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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/11/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e del funzionario UPP, dott.ssa Giulia Milici nel fascicolo iscritto al N. Rg.100284/2011, pendente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Moira (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano Domina;
- attore – C.F._1
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ) rappresentata e difesa per legge P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuta –
Sono comparsi: l'avv. Giuseppe Merlo in sostituzione dell'avv. Silvano Domina per parte attrice e l'avv. Bisagni per L' CP_1
L'avv. Merlo si riporta in atti e specificamente alle note conclusive già depositate, la domanda è fondata e va interamente accolta con esclusione delle domande di premio azionate davanti al tribunale di Roma.
L'avv. Bisagni insiste in tutti gli atti e verbali di causa con vittoria di spese e compensi.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/03/2011 premetteva di esercitare Parte_1
l'attività di allevatore e produttore di carni bovine e che nell'ambito dell'esercizio della sua azienda agricola nel periodo 1991-2010 aveva presentato all' domanda per il pagamento del premio CP_1 zootecnico (vacche nutrici e bovini maschi) di cui al regolamento CEE n. 805/1968 e s.m.i.; rappresentava che, pur avendo diritto al premio richiesto con le suddette domande, alcune di queste
(precisamente le domande presentate dal 1992 al 1999) non erano state pagate nel periodo di riferimento e, pertanto, citava l' per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dei premi CP_1 dovuti.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 maggio 2015 si costituiva tardivamente l' , CP_1 eccependo che gli importi riferiti ad una parte delle domande, di cui era stato richiesto il pagamento nel presente giudizio, non dovevano essere corrisposti per essere stati oggetto di un altro procedimento incoato presso il Tribunale di Roma e per essere intervenuto accertamento negativo rispetto ad altre richieste di pagamento. Il convenuto eccepiva, altresì, che nei confronti dell'attore non poteva essere disposto comunque alcun pagamento, in quanto l'erogazione degli aiuti era in atto sospesa a seguito dell'intervenuta trasmissione del verbale di contestazione del 15/03/2015 prot.
149104/15, con cui la Guardia di Finanza - Tenenza di Capo d'Orlando aveva contestato al produttore l'indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 2008, 2009 e 2010, per un importo complessivo di € 31.273,00.
Con riferimento agli importi già pagati avvero oggetto di accertamento negativo, l'attore depositava atto di rinuncia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio e, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti relativi alle domande di pagamento per le quali è intervenuto espresso atto di rinuncia da parte dell'attore: domanda n. 12600 del 30/09/1991 del valore di € 7.732,55; domanda n. 5378 del 11/04/1992 del valore di € 1.091,66; domanda n. 16632 del 31/12//1992 del valore di €
7.732,55.
Com'è noto la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia quindi fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. n. 26351/2005).
Ciò posto, in merito ai crediti relativi alle domande residue non oggetto di rinuncia si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al an ed al quantum del pagamento qui richiesto da parte attrice, fondati e congrui appaiono gli accertamenti del C.T.U., dott. , le cui conclusioni - avuto altresì riguardo Persona_1 alle osservazioni formulate dalle parti - si condividono e alla cui relazione si rimanda per quanto non appresso espressamente specificato. La sommatoria degli aiuti richiesti per singola domanda presente
è stata correttamente quantificata nell'importo di € 57.070,40.
Il consulente tecnico, infatti, ha adempiuto al suo mandato nel rispetto dei quesiti ad esso rivolti, relativi alla quantificazione degli importi previa verifica della regolarità delle domande e dei titoli fatti valere e prodotti in giudizio.
Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto che il principio di non contestazione, invocato sul punto da parte attrice, opera nella misura in cui i fatti siano stati indicati ed allegati in modo preciso e dettagliato dall'attore, così da permettere una contestazione specifica che, se carente, giustifica l'operatività dell'art. 115 c.p.c. (Cass. n.
31837/2021).
Correttamente il mandato del ctu è stato limitato alle domande prodotte in atti e rispetto alle quali è stato possibile verificare la rispondenza a titoli cui le stesse si riferiscono e per le quali il ctu ha accertato l'ammontare di € 57.070,40.
Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art
33 del Decreto Legislativo n. 228/2001 ai sensi del quale “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori […] sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”. Tale previsione rende legittima la sospensione del pagamento da parte di a seguito CP_1 dell'intervenuta trasmissione del verbale di contestazione del 15/03/2015 prot. 149104/15, con cui la Guardia di Finanza - Tenenza di Capo d'Orlando contesta al produttore l'indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 2008, 2009 e 2010.
A nulla rileva l'eccezione dell'attore circa l'effettiva conoscenza di un provvedimento di sospensione attivato nei suoi confronti, poiché il suddetto provvedimento non necessita di previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, avendo natura cautelare e trovando fondamento nella esistenza del presupposto di legge, notizia di fatti astrattamente idonei a costituire l'obbligazione di ripetizione dell'indebito (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. III, del 17.03.2017, n. 1209).
Orbene, la disposizione citata pone un limite temporale di sospensione del procedimento rappresentato dall'accertamento definitivo degli illeciti lamentati ma, allo stato, nessuna delle parti ha prodotto ulteriori documenti da cui possa evincersi il suddetto esito, né l'odierno giudicante ha competenza in merito all'azionata sospensione.
Ciò posto, la sospensione qui invocata può operare nei limiti dell'importo per cui sarebbe avvenuta l'indebita percezione pari ad € 31.273,00, restando dovuta per non essere stata contestata, neanche in sede peritale la somma eccedente.
Ne consegue, che ferma rimanendo l'operatività della sospensione, e sulla base del principio di non contestazione, l' va condannata a corrispondere all'attore le somme eccedenti l'importo oggetto CP_1 di sospensione pari ad € 25.797,40.
Del resto, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, la sospensione dell'erogazione mira ad evitare che il soggetto richiedente possa conseguire contributi comunitari laddove abbia già percepito aiuti per cui sono ancora in corso accertamenti circa l'effettivo diritto al relativo ottenimento, onde garantire, nelle more dei necessari accertamenti, l'effettiva restituzione di eventuali indebiti pagamenti (cfr. Tribunale di Enna, sent. 20/2022).
Il pagamento delle sole somme eccedenti quelle oggetto di contestazione da parte della Guardia di
Finanza non pregiudica, dunque, l'effetto che l'art. 33 d.lgs. 228/2001 mira a garantire, ben potendo limitarsi la sospensione dell'erogazione dei contributi nell'importo sufficiente e necessario a coprire il ripianamento di eventuali indebite erogazioni da accertare in via definitiva.
Infatti, qualora l'accertamento definitivo attestasse l'indebita percezione dei contributi da parte dell'attore, l' potrà immediatamente compensare il credito di ripetizione dell'indebito (ex artt. CP_1
1242, co.1, e 1243, co.1, c.c.) con quello avente ad oggetto i pagamenti sospesi;
se, invece, dovesse risultare l'infondatezza dell'illecito lamentato, verrà allora meno lo stesso presupposto della norma attributiva di tale potere, salva la facoltà del beneficiario del contributo di conseguire comunque il credito, previa prestazione di idonea garanzia, come previsto dall'art, 33, comma 2 d.lgs. 228/2001. Alla luce dei superiori rilievi, va parzialmente accolta la domanda attorea con condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di € 25.797,40, oltre interessi legali dovuti dal momento della ricezione della diffida da parte del convenuto datata 26/11/2007 e sino al soddisfo.
Non può, infine, riconoscersi la rivalutazione monetaria, in considerazione della natura (di valuta) del credito.
Le spese di lite previa compensazione di metà per la reciproca soccombenza, vano poste per la restante parte a carico dell' nell'importo liquidato come da dispositivo nei medi del decisum per CP_1 le fasi svolte, ex DM 55/2014 smi. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 100284/2011, disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti relativi alle domande nn.
12600 del 30/09/1991 del valore di € 7.732,55; n. 5378 del 11/04/1992 del valore di €
1.091,66; n. 16632 del 31/12//1992 del valore di € 7.732,55.
- Accoglie parzialmente la domanda di per le ragioni di cui in parte motiva Parte_1
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'attore della cifra di € 25.797,40, CP_1 oltre interessi legali come da parte motiva.
- Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante parte in CP_1 favore dell'attore con distrazione al procuratore antistatario avv. Silvano Domina nell'importo di € 2.688,50, di cui € 150,00 per spese esenti, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Patti, il 28/11/2024
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/11/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e del funzionario UPP, dott.ssa Giulia Milici nel fascicolo iscritto al N. Rg.100284/2011, pendente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Moira (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano Domina;
- attore – C.F._1
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ) rappresentata e difesa per legge P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuta –
Sono comparsi: l'avv. Giuseppe Merlo in sostituzione dell'avv. Silvano Domina per parte attrice e l'avv. Bisagni per L' CP_1
L'avv. Merlo si riporta in atti e specificamente alle note conclusive già depositate, la domanda è fondata e va interamente accolta con esclusione delle domande di premio azionate davanti al tribunale di Roma.
L'avv. Bisagni insiste in tutti gli atti e verbali di causa con vittoria di spese e compensi.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/03/2011 premetteva di esercitare Parte_1
l'attività di allevatore e produttore di carni bovine e che nell'ambito dell'esercizio della sua azienda agricola nel periodo 1991-2010 aveva presentato all' domanda per il pagamento del premio CP_1 zootecnico (vacche nutrici e bovini maschi) di cui al regolamento CEE n. 805/1968 e s.m.i.; rappresentava che, pur avendo diritto al premio richiesto con le suddette domande, alcune di queste
(precisamente le domande presentate dal 1992 al 1999) non erano state pagate nel periodo di riferimento e, pertanto, citava l' per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dei premi CP_1 dovuti.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 maggio 2015 si costituiva tardivamente l' , CP_1 eccependo che gli importi riferiti ad una parte delle domande, di cui era stato richiesto il pagamento nel presente giudizio, non dovevano essere corrisposti per essere stati oggetto di un altro procedimento incoato presso il Tribunale di Roma e per essere intervenuto accertamento negativo rispetto ad altre richieste di pagamento. Il convenuto eccepiva, altresì, che nei confronti dell'attore non poteva essere disposto comunque alcun pagamento, in quanto l'erogazione degli aiuti era in atto sospesa a seguito dell'intervenuta trasmissione del verbale di contestazione del 15/03/2015 prot.
149104/15, con cui la Guardia di Finanza - Tenenza di Capo d'Orlando aveva contestato al produttore l'indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 2008, 2009 e 2010, per un importo complessivo di € 31.273,00.
Con riferimento agli importi già pagati avvero oggetto di accertamento negativo, l'attore depositava atto di rinuncia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio e, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti relativi alle domande di pagamento per le quali è intervenuto espresso atto di rinuncia da parte dell'attore: domanda n. 12600 del 30/09/1991 del valore di € 7.732,55; domanda n. 5378 del 11/04/1992 del valore di € 1.091,66; domanda n. 16632 del 31/12//1992 del valore di €
7.732,55.
Com'è noto la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia quindi fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. n. 26351/2005).
Ciò posto, in merito ai crediti relativi alle domande residue non oggetto di rinuncia si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al an ed al quantum del pagamento qui richiesto da parte attrice, fondati e congrui appaiono gli accertamenti del C.T.U., dott. , le cui conclusioni - avuto altresì riguardo Persona_1 alle osservazioni formulate dalle parti - si condividono e alla cui relazione si rimanda per quanto non appresso espressamente specificato. La sommatoria degli aiuti richiesti per singola domanda presente
è stata correttamente quantificata nell'importo di € 57.070,40.
Il consulente tecnico, infatti, ha adempiuto al suo mandato nel rispetto dei quesiti ad esso rivolti, relativi alla quantificazione degli importi previa verifica della regolarità delle domande e dei titoli fatti valere e prodotti in giudizio.
Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto che il principio di non contestazione, invocato sul punto da parte attrice, opera nella misura in cui i fatti siano stati indicati ed allegati in modo preciso e dettagliato dall'attore, così da permettere una contestazione specifica che, se carente, giustifica l'operatività dell'art. 115 c.p.c. (Cass. n.
31837/2021).
Correttamente il mandato del ctu è stato limitato alle domande prodotte in atti e rispetto alle quali è stato possibile verificare la rispondenza a titoli cui le stesse si riferiscono e per le quali il ctu ha accertato l'ammontare di € 57.070,40.
Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art
33 del Decreto Legislativo n. 228/2001 ai sensi del quale “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori […] sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”. Tale previsione rende legittima la sospensione del pagamento da parte di a seguito CP_1 dell'intervenuta trasmissione del verbale di contestazione del 15/03/2015 prot. 149104/15, con cui la Guardia di Finanza - Tenenza di Capo d'Orlando contesta al produttore l'indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 2008, 2009 e 2010.
A nulla rileva l'eccezione dell'attore circa l'effettiva conoscenza di un provvedimento di sospensione attivato nei suoi confronti, poiché il suddetto provvedimento non necessita di previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, avendo natura cautelare e trovando fondamento nella esistenza del presupposto di legge, notizia di fatti astrattamente idonei a costituire l'obbligazione di ripetizione dell'indebito (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. III, del 17.03.2017, n. 1209).
Orbene, la disposizione citata pone un limite temporale di sospensione del procedimento rappresentato dall'accertamento definitivo degli illeciti lamentati ma, allo stato, nessuna delle parti ha prodotto ulteriori documenti da cui possa evincersi il suddetto esito, né l'odierno giudicante ha competenza in merito all'azionata sospensione.
Ciò posto, la sospensione qui invocata può operare nei limiti dell'importo per cui sarebbe avvenuta l'indebita percezione pari ad € 31.273,00, restando dovuta per non essere stata contestata, neanche in sede peritale la somma eccedente.
Ne consegue, che ferma rimanendo l'operatività della sospensione, e sulla base del principio di non contestazione, l' va condannata a corrispondere all'attore le somme eccedenti l'importo oggetto CP_1 di sospensione pari ad € 25.797,40.
Del resto, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, la sospensione dell'erogazione mira ad evitare che il soggetto richiedente possa conseguire contributi comunitari laddove abbia già percepito aiuti per cui sono ancora in corso accertamenti circa l'effettivo diritto al relativo ottenimento, onde garantire, nelle more dei necessari accertamenti, l'effettiva restituzione di eventuali indebiti pagamenti (cfr. Tribunale di Enna, sent. 20/2022).
Il pagamento delle sole somme eccedenti quelle oggetto di contestazione da parte della Guardia di
Finanza non pregiudica, dunque, l'effetto che l'art. 33 d.lgs. 228/2001 mira a garantire, ben potendo limitarsi la sospensione dell'erogazione dei contributi nell'importo sufficiente e necessario a coprire il ripianamento di eventuali indebite erogazioni da accertare in via definitiva.
Infatti, qualora l'accertamento definitivo attestasse l'indebita percezione dei contributi da parte dell'attore, l' potrà immediatamente compensare il credito di ripetizione dell'indebito (ex artt. CP_1
1242, co.1, e 1243, co.1, c.c.) con quello avente ad oggetto i pagamenti sospesi;
se, invece, dovesse risultare l'infondatezza dell'illecito lamentato, verrà allora meno lo stesso presupposto della norma attributiva di tale potere, salva la facoltà del beneficiario del contributo di conseguire comunque il credito, previa prestazione di idonea garanzia, come previsto dall'art, 33, comma 2 d.lgs. 228/2001. Alla luce dei superiori rilievi, va parzialmente accolta la domanda attorea con condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di € 25.797,40, oltre interessi legali dovuti dal momento della ricezione della diffida da parte del convenuto datata 26/11/2007 e sino al soddisfo.
Non può, infine, riconoscersi la rivalutazione monetaria, in considerazione della natura (di valuta) del credito.
Le spese di lite previa compensazione di metà per la reciproca soccombenza, vano poste per la restante parte a carico dell' nell'importo liquidato come da dispositivo nei medi del decisum per CP_1 le fasi svolte, ex DM 55/2014 smi. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 100284/2011, disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti relativi alle domande nn.
12600 del 30/09/1991 del valore di € 7.732,55; n. 5378 del 11/04/1992 del valore di €
1.091,66; n. 16632 del 31/12//1992 del valore di € 7.732,55.
- Accoglie parzialmente la domanda di per le ragioni di cui in parte motiva Parte_1
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'attore della cifra di € 25.797,40, CP_1 oltre interessi legali come da parte motiva.
- Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante parte in CP_1 favore dell'attore con distrazione al procuratore antistatario avv. Silvano Domina nell'importo di € 2.688,50, di cui € 150,00 per spese esenti, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Patti, il 28/11/2024
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria