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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 904/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc. , PEC: t, C.F._1 Email_1 giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 23.1.2023 Persona_1
– repertorio 37590, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. CP_1
De Gasperi n° 55 Napoli
Appellante
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
e residente in [...]
114, rapp.to e difeso virtù di procura apposta in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'Avv. Antonio Paolozzi, C.F.: , presso il C.F._3 quale elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1. Si dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente num. di fax 08118806901, nonché alla p.e.c
Email_2
APPELLATO OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 306/2023 del 25.2.2023, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata ,in funzione di Giudice del Lavoro, nella controversia R.G. 2323/19.
FATTO E DIRITTO
L'odierna parte appellata chiese al Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro , l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di conseguire la condanna dell' al pagamento della pensione per i CP_1 ciechi civili per il periodo dal novembre del 2015 al luglio del 2018, allegando che la precedente sentenza n. 1724/ 2015 dello stesso Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla prestazione economica de qua in riferimento ai ratei pregressi .
Il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo n. 277/2018 che veniva opposto dall' per inesistenza del diritto di credito, cui resisteva l'odierno appellato CP_1 per le motivazioni di cui memoria in atti.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito, disattendendo la tesi difensiva dell' in merito al mutamento della situazione di fatto, con riguardo CP_1 al requisito reddituale ,rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'esecutività del D.I. 277 del 9/8/2018 opposto , con condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali della fase di merito, oltre a quelle indicate nel D.I. che confermava.
Avverso la citata sentenza ha spiegato appello l' soccombente con atto Pt_1 depositato in data 21.4.2023 , eccependo l'erroneità della tesi esposta in sentenza. In particolare ha sostenuto che non vi era giudicato dal momento che quest'ultimo andava valutato secondo la c.d. “regola del fatto concreto” e che la sentenza n. 1724/15 del Tribunale di Napoli non aveva mai affermato la irrilevanza del reddito da lavoro dipendente, ma solo che l' non aveva CP_1 provato in quel giudizio l'esistenza dei redditi;
che una pronuncia di difetto di prova investiva il solo periodo oggetto di quella sentenza e non i periodi successivi, proprio perché non vi era una statuizione che avesse escluso in via generale la necessità di valutare i redditi mentre nel presente giudizio l' CP_1 aveva fornito prova del reddito da lavoro dipendente tramite l'estratto contributivo. Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza
,l'accoglimento del ricorso in opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente esaminata la questione degli effetti del precedente giudicato (v. in atti sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.1724/2015) relativamente al controverso rapporto di durata tra le parti. Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01). Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383). Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U, n. 383 del 07/07/1999 e successive conformi, tra cui nn. 19249 del 19/07/2018, 6908/2016, 20834/2015, 23082/2011, 16058/2008, 5151/2004), “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del 17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass., ordinanza n. 35030/2021 cit.). Nella specie l' , con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che CP_1 potrebbero interferire con l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha dedotto che la sentenza n. 1724/2015 non aveva affermato la irrilevanza del reddito da lavoro dipendente ma solo che l' in quel giudizio non ebbe a dimostrare CP_1
l'esistenza dei redditi sicchè la mancanza di prova ebbe a riguardare il solo arco temporale in ordine al quale intervenne la pronuncia;
di contro il requisito reddituale rappresentava un elemento di fatto che variava anno per anno , con conseguente suo accertamento per ogni annualità, Ebbene esaminando la pronuncia n.1724/2015, passata in giudicato, è agevole verificare che con essa era stato riconosciuto il diritto del ricorrente, quale cieco ventesimista, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.5.2009 . CP_1
Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge. Nella sentenza citata il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite ( sent.n. 3814/2005, Cass 15646/2012 ), secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita. Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti ,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l' avesse Pt_1 prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza n. 1724/2015 per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. Pt_1
E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità assoluta), quanto la situazione reddituale (superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto alla precedente decisione, per cui giustamente l' convenuto è stato Pt_1 condannato in primo grado al pagamento delle prestazioni richieste. Stando così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata CP_1 nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 2188/2024 pubbl. il 27/05/2024 in atti). Non coglie, pertanto , nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l'estensore del precedente giudicato tra le parti abbia “espressamente evidenziato che la pronuncia è correlata al fatto che l' non provò l'esistenza di redditi da CP_1 lavoro dipendente” e che “la c.d. “regola del fatto concreto” contenuta nella sentenza, quindi, non ha investito la questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente per cui sul punto alcun giudicato si è formato” (cfr. 4 del proposto appello). Ed infatti –come già detto-- dal mero dato letterale del richiamato giudicato, oltre che dalla complessiva disamina dello stesso, è dato rilevare che il Giudice estensore ha espressamente affermato: “...E poichè non è stata contestata da parte dell' in modo idoneo la circostanza che il superamento reddituale è avvenuto CP_1 per la percezione di redditi da lavoro, la domanda va accolta”. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dall' il giudicato si è Controparte_3 formato proprio sulla questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente superiore al limite. La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, con rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.950,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 904/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc. , PEC: t, C.F._1 Email_1 giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 23.1.2023 Persona_1
– repertorio 37590, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. CP_1
De Gasperi n° 55 Napoli
Appellante
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
e residente in [...]
