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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 869/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/02/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, e , rappresentati e Parte_1 Pt_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Ammaturo.
ATTORI
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare & Controparte_1
Raffaele Soprano.
CONVENUTO E
rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Barbato. Controparte_2
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
(eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Di Matteo Persona_1
Maurizio e Francesco Cirillo.
Parte_7
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc). Conclusioni: all'udienza del 10/02/2022 le parti si sono riportate alle proprie precedenti difese. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha avuto origine dalla citazione notificata in data 09.02.2015 con la quale i sigg.ri e Parte_1 Pt_2 Parte_3
(gli attori) hanno convenuto in giudizio il sig.
[...] Controparte_1 chiedendo a codesto Tribunale di accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari, descritte al punto 1) della premessa dell'atto di citazione, difetti dovuti a vizi di costruzione. Per l'effetto, gli attori hanno richiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 1669 CP_1
c.c. e di condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in Euro 257.293,80. Tale somma includeva le spese per il ripristino dell'immobile, come da accertamento tecnico preventivo (ATP) allegato agli atti, le spese per la liquidazione della parcella del consulente tecnico, i vizi accertati con una precedente sentenza, e le spese necessarie per rendere l'immobile debitamente abitabile in conformità alla concessione comunale, oltre agli interessi legali.
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna di al risarcimento di tutti i CP_1 danni patiti e patiendi, anche in virtù e in considerazione della risoluzione del contratto preliminare di compravendita per la presenza di vizi e difetti dell'opera dovuti a sua esclusiva colpa nell'esecuzione del contratto di appalto senza la dovuta diligenza professionale.
A sostegno della loro domanda, gli attori hanno dedotto di essere comproprietari di un immobile con destinazione industriale in San Gennaro Vesuviano e di aver richiesto, in data 03.12.2004, un Permesso di Costruire (PDC) per realizzare unità abitative in luogo di un capannone industriale, autorizzazione rilasciata per la medesima superficie. Hanno affermato di aver affidato a l'appalto per l'esecuzione dei lavori in conformità Controparte_1 al PDC, per un compenso di Euro 220.000,00 da pagarsi in tre tranches. Hanno dichiarato di aver corrisposto a la somma di Euro 160.000,00, CP_1 riservandosi il saldo a seguito del riscontro dell'insussistenza di vizi dell'opera. Gli attori hanno inoltre allegato di aver promesso in vendita l'immobile, con contratto preliminare del 16.04.2013, alla "Costruzioni Generali di KA ZA A". La promissaria acquirente avrebbe successivamente comunicato la risoluzione del contratto a causa della presenza di vizi dell'opera e della sua difformità rispetto al PDC. A seguito di ciò, i hanno azionato un procedimento ex art. 696 c.p.c. innanzi al Pt_1
Tribunale di Nola, all'esito del quale l'esperto aveva riscontrato i lamentati
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vizi, quantificati in Euro 124.471,07. La domanda degli attori si è fondata in gran parte sulle risultanze di questo Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
Il sig. si è costituito in giudizio, ricostruendo i fatti relativi Controparte_1 all'appalto e denunciando che gli attori avevano promosso, nei suoi confronti, ben quattro procedimenti giudiziari precedenti inerenti il medesimo fabbricato, lo stesso contratto di appalto e gli stessi lavori. ha CP_1 contestato la domanda attorea, denunciando la violazione del divieto di parcellizzazione del credito da parte degli attori. Ha impugnato la consulenza di parte giurata invocata dai e ha contestato l'ATP, denunciandone Pt_1 la nullità e l'erroneità delle conclusioni, richiamando le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte (CTP) mosse alla bozza di CTU e alla relazione finale. ha inoltre chiesto di chiamare in causa CP_1 CP_2
(direttore dei lavori), (collaudatore delle strutture in
[...] Persona_1
c.a.) e (progettista strutturale e geotecnico). Ha contestato Parte_7
l'esistenza dei vizi, evidenziando, in subordine, che se fossero esistiti non potevano essergli attribuiti. Ha anche contestato il preliminare di vendita invocato dagli attori, denunciandone la simulazione con riferimento alle motivazioni invocate dai ai fini della risoluzione del preliminare Pt_1 stesso. Ha dedotto di essere stato privato della libertà di decisione e determinazione sia dai committenti che dal Direttore dei Lavori (D.L.). Infine, ha eccepito che le sentenze penali del Tribunale di Nola e della Corte d'Appello di Napoli lo avevano assolto da ogni responsabilità per gli abusi edilizi posti in essere nell'esecuzione dei lavori al fabbricato oggetto di causa. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto il rigetto di ogni CP_1 domanda formulata nei suoi confronti e ha insistito nella richiesta di chiamata in causa dei tecnici.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa dei terzi, ha formulato CP_1 nei loro confronti le seguenti domande: accertare e dichiarare la responsabilità dei chiamati in causa e Controparte_2 Persona_1 Parte_7 con riferimento ai fatti indicati in citazione. Per l'effetto, ha chiesto di condannare e , in solido tra loro o ciascuno in CP_2 Per_1 Parte_7 relazione al proprio grado di responsabilità, al risarcimento dei danni domandati dagli attori. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea contro di lui, ha chiesto che i chiamati fossero condannati a tenere indenne da ogni condanna (anche per spese legali). CP_1
Si sono costituiti in giudizio:
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• Gli eredi di ( , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
), i quali hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità del de cuius e
[...] hanno chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti. Hanno altresì eccepito la nullità e l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa per difformità, la carenza di interesse alla chiamata in causa poiché il ruolo di era limitato al collaudo e non alla realizzazione dell'opera, e la Per_1 prescrizione di qualsiasi pretesa.
• , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Parte_7
e chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, eccependo infine la prescrizione del diritto azionato da . CP_1
• denunciando l'insussistenza dei presupposti per la Controparte_2 chiamata in causa e l'erronea interpretazione del giudicato contenuto nella sentenza penale della C.A. di Napoli, chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti e eccependo infine la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti. ha specificato di non aver mai impartito CP_2 ordini per lavori difformi, di non aver partecipato a ulteriori interventi edilizi eseguiti dai e di non aver scelto i materiali costruttivi né il fornitore Pt_1 di calcestruzzo difettoso.
Il Tribunale ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. sesto comma.
ha depositato le proprie memorie, con le quali ha contrastato il CP_1 contenuto delle comparse di costituzione di e si è rimesso Parte_7 CP_2 alla Giustizia circa il contenuto della comparsa degli eredi di Persona_1 ha articolato prova testimoniale, ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica preventiva (ATP) e ha ribadito la nullità dell'ATP stesso. Il Tribunale ha ammesso la prova orale articolata da , la quale è stata regolarmente CP_1 espletata, e ha dichiarato inammissibile la prova articolata dagli attori.
