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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1832/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1832/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
03/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Iannaccone, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Venafro (IS), Strada Provinciale Conca Casale, n. 21/E, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Infetti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Porto Ercole di Monte Argentario (GR), località
, risulta elettivamente domiciliata;
CP_1
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: all'udienza del 03/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2019, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 8.819,76, per opere di Controparte_1 manutenzione eseguite sull'imbarcazione denominata “SIMPLY SI”.
Parte opponente eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Grosseto a favore del Tribunale di Isernia.
A sostegno dell'opposizione esponeva in fatto che: Parte_1
-si rivolgeva alla per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_1 sulla barca SIMPLY SI;
-al momento del ritiro dell'imbarcazione e, dopo la messa in acqua, constatava la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori eseguiti dall'opposta;
-con pec del 24.04.2019 contestava l'esecuzione dei lavori e i vizi riscontrati, quali danneggiamento dello scafo, riportante crepe e lesioni, a causa dei continui spostamenti nel cantiere, le batterie esoltanto poggiate e non regolarmente fissate, lo smontaggio e rimontaggio delle eliche, nonché la sostituzione e fornitura delle boccole, non erano stati eseguiti, le prese a mare non erano state sigillate ed alcune erano sgretolate, lo svuotamento acqua di sentina e lavaggio non era stato effettuato, erano stati rilevati, infine, degli strappi sul tendalino e sulle cuscinerie;
-l' si rivolgeva ad altra ditta (MO TR) per porre rimedio ai Parte_1 danni a proprie spese.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto per essere competente con sede ad in Piazza Tullio Tedeschi;
Controparte_2 CP_2
2. Accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e sospendere il procedimento al fine del tentativo di mediazione obbligatoria;
Accertare e dichiarare nullo/annullabile l'opposto Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_1
per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
[...]
- 2 -
4. Accertare e/o dichiarare l'Inadempimento Contrattuale a carico della
[...]
e, per l'effetto riconoscere, non dovute le somme richieste ed in Controparte_1 via riconvenzionale, accertare e riconoscere il Risarcimento danni subiti e subendi
(anche alla luce dei lavori fatti eseguire da terzi soggetti) a favore della Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cc ess., nella misura che sarà accertata in
[...] corso di causa e/o nella misura minore/maggiore valutata in via equitativa dall'Autorità
Giudicante;
5. Il tutto con vittoria di spese e compensi, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'antescritto avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che:
-l' dopo aver acquistato l'imbarcazione “SIMPLY SI”, la faceva Parte_1 sostare in località Monte Argentario, Porto Ercole e commissionava CP_1 all'opposta lavori di manutenzione;
-al termine dei lavori commissionati, in data 19.03.2019, l'opponente chiedeva il trasferimento dell'imbarcazione presso altra destinazione, ma poi a causa dell'indisponibilità del trasportatore (Rizzaro Trasporti s.r.l.), il trasferimento veniva spostato al 09.04.2019;
-in data 16.04.2019 l'opponente faceva pervenire all'opposta una copia attestante l'avvenuto bonifico a favore della pari ad € 8.819,76, quale Controparte_1 somma inerente ai lavori svolti sull'imbarcazione;
-a seguito della comunicazione di avvenuto bonifico la Controparte_1 emetteva la fattura n. F/236/2019, in data 24.04.2019, di pari importo;
-in data 24.04.2019 parte opponente inoltrava una missiva all'opposta ove contestava la fattura, sostenendo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori;
-il bonifico bancario non giungeva mai nel conto corrente di in Controparte_1 quanto revocato.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare:
- 3 -
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648/649 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 484/2019 emesso da Codesto Tribunale, poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2. Rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo 484/2019 avanzata da
[...]
perché infondata sia in fatto che in diritto, e comunque non provata, ivi Parte_1 compreso il rigetto integrale per tali motivi della domanda riconvenzionale spiegata nell'atto di citazione in opposizione a detto decreto ingiuntivo.
3. Confermare quindi il decreto ingiuntivo opposto n. 484/2019 emesso da Codesto Pa Tribunale condannando così al pagamento delle somme indicate in Parte_1 detto decreto ingiuntivo, ovvero per la diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà provata e/o risulterà in corso di causa, ovvero ritenuta dal Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal giorno della domanda e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa anche per la fase monitoria”.
