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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 9649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9649 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 7443/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11.06.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30.09.2025 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
, presso lo studio degli avv.ti Armando Florio e Antonio Parisi, che la rappresen- tano e difendono in virtù di procura in atti
-ATTRICE- E
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A. Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale è rappresentata e di- fesa, in virtù di procura in atti
-CONVENUTA – nonché
(C.F. , in persona del Mini- Controparte_2 P.IVA_2 stro p.t., (C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 in persona del Prefetto p.t., Controparte_4
(C.F. , in persona del Prefetto pt., elettivamente domiciliati
[...] P.IVA_4 alla via A. Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
-CONVENUTI- nonché
già Controparte_5 [...]
Part. I.V.A. in persona del Curato- Controparte_6 P.IVA_5 re fallimentare
CONVENUTA CONTUMACE- Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. 144401) Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scrit- ta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, i convenuti in epigrafe indicati, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:” a) Voglia l'adito Tribunale alla luce di quanto sopra illustrato e documentato in atti, accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento – in via solidale - delle P.A. per la procurata lesione del diritto di credito, ingiustamente ostacolato e negato nelle sedi esecutive dalla
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e dalla , con riserva di quantificare Controparte_3 Controparte_4
l'entità del danno patito in separata sede;
b) Voglia sempre l'adito Tribunale, accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento – in via solidale – delle P.A. convenute per il danno da occupazione illegittima e/o per omessa attività ammi- nistrativa di revoca del servizio e conseguente recupero dei veicoli (rottami) a far data dalla intercorsa interdittiva antimafia emessa a carico della società af-
del servizio ( dicembre 2017) e fino al febbraio 2023, e per l'effetto Parte_2 condannare le stesse P.A. al risarcimento da quantificare in corso di causa an- che in funzione del valore locativo del bene occupato, valore da stimarsi per ogni singolo anno, anche a mezzo di CTU, ovvero per il periodo decorrente dal luglio 2019 e fino al febbraio 2023; c) Voglia sempre l'adito Tribunale statuire l'importo di cui all'art. 614 bis cpc., rimesso alla valutazione del Tribunale per il ritardo accumulato e/o indotto e/o causato nella liberazione del fondo di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n°1089/2018. A tal fine viene richiesto l'importo di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo accumulato dal 07.06.2018 o diversa data, e salvo diverso, anche maggiore, importo ritenuto congruo dall'Adito Tribunale;
d) Condannare, infine, le convenute P.A, in via solidale o concorsuale o per diversa misura, al pagamento delle spese, e competenze di causa, da liquidarsi con attribuzione ai procuratori antistatari”.
In punto di fatto deduceva: che era proprietaria dell'appezzamento di terreno, distinto in una parte asfaltata ed una parte non asfaltata, sito nel Comune di Avella, alla località “Santa”, iden- tificato in Catasto al foglio 20, part. 452 per are 29.16, part. 453 per are 9,80 e part. 461 per are 18,95, in virtù di atto pubblico del 24.07.2008; che la parte asfaltata (di mq 2916) era stata oggetto di un contratto di locazione tra la società dante causa (Eurofruit srl) e la società Controparte_7
nel quale era subentrata l'istante in qualità di locatrice;
[...]