Il processo è stato interrotto a seguito della morte del difensore degli eredi di e successivamente riassunto dagli attori. Il Tribunale ha Persona_1 rifissato l'udienza di conclusioni per il giorno 15.05.2025. si è CP_1 nuovamente costituito a seguito dell'interruzione, con comparsa depositata il 15.04.2025, mentre e non hanno fatto altrettanto. CP_2 Parte_7
In previsione dell'udienza del 15.05.2025, ha rassegnato le proprie CP_1 conclusioni con nota di trattazione scritta depositata l'08.05.2025, riportandosi ai propri scritti difensivi e ribadendo le richieste istruttorie non ammesse dal Tribunale, l'istanza di rinnovo della consulenza espletata nel procedimento per ATP e le domande e conclusioni contenute nell'atto di chiamata in causa dei
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terzi, chiedendo il rigetto di ogni eccezione, deduzione e/o domanda formulata dai terzi chiamati. ha altresì replicato alle note di CP_1 trattazione scritta dell'Avv. Ammaturo (nuovo difensore degli attori) in data 09.05.2025, impugnando il contenuto di tali note, denunciando la novità dei documenti depositati fuori dai termini e ribadendo le proprie conclusioni.
Il Tribunale, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assegnato la causa a sentenza e concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Appare fondata l'eccezione di giudicato.
Ed invero, va premesso che parte attrice ha intentato ben tre giudizi risarcitori relativi al medesimo contratto di appalto, deducendo in essi sì vizi diversi, ma che tuttavia non superano la barriera del giudicato in quanto con conosciuti incolpevolmente dopo la proposizione dei primi giudizi.
1) Premesso infatti che l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, essendo sottratta alla disponibilità delle parti in quanto posta a protezione dell'interesse generale alla stabilità dei rapporti giuridici, va richiamato, in punto di diritto, il principio costantemente affermato in giurisprudenza secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass. 16781/2006; 3591/1991; 11974/2011). Tale principio attiene alla stabilità degli effetti della sentenza ed in virtù di esso si ritiene precluso alle parti di poter far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel processo (Cass 3591/1991 cit.).
Tale principio si dipana in due diversi aspetti.
1.1) Il primo si interseca con quello del giudicato implicito e si configura nell'estensione del giudicato non solo a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito) ma anche in relazione a quanto le stesse avrebbero potuto dedurre e che costituisce un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia (giudicato implicito).
1.2) Per altro verso, dai principi del giusto processo (art 111 cost.) e dall'esigenza di efficienza del sistema giustizia (art 97 Cost.) discende direttamente la necessità che la questione controversa debba trovare una regolamentazione definitiva, che abbia i caratteri della stabilità e della irretrattabilità, aspetti a cui si può rinunciare solo in presenza di mutamenti
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della situazione di fatto, sopravvenienze o altri aggravamenti successivi alla proposizione della prima domanda. Tali considerazioni impongono che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba di regola avvenire in unico contesto e con riferimento a tutte le conseguenze lesive che esso comporta. Coerentemente con tali principi, è stato affermato che è preclusa una seconda pronuncia avente ad oggetto una ragione di credito che avrebbe potuto essere fatta valere nel precedente giudizio (Cass. 23820/2021), mentre non sono coperte dal giudicato le questioni relative ad un fatto giuridico la cui verificazione sia successiva alla proposizione della prima domanda (Cass. 23820/2021).
1.3) A tale ipotesi della conoscenza (effettiva) successiva della ragione di credito da far valere nell'ambito di un unico giudizio va parificata anche quella in cui la consapevolezza del danno già verificatosi sia acquisita incolpevolmente dopo la proposizione della prima domanda (conoscibilità). Viceversa, non può darsi tutela a doglianze che, pur non effettivamente conosciute antecedentemente, siano agevolmente conoscibili al momento della proposizione della prima domanda: deve ritenersi che il giudicato copra anche le questioni deducibili ma non dedotte per colpa della parte. Tale richiamo al principio soggettivo di colpevolezza discende dall'implicazione, nella tematica in parola, dei principi di autoresponsabilità e tutela dell'affidamento della controparte, come noto immanenti all'ordinamento quali corollari del principio di solidarietà (art 2 cost.), in un'ottica di bilanciamento tra esigenza di ristoro integrale da un lato e stabilità dei rapporti giuridici dall'altro. Esso discende dalla necessità di definitivo consolidamento della situazione sostanziale sottostante, direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, poiché appare particolarmente pregnante l'esigenza di evitare “di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito” (Cass. SU 7299/2025) e permette di operare quel necessario bilanciamento tra esigenza di ristoro integrale, da un lato, e rispetto dei principi di solidarietà ed autoresponsabilità, dall'altro. Si ritrova una prima applicazione, implicita ma chiara, di tale principio in Cass. 3591/1991, la quale ha escluso la deducibilità di una voce di danno nuova in una ipotesi in cui, sulla configurabilità del relativo pregiudizio, vi fossero contrasti giurisprudenziali al momento della proposizione della prima domanda (dovuti a questioni interpretative attinenti all'efficacia temporale di specifica disciplina in ambito lavoristico): la parte avrebbe potuto e dovuto dedurre la sussistenza del pregiudizio addirittura se la relativa sussistenza era dubbia in base al panorama giurisprudenziale di
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riferimento, se del caso onerandosi di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale per far valere il diritto.
1.4) Esaminando più specificamente la giurisprudenza sul tema, i principi del giusto processo ed efficienza del sistema giustizia implicano il diritto al giusto processo e alla ragionevole durata dello stesso che, come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28847 del 2021, verrebbero sacrificati se fosse consentita "un'ingiustificata moltiplicazione dei procedimenti con conseguente aggravio della posizione del debitore, rischio di giudicati contrastanti e dispersione della conoscenza dell'unitaria vicenda sostanziale". Anche la Corte d'appello civile di Bari sentenza n. 250 del 2025, ha chiarito che "l'efficacia del giudicato si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia". Questo principio garantisce quella stabilità e irretrattabilità delle decisioni che costituisce elemento fondamentale dell'ordinamento giuridico. La Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21357 del 2021 ha stabilito che "è preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio", confermando il principio secondo cui l'accertamento di un medesimo fatto lesivo deve avvenire in unico contesto processuale. La sentenza precisa che "il danno del quale il lavoratore illegittimamente estromesso ante tempus richieda il risarcimento da parte del datore di lavoro assume una connotazione unitaria con riguardo a tutte le componenti che ne costituiscono il titolo”. La sentenza del Tribunale civile di Roma n. 10270 del 2021 facendo leva sul principio di preclusione per ragioni deducibili ha ribadito che "è pertanto preclusa alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato, non rilevando la diversità del petitum quando la nuova domanda sia comunque fondata sul medesimo accertamento costitutivo della precedente pretesa". Va evidenziato come tale principio non opera per i fatti successivi: la Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23820 del 2021 ha chiarito che il giudicato "non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono", confermando che non sono coperte dal giudicato le questioni relative a fatti giuridici la cui verificazione sia successiva alla proposizione della prima domanda.