All'udienza del 25.02.2020 il giudice dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente, in quanto non validamente proposta, stante il mancato riferimento a tutti i fori alternativi. Inoltre, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 16.06.2021, 14.06.2022, 31.03.2023 e 13.06.2023 veniva espletata l'istruttoria orale.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 05.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Risulta propedeutico procedere alla qualificazione giuridica della domanda. A tal proposito bisogna avere quale riferimento la pretesa posta alla base dell'ingiunzione di pagamento richiesta dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- 4 -
Ciò in quanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del processo già pendente con il ricorso monitorio (Cass. Civ., S.S. U.U. n. 927 del
13.01.2022). L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta, infatti, ad instaurare una fase a cognizione piena, che è la naturale prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso monitorio, ove, quindi l'ingiungente creditore, diverrà convenuto in senso formale, in quanto parte opposta, e l'ingiunto debitore, attore in senso formale, in quanto parte opponente. Tuttavia, sul piano sostanziale sarà il primo ad essere la parte attrice, dispiegando la domanda nel procedimento monitorio, ed il secondo la parte convenuta.
In particolare, ha agito in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento di quanto dovuto in virtù di lavori di manutenzione eseguiti rispetto ad un'imbarcazione di proprietà dell'opponente, in forza di un contratto di appalto concluso tra le parti.
Ebbene, bisogna rammentare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. Civ., n. 1743/2007; Cass. Civ., n. 9351/2007).
Nel caso di specie, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto ha prodotto la fattura F/236/2019, relativa ai lavori eseguiti, e il titolo, ossia il contratto concluso tra le parti, costituito dai preventivi aventi ad oggetto le opere di manutenzione relative all'imbarcazione dell'opponente, regolarmente sottoscritti da Controparte_3
e ha allegato l'inadempimento di quest'ultima (all.ti 3, 6, 7 e 8 alla comparsa di costituzione).
Parte opponente, tuttavia, ha contestato vizi delle opere eseguite, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (in particolare danneggiamento dello scafo, riportante crepe e lesioni, a causa dei continui spostamenti nel cantiere, batterie solo poggiate e non regolarmente fissate, mancata esecuzione dello smontaggio e rimontaggio delle eliche e
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della sostituzione e fornitura delle boccole, prese a mare non sigillate ed alcune sgretolate, mancata effettuazione dello svuotamento acqua di sentina e lavaggio, strappi sul tendalino e sulle cuscinerie).
Com'è noto, in tema di inadempimento del contratto di appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive.
Bisogna, però, fare delle precisazioni in punto di diritto.
Per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Terminata l'opera, com'è noto, ex art. 1665, comma 2, c.c., si procede alla verifica da parte del committente, non appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Pertanto, se la verifica è positiva termina con il collaudo al quale segue, poi,
l'accettazione con cui il committente dichiara di essere pronto a ricevere la consegna della cosa con conseguente pagamento del prezzo.
Ancora, l'art. 1665, comma 4, c.c., prevede che, se il committente riceve la consegna dell'opera senza riserve, questa si considera accettata con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c., ancorché non si sia proceduto alla verifica, dovendosi ritenere in questo caso l'accettazione presunta, con conseguente diritto in capo all'appaltatore ad ottenere il relativo pagamento ex art. 1665 c.c. (Tribunale Ascoli
Piceno n. 39/2023).
L'atto di “consegna” va distinto dall' “accettazione”: la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del
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committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare (Cass. Civ. n.
17711/2023). Quindi, in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione esonerano l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi dell'opera rimanendo responsabile solo per i vizi occulti.
Fatte queste necessarie premesse giuridiche, nel caso in esame, risulta che Parte_1 accettava le opere senza riserve, posto che prendeva in consegna l'imbarcazione, in
[...] data 09.04.2019 (circostanza pacifica), senza muovere alcuna contestazione, in ordine a vizi e difformità delle opere. Anzi, in data 16.04.2019, l'opponente faceva pervenire all'opposta copia della ricevuta del bonifico bancario, avente ad oggetto la somma poi in seguito indicata nella fattura n. F/236/2019, azionata in sede monitoria, emessa in data
24.04.2019, pari ad € 8.819,76 (all. 4 alla comparsa di costituzione).
Trattasi, senza alcun dubbio, di un comportamento espressivo del gradimento delle opere con conseguente esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza e diritto al pagamento del prezzo in capo allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1667, comma 1, c.c.. Tale disposizione, infatti, prevede che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Inoltre, preme sottolineare che parte opponente non ha neanche allegato la natura occulta e non riconoscibile dei vizi e difetti lamentati, non emersa, tra l'altro, neanche in sede di istruttoria.