che la società aveva occupato abusivamente CP_6 Controparte_6 anche la parte non asfaltata (di mq 2875) del fondo, destinandola a deposito dei veicoli affidati in custodia dalle Forze dell'Ordine e dalle P.A.;
che la predetta società si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione della parte asfaltata del fondo;
che la sig.ra si rivolgeva al Tribunale di Avellino ottenendo, per la parte Pt_1 asfaltata, sentenza n. 1218/2019 del 20/6/2019 passata in giudicato di risoluzione del contratto di locazione e condanna della società al pagamento dei CP_6 canoni di locazione, fino al rilascio del fondo ( avvenuto successivamente il 7.12.2020);
che i canoni sino al rilascio erano pari ad € 149.000,00, importo a cui andavano aggiunti interessi e spese di procedura;
che per la parte non asfaltata, era pronunciata sentenza del Tribunale di Avelli- no n. 1089/2018 del 7/6/2018 con la quale veniva dichiarata l'occupazione sine titulo ad opera della predetta società e la condanna della stessa al pagamento di € 109.000,00 per indennità di occupazione oltre interessi e spese di lite e media- zione;
che la società conduttrice non rilasciava il fondo, né pagava l'importo di € 149.000,00, corrispondendo, esclusivamente, la somma di € 109.000,00 , a segui- to di procedura esecutiva giusta ordinanza di assegnazione RG 1645/ 2018 ri-
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manendo ancora debitrice delle spese per la registrazione dei titoli (di condanna e di assegnazione)nonché delle spese per l'azione esecutiva di sfratto;
che, in data 14.12.2017, la società veniva interessata da un'interdittiva antimafia;
che, per effetto del suddetto provvedimento, il credito vantato dalla
[...] nei confronti della per il servizio Controparte_6 Controparte_3 di custodia dei veicoli, non veniva erogato;
che, a seguito di esecuzione della sentenza n. 1218/2019, era liberata la parte asfaltata da circa 350 veicoli mentre la parte non asfaltata non era liberata;
che l'istante, per conseguire le somme ad essa dovute in virtù dei titoli giudiziali conseguiti, proponeva procedura, ex art. 543 cpc, nei confronti delle RE di Napoli e di , debitrici della società; CP_4 che la che era debitrice di oltre euro 1.700.000 nei confronti Controparte_3 della società già Part. CP_5 Controparte_6 CP_8
in persona del legale rappresentante pro tempore negava di essere P.IVA_5 obbligata al pagamento verso la adducendo l'incapacità giuridica Pt_1 dell'impresa a contrattare ed a stipulare la transazione di cui essere rendeva ne- cessario l'instaurazione di giudizio ex articolo 549 cpc ed anche la CP_4
effettuava dichiarazione negativa del credito
[...]
che le erano responsabili del danno subito Controparte_9 dall'istante a causa della posizione negatoria del credito assunta dalle stesse ex arrt 2043 cc;
che, inoltre stante la interdittiva antimafia le PP.AAA avrebbero dovuto revocare l'affidamento in custodia dei veicoli e liberare le aree occupate ed invece tale omessa revoca aveva determinato l'aggravarsi del danno da occupazione senza titolo;
che ancora in data 3.02.2023, la già CP_5 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tem-
[...] CP_10 P.IVA_5 pore veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Patti ed il credito dell'istante subi- va falcidia , che non sarebbe stata effettuata se la non avesse Controparte_3 negato il credito nelle sedi esecutive individuali;
che il fondo non asfaltato continuava ad essere occupato abusivamente dai veico- li e che erano maturati danni successivi alla sentenza n 1089/2018 del Tribunale di Avellino da quantificarsi in base a valori OMI o a mezzo CTU che era interesse ottenere ordine verso l'occupante abusivo e le PPAA conve- nute di liberare i fondi da vetture, con richiesta ex art 614 bis formulata nel pre- sente giudizio;
che nella presente lite non si avanzavano domande contro la Curatela fallimenta- re che era evocata in giudizio per la sola integrità del contraddittorio .
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.06.2023, si costituiva l'
[...]
, la quale eccepiva la propria carenza di titolarità passiva ed eviden- CP_1 ziava la correttezza del proprio operato seguito della instaurazione di giudizi di pignoramento presso terzi indicati in comparsa . La convenuta concludeva chiedendo. “1) Dichiarare l'estraneità alla lite dell' ; 2) Rigettare ogni domanda nei suoi confronti propo- Controparte_1 sta in quanto inammissibile ed infondata;
3) Spese vinte”.