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1.5) Tali approdi hanno trovato conferma anche nei più recenti arresti del giudice nomofilattico, intervenuto nuovamente sul tema del frazionamento del credito unitario, con pronuncia che illumina e fa chiarezza anche sui principi, per certi versi simili, che attengono al tema del giudicato (Cass. SU 7299/2025).
Ed infatti, la Corte ha precisato che il tema dell'abusivo frazionamento del credito unitario coinvolge controversie riconducibili a tipologie del tutto eterogenee, rispondenti ciascuna a diverse esigenze e per le quali vanno conseguentemente adottate decisioni differenziate.
1.5.1) Laddove si discorra di conseguenze di un unico illecito, l'interesse ordinamentale si sostanzia nell'esigenza che “l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute”, mentre solo in secondo piano (come visto sopra al fine di far operare il principio di colpevolezza vd par.1.3) appaiono i principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale. “In questa categoria di ipotesi l'affermazione di inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta non discende dunque da un intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della domanda frazionata. Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa. E' quindi l'esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento”. Per tali tipologie di casi la strada indicata dal giudice nomofilattico continua ad essere quella dell'inammissibilità della domanda, posto che in simili ipotesi “il tema del
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frazionamento del credito si fonde con la problematica del giudicato e ne rimane assorbito”.
1.5.2) È pur vero, infatti, che la sentenza in esame fa espresso riferimento solo agli illeciti extracontrattuali, non vi è tuttavia motivo per trattare differentemente le conseguenze di un illecito contrattuale ad esecuzione istantanea come nel caso in esame;
sarebbe anzi irragionevole la differenziazione, posto che in entrambi i casi il rapporto è unico, così come lo è anche il fatto illecito, senza contare poi che le regole valutative sono sostanzialmente le medesime per entramb e le fattispecie (vd. art 2056 c.c. che richiama gli art.li 1223, 1226 e 1227 c.c.). Ed infatti, ad un'attenta lettura dell'arresto nomofilattico in commento, solo “in materia di obbligazioni contrattuali caratterizzate da rapporti che si protraggono nel tempo o da prestazioni professionali ad elevata ripetitività” si giustifica l'articolata soluzione indicata nel recente arresto (secondo cui va pronunciata l'improponibilità nel caso in cui non sia sceso giudicato su tutte le domande mentre va valutato il merito nel caso in cui la pronuncia sugli altri crediti sia divenuta definitiva, salvo sanzionare la condotta abusiva con lo strumento della condanna alle spese di giudizio, superando il principio della soccombenza), mentre il caso di illecito contrattuale ad esecuzione unica la situazione è parificabile a quella dell'illecito extracontrattuale con pluralità di conseguenze lesive.
2) Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato che tutti i pregiudizi fatti valere nel presente giudizio potevano essere agevolmente denunciati con la riconvenzionale esercitata nell'ambito del primo giudizio R.G. 2426/2008.
In proposito si rileva che i vizi denunciati in questa sede e che non presentano stretta attinenza a quelli definiti con sentenza passata in giudicato attengono, sostanzialmente, ad una diversità di realizzazione dell'opera rispetto al progetto, che da un lato avrebbe portato ad una riduzione dimensionale dell'immobile oggetto dell'appalto e, dall'altro, avrebbe comportato carenze strutturali dovute all'impiego di materiali non conformi al progetto.
Nell'ambito del primo giudizio, l'odierno attore principale, all'epoca attore in riconvenzionale, aveva svolto rilevanti e penetranti indagini sull'opera oggetto di appalto, dalle quali non poteva non emergere la difformità ai progetti dell'opera consegnata. Ed infatti, agli atti di quel giudizio l'attore aveva depositato perizia giurata dell'ing. che aveva rilevato Persona_2
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vizi strutturali dell'immobile consegnato. In particolare, da quanto è dato evincere anche dalla CTU a firma del'ing. (nominato CTU Persona_3 nel primo giudizio), tra i numerosi vizi denunciati, al piano seminterrato era stato fatto riferimento a “deterioramento delle caratteristiche strutturali e/o fenomeni di ossidazione delle armature”, “cattiva esecuzione delle pareti”; al piano rialzato (appartamenti a e b) “lesioni su pareti divisorie” e lesione capillare su parete divisoria corridoio-bagno patronale.
Per quanto riguarda la difformità dimensionale dell'opera realizzata rispetto a progetto essa risulta, a dispetto di quanto asserito dall'attore, ictu oculi rilevabile, con la conseguenza che anche in assenza dell'indagine demandata al consulente di parte si sarebbe potuto ritenere che il vizio era già deducibile nell'ambito del primo giudizio.
Il deposito nell'ambito del primo giudizio della consulenza di parte a firma dell'ing. che fa riferimento a difetti strutturali dell'immobile, poi, Per_3 rende conto di come anche tali difetti, sicuramente nascosti all'occhio dei non addetti ai lavori, siano stati indagati dalla parte a mezzo del tecnico da essa incaricato;
deve pertanto ritenersi che ben avrebbe potuto dedurli nell'ambito del primo giudizio e, pertanto, che non può proporli per la prima volta in questa sede (terzo giudizio risarcitorio).
Altrimenti opinando, si arriverebbe alla assurda conclusione che il committente di un appalto possa effettuare indagini sull'opera per dedurre la sussistenza di determinati vizi e chiederne il ristoro, attendere il giudicato su tali vizi ed espletare nuove indagini aventi ad oggetto diversi ed ulteriori vizi, per proporre autonoma e diversa azione risarcitoria e così via, dando spazio ad un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito (proprio ciò che Cass. SU 7299/2025 e le pronunce da essa richiamate intendono evitare). Inoltre, va rilevato che la diversità di petitum e causa petendi che caratterizza i due giudizi messi a paragone è intesa in senso di elementi analoghi e non identici (vd. ex multis Cass 7299/2025), nel caso di specie non si è nemmeno al cospetto di titoli diversi, essendo il rapporto obbligatorio unico ed unica anche la relativa inadempienza, discorrendosi di mere conseguenze differenziate per le quali non vi è alcuna giustificazione razionale alla deduzione successiva ad una precedente domanda risarcitoria.
