa (poi) della sig.ra CP_2
• ciò non aveva tuttavia rilevanza al fine di escludere la ravvisabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione, precisando come tale possesso fosse invece stato esercitato in modo continuativo;
• non esisteva alcuna discrasia tra la tra la rappresentazione catastale della particella
(come allegata al contratto di vendita a favore degli attori in prime cure) ed il reale stato dei luoghi, rilevando quindi che “I comparenti hanno dunque acquistato in completa buona fede da un soggetto che si è dichiarato proprietario di detto giardino come rappresentato e come facente parte della particella 113 sub.3.”, con conseguente applicabilità dell'art. 1159 c.c.
3.4.3) Il motivo è infondato.
21 3.4.3.1) Il documento 11, sopra ricordato, risulta attenere ad una dichiarazione di
(dante causa di , del luglio 1981, in cui è comunicato al Persona_5 CP_2 sig. che il muro in calcestruzzo realizzato da quest'ultimo a sostegno del Tes_2
proprio giardino risulta costruito anche su una parte del terreno di cui alla particella 112
(oltre che su quello di cui alla particella 115, non oggetto di causa).
A causa di ciò, in tale dichiarazione, risulta contenuta la richiesta di pagamento di
1.000 (vecchie) lire all'anno (“Pertanto con la presente ti chiedo un riconoscimento annuo di L. 1.000 (millelire)”).
Nel contesto di tale dichiarazione risulta infine contenuto il seguente inciso
(parimenti rivolto al sig. : “ti faccio presente che per una eventuale vendita o Tes_2
donazione della tua proprietà, le particelle da te occupate vengano regolarizzate a tuo carico o rese sgombre”.
Su tale documento è apposta anche la firma del predetto sig. Tes_2
Lo stesso sig. nel corso della propria deposizione, ha del resto riconosciuto il Tes_2
documento in questione, precisando altresì: “Ricordo di aver versato una piccola cifra simbolica al sig. per quella piccola parte di terreno che, a seguito del CP_2 raddrizzamento della strada, era rimasto nella mia proprietà”.
3.4.3.1.1) Il documento in questione, unitamente al riconoscimento ed alle ulteriori dichiarazioni rese dal sig. in sede testimoniale, non attesta unicamente che lo stesso Tes_2
era consapevole di aver occupato anche una parte del terreno del sig. Tes_2 CP_2
(ubicato sia sulla particella 112 che sulla 115) ma, soprattutto, che tale occupazione veniva tollerata dal medesimo in forza del pagamento dell'importo di mille (vecchie) lire CP_2
e dell'impegno del a regolarizzare o sgomberare tale area in caso di vendita della Tes_2 proprietà di quest'ultimo.
L'animus possidendi suscettibile di essere ravvisato in capo al non è dunque Tes_2
congruente con i requisiti che il possesso valido ai fini dell'usucapione deve presentare, essendo caratterizzato dal riconoscimento della proprietà altrui (mediante, addirittura, il pagamento di un onere economico per tale occupazione) e non solo dalla consapevolezza di tale alterità della proprietà.
Ciò esclude in radice la configurabilità di un possesso uti dominus al fine dell'usucapione ordinaria in capo al sig. sì che, avendo poi a riferimento il solo arco Tes_2
temporale del possesso esercitato invece dagli appellanti, ne consegue come non possa ritenersi integrato il ventennio valido ai fini dell'usucapione qui in analisi.
3.4.3.2) Considerazioni diverse devono invece essere effettuate con riferimento alla domanda di usucapione “abbreviata” ex art. 1159 c.c.
22 3.4.3.2.1) In proposito, infatti, si ricorda in linea generale come la Suprema Corte abbia avuto modo di ribadire l'adesione “...alla giurisprudenza di questa corte (cfr. ad es.
Cass. 17 gennaio 2014 n. 874 e 24 febbraio 2016, n. 3648, cui si rinvia anche per i richiami ad es. a Cass. 26 gennaio 2000 n. 866, 29 aprile 1993 n. 5071, 16 marzo 1987 n.