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Con comparsa di costituzione e risposta del 9.06.2023 si costituivano il
[...]
, la e la , le quali eccepi- Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 vano:
1) Il difetto di giurisdizione sulle domande inerenti il mancato esercizio del potere di revoca amministrativa .
2) Inammissibilità ed infondatezza delle residue domande. Le convenute concludevano chiedendo:”1) Dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria connessa all'esercizio del pubblico potere in quanto devo- luta al Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda proposta in quanto inammissibile ed infondata;
3) Spese vinte”. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 3.07.2023 l'istante dedu- ceva l'avvenuta liberazione del fondo (a fine marzo 2023) per intervento della CA NT srl, cessionaria del ramo di azienda. Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa della predetta società. Il giudice si riservava. Con ordinanza del 24.07.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.07.2023, il giudice dichiarava la contumacia della Fallimentare CP_5
soc. non autorizzava la chiamata in causa della società CA CP_2 CP_5
NT srl, e concedeva i termini dell'art. 183, 6 comma cpc. In memorie depositate ex art 183 comma 6 n 1 cpc in data 22.09.2023 l'istante rinunciava alle domande contenute nei capi b) e c) della citazione, insistendo nell'accoglimento delle solle domande di cui al capo capo a). La causa veniva rinviata all'udienza del 3.04.2024 per la precisazione delle con- clusioni. All'udienza del 3.04.2024 la causa veniva riservata in decisione con la conces- sione dei termini di legge, ex art. 190 cpc .
****************************** In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_5 soc. G.O.S. Srl. Il procuratore della parte attrice ha rinunciato alle domande indicate ai capi ai ca- pi b) e c) della citazione , nulla opponendo sul punto le parti convenute costi- tuite, essendo facoltà del procuratore di rinunciare ad alcune domande sino al deposito degli scritti difensivi finali ed in appello (cfr Cass sez. U n. 3453 del 07/02/2024 “Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sem- pre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee moda- lità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”). Va dunque in questa sede esaminata la sola azione proposta al capo A) delle conclusioni di cui in citazione . Tale domanda consiste in azione di risarcimento del danno, ex art. 2043 cc, nei confronti della Pubblica Amministrazione per un comportamento che ha asseri- tamente causato un danno ingiusto, per la quale sussiste la giurisdizione del G.O..
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Va accolta l'eccezione di difetto di titolarità passiva dell in Controparte_1 quanto la domanda formulata in citazione sebbene rivolta genericamente a tutte le Pubbliche amministrazioni convenute allude al solo contegno della CP_3
e della nelle sedi esecutive ed in particolare nelle
[...] Controparte_4 procedure di espropriazione presso terzi intentate da presso il Parte_1
Tribunale di Avellino ed il Tribunale di Patti dopo aver ottenuto i titoli esecutivi costituiti dalle sentenze numero 1089/2018 del 7 giugno 2018 e numero 1218/2019 del 20 giugno 2019 (doc 2 e 1 allegati all'atto di citazione). In ogni caso la domanda risarcitoria comunque intentata contro l' CP_1
si appalesa del tutto infondata in quanto quest'ultima ha dimostrato di
[...] avere correttamente reso le dichiarazioni di terzo ex articolo 547 CC nelle proce- dure di espropriazione presso terze intentate presso il Tribunale di Avellino. Invero risultano pervenuti all' quattro distinti atti di pi- Controparte_1 gnoramento promossi nei confronti della società Controparte_6
[...]
In primo luogo vi è stato un atto di pignoramento presso terzi proposto da
[...]