Ne deriva che le domande principali vanno rigettate, in quanto connesse ad un inadempimento i cui effetti sono diventati incontrovertibili in virtù di
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giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 2543/2017 della Corte di Appello di Napoli.
3) con riguardo alle domande svolte nei confronti dei chiamati in causa, esse rimangono assorbite, tuttavia risulta necessario pronunciarsi in ordine alle stesse in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Ed infatti “nel caso di integrale rigetto della domanda dell'attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto "virtuale"), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali. Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento
- di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c. al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza” (Cass 4195/2018).
Parte convenuta, appaltatrice, ha chiamato in causa il direttore dei lavori, il progettista ed il collaudatore, chiedendo di essere manlevata dagli stessi. Tuttavia oggetto del giudizio, anche in relazione alle eccezioni sollevate dalla stessa convenuta, erano gli inadempimenti dell'appaltatore.
Nessun errore progettuale, nell'emissione di ordine di esecuzione impartito in corso di direzione dei lavori nè di collaudo è stato in astratto denunciato quale causale rispetto ai danni richiesti.
Si noti, in proposito, che la responsabilità di tali figure nell'ambito di un appalto dipende soprattutto dal tipo di errori denunciati e dalla parte (committente o appaltatore) con cui intercorrono i rapporti contrattuali.
La differenza tra le due funzioni risiede nella considerazione secondo cui l'attività di progettazione si risolve nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, il progetto;
la prestazione del direttore dei lavori, invece, consiste in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità del progetto (C. 12820/1992; C. 3476/1989; C. 488/1985).
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Il direttore dei lavori (così come anche il progettista) può essere un collaboratore del committente oppure dell'appaltatore.
Nel primo caso, ha il compito di vigilare sulla regolare realizzazione dell'opera e sull'impiego dei materiali adatti, sicché i difetti dell'opera possono essergli addebitati solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprendono le operazioni più semplici (come, ad esempio, il controllo della qualità del conglobamento cementizio adoperato dall'appaltatore: Cass 1818/1979). Quando invece i difetti dell'opera siano riconducibili ad errori progettuali o ad omessa vigilanza si configura una responsabilità solidale nei confronti del committente che vede coinvolti, dal lato passivo, il professionista e l'appaltatore, senza che sia possibile una graduazione della responsabilità, se non nei rapporti interni tra condebitori solidali ed in virtù di apposita domanda in tal senso, con presunzione di pari responsabilità in caso di mancata prova dell'incidenza causale di ciascun inadempimento (Cass ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 1989, n. 1406).
Nel secondo caso, invece, in qualità di soggetto alle dipendenze dell'appaltatore, non può essere considerato autonomamente responsabile nei confronti del committente o dei terzi dell'esatta esecuzione dell'opera, ritenendosi in tal caso civilmente imputabile al solo imprenditore la prestazione e la responsabilità tecnica dei lavori. Ed infatti, essendo in tale ultimo caso un ausiliario dell'appaltatore, è quest'ultimo a dover rispondere verso il committente del suo operato ai sensi dell'art. 1228 c.c., non essendo concepibile un'azione contrattuale nei confronti di chi (direttore dei lavori nominato dall'appaltatore) sia estraneo al contratto. È chiaro che il professionista potrà essere chiamato a rispondere nei confronti dell'appaltatore che abbia agito nei suoi confronti in via di rivalsa, sulla base del rapporto d'opera professionale o di lavoro instaurato con l'appaltatore; potrebbe anche essere citato direttamente dal committente in via aquiliana nel caso di violazione del dovere del neminem laedere".
In entrambi i casi le domande di manleva sollevate nei confronti dei terzi sarebbero da rigettare.
Infatti, nelle asserzioni attoree era insita una responsabilità esclusiva del convenuto principale;
quest'ultimo ha chiamato i terzi sul presupposto di condotte di omessa vigilanza in relazione ad un inadempimento che o non
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sussiste affatto o, se sussistesse, sarebbe proprio ed esclusivo dell'appaltatore.
Non trova infatti dimostrazione l'asserzione secondo cui gli errori dimensionali dell'opera furono dovuti a direttive impartite dal direttore dei lavori e dalla committenza, posto che la doglianza relativa all'errore progettuale che avrebbe comportato la realizzazione di un'opera al di fuori dei confini della proprietà del committente, seppur genericamente confermata in sede testimoniale, è del tutto distonica e contraddittoria rispetto alla difesa assunta dal convenuto principale in sede di ATP conclusosi con il deposito della CTU a firma dell'ing. secondo cui la diversità dimensionale CP_3 corrispondeva invece ad esigenze di sicurezza dei lavoratori (per la tutela dei quali era stata realizzata una parete di contenimento).
Per quanto riguarda l'uso di materiale non idoneo, invece, non vi è alcuna inadempienza diversa dall'omesso controllo del direttore dei lavori che possa aver influito sulla esclusiva, principale ed unica causa del danno, ravvisabile in ipotesi nell'impiego di materiale non idoneo. L'impiego di materiale non idoneo, infatti, non è neppure astrattamente, con riguardo alle asserzioni delle parti, riconducibile a direttive imposte dalla direzione dei lavori che avrebbero inciso sulla condotta dell'appaltatore, inducendolo all'utilizzo di materiali non conformi al progetto.
Ne deriva che, non essendo in proiezione le domande di manleva accoglibili nei confronti dei terzi chiamati in causa, le relative spese vanno poste a carico del chiamante, secondo i principi sopra enunciati.
4) Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede;
1) Dichiara inammissibili le domande principali, con assorbimento di tutte le ulteriori domande.
2) Condanna , , Parte_1 Controparte_4
al Pagamento in Favore di Controparte_5 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro EURO
[...]
14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
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3) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_2
EURO 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge. 4) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, , Parte_4 Parte_5 [...] delle spese di lite che si Parte_8 liquidano in euro EURO 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Francesco Cirillo e Maurizio Di Matteo dichiaratisi antistatari. 5) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_7
EURO 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge. 6) Pone le spese di ATP definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in NOLA, il 11/09/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/02/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, e , rappresentati e Parte_1 Pt_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Ammaturo.