2693, 6 febbraio 1982 n. 680) secondo la quale: l'usucapione decennale della proprietà di un immobile, regolata - dall'art. 1159 cod. civ., presuppone l'acquisto in buona fede di un immobile a non domino e postula l'identità tra zona alienata e zona posseduta, nonché la trascrizione del titolo, il quale deve specificamente riguardare l'immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l'acquisto per decorso del decennio;
- il "titolo" stesso è elemento autonomo ed essenziale della fattispecie di cui all'art. 1159 cod. civ., nel senso che esso, oggetto di trascrizione, deve indicare con esattezza l'immobile e il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro; - attraverso la nota di trascrizione, che anche deve menzionare specificamente il diritto, e la perfetta corrispondenza tra
l'oggetto del titolo e quello del possesso i terzi interessati sono posti in grado di conoscere in maniera sicura e autentica l'acquisto per usucapione che dell'immobile venga facendo il possessore (così Cass. cit.; cfr. altresì, per la più ampia materia del rilievo della nota ai fini dell'opponibilità a terzi delle servitù, Cass. n. 8000 del 30/03/2018).” (così, da ultimo,
Cass. 16152 del 17.6.2019 che, nel cassare la sentenza della corte territoriale, ha stigmatizzato il fatto che “Erroneamente i giudici veneti, oltre a non esaminare l'aspetto della perfetta identità tra zona alienata e zona posseduta, trascurando il dato per cui il
"titolo" è elemento autonomo ed essenziale della fattispecie di cui all'art. 1159 cit., hanno omesso di verificare che il titolo stesso, oggetto di trascrizione, indicasse con esattezza
l'immobile e il diritto immobiliare trasmesso;
hanno altresì negletto ogni verifica circa
l'esatto richiamo del diritto trasmesso nella nota di trascrizione, attraverso la quale soltanto i terzi interessati sono posti in grado di conoscere l'acquisto per usucapione che dell'immobile venga facendo il possessore”).
Ricordato anche come la stessa Suprema Corte abbia altresì evidenziato che “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (così Cass. 20539 del 30.8.2017), si osserva poi come né i terzi chiamati in
23 prime cure, né gli attori (che hanno aderito alla domanda degli stessi terzi chiamati) abbiano allegato la nota di trascrizione dell'atto di acquisto in oggetto (pur dimesso in atti: cfr doc. 1 prodotto da parte attrice e doc. 2 prodotto dai terzi chiamati).
E ciò, peraltro, nonostante i terzi chiamati medesimi abbiano rilevato come, tra i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione abbreviata, vi sia la trascrizione del titolo nei registri immobiliari (così alla terza pagina della comparsa di costituzione in prime cure).
In proposito va anzi rilevato come, in concreto, neppure consti l'allegazione circa l'intervenuta trascrizione dell'atto di acquisto in oggetto (contratto dell'11.7.2001, ai rogiti
Notaio , non essendo ciò stato addotto né da parte attrice né dai terzi Persona_6
chiamati in prime cure.
Il profilo in esame, al di là della nitida valorizzazione fornitane dalla Corte di
Cassazione, risulta peraltro presentare nel caso concreto una particolare rilevanza.
Come già rilevato dal giudice di prime cure, infatti, con il contratto in questione il sig. ebbe effettivamente a vendere, formalmente, beni di sua proprietà: la vendita in Tes_2
oggetto risulta infatti avere ad oggetto i beni immobili di cui alle particelle 113 e 176, effettivamente di proprietà dello stesso Tes_2
Dunque, sul piano dell'indicazione formale dei beni oggetto di vendita, non risulta che siano stati ceduti beni di proprietà di terzi soggetti.
Del resto, è proprio in ordine a tale aspetto che il Tribunale di Firenze ha ritenuto di non poter ravvisare un acquisto “a non domino” ritenendo che, piuttosto, era individuabile unicamente una discrasia tra la rappresentazione presente nella planimetria allegata a tale contratto e le effettive risultanze catastali.
In proposito va tuttavia “a monte” evidenziato come, non constando cosa (e, ancor prima, se) sia stato oggetto di trascrizione ed indicato nella nota di trascrizione, ed in particolare se lo siano state anche le planimetrie allegate al contratto, diventa già su un piano astratto impossibile – in aderenza al consolidato e non contestato orientamento della giurisprudenza di legittimità – ritenere applicabili le previsioni dell'art. 1159 c.c.
3.4.3.2.2) Anche il motivo di gravame in analisi, dunque, deve essere respinto, previa integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini sin qui esposti.
3.5) Il quarto motivo di gravame, infine, attiene alla contestazione mossa alla liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Firenze.