(debitore esecutato) innanzi al Persona_1 Controparte_6
Tribunale di Avellino, nei confronti della , Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, e dell' (terzi pi- Controparte_15 Controparte_16 Controparte_1 gnorati), notificato in data 25 ottobre 2018 presso la sede dell Controparte_17
[...
di Via Barberini 38, per il quale l' , con prot. Controparte_1
16778/2018/DAFC-CB del 26 novembre 2018 (All.2 in prod agenzia demanio ), ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. indicando di essere debitrice nei confronti della società esecutata, all'epoca, della somma di euro 5.266,43 + IVA (successivamente aggiornata alla somma complessiva di euro 8.026,92 + IVA). In data 12 ottobre 2020, perveniva all'Agenzia del demanio la richiesta di paga- mento delle somme a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte dei Tribunale di Avellino in favore della sig.ra Il si Pt_1 Controparte_13 rendeva peraltro disponibile a provvedere al pagamento totale delle somme asse- gnate, liberando gli altri Terzi debitori dal pagamento. In secondo luogo risulta atto di pignoramento presso terzi proposto dalla
[...]
c/ (debitore esecutato) innanzi Parte_3 Controparte_18 al Tribunale di Avellino, nei confronti dell e altri (terzi pi- Controparte_1 gnorati) per l'ammontare di euro 5.312,65 (euro 3.541,77 aumentato dei 50%), notificato in data 30 dicembre 2019 presso la sede dell' di Controparte_1
Via Barberini 38, per il quale l con Prot. n. 2413/2020/DAFC-CB del 7 CP_1 febbraio 2020 (All.3), ha reso dichiarazione ai sensi dell'art 547 C.P.C. indicando di essere debitrice nei confronti della società esecutata, all'epoca, della somma complessiva di euro 8.026,92 + IVA. In terzo luogo consta successivo atto di pignoramento presso terzi proposto da (debitore esecutato), in- Parte_1 Controparte_6 nanzi al Tribunale di Avellino, nei confronti dell e altri Controparte_1
(terzi pignorati) notificato in data 9 dicembre 2020 per il quale l con CP_1 prot. 3133/2021/DAFC-CB del 19 febbraio 2021 (All.4), ha reso dichiarazione ai sensi dell'art 547 c.p.c. indicando di essere debitrice nei confronti della società
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esecutata, all'epoca, della somma di euro 8.026,92 + IVA vincolati per gli atti di cui sopra. Infine risulta ulteriore atto di pignoramento ex art. 543 cpc, promosso dalla sig. ci (già Parte_1 CP_19 Controparte_18
innanzi ai Tribunale di Patti. In data 22.02.2022 è pervenuta all'Agenzia del
[...] demanio da parte dello Studio dell'Avv. Antonio Parisi una nota esplica- CP_20 tiva con la quale si informava che le precedenti procedure esecutive promosse dalla Sig.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_18
(di cui al punto I e al punto 3) risultavano esaurite e, pertanto, la Sig.ra
[...] [...]
non aveva in sospeso alcuna procedura esecutiva innanzi al Tribuna- Persona_1 le di Avellino. In data 16.03.2022 il legale della trasmetteva a mezzo mail Controparte_21
l'ordinanza di assegnazione relativa all'atto di pignoramento presso terzi proposto dalla imprese (di cui sopra ), Parte_4 CP_6 CP_6 CP_6 con la quale il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Avellino aveva disposto lo svincolo delle somme pignorate da parte dell . Controparte_1
Pertanto, l'Agenzia dopo aver reso la dichiarazione del terzo con atto prot. n. 13409/2021/ DAFC-CB del 20.07.2021 (All.5) procedeva a vincolare la somma complessiva di euro 8.026,92 + IVA relativa ad oneri per veicoli custoditi e non ancora liquidati, in favore del procedimento promosso dalla Sig.ra Parte_5
nei confronti della innanzi al Tribunale
[...] Controparte_6 di Patti. Appare chiaro, quindi, che all non può essere addebitato al- Controparte_1 cun tipo di "comportamento illegittimo" nell'ambito delle procedure esecutive in- tentate dall'odierna attrice, neanche in via solidale con le altre P.A., avendo la stessa sempre reso la dichiarazione ai sensi dell'art 547 c.p.c. indicando esatta- mente la somma per la quale era debitrice nei confronti della società esecutata .