ATTORI
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare & Controparte_1
Raffaele Soprano.
CONVENUTO E
rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Barbato. Controparte_2
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
(eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Di Matteo Persona_1
Maurizio e Francesco Cirillo.
Parte_7
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc). Conclusioni: all'udienza del 10/02/2022 le parti si sono riportate alle proprie precedenti difese. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha avuto origine dalla citazione notificata in data 09.02.2015 con la quale i sigg.ri e Parte_1 Pt_2 Parte_3
(gli attori) hanno convenuto in giudizio il sig.
[...] Controparte_1 chiedendo a codesto Tribunale di accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari, descritte al punto 1) della premessa dell'atto di citazione, difetti dovuti a vizi di costruzione. Per l'effetto, gli attori hanno richiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 1669 CP_1
c.c. e di condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in Euro 257.293,80. Tale somma includeva le spese per il ripristino dell'immobile, come da accertamento tecnico preventivo (ATP) allegato agli atti, le spese per la liquidazione della parcella del consulente tecnico, i vizi accertati con una precedente sentenza, e le spese necessarie per rendere l'immobile debitamente abitabile in conformità alla concessione comunale, oltre agli interessi legali.
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna di al risarcimento di tutti i CP_1 danni patiti e patiendi, anche in virtù e in considerazione della risoluzione del contratto preliminare di compravendita per la presenza di vizi e difetti dell'opera dovuti a sua esclusiva colpa nell'esecuzione del contratto di appalto senza la dovuta diligenza professionale.
A sostegno della loro domanda, gli attori hanno dedotto di essere comproprietari di un immobile con destinazione industriale in San Gennaro Vesuviano e di aver richiesto, in data 03.12.2004, un Permesso di Costruire (PDC) per realizzare unità abitative in luogo di un capannone industriale, autorizzazione rilasciata per la medesima superficie. Hanno affermato di aver affidato a l'appalto per l'esecuzione dei lavori in conformità Controparte_1 al PDC, per un compenso di Euro 220.000,00 da pagarsi in tre tranches. Hanno dichiarato di aver corrisposto a la somma di Euro 160.000,00, CP_1 riservandosi il saldo a seguito del riscontro dell'insussistenza di vizi dell'opera. Gli attori hanno inoltre allegato di aver promesso in vendita l'immobile, con contratto preliminare del 16.04.2013, alla "Costruzioni Generali di KA ZA A". La promissaria acquirente avrebbe successivamente comunicato la risoluzione del contratto a causa della presenza di vizi dell'opera e della sua difformità rispetto al PDC. A seguito di ciò, i hanno azionato un procedimento ex art. 696 c.p.c. innanzi al Pt_1
Tribunale di Nola, all'esito del quale l'esperto aveva riscontrato i lamentati
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vizi, quantificati in Euro 124.471,07. La domanda degli attori si è fondata in gran parte sulle risultanze di questo Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
Il sig. si è costituito in giudizio, ricostruendo i fatti relativi Controparte_1 all'appalto e denunciando che gli attori avevano promosso, nei suoi confronti, ben quattro procedimenti giudiziari precedenti inerenti il medesimo fabbricato, lo stesso contratto di appalto e gli stessi lavori. ha CP_1 contestato la domanda attorea, denunciando la violazione del divieto di parcellizzazione del credito da parte degli attori. Ha impugnato la consulenza di parte giurata invocata dai e ha contestato l'ATP, denunciandone Pt_1 la nullità e l'erroneità delle conclusioni, richiamando le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte (CTP) mosse alla bozza di CTU e alla relazione finale. ha inoltre chiesto di chiamare in causa CP_1 CP_2
(direttore dei lavori), (collaudatore delle strutture in
[...] Persona_1
c.a.) e (progettista strutturale e geotecnico). Ha contestato Parte_7
l'esistenza dei vizi, evidenziando, in subordine, che se fossero esistiti non potevano essergli attribuiti. Ha anche contestato il preliminare di vendita invocato dagli attori, denunciandone la simulazione con riferimento alle motivazioni invocate dai ai fini della risoluzione del preliminare Pt_1 stesso. Ha dedotto di essere stato privato della libertà di decisione e determinazione sia dai committenti che dal Direttore dei Lavori (D.L.). Infine, ha eccepito che le sentenze penali del Tribunale di Nola e della Corte d'Appello di Napoli lo avevano assolto da ogni responsabilità per gli abusi edilizi posti in essere nell'esecuzione dei lavori al fabbricato oggetto di causa. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto il rigetto di ogni CP_1 domanda formulata nei suoi confronti e ha insistito nella richiesta di chiamata in causa dei tecnici.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa dei terzi, ha formulato CP_1 nei loro confronti le seguenti domande: accertare e dichiarare la responsabilità dei chiamati in causa e Controparte_2 Persona_1 Parte_7 con riferimento ai fatti indicati in citazione. Per l'effetto, ha chiesto di condannare e , in solido tra loro o ciascuno in CP_2 Per_1 Parte_7 relazione al proprio grado di responsabilità, al risarcimento dei danni domandati dagli attori. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea contro di lui, ha chiesto che i chiamati fossero condannati a tenere indenne da ogni condanna (anche per spese legali). CP_1
Si sono costituiti in giudizio:
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• Gli eredi di ( , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
), i quali hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità del de cuius e
[...] hanno chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti. Hanno altresì eccepito la nullità e l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa per difformità, la carenza di interesse alla chiamata in causa poiché il ruolo di era limitato al collaudo e non alla realizzazione dell'opera, e la Per_1 prescrizione di qualsiasi pretesa.
• , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Parte_7
e chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, eccependo infine la prescrizione del diritto azionato da . CP_1
• denunciando l'insussistenza dei presupposti per la Controparte_2 chiamata in causa e l'erronea interpretazione del giudicato contenuto nella sentenza penale della C.A. di Napoli, chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti e eccependo infine la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti. ha specificato di non aver mai impartito CP_2 ordini per lavori difformi, di non aver partecipato a ulteriori interventi edilizi eseguiti dai e di non aver scelto i materiali costruttivi né il fornitore Pt_1 di calcestruzzo difettoso.
Il Tribunale ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. sesto comma.
ha depositato le proprie memorie, con le quali ha contrastato il CP_1 contenuto delle comparse di costituzione di e si è rimesso Parte_7 CP_2 alla Giustizia circa il contenuto della comparsa degli eredi di Persona_1 ha articolato prova testimoniale, ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica preventiva (ATP) e ha ribadito la nullità dell'ATP stesso. Il Tribunale ha ammesso la prova orale articolata da , la quale è stata regolarmente CP_1 espletata, e ha dichiarato inammissibile la prova articolata dagli attori.