3.5.1) Il predetto Tribunale risulta aver esposto sul punto che “Stante la parziale soccombenza reciproca degli attori e terzi chiamati in causa da un lato e della convenuta dall'altro, le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un terzo. Per il resto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri
24 indicati dal DM 55/2014. In merito alle spese di ctu, queste debbono essere poste definitivamente a carico solidale degli attori e dei terzi chiamati nella misura di due terzi, mentre il restante terzo è posto definitivamente a carico di parte convenuta”, statuendo quindi: “7) compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra Parte_1
, e da un lato e dall'altro e Parte_2 Persona_1 CP_1 CP_2
condanna e , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
loro, al pagamento della residua parte che liquida in Euro 6.895,33 oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali. 8) Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate, a carico di
e , e , in solido tra loro, nella Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1 misura di due terzi. Pone il restante terzo definitivamente a carico di ”. CP_2
3.5.2) Gli appellanti hanno contestato tale decisione, adducendo che:
a) il giudice di prime cure aveva considerato unitariamente le posizioni di
[...]
e , da un lato, e di ed Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_9 dall'altro, nonostante i primi avessero “agito in giudizio per la servitu' di passaggio che riguardava solo la loro proprietà ( domanda principale)”, mentre i secondi “sono stati evocati in giudizio per la riconvenzionale avversaria per quanto concerne la comproprietà del giardino a loro venduto da e che Tes_2
avrebbe sconfinato nella proprietà La domanda principale svolta non li CP_2 riguardava”, sì che “IL GIUDICE dunque doveva compiere una ponderazione dei diversi ruoli e domande svolte in giudizio differenziando la condanna alle spese”;
b) “Il Giudice ha liquidato una somma esosa per il valore del presente giudizio la cui determinazione ai sensi del codice civile è basata sulla rendita domenicale del terreno agricolo per cui il valore di iscrizione al ruolo è pari ad euro 3000,00=.
Ebbene applicando anche lo scaglione massimo per tale causa si arriva all'importo di euro 4500,00= circa di cui I 2/3 sarebbero appunto euro 3000,00=
e non certo la somma di 6.800,00= come liquidata in sentenza ed in solido”.
3.5.3) Il motivo è infondato.
3.5.3.1) Per quanto concerne la prima doglianza si rileva come la stessa, prima ancora che insuscettibile di accoglimento, sia inammissibile non essendo chiaro (anche ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) quale tipo di statuizione avrebbe – nella prospettiva degli appellanti – dovuto emettere il giudice di prime cure, dal momento che il portato lessicale della contestazione in oggetto sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo in assenza di congrua specificazione) portare a concludere che il Tribunale avrebbe dovuto condannare alla rifusione delle spese sia i sigg.ri e , con statuizione a Parte_1 Parte_2
parte, sia i sigg.ri ed con altra statuizione, emettendo dunque Persona_1 Parte_9
due distinte condanne alla rifusione delle spese.
25 Oltre a ciò, va comunque rilevato come la rigida distinzione di posizioni invocata dagli appellanti (che, del resto, hanno proposto appello unitariamente) non sia in effetti ravvisabile, ricordando come gli attori e abbiano aderito Parte_1 Parte_2
alla domanda riconvenzionale avanzata dai terzi chiamati ed Persona_1 Parte_9
sì da consentire comunque di ravvisare una posizione unitaria tra gli stessi, peraltro rilevando come tali parti fossero patrocinate dai medesimi difensori.
3.5.3.2) In relazione poi alla seconda contestazione, concernente il quantum della liquidazione, si rileva come il giudizio di prime cure, complessivamente considerato, non possa ridursi ad un oggetto il cui valore (come postulato dagli appellanti) vada determinato con riferimento alla “rendita domenicale del terreno agricolo” e, dunque, in €
3.000,00.
Ora, a prescindere dal fatto che non è chiaro quale “terreno agricolo” costituisca l'oggetto dell'allegazione degli appellanti (non essendo ciò specificato nel gravame), va osservato come il giudizio di primo grado abbia avuto ad oggetto non solo l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio invocata dagli attori o dell'usucapione dedotta dai terzi chiamati (e poi oggetto di adesione da parte degli stessi attori) ma anche l'azione di regolazione dei confini avanzata dai convenuti e che, in effetti, si pone come il punto controverso principale dell'intero giudizio.
In ordine a tale ultimo profilo, peraltro, non risultano in atti elementi in grado di consentire l'applicazione dell'art. 15, 5° comma, c.p.c. (non constando in effetti quale sia il valore della proprietà controversa), dovendo dunque trovare applicazione l'art. 15, 6° comma, seconda parte, c.p.c., con conseguente classificazione della causa – ai fini in esame – come di “valore indeterminabile”.
Non sussistendo censure in ordine alla quantificazione concretamente operata con riferimento a tale criterio, il motivo di gravame in analisi risulta, anche nella parte in esame, insuscettibile di accoglimento.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro,
e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 26 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro,, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
1909/2020 del Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
degli eredi di Persona_2
2) respinge l'appello;
3) condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
in solido tra loro, a rifondere all'appellata costituita le spese di Parte_3 CP_2
lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti
[...]
, e in solido tra loro, dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
27 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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