La domanda promossa contro si appalesa pertanto infon- Controparte_1 data e va rigettata . Venendo alle domande proposte azionate contro , Controparte_13 CP_4
e , le stesse del pari vanno rigettate.
[...] Controparte_3
Si evidenzia, a tal proposito, che nel proprio atto introduttivo Parte_1 dell'odierno giudizio alla pagina 4 allega che "(…)È accaduto che tanto nell'a- zione esecutiva nrg. 1654/2018 del Trib. Avellino, quanto nell'azione esecutiva nrg. 1186/2019 sempre del Trib. Avellino, quanto l'azione esecutiva nrge 283/2021 del Trib. Patti, non si potesse giungere al suo spedito epilogo di asse- gnazione, sempre per la posizione "negatoria del credito" assunta dalla
[...]
e della ragion per cui del complessivo danno CP_22 Controparte_4 subito e/o subendo, riferibile al credito riscuotibile, come dovuto all'istante si ri- tiene, responsabile o corresponsabile, la stessa che, se aves- Controparte_3 se invece dichiarato “fedelmente” – ovvero agendo in buona fede e nel rispetto delle norme – il suo debito verso avrebbe consentito all'istante di CP_6 poter incassare, mediante assegnazione ex art. 543 cpc, quasi ogni importo a questa dovuti. Di tale illegittimo comportamento, estrinsecato nella ingiusta di- chiarazione negatoria del credito, si chiede giustizia (cfr. Cass. 26962/2017 ibi- dem Cass. 5037/2017) (…)".
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Nella memoria ex art 183 comma 6 n1 cpc la parte attrice alla pagina 4 precisa ed aggiunge “(…) S'insiste – invece – nell'azione di accertamento di cui al capo A) della domanda introduttiva precisandosi che le PP.AA. da ritenersi responsa- bili ex art. 2043 cod. civ. per la denunciata e/o procurata lesione del diritto di credito ( cfr. ex multis Cass. 26962/2017 ibidem Cass. 5037/2017) sono in primis la e, solo marginalmente – in funzione dell'esiguo credito Controparte_3 residuo – la , seppur quest'ultima nega il credito verso Pe- Controparte_4 scatore anche per l'assenza di documentazione fiscale (cfr.all.2; 3; 4;5 docu- menti avvocatura)”. In particolare viene precisato che la domanda non abbandonata è rivolta ad
“(…)un sindacato di illiceità o meno - ex art. 2043 cod. civ.- del comportamento omissivo e commissivo tenuto dalla in pendenza delle azioni esecutive CP_3 mobiliari. Si è addotto che se le azioni esecutive non fossero state (ingiustamen- te) ostacolate con la dichiarazione negativa, avrebbero consentito – anche par- zialmente rispetto al danno complessivo – un ristoro economico a favore dell'istante. La a volte trincerandosi dietro la vigenza e Controparte_3
l'efficacia della interdittiva antimafia (atto amministrativo ritenuto ostativo al pagamento delle prestazioni già rese), altre volte a prescindere da essa, ha sem- pre negato (con dolo o colpa grave) la sua reale posizione di debitor debitoris, inferendo (si crede ingiustamente) al processo esecutivo ogni ulteriore lungaggi- ne e conseguente danno alla sollecita realizzazione delle ragioni economiche del creditore(…)”. Tanto premesso in punto di prospettazione, si evidenzia che la domanda propo- sta sotto tale profilo contro il si appalesa prima facie in- CP_13 CP_13 fondata e va rigettata non avendo parte attrice prospettato dichiarazioni di terzo di cui dolersi nei confronti del predetto che al contrario ha reso dichia- CP_13 razioni positive ex art 547 cpc consentendo alla di soddisfare parte Pt_1 cospicua del suo credito . In punto di diritto si rammenta che , anche se il soggetto che rilascia la dichiara- zione, ex art. 547 cpc, è una Pubblica Amministrazione, in questo caso, non eser- cita un potere autoritativo o discrezionale, ma agisce come parte in un procedi- mento esecutivo civile, al pari di qualsiasi altro terzo pignorato e, pertanto, la sua dichiarazione ha natura privatistica. Quindi, in caso di ritardo nella dichiarazione, oppure di dichiarazione reticente da parte della Pubblica Amministrazione, la competenza per il risarcimento del danno spetta al giudice ordinario. In tal caso, infatti, non è in contestazione la