Il processo è stato interrotto a seguito della morte del difensore degli eredi di e successivamente riassunto dagli attori. Il Tribunale ha Persona_1 rifissato l'udienza di conclusioni per il giorno 15.05.2025. si è CP_1 nuovamente costituito a seguito dell'interruzione, con comparsa depositata il 15.04.2025, mentre e non hanno fatto altrettanto. CP_2 Parte_7
In previsione dell'udienza del 15.05.2025, ha rassegnato le proprie CP_1 conclusioni con nota di trattazione scritta depositata l'08.05.2025, riportandosi ai propri scritti difensivi e ribadendo le richieste istruttorie non ammesse dal Tribunale, l'istanza di rinnovo della consulenza espletata nel procedimento per ATP e le domande e conclusioni contenute nell'atto di chiamata in causa dei
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terzi, chiedendo il rigetto di ogni eccezione, deduzione e/o domanda formulata dai terzi chiamati. ha altresì replicato alle note di CP_1 trattazione scritta dell'Avv. Ammaturo (nuovo difensore degli attori) in data 09.05.2025, impugnando il contenuto di tali note, denunciando la novità dei documenti depositati fuori dai termini e ribadendo le proprie conclusioni.
Il Tribunale, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assegnato la causa a sentenza e concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Appare fondata l'eccezione di giudicato.
Ed invero, va premesso che parte attrice ha intentato ben tre giudizi risarcitori relativi al medesimo contratto di appalto, deducendo in essi sì vizi diversi, ma che tuttavia non superano la barriera del giudicato in quanto con conosciuti incolpevolmente dopo la proposizione dei primi giudizi.
1) Premesso infatti che l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, essendo sottratta alla disponibilità delle parti in quanto posta a protezione dell'interesse generale alla stabilità dei rapporti giuridici, va richiamato, in punto di diritto, il principio costantemente affermato in giurisprudenza secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass. 16781/2006; 3591/1991; 11974/2011). Tale principio attiene alla stabilità degli effetti della sentenza ed in virtù di esso si ritiene precluso alle parti di poter far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel processo (Cass 3591/1991 cit.).
Tale principio si dipana in due diversi aspetti.
1.1) Il primo si interseca con quello del giudicato implicito e si configura nell'estensione del giudicato non solo a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito) ma anche in relazione a quanto le stesse avrebbero potuto dedurre e che costituisce un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia (giudicato implicito).
1.2) Per altro verso, dai principi del giusto processo (art 111 cost.) e dall'esigenza di efficienza del sistema giustizia (art 97 Cost.) discende direttamente la necessità che la questione controversa debba trovare una regolamentazione definitiva, che abbia i caratteri della stabilità e della irretrattabilità, aspetti a cui si può rinunciare solo in presenza di mutamenti
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della situazione di fatto, sopravvenienze o altri aggravamenti successivi alla proposizione della prima domanda. Tali considerazioni impongono che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba di regola avvenire in unico contesto e con riferimento a tutte le conseguenze lesive che esso comporta. Coerentemente con tali principi, è stato affermato che è preclusa una seconda pronuncia avente ad oggetto una ragione di credito che avrebbe potuto essere fatta valere nel precedente giudizio (Cass. 23820/2021), mentre non sono coperte dal giudicato le questioni relative ad un fatto giuridico la cui verificazione sia successiva alla proposizione della prima domanda (Cass. 23820/2021).
1.3) A tale ipotesi della conoscenza (effettiva) successiva della ragione di credito da far valere nell'ambito di un unico giudizio va parificata anche quella in cui la consapevolezza del danno già verificatosi sia acquisita incolpevolmente dopo la proposizione della prima domanda (conoscibilità). Viceversa, non può darsi tutela a doglianze che, pur non effettivamente conosciute antecedentemente, siano agevolmente conoscibili al momento della proposizione della prima domanda: deve ritenersi che il giudicato copra anche le questioni deducibili ma non dedotte per colpa della parte. Tale richiamo al principio soggettivo di colpevolezza discende dall'implicazione, nella tematica in parola, dei principi di autoresponsabilità e tutela dell'affidamento della controparte, come noto immanenti all'ordinamento quali corollari del principio di solidarietà (art 2 cost.), in un'ottica di bilanciamento tra esigenza di ristoro integrale da un lato e stabilità dei rapporti giuridici dall'altro. Esso discende dalla necessità di definitivo consolidamento della situazione sostanziale sottostante, direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, poiché appare particolarmente pregnante l'esigenza di evitare “di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito” (Cass. SU 7299/2025) e permette di operare quel necessario bilanciamento tra esigenza di ristoro integrale, da un lato, e rispetto dei principi di solidarietà ed autoresponsabilità, dall'altro. Si ritrova una prima applicazione, implicita ma chiara, di tale principio in Cass. 3591/1991, la quale ha escluso la deducibilità di una voce di danno nuova in una ipotesi in cui, sulla configurabilità del relativo pregiudizio, vi fossero contrasti giurisprudenziali al momento della proposizione della prima domanda (dovuti a questioni interpretative attinenti all'efficacia temporale di specifica disciplina in ambito lavoristico): la parte avrebbe potuto e dovuto dedurre la sussistenza del pregiudizio addirittura se la relativa sussistenza era dubbia in base al panorama giurisprudenziale di
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riferimento, se del caso onerandosi di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale per far valere il diritto.
1.4) Esaminando più specificamente la giurisprudenza sul tema, i principi del giusto processo ed efficienza del sistema giustizia implicano il diritto al giusto processo e alla ragionevole durata dello stesso che, come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28847 del 2021, verrebbero sacrificati se fosse consentita "un'ingiustificata moltiplicazione dei procedimenti con conseguente aggravio della posizione del debitore, rischio di giudicati contrastanti e dispersione della conoscenza dell'unitaria vicenda sostanziale". Anche la Corte d'appello civile di Bari sentenza n. 250 del 2025, ha chiarito che "l'efficacia del giudicato si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia". Questo principio garantisce quella stabilità e irretrattabilità delle decisioni che costituisce elemento fondamentale dell'ordinamento giuridico. La Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21357 del 2021 ha stabilito che "è preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio", confermando il principio secondo cui l'accertamento di un medesimo fatto lesivo deve avvenire in unico contesto processuale. La sentenza precisa che "il danno del quale il lavoratore illegittimamente estromesso ante tempus richieda il risarcimento da parte del datore di lavoro assume una connotazione unitaria con riguardo a tutte le componenti che ne costituiscono il titolo”. La sentenza del Tribunale civile di Roma n. 10270 del 2021 facendo leva sul principio di preclusione per ragioni deducibili ha ribadito che "è pertanto preclusa alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato, non rilevando la diversità del petitum quando la nuova domanda sia comunque fondata sul medesimo accertamento costitutivo della precedente pretesa". Va evidenziato come tale principio non opera per i fatti successivi: la Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23820 del 2021 ha chiarito che il giudicato "non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono", confermando che non sono coperte dal giudicato le questioni relative a fatti giuridici la cui verificazione sia successiva alla proposizione della prima domanda.