Ed infatti, all'udienza del 16.06.2021, il teste il quale si era occupato di Testimone_1 svolgere la pratica di rinnovo delle certificazioni di sicurezza dell'imbarcazione SIMPLY
SI, dichiarava che le lavorazioni di cui alla fattura F/236/2019 erano state eseguite a regola d'arte, non ricordando crepe e lesioni allo scafo, né tantomeno ulteriori danni. Lo stesso riferiva anche che le boccole erano state sostituite, come anche le prese a mare, le quali risultavano sigillate, e le eliche rimontate, come anche le opere di svuotamento acqua sentina e lavaggio risultavano essere state effettuate.
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Ancora, il teste dipendente della all'udienza del Testimone_2 Controparte_1
14.06.2022, riferiva che le lavorazioni di cui alla fattura azionata in sede monitoria, corrispondenti a quelle di cui al preventivo sottoscritto, erano state eseguite. Il teste dichiarava anche che parte opposta, nella persona del sig. , ossia il legale Pt_2 rappresentante, andava a verificare l'esatta realizzazione delle lavorazioni, senza muovere alcun tipo di contestazione.
Il confermava anche che al momento della consegna dell'imbarcazione al Tes_2 trasportatore, incaricato dall' non veniva sollevata alcuna Parte_1 contestazione.
Alla medesima udienza confermava la corretta esecuzione delle opere anche il teste
, incaricato dalla di effettuarle. Testimone_3 Controparte_1
Tutte le circostanze emerse venivano confermate anche dal teste , Testimone_4 dipendente della all'udienza del 31.01.2023. Controparte_1
A fronte del solido impianto probatorio costruito da parte opposta, l'unico teste che ha riferito circostanze contrarie, tra l'altro fratello del legale rappresentante della
[...]
di cui dunque si dubita della piena attendibilità, è stato il sig. Parte_1 Tes_5
Inoltre, lo stesso confermava che l' nella persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante si recava più volte in cantiere, senza ricordare se fosse stata fatta una qualche contestazione dei vizi.
Dunque, vista la prova del credito fornita da parte opposta, l'accettazione dell'opera senza riserve da parte dell'opponente, con conseguente decadenza dalla garanzia per vizi e difformità dei lavori, tra l'altro non emersi in sede di istruttoria e di cui non è stata allegata la natura occulta e non riconoscibile, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (valori medi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
- 8 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 484/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 11.06.2019;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come Controparte_1 per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 01.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1832/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
03/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Iannaccone, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Venafro (IS), Strada Provinciale Conca Casale, n. 21/E, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Infetti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Porto Ercole di Monte Argentario (GR), località
, risulta elettivamente domiciliata;
CP_1
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: all'udienza del 03/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2019, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 8.819,76, per opere di Controparte_1 manutenzione eseguite sull'imbarcazione denominata “SIMPLY SI”.
Parte opponente eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Grosseto a favore del Tribunale di Isernia.
A sostegno dell'opposizione esponeva in fatto che: Parte_1
-si rivolgeva alla per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_1 sulla barca SIMPLY SI;
-al momento del ritiro dell'imbarcazione e, dopo la messa in acqua, constatava la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori eseguiti dall'opposta;
-con pec del 24.04.2019 contestava l'esecuzione dei lavori e i vizi riscontrati, quali danneggiamento dello scafo, riportante crepe e lesioni, a causa dei continui spostamenti nel cantiere, le batterie esoltanto poggiate e non regolarmente fissate, lo smontaggio e rimontaggio delle eliche, nonché la sostituzione e fornitura delle boccole, non erano stati eseguiti, le prese a mare non erano state sigillate ed alcune erano sgretolate, lo svuotamento acqua di sentina e lavaggio non era stato effettuato, erano stati rilevati, infine, degli strappi sul tendalino e sulle cuscinerie;
-l' si rivolgeva ad altra ditta (MO TR) per porre rimedio ai Parte_1 danni a proprie spese.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto per essere competente con sede ad in Piazza Tullio Tedeschi;
Controparte_2 CP_2
2. Accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e sospendere il procedimento al fine del tentativo di mediazione obbligatoria;
Accertare e dichiarare nullo/annullabile l'opposto Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_1
per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
[...]
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4. Accertare e/o dichiarare l'Inadempimento Contrattuale a carico della
[...]
e, per l'effetto riconoscere, non dovute le somme richieste ed in Controparte_1 via riconvenzionale, accertare e riconoscere il Risarcimento danni subiti e subendi
(anche alla luce dei lavori fatti eseguire da terzi soggetti) a favore della Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cc ess., nella misura che sarà accertata in
[...] corso di causa e/o nella misura minore/maggiore valutata in via equitativa dall'Autorità
Giudicante;
5. Il tutto con vittoria di spese e compensi, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'antescritto avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che:
-l' dopo aver acquistato l'imbarcazione “SIMPLY SI”, la faceva Parte_1 sostare in località Monte Argentario, Porto Ercole e commissionava CP_1 all'opposta lavori di manutenzione;
-al termine dei lavori commissionati, in data 19.03.2019, l'opponente chiedeva il trasferimento dell'imbarcazione presso altra destinazione, ma poi a causa dell'indisponibilità del trasportatore (Rizzaro Trasporti s.r.l.), il trasferimento veniva spostato al 09.04.2019;
-in data 16.04.2019 l'opponente faceva pervenire all'opposta una copia attestante l'avvenuto bonifico a favore della pari ad € 8.819,76, quale Controparte_1 somma inerente ai lavori svolti sull'imbarcazione;
-a seguito della comunicazione di avvenuto bonifico la Controparte_1 emetteva la fattura n. F/236/2019, in data 24.04.2019, di pari importo;
-in data 24.04.2019 parte opponente inoltrava una missiva all'opposta ove contestava la fattura, sostenendo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori;
-il bonifico bancario non giungeva mai nel conto corrente di in Controparte_1 quanto revocato.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare:
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ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648/649 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 484/2019 emesso da Codesto Tribunale, poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2. Rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo 484/2019 avanzata da
[...]
perché infondata sia in fatto che in diritto, e comunque non provata, ivi Parte_1 compreso il rigetto integrale per tali motivi della domanda riconvenzionale spiegata nell'atto di citazione in opposizione a detto decreto ingiuntivo.
3. Confermare quindi il decreto ingiuntivo opposto n. 484/2019 emesso da Codesto Pa Tribunale condannando così al pagamento delle somme indicate in Parte_1 detto decreto ingiuntivo, ovvero per la diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà provata e/o risulterà in corso di causa, ovvero ritenuta dal Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal giorno della domanda e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa anche per la fase monitoria”.
All'udienza del 25.02.2020 il giudice dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente, in quanto non validamente proposta, stante il mancato riferimento a tutti i fori alternativi. Inoltre, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 16.06.2021, 14.06.2022, 31.03.2023 e 13.06.2023 veniva espletata l'istruttoria orale.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 05.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Risulta propedeutico procedere alla qualificazione giuridica della domanda. A tal proposito bisogna avere quale riferimento la pretesa posta alla base dell'ingiunzione di pagamento richiesta dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
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Ciò in quanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del processo già pendente con il ricorso monitorio (Cass. Civ., S.S. U.U. n. 927 del
13.01.2022). L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta, infatti, ad instaurare una fase a cognizione piena, che è la naturale prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso monitorio, ove, quindi l'ingiungente creditore, diverrà convenuto in senso formale, in quanto parte opposta, e l'ingiunto debitore, attore in senso formale, in quanto parte opponente. Tuttavia, sul piano sostanziale sarà il primo ad essere la parte attrice, dispiegando la domanda nel procedimento monitorio, ed il secondo la parte convenuta.
In particolare, ha agito in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento di quanto dovuto in virtù di lavori di manutenzione eseguiti rispetto ad un'imbarcazione di proprietà dell'opponente, in forza di un contratto di appalto concluso tra le parti.
Ebbene, bisogna rammentare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. Civ., n. 1743/2007; Cass. Civ., n. 9351/2007).
Nel caso di specie, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto ha prodotto la fattura F/236/2019, relativa ai lavori eseguiti, e il titolo, ossia il contratto concluso tra le parti, costituito dai preventivi aventi ad oggetto le opere di manutenzione relative all'imbarcazione dell'opponente, regolarmente sottoscritti da Controparte_3
e ha allegato l'inadempimento di quest'ultima (all.ti 3, 6, 7 e 8 alla comparsa di costituzione).
Parte opponente, tuttavia, ha contestato vizi delle opere eseguite, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (in particolare danneggiamento dello scafo, riportante crepe e lesioni, a causa dei continui spostamenti nel cantiere, batterie solo poggiate e non regolarmente fissate, mancata esecuzione dello smontaggio e rimontaggio delle eliche e
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della sostituzione e fornitura delle boccole, prese a mare non sigillate ed alcune sgretolate, mancata effettuazione dello svuotamento acqua di sentina e lavaggio, strappi sul tendalino e sulle cuscinerie).
Com'è noto, in tema di inadempimento del contratto di appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive.
Bisogna, però, fare delle precisazioni in punto di diritto.