legittimità di un provvedimento amministrativo. Si tratta della distinzione tra comportamento amministrativo e comportamento mero: il primo rappresenta una forma, anche mediata, di esercizio del potere amministrativo, mentre il secondo riguarda un comportamento non riconducibile, neanche in via mediata, all'esercizio del potere della P.A. Ebbene, nel caso in cui il mero comportamento della pubblica amministrazione abbia leso un diritto del privato, non sussiste alcun collegamento, nemmeno me- diato tra il comportamento dell'amministrazione e l'esercizio del potere. Viene, in altre parole, in rilievo un comportamento mero sul quale, sanciscono le Sezio- ni Unite, sussiste la giurisdizione del g.o. A conferma di quanto detto, secondo l'art. 7 comma 1 c.p.a., la giurisdizione amministrativa – pure quella sui diritti, ove si versi in materia di giurisdizione
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esclusiva- si radica se e solo se sia in questione “l'esercizio o il mancato eserci- zio del potere amministrativo”. In altre parole, per affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, non basta che si versi in una delle materie di giurisdizione esclusiva, ma occorre, co- munque che, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2006, vi siano comportamenti “riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di tale potere”.
Il giudizio de quo risulta, quindi, instaurato per illecito aquiliano, ex art. 2043 cc, con addebito di responsabilità alle suddette amministrazioni per aver reso di- chiarazioni negative nelle procedure pignoramento presso terzi, iniziate da
[...]
, asseritamente mendaci o reticenti. Persona_1
Il fondamento di tale responsabilità è da individuarsi nel presupposto che la con- dotta dolosa o colposa delle suddette amministrazioni ha causato un ritardo, o, comunque, avrebbe impedito alla creditrice di veder soddisfatto il proprio diritto di credito. Secondo la Cassazione la responsabilità del terzo non può essere in- quadrata come contrattuale nei confronti del creditore (Cass. n. 16576/2024
“Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posi- zione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si as- sume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore”). Il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 547 cpc, deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al de- bitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto con il soggetto che nell'atto di pignoramento è indi- cato come debitore sottoposto ad esecuzione. L'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (oggi la con- testazione della dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 549 cpc, come sostituito dalla legge 228/2012) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, potendo, tutt'al più la mancata contestazione della dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell'art. 1227 cc, costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito. Ne consegue che l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cc, da parte del creditore procedente che assuma di avere subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di espropriazione presso terzi, può essere esperita con giudizio autonomo e distinto (cfr. Cass. 17022/2017). In base a Cass . 13611/2025 “ Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costitui- ta dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del
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suo obbligo;
ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accer- tamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successi- ve del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore)". Non possono ravvisarsi gli estremi di illecito civile nella condotta delle ammi- nistrazioni statali convenute ( , ) non Controparte_9 Controparte_4 essendo provato che le stesse abbiano reso dichiarazioni false e/o reticenti e non può ascriversi alle stesse una condotta dolosa o colposa, relativamente alle di- chiarazioni di terzo come rese ai sensi dell'art. 547 cpc. Inoltre, in relazione all'attività svolta da per le Controparte_6 custodie effettuate prima del 2014, in relazione a sequestri operati dalle Forze di Polizia della provincia di , si precisa che i pagamenti a favore della cita- CP_4 ta ditta documentati dalle PPAA risalgono al 2016 e ultimo nel 2017, come si evince dall'allegato 2 prodotto dall'Avvocatura di stato e in tal senso è stata resa dichiarazione di quantità negativa ai sensi dell'art 647 cpc in data 22/12/2020 (cfr allegato 3 produzione Avvocatura per Ministero e RE convenute ), in alcun modo contestata nella sede propria. La parte attrice ha sollevati dubbi sulla correttezza di tale dichiarazione, in con- siderazione del fatto che a seguito di un precedente pignoramento della ricorrente nei confronti del custode , la aveva reso erronea dichiara- Controparte_4 zione di quantità per un importo di € 3.098, 66, .Detta somma era stata oggetto di assegnazione da parte del Tribunale di Avellino ma non rivendicata dalla pi- gnorante perché soddisfatta per l'intero credito dalla contestuale assegnazione operata a carico delle risorse pignoratizie al . Controparte_13
Con riguardo a tale ultima procedura esecutiva, relativa all'importo di € 3.098,66, come emerge dalla nota del 4/1/2021 n. prot. 367 (all. 5 prod parti con- venute ), la dichiarazione è risultata frutto di erronea valutazione di crediti di fat- to inesistenti;
conseguentemente, in occasione della nuova dichiarazione di quan- tità relativa al secondo pignoramento, l'Ufficio ha ritenuto di non confermare l'importo erroneamente indicato in occasione del primo pignoramento . Inoltre lo stesso ricorrente ha prodotto la dichiarazione di quantità della Prefettu- ra di Napoli del 21/2/2022 nella quale si evidenziava che “(…) alla data odierna sono giacenti presso questa Controparte_23
per un ammontare complessivo imponibile di € 34.195,65; per le
[...] predette fatture è stata già resa dichiarazione di quantità in data 4.9.2019, che si
9
allega in copia, in relazione all'atto di pignoramento presso terzi, notificato dal- lo Studio legale citato in premessa Avv.ti in data 22.07.2019; CP_24 il contratto di transazione stipulato il 22.10.2018 da questa con la so- CP_3 cietà non ha avuto seguito, in quanto la Cor- Controparte_6 te Sezione Regionale di controllo per la Campania non ha rilasciato il Parte_6 prescritto visto di legittimità, come si evince dall'allegata nota dell'Area III Staff 1 di questa Prefettura prot. n. 45100 del 10.02.2022; la società
[...]
è risultata destinataria di interdittiva antimafia adottata Controparte_25 dalla in data 14/12/2017. Da notizie acquisite Controparte_4 presso il predetto Ufficio, è emerso che la medesima impresa ha trasferito in da- ta 11.06.2019 la sede legale a Capo D'Orlando e la Prefettura di Messina, con provvedimento n. 24324 del 9.3.2020, ha esitato negativamente l'istanza di ag- giornamento dell'informazione antimafia proposta dalla ditta in parola. Il sud- detto diniego è stato impugnato dalla stessa dinnanzi al Sicilia – Sezione CP_26
Catania, che in accoglimento parziale dell'istanza cautelare, con ordinanza n. 657/2020, ha disposto in capo alla Prefettura competente l'obbligo di riesame del provvedimento impugnato. Il Prefetto di Messina con atto n. 100926 del 29.10.2020 ha confermato l'informazione antimafia interdittiva, nelle more della discussione del ricorso nel merito, la cui prima udienza è fissata per il mese di ottobre 2023”. Tale nota collima con la precedente dichiarazione resa dalla la Prefettura di Na- poli, con nota protocollata n. 0001674 del 3.01.2019 (cfr in atti) con cui si rap- presentava la non esigibilità del credito vantato dalla alle im- Controparte_6 Con prese per la presenza di interdittiva antimafia ed il controllo della corte dei conti su transazione stipulata. Nessuna falsità o reticenza può dunque ravvisarsi in capo alla Controparte_27
, né in capo alla che hanno reso le dichiarazioni ex art
[...] Controparte_4
547 cpc , in un momento storico in cui la società già CP_5 [...]
