Art. 7.
L' articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , e' sostituito dal seguente:
"Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonche' della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, e' attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attivita' svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso e' rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso e' rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825.
Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della presente legge".
L' articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , e' sostituito dal seguente:
"Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonche' della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, e' attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attivita' svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso e' rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso e' rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825.
Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della presente legge".