Per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Terminata l'opera, com'è noto, ex art. 1665, comma 2, c.c., si procede alla verifica da parte del committente, non appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Pertanto, se la verifica è positiva termina con il collaudo al quale segue, poi,
l'accettazione con cui il committente dichiara di essere pronto a ricevere la consegna della cosa con conseguente pagamento del prezzo.
Ancora, l'art. 1665, comma 4, c.c., prevede che, se il committente riceve la consegna dell'opera senza riserve, questa si considera accettata con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c., ancorché non si sia proceduto alla verifica, dovendosi ritenere in questo caso l'accettazione presunta, con conseguente diritto in capo all'appaltatore ad ottenere il relativo pagamento ex art. 1665 c.c. (Tribunale Ascoli
Piceno n. 39/2023).
L'atto di “consegna” va distinto dall' “accettazione”: la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del
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committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare (Cass. Civ. n.
17711/2023). Quindi, in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione esonerano l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi dell'opera rimanendo responsabile solo per i vizi occulti.
Fatte queste necessarie premesse giuridiche, nel caso in esame, risulta che Parte_1 accettava le opere senza riserve, posto che prendeva in consegna l'imbarcazione, in
[...] data 09.04.2019 (circostanza pacifica), senza muovere alcuna contestazione, in ordine a vizi e difformità delle opere. Anzi, in data 16.04.2019, l'opponente faceva pervenire all'opposta copia della ricevuta del bonifico bancario, avente ad oggetto la somma poi in seguito indicata nella fattura n. F/236/2019, azionata in sede monitoria, emessa in data
24.04.2019, pari ad € 8.819,76 (all. 4 alla comparsa di costituzione).
Trattasi, senza alcun dubbio, di un comportamento espressivo del gradimento delle opere con conseguente esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza e diritto al pagamento del prezzo in capo allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1667, comma 1, c.c.. Tale disposizione, infatti, prevede che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Inoltre, preme sottolineare che parte opponente non ha neanche allegato la natura occulta e non riconoscibile dei vizi e difetti lamentati, non emersa, tra l'altro, neanche in sede di istruttoria.
Ed infatti, all'udienza del 16.06.2021, il teste il quale si era occupato di Testimone_1 svolgere la pratica di rinnovo delle certificazioni di sicurezza dell'imbarcazione SIMPLY
SI, dichiarava che le lavorazioni di cui alla fattura F/236/2019 erano state eseguite a regola d'arte, non ricordando crepe e lesioni allo scafo, né tantomeno ulteriori danni. Lo stesso riferiva anche che le boccole erano state sostituite, come anche le prese a mare, le quali risultavano sigillate, e le eliche rimontate, come anche le opere di svuotamento acqua sentina e lavaggio risultavano essere state effettuate.
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Ancora, il teste dipendente della all'udienza del Testimone_2 Controparte_1
14.06.2022, riferiva che le lavorazioni di cui alla fattura azionata in sede monitoria, corrispondenti a quelle di cui al preventivo sottoscritto, erano state eseguite. Il teste dichiarava anche che parte opposta, nella persona del sig. , ossia il legale Pt_2 rappresentante, andava a verificare l'esatta realizzazione delle lavorazioni, senza muovere alcun tipo di contestazione.
Il confermava anche che al momento della consegna dell'imbarcazione al Tes_2 trasportatore, incaricato dall' non veniva sollevata alcuna Parte_1 contestazione.
Alla medesima udienza confermava la corretta esecuzione delle opere anche il teste
, incaricato dalla di effettuarle. Testimone_3 Controparte_1
Tutte le circostanze emerse venivano confermate anche dal teste , Testimone_4 dipendente della all'udienza del 31.01.2023. Controparte_1
A fronte del solido impianto probatorio costruito da parte opposta, l'unico teste che ha riferito circostanze contrarie, tra l'altro fratello del legale rappresentante della
[...]
di cui dunque si dubita della piena attendibilità, è stato il sig. Parte_1 Tes_5
Inoltre, lo stesso confermava che l' nella persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante si recava più volte in cantiere, senza ricordare se fosse stata fatta una qualche contestazione dei vizi.
Dunque, vista la prova del credito fornita da parte opposta, l'accettazione dell'opera senza riserve da parte dell'opponente, con conseguente decadenza dalla garanzia per vizi e difformità dei lavori, tra l'altro non emersi in sede di istruttoria e di cui non è stata allegata la natura occulta e non riconoscibile, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (valori medi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 484/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 11.06.2019;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come Controparte_1 per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 01.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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