Art. 114. Turno 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art. 83 ) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 269 , viene rideterminata in lire 3.000 e lire 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi"
2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art. 83 ) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 269 , viene rideterminata in lire 3.000 e lire 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi"