Articolo 10 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 gennaio 1967
Art. 10.
Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sottufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili.
nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:
a) tre ottavi dei posti di applicato ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 ;
b) un ottavo dei posti di applicato ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilita' proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 500 anno di eta';
nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:
c) un terzo dei posti di dattilografo e stenografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 ;
nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli Archivi di Stato;
d) un terzo dei posti di aiutante aggiunto ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 ;
nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Amministrazione civile dell'interno:
e) tre quarti dei posti di usciere agli appuntati in attivita' di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 500 anno di eta';
f) un quarto dei posti di usciere agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilita' fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di eta';
nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Archivi di Stato:
g) un terzo dei posti di usciere agli appuntati in attivita' di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di eta'.
Ai fini della riserva dei posti di cui alle lettere e) e g) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere; l'ordine di precedenza per la predetta nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande, e, a parita' di tale data, dalla anzianita' di servizio.
Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere b) e f) gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad applicato od usciere puo' essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti Idonei a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneita' fisica al servizio.
Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere a), b), c) e d) che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procedera' mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di eta' e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.
Alla copertura dei posti di usciere di cui alle lettere e), f) e g) che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma si procedera' mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall' articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967