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1.5) Tali approdi hanno trovato conferma anche nei più recenti arresti del giudice nomofilattico, intervenuto nuovamente sul tema del frazionamento del credito unitario, con pronuncia che illumina e fa chiarezza anche sui principi, per certi versi simili, che attengono al tema del giudicato (Cass. SU 7299/2025).
Ed infatti, la Corte ha precisato che il tema dell'abusivo frazionamento del credito unitario coinvolge controversie riconducibili a tipologie del tutto eterogenee, rispondenti ciascuna a diverse esigenze e per le quali vanno conseguentemente adottate decisioni differenziate.
1.5.1) Laddove si discorra di conseguenze di un unico illecito, l'interesse ordinamentale si sostanzia nell'esigenza che “l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute”, mentre solo in secondo piano (come visto sopra al fine di far operare il principio di colpevolezza vd par.1.3) appaiono i principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale. “In questa categoria di ipotesi l'affermazione di inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta non discende dunque da un intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della domanda frazionata. Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa. E' quindi l'esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento”. Per tali tipologie di casi la strada indicata dal giudice nomofilattico continua ad essere quella dell'inammissibilità della domanda, posto che in simili ipotesi “il tema del
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frazionamento del credito si fonde con la problematica del giudicato e ne rimane assorbito”.
1.5.2) È pur vero, infatti, che la sentenza in esame fa espresso riferimento solo agli illeciti extracontrattuali, non vi è tuttavia motivo per trattare differentemente le conseguenze di un illecito contrattuale ad esecuzione istantanea come nel caso in esame;
sarebbe anzi irragionevole la differenziazione, posto che in entrambi i casi il rapporto è unico, così come lo è anche il fatto illecito, senza contare poi che le regole valutative sono sostanzialmente le medesime per entramb e le fattispecie (vd. art 2056 c.c. che richiama gli art.li 1223, 1226 e 1227 c.c.). Ed infatti, ad un'attenta lettura dell'arresto nomofilattico in commento, solo “in materia di obbligazioni contrattuali caratterizzate da rapporti che si protraggono nel tempo o da prestazioni professionali ad elevata ripetitività” si giustifica l'articolata soluzione indicata nel recente arresto (secondo cui va pronunciata l'improponibilità nel caso in cui non sia sceso giudicato su tutte le domande mentre va valutato il merito nel caso in cui la pronuncia sugli altri crediti sia divenuta definitiva, salvo sanzionare la condotta abusiva con lo strumento della condanna alle spese di giudizio, superando il principio della soccombenza), mentre il caso di illecito contrattuale ad esecuzione unica la situazione è parificabile a quella dell'illecito extracontrattuale con pluralità di conseguenze lesive.
2) Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato che tutti i pregiudizi fatti valere nel presente giudizio potevano essere agevolmente denunciati con la riconvenzionale esercitata nell'ambito del primo giudizio R.G. 2426/2008.
In proposito si rileva che i vizi denunciati in questa sede e che non presentano stretta attinenza a quelli definiti con sentenza passata in giudicato attengono, sostanzialmente, ad una diversità di realizzazione dell'opera rispetto al progetto, che da un lato avrebbe portato ad una riduzione dimensionale dell'immobile oggetto dell'appalto e, dall'altro, avrebbe comportato carenze strutturali dovute all'impiego di materiali non conformi al progetto.
Nell'ambito del primo giudizio, l'odierno attore principale, all'epoca attore in riconvenzionale, aveva svolto rilevanti e penetranti indagini sull'opera oggetto di appalto, dalle quali non poteva non emergere la difformità ai progetti dell'opera consegnata. Ed infatti, agli atti di quel giudizio l'attore aveva depositato perizia giurata dell'ing. che aveva rilevato Persona_2
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vizi strutturali dell'immobile consegnato. In particolare, da quanto è dato evincere anche dalla CTU a firma del'ing. (nominato CTU Persona_3 nel primo giudizio), tra i numerosi vizi denunciati, al piano seminterrato era stato fatto riferimento a “deterioramento delle caratteristiche strutturali e/o fenomeni di ossidazione delle armature”, “cattiva esecuzione delle pareti”; al piano rialzato (appartamenti a e b) “lesioni su pareti divisorie” e lesione capillare su parete divisoria corridoio-bagno patronale.
Per quanto riguarda la difformità dimensionale dell'opera realizzata rispetto a progetto essa risulta, a dispetto di quanto asserito dall'attore, ictu oculi rilevabile, con la conseguenza che anche in assenza dell'indagine demandata al consulente di parte si sarebbe potuto ritenere che il vizio era già deducibile nell'ambito del primo giudizio.
Il deposito nell'ambito del primo giudizio della consulenza di parte a firma dell'ing. che fa riferimento a difetti strutturali dell'immobile, poi, Per_3 rende conto di come anche tali difetti, sicuramente nascosti all'occhio dei non addetti ai lavori, siano stati indagati dalla parte a mezzo del tecnico da essa incaricato;
deve pertanto ritenersi che ben avrebbe potuto dedurli nell'ambito del primo giudizio e, pertanto, che non può proporli per la prima volta in questa sede (terzo giudizio risarcitorio).
Altrimenti opinando, si arriverebbe alla assurda conclusione che il committente di un appalto possa effettuare indagini sull'opera per dedurre la sussistenza di determinati vizi e chiederne il ristoro, attendere il giudicato su tali vizi ed espletare nuove indagini aventi ad oggetto diversi ed ulteriori vizi, per proporre autonoma e diversa azione risarcitoria e così via, dando spazio ad un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito (proprio ciò che Cass. SU 7299/2025 e le pronunce da essa richiamate intendono evitare). Inoltre, va rilevato che la diversità di petitum e causa petendi che caratterizza i due giudizi messi a paragone è intesa in senso di elementi analoghi e non identici (vd. ex multis Cass 7299/2025), nel caso di specie non si è nemmeno al cospetto di titoli diversi, essendo il rapporto obbligatorio unico ed unica anche la relativa inadempienza, discorrendosi di mere conseguenze differenziate per le quali non vi è alcuna giustificazione razionale alla deduzione successiva ad una precedente domanda risarcitoria.