Part. I.V.A. era destinataria di interdit- Controparte_6 P.IVA_5 tiva antimafia e sottoposta al controllo della Corte dei conti che non aveva rila- sciato rilasciato il prescritto visto di legittimità sulla transazione stipulata dalla
(cfr in atti). Controparte_3
Va rappresentato che il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 14/7/2020 (cfr in atti)ha poi rigettato la richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo avanzata dal creditore nei confronti del terzo Parte_1 [...] affermando espressamente Controparte_28
“(..)che la tesi sostenuta dal terzo pignorato Controparte_29
relativa alla “non esigibilità” del credito della
[...] risulta accoglibile. Invero dalla documenta- Controparte_6 zione prodotta dalla stessa Controparte_30 all'udienza del 18/06/2019 appare documentato e provato che il
[...] credito vantato dalla “non è esigibile” in Controparte_6 quanto “il contratto di transazione” (al quale si fa riferimento in atti) non ha ri- cevuto il visto di legittimità da parte della Corte Dei NT (vedi delibera del 03 aprile 2019 nr. 96/2019 della Corte dei conti di Napoli prot. n. 01032219 del 08/04/2019 versata in atti); (…)rilevata, pertanto, la “non esigibilità” del credi- to della nei confronti della Controparte_6 [...]
[...]
[...] [...]
così come documentato ed ap- Controparte_31 purato, ne consegue la negatività della dichiarazione di quantità del terzo pigno- rato . Controparte_28
La definitività di tale provvedimento (vedasi esito procedure ex art 617 cpc do- cumentate dall'attrice nei documenti allegati in uno alle memorie ex art 183 comma 6 n 2 cpc ) esclude in radice l'esistenza di mendacio nella dichiarazione da parte del terzo. Va poi evidenziato che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, l'interdittiva antimafia è una misura avente natura cautelare, con funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizza- zioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'infiltrazione mafio- sa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatici- presuntivi dai quali – se- condo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il perico- lo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
dall'altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017). Come precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di stato (nella decisione n. 3 del 6 aprile 2018) il provvedimento di cd. 'interdittiva antimafia' determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che deter- minino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica ammini- strazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247). Pertanto nessun dolo, men- dacio o reticenza può ritenersi nel contegno della Controparte_32
.
[...]
Ebbene, a tacere della totale mancanza di tutti gli altri elementi ex art.2043 c.c., è la stessa attrice ad ammettere che non vi è mai stato alcun accertamento positivo a suo favore ai fini di cui all'art.549 c.p.c. . Ma, anche a voler ritenere esperibile la tutela risarcitoria a prescindere dall'accertamento ex art.549 c.p.c., resta l'onere attoreo di dimostrare la sussi- stenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. Tale onere è rimasto integralmente inadempiuto, con conseguente rigetto della relativa domanda. Non è possibile, pertanto, ravvisare nel comportamento delle amministrazioni statali citate una condotta dolosa o colposa, in quanto non si è in presenza di di- chiarazioni reticenti o elusive che abbiano allontanato nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo e, quindi, non si è al cospetto di comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore della creditrice esecutante. Per tutto quanto sopra detto, la domanda viene rigettata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano d'ufficio, in assenza di no- ta spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 e del Dm 37/2018 aggiornate al Dm 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa ,compensi ridotti ai minimi per scarsa istruttoria ed aumento ex art 4 comma 2 dm 55/2014 per difesa erariale di quattro parti con analoga si- tuazione processuale ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento, in favore delle convenute Parte_1 costituite , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, delle spese di Controparte_3 Controparte_4 lite che si liquidano in complessivi € 7.237,10 per compenso, oltre rim- borso spese generali CPA ed IVA come per legge. Napoli 26/10/2025 Il Giudice (Dott.ssa Renata Palmieri)
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