114, rapp.to e difeso virtù di procura apposta in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'Avv. Antonio Paolozzi, C.F.: , presso il C.F._3 quale elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1. Si dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente num. di fax 08118806901, nonché alla p.e.c
Email_2
APPELLATO OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 306/2023 del 25.2.2023, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata ,in funzione di Giudice del Lavoro, nella controversia R.G. 2323/19.
FATTO E DIRITTO
L'odierna parte appellata chiese al Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro , l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di conseguire la condanna dell' al pagamento della pensione per i CP_1 ciechi civili per il periodo dal novembre del 2015 al luglio del 2018, allegando che la precedente sentenza n. 1724/ 2015 dello stesso Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla prestazione economica de qua in riferimento ai ratei pregressi .
Il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo n. 277/2018 che veniva opposto dall' per inesistenza del diritto di credito, cui resisteva l'odierno appellato CP_1 per le motivazioni di cui memoria in atti.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito, disattendendo la tesi difensiva dell' in merito al mutamento della situazione di fatto, con riguardo CP_1 al requisito reddituale ,rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'esecutività del D.I. 277 del 9/8/2018 opposto , con condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali della fase di merito, oltre a quelle indicate nel D.I. che confermava.
Avverso la citata sentenza ha spiegato appello l' soccombente con atto Pt_1 depositato in data 21.4.2023 , eccependo l'erroneità della tesi esposta in sentenza. In particolare ha sostenuto che non vi era giudicato dal momento che quest'ultimo andava valutato secondo la c.d. “regola del fatto concreto” e che la sentenza n. 1724/15 del Tribunale di Napoli non aveva mai affermato la irrilevanza del reddito da lavoro dipendente, ma solo che l' non aveva CP_1 provato in quel giudizio l'esistenza dei redditi;
che una pronuncia di difetto di prova investiva il solo periodo oggetto di quella sentenza e non i periodi successivi, proprio perché non vi era una statuizione che avesse escluso in via generale la necessità di valutare i redditi mentre nel presente giudizio l' CP_1 aveva fornito prova del reddito da lavoro dipendente tramite l'estratto contributivo. Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza
,l'accoglimento del ricorso in opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente esaminata la questione degli effetti del precedente giudicato (v. in atti sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.1724/2015) relativamente al controverso rapporto di durata tra le parti. Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01). Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383). Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U, n. 383 del 07/07/1999 e successive conformi, tra cui nn. 19249 del 19/07/2018, 6908/2016, 20834/2015, 23082/2011, 16058/2008, 5151/2004), “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del 17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass., ordinanza n. 35030/2021 cit.). Nella specie l' , con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che CP_1 potrebbero interferire con l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha dedotto che la sentenza n. 1724/2015 non aveva affermato la irrilevanza del reddito da lavoro dipendente ma solo che l' in quel giudizio non ebbe a dimostrare CP_1
l'esistenza dei redditi sicchè la mancanza di prova ebbe a riguardare il solo arco temporale in ordine al quale intervenne la pronuncia;
di contro il requisito reddituale rappresentava un elemento di fatto che variava anno per anno , con conseguente suo accertamento per ogni annualità, Ebbene esaminando la pronuncia n.1724/2015, passata in giudicato, è agevole verificare che con essa era stato riconosciuto il diritto del ricorrente, quale cieco ventesimista, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.5.2009 . CP_1
Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge. Nella sentenza citata il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite ( sent.n. 3814/2005, Cass 15646/2012 ), secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita. Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti ,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l' avesse Pt_1 prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza n. 1724/2015 per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. Pt_1
E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità assoluta), quanto la situazione reddituale (superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto alla precedente decisione, per cui giustamente l' convenuto è stato Pt_1 condannato in primo grado al pagamento delle prestazioni richieste. Stando così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata CP_1 nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 2188/2024 pubbl. il 27/05/2024 in atti). Non coglie, pertanto , nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l'estensore del precedente giudicato tra le parti abbia “espressamente evidenziato che la pronuncia è correlata al fatto che l' non provò l'esistenza di redditi da CP_1 lavoro dipendente” e che “la c.d. “regola del fatto concreto” contenuta nella sentenza, quindi, non ha investito la questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente per cui sul punto alcun giudicato si è formato” (cfr. 4 del proposto appello). Ed infatti –come già detto-- dal mero dato letterale del richiamato giudicato, oltre che dalla complessiva disamina dello stesso, è dato rilevare che il Giudice estensore ha espressamente affermato: “...E poichè non è stata contestata da parte dell' in modo idoneo la circostanza che il superamento reddituale è avvenuto CP_1 per la percezione di redditi da lavoro, la domanda va accolta”. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dall' il giudicato si è Controparte_3 formato proprio sulla questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente superiore al limite. La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, con rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.950,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.