Ne deriva che le domande principali vanno rigettate, in quanto connesse ad un inadempimento i cui effetti sono diventati incontrovertibili in virtù di
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giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 2543/2017 della Corte di Appello di Napoli.
3) con riguardo alle domande svolte nei confronti dei chiamati in causa, esse rimangono assorbite, tuttavia risulta necessario pronunciarsi in ordine alle stesse in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Ed infatti “nel caso di integrale rigetto della domanda dell'attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto "virtuale"), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali. Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento
- di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c. al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza” (Cass 4195/2018).
Parte convenuta, appaltatrice, ha chiamato in causa il direttore dei lavori, il progettista ed il collaudatore, chiedendo di essere manlevata dagli stessi. Tuttavia oggetto del giudizio, anche in relazione alle eccezioni sollevate dalla stessa convenuta, erano gli inadempimenti dell'appaltatore.
Nessun errore progettuale, nell'emissione di ordine di esecuzione impartito in corso di direzione dei lavori nè di collaudo è stato in astratto denunciato quale causale rispetto ai danni richiesti.
Si noti, in proposito, che la responsabilità di tali figure nell'ambito di un appalto dipende soprattutto dal tipo di errori denunciati e dalla parte (committente o appaltatore) con cui intercorrono i rapporti contrattuali.
La differenza tra le due funzioni risiede nella considerazione secondo cui l'attività di progettazione si risolve nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, il progetto;
la prestazione del direttore dei lavori, invece, consiste in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità del progetto (C. 12820/1992; C. 3476/1989; C. 488/1985).
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Il direttore dei lavori (così come anche il progettista) può essere un collaboratore del committente oppure dell'appaltatore.
Nel primo caso, ha il compito di vigilare sulla regolare realizzazione dell'opera e sull'impiego dei materiali adatti, sicché i difetti dell'opera possono essergli addebitati solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprendono le operazioni più semplici (come, ad esempio, il controllo della qualità del conglobamento cementizio adoperato dall'appaltatore: Cass 1818/1979). Quando invece i difetti dell'opera siano riconducibili ad errori progettuali o ad omessa vigilanza si configura una responsabilità solidale nei confronti del committente che vede coinvolti, dal lato passivo, il professionista e l'appaltatore, senza che sia possibile una graduazione della responsabilità, se non nei rapporti interni tra condebitori solidali ed in virtù di apposita domanda in tal senso, con presunzione di pari responsabilità in caso di mancata prova dell'incidenza causale di ciascun inadempimento (Cass ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 1989, n. 1406).
Nel secondo caso, invece, in qualità di soggetto alle dipendenze dell'appaltatore, non può essere considerato autonomamente responsabile nei confronti del committente o dei terzi dell'esatta esecuzione dell'opera, ritenendosi in tal caso civilmente imputabile al solo imprenditore la prestazione e la responsabilità tecnica dei lavori. Ed infatti, essendo in tale ultimo caso un ausiliario dell'appaltatore, è quest'ultimo a dover rispondere verso il committente del suo operato ai sensi dell'art. 1228 c.c., non essendo concepibile un'azione contrattuale nei confronti di chi (direttore dei lavori nominato dall'appaltatore) sia estraneo al contratto. È chiaro che il professionista potrà essere chiamato a rispondere nei confronti dell'appaltatore che abbia agito nei suoi confronti in via di rivalsa, sulla base del rapporto d'opera professionale o di lavoro instaurato con l'appaltatore; potrebbe anche essere citato direttamente dal committente in via aquiliana nel caso di violazione del dovere del neminem laedere".
In entrambi i casi le domande di manleva sollevate nei confronti dei terzi sarebbero da rigettare.
Infatti, nelle asserzioni attoree era insita una responsabilità esclusiva del convenuto principale;
quest'ultimo ha chiamato i terzi sul presupposto di condotte di omessa vigilanza in relazione ad un inadempimento che o non
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sussiste affatto o, se sussistesse, sarebbe proprio ed esclusivo dell'appaltatore.
Non trova infatti dimostrazione l'asserzione secondo cui gli errori dimensionali dell'opera furono dovuti a direttive impartite dal direttore dei lavori e dalla committenza, posto che la doglianza relativa all'errore progettuale che avrebbe comportato la realizzazione di un'opera al di fuori dei confini della proprietà del committente, seppur genericamente confermata in sede testimoniale, è del tutto distonica e contraddittoria rispetto alla difesa assunta dal convenuto principale in sede di ATP conclusosi con il deposito della CTU a firma dell'ing. secondo cui la diversità dimensionale CP_3 corrispondeva invece ad esigenze di sicurezza dei lavoratori (per la tutela dei quali era stata realizzata una parete di contenimento).
Per quanto riguarda l'uso di materiale non idoneo, invece, non vi è alcuna inadempienza diversa dall'omesso controllo del direttore dei lavori che possa aver influito sulla esclusiva, principale ed unica causa del danno, ravvisabile in ipotesi nell'impiego di materiale non idoneo. L'impiego di materiale non idoneo, infatti, non è neppure astrattamente, con riguardo alle asserzioni delle parti, riconducibile a direttive imposte dalla direzione dei lavori che avrebbero inciso sulla condotta dell'appaltatore, inducendolo all'utilizzo di materiali non conformi al progetto.
Ne deriva che, non essendo in proiezione le domande di manleva accoglibili nei confronti dei terzi chiamati in causa, le relative spese vanno poste a carico del chiamante, secondo i principi sopra enunciati.
4) Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede;
1) Dichiara inammissibili le domande principali, con assorbimento di tutte le ulteriori domande.
2) Condanna , , Parte_1 Controparte_4
al Pagamento in Favore di Controparte_5 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro EURO
[...]
14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
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3) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_2
EURO 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge. 4) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, , Parte_4 Parte_5 [...] delle spese di lite che si Parte_8 liquidano in euro EURO 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Francesco Cirillo e Maurizio Di Matteo dichiaratisi antistatari. 5) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_7
EURO 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge. 6) Pone le spese di ATP definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in NOLA, il 11/09/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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